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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.11.2008 17.2008.58

3 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,689 parole·~18 min·2

Riassunto

Omicidio intenzionale. Cognizione della CCRP nell'accertamento dei fatti. Il principio in dubio pro reo, se riferito alla valutazione delle prove, ha la stessa portata del divieto d'arbitrio

Testo integrale

Incarto n. 17.2008.58

Lugano 3 novembre 2008/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero–Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 settembre 2008 presentato da

 RI 1 cittadino italiano, nato il 29 ottobre 1949 a , domiciliato a , celibe, invalido (patrocinato dall’avv.  PA 1)  

contro la sentenza emanata il 23 luglio 2008 della Corte delle assise criminali nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza 23 luglio 2008, la Corte delle assise criminali  ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

                                          –    omicidio intenzionale per avere, il 6 gennaio 2007, tra le 19.45 e le 21.45, intenzionalmente ucciso il fratello __________;

                                          –    ripetuto sequestro di persona e rapimento, in parte aggravato siccome commesso trattando la vittima con crudeltà, per avere, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2006 nonché dal 1 al 6 gennaio 2007, in più occasioni, indebitamente tenuto sequestrato il fratello rinchiudendolo nel vano doccia e legandogli mani e braccia;

                                          –    lesioni personali semplici, aggravate siccome commesse contro una persona incapace di difendersi e della quale aveva la custodia o doveva avere cura, per avere, il 6 gennaio 2007, colpendolo ripetutamente, fratturato 6 costole al fratello

                                          –    turbamento della pace dei defunti per avere, la notte tra il 6 e il 7 gennaio 2007, profanato il cadavere del fratello.

                                          In applicazione della pena, la Corte ha inflitto a RI 1 – che è stato riconosciuto avere agito in stato di lieve scemata responsabilità – la pena detentiva di 7 anni e 6 mesi.

                                B.      In estrema sintesi, la fattispecie si riconduce agli accertamenti che seguono.

                                          RI 1, nato il 29 ottobre 1949 a __________, ha vissuto, a partire dai 5 e sino ai 17 anni, in istituti, in sostanza a causa dell’impossibilità della madre – affetta da gravi problemi psichici – di provvedere adeguatamente alle necessità di un figlio. L’uomo è, così, cresciuto senza rapporti con la famiglia: non seppe mai chi fu il padre, la madre morì in un manicomio nel 1962 e non ebbe praticamente mai contatti con i fratelli. RI 1 non frequentò le scuole dell’obbligo a causa di un ritardo nello sviluppo dell’intelligenza. Fu così che, dopo l’apprendimento di nozioni di base, venne iniziato alla professione di falegname nel laboratorio dell’istituto che lo accoglieva, che lasciò l’istituto all’età di 17 anni.

                                          In seguito, lavorò nel settore della ristorazione, prima in Italia e, poi, a partire dagli anni ’70, in Ticino sino al 1987 quando divenne inabile al lavoro a causa di problemi di salute legati all’abuso di alcool.

                                          Nel 1989 venne dichiarato invalido e gli venne riconosciuto il diritto ad una rendita AI.

                                          RI 1 continuò ad abusare di bevande alcooliche: dal 1987 sino al 1996 a causa di tale sua inclinazione subì numerosi ricoveri in diverse strutture psichiatriche e/o specializzate nella gestione di stati di dipendenza.

                                          Nel 1996 è stato sottoposto a tutela.

                                C.      Nel corso degli anni ’70, RI 1 – che non si è mai sposato – venne a sapere di avere un fratello, __________, nato nel 1953, come lui di padre ignoto, che viveva da sempre in un istituto e che era affetto da un grave ritardo nello sviluppo psicomotorio.

                                          Subito RI 1 si attivò perché il fratello venisse trasferito presso la sede di __________ e, in seguito, se ne occupò regolarmente.

                                          Come si legge in sentenza, “da allora, e quindi per più di 30 anni, l’accusato si è preso cura del fratello nei limiti delle sue ridotte possibilità, nel contesto del predetto proprio profondo disagio personale, mantenendo regolari contatti telefonici (…), rendendogli visita in istituto e soprattutto portandolo al proprio domicilio per trascorrere insieme del tempo in occasione delle principali festività oppure in estate. Tutte le testimonianze raccolte a questo proposito sono convergenti nel ritenere che questi periodi trascorsi insieme fossero per i due fratelli motivo di gioia e persino di orgoglio: per __________ quello di potere avere qualcuno fuori dell’istituto, per RI 1 quello di potere mostrare agli altri (e presumibilmente anche a se stesso) di essere pronto e in grado di prendersi cura del fratello più sfortunato di lui. Per entrambi, comunque, il fratello era di fatto l’unico vero legame affettivo rimasto nelle loro vite” (sentenza, pag. 17 consid 6).

                                D.      Così come nei 30 anni precedenti, i due fratelli  hanno trascorso insieme le feste di Natale 2006.

                                          Come accertato in sentenza, “presumibilmente negli ultimi giorni di dicembre e in circostanze non chiare, la punta del vibratore presente in casa del prevenuto e su di essa uno degli accessori in lattice del vibratore medesimo sono venuti a trovarsi nell’ano di __________, dove sono rimasti sino alla sua morte” (sentenza pag 18 consid 8).

                                          Non sono state accertate, al proposito, responsabilità di RI 1 che, anche su questa questione, ha negato ogni addebito.

                                          Il PP, che gli aveva promosso l’accusa di coazione sessuale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento, ha emanato, in data 5 febbraio 2008, un decreto di abbandono .

                                          Tornando a fine dicembre 2006, è stato accertato che il pensiero dell’oggetto estraneo nel corpo del fratello angustiava parecchio il condannato che, dopo avere tentato più volte di estrarre l’oggetto e/o di convincere il fratello a farlo, passò alle maniere forti, percuotendo a più riprese il fratello che non voleva lasciarsi fare (cfr considerando 13 della sentenza).

                                          A questo proposito, la Corte ha, in particolare, accertato come, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2006, RI 1, sempre per “convincere” il fratello a togliere o lasciarsi togliere l’oggetto, lo intimidì, dapprima, colpendo con un martello il ripiano in sasso di un mobile del bagno e, poi, lo chiuse, nudo, nella cabina della doccia dove lo lasciò per delle ore.

                                          Il 4 gennaio successivo, RI 1 cercò, senza successo, di contattare alcuni medici per esporre loro il suo problema di cui, poi, parlò con il centralinista di una clinica privata che gli consigliò di portare il fratello al Pronto soccorso. Questi vi rinunciò quando seppe che, essendo il fratello residente in Italia, avrebbe dovuto pagare i costi dell’intervento.

                                E.      Nelle prime ore del 7 gennaio 2007, __________ fu trovato morto nell’appartamento dell’imputato dai sanitari, allertati dal condannato che sosteneva di averlo trovato, al rientro da una serata trascorsa in un bar, riverso tra il divano e il tavolino del soggiorno e di non essere riuscito a rianimarlo nonostante gli sforzi.

                                F.      RI 1 si è sempre dichiarato estraneo alla morte del fratello.

                                          La Corte delle assise criminali ha, invece, accertato che fu proprio lui – intenzionato a risolvere, in un modo o nell’altro, la questione dell’oggetto estraneo nell’ano – prima, a percuotere con violenza il fratello, colpendolo in special modo al capo e al torace sino a provocargli la frattura di 6 costole e, poi, a provocarne la morte mediante strozzamento.

                                          Alla conclusione che la morte fu causata dallo strozzamento, la Corte è giunta dopo avere esaminato le risultanze della perizia giudiziaria e di quella di parte e avere considerato più probante la prima che ha, in particolare, ritenuto improbabile (“non sembra che”) che il tromboembolo trovato nell’arteria polmonare destra abbia giocato un ruolo nel determinismo della morte. La Corte ha, infine, accertato che l’imputato riuscì, poi, ad estrarre l’oggetto dal corpo ormai esanime del fratello, aiutandosi con una pinza.

                                G.      Contro la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 23 luglio 2007, RI 1 ha introdotto, il 25 luglio successivo, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale. Nella motivazione scritta del 12 settembre 2008 egli chiede, in via principale, di venire prosciolto, in riforma del dispositivo 1.1., dall’accusa di omicidio intenzionale e di venire condannato, in riforma del dispositivo 2.1.1., alla pena detentiva di 3 anni. In via subordinata, egli chiede che la sentenza impugnata venga cassata e gli atti rinviati ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

                                H.      Con scritto 29.9.2008, il PP ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                          lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

                                2.      Il ricorrente – che non protesta più esplicitamente la sua estraneità ai fatti che hanno portato alla morte del fratello – esordisce affermando come la Corte sia incorsa in arbitrio ritenendo che il decesso di __________ sia stato causato esclusivamente dallo strozzamento, in particolare sia caduta in arbitrio ritenendo che il ruolo del tromboembolo sarebbe trascurabile nel contesto dell’accertamento della sua colpevolezza poiché esso sarebbe stato, comunque, causato dalla manovra di strozzamento.

                                          Egli continua rilevando come il decesso sia stato preceduto da importanti percosse e come sia ben sostenibile la tesi secondo cui siano state proprio quelle percosse ad avere determinato l’insorgenza della tromboembolia e secondo cui il decesso sia intervenuto a dipendenza di tale tromboembolia, prima – o tutt’al più durante – la presa per il collo che, in quest’ipotesi, non avrebbe avuto di per sé il tempo di esplicare effetto mortifero, “dovendosi attribuire il decesso alla trombo embolia che l’ha preceduta, cronologicamente e causalmente” (ricorso pag 6).

                                          A sostegno di questa sua tesi, il ricorrente ripropone la perizia da lui fatta allestire al dott. __________, spec. FMH in anatomopatologia e citopatologia clinica – già presentata alla Corte di prima sede – secondo cui è possibile che l’embolia sia la causa esclusiva del decesso (in realtà, il dott. __________ ha detto “nulla si oppone a che l’embolia si sia manifestata proprio nel momento dei fatti la sera del 6 gennaio 2007 e che quindi potrebbe essere la causa o, in via subordinata, la concausa del decesso”, sott. del red) e secondo cui la tesi della morte intervenuta per strozzamento non è “evidente, anzi è del tutto opinabile” (ricorso pag 7) poiché “la presa per il collo potrebbe essere stata molto breve e del tutto inefficace per provocare il decesso oppure più lunga ma non sufficiente per essere mortale e comunque superata dall’azione del tromboembolo” (ricorso pag 7).

                                          Sempre secondo il ricorrente, dunque, la Corte sarebbe caduta in arbitrio attribuendo la morte di __________ allo strozzamento poiché “omette di considerare quanto accertato e confermato dai periti, ovvero che esiste un’altra possibilità, ovvero che l’embolo si sia attivato a causa delle (sole) percosse, di modo che, se anche non ci fosse stata alcuna manovra di strozzamento, il decesso sarebbe irreversibilmente intervenuto solo per il fattore embolico” (ricorso pag 9).

                                          a)  Nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico si è limitato a chiedere la reiezione del ricorso.

                                          b)  In sentenza, è stato, dapprima, rilevato come il perito giudiziario, dott. __________, abbia, nella sua relazione preliminare 8 gennaio 2007, riscontrato “numerosi importanti focolai (talvolta distinti, talvolta confluenti) di infiltrazione emorragica dei tessuti molli muscolari, fasciali, pericondrali e connettivali lassi del collo”, la “frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, circondata da una evidente soffusione emorragica”, una “marcata iperectasia polmonare diffusa” e “una trombo embolia polmonare che impegna completamente il ramo destro dell’arteria polmonare” e come, da queste constatazioni, l’esperto abbia dedotto che la causa della morte di __________ era da ricercare “in via principale in un’asfissia meccanica acuta” rilevando come si osservassero “i segni classici e inequivoci di uno strozzamento: vale a dire, di un’ostruzione manuale delle prime vie aeree ad opera di terze persone”.

                                               La Corte ha, poi, ricordato come, in seguito, nei referti 29 gennaio e 19 febbraio 2007, il perito giudiziario abbia confermato che la causa della morte della vittima è da ricercare in un’asfissia meccanica acuta causata “con ogni probabilità da una compressione digitale delle vie aeree superiori, operata con forza sufficiente per provocare, oltre all’asfissia meccanica, multipli focolai emorragici dei tessuti molli profondi e la frattura del corno superiore della cartilagine tiroidea” ed abbia, pure, precisato che in concreto “non manca alcun segno tipico dello strozzamento né sono presenti elementi in contraddizione alla diagnosi da me posta”.

                                               Infine, la Corte ha rilevato come il dott. __________ si sia confrontato anche con la presenza dell’importante trombo embolia nell’arteria polmonare destra per concludere che “tale presenza non sembra aver giocato alcun ruolo nel determinismo della morte, bensì essere sopraggiunta nelle ultimissime fasi dell’azione violenta o in fase già francamente agonica” e come il perito giudiziario abbia motivato tale sua opinione affermando che “le caratteristiche  macro e microscopiche dei polmoni, in particolare la loro iperespansione e l’assenza, al polmone destro, di aree atelettasiche, depongono infatti per una non influenza del tromboembolo sui meccanismi fisiopatologici che hanno determinato, in ultima analisi, il decesso” (sentenza consid 31).

                                               Dopo avere ricordato il contenuto del referto del dott. __________, rilevato come, al dibattimento, i due esperti abbiano ribadito le rispettive tesi e, infine, sottolineato come il dott. __________ non abbia addebitato al dott. __________ errori nel metodo o nella valutazione né ne abbia tacciato di insostenibili o altrimenti errate le conclusioni, la Corte ha ritenuto “in ultima analisi preferibile la spiegazione fornita dal dott. __________” ed ha aderito all’opinione “per cui la presenza di entrambi i polmoni iperespansi e la conseguente assenza di uno stato di collasso di quello il cui vaso sanguigno era occluso dal tromboembolo fa ritenere non decisivo tale elemento nel meccanismo della morte” (sentenza consid 34)

                                          c)  La Corte di cassazione e revisione penale non è una corte di appello.

                                               Un condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d’arbitrio perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.

                                               Egli deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano arbitrari – cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili).

                                                Come visto sopra, la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui la causa della morte di __________ è da ricercare nello strozzamento sulla perizia giudiziaria ritenendo – dopo averle confrontate – la tesi del dott. __________ attestante “un determinismo della morte verosimile e coerentemente spiegato” preferibile a quella del dott. __________ che riferiva, invece, “di un’alternativa meno probabile e impossibile da riscontrare oggettivamente” (sentenza consid 34) .

                                               In particolare, la Corte, come visto sopra, ha seguito il dott. __________ nella tesi secondo cui il ruolo del tromboembolo non può essere considerato causale nel determinismo della morte poiché entrambi i polmoni erano iperespansi, in particolare poiché non era collassato il polmone il cui vaso sanguigno era occluso dal tromboembolo.

                                               Il ricorrente non si confronta con quest’opinione ma si limita a contrapporre il suo parere – cioè, l’opinione secondo cui “è possibile che l’embolia sia la causa esclusiva del decesso” (ricorso pag 7) – a quello della Corte così che, in buona sostanza, il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni del primo giudice in punto alla causa della morte attraverso la conferma della propria interpretazione degli eventi.

                                               Per sostanziare l’arbitrio, non basta criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto – quand’anche essa apparisse preferibile – ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.

                                               In concreto, ciò non è stato fatto.

                                               E se ciò non è stato fatto è proprio perché alla prima Corte non può essere addebitato l’arbitrio ritenuto come essa si sia basata, nell’accertamento della causa della morte, su una perizia giudiziaria, valutandone la forza probante in modo sostenibile ed anche confrontandosi con il referto medico prodotto dalla difesa e discutendolo senza cadere, sulla questione determinante, in errori qualificati.

                                               Nell’apprezzamento delle prove, una Corte di merito gode di autonomia e latitudine e cade nell’arbitrio soltanto ove dimentichi o fraintenda totalmente atti processuali rilevanti oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare manifestamente insostenibile.

                                               Come visto, il ricorrente non spiega – né, peraltro, nemmeno tenta di fare – perché la prima Corte avrebbe fatto uso in modo insostenibile di questa latitudine ed autonomia.

                                               Come detto, egli si limita ad opporre ai fatti accertati dalla Corte quella che lui stesso definisce come la possibilità di un diverso svolgersi delle cose: sostenere ed anche motivare in modo convincente l’opinione secondo cui le cose si sarebbero potute svolgere diversamente da quanto accertato dalla prima Corte non basta ancora – e ci si ripete – a sostanziare la censura d’arbitrio.

                                               Nemmeno il ricorso è votato a maggior successo laddove rimprovera alla prima Corte di avere sbagliato nel considerare che, sia nell’ipotesi sostenuta dal perito giudiziario (morte causata dall’asfissia da strozzamento) che in quella sostenuta dal dott. __________ (cedimento del cuore dovuto all’embolo), “la causa della morte è indissolubilmente legata allo strozzamento da parte del prevenuto” (sentenza consid 34 pag 44).

                                               Se è vero che in questa conclusione la Corte è, effettivamente, incorsa in errore poiché è partita da un assunto – embolo causato esclusivamente dallo strozzamento – che non può essere ritenuto come certo nella misura in cui entrambi gli specialisti, in particolare il dott. __________ (verb dib pag 24), hanno ipotizzato come possibile causa della mobilitazione dell’embolo anche le botte inferte prima dello strozzamento (“ritengo che il tromboembolo si sia mobilitato per poi andare a posizionarsi nell’arteria polmonare destra proprio in conseguenza della colluttazione e/o dello strozzamento”, verb dib pag 24), è anche altrettanto vero che questo errore non basta a rendere arbitrario l’accertamento della Corte sulla causa della morte ritenuto come essa abbia fondato il suo convincimento su un referto peritale la cui forza probante ha valutato senza arbitrio (cfr sopra) e, per la cui valutazione, la questione in cui la Corte è caduta in errore non è, in alcun modo, rilevante.

                                               Cade nel vuoto anche il rimprovero fatto alla Corte di essere caduta in arbitrio ritenendo che “le divergenze di opinione (ndr: fra i due specialisti), a ben vedere, sono limitate al possibile ruolo avuto dal tromboembolo nelle dinamiche che hanno portato alla morte” (sentenza pag 44) mentre esse sarebbero “diametralmente opposte” poiché “secondo il dott. __________ il tromboembolo potrebbe avere avuto un ruolo esclusivo”  (ricorso pag 4).

                                               Si tratta di un rimprovero pretestuoso e infondato nella misura in cui, effettivamente, le divergenze fra i due specialisti si riducono, nella loro essenza, a quanto indicato dalla prima Corte.

                                               Ma, quand’anche la Corte non avesse compreso correttamente l’opinione del dott. __________, varrebbero le considerazioni sopraesposte: era facoltà della Corte decidere di ritenere preferibile alla tesi del dott. __________ quella del perito giudiziario che ha reso un referto basato su metodologie d’analisi rimaste incontestate e motivato in modo esaustivo e convincente le proprie conclusioni (DTF 128 I 81, consid. 2 p. 85; STF 11.8.2008 6B.302/2008 consid 2.1; STF 14.8.2008 6B.251/2008 consid. 3).

                                               Ciò considerato, il richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione delle prove, la stessa portata del divieto dell’arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38).

                                                In queste circostanze, il ricorso, limitato per la maggior parte a doglianze meramente appellatorie, è respinto nella limitata misura in cui è ammissibile.

                                3.      Ritenuto l’esito della censura esaminata ai punti precedenti, non si entra nel merito della pena: la richiesta di riforma del dispositivo 2.1.1. della sentenza di prima sede con riduzione a 3 anni della pena detentiva avanzata nel ricorso non aveva vita propria ma era dipendente dalla postulata – e non ottenuta – assoluzione dall’accusa di omicidio intenzionale.

                                4.      Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr.   1 400.–

                                          b) spese                            fr.      100.–

                                                                                     fr.   1 500.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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