Incarto n. 17.2008.82
Lugano 13 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 16 dicembre 2008 da
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2008 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 giugno 2008 il PP ha ritenuto RI 1 autore colpevole di aggressione per avere, in correità con il fratello , la sera del 12 aprile 2008, all’interno del locale notturno __________, aggredito e colpito ripetutamente con pugni e calci PC 1 che riportò le lesioni (contusioni, ematomi ed escoriazioni) di cui al certificato medico del dott. __________.
Pertanto, ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna (per un importo complessivo di fr. 1.600.-) sospesa per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 300.-.
B. RI 1 ha sollevato opposizione contro il citato decreto.
C. Al dibattimento, dopo l’audizione dei testi, il PP ha chiesto che, in applicazione dell’art. 250 CPP, all’accusato venisse prospettato, quale imputazione subordinata a quella di aggressione, il reato di lesioni semplici (art. 123 cpv. 1 CP), in particolare per avere dato un pugno sull’occhio sinistro a PC 1 causandogli l’ematoma di cui al certificato medico (verb. dib. pag. 9; sentenza pag. 2).
Il giudice della pretura penale, con sentenza 14 novembre 2008, ha confermato la condanna di RI 1 per aggressione, condannandolo alla pena proposta dal procuratore pubblico.
D. Motivando la dichiarazione di ricorso 14/17 novembre 2008 con ricorso 16 dicembre 2008, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza con conseguente suo proscioglimento.
E. Il procuratore pubblico, con osservazioni 4 febbraio 2009, ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Va, a questo proposito, precisato che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Nel suo allegato ricorsuale, il ricorrente rimprovera al giudice della Pretura penale di avere arbitrariamente accertato i fatti.
2.1. I fatti accertati dal giudice di prime cure sono i seguenti.
2.1.1. La sera del 12 aprile 2008, RI 1 si trovava, con il fratello, nell’esercizio pubblico (strutturato su due piani) quando, attorno alla mezzanotte, vi giunsero PC 1 e __________. Quest’ultima, sino a poco tempo prima, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con l’accusato e questi teneva ancora a lei.
Quando __________, il fratello dell’imputato, incontrò la coppia nel corridoio del piano sotterraneo annesso all’area non fumatori “si è realizzata una prima colluttazione che è in seguito degenerata ed ha provocato l’intervento della sicurezza la quale ha convogliato i partecipanti verso l’esterno del locale, nella zona pedonale del centro della capitale e, per finire, su piazza Indipendenza” dove la coppia si rifugiò in un taxi (che si trovava in loco perché chiamato da altre persone) con cui raggiunse il pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove PC 1 ricevette le cure necessarie.
2.1.2. Procedendo ad accertare come si svolsero i fatti all’interno dell’esercizio pubblico, il giudice di prime cure ha, dapprima, ricordato che __________, sentito al dibattimento come teste, ha dichiarato che il fratello, non soltanto non ha avuto “nulla a che vedere con il tafferuglio che si è scatenato quella sera” ma nemmeno si avvicinò alla vittima e non venne alle mani con nessuno: fu solo lui a litigare con la parte civile.
Continuando, il primo giudice ha ricordato che RI 1 ha, da parte sua, dichiarato di essere, quella sera, sempre stato tranquillissimo, di non avere nemmeno toccato la parte civile e di essere sempre rimasto con la ragazza.
Ciò rilevato, il primo giudice ha sottolineato come le dichiarazioni dei fratelli siano smentite dalla deposizione (peraltro definita lineare e assolutamente disinteressata) di __________ , addetto alla sicurezza del locale notturno, che ha dichiarato di essere intervenuto e di avere visto che “c’era il ragazzo sulla scala, la ragazza, l’accusato e il fratello (che) si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte civile (…) quando sono arrivato c’erano spintoni vicendevoli tra l’accusato ed PC 1. __________ era in mezzo e li divideva, erano molto vicini; tutti e tre erano in contatto fisico. Si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si insultavano”. Sempre l’addetto alla sicurezza – continua il primo giudice – ha, poi, ricordato che anche all’esterno del locale “il litigio è continuato”, che “l’accusato era presente anche in questa occasione” e che, poi, “si è avvicinato al taxi…con la testa vicinissimo al veicolo; c’era la porta aperta del taxista e l’accusato era lì a gridare. Lì ci sono stati ancora spintoni e contatto fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5).
Continuando, il primo giudice ha ricordato che la deposizione dell’addetto alla sicurezza è, su questo punto, confortata nelle sue grandi linee da quella del taxista. Entrambe queste dichiarazioni – conclude il primo giudice – minano “irrimediabilmente la credibilità delle versioni dei fatti addotte dai fratelli”.
Dopo avere sottolineato come l’addetto alla sicurezza e il taxista siano “apparsi in aula come professionisti che hanno raccontato i fatti di causa in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid. 8 pag. 6), il primo giudice ha osservato che “la medesima impressione di fedefacenza l’ha data la parte civile che, nonostante fosse visibilmente impaurita dall’accusato e da suo fratello (i quali lo avrebbero ancora minacciato dopo i fatti di causa in vista di questo dibattimento) non è incorso in nessuna contraddizione, confermando quanto sempre dichiarato” (sentenza consid. 8 pag. 6).
Inoltre, il primo giudice ha osservato come la testimonianza di __________ confermi quella resa dalla parte civile. La ragazza ha, infatti, detto che, appena la vide nell’esercizio pubblico con il nuovo amico, __________ si precipitò ad avvertire il fratello e che, mentre loro due si apprestavano ad andarsene per evitare guai, l’amico ricevette un pugno sul viso “e più precisamente sull’occhio sinistro dal fratello RI 1”. Continuando, il pretore ha rilevato come la ragazza abbia pure dichiarato che, all’esterno del locale, quando lei già era seduta nel taxi, l’imputato “ha inveito contro di lei” mentre il fratello “″sferrava a più riprese calci e pugni″ al viso, al collo e alle costole della parte civile” per poi terminare l’aggressione “invocando dei paesani di __________ così come descritto da __________ ” (sentenza pag. 6 consid. 7).
Rilevato, quindi, come non si possano ritenere credibili le dichiarazioni dei fratelli “le quali, come detto, non solo si contraddicono in parte, ma sono contrastate da tutte le altre”, il giudice di prime cure ha concluso che “è di meridiana evidenza che, diversamente da quanto raccontato dai fratelli, l’accusato è stato tutt’altro che tranquillo, anzi egli, unitamente al fratello, ha scatenato il tafferuglio sia fuori che dentro il locale” (sentenza consid. 8 pag. 6 e 7).
2.2. Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, voluto ricordare come i suoi rapporti con la parte civile fossero tesi da alcuni mesi prima dei fatti oggetto del DA “a causa della vita sentimentale avventizia della teste __________ ” con cui aveva convissuto per 4 anni prima che lei intrecciasse una, tutto sommato breve, relazione con il PC 1. Proseguendo, il ricorrente ha precisato che, così come emerge dalle dichiarazioni della stessa parte civile e del teste __________ , quel che è successo con PC 1 va diviso in due fasi: quel che è capitato “di sotto”, cioè all’interno del locale e, poi, quanto è successo sull’ultimo pezzo di scale. Sbagliando crassamente – prosegue il ricorrente – il giudice di prime cure ha “mescolato le due fasi senza alcuna distinzione, generando così un’arbitraria interpretazione dei fatti” (ricorso pag. 4).
Rileva, poi, che il teste __________ ha chiaramente detto, in particolare in aula (verb. dib. pag. 6), di non avere visto l’inizio della lite e che la stessa parte civile ha detto che “di sotto __________ soltanto mi ha colpito mentre RI 1 mi ha menato sulle scale, precisamente l’ultimo pezzo delle scale, tirandomi un pugno in un occhio”. Pertanto – continua il ricorrente – non è possibile sapere chi ha cominciato ritenuto che, non soltanto lui, ma anche la parte civile avrebbe avuto motivo di essere adirato, in particolare “data la persistenza dei rapporti amichevoli fra quest’ultima e il ricorrente ciò che molto verosimilmente suscitava gelosia nel partner ufficiale del momento, considerata la volubilità sentimentale di __________ ” (ricorso pag. 4).
Inoltre – continua il ricorrente – lo stesso PC 1 ha dichiarato che, quando erano di sotto, “RI 1 era da parte alla mia ragazza”: pertanto, non si può dire che, almeno nella prima fase, egli abbia in qualche modo partecipato ad un’aggressione nei confronti della parte civile mentre, per quanto riguarda la seconda fase (cioè, quel che successe sulle scale), “di sicuro vi è soltanto quel che dice il teste, al di sopra di ogni sospetto, __________ ” e meglio che “si spingevano tutti, sia i due fratelli che la PC” e che PC 1, in quel frangente, “inzigava” (ricorso pag. 5 e 6).
E’, perciò arbitraria – continua il ricorrente – la conclusione del primo giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla colluttazione: non vi sono prove in tal senso e “ambedue le parti avevano uguali motivi per farlo: l’una per conservare le premure di __________ , l’altra per riaverle” (ricorso pag. 6). Inoltre, in questo senso non va dimenticato che è accertato che la parte civile “inzigava”, cioè provocava: non è pensabile – secondo il ricorrente – che “chi ha ricevuto botte cerchi di riceverne di più”.
Infine, relativamente al pugno non vi sono certezze: secondo la stessa parte civile “di sotto” RI 1 non gli ha dato alcun pugno e che un tale pugno sia stato dato sulle scale è escluso dalla deposizione del teste __________ , “osservatore privilegiato per professione e posizione”.
Pertanto, “il giudice penale per avere dato a questi interrogativi risposte a carico del ricorrente ha commesso altrettanti arbitri, per cui la sentenza querelata deve essere cassata” (ricorso pag. 7).
2.3. Contrariamente alla tesi ricorsuale, il primo giudice non ha confuso la prima e la seconda fase dell’accaduto ma ha utilizzato la deposizione di __________ (che riferiva di quanto da lui visto sulle scale e all’esterno del locale) e del taxista (che, evidentemente, ha potuto riferire soltanto di quanto successo attorno al suo taxi) per dimostrare come le dichiarazioni dei fratelli – secondo cui non vi furono contatti fisici fra RI 1 (che, in sintesi, si sarebbe limitato, quella sera, a discutere con la ragazza) e PC 1 – non sono credibili e giungere, così, senza arbitrio, a concludere che, di conseguenza, le loro dichiarazioni non potevano essere credute nemmeno in relazione a quanto successo all’interno dell’esercizio pubblico e, in particolare, in relazione all’inizio della lite. Altrettanto senza arbitrio il primo giudice ha ritenuto di potersi fondare, per questo accertamento, sulle dichiarazioni di __________ e della PC, dichiarazioni che, su questo come sugli altri punti, ha ritenuto essere, fra loro, concordanti e, per il resto, confortate da quelle degli altri testimoni.
Nemmeno basta a fondare la censura d’arbitrio il fatto che __________ abbia dichiarato di non avere visto nessuno dare dei pugni unito al fatto che PC 1 ha detto che, quando erano di sotto, RI 1 non lo picchiò. Non necessariamente, infatti, vi è contraddizione fra le due deposizioni nella misura in cui esse non escludono che il pugno venne effettivamente dato quando i due stavano salendo le scale (e, quindi, non erano più di sotto) ma prima che __________ lasciasse il locale dove si trovava per intervenire e, dunque, potesse vedere quel che succedeva fra le parti al presente procedimento.
Nemmeno rende arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo cui furono i fratelli a dare il via alla lite il fatto che __________ ha dichiarato che la PC “inzigava” gli altri due. Una cosa, infatti, non esclude l’altra. Il fatto che siano stati i due fratelli a dare inizio alla lite non rende inverosimile che PC 1 abbia avuto un atteggiamento aggressivo o provocatore in seguito, durante lo svolgimento della lite.
Infine, nemmeno soccorre il ricorrente la considerazione secondo cui “ambedue le parti avevano uguali motivi per farlo (ndr: cioè per scatenare la lite): l’una per conservare le premure di __________ , l’altra per riaverle”. Quella proposta dal ricorrente è, certo, di un’ipotesi che può essere fatta ma che non basta – vista la chiara deposizione di __________ – a rendere arbitrario l’accertamento del primo giudice.
Pertanto, avendo il primo giudice fondato il proprio accertamento su una valutazione sostenibile del materiale probatorio valutato nel suo complesso, su questo punto il ricorso va respinto.
3. Il ricorrente contesta, poi, la realizzazione dei presupposti dell’aggressione.
3.1. Il primo giudice ha considerato dato il reato di aggressione poiché “si deve ritenere che la PC è giunta nel locale pubblico per puro caso e che, quando era in procinto di andarsene, dopo essere stata messa in guardia dall’amica __________ (che conosceva bene i fratelli) è stata ingiustamente aggredita, senza che la stessa abbia – prima – effettuato nessuna provocazione”.
Rispondendo alle contestazioni della difesa, il primo giudice ha ricordato che per consumare il reato di cui all’art. 134 CP non è necessario essere il provocatore dell’aggressione ma è sufficiente prendervi parte quando questa ha già preso il via. Inoltre, il primo giudice ha rilevato che “l’istruttoria di causa non ha dimostrato nulla in merito ad un’esagerata aggressività della PC al momento in cui l’aggressione ha avuto inizio” ed ha precisato che il fatto che la PC si sia difesa o si sia “agitata anch’essa” durante la lite non esclude l’applicazione dell’art. 134 CP (sentenza consid. 10 pag. 7-8).
3.2. In sintesi, il ricorrente sostiene che non può essere dato in concreto il reato di aggressione a causa del comportamento di PC 1 che, come dichiarato dal teste __________ , sulle scale spintonava e “inzigava”, cioè provocava i due fratelli (ricorso pag. 6 e 7).
3.3.a) Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Questa norma – entrata in vigore il 1.1.1990 – è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di carattere difensivo, senza un vero e proprio scambio di colpi (Aebersold, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 134 CP).
Il reato di aggressione – che è un delitto di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., n. 1 ad art. 134 CP) – si realizza quando almeno due persone (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP) attaccano con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 134 CP) che rimangono passive. L’aggressione si distingue, così dalla rissa nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel, Kurzkommentar, n. 1 e 2 ad art. 134 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, Basler Kommentar, ad art. 134 n. 6).
L'aggressione può, anche, svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF 118 IV 227).
La morte o il ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità (Trechsel, op. cit., n.3 e 4 ad art.134 CP) che non è data quando la morte o le lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 134 CP).
La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall’animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall’eccitazione cui essa ha dato origine (DTF 104 IV 246).
Come visto, perché ci sia aggressione è necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all’aggressione iniziata da un’altra (Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP).
Perché l’art. 134 sia realizzato è sufficiente che l’autore abbia partecipato – anche solo psicologicamente o verbalmente (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 40 ad § 4; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 7 ad art. 134 CP) – all'aggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione poiché non è il risultato ciò di cui risponde l'autore: il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dell’aggressione (RJN 1998, p. 135).
Il partecipante è punibile anche se ha lasciato l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 16 ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 15 ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4).
Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione. Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece, richiesto che l’intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate (Trechsel, op. cit. n. -3 e 4 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 134 CP; cfr. DTF 118 IV 227: ove l’intenzione di un partecipante a una rissa o a un’aggressione sia diretta all’uccisione o a lesioni personali, egli dev’essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli art. 111 e seg. o 122 e seg. CP).
b) Perché si possa parlare di attacco unilaterale – e, quindi, di aggressione – è necessario che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al momento dell’attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre che l’inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque, dalla sola volontà degli aggressori (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP).
La persona aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le mani davanti al viso o respingendo l’aggressore (Aebersold, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, n. 37 ad § 4; cfr. anche Kassationshoh ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135).
Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un diverbio, ha un’attitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand’anche unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o alfine di separare i contendenti (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento, non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell’impunità prevista dall’art. 133 cpv. 2 CP).
3.4. In concreto, se è vero che, come accertato senza arbitrio dal primo giudice, PC 1 non ha avuto alcun ruolo nello scatenarsi del litigio, è anche vero che, così come risulta in modo evidente dalla testimonianza di __________ – ripresa in sentenza – sulle scale “si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si insultavano” , in particolare “c’erano spintoni vicendevoli fra l’accusato ed PC 1” e “si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte civile”. Questi spintoni vicendevoli continuarono, poi, all’esterno, ritenuto come sempre il teste __________ ha dichiarato che, accanto al taxi, vi furono “ancora spintoni e contatto fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5). Su questo punto, non può essere dimenticata la dichiarazione fatta dal teste __________ al dibattimento secondo cui “è difficile dire chi era la parte attiva; comunque PC 1 inzigava” (cfr. verb. dib. pag. 6; sentenza consid. 10 pag. 8).
Emerge con evidenza dalle dichiarazioni del teste __________ che PC 1 non è stato la vittima attaccata che si limita a difendersi senza assumere un ruolo attivo nella lite: al contrario, egli, non solo ha risposto agli insulti con altri insulti e agli spintoni con altri spintoni, ma ha pure provocato gli assalitori “inzigandoli”.
Significativo è, a questo proposito, che il teste __________ – persona abituata, proprio per professione, a gestire e valutare episodi di questo tipo e ritenuto dal primo giudice “un professionista che ha raccontato i fatti in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid. 8 pag. 6) – non ha saputo indicare chi fosse la parte (più) attiva nella lite. Infatti, interrogato al proposito, egli si è limitato a precisare, dopo avere appunto rilevato di non potere “dire chi era la parte attiva”, che “comunque, PC 1 inzigava”. Questo “comunque PC 1 inzigava” dopo il “è difficile dire chi era la parte attiva” (verb. dib. pag. 6) non può non essere inteso se non come l’affermazione che, nella situazione concreta, non vi era una vittima passiva che tentava di difendersi o si difendeva da un attacco ma che si era confrontati con un litigio in cui tutti facevano la loro parte.
In queste circostanze, non si può, quindi, concludere – pur tenendo conto che non è semplice, in simili condizioni, tracciare il confine fra la semplice difesa e l’atteggiamento offensivo – che PC 1 si sia limitato a difendersi, senza assumere un atteggiamento attivo.
Pertanto, in applicazione dei principi sviluppati dal TF, in particolare, in DTF 131 IV 152 e 106 IV 246, la condanna di RI 1 per aggressione va annullata e, di conseguenza, va annullata la pena inflittagli per tale reato.
In considerazione dell’imputazione subordinata per il reato di lesioni semplici formulata al dibattimento dal procuratore pubblico – imputazione su cui il primo giudice non si è espresso vista la conferma dell’imputazione principale (sentenza 11 pag. 8) – gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
4. Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione.
2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per il giudizio sull’imputazione di lesioni semplici presentata dal PP al dibattimento.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.b) spese complessive fr. 200.fr. 1'200.sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
4. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.