Incarto n. 17.2008.78
Lugano 14 dicembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata l’11 dicembre 2008 da
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolta l’istanza di revisione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 23 gennaio 2008 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 per titolo di complicità in amministrazione infedele qualificata, per avere intenzionalmente aiutato A., autore colpevole di amministrazione infedele qualificata ai danni della B.,
contribuendo nell’autunno 1998 e nel 2002 alle trattative rispettivamente con il __________ e con la __________ sfociate negli accordi in base ai quali A. ha operato sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;
facendo creare e mettendo a disposizione di A., prima, la società __________ e, poi, la società __________ per l’incasso delle somme generate con la suddetta maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;
prelevando rispettivamente facendo prelevare, a scadenza mensile, in contanti dai conti bancari aperti ed intestati alle predette società e consegnando o facendo consegnare a A. ca. il 90% delle somme incassate e per avere trattenuto il 10%, di cui almeno fr. 1'286'338.— per sé.
RI 1 è stato, inoltre, condannato per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro per avere ordinato la chiusura del conto intestato alla __________ presso il __________ ed avere trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate, prima a favore di un conto presso __________ intestato alla __________ , di cui egli era indicato quale avente diritto economico, e in seguito, nel gennaio 2006, a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________ , di cui egli era indicato quale avente diritto economico.
In applicazione della pena, la Corte delle assise ha condannato RI 1, alla pena detentiva di 2 anni, sospesa per un periodo di prova di due anni.
B. RI 1 è insorto contro la citata sentenza il 13 febbraio 2008 con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale. Nella motivazione scritta presentata il 3 aprile successivo, egli ha chiesto, in via principale, l’annullamento di tutti i dispositivi della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio, riservato il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata e di ripetuto riciclaggio di denaro. In via subordinata ha chiesto, la riforma dei dispositivi 2.1.-2.2 con il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata in relazione all’operatività forex con il __________ . Il ricorso è tuttora pendente presso la scrivente Corte.
C. Con istanza 11 dicembre 2008, completata con scritto 23 novembre 2009, RI 1 chiede, previo interrogatorio a confronto di C. e di A. da parte di un giudice delegato della CCRP (art. 301 cpv. 3 CPP), la revisione della sentenza di condanna prolata dalla Corte delle Assise criminali il 12 febbraio 2008 (con conseguente rinvio degli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio) e la concessione dell’effetto sospensivo all’esecuzione della sentenza di condanna (art. 301 cpv. 5 CPP).
L’istanza non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Con la sua istanza di revisione – fondata sull’art. 299 cpv. 1 lett. c CPP – l’avv. RI 1 porta a conoscenza di questa Corte dei fatti che non erano noti alla prima Corte, evidenziandone la rilevanza per il giudizio di condanna.
I fatti nuovi emergono – secondo l’istante – dalla dichiarazione rilasciata il 27 ottobre 2008 da C. secondo cui egli, quando era direttore della __________ , ha conosciuto – e si era alla fine degli anni 80/inizio anni 90 – A. che, già tesoriere della B. (oggi B.), fece diverse operazioni sul mercato dei cambi simili a quelle messe in atto in __________ .
A mente dell’istante, la testimonianza di C. costituisce un mezzo di prova particolarmente rilevante in quanto dimostra che A. ha mentito descrivendo la nascita dell’idea criminosa. Fosse stata loro nota questa mancanza di sincerità e trasparenza – continua l’istante – i primi giudici non avrebbe giudicato credibile il chiamante in correità e, quindi, egli non sarebbe stato condannato.
Con lo scritto di sollecito 23.11.2009, l’istante sostiene che l’art. 300 cpv. 1 CPP, stabilendo che “la domanda di revisione può essere presentata in ogni tempo, durante o dopo l’espiazione della condanna”, non inibisce la revisione di una sentenza non ancora esecutiva ma si limita a sottolineare la caratteristica principale dell’istituto della revisione penale e, cioè che “neppure la crescita in giudicato della sentenza di merito impedisce una sua impugnazione possibile in ogni tempo” aggiungendo che, comunque, “l’espiazione della pena pronunciata contro RI 1 è sospesa condizionalmente e che quindi non vi sarà per lui né un prima né un dopo espiazione”.
Più in generale, dal profilo dell’economia processuale, l’istante sostiene che è “assurdo risolvere in primo luogo le censure sollevate in cassazione, nell’eventualità che queste divengano prive d’oggetto in seguito all’accertamento di un fatto nuovo (e al conseguente annullamento del giudizio di primo grado)”.
2.A torto l’istante sostiene che l’art. 300 cpv. 1 CPP non osta alla presentazione di una domanda di revisione di una sentenza di condanna non ancora cresciuta in giudicato.
a) L’impedimento sussiste, invero, proprio in ragione della caratteristica principale dell’istituto della revisione penale che è un mezzo di impugnazione che tutela una fondamentale garanzia procedurale (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed, 2005. § 102, Nota 1) che vuole che una sentenza resa in un procedimento penale materialmente e formalmente cresciuta in giudicato – che non può più, dunque, fare oggetto di un rimedio ordinario – possa, dandosene i presupposti, essere corretta (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit. § 102, Nota 1; DTF 127 I 133).
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario. Il primo e fondamentale connotato dell’eccezionalità di un mezzo straordinario d’impugnazione è proprio quello di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato e di essere, per il loro carattere straordinario, svincolato da qualsiasi termine (Gian Domenico Pisapia, Compendio di procedura penale, Cedam 1982, 3° edizione, pag. 478; ed ancora Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, Nota 2: “die Revision ermöglicht, die starren Grenzen der Rechtskraft im Interesse der materiellen Gerechtigkeit zu durchbrechen und ein abgeschlossenes Strafverfahren nochmals durchzuführen” e Nota 4: “die Revision bedarf eines Antrages, der zugunsten des Verurteilten zeitlich und beschränkt zulässig und weder durch die Verjährung noch durch die Strafverbussung oder gar den Tod des Verurteiten ausgeschlossen wird.”).
Una domanda di revisione può, quindi, essere sempre diretta contro una sentenza cresciuta in giudicato (Hauser/Schweri/ Hartmann, op. cit., § 102, Nota 1 e segg.; Piquerez, Traité de procèdure penale suisse, 2° ed, 2006, N. 1266).
b) Gli art. 299 e segg CPP, ed in particolare l’art. 300 cpv. 1 CPP, vanno interpretati alla luce della natura e dello scopo della procedura di revisione. Pertanto, anche se i lavori parlamentari ad essi relativi sono su questo punto silenti, non si può che concludere che, in forza dei combinati disposti degli art. 299 e 300 CPP, può essere chiesta la revisione soltanto di una sentenza di condanna cresciuta in giudicato.
Una diversa interpretazione è manifestamente improponibile così come è insostenibile ritenere che lo svincolo da qualsiasi termine caratteristico di un mezzo di impugnazione straordinario permetta di proporre una domanda di revisione di una sentenza che non sia ancora definitiva.
L’allocuzione “in ogni tempo” di cui all’art. 300 cpv. 1 CPP non è certo intesa – così come suggerisce l’istante – a sovvertire la natura stessa della procedura di revisione anteponendo la via di ricorso straordinaria a quelle ordinarie.
Così come la successiva allocuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna” non è altrettanto intesa a restringere la legittimazione per la presentazione di una domanda di revisione solo a chi è stato condannato ad una pena da espiare escludendo i condannati ad una pena sospesa condizionalmente, infatti, anche nei casi in cui il giudice sospende condizionalmente l’esecuzione della pena oppure la sostituisce con delle misure di sicurezza previste, il giudizio mantiene carattere punitivo e chi lo subisce è, a giusta ragione, da considerare condannato (cfr. Crespi, Revisione a favore del condannato secondo l’art. 397 CP, in RPS 77 1961, pag. 291 e riferimenti) ed è, quindi, posto al beneficio della garanzia procedurale di vedere corretta, dandosene le condizioni, la sua condanna.
In realtà, la locuzione “durante o dopo l’espiazione della condanna” di cui all’art. 300 cpv. 1 CPP, va intesa come una precisazione, di per sé superflua, ma in ogni caso aggiuntiva al momento in cui può essere presentata una domanda di revisione di una sentenza di condanna definitiva, ovvero “in ogni tempo”.
Una diversa interpretazione, strettamente ed esclusivamente letterale dell’art. 300 cpv. 1 CPP, così come proposta dall’istante, sarebbe in aperto contrasto con la ratio della procedura di revisione e, di conseguenza, con quella dell’articolo preso in esame.
In conclusione, la lettera dell’art. 300 cpv. 1 CPP va interpretata, per le ragioni sopra esposte, nei seguenti termini: la domanda di revisione di una sentenza di condanna passata in giudicato può essere presentata in ogni tempo, anche durante o dopo l’espiazione della condanna, dal procuratore pubblico o dal condannato.
Pertanto, contrariamente alla tesi dell’istante, il citato disposto di legge osta all’esame di una domanda di revisione di una sentenza che non è ancora cresciuta in giudicato.
c) La sentenza di condanna di RI 1 emessa il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle assise criminali non è ancora cresciuta in giudicato. La scrivente Corte non può, per le ragioni esposte al considerando che precede, entrare nel merito della domanda di revisione inoltrata in pendenza di un ricorso in cassazione ed affrontare oggi il tema di una revisione, nemmeno se il caso in esame fosse sussumibile sotto uno dei titoli previsti dall'art. 299 CPP, segnatamente la lett. c) e nemmeno per le ragioni di economia processuale evocate dall’istante.
Così come, per costante giurisprudenza di questa Corte (CCRP, sentenza del 23.10.2000, inc. 17.2000.29, in re C.M. consid. 3 ee; sentenza dell’8.11.2001, inc. 17.2001.31, in re S.P., consid. 4 d) una domanda di revisione non può essere frammista ad un ricorso per cassazione, allo stesso modo, non può essere esaminata una domanda di revisione di una sentenza di condanna quando è ancora pendente un ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di condanna.
3. Ne consegue che la domanda di revisione è prematura e va, pertanto, dichiarata irricevibile.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.b) spese complessive fr. 200.fr. 1'000.sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.