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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.03.2010 17.2009.12

26 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·15,225 parole·~1h 16min·5

Riassunto

Appropriazione indebita, amministrazione infedele. Censure di errata applicazione del diritto sostanziale, vizi essenziali di procedura e arbitrio nell'accertamento dei fatti

Testo integrale

Incarto n. 17.2009.12-13

Lugano 26 marzo 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell’Oro, vi__________ ncelliera

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 3 marzo 2009 da

  1. IM 1   2. IM 2                              entrambi patrocinati dall’avv. DI 1   3.  procuratore pubblico del Cantone Ticino  

contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2009 dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di IM 1 e IM 2;  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1.      Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di IM 1; 

2.      Se dev’essere accolto i ricorso per cassazione di IM 2;

3.      Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del procuratore pubblico;

4.      Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 22 gennaio 2009 la presidente della Corte delle assise correzionali - revocata la sentenza contumaciale pronunciata il 16 aprile 2008 nei confronti di IM 1 e di IM 2 - ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, per avere egli, a __________ , nel periodo 1995-1997, indebitamente impiegato in più occasioni a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatagli da __________ , abusando di procure generali con diritto di firma individuale su relazioni di cui essa era avente diritto economico presso la __________ , in parte impartendo indebitamente ordini di bonifico a favore di relazioni bancarie di cui era beneficiario economico, e in parte mediante indebiti prelevamenti a contanti, per importi di Lit. 2'443'557'271.- (di cui Lit. 1'017'624'000.- restituite), di DM 416'033.- e di fr. 170'000.-. La presidente della Corte delle assise correzionali ha altresì riconosciuto IM 1 autore colpevole di amministrazione infedele qualificata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, a Lugano, nel febbraio 1996, nella sua qualità di procuratore della relazione “__________ ” presso la __________  intestata a __________ - violando intenzionalmente i suoi doveri, disponendo il 9 febbraio1996 la vendita di obbligazioni __________  di proprietà di __________ - omesso di riversarle gli interessi in scadenza al 13 febbraio 1996, arrecando a __________ un danno di DM 86'362.-. Essa ha per contro prosciolto IM 1 dalle imputazioni di ripetuta truffa, falsità in documenti e ripetuta istigazione a falsità in documenti contemplate nei punti 2, rispettivamente 4, rispettivamente 5 dell’atto di accusa e nel verbale del dibattimento.

Sempre con sentenza del 22 gennaio 2009, la presidente della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto IM 2 autore colpevole di appropriazione indebita, per avere egli, a __________ , intorno all’8 ottobre 1997, allo scopo di indebito profitto, impedito a __________ , coaventi diritto economico sul conto “__________ ”, di entrare in possesso delle loro quote parti, cagionando loro un danno di fr. 818'242.38.

In applicazione della pena, considerato per entrambi il lungo tempo trascorso mantenendo buona condotta e ritenuta una violazione del principio celerità, la presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e IM 2 alla pena pecuniaria di fr. 60’000.-,  corrispondente a 300 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Essa ha infine ordinato la restituzione della dichiarazione “__________ ” in originale a __________ .

B.  Contro la sentenza di assise IM 1 e IM 2 hanno inoltrato, il 23 gennaio 2009, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Il 26 gennaio successivo anche il procuratore pubblico ha dichiarato di ricorrere contro la citata sentenza.

Nei motivi dei rispettivi gravami, presentati il 3 marzo 2009 essi chiedono:

-         IM 1: il proscioglimento dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita e amministrazione infedele qualificata;

-         IM 2: il proscioglimento dall’imputazione di appropriazione indebita;

il procuratore pubblico, in via principale la riforma della sentenza impugnata, nel senso che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole anche delle imputazioni di ripetuta truffa, falsità in documenti e ripetuto concorso in falsità di documenti di cui ai punti 2, 4 e 5 dell’atto di accusa, con conseguente condanna alla pena detentiva di 24 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e con conseguente confisca della dichiarazione “__________ ”; in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un’altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio.

Con osservazioni del 30 marzo 2009, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dei ricorsi di IM 1 e di IM 2. Dal canto suo, con osservazioni del 27 marzo 2009, IM 1 ha postulato la reiezione del ricorso di procuratore pubblico.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, 134 I 153 consid. 3.4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178) o basata unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una prora versione dell’accaduta, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 19, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 173 I consid. 3.1 pag. 178).

I.      Sul ricorso di IM 1

                                   2.   Il ricorrente insorge anzitutto contro la condanna per ripetuta appropriazione indebita (dispositivo n. 1./1.1), che considera conseguente ad un arbitrario accertamenti dei fatti.

                                   3.   In sintesi, i fatti e le considerazioni alla base dello specifico giudizio di colpevolezza sono i seguenti.

                               3.1.   __________ , cittadina italiana residente nel milanese, è rimasta vedova nel 1985. Il figlio aveva diciannove anni, mentre la figlia ne aveva compiuti venti. Insieme a una cognata, essa gestiva da anni un negozio di pellicceria. Nondimeno né __________ , né i suoi figli avevano allora - come pure negli anni a seguire - dimestichezza con le questioni finanziarie o bancarie. Dal canto suo, il defunto marito di __________  dirigeva, con il fratello, un’azienda attiva nel commercio all’ingrosso delle pellicce. Con il suo decesso si è posta per gli eredi la questione - per loro problematica della divisione dell’azienda. __________  si è così rivolta al suo conoscente IM 1, abile e capace imprenditore di successo, con molte relazioni. Messa in contatto con legali e commercialisti esperti del ramo, __________  ha così ottenuto la liquidazione dell’attività aziendale. In pratica alla famiglia __________  è pertoccato un patrimonio successorio dell’ordine di 20-25 miliardi di lire (sentenza, pag. 15).

                               3.2.   Su consiglio di IM 1, __________  e i suoi figli decisero di portare parte del citato patrimonio in banche svizzere, visto anche che il defunto marito era titolare insieme a un fratello di un conto bancario presso l’allora __________ . Parte degli averi approdarono così sul conto nr. “__________ ” aperto il 16 novembre 1989 presso la __________ . Il conto era , intestato a __________  che concesse procura generale con firma individuale al figlio, alla figlia e a IM 1, con cui si era legata anche sentimentalmente (sentenza, pag. 15). Il 15 giugno 1993 IM 1 ha, dal canto suo, aperto presso __________ il conto nr. “__________ ”, conferendo per esso procura generale con firma individuale ai propri figli, ma non a __________ . Egli ha, poi, ordinato diversi trasferimenti di fondi dalla relazione “__________ ” di __________  a “__________ ” di cui era titolare, il primo in data 21 giugno 1993 per fr. 250'000.-, e il secondo, in data 31 maggio 1994, per Lit. 268'571'428,.- (operazioni queste non contemplate nell’atto di accusa, poiché un’ eventuale imputazione di appropriazione indebita sarebbe stata, comunque, da tempo prescritta; sentenza, pag. 16). A questi, seguirono altri prelevamenti di cui si dirà in seguito.

                               3.3.   Nei primi anni novanta, avendo conosciuto presso la __________ , all’epoca alto dirigente della __________ e avendo sviluppato con lui un’eccellente relazione, IM 1 convinse __________  ad aprire la relazione nr. , acronimo “__________ ”, presso la __________ . Detto conto (che venne aperto il 14 settembre 1992 a nome di __________  e venne, poi, gestito da __________ negli uffici di __________ ) fu inizialmente finanziato con il trasferimento, via __________ , di fr. 3'000’000.-, cioè di parte dei fondi in deposito sul conto di pertinenza della famiglia __________ . Inizialmente, __________  conferì procura amministrativa su tale conto al figlio e a IM 1. In seguito, il 14 gennaio 1993; la donna conferì ai figli e a IM 1 procura generale con firma individuale. Alla banca, la donna conferì un mandato di amministrazione, ritenuto che la posta era “trattenere” in banca (sentenza, pag. 16). Il 15 maggio 1997 __________  ha sostituito la procura generale a suo tempo conferita a IM 1 con una procura amministrativa che annullò, poi, l’8 ottobre successivo. IM 2 e IM 1 avevano aperto presso la __________  , il conto nr. , acronimo “__________  ” (pure gestito da __________  ) sul quale IM 1 aveva procura generale con firma individuale. Il 3 settembre 1997 “__________  ” venne intestato a IM 1 che conferì procura ai figli (sentenza, pag. 17).

                               3.4.   Il 16 aprile 1993, previo acquisto della società __________  , IM 1, sempre appoggiandosi a __________  , ha aperto - intestandolo a detta società, rappresentata dalla __________   - il conto nr. , acronimo “__________  ”.

Così come in __________   il conto “__________  ” aveva beneficiato di plurimi bonifici dal conto “__________  ” di __________ , sul conto “__________  ” sono giunti diversi accrediti provenienti dal conto “__________  ” presso la __________  , rispettivamente dal conto “__________  ” presso la __________  , entrambi, come visto, intestati a __________  (sentenza, pag. 17).

La relazione nr. 201390 “__________ ” era stata aperta il 27 aprile 1993 su suggerimento di IM 1 (che agiva sempre con l’appoggio di __________  ). __________  ne era l’intestataria, i di lei figli e IM 1 disponevano di procura generale con firma individuale e, ancora una volta, alla banca era stato conferito un mandato di amministrazione e la posta era “trattenere” in banca (sentenza, pag. 17).

La relazione “__________  ”, conto offshore presso la __________  , era destinata a raccogliere fondi non dichiarati al fisco (sentenza, pag. 17). Il conto “__________  ” invece, in quanto domiciliato in __________  , ovvero in una banca di un paese dell’Unione Europea, era destinato a raccogliere averi dichiarati dall’intestataria al fisco. Al conto “__________  ” approdarono soprattutto averi che __________  già deteneva presso la __________  (sentenza, pag. 17).

Successivamente, ossia il 22-25 ottobre 1996 IM 1 ha aperto presso la __________  , il conto nr. , acronimo “__________  ”, sul quale i suoi figli avevano procura generale con firma individuale. Su tale conto furono trasferiti il 20 marzo 1997 e il 10 aprile 1997 gli importi di Lit. 181'500’000.- e di Lit. 151'500'000.-, per un totale di Lit. 333'000’000.-, derivanti dalle “operazioni di cambio speciali “indicati nei punti 2.9. e 2.10. dell’atto di accusa (sentenza, pag. 18).

                               3.5.   Nella primavera del 1997 il rapporto sentimentale tra __________  e IM 1 si è un po’ raffreddato, benché i due continuassero a frequentarsi. __________  era, in particolare, infastidita dal fatto che l’amico coinvolgeva nella trattazione dei suoi affari i propri figli lasciando, invece, in disparte il di lei figlio. Poiché IM 1 persisteva in questo suo atteggiamento nonostante il suo impegno a  coinvolgere il figlio dell’amica, nel maggio del 1997 __________  decise di riprendere in mano la situazione. Venne, accompagnata da entrambi i figli, a __________  , in __________  , dove fu ricevuta da __________  cui chiese ed ottenne di revocare a IM 1 le procure generali sui conti “__________  ” e “__________  ” e di sostituirle con procure amministrative (sentenza, pag. 18). Dimenticò, tuttavia, di fare la stessa cosa presso la __________  per il conto “__________  ”: su questo conto, dunque, e per tutta l’estate di quell’anno, IM 1  continuò  ad avere procura generale (sentenza, pag. 18). Quando, il 5 settembre 1997, venne a __________  , __________  apprese che, uno o due giorni prima, IM 1 aveva ordinato, in base alla procura di cui ancora disponeva, di vendere delle obbligazioni di sua proprietà e di trasferire il ricavato, pari a Lit. 1'017'624’000.-, ad un proprio conto (sentenza, 18). A fronte di questa notizia, __________  si rivolse ad un avvocato. Questi, l’ 8 settembre 1997, denunciò l’accaduto al Ministero pubblico chiedendo provvedimenti cautelativi urgenti. L’allora procuratore pubblico titolare dell’inchiesta emise, così, lo stesso giorno un ordine di perquisizione e sequestro con conseguente messa sotto sequestro del conto nr. “__________  ” presso la __________  (sentenza, pag. 18 e 19). Dai documenti prodotti dalla banca risultò che era stato IM 1 a firmare, in data 4 settembre 1997, un ordine di Lit. 1'017'624.000.- a debito di “__________  ”, di pertinenza di __________ , e a favore di “__________  ”, di pertinenza per l’appunto dello stesso IM 1 (sentenza, pag. 19). Il 16 settembre 1997, tradotto davanti al procuratore pubblico a seguito di un ordine di comparizione forzata consegnatogli mentre si trovava con i figli in banca, IM 1 ha dichiarato di avere disposto del denaro depositato sul conto di __________  poiché parte di quei fondi gli appartenevano precisando che la valuta che aveva fatto trasferire sul suo conto “__________  ” era interamente di sua pertinenza e puntualizzando di avere sempre amministrato sia i propri beni che quelli di __________  e di essersi sempre occupato lui di tutto in quanto il denaro era di entrambi (sentenza, pag. 19 con riferimento al verbale del 16 settembre 1997, act. A1).

Sentito nel successivo verbale del 6 novembre 1997 (act. A2), IM 1 non ha più sostenuto che la somma trasferita sul conto “__________  ” dal conto “__________  ” fosse di sua proprietà e, confrontato con la documentazione bancaria relativa ai due conti, ha ammesso di avere già in precedenza - sempre in forza della procura generale rilasciatagli dalla titolare del conto - disposto di averi di lei, depositati su “__________  ”, trasferendoli, salvo uno, a “__________  ”. Nel dettaglio, IM 1 ha ammesso i seguenti trasferimenti e/o prelievi:

- 21 giugno 1993          fr.  250'000.-;

- 31 maggio 1994         Lit. 268'571'428.-;

- 31 ottobre 1994          Lit. 100’000'000.-;

- 28 marzo 1995           Lit. 354'000'000.-;

- 1. luglio 1996              Lit. 358'000'000.-

- 30 giugno 1997          fr.   150'000.-;

- 3 luglio 1997               Lit. 44'000'000.-;

per un totale di fr. 400'000.- e Lit. 1'124'571'428.-, cui va aggiunto il bonifico del 4 settembre 1997 per Lit. 1'017'624'000.- (sentenza, pag. 19-20).

Confrontato con trasferimenti a proprio favore per un importo complessivo di oltre 2,5 miliardi di lire, IM 1 ha acconsentito al riaccredito ad “__________  ” del miliardo di lire circa che aveva trasferito sul suo conto il 4 settembre precedente. Il riaccredito è stato, poi ordinato/autorizzato dal procuratore pubblico il 7 novembre successivo (sentenza, pag. 20).

I rimanenti prelevamenti/addebiti/accrediti IM 1 - sempre stando agli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata - li ha giustificati asserendo (sia in istruttoria, segnatamente nel verbale act. A2, sia al dibattimento) di avere, il 1. dicembre 1992, versato in contanti su “__________  ” soldi suoi - e meglio, di avervi versato Lit. 690'000'000.- di sua proprietà - in quanto non disponeva, a quel momento, di un conto bancario in Svizzera (sentenza, pag. 20). A queste dichiarazioni, la prima Corte ha, però, obbiettato che - pur volendo prescindere dal fatto che i citati trasferimenti/prelievi tra il 21 giugno 1993 e il 3 luglio 1997 ammontano complessivamente a oltre Lit. 1,5 miliardi per cui non possono avere “compensato” suoi “versamenti” per 690'000’000.- Lit. - resta il fatto che IM 1 non ha mai provato ma nemmeno reso verosimile di avere versato il 1. dicembre 1992 su “__________  ” soldi di sua proprietà ritenuto, in particolare, che la fiche relativa a tale versamento non specifica né che fu  IM 1 ad effettuarlo né tantomeno che i soldi erano di IM 1 (sentenza, pag. 20). Dopo avere ricordato che, nei suoi rapporti del 21 luglio 1998 e del 10 settembre 2004 __________  (esperto revisore, all’epoca attivo presso la __________  e incaricato da IM 1 di ricostruire i conti svizzeri della famiglia IM 1, rispettivamente della famiglia __________  ; v. sentenza, pag. 21) ha dato atto che la proprietà economica di tale importo non ha potuto essere documentalmente accertata (sentenza, pag. 20), il primo giudice ha rilevato che  l’affermazione di IM 1 di avere versato sul conto “__________  ” di __________  soldi suoi perché non disponeva di conti in Svizzera è falsa visto che risulta che la famiglia, già dal 16 settembre 1992 , disponeva presso la __________  del conto “__________  ”. Ciò rilevato, la prima Corte ha, poi, ritenuto che il fatto che (così come fu per gli importi accreditati in precedenza su “__________  ”) le 690'000’000.- Lit. vennero immediatamente investite in depositi fiduciari ripetutamente per tutto il 1993 e ancora negli anni successivi per un lungo periodo mal si concilia con la tesi del denaro proprio, appoggiato su conto altrui, specie se si considera che il 15 giugno 1993 IM 1 ha aperto presso la __________  il proprio conto “__________  ”(sentenza, pag. 20-21) su cui IM 1 avrebbe potuto, se davvero era denaro suo, trasferire l’intero importo di Lit. 690’000'000.- (e non solo quei fr. 250'000.- non figuranti nell’atto di accusa).

Rilevato, poi, che __________  ha dichiarato che su “__________  ” erano confluiti soldi derivanti da operazioni di compensazione con un conoscente e da un versamento di fondi in contanti di proprietà della sua famiglia e che __________  ha potuto documentare, grazie ad un estratto conto della __________  , un’uscita da un conto di famiglia di Lit. 700 milioni di data 27 novembre 1992, ovvero in stretta connessione temporale con il versamento di Lit. 690’000’000.- su “__________  ”, la prima Corte ha ritenuto accertato che la somma di Lit. 690’000’000.- apparteneva a __________  e non a IM 1 (sentenza, pag. 21).

                               3.6.   Dato che il rapporto del 21 luglio 1998 presentato da __________  in risposta ai quesiti postigli dalle parti, che avevano al riguardo sottoscritto un protocollo d’intesa, non ha portato a un accordo tra i contendenti, con scritto del 21 dicembre 1998 il legale della famiglia __________  ha inoltrato al Ministero pubblico un complemento di denuncia penale. L’atto di accusa del 6 luglio 2006 ha, per finire, ripreso alla lettera i trasferimenti di fondi indicati nel citato rapporto, salvo quelli ri__________ nti al 1993-1994, per i quali un’eventuale ipotesi di reato (appropriazione indebita) sarebbe risultata prescritta. Oltre ai citati trasferimenti da “__________ ” a “__________ ” oggetto delle imputazioni di cui al punto 1.1. dell’atto di accusa, a IM 1 sono stati imputati come appropriazioni indebite anche altri trasferimenti, segnatamente (v. sentenza, pag. 21-22):

-    un trasferimento del 28 giugno 1996 di DM 158’000.- dal conto “__________ ” al conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.2);

-    tre prelievi del 30 agosto 1995, del 17 gennaio e del 7 febbraio 1996 per un totale di Lit., 137'000’000.- dal conto “__________ ” al conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.3.1);

-    un prelievo del 26 giugno 1996 di DM 35'035.- sempre dal conto “__________ ” seguito da un accredito sul conto “__________ ” (atto di accusa, punto 1.3.2);

-    due prelievi per contanti, di date comprese tra il 19 e il 23 settembre 1996, il primo dal conto “__________ ” per Lit. 215'645'000.-, il secondo dal conto “__________ ” per Lit. 300’000'000.- (atto di accusa, punto 1.4, prima e seconda operazioni ivi descritte);

-    quattro prelievi per contanti, il primo del 25 febbraio 1997 dal conto “__________ ” per DM 50'100.-  ,  il secondo del 26 febbraio 1997, ancora dal conto “__________ ” per fr. 20’000.-, il terzo e il quarto del 26 febbraio 1997 dal conto “__________ ” l’uno per DM 172'898.- e l’altro per Lit. 17'228'271.- (atto di accusa, punto 1.4).

IM 1 - sempre stando alla sentenza impugnata - ha sempre giustificato tali operazioni allegando di avere a più riprese, negli anni compresi tra il 1988 e il 1997, effettuato numerosi pagamenti al nero per spese occasionate sia da __________ , sia dai di lei figli. In particolare, egli ha sostenuto di avere pagato fornitori e creditori del negozio di scarpe (__________ ) gestito da __________ , di avere pagato i conti di artigiani impegnati nella ristrutturazione di un immobile a __________  di proprietà della famiglia __________ e, infine, di avere pagato acquisti personali di __________  presso __________ , rispettivamente di averle anticipato dei soldi  per le sue spese in __________ (non da ultimo, per coprire sue perdite al Casino). Egli ha, inoltre, sostenuto di avere conteggiato in tali prelievi e/o trasferimenti, onorari, commissioni e altri emolumenti - mai fatturati né percepiti - a lui dovuti per la sua gestione dei conti della famiglia __________ (sentenza, pag. 22).

La prima Corte ha, poi, ricordato che, nell’allegato da lui prodotto in occasione del verbale dell’8 febbraio 2001 (act. A17), intitolato “Breve cronistoria dei rapporti e quantificazione economica del lavoro svolto”, IM 1 ha quantificato “le sue aspettative” per il lavoro da lui svolto per “società” e “conti bancari” dei __________ in Lit. 2’533'000'000.e fr. 480'000.- sulla base di una commissione del 1% e di Lit. 1'642'500’000.e fr. 240'000.- sulla base di una commissione dello 0.5% (sentenza, pag. 22) e che ha , poi, elencato i nomi di ditte cui egli ha pagato, in nero, nel periodo 1995-1996, complessivi 350'000'000.- Lit. per i lavori nella casa di __________  (sentenza, pag. 22). La Corte di prime cure ha, poi, precisato che, sempre nel citato “allegato”, IM 1 ha indicato che altri 100’000'000.- Lit. sono stati da lui (rispettivamente dal liquidatore ingegnere __________ ) usati, sempre in nero, per tacitare i creditori della __________  (sentenza, pag. 22) e che, inoltre, nel maggio 1996, egli ha pagato a __________  Lit. 60’000’000.- per gioielli acquistati da __________ . La prima Corte ha, poi, ricordato che IM 1 ha infine chiuso l’istoriato ribadendo di non ricordare, in relazione al rapporto __________ , pag. 14, cosa fosse successo dei 33'000'000.- Lit. uscite dal conto “__________ ” in corrispondenza con le due ultime operazioni di “cambio speciale” (sentenza, pag. 23).

Tutto ciò ricordato, la Corte di assise ha ritenuto inveritiera l’ultima affermazione, poiché quei soldi IM 1 li aveva fatti accreditare nel marzo/aprile 1997 sul suo conto “__________ ” presso la __________  (sentenza, pag. 23). Quanto alla pretesa di emolumenti per Lit. 1,6/2,5 miliardi, la presidente della Corte l’ha giudicata “talmente esorbitante e velleitaria da apparire pretestuosa e inverosimile”, cioè costruita in definitiva a posteriori, a tavolino, per “compensare” suoi prelievi e/o trasferimenti a suo favore dell’ordine di quasi Lit. 1,5 miliardi e di circa un mezzo milione di franchi (senza contare né il miliardo di lire sottratto il 4 settembre 1997, né gli importi prescritti, risalenti al 1993-1994 per fr. 485'000’00.-, né quelli per circa un milione di franchi ottenuto con le cosiddette operazioni di “cambio speciali”). In sintesi, la Corte ha ritenuto che IM 1 ha allestito tale conteggio per giustificare le operazioni da lui ordinate tra il 1995 e la primavera del 1997, quando, godendo della piena fiducia dell’amica, “agiva sui conti “__________ ”, “__________ ” e “__________ ” più alla stregua di un “padrone” che non di un “procuratore” che deve agire nell’interesse del rappresentato”(sentenza, pag. 23). La prima Corte ha, poi, ricordato come, richiesto al dibattimento di spiegare come mai un uomo di affari accorto e abile come lui, non si sia mai preoccupato di tutelarsi con ricevute e/o quietanze e/o dichiarazioni di scarico da __________  e/o da coloro che asserisce di avere pagato, IM 1 si sia limitato “genericamente ad affermare che il “nero è nero” e che nessuno rilascia per esso quietanza” e a rilevare che __________  e i suoi figli richiedevano “in ogni frangente richiedeva il suo aiuto per sistemare questa o quella pendenza” (sentenza, pag. 23)  Sennonché - ha rilevato la Corte di merito - benché siano trascorsi undici anni dall’inoltro della denuncia penale nei suoi confronti, IM 1 non ha prodotto un solo documento a suo scarico mentre __________  ha dimostrato di avere avuto, negli anni di cui trattasi, “disponibilità su depositi miliardari (in lire) non solo presso banche svizzere, ma anche in istituti italiani, quali il __________  ” (sentenza, pag. 23) ciò che rende inverosimile che abbia dovuto farsi prestare ingenti somme per concludere i lavori della casa di __________  e per portare a termine la liquidazione della __________ . A questo si aggiunge - ha continuato la prima Corte - che la parte civile ha “provatamente fatto fronte con mezzi propri  sia ai costi per la ristrutturazione della casa di __________  (dell’ordine di oltre un miliardo di lire) sia a plurime fatture di creditori della __________ ”. Quindi, la prima Corte ha ricordato che __________  ha documentato, nel limite del possibile, di avere, nel periodo 1994-1996, fatto confluire dal conto “__________ ” presso la __________  Lit. 212’000’000.- e US$ 8'500 a un suo conto presso la __________  e che tali averi sono stati da lei utilizzati per far fronte a spese lì sostenute. E, infine, ha ricordato che la donna ha provato di avere pagato acquisti da lei fatti presso __________  nel periodo 1994-1996 con assegni tirati sul suo conto italiano presso la __________  e di avere pagato con la sua carta di credito altre sue spese fatte a __________  nel 1995. Quanto alle remunerazioni per lavori svolti, la prima Corte ha ricordato che la parte civile ha dichiarato di avere dato a IM 1 - mediante due assegni - complessivamente Lit. 300'000’000.- mentre lo stesso IM 1 aveva già ammesso di avere ricevuto Lit. 400’000’000.- a titolo di remunerazione (sentenza, pag. 24).

Sulla scorta di questi accertamenti, la prima Corte ha ritenuto del tutto priva di fondamento la tesi di IM 1 secondo cui la donna ha richiesto aiuti finanziari all’amico ed ha concluso che, “profittando delle procure conferitegli, della fiducia di __________  e della conseguente poca attenzione che quest’ultima portava alla gestione dei suoi conti, IM 1 ha indebitamente disposto a favore suo, rispettivamente di conti a lui riconducibili, degli importi indicati al punto 1 dell’atto di accusa del 7 luglio 2006, per complessive Lit. 1'425'933'271, DM 416'033.- e fr. 170'000.-“ (sentenza, pag. 23-24).  

La prima Corte ha, poi, precisato che per il trasferimento di Lit. 1'017'624'000.- del 3/4 settembre 1997 - poi riaccreditati al conto “__________ ” nelle circostanze suindicate - il reato di appropriazione indebita si è consumato, ritenuto che IM 1 non può prevalersi “di una sua, all’epoca asseritamente esistente, Ersatzbereitschaft visto che, anche se i fondi sottratti erano ancora depositati sul conto  “__________ ” tre quattro giorni dopo, nondimeno egli, quando consumò il reato, non era per nulla “ersatzwillig”: i fatti - sempre secondo la prima Corte - dimostrano che egli “consentì con la restituzione del miliardo di lire soltanto perché il Ministero pubblico aveva messo sotto sequestro il saldo attivo del suo conto” (sentenza, pag. 24-25).

                               3.7.   Il ricorrente assevera che la sentenza impugnata lo condanna per appropriazione indebita considerando che egli ha mentito sia in margine alle ragioni del bonifico di Lit. 1’017'624'000.- da lui disposto, a debito del conto “__________ ”, il 4 settembre 1997 (poiché nel primo verbale egli ha dichiarato, contrariamente al vero, che si trattava di denaro di sua pertinenza) sia sostenendo che il versamento di Lit. 690'000'000.- effettuato il 1.dicembre 1992 sul conto “__________ ” è stato da lui effettuato con mezzi propri sia perché non ha reso plausibile un legittimo utilizzo di tutte le somme prelevate rispettivamente bonificate a proprio favore.

a)Nella valutazione della sua credibilità - precisa il ricorrente riferendosi alle prime dichiarazioni da lui rese - la prima Corte avrebbe dovuto considerare che, già in occasione del secondo interrogatorio, egli ha spiegato di avere proceduto al bonifico di Lit. 1'017’000’00.- a debito del conto “__________ ” perché indispettito dalla scoperta della revoca delle procure disposta da __________  (verbale A2, pag. 2). Inoltre, avrebbe dovuto considerare, come il giorno della prima deposizione - cioè quella inveritiera - egli fosse sconvolto a causa dell’inaspettato intervento della polizia

Ciò detto - aggiunge il ricorrente in relazione alla qualifica giuridica - quel prelevamento è stato, in buona sostanza, soltanto una prova di forza, un gesto non riconducibile ad una sua volontà appropriativa ma con cui egli ha voluto far pesare alla donna quanto lui aveva fatto in passato per lei. Significativo, in tal senso, è che, già in quel verbale, egli si era dichiarato disposto a restituire quei soldi che, peraltro, erano rimasti sul conto “__________ ” su cui erano stati bonificati. In queste condizioni - sostiene il ricorrente - desumere dalla sua iniziale bugia sulle ragioni di questo bonifico una prova (o anche solo un indizio) a suo carico è un “esercizio totalmente infondato” (ricorso pag. 6). Sempre secondo il ricorrente, “è parimenti illogico e contrario agli atti” ritenere una sua volontà appropriativa visto che egli agiva alla luce del sole, lasciando tracce cartacee in banca, bonificando a debito di un conto e a credito di un altro, entrambi controllati dallo stesso consulente (__________  ) e presso lo stesso istituto. Con  questi elementi,  però - conclude il ricorrente su questo punto - il primo giudice, sbagliando, non si è confrontato.

                                aa)   Alcune delle surriportate argomentazioni ricorsuali (in particolare, quelle legate al contesto e alle caratteristiche dell’agire del ricorrente) potrebbero venire considerate con attenzione da una Corte con piena cognizione riguardo l’accertamento dei fatti. Ad esse non può, invece, essere data tale attenzione nell’ambito di un ricorso per cassazione in cui non basta, per dimostrare arbitrio, proporre una diversa - per quanto sostenibile e, financo, preferibile (cfr DTF 131 I 217 consid 2.1) - valutazione del materiale probatorio ma occorre dimostrare l’insostenibilità dell’accertamento operato dai primi giudici

Per il resto, va osservato che sostenere che il trasferimento del 4 settembre 1997 dal conto “__________ ” (di pertinenza di __________ ) al conto “__________ ” (di pertinenza del ricorrente) non sarebbe in definitiva stato altro che un plateale gesto di protesta di fronte alla scoperta della revoca delle procure relative agli altri conti, significa, in sostanza, ammettere di essersi appropriato di beni di terzi senza titolo. Certo, davanti al procuratore pubblico, dopo avere in un primo momento comunque raccontato tutt’altra cosa (ossia di avere solo recuperato quanto gli apparteneva, cfr. sentenza, pag. 19), il ricorrente ha acconsentito al ristorno di quanto sottratto (sentenza, pag. 20). Tuttavia, è senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che egli altro non poteva fare, cioè che a quel riaccredito egli fu obbligato dalle circostanze (sentenza, pag. 20). Pertanto, in queste condizioni, o l’una o l’altra: o l’addebito/accredito del 4 settembre era legittimo, e allora nessuna imputazione può essere ascritta al ricorrente; o l’operazione bancaria testé citata non era legittima, e allora la commissione del reato di appropriazione indebita risulta palmare, ritenuto l’accertamento in cui non è ravvisabile arbitrio - secondo cui il successivo riaccredito avvenuto circa due mesi dopo - non fu spontaneo ma obbligato avendo egli acconsentito alla restituzione dell’indebito prelievo solo perché il Ministero pubblico aveva messo sotto sequestro il suo conto e, quindi, perché non aveva altra scelta e secondo cui, al momento del trasferimento a suo favore della somma in rassegna (4 settembre 1997), cioè quando consumò il reato, egli non era per nulla “ersatzwillig”.

Disquisire oltre sull’argomento non ha, perciò, in questo contesto, alcun senso.

b) Pur riconoscendo di non avere potuto dimostrare né di essere stato lui ad avere accreditato il 1.dicembre 1992 la somma di Lit. 690’00'000.- sul conto “__________ ” né che quella somma fosse di sua pertinenza economica, il ricorrente sostiene che da questa circostanza non si può desumere alcunché, dal momento che non vi è neppure la prova positiva che il denaro fosse di pertinenza di __________ . Pur ammettendo che la parte civile “ha potuto dimostrare di aver prelevato poco tempo prima una somma analoga da un proprio conto in Italia” (ricorso pag. 7),  il ricorrente sottolinea come la stessa si sia ben guardata dal produrre l’insieme dei movimenti su quel conto bancario, dai quali si sarebbe potuto comprendere il contesto di detto prelevamento. E - spiega il ricorrente - non risulta che il denaro versato precedentemente su “__________ ” avesse quella provenienza. Del resto - prosegue il ricorrente - le dichiarazioni al riguardo di __________  sono “pure deduzioni” visto che la donna si è sempre limitata a dire “che quanto valeva per il 1989 e il 1990 e la compensazione con l’amica di IM 1  vale necessariamente anche per l’importo di 690 mio che il signor IM 1 afferma di avere versato con soldi suoi. Sono sicura che IM 1 non ha mai messo soldi suoi né su questo conto né su altri miei conti” (ricorso pag. 7). In realtà - puntualizza il ricorrente - andava considerato che il denaro confluito su “__________ ” doveva provenire da un’operazione di compensazione ben precisa e che gli accrediti su questa relazione sono concentrati, salvo un triplice bonifico di poco più di Lit. 100'000'000.- il 30 giugno 1991, nel quadrimestre dicembre 89-marzo 90  per oltre 850 milioni di lire. Se questa movimentazione appare congrua rispetto ad una compensazione ben delimitata - prosegue il ricorrente è invece poco logico che ancora un anno e mezzo dopo l’ultimo bonifico dovessero ancora essere versati 690’000'000.- di lire. Il men che si possa dire - conclude il ricorrente sull’argomento - è che siano fuori periodo, rispettivamente che la affermazioni della parte civile non sono corroborate da alcuna motivazione e sono state semplicemente giustificate deduttivamente e che il giustificativo di un prelevamento, avulso dal contesto dei movimenti su quella relazione, non può fare stato. In altre parole - osserva il ricorrente i diritti di __________  su quella somma non derivano già da una prova positiva, bensì dalla presunzione di proprietà a favore della titolare del conto. Per questo, da quell’operazione e dal fatto che egli non ha saputo sostanziare le sue affermazioni, non si può trarre alcuna conclusione di colpevolezza.

Inoltre - in un altro punto del ricorso ma in relazione a questo accredito - il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere sbagliato considerando che egli ha mentito affermando che, al momento del versamento su “__________ ” dei 690'000’000.- Lit. egli non disponeva di conti in Svizzera. In realtà - egli precisa - tale affermazione corrisponde al vero: il conto __________ era stato aperto a __________ , ma presso __________ .

                                bb)   Sennonché, fondato su argomentazioni del genere, il rimedio è, per la sua maggior parte, inammissibile a causa del suo manifesto carattere appellatorio. Infatti, il ricorso si esaurisce in un’arringa difensiva, con la quale l’insorgente si limita a perorare la propria causa, senza confrontarsi con i singoli motivi che hanno spinto la prima Corte a ritenere inconsistente la sua asserzione secondo cui, con i numerosi accrediti  da “__________ ” su “__________  (sentenza, pag.19-20) - considerati in sentenza come appropriazioni indebite (sentenza, pag. 24) - egli si è in buona sostanza limitato, tra l’altro, a fare rientrare denaro suo (segnatamente la somma di Lit. 690'000'000.-) che egli avrebbe versato per contanti, attingendo a suoi averi, sul conto della parte civile.

Come visto sopra, la prima Corte ha creduto alla parte civile rilevando anzitutto che il ricorrente è stato subito smentito nella misura in cui ha preteso di avere depositato soldi suoi sul conto di __________  perché non disponeva di un conto in Svizzera. Già a partire dal 16 settembre 1992, quindi prima del 1.12.1992, data del presunto accredito su “__________ ” di Lit. 690’000’00.-, egli disponeva - secondo la Corte - di un conto cifrato (“__________ ”) presso la __________ . Ma non solo. La Corte ha, poi, sottolineato come la somma in questione, così come le altre somme accreditate su “__________ ”, fosse stata immediatamente investita in depositi fiduciari e ciò, ripetutamente, per tutto il 1993 e ancora negli anni successivi, per un lungo periodo rilevando come tale strategia mal si concilia con la tesi del denaro proprio appoggiato su conto altrui. Sempre valutando la credibilità dell’imputato, la Corte ha, poi, considerato che la tesi del “denaro proprio appoggiato su un conto altrui” non si concilia neppure con il fatto che IM 1 non ha trasferito l’intero importo di Lit. 690'000’000.- (ma solo Lit. 250'000'000.-  che non figurano però nell’atto di accusa perché una imputazione sarebbe comunque risultata prescritta) il conto “__________  da lui aperto il  15 giugno 1993 presso __________  (sentenza, pag. 19 e 21). Quindi,- nel suo accertamento dei fatti - la prima Corte  ha ritenuto che la versione data dalla parte civile secondo cui su “__________ ” sono affluiti soldi derivanti da operazioni di compensazione con il conoscente di __________ e da un versamento di fondi per contanti di proprietà della famiglia __________ , è confortata e supportata dall’estratto conto recuperato da __________  (figlio di __________ ) da cui risulta un’uscita da un conto che la famiglia aveva presso la __________ di Lit. 700'000'000.- di data 27 novembre 1992, ovvero in un momento in stretta connessione temporale con quello del versamento di Lit. 690’000'000.- su “__________ ” (sentenza, pag. 21). Con tutti questi elementi (associati alle risultanze dei rapporti __________ ) da cui la Corte ha derivato la conclusione che le Lit. 690’000’000.- appartenevano a __________  e non al ricorrente (sentenza, pag. 20 e 21), il ricorrente non si confronta. Egli si limita, invece, a proporre una sua indipendente versione dei fatti - irricevibile in sede di cassazione - e, nella loro interpretazione, dimentica che, comunque, toccava a lui provare che la realtà è diversa da quella che, per presunzione, si deriva dalla titolarità del conto e , cioè, che i soldi ivi depositati sono di proprietà del suo titolare. Egli non solo non ha saputo provare che la realtà economica è diversa da quella che emerge dai documenti bancari - e, cioè, non ha saputo provare che i soldi depositati sui conti  di pertinenza dell’ex-amica erano, almeno in parte, suoi - ma neppure ha saputo proporre alcuna argomentazione atta a dimostrare l’arbitrio in cui sarebbe caduta la prima Corte non credendo alla sua tesi e, cioè, atta a dimostrare che gli elementi sulla base dei quali la prima Corte ha concluso per la sua inaffidabilità siano stati interpretati in modo manifestamente insostenibile. In questo contesto, la censura ricorsuale secondo cui la prima Corte ha sbagliato ritenendo che IM 1 ha mentito dicendo di non avere avuto, al momento dell’accredito, un conto in Svizzera non può - anche se dovesse essere ritenuta fondata - bastare a rendere arbitraria la valutazione della prima Corte visto come essa sia fondata anche - se non soprattutto - su altre considerazioni. Del resto, al riguardo va detto che, effettivamente, al momento del citato accredito, IM 1 effettivamente - così come ritenuto dalla prima Corte - aveva un conto in una banca svizzera, e meglio il Conto __________  aperto pochi mesi prima a __________ . Il fatto che il conto fosse presso la __________ non è, nel contesto del ragionamento della Corte, rilevante nella misura in cui, comunque, il conto era su una banca svizzera e, perciò, IM 1 non avrebbe avuto difficoltà alcuna ad effettuare l’accredito in questione sul suo conto dalla Svizzera.

                                  c)   Continuando nel suo allegato, il ricorrente sostiene che nulla di concludente per una sua condanna può essere dedotto dal fatto che egli non è riuscito a provare di avere utilizzato il denaro (o parte di esso) prelevato dai conti di __________  nell’interesse di quest’ultima poiché il suo sforzo di plausibilizzazione è avvenuto molti anni dopo i fatti ed era riferito ad una movimentazione ripetuta su più anni. Inoltre - sempre secondo il ricorrente - tale suo sforzo era reso ancor più difficile dal fatto che gli è sempre stato negato di visionare i movimenti complessivi sui conti italiani della presunta vittima.

Motivazioni del genere denotano, però, indole appellatoria, con conseguente inammissibilità del rimedio al riguardo.

La medesima conclusione si impone, mutatis mutandis, di fronte alle considerazioni ricorsuali volte a giustificare la mancata produzione di ricevute o quietanze attestanti i versamenti di denaro a favore della parte civile.

                                   4.   Nel punto 3.2 del suo memoriale, il ricorrente lamenta arbitrio anche nell’accertamento dei fatti indicati da __________ , rilevando - in estrema sintesi - che nei confronti di quest’ultima e, segnatamente, delle sue affermazioni, il primo giudice ha dato per accertato dei fatti senza che vi fosse, in realtà, il benché minimo elemento probatorio. Sennonché, nel motivare la doglianza (punti 3.2.1, 3.2.1. e 3.2.3) il ricorrente distoglie l’attenzione dai veri motivi che hanno spinto la prima Corte a ritenere del tutto fuori luogo le giustificazioni da lui addotte nell’intento di dimostrare la correttezza dei numerosi prelievi - che si aggiungono a quelli vagliati nel precedente considerando - da lui operati sugli altri conti della presunta vittima a favore di altri conti di sua pertinenza (sentenza, pag. 21-22). In effetti, al riguardo la Corte di assise ha maturato il proprio convincimento, giudicando anzitutto la sua pretesa complessiva di emolumenti talmente esorbitante e velleitaria dall’apparire di primo acchito pretestuosa e inverosimile e, perciò, considerandola una sorta di ricostruzione fatta a tavolino, ad arte e a posteriori per arrivare a giustificare suoi prelievi e trasferimenti dell’ordine di quasi 1,5 miliardi Lit. e di circa mezzo milione di franchi (senza contare né quanto prelevato il 4 settembre 1997, né gli importi prescritti per fr. 485’000.- né la somma di circa fr. 1'000'000.ottenuta con le cosiddette operazioni di “cambio speciale”, oggetto di separata disamina), ovvero per giustificare le operazioni da lui ordinate tra il 1995 e la primavera del 1997 (sentenza, pag. 22). Ed è in questo particolare contesto che la prima Corte si è, poi, chiesta come mai un uomo di affari accorto e abile come il ricorrente, che poteva fa capo a qualificati collaboratori, non si sia mai preoccupato di procurarsi ricevute e/o quietanze e/o dichiarazioni di scarico dai creditori che asserisce di avere pagato, rispettivamente da __________ . Si tratta di considerazioni che supportano, nei limiti della cognizione di questa Corte, le conclusioni del primo giudice. Infatti, non è insostenibile la tesi secondo cui una persona accorta ed avveduta qual’era IM 1 avrebbe dovuto premunirsi proprio perché cosciente di agire nell’ambito di pagamenti in “nero” per i quali non si è soliti richiedere ricevute e di trattare con una famiglia disordinata e che faceva capo a lui per ogni evenienza. Pertanto, che non l’abbia fatto è circostanza che la Corte poteva, senza arbitrio, ritenere sufficientemente indiziante del carattere illecito dei prelevamenti. Già questa considerazione, dunque, avrebbe legittimato il primo giudice a ritenere il ricorrente autore di appropriazione indebita per i relativi prelievi partitamene illustrati nella sentenza impugnata, essendo spettato evidentemente a lui dimostrare di avere agito cosi come da egli preteso. Le considerazioni successive della Corte di assise sulla buona situazione finanziaria di allora di __________ , in particolare sull’inverosomiglianza dello scenario costruito dal ricorrente secondo cui la donna avrebbe dovuto farsi prestare somme di denaro dell’ordine di Lit. 350’000'000.- per concludere i lavori della casa di __________ , rispettivamente di Lit. 100’000’000.- per portare a termine la liquidazione della __________ , come pure le considerazioni su quanto __________  sarebbe riuscita a provare in merito alle proprie affermazioni (pag. 24), assumono, per finire, valenza sussidiaria rispetto all’accertamento, ben più importante, sull’onere probatorio fallito dal ricorrente in merito alle sue rivendicazioni (sentenza, 23-24). Certo, si conviene che __________  non ha saputo fornire prove inoppugnabili sui suoi pretesi pagamenti. Senza incorrere in arbitrio, la prima Corte ha saputo però spiegare perché, a fronte di due versioni contrastanti, fosse, a prescindere dall’esattezza di ogni sua asserzione, preferibile quella della parte civile.

Gli argomenti esposti nei punti 3.2.1, 3.2.1 e 3.2.3 del memoriale, presi a se stanti, possono indurre a  riflessioni, ma non sono tali da far apparire manifestamente insostenibile il convincimento della prima Corte - maturato sulla base di una valutazione complessiva del materiale processuale - secondo cui __________  ha, comunque, fornito riscontri più affidabili rispetto a quelli presentati dall’accusato.

Da ciò non può che discendere la reiezione del ricorso.

                                   5.   Al punto 4 del gravame intitolato “Arbitraria esclusione di fatti decisivi”, il ricorrente inizia la sua disamina con un capitolo intitolato “Centralità della credibilità delle parti”, al fine di corroborare quanto da lui costantemente affermato, ossia di avere sempre agito con il consenso di __________ , e, quindi, al fine di smontare la contraria affermazione della donna di non avere mai capito né saputo nulla ma di essersi sempre fidata ciecamente dell’accusato. Date le citate divergenze - egli rileva - “è impensabile giungere, come ha fatto la Corte, a una conclusione di colpevolezza nei suoi confronti senza pronunciarsi in modo chiaro e completo sulla credibilità dei protagonisti” (ricorso pag. 11). Invece - continua il ricorrente - la sentenza si è persa “in margine a questioni assolutamente secondarie, quali l’assenza di ricevute o la incapacità, impossibilità del prevenuto di plausibilizzare  le proprie affermazioni” senza considerare “ le conoscenze che anche il più sprovveduto avrebbe dovuto o potuto avere, anche da un esame sommario dei propri estratti conto o patrimoniali, rispettivamente avrebbe potuto facilmente cogliere anche solo ascoltando  magari un po’ distrattamente le spiegazioni fornite dal proprio consulente” (ricorso pag. 11). In concreto - continua il ricorrente in uno sforzo di contestualizzazione si è confrontati con un industriale che aveva ampie disponibilità finanziarie, legato affettivamente alla parte civile, che dopo la rottura del rapporto sentimentale lo accusa di reati appropriativi in totale assenza di documenti falsi, senza che vi sia stata una costruzione, ad esempio, societaria tale da costituire un impedimento alla signora a conoscere il destino dei suoi averi. In questo contesto - continua il ricorrente - andava considerato che i due protagonisti della vicenda hanno sempre fatto capo alle stesse banche, che il denaro prelevato non se ne è mai andato dai conti di IM 1 su cui è stato spostato e che non è mai stato speso. A fronte di una simile situazione, era indispensabile una disamina puntuale e precisa circa la plausibilità dell’ignoranza che __________  ha sempre sostenuto. Ciò non è stato fatto. Ma è ancora più grave - continua - che il primo giudice non abbia tratto le dovute conclusioni dal suo accertamento secondo cui - contrariamente a quanto dichiarato dalla parte civile - la dichiarazione “__________ ” è veritiera, cioè secondo cui,contrariamente a quanto da lei sostenuto, la dichiarazione è stata firmata in piena conoscenza di causa dalla stessa __________ . Da questo accertamento andavano tratte - continua il ricorrente - conclusioni, non già soltanto in ordine all’accusa di truffa legata alle operazioni di cambio (dalla quale egli è stato prosciolto e alle quali espressamente questa dichiarazione si riferiva), ma anche in relazione all’insieme dell’operatività di IM 1 ed alla credibilità della signora __________  medesima.

                               5.1.   Su questo punto, il gravame si rivela inconcludente giacché per l’imputazione di appropriazione indebita non è di rilievo il fatto che le accuse di truffa, rispettivamente di falsità in documenti di cui ai punti 2 e 4 dell’atto di  accusa siano cadute (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata) siccome, in particolare, la Corte ha accertato che __________ , contrariamente da quanto da lei preteso, aveva sottoscritto la dichiarazione “__________ ” (sentenza, pag. 32 c n riferimento a pag. 28) ciò che aveva rotto  l’impianto accusatorio, secondo cui il ricorrente aveva ingannato i funzionari della banca sostenendo, contrariamente al vero, che per esigenze fiscali __________  desiderava fossero eseguite operazioni di cambio tali da generare perdite per lei e utili per IM 1. L’ipotesi accusatoria relativa alle appropriazioni indebite è stata, invece, confermata dalla prima Corte sulla base della disamina di cui alle pagine 20-21 per quanto riguarda i prelevamenti/versamenti da “__________ ” a  “__________ ” partitamene indicati a pag. 19 della sentenza impugnata, e da pag. 21-25 per quanto riguarda gli altri prelevamenti. Ora, il ricorrente non dimostra perché tale convincimento risulterebbe improponibile/insostenibile alla luce delle risultanze che hanno comportato il suo proscioglimento dal reato di truffa, rispettivamente di falsità in documenti a motivo che __________  non ha detto il vero sostenendo di non sapere nulla della dichiarazione “__________ ”. Perciò non giovano al ricorrente nemmeno le considerazioni esposte al punto 4.2 del proprio memoriale, sottese a dimostrare ulteriori arbitri commessi dalla prima Corte nell’accertare i fatti che l’hanno poi indotta a proscioglierlo dalle citate imputazioni e, in particolare, intese a sottolineare come, in definitiva, __________  sapesse molto di più di quanto stabilito dalla stessa Corte nella specifica fattispecie. Giacché il fatto che la presunta vittima abbia allora mentito, non significa necessariamente che essa abbia fatto altrettanto in relazione alla fattispecie sfociata nella condanna del ricorrente per ripetuta appropriazione indebita. Va, infatti, ricordato che questa condanna è stata pronunciata sulla base di una serie di considerazioni che hanno resistito alle censure di arbitrio dell’accusato. Nemmeno possono giovare al ricorrente le argomentazioni ricorsuali sviluppate nei successivi punti 4.3 (secondo cui la dichiarazione 1993 dimostrerebbe anche che egli aveva dei diritti su quel denaro), 4.4 (secondo cui __________  avrebbe mentito anche in margine ai conti di IM 1 presso la __________  tenuto anche conto delle affermazioni del consulente __________ ), 4.5 (secondo cui __________  non poteva non conoscere anche quanto avveniva sulle altre sue relazioni bancarie) poiché, di nuovo, il ricorrente si propone di integrare il suo esposto senza, però, cercare di dimostrare perché i citati argomenti sarebbero a tal punto decisivi, da invalidare per arbitrio gli accertamenti e le considerazioni che hanno spinto la prima Corte a ritenere del tutto campata in aria la sua tesi (sentenza, pag. 20-25).

Una volta di più il ricorso è, perciò, votato all’insuccesso.

                                   6.   Il ricorrente insorge anche contro la condanna per amministrazione infedele qualificata conseguente alla conferma dell’imputazione prospettatagli dal procuratore pubblico con l’atto di accusa aggiuntivo del 2 ottobre 2006.

                               6.1.   In sintesi, i fatti e le considerazioni alla base di tale condanna, sono i seguenti.

                                  a)   Ricordato che il conto “__________ ” venne aperto il 27 aprile 1993, che __________  ne era l’intestataria e che IM 1 ne era il procuratore con firma individuale, la Corte di assise ha accertato che su tale conto vennero trasferiti, in provenienza dalla banca __________ , dei titoli - in particolare, delle obbligazioni - che erano considerati dal fisco italiano come esenti da tasse (sentenza, pag. 32). Tra questi - ha puntualizzato la Corte - vi erano obbligazioni “__________ ” 1987-1997, tasso 5,875% per un valore di  3’000’000.- DM. Pochi giorni prima della scadenza degli interessi del febbraio 1996 - ha proseguito la prima Corte - l’accusato (in forza della procura generale che aveva sul conto) predispose la “vendita interna” delle obbligazioni “__________ ”, trasferendone per il valore di DM 1'500’000.- al conto “__________ ” (all’epoca intestato ai suoi figli) e per ulteriori DM 1'500'000.- al conto “__________ ” di pertinenza di __________  (sentenza, pag. 32). Sempre stando a quanto accertato in sentenza, il prezzo di tale vendita (DM 3’000’000.-) venne bonificato sul conto __________  il 7 febbraio 1996 per metà da “__________ ” e per metà da “__________ ” (sentenza, pag. 32).

Preso atto che il ricorrente ha giustificato tale vendita con il fatto che si avvicinava la scadenza delle obbligazioni “__________ ” e con la necessità di creare liquidità su “__________ ” in vista di acquistare altri titoli, la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto, sulla scorta dell’esame del conto in questione, che, in realtà, la liquidità non venne affatto reinvestita visto che, pochi mesi dopo, al contrario, IM 1 ordinò la rivendita delle obbligazioni “__________ ” al conto “__________ ”. Pertanto, - ha continuato la presidente - il motivo delle vendite del 7/9 febbraio 1996 non può che essere legato al fatto che il 13 febbraio 1996 furono pagate le “cedole”, ovvero gli interessi per il periodo 13.02.1995-13.02.1996 poiché, grazie alla “vendita interna”, cedole per complessivi DM 172'724.- (fino al 7/9 febbraio 1996 di spettanza del conto “__________ ”) furono accreditate per DM 86'362.- a “__________ ” e, per l’altra metà, ovvero sempre per fr. DM 86'362.-, a “__________ ”. “Insomma - ha concluso la prima Corte - con la “vendita interna” da lui ordinata, il ricorrente ha arricchito il conto “__________ ” per DM 86'362.-, danneggiando nel contempo di pari importo il conto “__________ ” (sentenza, pag. 33).

Ricordato che l’11 giugno 1996 il ricorrente ordinò di rivendere a “__________ ” le obbligazioni “__________ ” comprate nel mese di febbraio precedente e che per questo “riacquisto” il conto ”__________ ” fu addebitato di DM 3'162'025.-, il primo giudice ha quindi fatto presente che dopo tale operazione, la somma di DM 172'898.-, corrispondente alle cedole maturate al 13 febbraio 1997, fu accreditata al conto “__________ ” (importo poi prelevato dallo stesso ricorrente a proprio indebito profitto il 26 febbraio 1997, come

ad atto di accusa punto 1.4, ultima imputazione). Sulla questione, la prima Corte ha, poi, concluso i suoi accertamenti rilevando come, nel febbraio 1997 venne “a definitiva scadenza anche il prestito obbligazionario per cui il capitale per DM 2'992'500.- è stato rimborsato al conto “__________ ” (sentenza, pag. 33).

                                  b)   La Corte di assise ha, poi, condiviso l’ipotesi accusatoria (indicata nell’atto di accusa aggiuntivo) secondo cui l’agire di IM 1 descritto al punto precedente integra gli estremi dell’amministrazione infedele qualificata. E’ indubbio - ha spiegato la Corte - che, “disponendo la vendita interna delle obbligazioni “__________ ” per fare profittare il conto “__________ ” (riconducibile a lui e ai suoi figli) di metà delle cedole, il ricorrente ha intenzionalmente violato i suoi doveri di curare gli interessi di __________ , danneggiandola per il citato importo di DM 86'382.-“. Il ricorrente non può - ha puntualizzato il primo giudice - prevalersi del documento “__________ ” (sentenza, pag. 28) “per fare credere ad un generale previo consenso della vittima a spartire a metà con lui ogni e qualsiasi utile maturato sui suoi conti,” sia perché tale documento rinviava l’eventuale spartizione paritaria a dopo il primo gennaio 1998, sia perché le “concordate operazioni” di cui a tale documento erano quelle relative ai “cambi speciali” concordati  con la __________  e non altre, sia perché tale documento si riferiva soltanto ai conti nr. 201390 “(__________ )” e nr. 181209 (”__________ ”) senza coinvolgere il conto “__________ ” (sentenza, pag. 33-34).

                               6.2.   Il ricorrente, ritenendo “a dir poco semplicistiche” le valutazioni della prima Corte, le fa carico, da un lato, di non essersi confrontata con la considerazione secondo cui è poco logico movimentare 3'000’000.- DM (investendone il solo IM 1 1.5 milioni) per comperare la metà delle obbligazioni in discussione, al fine di lucrare soltanto DM 86’362.- e, d’altro lato, le rimprovera di non avere considerato che, essendo lui in possesso di una procura, avrebbe potuto tranquillamente dirottare direttamente sul conto “__________ ” il reddito di una parte di quelle obbligazioni, senza fare tutta la messa in scena considerata nell’atto di accusa. Questo vale a maggior ragione - prosegue il ricorrente - se si considera che, secondo gli arbitrari accertamenti della prima Corte, egli non era nella necessità di nascondere alcunché visto che l’amica nulla sapeva e a nulla si interessava. Sarebbero bastate - continua il ricorrente - queste considerazioni per comprendere che l’operazione aveva proprio lo scopo da lui indicato e che fu soltanto la constatazione dell’impossibilità di trovare titoli esenti con scadenza più tarda rispetto a quella delle obbligazioni in discussione a far sì che egli decidesse di fare rientrare i titoli __________  nel conto “__________ ” prima della chiusura semestrale per sostituire l’importante liquidità (che non doveva rimanere sul conto in quanto tassabile) con dei titoli fiscalmente esenti (ricorso pag. 19 e 20).

                               6.3.   Le argomentazioni ricorsuali - quand’anche, nella loro logica, dovessero essere condivise da questa Corte - non bastano a dimostrare l’arbitrio nelle conclusioni cui è giunta la prima Corte poiché non spiegano - e nemmeno tentano di farlo - il motivo per cui sarebbe insostenibile la conclusione secondo cui l’operatività messa in atto da IM 1 ha fatto sì che il conto __________ , di pertinenza della famiglia IM 1, venisse accreditato di DM 86.362.- (corrispondenti a metà delle cedole) a danno, in sostanza, dei conti (o __________  o __________ ) di pertinenza dell’amica di IM 1. Questo è determinante ritenuto  che lo scopo dell’operazione indicato da IM 1 sarebbe stato raggiunto anche con la vendita interna di tutte le obbligazioni __________  a __________ , così che le cedole - che sarebbero venute a scadenza di lì a poco - sarebbero state tutte accreditate a questo conto, di pertinenza della parte civile. 

Questo comporta l’inammissibilità del rimedio al riguardo.

Sempre di natura appellatoria sono le ulteriori considerazioni e obiezioni (di cui ai punti 5.3 e 5.4 del gravame che risultano essere una sorta di arringa difensiva volta semplicemente a fornire il punto di vista del ricorrente.

Proposto di nuovo in modo improprio, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

                                   7.   Da tutto quanto precede, discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di IM 1 deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato.

                                   II.   Sul ricorso di IM 2

                                   8.   Il ricorrente impugna la condanna per appropriazione indebita, ritenendola conseguente ad un arbitrario accertamento dei fatti, ad un vizio essenziale di procedura e ad un’errata applicazione del diritto sostanziale.

                               8.1.   I fatti e le valutazioni alla base di tale condanna sono i seguenti.

                                  a)   Ad inizio 1993, i fratelli __________ e i fratelli __________  decisero di aprire con soldi messi in comune un conto sul quale __________  avrebbe dovuto condurre una gestione dinamica e aggressiva. Secondo i patti, ognuno dei soci avrebbe messo fr. 120’0000.-, ritenuta la successiva divisione per quattro, paritaria, del capitale iniziale e dei frutti che ne sarebbero maturati. Così, il 24 febbraio 1993 fu aperta presso __________ , facendo capo a __________  presso gli uffici di __________ , la relazione nr. , acronimo “__________ ”. Il conto venne intestato a IM 2, il quale diede procura generale con firma individuale al fratello Fabrizio nonché a __________ e a __________ . __________  - ha puntualizzato la Corte - aveva piena fiducia nella famiglia __________ . Egli non era, però, a differenza di IM 2, cognito di questioni giuridico-bancarie, tanto che nemmeno pretese di essere cointestatario del conto “__________ ”, con diritto di firma, se non individuale, quantomeno collettiva a due con IM 2 (sentenza, pag. 34).

Sempre stando alla sentenza impugnata, il conto __________  venne alimentato con fr. 240'000.- depositati dai figli __________  tramite il conto “__________ ” intestato alla loro madre __________ , fr. 120'000.- li mise a disposizione IM 1, attingendo a “__________ ” e fr. 65'000.- circa li mise a disposizione IM 2.

b)     Quando, nel 1997 i rapporti tra IM 1 e __________  si guastarono - ha ricordato la Corte - IM 2 revocò le procure a __________ e __________ , benché sul conto vi fossero, pacificamente, fondi comuni e benché __________ e __________  fossero coaventi diritto economico sugli averi in conto ed egli ne fosse l’affidatario (sentenza, pag. 34).

Così, l’ordine dato l’ 8 ottobre 1997 da __________  e __________  di trasferire ad altro conto la metà del saldo “__________ ” pari a fr. 818'242.38 - non poté però essere eseguito dal funzionario della banca, a motivo della revoca delle procure disposto da IM 2 e della di lui opposizione (sentenza, pag. 34).

Il primo giudice ha, poi, ricordato che, nei verbali predibattimentali e al pubblico dibattimento, IM 2 ha ammesso di avere revocato le procure “per ripicca”, dopo avere saputo che __________  aveva proceduto analogamente nei confronti di suo padre IM 1. Pur consapevole della volontà di __________  e __________  di entrare in possesso della loro quota parte degli averi maturati su “__________ ” nell’ottobre 1997, IM 2 - ha precisato la sentenza impugnata - “omise di darvi seguito e non provvide a sciogliere la proprietà comune e ciò - a suo dire - per meglio garantire la posizione del padre nei confronti di __________ ”. In merito, la prima Corte ha commentato che “da giurista quale era, a IM 2 non poté sfuggire di certo che, così agendo, egli e il fratello risultavano indebitamente arricchiti in danno dei consoci __________ ”. Poi - ha proseguito la Corte - “dimostrando ulteriormente la propria volontà di volersi appropriare dell’integralità dei  fondi (comuni) IM 2  fece liquidare gli investimenti e, previa apertura presso __________  __________  il 19 dicembre 1997 di una nuova relazione (denominata “Sabato”, per cui conferì procura al fratello Fabrizio), fece trasferire, con ordine del 22 dicembre 1997, ad essa la quasi totalità degli averi depositai su “__________ ”. La prima Corte ha, così, accertato che il conto “Sabato” fu così accreditato, il 29 dicembre 1997, di fr. 1'485'722.49 e che, subito, tra il dicembre1997 e il gennaio 1998, quegli averi sono stati investiti in titoli di varie valute (sentenza, pag. 35).

                                  c)   Stabilito che la revoca delle procure ordinata nel settembre 1997 era “un atto di per sé lecito”, la prima Corte ha ritenuto che “l’omissione da parte di IM 2 dello scioglimento della proprietà comune nelle successive settimane (soprattutto intorno all’8.10.1997, quando i figli __________  manifestarono la loro volontà di rientrare in possesso delle loro quote depositate su “__________ ”) ha sicuramente integrato  gli estremi del reato di appropriazione indebita”. IM 2 - ha precisato la prima Corte - era, infatti, affidatario di “beni comuni” ed ha agito a scopo di indebito profitto, in danno dei “soci” __________  e __________  (sentenza, pag. 35). Secondo il primo giudice, infine, “l’ulteriore atto di trasferire a __________  ad una nuova relazione a lui riconducibile la quasi totalità degli averi prova ad oltranza la sua volontà di indebitamente convertirla ad indebito profitto (proprio e del fratello) ed a danno dei “soci” __________ ” (sentenza, pag. 35-36). La prima Corte ha voluto, infine, notare che, contemporaneamente, IM 1, il 19 dicembre 1997 aveva aperto presso __________  __________  le relazioni  “__________ ”- su cui fece pervenire i fondi che già si trovavano sul conto “__________ ” presso __________  __________ - e “__________ ” su cui fece pervenire i fondi che già si trovavano su “__________ ” presso __________  __________ (sentenza, pag. 36).

                               8.2.   Nel capitolo dedicato agli accertamenti arbitrari che sarebbero stati commessi dal primo giudice, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere dato per acquisita, oltre ad una totale ignoranza dell’andamento dei propri conti bancari da parte di __________ , uguale ignoranza a __________  __________ , a tal punto che questi avrebbe rinunciato a pretendere, sia all’inizio che nel seguito, di essere cointestatario del conto “__________ ”, con diritto di firma. Sennonché - allega il ricorrente - non è vero che __________  __________  abbia mai rinunciato a pretendere di essere intestatario del conto “__________ ”, avendo lui stesso raccontato agli inquirenti di avere firmato la documentazione del conto, già compilata, che gli era stata sottoposta da __________ , con la convinzione che il conto fosse cointestato come agli accordi presi, tanto da avere nell’ottobre 1997 fatto presente alla banca di esserne cointestatario, venendo però informato che ciò non era il caso, poiché egli disponeva solo di una procura che era stata revocata (ricorso, pag. 24 con riferimento al verbale 6 settembre, pag. 2). Ne segue - continua il ricorrente - che __________  __________  non ha mai rinunciato a ciò che, in realtà, era convinto di avere, ovvero la piena contitolarità del conto.

                               8.3.   L’obiezione, non priva di speciosità, si rivela senza costrutto, visto che, per finire, __________  __________  effettivamente non era mai stato e non era contitolare del conto, ciò che gli ha impedito di opporsi al saccheggio operato sul medesimo dallo stesso ricorrente, che gli aveva (per “ripicca”) revocato la procura, cioè la sola arma di difesa a sua disposizione.

                               8.4.   Riferendosi alla pag. 35 della sentenza impugnata dove la prima Corte ha ritenuto che l’accusato avrebbe dato ulteriore dimostrazione della propria volontà di volersi appropriare dell’integrità dei fondi depositati su “__________ ” facendo liquidare gli investimenti e facendo trasferire, con ordine 22 dicembre 1997, la quasi totalità degli averi depositati su “__________ ” sulla relazione “__________ ”  appena aperta presso la __________  __________ , il ricorrente sostiene che, una volta di più, il primo giudice ”contraddice bellamente le risultanze istruttorie”. Intanto - rileva il ricorrente davanti agli inquirenti “__________  ha specificato ciò che dovrebbe già essere evidente, ovvero che non era assolutamente necessario vendere i titoli per trasferire quanto si trovava sul conto “__________ ” presso un altro conto __________ ”. Ma non solo. Nel suo allegato, il ricorrente sottolinea come __________ , che gestiva quella relazione, abbia dichiarato di avere disposto lui stesso la realizzazione dei titoli e ne ha anche spiegato dettagliatamente le ragioni. La cosiddetta “liquidazione degli investimenti” - conclude sull’argomento il ricorrente - non può, quindi, in nessun modo essergli ascritta e, perciò, tanto meno può costituire elemento indiziante a suo carico.

                               8.5.   La critica cade nel vuoto. Intanto il ricorrente trascura che la Corte di merito ha ritenuto il citato comportamento ulteriormente indiziante della sua volontà di appropriarsi indebitamente delle quote parti riservate ai suoi soci, dopo avere ricordato che è stato lo stesso accusato ad avere ammesso di avere revocato le procure a __________  e __________  “per ripicca”, ossia come ritorsione per lo stesso provvedimento preso da __________  nei confronti di suo padre e che è stato sempre lo stesso ricorrente a dare atto di avere omesso di provvedere a sciogliere la proprietà in comune, benché avesse saputo della volontà dei soci di __________  di entrare in possesso dei loro beni - il tutto per garantire meglio la posizione del padre nei confronti di __________  e che risulta dagli atti che è stato lo stesso ricorrente ad ordinare il trasferimento dei fondi da “__________ ” a “__________ ” su cui i __________  non avevano alcun potere (sentenza, pag. 35). Di fronte a queste acclarate circostanze, non si vede quale arbitrio possa essere attribuito alla Corte di assise per avere considerato la successiva liquidazione degli investimenti e i successivi trasferimenti sui conti della famiglia __________ un ulteriore indizio della volontà dello stesso ricorrente di fare terra bruciata degli averi/dei diritti dei soci __________ . Del resto, il ricorrente non pretende che __________  abbia agito nel modo da egli preteso senza avvisarlo, rispettivamente a sua completa insaputa. Pertanto, la questione a sapere chi ha eseguito materialmente le varie operazioni sugli averi __________  non è decisivo ai fini della qualifica del reato nei confronti dell’accusato, consapevole beneficiario della sottrazione dei fondi di spettanza di terzi.

Il ricorso è, perciò, su questo punto, votato all’insuccesso.

                               8.6.   Al ricorrente non giova nemmeno reiterare nel sostenere che anche il trasferimento (intervenuto nel dicembre 1997) degli averi sulla nuova relazione da lui aperta a __________  rispondeva ad una chiara esigenza del gestore __________  e che il tutto sarebbe stato autorizzato anche dal servizio giuridico della banca. Infatti, egli trascura che a revocare la procura nei confronti di __________  e __________  è stato lui medesimo e che fu quella circostanza - unita alla sua opposizione - ad impedire alla banca di dar seguito al loro ordine dell’8 ottobre 1997. Orbene, se le cose fossero andate come preteso nel ricorso (in particolare a pag. 27), cioè se si fosse tutto svolto regolarmente, occorrerebbe spiegare come mai __________  e __________  abbiano dovuto attendere la condanna (in contumacia) del 16 aprile 2008 per ottenere, grazie ad un accordo concluso fra IM 1 e IM 2 e la famiglia __________ -__________ , la restituzione dei soldi (sentenza, pag. 8 e 36). E ancora meno giova al ricorrente richiamare la circostanza che il trasferimento - da un conto all’altro della stessa banca - è avvenuto allorché i conti erano già stati bloccati da tempo e, in sostanza, soltanto “per esigenze d’ordine pratico correlate strettamente con il trasferimento del consulente in altra sede” (ricorso pag. 27). Fosse stato davvero questo il vero motivo del trasferimento - circostanza peraltro da lui asserita senza fornire alcun riscontro - egli avrebbe dovuto farne partecipe gli ex soci. Cosa che, però, non ha fatto. Ciò che dimostra come non vi sia arbitrarietà nel diverso accertamento del primo giudice.

                               8.7.   Nella condanna per appropriazione indebita, il ricorrente ravvisa comunque sia - un vizio essenziale di procedura, segnatamente una disattenzione dell’art. 250 CPP, per averlo la Corte di assise riconosciuto colpevole di una fattispecie diversa da quella prospettata nell’atto di accusa. A suo giudizio, mentre l’atto di accusa gli fa carico di un duplice comportamento, ovvero di avere dapprima revocato la procura a favore di __________  __________  (in realtà __________  non ne ha mai avuto una) vanificandone così la possibilità di disporre del denaro sul conto e, in seguito, di avere realizzato gli investimenti e trasferito il loro controvalore su una nuova relazione di __________ , la sentenza di assise gli rimprovera, appena saputo della volontà di __________  e __________  di entrare in possesso della loro quota degli averi maturati in conto nell’ottobre 1997, di non avervi dato seguito e di non avere provveduto a sciogliere la proprietà comune e ciò - a dire della Corte medesima - per meglio garantire la posizione del padre nei confronti di __________ . E’ perciò evidente - sottolinea il ricorrente - che l’atto appropriativo ritenuto dal primo giudice non coincide con quello dell’atto di accusa. La revoca della procura - precisa il ricorrente - “viene data in sé come legittima, la liquidazione di tutti gli averi e il loro trasferimento viene considerato come una prova ad oltranza della volontà appropriativa, ma l’atto appropriativo come tale, ciò che in buona sostanza per la Corte di merito ha tradotto nei fatti la volontà di IM 2 di appropriarsi di questo denaro, è invece costituito da un’omissione, ovvero dal non avere subito proceduto allo scioglimento della società semplice venuta in essere con l’apertura di quel conto e alla sua successiva immediata liquidazione, consistente nel caso di specie nel consentire il bonifico a favore dei fratelli __________  della metà degli averi in conto” (ricorso pag. 28 e 29). Su queste - ricorda il ricorrente - egli non ha potuto esprimersi né in sede istruttoria, né al dibattimento, né in corso di arringa, “semplicemente perché nessuno aveva pensato a questo” e perché nel corso del dibattimento la presidente della Corte delle assise correzionali non ha prospettato all’accusato un’integrazione dell’atto di accusa in tal senso. Questo costituisce - sempre secondo il ricorrente - una violazione dei principi consacrati negli art. 200 e 250 CPP.

                               8.8.   L’obiezione è soltanto apparentemente fondata.

Il ricorrente è stato condannato per appropriazione indebita qualificata, per avere, egli, a __________ , intorno all’8 ottobre 1997, allo scopo di indebito profitto, impedito a __________  e __________ , coaventi diritto economico sul conto “_________ ”, di entrare in possesso delle loro quote parti, cagionando loro un danno di fr. 812'242.38.- (cfr. il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata).

L’atto di accusa, al riguardo, ha fatto carico all’accusato di avere, nel periodo 3 settembre-22 dicembre 1997, indebitamente disposto a vantaggio suo e del fratello, dei valori patrimoniali depositati sulla relazione “__________ ” (…) revocando in data imprecisata, comunque riferibile allo stesso periodo, le procure rilasciate a favore di __________  e __________  e impedendo  l’esecuzione dell’ordine impartito l’8 ottobre 1997 da __________  __________  di trasferire Lit. 984'918'500.- a favore di un conto familiare. Inoltre, l’atto di accusa gli ha fatto carico di avere, successivamente, tra il 15 ottobre e il 18 dicembre 1997 e dopo avere disposto a proprio favore di fr. 30'881.-, liquidato tutti gli investimenti in essere e, il 22 dicembre 1997, fatto trasferire il ricavato (ad eccezione di fr. 5'000.-) sul conto __________ aperto presso la __________ .

Orbene, tutti questi addebiti e tutti questi riferimenti risultano vagliati nel considerando 10 della sentenza impugnata, specie con riferimento alla circostanza - ritenuta già da sola decisiva ai fini della qualificazione del reato - secondo cui l’ordine impartito l’ 8 ottobre 1997 da __________  __________  non poté essere eseguito dai funzionari della banca, a motivo della revoca delle procure ordinata da IM 2 e della sua ferma opposizione (sentenza, pag. 34). E l’ostacolo (impedimento) posto dall’accusato agli ex soci di rientrare in possesso della loro quota parte sugli averi depositati sul conto datogli in affidamento, figura esplicitamente nel dispositivo di condanna.

Certo, nel motivare la condanna per appropriazione indebita, la prima Corte ha sottolineato che non è stata la revoca delle procure a costituire reato, ma l’omissione da parte dell’accusato di sciogliere la proprietà comune nelle successive settimane, soprattutto intorno all’8 ottobre 1997, ovvero quando __________  e __________  avevano manifestato la loro volontà di rientrare in possesso della loro parte di investimento e di guadagno sul citato conto, dato in affidamento al prevenuto  (sentenza, pag. 35). Come è pure vero che, come sottolineato dal ricorrente, nell’atto di accusa manca il riferimento al mancato scioglimento della proprietà comune (della società) da parte del ricorrente. Tale omissione si rivela però senza peso, poiché è evidente che con il riferimento alla necessità di sciogliere la proprietà comune, la prima Corte ha inteso soltanto indicare che cosa avrebbe dovuto fare il ricorrente per far fronte alla richiesta degli ex soci. Invocare una violazione degli art. 200 e 250 CPP non è perciò utile. Anche su questo punto, il ricorso, deve essere disatteso.

                               8.9.   Infine, al ricorrente non giovano nemmeno le considerazioni e le riflessioni con le quali egli si propone di far apparire la decisione impugnata lesiva del diritto sostanziale,e, in particolare, delle disposizioni relative alle modalità e ai termini di disdetta previste dal Codice delle obbligazioni per la società semplice. Giacché dagli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, il mancato rimborso della quota parte di spettanza di __________  e __________  da parte del ricorrente, non è stata da questi motivata con la necessita di volere/dovere lasciare prima trascorrere i canonici termini di legge (tre mesi; art. 546 cpv. 1 CO), ma a seguito dell’intenzione di rivalersi nei confronti degli ex soci “per ripicca”, ossia per garantire/tutelare meglio la posizione di suo padre, cui __________  aveva revocato le procure sui suoi conti. Tanto da poi dare ulteriore seguito al suo disegno, procedendo ad ulteriori azioni volte a privare gli aventi diritto dei loro beni. Disquisire sul diritto civile, segnatamente sulla società semplice, non è perciò, in questo contesto, di alcun sussidio.

                                   9.   Da quanto precede discende che il ricorso di IM 2 deve essere respinto.

                                  III.   Sul ricorso del procuratore pubblico

                                10.   Il procuratore pubblico insorge contro il proscioglimento di IM 1 dalle imputazioni di ripetuta truffa (atto di accusa, punto 2) falsità in documenti (punto 4 dell’atto di accusa) e ripetuta istigazione in falsità in documenti (atto di accusa, punto 5).

                                11.   I fatti e le considerazioni all’origine degli impugnati proscioglimenti possono così essere riassunti:

                             11.1.   Nella primavera-estate 1993, IM 1 chiese a __________  se fosse possibile - perché ne aveva bisogna per motivi fiscali - trasferire soldi da un conto ad un altro senza lasciare traccia documentale. __________  ne parlò con __________ (nel frattempo deceduto), capo dell’ufficio cambi di __________ , che gli spiegò che “per effettuare quei trasferimenti richiesti dai clienti senza lasciare traccia di collegamento tra i due conti si potevano creare delle operazioni di cambio” (dichiarazioni di __________ , citata a pag. 25 della sentenza impugnata). In pratica - ha spiegato la prima Corte -nel 1993 (e, poi, ancora nel 1997), la __________  non disponeva di un sistema elettronico o informatico che registrasse in tempo reale sulle fiches di cambio l’ora esatta dell’ordine dato dal cliente e/o quella di esecuzione di tale ordine e che, perciò, era possibile monitorare durante il giorno le reali oscillazioni delle divise sul mercato intercambiario dei cambi e la  sera, a corsi ormai noti, se su una data divisa si era creato un differenziale di cambio interessante, si potevano eseguire operazioni di cambio comprando o vendendo per un cliente (e/o per un conto) valute in perdita e vendendo o comprando per un altro cliente (e/o conto) le stesse valute con il corrispondente utile, ovvero effettuando operazioni parallele e inverse (di vendita o di compera) rispetto a quelle eseguite per il primo. Ai dipendenti dell’ufficio cambi vennero, così, date istruzioni di effettuare sul conto “__________ ” un’operazione di acquisto di una determinata valuta sulla base del corso più alto da essa raggiunto durante quella determinata giornata e, poi, un’operazione di vendita al corso più basso tra quelli raggiunti in giornata, di guisa che il saldo tra le due operazioni era negativo per “__________ ” (sentenza, pag.26). Contemporaneamente - sempre stando alla sentenza di assise - le inverse operazioni venivano eseguite per il conto “__________ ” di pertinenza di IM 1 e, nel 1997, per il conto “__________ ”, sempre di pertinenza di IM 1; di modo che la perdita subita da “__________ ” si traduceva in un corrispondente utile per “__________ ” e, poi, per “__________ ” (sentenza, pag. 26).

Quanto al modo di procedere - ha rilevato la prima Corte - “i funzionari dell’ufficio cambi di __________  compilavano a mano due fiches di cambio per il conto “__________ ” e due fiches di cambio (inverse e parallele) per i conti di IM 1, che venivano poi registrate e passate agli uffici interni della banca, che a loro volta passavano le registrazioni sugli estratti-conto. (sentenza, pag. 26). In definitiva - ha accertato la Corte - “le operazioni di cambio di cui alle rispettive fiches e le successive registrazioni contabili erano reali” anche se esse non venivano eseguite sul mercato interbancario dei cambi nel momento in cui il tasso di cambio era effettivamente quello applicato, “bensì all’interno della banca, in serata, dopo che i corsi dell’intera giornata erano ormai noti, col che si potevano agevolmente calcolare le auspicate minus-e plus valenze” (sentenza, 26).

                             11.2.   Dopo avere rilevato che, secondo la pubblica accusa le fiches e le relative contabilizzazioni in conto sono false perché non rispondenti alla reale volontà dei clienti che hanno stipulato con la banca dei contratti simulati, la prima Corte ha sottolineato che, “a ben guardare  le fiches in parola attestano solo che in quella determinata giornata a fronte dei conti “__________ ” e “__________ ” sono state effettuate operazioni di cambio al tasso indicato sulle fiches” ciò “che era ed è manifestamente vero”. Le fiches - ha proseguito il primo giudice - non indicano né il minuto in cui questa o quella divisa è stata cambiata e nemmeno indicano che essa è stata cambiata sul mercato interbancario. Esse attestano - sempre secondo gli accertamenti della prima Corte - “unicamente la data dell’operazione, il quantitativo di valuta da acquistare/vendere, il tasso di cambio e il corrispettivo di valuta venduto/acquistato”. Oggettivamente  e manifestamente - ha concluso la presidente della Corte delle assise correzionali - le fiches non sono perciò false. “Al contrario: esse non solo sono “echt”, ma - per quanto esse indicano - anche wahr”. La prima Corte ha, poi, rilevato che, contrariamente alla tesi della pubblica accusa, “nella misura in cui le parti (in casu, “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e __________  per la banca) le hanno concordate, esse non sono l’espressione di un contratto simulato, la loro volontà essendo quella di effettuare le operazioni di cambio descritte nelle singole fiches”, così da procurare perdite per il conto “__________ ” e profitti  per i conti di IM 1. Sulla scorta di questi accertamenti, la Corte di assise ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di ripetuta istigazione, rispettivamente ripetuto concorso in falsità in documenti (sentenza, pag. 27).

                             11.3.   Proseguendo nella disamina dei fatti, la Corte di merito ha ricordato, poi, che, a dire di IM 1 e di __________ , __________, titolare del conto “__________ ”, era al corrente delle operazioni di cambio sopra descritte. Era infatti lei che aveva bisogno di far sparire dal suo conto “__________ ” gli utili - tassabili - prodotti dai suoi titoli “esentasse” (sentenza, pag. 27). Dopo avere ricordato che, invece, __________  ha negato di essere stata al corrente di questi “cambi speciali”, la prima Corte ha precisato che __________ , sentito in qualità di indagato per il titolo di falso in documenti, concorso in appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele, ha prodotto nel corso dell’istruttoria la copia di un documento (poi messo a diposizione in originale sub AI 86), sottoscritto da __________ , del seguente tenore:

"  __________

Con la presente scrittura io __________ . Vi confermo di avere dato incarico al Sig. IM 1, quale procuratore generale munito di poteri di firma sul conto N° aperto presso la vostra banca in __________ , di effettuare tutte le concordate operazioni utilizzando il suddetto conto N°  a favore del conto N°aperto presso la vostra banca in __________ ed intestato a società.

A partire dal 1 Gennaio 1998 regolerò, in pieno accordo con il Sig. IM 1, le modalità di gestione delle complessive somme comuni risultanti sul conto N° o la eventuale ripartizione paritaria delle stesse tra me e il medesimo sig. IM 1, riconoscendo, fin da ora, a quest’ultimo, un autonomo compenso aggiuntivo ed ulteriore rispetto alla quota spettantegli per tutte le operazioni e le attività svolte nel mio interesse.

Dichiaro, inoltre, rato e valido ogni atto che il Sig. IM 1 effettuerà in forza delle procure generali da me conferitegli.”

__________  - ha rilevato la Corte - ha però sempre, non solo negato, ma persino escluso di avere mai letto, visto e sottoscritto il citato testo prima che esso fosse prodotto al Ministero pubblico. Non ha però escluso di avere lasciato (quando ancora erano in corso le pratiche di divisione ereditaria) negli uffici di IM 1 qualche foglio firmato in bianco.

Di tenore opposto - ha ricordato la Corte - la versione di IM 1 che ha sempre detto che il documento era stato firmato da __________  nel luglio del 1993 e che, al momento della firma, la donna sapeva perfettamente che esso era stato redatto per essere consegnato a __________  nell’imminenza delle operazioni di cambio che la __________  era disposta ad effettuare per consentire la defiscalizzazione degli utili prodotti dai titoli “esentasse” depositati sul conto “__________ ” (sentenza, pag. 28). Risulta, poi, dagli accertamenti predibattimentali - ha ancora puntualizzato il primo giudice - che il documento era stato confezionato negli uffici di IM 1 che aveva dettato il testo al figlio che, a sua volta, ha dichiarato di averlo scritto e stampato su un foglio bianco su cui non c’era la firma di __________ . La prima Corte ha, poi, ricordato che, secondo le dichiarazioni di IM 1, il documento, dopo essere stato firmato dalla __________ , venne consegnato a __________  che, dal canto suo, ha sempre dichiarato di averlo ricevuto dai “clienti” alla data su di esso indicata (cioè nel __________ ), prima dell’inizio delle citate operazioni di cambio (sentenza, pag. 28-29).

Proseguendo, la Corte di assise ha ricordato che la firma è stata esaminata dai servizi della Polizia scientifica e che essa è stata definita autentica (sentenza, pag. 29).

                             11.4.   Dopo avere ricordato che gli argomenti con cui il procuratore pubblico ha sostenuto la propria tesi accusatoria (indicati nel dettaglio a pag. 29 della sentenza impugnata) sono “tutt’altro che peregrine”, il primo giudice ha ritenuto maggiormente pregnanti gli elementi che portano a ritenere che la dichiarazione “__________ ” sia davvero stata redatta e consegnata a __________  nel __________ , e che si tratti quindi di un documento autentico e non costituito a posteriori e ad arte (sentenza, pag. 30). Al proposito, la prima Corte ha ricordato che è accertato che, negli anni novanta, la __________  “concedeva a certi suoi clienti di operare sui cambi a corsi ormai chiusi e definiti con lo scopo di trasferire fondi da un conto a un altro senza lasciare traccia documentale “ e che è “logico e indiscutibile” che tali operazioni venivano eseguite “solo a richiesta e col benestare del cliente/dei clienti”  poiché - ha spiegato la Corte - vista la particolare natura di tali procedure, “è più che credibile che la banca (e, per essa, __________ ) abbia voluto avere, prima di dare avvio alle operazioni, il consenso scritto di __________ , titolare del conto sul quale sarebbero state sistematicamente contabilizzate le operazioni in perdita”. Il contrario - ha spiegato il primo giudice - risulterebbe, invece, “inspiegabile e, perciò, inverosimile, visto il “particolare servizio” che la banca si prestava a concedere” (sentenza , pag. 30). D’altro canto - ha continuato il primo giudice - non è nemmeno pensabile che alla cliente si chiedesse di firmare uno scritto in cui le previste operazione venissero descritte nel dettaglio. Da qui - ha concluso il primo giudice - la necessità di far capo ad una dichiarazione  generica del tipo di quella che venne effettivamente consegnata a __________  in cui si parla soltanto di “concordate operazioni” e si precisa il minimo indispensabile, e cioè che esse riguardavano il conto nr. - ovvero il conto “__________ ” - e che andavano a beneficio del conto nr. -  ovvero il conto “__________ ” (sentenza, pag. 30). Inoltre, la prima Corte ha spiegato l’assenza di stampigliatura del documento con la consegna diretta e confidenziale dalla cliente direttamente al membro della direzione generale __________ . Sempre con questa particolare confidenzialità, la prima Corte ha spiegato che il documento sia stato custodito personalmente da __________ , prima a __________ e poi a __________ . La prima Corte, dopo avere rilevato che il documento non nomina il conto “__________ ” (che nel 1993 non esisteva), ha precisato che, nondimeno, è un dato di fatto che i benefici creati dalle due ultime operazioni di cambio sono confluiti su “__________ ” a __________ , dove per l’appunto __________  si era nel 1996 trasferito ed ha rilevato che nemmeno la seconda frase riportata nel testo appare priva di senso, solo ove si consideri che IM 1 ha reso plausibile la motivazione “fiscale” che sottendeva alle “speciali operazioni” di cambio (sentenza, pag. 31). D’altro canto, la prima Corte ha ancora precisato che il documento “__________ ” non ufficializza la ripartizione paritaria degli utili confluiti su “__________ ”, ma solo fa cenno alla sua eventualità e che, di contro, esso attesta che sul conto “__________ ”, sul quale __________  non aveva alcun diritto di firma, vi erano “somme comuni” di lei e IM 1; il che significa che il testo delle dichiarazione in rassegna non solo non è incomprensibile e privo di senso, come preteso dal magistrato di accusa, “ma nemmeno risulta essere totalmente sbilanciato a favore di IM 1 e a sfavore di __________ , così da  diventare, già solo per questo, sospetto” (sentenza, pag. 31). La prima Corte ha, poi, ritenuto “solo in parte strana” la circostanza che la donna non sia stata in possesso di una copia di tale documento vista “la notoria  ritrosia degli italiani a tenere al loro domicilio documenti in qualche modo attinenti ai loro depositi in banche estere” e nel caso di specie - ha puntualizzato al proposito  la Corte - “se è vero che il conto __________  era dichiarato al fisco italiano, è altrettanto vero che il conto nr. contenente “somme comuni” non lo era” (sentenza, pag. 31). Sulla scorta di questi elementi e di queste considerazioni, la prima Corte ha concluso che “nel dubbio si ha che non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il documento “__________ ” sia falso, così come descritto nell’atto di accusa. Più probabile è che __________ a __________ , fiduciosa come era nel 1993 e negli anni successivi e fino alla primavera 1997, nella correttezza dell’uomo cui era sentimentalmente legata, poco cognita di questioni finanziarie, abbia per ragioni fiscali firmato il documento e poi se ne sia, magari col passare degli anni, dimenticata” (sentenza, pag. 31-32).

Ciò posto, la presidente della Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di falsità in documenti, descritta nel punto 4 dell’atto di accusa.

Riguardo all’imputazione di truffa di cui al punto 2 dell’atto di accusa, rilevata la plausibilità delle motivazioni fiscali indicate da IM 1, la prima Corte ha concluso che il fatto che la dichiarazione “__________ ” “non sia provatamente  falsa, anzi che essa sia , nel dubbio, da ritenere invece realmente firmata a tale data da __________ , rende debole e fragile l’intero costrutto accusatorio, per cui anche da tale imputazione il soggetto deve essere prosciolto”. (sentenza, pag. 32)

                             11.5.   Nel punto 2.3 del proprio gravame, con il quale si propone di diffondersi sul fondamentale quesito a sapere se __________  abbia dato o meno il proprio consenso alle note operazioni di cambio, il procuratore pubblico sostiene che il primo giudice ha arbitrariamente omesso di considerare e valutare circostanze fondamentali per gli accertamenti connessi alla fattispecie, che avrebbero decisamente fatto pendere l’ago della bilancia a favore della credibilità della parte civile. Nel motivare la critica l’insorgente perde, però, completamente di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte nel dirimere questioni di fatto di  valutazione delle prove. Anziché confutare uno per uno gli argomenti - tra i quali anche quelli che il ricorrente ritiene negletti nella sentenza impugnata - che hanno spinto la Corte del merito a ritenere, per lo meno nel dubbio, preferibile la tesi difensiva rispetto a quella accusatoria, il ricorrente argomenta per finire a ruota libera riproponendo di fatto la sua requisitoria: Il gravame si esaurisce, in altri termini, in un’esposizione delle ragioni che, a giudizio del ricorrente, dovrebbero supportare l’atto di accusa, senza però accompagnare l’esposto almeno in questo suo punto - da una sola riga di commento sulle considerazioni poste dalla Corte alla base del verdetto assolutorio.

Da ciò non può  che conseguire l’inammissibilità del rimedio.

                             11.6.   Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno nel successivo punto 2.4 dedicato alle presunte arbitrarie considerazioni riscontrabili secondo il magistrato di accusa -  nella sentenza di  primo grado. Anche in questo caso il gravame pecca di forza argomentativa, data la sua chiara natura appellatoria: l’esposto mira solo a perorare il personale convincimento del ricorrente sulla base di un’interpretazione alternativa del materiale processuale. Il che, lo si ripete, non è consentito in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, dove non basta, per fondare l’arbitrio richiamato, riferire, a spizzico, singoli passaggi, singole frasi della sentenza impugnata, ma dove bisogna, invece, dimostrare che la sentenza impugnata non solo è arbitraria in qualche sua considerazione ma occorre dimostrare che lo è anche nel suo esito. Il ricorso è lungi dal soddisfare tale esigenza, donde di nuovo la sua inammissibilità. Giacché il procuratore pubblico non ha dimostrato che, valutati nel loro complesso i pro e i contro a favore dell’una o dell’altra tesi, il primo giudice abbia emanato un giudizio manifestamente insostenibile, ritenendo che, nel dubbio, l’imputato andava prosciolto dalle relative imputazioni. Ciò posto, non può entrare in considerazione una condanna per truffa rispettivamente per falsità in documenti in relazione alle fattispecie prospettate nei punti 2 e 4, dato che gli accertamenti della prima Corte - esenti da arbitrio - non consentono una conclusione del genere.

Al riguardo il rimedio è perciò votato all’insuccesso.

                             11.7.   Il ricorso cade nel vuoto anche nella misura in cui il procuratore pubblico si propone di far condannare IM 1 per il reato di cui al punto 5 dell’atto di accusa (istigazione in falsità in documenti). Richiamando le considerazioni di cui ai punti precedenti del suo memoriale ricorsuale, il ricorrente reitera nel sostenere che tutte le operazioni che hanno determinato i dieci trasferimenti a debito del conto “__________ ” sono avvenute senza il consenso della titolare del conto (__________ ), ossia pretendendo che le fiches siano espressione di operazioni simulate effettuate all’insaputa della titolare, nell’intento evidente, da parte di IM 1, di danneggiare il di lei patrimonio. Già si è

17.2009.12 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.03.2010 17.2009.12 — Swissrulings