Incarto n. 17.2008.83
Lugano 22 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 dicembre 2008 da
RI 1 e domiciliato a patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 novembre 2008 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1, di formazione ragioniere, consulente alla clientela istituzionale e privata nonché azionista al 2% di una società di intermediazione mobiliare di __________, conobbe alla fine degli anni novanta G., amministratore delegato del gruppo bresciano CG., con cui iniziò ad operare sul mercato borsistico di __________. A seguito di un’operazione di acquisizione di partecipazioni, RI 1 conobbe e iniziò ad operare anche con Z., noto commercialista e specialista di diritto fiscale, legato a G. da rapporti professionali e di amicizia.
B. RI 1, G. e Z. manifestarono interesse a partecipare all’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni della __________, società milanese di telecomunicazioni, lanciata nel marzo 2000 (cosiddetta “operazione __________”). Vista la forte richiesta di tali azioni sul mercato italiano, a RI 1 era stato consigliato di “ricercare maggiori possibilità di sottoscrizione sul mercato grigio all’estero” (sentenza pag. 7), ciò che fece contattando il fiduciario P. della __________. Attraverso una persona del management della __________, P. riuscì effettivamente ad ottenere l’assegnazione di 25'500 azioni al prezzo unitario di EUR 160, per un totale di EUR 4'080'000. Le azioni vennero depositate sul conto __________intestato alla società delle isole vergini britanniche __________(posseduta da Z. e G., di cui P. era organo) presso la __________. Su tale conto furono fatti confluire i fondi destinati al pagamento delle azioni a partire da un conto collettore (__________) intestato a Z. presso il __________. A fine marzo 2000 da Z. pervenirono due versamenti di EUR 1'869'573 e 1'229'167, mentre RI 1 mise a disposizione EUR 1'291'142, oltre a EUR 774'685 di proprietà di un suo cliente, MC..
Siccome il manager della società __________ era riuscito ad ottenere azioni per solo 8 miliardi di lire e non per 10, la quota di partecipazione di RI 1 fu ridotta e questi in data 30 marzo 2000 si vide restituire EUR 1'031'914 (ovvero 2 dei 2,5 miliardi di lire investiti).
Il pacchetto azionario acquistato fu dunque pagato da Z. e G. in ragione di EUR 3’098'740 (¾) e da RI 1 (con MC.) in ragione di EUR 1'032'914 (¼).
C. In base agli accordi intervenuti con il manager che aveva provveduto a procurare il pacchetto azionario, metà delle partecipazioni acquistate avrebbero dovuto essere rivendute poco dopo l’acquisto, con versamento della plusvalenza realizzata al manager in questione. Conformemente a tali pattuizioni, in data 5/6 aprile 2000 12'750 delle 25'500 azioni acquistate furono vendute realizzando un utile di EUR 1'553'000, corrisposto come da accordi al manager.
Z., G. e RI 1 furono d’accordo di reinvestire la parte di capitale recuperata con la vendita della metà delle azioni (EUR 2'080'679 = fr. 3'240'000) nell’acquisto di azioni della società __________ (in seguito, __________), prossime ad essere quotate sulla borsa svizzera, di cui si auspicava un notevole rialzo. Anche le suddette azioni (180), acquistate al prezzo unitario di fr. 18'000, vennero depositate sul conto __________.
D. In considerazione dei rapporti con DC., direttore della succursale della __________ and __________(di seguito, __________), ora __________ era legata, RI 1 e Z. (che agiva anche per G.) decisero di trasferire i loro averi in tale banca. A tale scopo, con l’appoggio del signor DB. della fiduciaria __________, il 5 aprile 2000 venne costituita la società panamense __________(in seguito, __________). Condizione posta da Z. era che il suo nome e quello di G. non comparissero. RI 1 in qualità di fiduciante conferiva pertanto alla __________l’incarico di mettere a disposizione della società __________ un procuratore in via fiduciaria per amministrare la relazione bancaria presso la __________. In tale accordo RI 1 dichiarava, in modo contrario al vero, di essere l’avente diritto economico finale della società.
Sulla scorta del mandato in questione DB. procurò la società (le cui azioni, incorporate in un certificato azionario unico, vennero consegnate a RI 1) e firmò la documentazione di apertura del conto n. presso la __________. Tale documentazione, predisposta da DC., comprendeva anche un formulario A indicante RI 1 quale unico avente diritto economico e un mandato di gestione in suo favore sul conto.
E. In data 19 giugno 2000 RI 1 e Z. formalizzarono i loro rapporti con la sottoscrizione di due documenti. Mediante brevetto notarile n. del notaio avv. __________essi dichiaravano di essere gli unici azionisti e beneficiari economici della __________ per delle quote di rispettivi 1/3 e 2/3. Nel contratto di cessione azioni invece RI 1 cedeva 2/3 delle 100 azioni __________ in suo possesso a Z.; le parti dichiaravano inoltre che la società era titolare di una relazione bancaria, i cui averi depositati per 2/3 erano stati versati da Z. a titolo fiduciario, che ne era sempre rimasto l’unico proprietario.
F. Le 12'750 azioni __________ arrivarono sul conto n. presso la __________ in data 31 maggio 2000. Mettendo a pegno tali azioni, RI 1 ottenne dalla banca un credito che utilizzò fino al 19 giugno 2000 per l’acquisto di altre azioni. In seguito, constatando che i titoli __________ stavano perdendo valore, RI 1 diede ordine di venderli, incassando complessivamente EUR 2'260'946 e realizzando dunque un utile di EUR 220'000 rispetto al prezzo d’acquisto. La liquidità ottenuta venne utilizzata per acquistare in data 20 giugno ulteriori azioni.
G. Le azioni __________ lasciarono invece il conto .. solo il 27 novembre 2000, in quanto nel giugno 2000 la società aveva mutato la propria ragione sociale in __________(in seguito, __________) e le azioni avevano subito uno splitting, passando da 180 a 25'200. L’11 luglio 2000 3'500 azioni __________ (frutto di un aumento di capitale) furono invece trasferite a __________. Il fallimento della __________ intervenne nel 2004, con perdita totale del capitale investito.
H. Nel frattempo, con ordine di addebito firmato da DB. ma su istruzione di RI 1, in data 28 giugno 2000 furono trasferiti EUR 774'000 dal conto della __________ al conto personale di RI 1 presso la __________ (n. ), con contestuale trasferimento del medesimo importo al conto di MC. presso il __________.
I. Analogamente a quanto sopra, in data 11 ottobre 2000 furono girati USD 150'000.- dal conto della __________ al conto personale di RI 1, e da lì trasferiti al conto di un cliente di RI 1 (__________) in ragione di USD 46'000 e EUR 50'000, e al conto di una cliente di DC. (__________) in ragione di USD 45'000. USD 50'000 sono poi stati fatti rientrare dal conto n. al conto della __________.
L. In data 18 gennaio 2001 è avvenuto sul conto della __________ un prelievo per cassa di EUR 25'952; la relativa fiche di prelievo riporta la sigla di DC. e la firma di RI 1.
M. Con atto del 13 settembre 2001 Z. ha presentato al Ministero pubblico una notizia di fatti di rilevanza penale, ipotizzando in capo a RI 1 i reati di ripetuta appropriazione indebita (aggravata) e di amministrazione infedele. Ciò ha dato avvio ad un’inchiesta penale che ha condotto all’atto d’accusa del 2 dicembre 2004, in base al quale RI 1 è stato accusato di ripetuta appropriazione indebita per le operazioni a debito del conto n. per l’ammontare di EUR 774'000, USD 150'000.- e ITL 50'000'000.- e di falsità in documenti, quale autore mediato, per avere indotto DB. a sottoscrivere il formulario A bancario contenente un’attestazione della titolarità economica del conto contraria alla verità.
N. Con sentenza 11 novembre 2008 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita e di falsità in documenti, condannandolo alla pena pecuniaria di fr. 30'000 corrispondenti a 300 aliquote giornaliere di fr. 100 cadauna e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800 e delle spese processuali. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. Il giudice ha inoltre disposto il dissequestro della relazione bancaria n. in quanto passivo, mentre per le pretese risarcitorie ha rinviato le parti al foro civile.
O. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano in data 14 novembre 2008 RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 22 dicembre 2008, RI 1 domanda che vengano cassati i punti 1, 2 e 3 del dispositivo della sentenza e che venga di conseguenza pronunciata la sua assoluzione. A sostegno di tali richieste, il ricorrente fa valere l’erronea applicazione del diritto sostanziale federale, la violazione di norme essenziali di procedura e l’accertamento arbitrario dei fatti ai sensi dell’art. 288 CPP.
P. Sia il Procuratore pubblico (con scritto del 30 gennaio 2009) che la parte civile Z. (con osservazioni del 17 febbraio 2009) hanno postulato la reiezione integrale del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Con riferimento alla condanna per falsità in documenti, il ricorrente sostiene, dapprima, che il primo giudice ha arbitrariamente, in violazione del principio in dubio pro reo, accertato che egli è un esperto di compliance in ambito bancario svizzero. Inoltre, il ricorrente lamenta un’applicazione errata del diritto sostanziale, e meglio dell’art. 12 cpv. 1 CP in relazione all’art. 251 cifra 1 CP.
2.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha accertato che RI 1 ha indotto DB. a compilare e a sottoscrivere il formulario A relativo al conto n. presso la __________ in modo contrario al vero, ovvero con l’indicazione che RI 1 fosse l’avente diritto economico esclusivo.
Secondo il giudice di prime cure, “RI 1 sapeva di non essere l’unico avente diritto economico degli averi che sarebbero entrati «in pancia» alla __________”: gli era, infatti, ben chiaro che quegli averi “appartenevano anche a Z. e G.” (sentenza, pag. 12).
Dopo avere di transenna censurato la mancata imputazione del reato anche a Z. e a DC., la presidente della prima Corte ha osservato che “Z. e RI 1 ben conoscevano l’esistenza e la portata del «formulario A»”, da un lato, per averne compilato e firmato entrambi uno nel febbraio/marzo 2000, al momento dell’apertura dei conti personali presso la __________ (n. per RI 1 e ________ per Z.), d’altro lato, perché entrambi sono “persone per professione ben cognite in materia finanziaria” e, infine, perché “l’obbligo delle banche svizzere di identificare l’avente diritto di un conto era, nel 2000, fatto notorio” (sentenza, pag. 12).
2.2. Il ricorrente rimprovera al giudice di prime cure di essere caduto in arbitrio accertando che egli è persona con esperienza nell’ambito della compliance bancaria. Secondo il ricorrente, quest’esperienza gli è stata attribuita “per il solo fatto di avere sottoscritto l’intero set dei documenti di apertura” del suo conto cifrato personale (n. ) presso la __________, senza che agli atti risulti alcun accertamento (ricorso, pag. 8). Rimprovera al primo giudice di avere rifiutato di assumere le prove da lui notificate per chiarire la questione (ovvero l’audizione di DB. e DC.). Conclude affermando che l’avere sottoscritto i documenti di apertura relativi al suo conto n. “non fa di lui ricorrente un esperto di compliance in ambito bancario svizzero” (ricorso, pag. 8). La sentenza della Corte di assise, dunque – conclude il ricorrente sulla questione – viola il principio in dubio pro reo, in quanto non ha fatto prevalere la fattispecie più favorevole al ricorrente.
2.3. Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
2.4. In concreto, la censura sollevata è meramente appellatoria nella misura in cui il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata né spiega (con un minimo di precisione) perché gli accertamenti di fatto siano arbitrari, ovvero destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili). In merito a tale questione, il ricorrente si limita infatti a contrapporre il proprio parere – o meglio, l’opinione secondo cui egli non possedeva conoscenze speciali in ambito di compliance bancario, rilevando come nessuna istruttoria in merito sia stata esperita – senza confrontarsi con le argomentazioni che hanno portato la Corte di prime cure a concludere che lui ben conosceva il significato delle dichiarazioni contenute nel formulario A e la portata di tale formulario. Invece di confrontarsi con gli elementi ritenuti dalla prima Corte indicativi della sua consapevolezza, il ricorrente ha imboccato una strada alternativa a quella seguita dal primo giudice affermando – quando ciò non risulta in nessun modo dalla sentenza di primo grado – che questi gli avrebbe attribuito inesistenti competenze in ambito di compliance bancario.
Rilevando che, comunque, è pacifico che non occorre possedere conoscenze speciali in ambito bancario per comprendere se si sta compilando un formulario A in modo conforme al vero, proprio nella misura in cui il ricorrente si diffonde su elementi nemmeno presi in considerazione dal primo giudice, il gravame si esaurisce in considerazioni di natura meramente appellatoria ed è, perciò, su questo punto, destinato ad un giudizio di inammissibilità.
Ma, comunque, anche se ciò non fosse, cioè se la censura d’arbitrio fosse stata correttamente motivata, il ricorso sarebbe ad ogni modo votato all’insuccesso nella misura in cui l’accertamento dei fatti su cui il primo giudice ha fondato la propria conclusione secondo cui il ricorrente ben conosceva la portata e il significato del formulario A resisterebbe anche ad una valutazione libera.
Infatti, RI 1 e Z. sono stati definiti “persone per professione ben cognite in materia finanziaria” sulla base di accertamenti di fatto – in sè, non contestati – secondo cui RI 1 operava quale consulente alla clientela istituzionale e privata in una società di intermediazione mobiliare di __________, di cui era anche azionista, e Z. era un noto commercialista e specialista di diritto fiscale con uffici a __________. E’ stato, dunque, accertato che si trattava di due professionisti attivi nella vicina Italia, che operavano insieme sul mercato borsistico e che non erano estranei ad operazioni implicanti l’uso di veicoli societari off shore (società panamensi o delle __________). Essi avevano già avuto occasione di aprire conti bancari in Svizzera (i due conti personali presso la __________, e per Z. anche un conto presso il __________). Pertanto, l’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1 e Z. erano persone cognite in ambito finanziario non può, di certo, essere censurato d’arbitrio. La sentenza – che, come visto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non attribuisce a RI 1 e Z. la conoscenza di sofisticati meccanismi di compliance bancaria – si limita a constatare che le esigenze di individuazione della titolarità economica di un conto bancario svizzero non potevano non essere loro note. In primo luogo, poiché tali esigenze all’epoca erano da considerarsi notorie (e non solo appannaggio di pochi specialisti) e, in secondo luogo, poiché RI 1 e Z. erano professionisti attivi nel campo finanziario e avevano già sperimentato in prima persona le formalità necessarie per l’apertura di un conto in Svizzera.
Sulla questione – chiarita in modo più che sufficiente dagli accertamenti del primo giudice – non si vede cosa avrebbe potuto portare l’audizione di DB. e DC. (ricorso, pag. 9): il rifiuto della loro audizione, dunque, non presta il fianco a censure.
3. Il ricorrente sostiene che dal profilo soggettivo il reato di falsità in documenti richiede, oltre alla consapevolezza e alla volontà di commettere il reato, anche l’intenzione di ingannare (ricorso, pag. 6). Tale consapevolezza sarebbe in concreto mancata a RI 1, che avrebbe “interpretato il fatto di essere indicato come avente diritto della società alla stregua di una garanzia a tutela della propria posizione civilistica” (ricorso, pag. 7). Il ricorrente indica, peraltro, che la situazione fra RI 1, Z. e G. era perfettamente nota a DC., destinatario primo del formulario e direttore della banca coinvolta (ricorso, pag. 7). Nessuna intenzione di ingannare potrebbe dunque essere dedotta dal suo comportamento.
3.1. Si ha falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. L’infrazione di falsità in documenti è un reato di pericolo e non d'evento (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 2 ad art. 251 CP, Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 1 ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 142). La falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. Dal profilo soggettivo l’art. 251 CP esige in ogni caso la volontà di ingannare qualcuno (DTF 101 IV 59 consid. a; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP). Tale reato presuppone inoltre che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2 pag. 220). Non è per contro necessario che l’autore o un terzo utilizzi il falso, o ancora che un pregiudizio sia realmente causato o un vantaggio realmente ottenuto (DTF 114 IV 127; Corboz, op. cit., n. 174 ad art. 251 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 4 ed., § 36 n. 21).
3.2. Quanto l'autore di una reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22). Sapere se un persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincola la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª ed., pag. 226 n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interno di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr. sempre sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso).
3.3. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che, nel mandato fiduciario conferito a DB., RI 1 ha dichiarato di essere l’unico avente diritto economico della __________ nonostante fosse consapevole che la dichiarazione non corrispondeva alla verità. In base alla sentenza impugnata, tale indicazione era stata fornita a DB. in quanto Z. aveva posto come condizione “che il suo nome e quello di G. non dovevano comparire” (sentenza, pag. 12). RI 1 ha, dunque – secondo gli accertamenti della prima Corte rimasti incontestati – consapevolmente omesso di indicare Z. o G. quali aventi diritto economico, per assecondare il loro desiderio di non figurare in alcun modo.
Da ciò si deve, con coerenza, concludere che RI 1 aveva intenzione di ingannare in merito alla titolarità economica degli averi.
Il ricorrente non si confronta né con gli accertamenti della prima Corte né con questa – peraltro dovuta – conclusione per tentare di spiegarne l’arbitrio, prima, e l’insostenibilità, poi. Egli si limita a sostenere di aver interpretato l’indicazione quale unico beneficiario economico alla stregua di una garanzia a tutela della propria posizione civilistica, “per il rientro dell’investimento _________” (Verbale di interrogatorio RI 1 AI 42, pag. 2; ricorso, pag. 7). Oltre a non adempiere i requisiti di motivazione necessari per una censura di arbitrio – anche in relazione a tale censura il ricorrente si limita infatti a fornire una sua personale interpretazione degli avvenimenti – tale tesi non convince. Non è infatti per nulla chiaro in che modo la posizione creditoria di RI 1 sarebbe stata maggiormente tutelata con l’indicazione che questi era l’unico avente diritto economico, nella misura in cui un documento contrattuale fra le parti definiva chiaramente la titolarità economica dei beni (cfr. contratto di cessione di azioni). Gli stralci delle dichiarazioni di RI 1 citati nel memoriale di ricorso non contengono nulla di significativo in tal senso. A prescindere dalla poca credibilità di RI 1 – che, così come il giudice di prime cure ha accertato, ha mentito a più riprese – esse dimostrano che la tutela della posizione di RI 1 è stata garantita attribuendo alla __________ gli averi che in precedenza erano depositati sul conto della __________ (appartenente ai soli Z. e G.) presso la __________(cfr. doc. AI 65).
Non è, pertanto – e di lunga – arbitraria la conclusione secondo cui RI 1 ha voluto comparire quale unico beneficiario economico del conto per celare la partecipazione di Z. e G. e che, quindi, con ciò, abbia agito con volontà di ingannare.
Neppure giova al ricorrente sostenere che la situazione a monte fra i tre soci era “perfettamente nota al destinatario primo del formulario in questione, vale a dire il funzionario bancario responsabile per la relazione” ovvero DC., direttore della succursale (ricorso, pag. 7). Tale circostanza è già stata presa in considerazione dal giudice di prime cure, che ha accertato che DC. era “pure al corrente dei retrostanti reali rapporti economici della società __________” (sentenza, pag. 12). In realtà la portata della dichiarazione riguardante la titolarità economica degli averi (prevista dall’art. 4 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e considerata uno strumento fondamentale per il buon funzionamento e la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera) supera il contesto dei rapporti in seno alla banca e di eventuali accordi con il funzionario incaricato. Il fatto che DC. fosse al corrente della falsità delle indicazioni contenute in tale formulario non può essere addotto a giustificazione del comportamento di RI 1, ma semmai, come ventilato dal giudice di Corte di assise, avrebbe potuto condurre ad un’imputazione di falso nei confronti del funzionario stesso.
Il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, è dunque in ogni caso sprovvisto di fondamento.
4. Per quel che concerne il reato di appropriazione indebita, il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione del principio accusatorio e dell’immutabilità dell’atto d’accusa.
4.1. Il ricorrente rileva come l’atto d’accusa faccia unicamente riferimento all’appropriazione di “fondi depositati sul conto n°876770 in danno di __________” (ricorso, pag. 9). La sentenza, nella misura in cui poggia sui rapporti fra i tre azionisti, “che non risultano essere stati minimamente presi in considerazione nell’economia dell’atto d’accusa” (ricorso pag. 11), avrebbe pertanto indebitamente esteso la fattispecie.
4.2. L'atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/ Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 162 n. 6 ss. e pag. 165 n. 16). Il principio accusatorio, come il principio dell’immutabilità – che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall'art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa, ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. c pag. 458). Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).
4.3. Nel caso concreto, in relazione al reato di appropriazione indebita l’atto d’accusa prevede quanto segue:
“1.1. per avere, (…) disposto il bonifico di Euro 774'000.-, (…) a debito della relazione n° , intestata a __________, presso l’allora __________ (…)
1.2. per avere, (…) disposto il bonifico di USD 150'000.-, (…) a debito della relazione n° , intestata a __________, presso l’allora __________ (…)
1.3. per avere, (…) prelevato per cassa ITL 50'000.-, (…) a debito della relazione n° , intestata a __________, presso l’allora __________ (…)”
L’affermazione del ricorrente, in base alla quale l’atto d’accusa farebbe specifico riferimento all’appropriazione di “fondi depositati sul conto n° in danno di __________”, non trova pertanto riscontro già di primo acchito. L’atto di accusa si limita ad indicare su quale relazione bancaria sono avvenuti i bonifici in questione e chi ne fosse il titolare, ovvero la società __________. Ad ogni modo, non si vede come da tale indicazione RI 1 non potesse comprendere che incriminati e, quindi, oggetto del processo erano i rapporti con Z. e G. che hanno dato origine alla società e al conto in questione. Senza contare che il procedimento penale ha preso avvio da una notizia di reato presentata da Z.. Mal si comprende dunque come si possa rimproverare al giudice di Corte d’assise di aver violato il principio accusatorio e quello dell’immutabilità dell’atto d’accusa per aver esaminato i rapporti fra gli azionisti della società intestataria del conto.
La censura si rivela, così, defatigatoria.
5. Sempre in relazione alla sua condanna per appropriazione indebita, il ricorrente contesta, inoltre, che nel caso concreto siano realizzati i presupposti dell’affidamento del bene e del danno patrimoniale. Infine, a mente del ricorrente la sentenza impugnata violerebbe il principio in dubio pro reo.
5.1. Per quel che concerne il presupposto dell’affidamento del bene, il giudice di prime cure ha stabilito che “i valori in pancia alla panamense __________ erano a lui (RI 1) affidati in forza degli accordi stipulati il 19.6.2000 con Z. (che RI 1 sapeva agire per sé e per G.)” (sentenza, pag. 20). DB., benché formalmente unico titolare del diritto di firma sul conto della __________, “ha sin dall’inizio agito solo come prestanome, come un uomo di paglia di RI 1” (sentenza, pag. 20); egli era “un mero strumento messo da RI 1 in quella funzione per firmare quello che RI 1 (direttamente o tramite DC.) gli ordinava di firmare” (sentenza, pag. 20).
5.2. Il ricorrente contesta l’esistenza del presupposto dell’affidamento del bene: a suo dire, i tre azionisti avrebbero materialmente affidato a DB. – e non a RI 1 – il patrimonio della __________, ovvero il conto bancario presso la __________. L’accordo tra RI 1 e Z. – continua il ricorrente – aveva per oggetto tutt’al più “i rapporti di titolarità delle azioni e di rendicontazione tra i soci, ma, proprio per la natura stessa della struttura prescelta, non quello di delegare alcuna prerogativa supplementare a favore di RI 1” (ricorso, pag. 10).
Inoltre, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere fatto luce sul ruolo di DC. che, nonostante fosse al corrente dei rapporti tra i tre soci RI 1, Z. e G., veniva indicato “come il tramite di RI 1 nei confronti dell’uomo di paglia DB.” (ricorso, pag. 10).
5.3. Giusta l’art. 138 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Trattandosi di valori patrimoniali giusta l'art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, contrariamente al cpv. 1, non occorre che essi siano di proprietà altrui; secondo la giurisprudenza è infatti sufficiente che essi appartengano “economicamente” a terzi (DTF 120 IV 121 consid. e; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 19 ad art. 138 CP; Jenny/ Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Berna 2003 I, pag. 263 n. 56); ciò è il caso ad esempio se i valori sono trasferiti a titolo fiduciario (Rehberg/ Schmid/ Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2003; pag. 94 s).
I valori risultano affidati dal momento in cui l’autore li riceve – e eventualmente ne acquista la proprietà – con l’obbligo di utilizzarli in una maniera particolare (conservarli, amministrarli o consegnarli a terzi) nell’interesse altrui, in base ad istruzioni che possono essere espresse o tacite (DTF 120 IV 278; 118 IV 32; 106 IV 259; 86 IV 167; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 138 CP n. 36; Corboz, op. cit. n. 19 ad art. 138 CP; Stratenwerth, op. cit., p. 259, n. 49). L’impiego dei valori è illecito quando colui al quale sono stati affidati ne fa un uso contrario alle istruzioni ricevute, scostandosi dalla destinazione prefissata (DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 e rinvii). Elemento caratteristico di questa variante di reato è il comportamento con cui l'agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (DTF 121 IV 23 consid. 1c). Contrariamente all’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP, la norma non protegge infatti il diritto di proprietà del terzo che ha riposto la sua fiducia nell’autore, ma il diritto di colui che ha affidato il valore patrimoniale a che questo sia utilizzato allo scopo assegnato e conformemente alle istruzioni date (DTF 129 IV 257 c. 2.2.1; DTF 124 IV 9; Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 138 CP n. 1.15).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che un conto bancario per il quale è rilasciata una procura costituisce una cosa affidata ai sensi dell'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 127; DTF 118 IV 33 consid. 2a; DTF 117 IV 434 ss consid. cc; DTF 111 IV 21 consid. 2; DTF 109 IV 31 consid. 2c.). A tal fine è irrilevante che il titolare ne possa ancora disporre: occorre solo che l’autore sia messo nella condizione di poterne disporre da solo (DTF 119 IV 127; DTF 109 IV 32).
5.4. Nel brevetto notarile redatto dall’avvocato __________il 19 giugno 2000 (allegato 4 alla denuncia) i due soci (Z. agendo anche per G.) hanno disciplinato:
la titolarità economica della __________ (punto 1);
la sorte della società in caso di decesso di Z. e/o RI 1 (punto 2);
il conferimento della gestione operativa della società a RI 1, con relativi obblighi di rendiconto e divieti di aprire ulteriori conti, di contrarre o assumere debiti senza il preventivo consenso di Z., di effettuare prelievi dal conto o di disporne a titolo personale senza il preventivo consenso di Z. (punto 3);
le conseguenze in caso di blocco/sequestro degli averi (punto 4).
Il punto 3 dell’accordo prevede espressamente che “la società e conseguentemente le sue attività, in particolare le relazioni bancarie, vengono gestite dal punto di vista operativo dal solo signor RI 1”. Z. e RI 1 hanno dunque disposto che la gestione operativa della società sarebbe stata affidata interamente a RI 1, ponendo nel contempo alcuni limiti ai suoi poteri. L’interpretazione dell’accordo fornita dal ricorrente è pertanto del tutto riduttiva: esso non si limita a regolare i rapporti di titolarità delle azioni o di rendicontazione tra i soci ma, al contrario, disciplina dal profilo interno la gestione degli averi societari, affidata al solo RI 1. Quest’ultimo è stato dunque investito del compito di occuparsene, nell’interesse della società.
Dal momento in cui RI 1 ha ricevuto mandato di utilizzare gli averi nell’interesse della società, in base alle istruzioni contenute nell’accordo del 19 giugno 2000, tali valori devono dunque essere considerati a lui affidati.
L’argomento in base al quale tali valori sarebbero stati in realtà affidati a DB., unico titolare del diritto di firma sul conto, è eccessivamente formalista. Il giudice di prime cure ha appurato, in modo non arbitrario e non contestato, che DB. ha agito in qualità di prestanome/uomo di paglia, senza che i soci in affari – RI 1 e Z. (con G.) – intendessero affidargli alcun potere di gestione degli averi. Pur senza aver diritto di firma sul conto, era infatti RI 1 ad avere, attraverso DB., un totale controllo sulla società. Al proposito, va sottolineato che i poteri materialmente conferiti a DB. derivavano dal mandato fiduciario alla __________, sottoscritto dal solo RI 1 (cfr. allegato 1 alla denuncia).
Non è contestato che DB., DC. suo, fosse all’oscuro delle interessenze di terze persone nella società (cfr. suo interrogatorio del 22 settembre 2003 “con mente a questa operazione [bonifico di EUR 774'000], mi ricordo di come si trattasse, per quanto attiene al beneficiario, di un conto interno alla banca nel senso che era una girata bancaria interna; mi ricordo di aver chiesto a DC. chi fosse il beneficiario, ottenendone la risposta che si trattava di un conto intestato allo stesso RI 1, circostanza che mi ha tranquillizzato e mi ha ulteriormente riconfermato che il cliente era il beneficiario economico (mi sembrava un caso classico di un cliente che ritirava il denaro dalla sua società per metterlo sul suo conto)”) – come del resto desiderato dai soci Z. e G., che non volevano comparire – e si limitava ad agire quale strumento di RI 1, ratificando acriticamente (talvolta anche a posteriori) le operazioni da lui decise.
Le argomentazioni del ricorrente non possono pertanto essere condivise, i valori patrimoniali in questione risultando – così come stabilito dalla sentenza di primo grado – essere stati affidati a RI 1 ai sensi della norma sull’appropriazione indebita.
Risulta dunque superfluo analizzare se i valori possano essere considerati affidati a RI 1 anche sulla scorta del “mandato di gestione conferito a terzi” del 6 giugno 2000 (cfr. allegato 2 alla denuncia) che RI 1 si era fatto rilasciare da DB. sul conto della __________.
Infine, non merita accoglimento in quanto di carattere meramente appellatorio la censura del ricorrente in base alla quale il ruolo svolto da DC. non sarebbe stato approfondito sufficientemente dal profilo dell’affidamento.
5.5. Per quel che riguarda il presupposto dell’indebito profitto, il giudice di prime cure ha stabilito che RI 1 ha disposto indebitamente di EUR 774'000, USD 150'000 (di cui USD 50'000 risarciti) e di LIT 50 milioni in danno della società __________, cui i beni appartenevano giuridicamente in quanto “solo la liquidazione della società (che RI 1 non ha mai chiesto) avrebbe riportato gli stessi nella proprietà di ciascuno secondo le quote di 1/3 - 2/3 da loro fissate” (sentenza, pag. 20-21).
5.6. Il ricorrente sostiene che nella fattispecie farebbe difetto il presupposto del danno patrimoniale in quanto il ricorrente avrebbe “sempre operato all’interno della quota di sua spettanza” (ricorso, pag. 11). Nel conteggio effettuato dal giudice di prime cure verrebbero, infatti, trascurate le azioni della __________ – società la cui situazione, fino al tracollo, sarebbe stata “perlomeno fluida” (ricorso, pag. 12) – il cui ordine di trasferimento in favore della __________ era già stato dato all’epoca del bonifico di EUR 774'000. La tesi del ricorrente troverebbe conforto nel rapporto 7 ottobre 2008 dell’EFIN (doc. 8 TPC).
Secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe anche violato nuovamente il principio in dubio pro reo, omettendo di considerare la posizione di DC. e le denunce spiccate nei suoi confronti (anche da parte della __________, che sarebbe stata anche chiamata a risarcire alcuni clienti per l’operato di quest’ultimo) e rifiutando l’audizione dei testi che avrebbero potuto chiarire le circostanze.
5.7. Nella fattispecie risulta accertato che gli averi depositati sul conto n. presso la __________ appartenevano alla società panamense __________ e rappresentavano i suoi unici attivi. Pur trattandosi di un veicolo societario off-shore, la __________ costituiva incontestabilmente un’entità giuridica distinta rispetto ai suoi azionisti. Poco importa, dunque, determinare se la somma dei tre atti di disposizione sia maggiore di 1/3 del valore degli averi in conto (come ha considerato il giudice, non computando il valore delle azioni __________ pervenute sul conto solo successivamente) o se essa sia inferiore a tale quota (come invece considerato dall’EFIN nel suo rapporto). Le quote di 1/3 e di 2/3 rappresentano la partecipazione all’azionariato della società, ma non per questo si traducono nella possibilità di disporre autonomamente e al di fuori dello scopo sociale (essendo evidente che gli averi della società non erano destinati ad operazioni di risarcimento e di rimborso di debiti personali di RI 1 o di DC.) del controvalore della propria quota. A tal riguardo, che la situazione della __________ all’epoca fosse “fluida” è pure irrilevante.
Nel caso concreto, la pattuizione del 19 giugno 2000 prevede del resto che RI 1 non era autorizzato né ad effettuare alcun prelievo dai conti né a disporne a titolo personale se non con l’esplicito consenso di Z.. Nessun riferimento viene fatto alla facoltà di disporre liberamente dei fondi sino a concorrenza del controvalore della propria partecipazione azionaria. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo la liquidazione della società e dei suoi averi avrebbe riportato gli azionisti in possesso della loro quota.
La tesi secondo cui non vi sarebbe indebito impiego di averi di una società qualora tali averi corrispondano al valore delle partecipazioni detenute non può, pertanto, essere condivisa e il ricorso anche su questo punto deve essere respinto.
Per quel che concerne, infine, la posizione di DC. si rileva che il ricorrente non precisa per quale motivo il giudice di prime cure avrebbe violato il principio in dubio pro reo omettendo di far luce sulle denunce presentate nei suoi confronti e sui risarcimenti che la __________ avrebbe dovuto erogare a causa del suo operato. Il ricorrente non spiega nemmeno in che misura tali circostanze potrebbero avere un influsso sulla sua posizione.
A tale riguardo, il ricorso si rivela carente di motivazione e, dunque, inammissibile.
6. Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alla parte civile Z., che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.b) spese complessive fr. 200.fr. 1'200.sono posti a carico del ricorrente che rifonderà fr. 800.- a Z. (parte civile) che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.