Incarto n. 17.2009.37-42
Lugano 21 ottobre 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati:
- il 20 luglio 2009 (inc. 17.2009.37) da RI 1, patrocinato dall'avv. PA 1 - il 20 luglio 2009 (inc. 17.2009.42) da RI 2, patrocinato dall'avv. RI 2, - il 20 luglio 2009 (inc. 17.2009.41) da RI 3, patrocinato dall'avv. RI 3, - il 20 luglio 2009 (inc. 17.2009.40) da RI 4, patrocinato dall'avv. RI 4, - il 20 luglio 2009 (inc. 17.2009.39) da RI 5, patrocinato dall'avv. RI 5, - il 21 luglio 2009 (inc. 17.2009.38) da RI 6 patrocinato dal dott. jur. RI 6,
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 29 maggio 2009 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;
2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2;
3. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 3;
4. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 4;
5. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 5;
6. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 6;
7. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 29 maggio 2009, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:
A.1. RI 1 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________ , in data imprecisata fra i mesi di marzo e aprile 2008, venduto a RI 2 almeno 1 kg di cocaina al prezzo di Euro 30’000.–, sostanza poi trasportata e importata in Svizzera dall’acquirente in correità con RI 5;
ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri, per essere, in data imprecisata del mese di giugno 2008 nonché il 23 settembre 2008, ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico di __________ sprovvisto di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nella notte fra il 23 e il 24 settembre 2008, in imprecisate località del __________ , consumato un quantitativo minimo di cocaina e, nella medesima notte, a __________ , detenuto 0,61 grammi di cocaina, sostanza destinata al suo consumo personale.
A.2. RI 2 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
a __________ , in altre imprecisate località del __________ , nel periodo dicembre 2007/24 settembre 2008, venduto a vari acquirenti almeno 500 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80/100.– al grammo, sostanza proveniente dagli acquisti in Italia menzionati ai punti A.1.3, A.1.4 e A.1.5 dell’atto di accusa;
agendo in correità con RI 4, a __________ , in altre imprecisate località del __________ , nel periodo fine marzo 2008/24 settembre 2008, venduto a vari acquirenti almeno 500 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80/100.– al grammo, sostanza proveniente dagli acquisti in Italia menzionati ai punti A.1.3, A.1.4 e A.1.5 dell’atto di accusa;
nel periodo 31 luglio 2008 - 24 agosto 2008, a __________ , posseduto 923,78 grammi di cocaina (purezza: fra il 28% e il 30%), sostanza destinata alla messa in commercio, proveniente dall’acquisto in Italia menzionato al punto A.1.5. dell’atto di accusa;
fra il 15 e il 16 settembre 2008, partendo dal Ticino unitamente a __________ e raggiungendo __________ dove intendeva/sperava di incontrare un fornitore, fatto preparativi per l’acquisto di un imprecisato, ma importante quantitativo di cocaina;
tentata estorsione, per avere, a __________ , in data 25 giugno 2008, per procacciare un indebito profitto a M., usando violenza contro S., tentato di indurre lo stesso ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, dicendogli che doveva pagare a breve fr. 20'000.– per avere infortunato il 20 giugno 2008 M. ad un ginocchio, senza riuscire nell’intento poiché la vittima si rivolse alla Polizia denunciando l’accaduto;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in imprecisate località del __________ , nel periodo dicembre 2007/24 settembre 2008, consumato almeno 450 grammi di cocaina e a __________ , nella notte fra il 23 e il 24 settembre 2008, detenuto 0,38 grammi di cocaina, sostanza destinata al suo consumo personale;
rissa, per avere, il 1° maggio 2009, al secondo piano della sezione B del Penitenziario __________ , preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento __________ e dello stesso RI 2.
A.3. RI 3 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
a __________ in data imprecisata del mese di luglio 2008, ceduto a AM. e a FR. almeno 10 grammi di cocaina al prezzo di fr. 1’000.–, sostanza proveniente dall’acquisto in Italia indicato al punto A.1.4 dell’atto di accusa;
il 30/31 luglio 2008, agendo per conto e su indicazioni di RI 2 e in correità con RI 6, trasportato da __________ verso il Ticino 1,6 kg di cocaina a bordo di una vettura condotta da RI 6 e importato detto stupefacente in Svizzera attraverso un imprecisato valico doganale, sostanza acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto A.1.5 dell’atto di accusa;
riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo giugno 2008/24 settembre 2008, trasportando dal __________ nonché tenendo in deposito presso l’appartamento in suo uso nell’enclave italiana la somma complessiva di almeno fr. 16'000.–, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine;
tentata coazione, per avere, a __________ , in data 25 agosto 2008, agendo in correità con K., usando violenza e minaccia di grave danno contro RI 6, in particolare spintonando e minacciando di morte la vittima, tentato di costringere quest’ultima, che non cedette alla violenza e alle intimidazioni, a rivelare dove aveva occultato i 923,78 grammi di cocaina da lui sottratti il 24 settembre 2008 dall’esercizio pubblico __________ ;
ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri:
per essere, nel periodo marzo 2007/31 dicembre 2007, ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ nonché lasciando la residenza di __________ per raggiungere __________ , privo di validi documenti di legittimazione;
per avere, nel periodo marzo 2007/31 dicembre 2007, soggiornato illegalmente in Svizzera, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
per avere svolto un’attività lucrativa a __________ presso il __________ per circa quattro mesi dal marzo 2007, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri:
per essere, nel periodo 1° gennaio 2008/24 settembre 2008, ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera lasciando la residenza di __________ per raggiungere il __________ , privo di validi documenti di legittimazione;
per avere, nel periodo 1° gennaio 2008/24 settembre 2008, soggiornato illegalmente in Svizzera, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;.
per avere svolto un’attività lucrativa a __________ nel periodo 1° aprile 2008/10 luglio 2008 e a Lugano presso l’esercizio pubblico __________ dal mese di aprile 2008 al mese di giugno 2008, sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, in un’occasione nel corso del mese di luglio 2008, nel __________ , consumato un imprecisato (ma comunque minimo) quantitativo di cocaina;
rissa, per avere, il 1° maggio 2009, al secondo piano della sezione B del Penitenziario __________ , preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento __________ e di RI 2.
A.4. RI 4 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
in __________ in un appartamento in suo uso nonché a Taverne in una stanza dell’esercizio pubblico __________ , nel periodo fine marzo 2008/24 settembre 2008, tenuto in deposito per conto di RI 2 almeno 1,9 (recte: 2,3) kg di cocaina (già dedotto il quantitativo di 500 grammi di cocaina indicato al punto C dell’atto di accusa), sostanza proveniente dagli acquisti in Italia menzionati ai punti A.1.3, A.1.4 e A.1.5 dell’ atto di accusa; agendo in correità con RI 2, a __________ , in altre imprecisate località del __________ , nel periodo fine marzo 2008/24 settembre 2008, venduto a vari acquirenti almeno 500 grammi di cocaina al prezzo di fr. 80/100.– al grammo, sostanza proveniente dagli acquisti in Italia menzionati ai punti A.1.3, A.1.4 e A.1.5 dell’atto di accusa;
da __________ , in data 17 settembre 2008, trasportato a bordo della vettura condotta da V. 96 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da RI 2 presso __________ al prezzo di Euro 4'800.– grazie alla pregressa intermediazione di __________ ;
da __________ , in data 22 settembre 2008, trasportato a bordo della vettura condotta da K. 1 grammo di cocaina, sostanza previamente ceduta gratuitamente dapprima da __________ e poi da questi a RI 2;
infrazione alla Legge federale sugli stranieri:
per essere, in data imprecisata del mese di gennaio 2008, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine;
per avere, nel periodo gennaio 2008/24 settembre 2008, soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e in altre imprecisate località del __________ , privo di validi documenti di legittimazione;
per avere, nel periodo gennaio 2008/fine marzo 2008, esercitato un’attività lucrativa a __________ privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri, percependo un salario complessivo di fr. 5'100.–;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in imprecisate località del __________ , nel periodo fine marzo 2008/24 settembre 2008, consumato almeno 200 grammi di cocaina.
A.5. RI 5 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
in data imprecisata fra i mesi di gennaio e febbraio 2008, agendo in correità con RI 2, trasportato da __________ a bordo della propria vettura e importato in Svizzera attraverso il valico doganale di Stabio 1,5 kg di cocaina, sostanza acquistata da RI 2 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto A.1.2 dell’atto di accusa;
in data imprecisata fra i mesi di marzo e aprile 2008, agendo in correità con RI 2, trasportato da __________ a bordo della propria vettura e importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ 1 kg di cocaina, sostanza acquistata da RI 2 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto A.1.3 dell’atto di accusa;
nel corso del mese di aprile 2008, accompagnandolo ad Agno dal venditore RI 2, procurato ad un suo cugino 5/6 grammi di cocaina, sostanza acquistata al prezzo di Euro 250/300.–;
in data imprecisata fra i mesi di maggio e giugno 2008, agendo in correità con RI 2, trasportato da __________ a bordo della propria vettura e importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ ½ kg di cocaina, sostanza acquistata da RI 2 nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto A.1.4 dell’atto di accusa;
- complicità in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere senza essere autorizzato:
a __________ nel maggio 2008 e a __________ nel giugno 2008, trasportando al volante della propria vettura RI 2 presso gli acquirenti RI 6 e M.M., aiutato il menzionato venditore ad incassare per almeno fr. 4'000.– il prezzo delle sue vendite di un imprecisato quantitativo di cocaina, stimabile in almeno 40 grammi; il 6 o il 7 settembre 2008 a __________ , consegnando a RI 1 la somma di Euro 4'000.– affidatagli da RI 2, aiutato quest’ultimo a pagare il prezzo dell’avvenuto acquisto di almeno 133 grammi di cocaina, sostanza destinata alla vendita a terzi nel __________ ;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel __________ , nel periodo gennaio 2008/20 settembre 2008, consumato almeno 30 grammi di cocaina.
A.6. RI 6 autore colpevole di:
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere in grado di mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2008, a __________ e in altre imprecisate località del __________ , tenuto in deposito un quantitativo stimabile in almeno 400 grammi di cocaina, sostanza proveniente dalla vendita di ½ kg avvenuta a __________ da RI 2 a V. il medesimo giorno dell’acquisto in Italia menzionato al punto A.1.1 dell’atto di accusa;
a __________ , nel periodo marzo 2008/26 agosto 2008, venduto a vari acquirenti almeno 370 grammi di cocaina ad un prezzo variante fra i fr. 100.– e i fr. 120.– al grammo, sostanza previamente acquistata da RI 2 e da RI 4 come descritto ai punti B.1.1 e C dell’atto di accusa;
a __________ , nel periodo marzo 2008/26 agosto 2008, ceduto gratuitamente a vari cessionari almeno 130 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da RI 2 e da RI 4 come descritto ai punti B.1.1 e C dell’atto di accusa;
a __________ , nel periodo marzo 2008/26 agosto 2008, ripetutamente offerto a vari tossicodipendenti minimi quantitativi di cocaina destinati al loro consumo personale, sostanza previamente acquistata da RI 2 e da RI 4 come descritto ai punti B.1.1 e C dell’atto di accusa;
il 30/31 luglio 2008, agendo per conto e su indicazioni di RI 2 e in correità con RI 3, trasportato da __________ verso il Ticino 1,6 kg di cocaina a bordo di una vettura da lui condotta e importato detto stupefacente in Svizzera attraverso un imprecisato valico doganale, sostanza acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto A.1.5 dell’atto di accusa;
a __________ il 24 agosto 2008, sottraendoli dalla stanza in uso a RI 2 e a RI 4 presso l’esercizio pubblico __________ , posseduto 923,78 grammi di cocaina (purezza: fra il 28% e il 30%), sostanza proveniente dall’acquisto in Italia menzionato al punto A.1.5 dell’atto di accusa;
a __________ e in altre imprecisate località, a partire dal 2007 sino al 26 agosto 2008, venduto a vari acquirenti almeno 203,5 grammi di marijuana ad un prezzo non meglio quantificato;
a __________ e in altre imprecisate località, a partire dal 2007 sino al 26 agosto 2008, ceduto gratuitamente a vari acquirenti almeno 20 grammi di marijuana;
guida in stato di inattitudine, per avere, in data 13 agosto 2008, sull’autostrada A2, in territorio di __________ , trovandosi sotto l’influsso del THC, condotto la vettura VW Golf targata in stato di inattitudine;
infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 13 agosto 2008, percorrendo l’autostrada A2 in territorio di __________ al volante della vettura VW Golf targata , perso la padronanza del veicolo, andando a sbattere contro il guidovia centrale, fermando la sua corsa 280 metri più avanti sulla corsia d’emergenza;
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo giugno 2006/26 agosto 2008, a __________ e in altre imprecisate località, consumato un quantitativo di marijuana stimabile in almeno 550 grammi;
nel periodo gennaio 2008/26 agosto 2008, a __________ e in altre imprecisate località, consumato almeno 200 grammi di cocaina;
in data 12 maggio 2007, ad __________ , detenuto 0,4 grammi di marijuana, sostanza destinata al suo consumo personale;
in data 26 agosto 2008, a __________ , detenuto 4,46 grammi di haschisc, 0,60 grammi di ecstasy e 3,87 grammi di funghi allucinogeni (psilocybes), sostanze destinate al suo consumo personale.
B. In estrema sintesi la Corte di prime cure ha riconosciuto a carico degli imputati le seguenti responsabilità penalmente rilevanti:
B.1. RI 1 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup, per aver fornito a RI 2 1 kg di cocaina in occasione del primo viaggio a __________ , nel marzo/aprile 2008.
Egli è inoltre stato riconosciuto responsabile di infrazione alla LStr e per contravvenzione alla LStup così come indicato nell'atto di accusa.
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
B.2. RI 2 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver venduto almeno 4,3 kg di cocaina, di cui mezzo chilo unitamente a RI 4, nonché per averne detenuto 923,78 g. Inoltre è stato riconosciuto responsabile di atti preparatori volti all'importazione di un ulteriore importante quantitativo di cocaina in Svizzera, proveniente da __________ , di tentata estorsione (ai danni di S.) e di rissa (commessa in carcere), così come di contravvenzione alla LStup per aver consumato 450 g di cocaina ed averne detenuti, la sera dell’arresto, 0,38 g.
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 6 anni.
B.3. RI 3 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver trasportato 1,6 kg di cocaina destinata al mercato svizzero e per averne ceduti 10 g, nonché di contravvenzione alla LStup. È inoltre stato ritenuto responsabile di riciclaggio di denaro (per fr. 16'000.-), di tentata coazione (ai danni di RI 6) e di rissa (commessa in carcere), oltre che di ripetuta infrazione alla LDDS, rispettivamente alla LStr (soggiorno ed attività lucrative illegali).
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni.
B.4. RI 4 è stato riconosciuto responsabile di infrazione aggravata alla LStup per aver venduto, unitamente a RI 2, 500 g di cocaina, per averne tenuti in deposito 2,3 kg e per averne trasportati 97 g, di infrazione alla LStr (soggiorno ed attività lucrativa illegali), nonché di contravvenzione alla LStup per aver consumato almeno 200 g di cocaina.
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
B.5. RI 5 è stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver importato in Svizzera, in tre occasioni, complessivamente 3 chili di cocaina e per aver procurato 5/6 g della stessa sostanza ad un cugino, come pure di complicità in infrazione alla LStup per aver favorito RI 2 nell'incasso dei proventi delle sue vendite accompagnandolo in macchina dagli acquirenti debitori nonché per aver portato e consegnato a RI 1, a __________ , Euro 4’000 che RI 2 gli doveva per la fornitura della cocaina, oltre che di contravvenzione alla LStup per aver consumato circa 30 g di cocaina.
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
B.6. RI 6 è stato riconosciuto responsabile di infrazione aggravata alla LStup per aver trasportato dall’Italia alla Svizzera 1,6 kg di cocaina, per averne tenuti in deposito 400 g, detenuti 923,78 g, venduti 370 g, ceduti gratuitamente almeno 130 g e offerto minime quantità, come pure per un commercio di marijuana nell’ambito del quale ha venduto 203 g e offerto 20 g di tale sostanza a terzi. Egli è pure stato riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup per aver consumato 550 g di marijuana e 200 g di cocaina nonché per aver detenuto ai fini del proprio consumo 0,4 g di marijuana, 4,46 g di hascisc, 0,6 g di ecstasy e 3,87 g di psilocybes (funghi allucinogeni). Per finire è stato ritenuto responsabile anche di guida in stato di inattitudine e di infrazione alla LCS.
In applicazione della pena, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni, a valersi quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 il 2 giugno 2009, RI 6 il 3 giugno 2009, hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nelle motivazioni scritte:
C.1. RI 1 il 20 luglio 2009 chiede in via principale che il dispositivo n. 1.1.1 sia annullato e che, in via subordinata, sia annullato il dispositivo n. 8.1 con fissazione della condanna ad una pena detentiva di 2 anni;
C.2. RI 2 il 20 luglio 2009 chiede in via principale che i dispositivi n. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2 e 8.2 siano riformati con conseguente riduzione della condanna a 4 anni di detenzione e, in via subordinata, che i medesimi dispositivi vengano cassati e gli atti trasmessi ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio sulle pene;
C.3. RI 3 il 20 luglio 2009 chiede il proscioglimento dalle imputazioni di cui ai dispositivi n. 3.4, 3.5.1 e 3.5.2 e di essere “ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere svolto un'attività lucrativa a Rivera presso il Ristorante Alpino dal mese di marzo 2008, a Bissone alla Taverna del Mozzo nel periodo 1° aprile 2008/10 luglio 2008 e a Lugano presso l'esercizio pubblico Spaghetti Store dal mese di aprile 2008 al mese di giugno 2008, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri”, come pure una riduzione della pena detentiva a 3 anni al massimo e concessione della condizionale, almeno parziale;
C.4. RI 4 il 20 luglio 2009 chiede la riforma dei dispositivi n. 4.1.1, 4.1.2 e 8.4, con conseguente riduzione della pena detentiva in termini non meglio specificati;
C.5. RI 5 il 20 luglio 2009 chiede in via principale la riforma dei dispositivi n. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 e 8.5, con conseguente riduzione della pena detentiva a 3 anni e concessione della condizionale parziale e, in via subordinata, la cassazione della sentenza e il rinvio della causa “alla Corte delle assise criminali affinché proceda alla nuova ricommisurazione della pena”;
C.6. RI 6 il 21 luglio 2009 chiede, in via principale, l'annullamento della sentenza “su ogni punto” e il rinvio “al Presidente della Corte delle assise criminali” per “l'emissione di un nuovo giudizio” e, in via subordinata, una riduzione della pena detentiva non meglio precisata, per tener conto di “sottrazioni” in quanto “la mancata richiesta di anticipata espiazione” sarebbe “ininfluente ai fini della commisurazione della pena”, egli avrebbe “agito in stato di grave angustia limitatamente al trasporto di 1,6 Kg di cocaina da __________ verso il Ticino” e del proscioglimento dall'imputazione di cui al dispositivo n. 6.1.1 che egli postula.
D. Con osservazioni 14 agosto 2009 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dei ricorsi.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. La commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77,127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109).
2.1. Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2ª ed., Berna 2009, n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).
2.2. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata. A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Stoll, in Commentaire Romand, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49 CP).
2.3. Secondo l'art. 50 CP – che ha ripreso nella sua formulazione quanto stabilito dalla giurisprudenza precedente – se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Ciò significa che il giudice deve esporre, nella sua decisione, gli elementi essenziali relativi all'atto e all'autore che prende in considerazione, in modo che si possa constatare che tutti gli aspetti pertinenti sono stati considerati e come sono stati apprezzati, sia in senso attenuante che aggravante. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l'importanza che egli attribuisce ad ognuno degli elementi che menziona (DTF 127 IV 101 consid. 2c; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 50).
I. Sul ricorso di RI 1
3. RI 1 esordisce rilevando che egli critica la sentenza della Corte d'assise su due punti, ossia in relazione alla motivazione che ha condotto la Corte a concludere che “RI 1 è fornitore del quantitativo di 1 kg di cocaina relativo al primo viaggio a __________ ”, in subordine, sulla pena pronunciata, in ragione di una detenzione di tre anni e mezzo, che violerebbe, a suo dire, manifestamente il principio della proporzionalità e della parità di trattamento.
3.1. Secondo il ricorrente la condanna per la “fornitura di 1 kg di cocaina, basata sui fatti contenuti nel verbale del 23 dicembre 2008, siccome smentita da altri verbali e soprattutto dai protagonisti in aula” sarebbe “non solo non condivisibile (sentenze CCRP 30.12.2008, 17.2.2009 e 4.5.2009), ma anche manifestamente insostenibile e quindi arbitraria” (ricorso, punto 5 pag. 5 verso il mezzo).
Il ricorrente sembra far riferimento al seguente passaggio della sentenza di primo grado:
“ La Corte, conscia – non foss'altro che per constatazioni statistiche – che la CCRP ha di fatto, recentemente, esteso il proprio potere cognitivo fino (quasi) al libero esame dei fatti, trasformando con ciò il concetto di arbitrio da manifestamente insostenibile in non condiviso (sentenza 30.12.2008 in re W; 17.2.2009 in re V. e 4.4.2009 in re A.), ha raggiunto il granitico convincimento che RI 1 è il fornitore unicamente del quantitativo di cocaina relativo al terzo viaggio, ossia di 1 kg” (punto V, pag. 70).
La considerazione della Corte d'assise relativa al potere d'esame di questa Corte è fuori luogo ed errata.
Fuori luogo poiché il giudice di prime cure accerta i fatti secondo un libero e rigoroso apprezzamento di tutto il materiale probatorio, indipendentemente dal potere cognitivo dell'istanza chiamata, per competenza funzionale, a conoscere di un eventuale ricorso contro la sua pronuncia.
Errata poiché questa Corte non ha mai modificato – neppure nelle sentenze 30.12.2008, in re W., 17.02.2009 in re V. e 04.05.2009 in re A., menzionate dalla Corte d'assise e dal ricorrente – i principi costanti, ricordati sopra (consid. 1), secondo i quali il suo potere cognitivo in relazione all’accertamento dei fatti è limitato all'arbitrio, dove arbitrario significa – lo si ribadisce – manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre. Nelle sentenze menzionate questa Corte ha ritenuto dati tali presupposti. Ciò non è, invece, il caso per la fattispecie ora in esame.
La Corte d'assise ha accertato che RI 1 ha fornito ad RI 2 un quantitativo di 1 kg, ciò in occasione del primo viaggio a __________ eseguito da quest'ultimo unitamente a RI 5. La Corte si è basata in particolare su quanto deposto da RI 5 – ritenuto credibile – secondo il quale durante il viaggio RI 2 gli avrebbe detto di aver preso 1 kg di cocaina proprio da RI 1. Secondo il ricorrente, la condanna per la fornitura di questo chilogrammo di cocaina andrebbe annullata, nella misura in cui si baserebbe “su una dichiarazione, anzi un passaggio di un verbale”, reso da RI 5 davanti al Ministero Pubblico il 23 dicembre 2008, “i cui fatti si sono rivelati imprecisi, incompleti e inveritieri” (ricorso, pag. 5 nel mezzo).
Il ricorrente sostiene a tal proposito che, diversamente da quanto risulta dal verbale testé menzionato, “dal verbale del dibattimento pag. 25” risulta che RI 5 ha confermato che “quando lui e RI 2 arrivarono al bar a __________ , RI 1 era già sul posto con altri albanesi” e che “inoltre RI 2 ha chiamato il suo fornitore dal bar stesso (e non già dalla vettura, come si legge nei verbali di RI 5)” (ricorso, pag. 4 nel mezzo). Il ricorrente si limita tuttavia a ribadire, su questo punto, la posizione già sostenuta in sede di dibattimento, senza dimostrare l'arbitrarietà delle considerazioni della Corte d'assise là dove ha ritenuto essere il primo un dettaglio irrilevante che non inficia la buona fede di RI 5 stesso e, la seconda, un'imprecisione che non scalfisce la credibilità di quest'ultimo.
Secondo il ricorrente, RI 5 in aula sarebbe poi stato categorico nello smentire che RI 2 gli avrebbe esplicitamente confidato di aver acquistato la cocaina da RI 1. Una simile affermazione non trova tuttavia riscontro alcuno nel verbale del dibattimento. Il fatto poi che durante il viaggio in questione RI 5 e RI 2 abbiano o meno consumato cocaina non è di rilievo, non risultando per altro dagli atti che il consumo nel viaggio in questione sia stato tale da alterare nel RI 5 la percezione dei fatti e dei racconti di RI 2. Il ricorso su questo punto cade pertanto nel vuoto.
3.2. Il ricorrente sostiene poi, in via subordinata, che la condanna a tre anni e mezzo di detenzione violerebbe manifestamente il principio della proporzionalità e della parità di trattamento.
3.2.1. La Corte d'assise ha ritenuto che, benché il quantitativo oggettivo di droga fornito da RI 1 (1 kg) sia inferiore rispetto in particolare a RI 4, RI 5 e RI 3, la sua colpa sia, cionondimeno, estremamente grave. Nella scala dell'organizzazione – secondo Corte d'assise – egli è risultato più in alto anche di RI 2, essendo stato il suo fornitore, ossia colui presso il quale RI 2 ha preso in consegna la cocaina da portare in Svizzera. Il ricorrente contesta dette considerazioni. Non è tuttavia né insostenibile né contrario ad ogni logica sostenere che RI 1, nella scala gerarchica, occupava una posizione più alta in quanto fornitore di RI 2. Il fatto che quest'ultimo si sia rifornito anche altrove è, in effetti, privo di rilievo. Pure irrilevanti sono le considerazioni del ricorrente secondo le quali le sue modalità di viaggio (in treno) e la sua presenza in Svizzera per incassare quanto a lui dovuto dimostrerebbero che il suo ruolo non era superiore.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la cifra di euro 3'000.– trovata in suo possesso al momento del suo arresto, del resto, è tutt'altro che modesta.
3.2.2. Il ricorrente contesta anche le considerazioni della Corte, secondo le quali egli sarebbe pure risultato bugiardo e sfrontato nel costruirsi alibi che ha mantenuto fino alla fine, nonostante le chiare risultanze a suo carico. Egli si sofferma tuttavia unicamente su alcune considerazioni della Corte in relazione alle dichiarazioni di Martin Kapaj (sentenza impugnata, consid. V, 1.4) – assunto quale teste in aula su richiesta della difesa, a detta di quest'ultima per “fornire unicamente una spiegazione del perché il 7 settembre 2008, il ricorrente si trovasse a __________ , ove aveva incontrato RI 5” (ricorso, pag. 6 nel mezzo) – tralasciando di soffermarsi su tutte le altre argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. consid. V, 1.1, 1.2 e 1.3) che hanno indotto la prima Corte a ritenere che RI 1 “ha raccontato un sacco di frottole” (sentenza impugnata, consid. V, 1). Del resto, anche in relazione alla puntuale disamina con la quale la Corte d'assise ha ritenuto non credibile la versione di RI 1 sul motivo della sua presenza in Svizzera al momento dell'arresto (sentenza impugnata consid. V, 1.4), il ricorrente si è limitato ad una parziale contestazione di alcuni elementi, contrapponendo semplicemente la propria versione dei fatti a quella ritenuta dal giudizio impugnato.
Il ricorso appare finanche contraddittorio e di difficile comprensione – nella misura in cui l'argomentazione è addotta dal difensore e non dalla Pubblica accusa – laddove lamenta il fatto che la prima Corte abbia tenuto conto, quale fattore di riduzione, di “una certa sensibilità alla pena” di RI 1 “dovuta alla lontananza dai suoi famigliari”, venendo a sostenere che in realtà egli sarebbe “in contatto giornaliero con i suoi famigliari” e “soprattutto con i figli” (ricorso, pag. 8).
3.2.3. Il ricorrente, adducendo l'arbitrio per violazione della parità di trattamento, si limita a far riferimento ad alcuni precedenti della Corte d'assise, dimenticando che il semplice confronto tra casi concreti si rivela infruttuoso. Egli non indica per altro alcun elemento che permetta di ritenere che ci troviamo in presenza di un'obiettiva disuguaglianza.
3.3. Il ricorso di RI 1 si rivela dunque palesemente inconsistente in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.
II. Sul ricorso di RI 2
4. RI 2 sostiene in sintesi che la Corte d'assise avrebbe commesso arbitrio nell'accertamento dei fatti, in relazione agli atti preparatori in vista dell'acquisto a __________ di un ulteriore importante quantitativo di cocaina (ricorso, pag. 3 in basso e da pag. 3 in basso a pag. 9 in alto), al non riconoscimento dell'attenuante della collaborazione (ricorso, pag. 17 verso l'alto), alla tentata estorsione ai danni di S. (ricorso, da pag. 9 in mezzo a pag. 10 in alto) e, limitatamente a quest'ultimo reato, la prima Corte sarebbe incorsa in un'applicazione errata del diritto sostanziale ai fatti alla base del reato (ricorso, pag. 4 in alto, da pag. 10 verso l'altro a pag. 12 verso l'alto). Secondo il ricorrente, la Corte d'assise avrebbe pure violato l'art. 50 CP – “e la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla motivazione della sentenza” – in relazione con l'art. 49 CP per la mancata menzione del peso dato a certe attenuanti e aggravanti (ricorso, pag. 3 in alto, pag. 5 dal mezzo verso il basso, da pag. 6 in basso a pag. 7 verso il basso e pag. 17 in alto), come pure sarebbe incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento nella commisurazione della pena per il mancato riconoscimento di alcune attenuanti (ricorso, da pag. 5 verso l'alto a pag. 16 in basso).
4.1. La Corte d'assise ha ritenuto che RI 2, fra il 15 e il 16 settembre 2008 si è recato a __________ alla ricerca di droga, riconoscendo, per tale viaggio – che ha fatto tappa anche a __________ – gli atti preparatori per l’acquisto di un imprecisato, ma importante quantitativo di cocaina. La prima Corte si è basata in particolare sulle dichiarazioni rese alla polizia e al Ministero pubblico da AM., che ha partecipato al viaggio e ha riferito della trasferta (verb. PS 9.10.2008 e MP 19.12.2008), come pure fatte al dibattimento da RI 6, che ha confermato che, dopo il furto degli albanesi, scarseggiava la droga (verb. dib. P. 20). La Corte d'assise ha evidenziato che RI 2 racconta bugie laddove pretende che la trasferta non aveva nulla a che fare con la cocaina, trattandosi a suo dire solo di una toccata e fuga nella regione in cui aveva abitato, mentre proprio in virtù delle sue dichiarazioni AM. è stato accusato e già condannato da un'Assise correzionale per questi fatti. Secondo la prima Corte, la trasferta si inserisce poi nel contesto ben preciso legato al furto del chilo e, dall'altro, delle pressioni del RI 1. Che, per finire, prosegue la Corte, una persona si rechi prima a __________ e successivamente a __________ facendosi accompagnare da un suo acquirente di cocaina ed assumendosi tutte le spese, solo perché – come sostenuto da RI 2 – era nervoso appare del tutto illogico e fuori posto.
Il ricorrente sostiene che, in relazione ai predetti atti preparatori, la Corte d'assise sarebbe incorsa in arbitrio nell'accertamento dei fatti. Con riferimento ad un passaggio della deposizione di AM. (verb. MP 19.12.2008), ripreso nella sentenza, il ricorrente sostiene che, anche secondo il testimone, il viaggio a __________ non era finalizzato all'acquisto di droga. Egli tralascia tuttavia di dire che, proprio nel passaggio menzionato dalla prima Corte, AM. fa riferimento ad una “sosta a __________ ” che “a detta di RI 2, aveva lo scopo di incontrarsi con un suo amico per discutere su un acquisto di cocaina”, come pure al fatto che, dopo una breve tappa a __________ , mentre “ormai erano ridiretti verso il Ticino”, nei pressi “dell'imbocco dell'autostrada di __________ ” RI 2 gli chiesto di fermarsi “in un bar dove di regola c'era un suo conoscente che però non ha trovato”. Secondo il teste, RI 2 “continuava a lamentarsi di se stesso per non aver preso con sé il numero di telefono di questo conoscente”. Poco più sotto, nel medesimo verbale (MP 19.12.2008, pag. 8) – prospettato in aula all'accusato (cfr. verb. dib. pag. 13 verso il mezzo) – AM. ha precisato che “era evidente che a __________ RI 2, nel bar di cui ho detto, cercava il conoscente per discutere di un acquisto di cocaina”. La Corte d'assise, nel ritenere che quel viaggio fosse finalizzato ai preparativi per l'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina, non è dunque incorsa in apprezzamenti arbitrari. Il ricorrente si è, peraltro, limitato a contrapporre la propria logica e la propria versione dei fatti – il viaggio a __________ poiché aveva in quella città la propria residenza nonché la propria ditta individuale – a quella dei primi giudici, dimenticando che questa Corte dispone di un potere d'esame circoscritto all'arbitrio. Nella misura in cui mira ad annullare l'imputazione per i preparativi per l'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina (dispositivo n. 2.1.4), il ricorso va dunque respinto.
Il ricorrente si aggrava anche per il fatto che la prima Corte ha ritenuto che l'imprecisato quantitativo di cocaina era “importante”. Egli evidenzia che AM. ha riferito che “assolutamente RI 2 non” gli “ha parlato di quantitativi che avrebbe eventualmente comprato” (ricorso, pag. 8 verso l'alto). A ragione. Nessun elemento permette di definire che il quantitativo che RI 2 era intenzionato acquistare fosse “importante”. Del resto la qualifica di “importante” per un quantitativo “imprecisato”, appare finanche contraddittoria, se è non sorretta da una coerente motivazione della prima Corte, che in questo caso è totalmente assente. Il ricorso, su questo punto, merita pertanto accoglimento. Il dispositivo n. 2.1.4 deve di conseguenza essere riformato nel senso che RI 2 ha fatto i preparativi per l'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina.
4.2. Non è dato di capire – in quanto il ricorrente non lo spiega – in cosa consista il preteso arbitrio nell'accertamento dei fatti “riguardanti il non riconoscimento dell'attenuante della collaborazione” (cfr. ricorso, pag. 17 verso l'alto). Le argomentazioni ricorsali in merito al mancato riconoscimento di detta attenuante sono, peraltro, riferite unicamente all'“abuso del potere di apprezzamento in materia di commisurazione della pena” (ricorso, punto 5 pag. 12 verso il mezzo). Anche su questo punto il ricorso va respinto senza ulteriori considerazioni.
4.3. In merito alla tentata estorsione, la Corte d'assise si è dipartita dal fatto che S. e M. sono stati compagni e conviventi e che la loro relazione è terminata molto male verso la fine del 2007, con vicendevoli querele. La Corte ha evidenziato dipoi che, nei loro burrascosi rapporti, la sera del 20 giugno 2008, la M., in compagnia di due amiche, aveva notato S. in compagnia di P., con la quale l'uomo si era messo. Scioccata e in preda alla gelosia, M. aveva deciso di seguire con la sua automobile la vettura sulla quale S. era salito, tamponandola nel seguito. Fuori dai rispettivi veicoli, i due giovani si sono poi messi le mani addosso. A mente delle due compagne di viaggio della ragazza – prosegue la Corte – M. sarebbe stata buttata a terra e si sarebbe fatta male ad un ginocchio. Recatasi al PS dell' __________ , M. sarebbe stata dimessa la sera stessa con l'ausilio di stampelle e, nonostante l'invito degli inquirenti, non è stato versato agli atti alcun certificato medico. La Corte ha accertato che M. e RI 2 si sono conosciuti in un bar e che tra loro non vi è alcun rapporto particolare. La Corte ha quindi evidenziato che S. ha raccontato che, la sera del 25 giugno 2008, verso le 20.00, sarebbe stato minacciato dalla M. con l'affermazione “fai attenzione alle gambe” e che, verso le 23.00, è stato affrontato da RI 2 e da un'altra persona, come pure che dopo che RI 2 gli ha chiesto se era vero che aveva rotto la gamba alla M., senza neppure attendere risposta, uno dei due ha incominciato a schiaffeggiarlo mentre il secondo fungeva da palo; mentre veniva picchiato, RI 2 gli ha ingiunto che aveva tempo 4 giorni per tirare assieme fr. 20'000.– per pagare le gambe della M., precisando che se avesse avvertito la polizia, sarebbero venuti in tanti a prenderlo, come pure che mentre si allontanavano a passo veloce gli avrebbero ribadito 2-3 volte “porta i soldi, ti conviene”. Secondo la prima Corte, dalla testimonianza di Ismaele AL., emerge la conferma della versione di S. sia in merito alle percosse inflittegli da RI 2 sia in punto alla richiesta del pagamento alla M. di fr. 20'000.–, ossia la stessa cifra riferita da S.. Ora – prosegue la prima Corte – AL. e S. nemmeno si conoscevano e il primo non aveva alcuna ragione di inventarsi una tale minaccia da parte di RI 2 ai danni di S.. Significativo è inoltre, secondo i primi giudici, il fatto che S. abbia indicato la stessa cifra riferita dalla vittima, non essendo neppure immaginabile che i due si siano messi d'accordo a posteriori, in quanto essi non si conoscevano e, secondo S., anche AL. avrebbe partecipato all'aggressione. La Corte d'assise ha quindi accertato, al di là di eventuali corresponsabilità di AL. da vagliarsi in separata sede, che RI 2 ha colpito S. almeno con una sberla e un colpo al busto, al fine di indurlo a pagare fr. 20'000.– alla M., che lo ha fatto in modo violento senza che alcun elemento gli consentisse anche solo di credere che la pretesa della ragazza fosse fondata, non avendo visto fatture, non sapendo a quanto sarebbe ammontato il danno per un'eventuale incapacità di guadagno e, in fine, non potendo sapere come si era infortunata, non avendo fatto verifiche al riguardo. Così facendo, secondo la prima Corte, RI 2 ha intenzionalmente fatto pressioni illecite su S. affinché pagasse, ciò che configura il reato di estorsione, tentata, non essendo la somma richiesta, per finire, stata pagata.
4.3.1. Il ricorrente censura arbitrio nell'accertamento dei fatti, avendo la Corte d'assise ritenuto “significativo” il fatto che AL., presente al momento dei fatti, abbia riportato la stessa cifra della vittima. La Corte avrebbe, a suo dire, dovuto prendere in considerazione la sua versione, secondo cui la cifra di fr. 20'000.– poteva essere stata riferita dalla M. all'AL., in quanto i due si conoscevano. Trattasi di un'ipotesi – non suffragata da prove, neppure indicate dal ricorrente – di stampo meramente appellatorio. Il ricorso, su questo punto, si rivela pertanto infondato.
4.3.2. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata, da parte della Corte d'assise, anche un'errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti alla base del reato. La violenza e l'intenzione di procacciare un indebito arricchimento sarebbero, a suo dire, assenti dalla fattispecie in esame.
Secondo l'art. 156 cifre 1 e 3 CP, chiunque per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (cifra 1). Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'art. 140 (cifra 3). In caso di tentativo il colpevole potrà essere punito con una pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP).
Il ricorrente sostiene che la violenza esercitata da RI 2 su S. non sarebbe sufficiente a qualificare il reato di estorsione, essendo questi stato in grado di sottrarsi e di opporre resistenza. In vero la Corte ha accertato che, allo scopo di convincere il S. a versare fr. 20'000.– alla M., RI 2 ha usato violenza colpendo il giovane al volto e al busto. Poco importa che la vittima sia o meno stata messa nella incapacità di difendersi; ciò che conta è il fatto che RI 2 abbia fatto uso della violenza fisica sul corpo del S. (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 30 ad art. 156 CP, con rinvio al n. 5 ad art. 140 CP). Il ricorso su questo punto cade pertanto nel vuoto.
Secondo il ricorrente non vi sarebbe stata da parte sua neppure la volontà di procacciare un indebito arricchimento, non avendo egli “espresso una cifra” (ricorso, pag. 11 verso il basso). Nel ricorso menziona a tale proposto il verbale del suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico del 13 febbraio 2009. In detto verbale egli – dopo aver ammesso di aver “effettivamente un po' picchiato il S.” – ha dichiarato di avergli “solo detto di pagare le fatture che M. avrebbe dovuto a sua volta pagare per la gambe che lui le aveva rotto” (verb. MP 13.2.2009, pag. 22 verso l'alto). Egli ripropone questa sua tesi anche nel ricorso in esame (pag. 12 verso l'alto). Già si è detto che invero la Corte d'assise ha accertato – senza che il ricorrente si riuscito a dimostrare un qualsivoglia arbitrio – che RI 2 ha formulato a S. una richiesta precisa, cifrandola in fr. 20'000.–. Pretesa che – come rettamente evidenziato dalla prima Corte – si appalesa, e doveva appalesarsi a RI 2, del tutto infondata e finanche pretestuosa, non avendo egli visto fatture, non sapendo a quanto sarebbe ammontato il danno per un'eventuale incapacità di guadagno della M. e, infine, non potendo sapere come la stessa si era infortunata e nemmeno avendo fatto verifiche al riguardo. La consapevolezza dell'indebito profitto è dunque certamente data, quantomeno per dolo eventuale. Il ricorso va dunque nuovamente respinto.
4.4. RI 2 sostiene che la Corte d'assise – “nell'affrontare l'importante e complesso punto del concorso di reati che nella fattispecie” sarebbero a suo dire, “la tentata estorsione (art. 156 CP) e la rissa (art. 133 CP)” [ricorso, pag. 6 in basso] – avrebbe inoltre violato l'art. 49 CP in relazione con gli art. 47 e 50 CP, per una mancata trasparenza riguardo al peso dato ai vari reati ritenuti nella commisurazione della pena globale. A torto.
Il ricorrente dimentica che la prima Corte, nel commisurare la pena, è invero partita dalla gravissima colpa di RI 2 in relazione al commercio di oltre 5 kg di cocaina, di cui almeno 4,3 kg sono finiti sul mercato, quindi dalla violazione aggravata della Legge federale sugli stupefacenti. Un aggravante ritenuta sia in relazione alla quantità di cocaina commerciata (e finita sul mercato nella misura di almeno 4,3 kg) sia in relazione al ruolo di capo dell'organizzazione volta all'importazione ed alla vendita dei predetti quantitativi di cocaina. La Corte d'assise ha poi anche considerato, in aggravio alla colpa di RI 2, il fatto che egli è stato fermato solo grazie all'intervento degli inquirenti, dimostrando determinazione anche quando, rimasto senza cocaina e con debiti da pagare per precedenti forniture, ha cercato in tutti i modi di procurarsi la droga andando a __________ e, poi, cambiando fornitore, riuscendo a racimolare quasi un etto a Locarno. La prima Corte ha poi anche considerato che la tentata estorsione e la rissa assumono particolare rilievo perché dimostrano che RI 2 ha uno scarso rispetto delle regole del vivere civile, aggravando la pena di conseguenza.
I primi giudici hanno dunque debitamente considerato – in modo trasparente – i reati e il concorso tra gli stessi, senza andare, per altro, oltre i limiti edittali imposti dai singoli reati e dal concorso (art. 49 CO). La motivazione permette del resto di seguire il ragionamento della Corte d'assise, ritenuto comunque che quest'ultima non era tenuta ad esprimere in termini numerici l'incidenza del concorso. Il ricorso cade quindi nuovamente nel vuoto.
4.5. Secondo il ricorrente, la Corte d'assise avrebbe pure violato l'art. 50 CP – “e la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla motivazione della sentenza” – per la mancata menzione del peso dato a certe attenuanti e aggravanti (ricorso, pag. 3 in alto, pag. 5 dal mezzo verso il basso, da pag. 6 in basso a pag. 7 verso il basso e pag. 17 in alto), come pure sarebbe incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento nella commisurazione della pena per il mancato riconoscimento di alcune attenuanti (ricorso, da pag. 5 verso l'alto a pag. 16 in basso). A torto.
Già si è detto (sopra, consid. 2.3), che la motivazione deve giustificare la pena pronunciata, permettendo di seguire il ragionamento del giudice, il quale non è tuttavia tenuto di esprimere in cifre o in percentuali l'importanza che egli attribuisce ai singoli elementi che menziona.
La Corte d'assise ha d'altro canto considerato – senza abuso del potere d'apprezzamento – a parziale attenuazione della pena, l'assenza di precedenti, l'età ancor giovane, un consumo comunque non trascurabile della stessa droga commerciata, la provenienza di RI 2 da un paese in cui la vita è per molti aspetti difficile e una certa sensibilità alla pena per la lontananza dei familiari. Un abuso dei primi giudici non si ravvisa neppure nel fatto che essi non abbiano accordato particolari attenuazioni per la collaborazione con gli inquirenti. In effetti RI 2 non ha riferito da chi veramente si procurava lo stupefacente, ha cercato di fornire una versione che consentisse a RI 1 di cavarsela e neppure ha riferito come siano andate realmente le cose nella rissa nella quale ha avuto la peggio. Le affermazioni del ricorrente (ricorso, pag. 12-14) confermano del resto detto suo comportamento, per cui ogni ulteriore considerazione al riguardo è superflua.
4.6. In ragione di quanto sopra esposto, la richiesta di riduzione della pena a 4 anni di detenzione appare decisamente fuori luogo. Per tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra, consid. 4.1), che ha comportato la riforma del dispositivo n. 2.1.4, nel senso che RI 2 ha fatto fra il 15 e il 16 settembre 2008, i preparativi per l'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina – nessun elemento permettendo di definire che il quantitativo in questione fosse “importante”, come erroneamente ritenuto dalla prima Corte anche in sede di commisurazione della pena (cfr. sentenza impugnata pag. 108 verso l’alto in relazione con pag. 103 verso l’alto) – si giustifica di ridurre di tre mesi la pena detentiva. L'imputazione in questione, di per sé già marginale rispetto all'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per il commercio di 5 kg di cocaina, di cui almeno 4,3 kg sono finiti sul mercato, alla tentata estorsione e alla rissa, risulta in effetti solo parzialmente modificata con una riduzione verso il basso di un quantitativo indeterminato di cocaina. Di conseguenza, il dispositivo n. 8.2 viene cassato e riformato nel senso che RI 2 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
II I. Sul ricorso di RI 3
5. Anche RI 3 fa riferimento alle considerazioni di cui al punto V pag. 70 della sentenza della Corte d'assise, secondo cui la CCRP avrebbe “di fatto, recentemente, esteso il proprio potere cognitivo fino (quasi) al libero esame dei fatti, trasformando con ciò il concetto di arbitrio da manifestamente insostenibile in non condiviso”. Sull'erroneità di simili considerazioni si rinvia a quanto detto sopra (consid. 3.1).
RI 3 chiede il proscioglimento dalle imputazioni di cui al dispositivo n. 3.4 (ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri) e ni. 3.5.1 e 3.5.2 (ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri) [ricorso, pag. 6 nel mezzo e pag. 17], come pure la riforma del dispositivo n. 3.5.3, nel senso di essere “ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere svolto un'attività lucrativa a __________ dal mese di marzo 2008, a __________ nel periodo 1° aprile 2008/10 luglio 2008 e a __________ dal mese di aprile 2008 al mese di giugno 2008, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri” [ricorso, pag. 6 verso il basso e pag. 17]. Contesta inoltre la commisurazione della pena, avendo, a suo dire, la Corte d'assise valutato in maniera erronea la posizione da lui ricoperta nell'organizzazione, “considerando arbitrariamente gli atti risultanti dall'inchiesta penale”, come pure commesso una disparità di trattamento per rapporto agli altri imputati.
5.1. Per quanto concerne la richiesta di proscioglimento dalle imputazioni di cui al dispositivo n. 3.4 (ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri) e ni. 3.5.1 e 3.5.2 (ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri) [ricorso, pag. 6 nel mezzo e pag. 17], il ricorrente sostiene in primo luogo che dalla documentazione in atti risulterebbe in maniera inequivocabile che egli beneficiava di un passaporto albanese valido sino al 6 settembre 2009 (doc. A allegato al verb. MP RI 3 21.1.2009) e di un permesso di soggiorno in Italia scaduto il 26 luglio 2007 (doc. A allegato al verb. MP RI 3 21.1.2009) [ricorso, pag. 5 verso l'alto]. In merito a quest'ultimo permesso egli rileva di aver chiesto per tempo il rinnovo dello stesso; quindi non potrebbe, a suo dire, essere punito per tale infrazione per mancanza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente osserva a tal proposito che la sua posizione sarebbe identica a quella del fratello RI 2, che la Corte d'assise ha prosciolto per tali reati. A torto.
Dagli atti risulta che RI 3, cittadino __________ , non disponeva di un visto d'entrata in Svizzera (cfr. verb. MP RI 3 21.1.2009, pag. 10 verso l'alto). Il suo permesso di soggiorno in Italia era scaduto il 26 luglio 2007. Se è pur vero che egli aveva chiesto il 26 luglio 2007 all'Ufficio immigrazione della Questura di __________ (I) il rinnovo del permesso “per motivi di attesa occupazione”, egli “più volte invitato” nel predetto ufficio “per produrre documenti necessari per la definizione dell'istanza, non si è mai presentato” (cfr. doc. TPC 7, lettera 19.5.2009 della questura di __________ ). Considerato che il suo arresto è avvenuto il 24 settembre 2008 – quattordici mesi dopo la presentazione dell'istanza in questione – non può dirsi che abbia influito sulla sua mancata comparsa presso l'autorità italiana. A differenza del fratello RI 2, non gli si può dunque riconoscere l'assenza dei requisiti soggettivi del reato, segnatamente la buona fede in merito agli effetti su suolo elvetico di detta domanda di rinnovo. Il ricorso cade pertanto nel vuoto.
5.2. Il ricorrente si aggrava pure per il fatto che i primi giudici avrebbero, a suo dire erroneamente, fatto risalire la sua attività lavorativa illecita presso il __________ al 2007, per circa quattro mesi, a partire dal mese di marzo. L'accertamento non appare arbitrario, tenendo conto delle ammissioni fatte da RI 3 davanti al Procuratore pubblico (cfr. verb. MP 21.1.2009 RI 3 pag. 10 nel mezzo). Anche su questo punto il ricorso va respinto.
5.3. La richiesta del ricorrente di riformare il dispositivo n. 3.5.3, nel senso di essere “ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere svolto un'attività lucrativa a __________ dal mese di marzo 2008, a __________ nel periodo 1° aprile 2008/10 luglio 2008 e a __________ dal mese di aprile 2008 al mese di giugno 2008, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri” [ricorso, pag. 6 verso il basso e pag. 17] è priva di senso. Con la sua richiesta riformatoria RI 3 finisce per peggiorare la sua situazione, facendo risalire l'inizio della sua attività lucrativa illecita, per il 2008, al mese di marzo, mentre la Corte d'assise aveva ritenuto quale data d'inizio il 1° aprile. Ogni ulteriore commento sull'incomprensibile richiesta ricorsale, per altro formulata da un avvocato, è superflua. Il ricorso è respinto.
5.4. RI 3 contesta, per finire, la commisurazione della pena, avendo, a suo dire, la Corte d'assise valutato in maniera erronea la posizione da lui ricoperta nell'organizzazione, “considerando arbitrariamente gli atti risultanti dall'inchiesta penale”.
5.4.1. La Corte d'assise ha ritenuto che, quanto alla colpa, di fatto, almeno nell'ultima parte dei traffici, RI 3 ha svolto il ruolo di vice-capo. In particolare è lui – secondo la prima Corte – che per conto del fratello ha eseguito l'ultima trasferta a __________ con RI 6, è lui che, dopo aver appreso del furto di RI 6, si è attivato per ottenere le “dovute” pressioni sul “ladro” per ottenere la restituzione dello stupefacente, essendo in quel periodo il chiaro referente del fratello sul nostro territorio, tanto che gli ha gestito i soldi della cocaina e li ha tenuti in deposito a __________ . Per finire, secondo la Corte, è proprio a lui che RI 1 esprime tutta la sua rabbia per non aver ancora ricevuto i soldi per la cocaina. Ha quindi assunto – rileva ancora la prima Corte – per conto del fratello un ruolo non trascurabile, anche se subordinato, nel traffico, risultando l'esecutore dell'ultimo trasporto e il cassiere dei proventi della droga; un ruolo minore rispetto a RI 2, ma comunque di una certa responsabilità, soprattutto in relazione alla custodia del denaro.
5.4.2. Il ricorrente contesta di aver avuto il ruolo di vice-capo. Quanto emerso in aula e nella procedura pre-dibattimentale non giustificherebbe la conclusione della Corte d'assise su tale ruolo. Egli sostiene che, a differenza di quanto indicato in sentenza dai primi giudici, in occasione dell'ultima trasferta da lui eseguita a __________ con RI 6, suo fratello RI 2 non era assente in __________ . La questione non è di rilievo e non è atta a sminuire il ruolo che RI 2 gli ha conferito durante quella trasferta – ruolo che traspare dalle deposizioni riportate in sentenza dalla prima Corte – di suo referente presso i fornitori (cfr. verb. PS RI 2 4.12.2008, riportato a pag. 66-67 della sentenza impugnata). Del resto lo stesso ricorrente menziona una sua deposizione, nella quale riferiva che, quando il fratello RI 2 “non ce la faceva”, mandava lui (ricorso, pag. 8 nel mezzo).
5.4.3. RI 3 rileva (ricorso, punto 4.2.2 pag. 8-10), poi, di non condividere le considerazioni della Corte d'assise “in merito alla questione dello stupefacente sottratto” e al suo coinvolgimento. Egli tuttavia non sostiene che i primi giudici sarebbero con ciò incorsi in arbitrio nella valutazione dei fatti, limitandosi ad esprimere la propria valutazione in contrapposizione a quella della Corte. A titolo abbondanziale si rileva che il ricorrente evidenzia, anzi, un altro elemento non trascurabile, che avvalora l'accertamento della prima Corte sul ruolo importante avuto da lui per rapporto al fratello RI 2 e meglio il fatto che è stato proprio lui a comunicare ad RI 2 la sottrazione dello stupefacente (ricorso, pag. 9 nel mezzo). Certo, forse anche per una questione di conoscenza della lingua albanese, ma altri, che pure conoscevano tale idioma, non potevano “assumersi tale incombenza” (ricorso, pag. 9 verso il basso). Tutto ciò conferma innegabilmente la non arbitrarietà dell'accertamento della Corte d'assise, nell'attribuire ad RI 3 il ruolo non trascurabile di referente del fratello RI 2. Ulteriore conferma della pertinenza dell'accertamento della prima Corte è data dal fatto che RI 3 ha tenuto in deposito nel proprio appartamento di __________ i soldi della cocaina, circostanza per altro ammessa dal ricorrente (pag. 12 verso l'alto). Il fatto poi che i soldi in questione non fossero solo di RI 2 ma anche di altri non fa che confermare il ruolo di referente avuto da RI 3 nei confronti di chi capeggiava l'organizzazione.
5.4.4. Nella misura in cui sostiene che la Corte d'assise ha tratto delle conclusioni assolutamente arbitrarie in merito al ruolo ricoperto da RI 3 all'interno dell'organizzazione e postula una debita riduzione della pena, il ricorso si rivela ancora una volta infondato e deve essere respinto.
5.5. Il ricorrente adduce, per finire, una disparità di trattamento, essendo stata, a suo dire, erogata nei suoi confronti una pena troppo severa in relazione alle pene decretate nei confronti degli altri imputati. Ora, il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale in materia di commisurazione della pena è già stato ricordato (sopra, consid. 2.1). In tale ambito un confronto fra due o più casi concreti suole pertanto essere infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Inoltre una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione e non denota per ciò solo un abuso di apprezzamento. Ne segue che questa Corte interviene unicamente sulla commisurazione della pena – come il Tribunale federale – ove il risultato cui è pervenuto il giudice di merito appaia urtante, per rapporto agli argomenti addotti o a precedenti analoghi. Nondimeno – come ricordato dal ricorrente medesimo – qualora più imputati compaiano davanti allo stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale disparità di trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto). Ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame, dove i fatti imputati al ricorrente – come ammesso dal ricorrente medesimo (ricorso, pag. 14 in basso e 15 in alto) – non sono invero identici a quelli degli altri imputati. Anche l'argomento secondo cui la Corte d'assise sarebbe incorsa in una disparità di trattamento considerando in maniera meno importante, rispetto al fratello RI 2, l'attenuante per la provenienza e la scarsa scolarità, non è pertinente. Come rettamente evidenziato dai primi giudici, a differenza del fratello, RI 3 disponeva infatti di un lavoro più che dignitoso quale pizzaiolo-aiuto cucina e, nonostante ciò, ha preferito i più facili guadagni e i maggiori introiti del traffico di cocaina. Le situazioni dei due fratelli non sono dunque identiche neppure in questo. Il ricorso si avvera pertanto nuovamente infondato.
5.6. Il ricorso di RI 3 si rivela dunque inconsistente in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.
IV. Sul ricorso di RI 4
6. RI 4 contesta di aver venduto, congiuntamente ad RI 2, almeno 500 gr di cocaina, nel periodo fine marzo 2008-24 settembre 2008. La Corte d'assise doveva, a suo dire, ritenere una consegna per conto di RI 2 di circa 350/390 grammi. Egli contesta pure di avere tenuto in deposito – nel medesimo periodo – per conto di RI 2 2,3 Kg di cocaina, essendo, a suo dire, corretto il quantitativo di 1,9 Kg di cocaina. Chiede che le imputazioni ritenute dai primi giudici siano riformate di conseguenza. Contesta inoltre la commisurazione della pena, non avendo, a suo dire, la Corte d'assise considerato alcune attenuanti solevate dalla difesa.
6.1. La Corte d'assise ha ritenuto che RI 4 ha venduto, agendo in correità con RI 2, nel periodo fine marzo 2008-24 settembre 2008, a vari acquirenti, almeno 500 gr di cocaina. Nella motivazione della sentenza, la prima Corte si è di fatto attenuta al quantitativo acquistato da RI 2 e RI 5 in occasione del “quarto viaggio”, tra maggio e giugno 2008, che RI 2 ha dichiarato di aver venduto con l'aiuto di RI 4, dichiarazione quest'ultima che RI 4 ha dichiarato di non contestare in occasione del contraddittorio eseguito davanti al Procuratore pubblico (verb. MP RI 2/ RI 4 11.12.2008 p. 6-7). Secondo il ricorrente, le predette dichiarazioni non sarebbero sufficienti addebitare a RI 4 la vendita di tutti i 500 gr importati durante il quarto viaggio. La dichiarazione resa da RI 2 andrebbe letta nel contesto generale dell'enunciazione dei vari viaggi. Non sarebbe, a suo dire, corretto, anzi, sarebbe arbitrario, imputare a RI 4 la vendita di tutti i 500 gr di cocaina relativi al quarto viaggio, visto che RI 2 ha pure dichiarato di essere stato aiutato da RI 4 a vendere anche la cocaina giunta in Svizzera in occasione del terzo e del quinto viaggio. Se così fosse, prosegue il ricorrente, la quantità di vendita imputata a RI 4 sarebbe di gran lunga superiore. La motivazione della Corte d'assise non sarebbe dunque coerente e quindi sarebbe arbitraria, con la conseguenza che si dovrebbe ammettere solo il quantitativo di 350/390 gr. L'argomentazione è speciosa. Il fatto che la Corte d'assise abbia ritenuto già sufficiente il quantitativo di 500 gr proveniente dal terzo viaggio, che il ricorrente in sede di contraddittorio non ha smentito di aver venduto con RI 2, e non abbia imputato al ricorrente ulteriori quantitativi – provenienti da altri viaggi, che, come ipotizzato dal ricorrente stesso, si sarebbero potuti considerare – non permette di ritenere che vi sia stato arbitrio. Comunque, anche se si volesse ritenere, come rilevato dal ricorrente, che i 500 gr dichiarati venduti da RI 2 assieme a RI 4, provengono da tre viaggi, l'accertamento della Corte d'assise, nel suo risultato, non sarebbe comunque arbitrario. Il ricorso, su questo punto, si avvera pertanto infondato.
6.2. La prima Corte ha pure ritenuto che RI 4, nel periodo fine marzo 2008-24 settembre 2008, a __________ in un appartamento in suo uso nonché a __________ in una stanza dell'esercizio pubblico __________ , ha tenuto in deposito per conto di RI 2 almeno 2,3 kg di cocaina [quantitativo corretto (in applicazione dell'art. 257 cpv. 5 CPP) con la motivazione scritta della sentenza, rispetto a quello di 1,9 kg indicato, a detta della Corte d'assise, per una svista, nella lettura del dispositivo (cfr. sentenza impugnata pag. 69)]. Essa ha computato in effetti tutto il chilogrammo del terzo viaggio, 0,5 kg del quarto e 1,3 kg dell'ultimo viaggio (atteso che 300 gr sono stati venduti rispettivamente consumati prima di essere trasportati a Taverne). Al totale la Corte ha sottratto i 500 gr già oggetto dell'imputazione relativa alla lett. C dell'atto di accusa, di cui si è detto sopra (consid. 6.1). Secondo il ricorrente, la Corte d'assise avrebbe ritenuto in modo arbitrario che quando lui è arrivato nell'appartamento di __________ il chilogrammo di cocaina del terzo viaggio ci fosse ancora tutto e che lui sapeva da subito dei traffici di RI 2. L'argomento non è privo di fondamento. La Corte d'assise, computando tutto il chilogrammo del terzo viaggio quale cocaina tenuta in deposito da RI 4, ha fatto riferimento a quanto deposto da RI 2 nell'interrogatorio davanti al Procuratore pubblico del 13 febbraio 2009, secondo cui “quando RI 4 è arrivato a __________ a fine marzo 2008 io (RI 2) ero appena stato a __________ con RI 5” e “a __________ c'era ancora praticamente tutto il 1 kg di cocaina quando RI 4 è venuto a vivere con me” (verb. MP 13.2.2009 RI 2, pag. 10 in basso e 11 in alto). Pochi istanti dopo, nel medesimo interrogatorio RI 2 ha tuttavia ridimensionato il quantitativo da addebitarsi a RI 4 quale “custodito con/per me a __________ ” a “circa ½ kg dopo il mio primo viaggio a __________ ” (verb. MP RI 2 13.2.2009, pag. 11 nel mezzo). Non è dato di sapere per quale motivo la prima Corte si sia attenuta alla prima – e abbia escluso la seconda – dichiarazione fatta da RI 2 nel menzionato interrogatorio. Certo è che dagli atti emerge che lo stesso RI 2 ha dichiarato che “RI 4 non sapeva inizialmente cosa era la cocaina” (verb. MP RI 2 13.2.2009, pag. 5 verso il basso), precisando poi al dibattimento che “quando RI 4 è arrivato non sapeva che lui (RI 2) era attivo nel traffico di cocaina” (verb. dib. pag. 13 in basso). In simili circostanze, computando l'intero chilogrammo di cocaina del terzo viaggio quale tenuto in deposito da RI 4, la Corte d'assise è incorsa in arbitrio nell'accertamento dei fatti. Il ricorso, su questo punto, merita pertanto di essere accolto. Il quantitativo complessivo di cocaina ritenuto dalla prima Corte essere stato tenuto in deposito da RI 4 va dunque ridotto a kg 1,8 (kg 2.3 ./. kg 0.5), già dedotto il quantitativo di cocaina venduto da RI 4 (500 gr) e di cui si è detto sopra (consid. 6.1). Il dispositivo n. 4.1.1 va di conseguenza cassato e riformato di conseguenza. E' opportuno evidenziare che la divergenza tra il quantitativo ritenuto da questa Corte (kg 1,8) e quello proposto dal ricorrente (kg 1,9) è dovuta al fatto che quest'ultimo, nel suo computo, deduce un inferiore quantitativo di cocaina venduta (350/390 gr).
6.3. Il ricorrente chiede per finire che la sentenza impugnata venga cassata e riformata pure in relazione alla pena, non avendo, a suo dire, la Corte d'assise considerato alcune attenuanti sollevate dalla difesa. Chiede che gli sia comminata una pena detentiva inferiore a tre anni e sei mesi. Di stampo puramente appellatorio – non essendo del resto neppure invocato l'arbitrio – il ricorso su questo punto va respinto senza ulteriore disamina.
Per tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra, consid. 6.2), che ha comportato la riforma del dispositivo n. 4.1.1 – con una riduzione del quantitativo tenuto in deposito per conto di RI 2 da “almeno 1,9 (recte: 2.3) kg di cocaina” a 1,8 kg di cocaina – si giustifica di ridurre di tre mesi la pena detentiva. Di conseguenza il dispositivo n. 8.4 viene cassato e riformato nel senso che RI 4 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
V. Sul ricorso di RI 5
7. RI 5 chiede la riforma dei dispositivi n. 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.4, nel senso di limitare le imputazioni in questione al fatto di aver “trasportato” i quantitativi di cocaina ivi indicati, da __________ a Como, rispettivamente da __________ – con esclusione quindi del trasporto in Svizzera – agendo “in concorso con RI 2” e di togliere l'imputazione di importazione in Svizzera della droga.
7.1. Motivando in modo alquanto confuso la propria richiesta, il ricorrente ritiene “non condivisibile” la conclusione di correità “alla quale giunge la Corte”, rilevando tra l'altro che “qualora RI 2 avesse avuto la patente e RI 5 avesse inteso comunque procedere in concorso, si sarebbe (eventualmente) potuto concludere ad una volontà direttamente proiettata verso la commissione del reato; non invece nelle circostanze concrete del caso che ci occupa” (ricorso, pag. 5 verso il mezzo).
La richiesta del ricorrente appare palesemente irricevibile già per il fatto che – come ricordato sopra (consid. 3.1 e 5) – il ricorso per cassazione deve essere fondato sull'arbitrio e non sul semplice giudizio di “non condivisibilità”. RI 5 sembra fondare il proprio gravame sul fatto di essere stato “semplice complice” dei trasporti di cocaina (ricorso, pag. 5), ma per finire nella richiesta riformatoria dei dispositivi impugnati egli non chiede che il termine “correità” venga sostituito con “complicità”, ma con la formulazione “agire in concorso” (ricorso, pag. 2). Quale differenza vi sarebbe tra “agire in correità” e “agire in concorso” il ricorrente non spiega. Dalla motivazione del ricorso, si può anzi dedurre (cfr. pag. 5 nel mezzo) che il ricorrente conferisca ai due concetti la stessa valenza. Il gravame si avvera pertanto nuovamente irricevibile, per la palese incomprensibilità della richiesta riformatoria.
7.2. Secondo il ricorrente, la Corte d'assise avrebbe inoltre accertato che egli non ha importato in Svizzera lo stupefacente (ricorso, pag. 4 verso l'alto). Il dispositivo della sentenza riporterebbe però “arbitrariamente la circostanza contraria” (ricorso, pag. 4 verso il mezzo). A torto.
La prima Corte (cfr. sentenza impugnata pag. 57-58), dopo essersi soffermata sulle divergenze tra le versioni di RI 5, RI 2 e RI 6 – ritenute più di forma che di sostanza – riferite alle modalità di attraversamento del confine, ha invero accertato che i tre protagonisti hanno, comunque sia, agito in correità. La Corte d'assise ha anche aggiunto che poco importa che RI 5 abbia ipotizzato che il corriere potesse essere lo stesso RI 6 che, invece, lo ha negato. Essenziale, secondo i primi giudici, è il fatto che la droga è stata importata in Svizzera, era destinata al mercato svizzero e che gli organizzatori del trasporto ne riprendevano possesso e ne organizzavano il deposito e la vendita nel nostro paese. Quanto ritenuto dalla Corte d'assise trova coerente esplicitazione nei dispositivi, che imputano a RI 5 la correità nell'importazione in Svizzera della cocaina.
Il ricorrente, dal canto suo, distorce i fatti ritenuti dalla Corte, riportando solo alcuni passaggi della sentenza (cfr. ricorso, pag. 4 verso l'alto), riferiti non tanto all'opinione dei primi giudici, quanto al riassunto che essi hanno fatto di quanto riferito dai correi, nella specie da RI 2 (cfr. sentenza impugnata, pag. 61 verso il mezzo). Certo, va dato atto che, riassumendo i fatti a carico di RI 5 a pagina 103 della sentenza, la Corte d'assise ha in modo impreciso parlato di “trasporto in Svizzera”, in tre occasioni, complessivamente di 3 chili di cocaina. Questa formulazione non permette tuttavia di inficiare la coerenza tra quanto in realtà ritenuto dalla Corte nei considerandi sopra menzionati – per rispondere ai quesiti posti (cfr. sentenza impugnata pag. 30-31) – e deciso nei dispositivi. Il ricorso si avvera pertanto nuovamente infondato.
7.3. RI 5 chiede inoltre la riforma del dispositivo di condanna, nel senso di essere condannato ad una pena detentiva di tre anni, con concessione della sospensione parziale della pena e, in via subordinata, la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d'assise affinché proceda “alla nuova commisurazione della pena”. Egli fonda la sua richiesta sul fatto che dovrebbe “essere considerata una colpa piuttosto lieve sia per la durata dell'attività, sia per l'assenza concreta di lucro”, sul fatto che “diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, la prognosi” sarebbe positiva e sul fatto che “la Corte avrebbe” dovuto “ammettere in concreto l'attenuante del sincero pentimento”.
Le considerazioni del ricorrente sulla lievità della colpa appaiono del tutto fuori luogo, già solo per i quantitativi di cocaina trasportati e importati in Svizzera. Ogni ulteriore considerazione al riguardo appare superflua, ritenuto per altro che RI 5 nulla dice sulle argomentazioni con le quali la prima Corte ha ritenuto grave la sua colpa.
La Corte d'assise ha, d'altro canto, ritenuto la prognosi negativa, già per il solo fatto che – dopo un periodo di assenza “impostogli” dalla fidanzata – è ricaduto nel medesimo ambiente dedito al consumo di cocaina e con le medesime persone, come pure anche per l'assenza di prospettive professionali concrete. Il ricorrente non spende neppure una parola per dimostrare che detto accertamento della Corte sarebbe arbitrario. Di stampo puramente appellatorio il ricorso su questo punto va respinto senza ulteriore disamina. La medesima considerazione va fatta in relazione al sincero pentimento, non riconosciuto dalla prima Corte. Non si vede peraltro che relazione possa esserci tra il sincero pentimento e le “sofferenze di RI 5 al cospetto della fidanzata e della famiglia” (cfr. ricorso, pag. 7 verso il basso).
7.4. Il ricorso di RI 5, nella limitata misura in cui è ricevibile, si rivela dunque infondato in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.
Si rileva, per finire, che la richiesta tendente a confermare il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non è di competenza di questa Corte, quanto piuttosto del GIAR (cfr. art. 56bis CPP e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria), a cui d'ufficio viene trasmessa.
VI. Sul ricorso di RI 6
8. RI 6 sostiene l'arbitrario accertamento dei fatti in relazione agli almeno 400 gr di cocaina che la Corte d'assise gli imputa essere strati tenuti in deposito nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2008. Contesta inoltre la violazione dell'art. 50 CP per carente motivazione della sentenza nella commisurazione della pena e l'errata applicazione degli art. 47 e 48 CP.
8.1. La prima Corte, con riferimento alle dichiarazioni di V., L. e RI 2 ha ritenuto accertato che RI 6 ha tenuto in deposito nella sua abitazione di __________ , nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2008, almeno 400 gr di cocaina della V.. Il ricorrente contesta tale accertamento siccome arbitrario. Egli non avrebbe, a suo dire, mai posseduto lo stupefacente in questione. Dagli atti emergerebbe semmai che la cocaina si è trovata nella casa dove lui abitava insieme a V. e L. (ricorso, pag. 14 verso il basso). Questi ultimi utilizzavano, sempre a suo dire, “a proprio piacimento la sua casa, al punto che si ritenevano liberi di lasciarvi lo stupefacente, senza nemmeno” che lui “ne fosse a conoscenza” (ricorso, pag. 15 verso l'alto). L'unica conclusione che si potrebbe trarre dai verbali di V., L. e RI 2 sarebbe che i primi due siano stati gli unici a possedere lo stupefacente in questione.
Il ricorso é fondato sostanzialmente sull'esame linguistico della verbalizzazione delle deposizioni, dalle quali emergerebbe che la cocaina in questione è stata lasciata “nella casa/appartamento di RI 6” o “da RI 6” e non “a RI 6” da tenere in custodia. In vero l'esame attento delle verbalizzazioni menzionate dalla Corte d'assise (verb. MP V. 29.12.2008 pag. 3; MP L. 1.10.2008 pag. 2; verb. dib. RI 2 pag. 16), permette di dedurre, senza arbitrio di sorta, che la cocaina è stata lasciata in custodia ad RI 6. Molto significativa in tal senso è la dichiarazione resa nell'interrogatorio di polizia da L. (verb. PS 30.9.2008 pag. 5 verso il basso), per altro prospettata a RI 6 in sede di dibattimento (verb. dib. 16 verso il basso), nella quale L. ha attestato che la cocaina è stata lasciata “in custodia a Tonino”. Del resto il ricorrente ha anche ammesso di essere stato a conoscenza che V., L. e RI 2 erano andati a __________ “per prendere un chilo di cocaina” e che di ritorno da quel viaggio “hanno quindi raggiunto casa” sua “a __________ dove hanno pesato lo stupefacente” (verb. MP RI 6 13.1.2009 pag. 6 verso l'alto). Non risulta che RI 6, dopo tale fatto, abbia preso provvedimenti nei confronti dei suoi ospiti. Essi sono anzi rimasti in casa sua per altri 10-15 giorni (verb. MP RI 6 13.1.2009 pag. 6 verso il mezzo), godendo di “un'assoluta libertà di movimento” e “utilizzando l'immobile come se fosse di loro proprietà”, lasciandovi “ciò che volevano a propria discrezione” (ricorso, pag. 14 verso il mezzo). A motivo della conoscenza che il ricorrente aveva dei traffici degli ospiti e dell'episodio della pesa dello stupefacente in casa sua – testé menzionato – tollerato senza provvedimenti da parte sua, il fatto che il Procuratore pubblico e, di conseguenza, la Corte abbiano ritenuto (solo) un deposito di almeno 400 gr appare finanche benevolo nei suoi confronti. Il ricorso, su questo punto, è palesemente infondato e va dunque respinto.
8.2. Secondo il ricorrente, la decisione della Corte d'assise in relazione alla commisurazione della pena sarebbe “frutto di un'erronea applicazione dell'art. 50 CP”, dovrebbe pertanto “essere annullata” e l'incarto rinviato “al giudice di prime cure affinché riformuli un nuovo giudizio nel rispetto della legge” (ricorso, pag. 5 verso il mezzo). La Corte d'assise avrebbe, a suo dire, “formulato il proprio convincimento con approssimazione insostenibile, senza lasciare traccia del proprio iter decisionale”; mancherebbe “un riferimento numerico” al peso attribuito alle singole infrazioni (ricorso, pag. 4 dal mezzo verso il basso). A torto.
La motivazione in relazione alla commisurazione della pena appare sufficientemente chiara e lineare, permettendo di seguire il ragionamento della Corte d'assise, ritenuto comunque che quest'ultima non era tenuta ad esprimere in termini numerici l'incidenza delle diverse imputazioni. Il ricorso cade quindi nuovamente nel vuoto.
8.3. Il ricorrente, con riferimento ad un “frammento” della sentenza impugnata (cfr. ricorso, 5 in basso e pag. 6 verso l'alto), sostiene poi che la prima Corte, nell'ambito delle commisurazione della pena, avrebbe giudicato negativamente la circostanza che egli “una volta scarcerato, non abbia postulato di essere messo in anticipata espiazione della pena”. Così facendo, la Corte d'assise avrebbe, a suo dire, violato l'art. 47 CP. La censura appare decisamente fuori luogo e dimostra una palese mancata comprensione della sentenza di prima sede. Giova ricordare che la Corte ha invero ricordato a RI 6 che la sua colpa era troppo grave per consentire la pronuncia di una pena entro i limiti richiesti dalla difesa e che delinquere comporta una punizione, come pure che sapeva, al momento in cui è stato posto in libertà provvisoria (senza aver postulato di essere posto in anticipata espiazione di pena) che presto sarebbe comunque andato a processo e che, quindi, presto sarebbe stato chiamato a rendere conto dei suoi atti alla giustizia, che non avrebbe certo potuto esimersi dal punirlo. La prima Corte ha pertanto concluso che RI 6 “ha preferito così, ma oggi c'è un prezzo da pagare”, il suo reinserimento non essendo “per altro pregiudicato, vista la precaria situazione professionale” (cfr. sentenza impugnata, pag. 117). La Corte d'assise, con i riferimenti qui contestati dal ricorrente, non ha dunque inteso aggravare la colpa di RI 6, ma semplicemente spiegare perché non era possibile tener conto di effetti e conseguenze della libertà provvisoria – si noti che la difesa nella sua arringa aveva tra l'altro menzionato l'esistenza di un contratto di lavoro, il comportamento tenuto dopo la scarcerazione e l'effetto della pena su RI 6 (cfr. verb. dib. pag. 36 e sentenza pag. 21) – per pronunciare una pena nei limiti richiesti dalla difesa e meglio la rinuncia “alla revoca della condizionale relativa alla precedente pena nonché la sospensione condizionale parziale della pena inflitta in questo procedimento”.
8.4. Il ricorrente si duole infine del fatto che la Corte d'assise non gli abbia riconosciuto le circostanze attenuanti a norma dell'art. 48 lett. a cifra 2 CP per le imputazioni relative all'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti di cui ai dispositivi n. 6.1.5 (trasporto da __________ verso il Ticino e importazione in Svizzera di 1,6 kg di cocaina) e 6.1.6 (possesso di 923,78 gr di cocaina sottratta presso l'esercizio pubblico Al Dosso).
Secondo la disposizione menzionata, il giudice attenua la pena se l'autore ha agito in stato di grave angustia. Questa circostanza si realizza quando l'autore è spinto a trasgredire la legge da una situazione prossima allo stato di necessità, vale a dire sotto l'impulso di un'angustia particolarmente grave, che lo induce a ritenere che la commissione dell'infrazione sia la sola via di uscita. Inoltre, il beneficio di questa circostanza attenuante, può essere accordato solo se l'autore ha rispettato una certa proporzionalità tra i motivi che lo hanno spinto ad agire e l'importanza del bene leso. Ciò rende, in definitiva, assai raro il riconoscimento di questa attenuante (Pellet, in Commentaire Romand, Basilea 2009, n. 19 ad art. 48 CP).
Nel caso in esame siamo ben lontani dallo stato di necessità. I timori per le ritorsioni nei suoi confronti, da parte dei suoi fornitori di cocaina, per un debito di fr. 15'000.–, la mancanza di un posto di lavoro e la sua tossicodipendenza non possono certo giustificare il viaggio a __________ per trasportare e importare in Ticino 1,6 kg di cocaina. Quanto al furto e al possesso di 923,78 gr di cocaina, a ragione la prima Corte ha evidenziato che RI 6 sapeva a chi rubava, ossia ad una banda di albanesi che aveva già dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura nella criminalità; sapeva quindi che con il suo gesto avrebbe scatenato – come poi effettivamente successo – la reazione dei commercianti. Nonostante la pressione di costoro egli ha tuttavia resistito, negando il possesso della sostanza e solo dopo l'arresto ha rivelato agli agenti il nascondiglio della droga. Pretendere, in simili circostanze, lo stato di grave angustia e il riconoscimento di una riduzione di pena, non è serio. Ancora una volta, la sentenza, equa nel suo esito, sfugge alla critica ricorsale.
8.5. Il ricorso di RI 6 si rivela dunque inconsistente in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.
VII. Sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili
9. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza, totale per RI 1, RI 3, RI 5 e RI 6, parziale per RI 2 e RI 4. Questi ultimi ottengono entrambi una riduzione di tre mesi della pena detentiva. RI 2 chiedeva una riduzione della pena detentiva dai 6 (sei) anni comminati dalla Corte d'assise a 4 (quattro) anni e scende a 5 (cinque) anni e 9 (nove) mesi. Si giustifica di porre a suo carico 14/15 della tassa di giustizia e delle spese, mentre 1/15 va a carico dello Stato. RI 4 che chiedeva una riduzione della pena, senza quantificarla, passa dai 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi a 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi. Si giustifica, nel suo caso, di porre a suo carico 9/10 della tassa di giustizia e delle spese, mentre 1/10 va a carico dello Stato. Essendo RI 2 e RI 4 comunque ampiamente soccombenti rispetto alle richieste ricorsali, non si giustifica l'attribuzione di ripetibili. Il dispositivo sugli oneri di prima sede (n. 9) può rimanere invariato, la riduzione di pena non incidendo apprezzabilmente sull'ammontare della tassa di giustizia né sulle spese.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: A. Sul ricorso di RI 1
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico del ricorrente.
B. Sul ricorso di RI 2
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi 2.1.4 e 8.2 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:
2.1.4 fra il 15 e il 16 settembre 2008, partendo dal Ticino unitamente a AM. e raggiungendo __________ dove intendeva/sperava di incontrare un fornitore, fatto preparativi per l'acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina;
8.2. RI 2 è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Per il resto il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico in ragione di 14/15 a carico di RI 2 e per 1/15 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
C. Sul ricorso di RI 3