Incarto n. 17.2009.28
Lugano 13 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 5 giugno 2009 da
RI 1 nato il 16 febbraio 1941, domiciliato a divorziato, pensionato,
contro la sentenza emanata nei confronti di __________ il 7 maggio 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 17 novembre 2008 il procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 2 aprile 2008, colpito con dei pugni al volto e in altre parti del corpo RI 1, procurandogli delle lesioni (contusioni al mento, al braccio sinistro e nella zona lombare e lesione a un dente).
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha inflitto all’accusato una pena pecuniaria di 9 aliquote di fr. 40.–, per un totale di fr. 360.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Egli ha inoltre inflitto all’imputato una multa di fr. 200.– da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni. __________ è stato, infine, condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.–. Per le pretese di natura civile, il procuratore pubblico ha rinviato la parte civile al competente foro.
Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
B. Al dibattimento, il giudice della pretura penale ha prospettato all’imputato anche la derubricazione del reato di lesioni semplici in quello di vie di fatto.
Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 7 maggio 2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputato da ogni addebito.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 9 maggio 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 5 giugno 2009 egli chiede di “riesaminare il caso”.
Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il ricorrente sostiene che __________ lo riteneva colpevole di diffamazione e che per questo voleva dargli una lezione. Il 2 aprile 2008, cogliendolo di sorpresa, lo ha quindi aggredito colpendolo al volto e in altre parti del corpo provocandogli le ferite descritte nel certificato medico del dr. __________ (ferite all’interno della bocca, grossi ematomi nella regine lombare e nel braccio sinistro, lesione a un dente).
Pur riconoscendo che nessuno ha assistito all’aggressione, il ricorrente sostiene che __________ è stato comunque visto nei pressi della sua abitazione “proprio in quel tempo”. Del resto – spiega il ricorrente – la violenza dell’imputato sarebbe nota, per cui sui fatti imputatigli non dovrebbero sussistere dubbi. Le deposizioni dei coniugi __________ non dovrebbero essere rilevanti, poiché egli si sarebbe recato presso il loro esercizio pubblico solo due giorni dopo, quando “le ferite erano state medicate e gli ematomi, pure evidenti, nascosti dagli indumenti”. Per contro, sottolinea come debba essere considerata la testimonianza “dell’autista __________”, che ha riferito di averlo trasportato, “impaurito e insanguinato”, fino a __________e riportato in seguito a casa in auto. Inoltre, va tenuto in considerazione che a due municipali di __________ l’imputato avrebbe chiesto se “quello là gira ancora con gli occhi neri” (ricorso, pag.1-2).
3. Il ricorrente si limita a contrapporre la propria versione dei fatti e i propri apprezzamenti a quelli del primo giudice con una serie di considerazioni e di deduzioni alternative, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un’autorità di appello abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatti e la valutazione delle prove. Così formulato, il ricorso non adempie i requisiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Del resto, non si scorgono nella motivazione del primo giudice elementi che possano inficiare l’apprezzamento complessivo del materiale raccolto.
L’assenza di testimoni diretti dell’accaduto ha portato il primo giudice a concludere per l’assoluzione dell’imputato poiché non v’erano “sufficienti elementi probatori per potere concludere che le lesioni subite dalla parte civile siano da ricondurre ai colpi inferti proprio dall’imputato”. Posto di fronte a due versioni completamente opposte, il giudice non ha scorto ulteriori elementi probatori che portassero sostegno probatorio alla tesi accusatoria, ossia alla tesi di un’aggressione da parte di __________ ai danni di RI 1.
Il giudice ha, difatti, indicato che i gerenti del ristorante __________ hanno riferito che l’accusato era “assolutamente normale quella sera”, che il referto medico agli atti non certificava di ferite lacero contuse, come invece dichiarato dal teste __________, che sia __________ (gerenti del ristorante __________) non hanno scorto “alcuna particolare lesione” sul volto di RI 1, “se non dei taglietti al labbro, la cui origine e natura à sconosciuta” e che la deposizione di __________ è “più debole delle altre, ritenuto che ha un grave motivo di inimicizia con l’accusato, avendo quest’ultimo, come lui stesso candidamente riconosciuto al dibattimento, avuto una relazione sessuale con sua moglie”. Al giudice è inoltre sembrato “strano” che l’autista dell’autopostale (__________) abbia potuto notare, ad ogni suo passaggio “nella zona, il veicolo dell’imputato e accorgersi che a un certo punto l’auto non era più parcheggiata davanti al ristorante __________.
La parte civile, del resto, avrebbe anche potuto presenziare al dibattimento (non sono stati indicati i motivi della sua assenza; v. act. 9). Un suo confronto con l’accusato avrebbe potuto meglio inquadrare i fatti da egli denunciati. Incomprensibilmente, invece, egli ha deciso di non presenziare al processo.
Per quanto attiene all’attendibilità delle deposizioni di __________ va precisato che essi hanno dichiarato di avere incontrato la vittima il giorno dopo i fatti, e non, come sostenuto dalla parte civile, due giorni dopo (v. verbali d’interrogatorio del 6 maggio 2008). __________, inoltre, ha espresso dubbi sull’accaduto, __________ non avendogli dato l’impressione di essere un “manesco” (v. verbale d’interrogatorio del 6 maggio 2008, pag. 2).
Di fronte a questi accertamenti non si può affermare che il giudice della Pretura penale abbia condannato il ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Pertanto, anche volendo far astrazione dall’irricevibilità del ricorso, si dovrebbe concludere che, in assenza di altri solidi elementi, la sentenza di primo grado non può essere ritenuta arbitraria.
Ad ogni modo, per i motivi indicati all’inizio del considerando 3, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese complessive fr. 50. –
fr. 150.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.