Incarto n. 17.2008.41 17.2008.42
Lugano 1 settembre 2008/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, f.f. di presidente, Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
contro la sentenza emanata il 30 aprile 2008 dalla Corte delle assise criminali di Mendrisio sedente in Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;
2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1.
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 aprile 2008 la Corte delle assise criminali di Mendrisio sedente in Lugano ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere:
– tra l’autunno 2005 e il 3 giugno 2006 commesso ai danni di PC 1 (3 giugno 1990) almeno 20 masturbazioni, per averlo baciato con la lingua in un’occasione e in un’altra occasione per avere sfregato il proprio pene contro il corpo del ragazzo;
– tra il settembre 2005 e il 21 agosto 2006 commesso ai danni di PC 2 (21 agosto 1990) almeno 50 masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 3);
– tra la fine del 2005 e il 3 settembre 2006 commesso ai danni di PC 3 (3 settembre 1990) almeno 36 masturbazioni (in un’occasione in contemporanea con PC 2).
La Corte delle assise criminali ha inoltre condannato RI 1 per ripetuta pornografia (per avere, in più occasioni, tra il settembre 2005 ed il settembre 2006, mostrato a __________, a quel tempo minori di anni 16, film pornografici). Egli è stato inoltre condannato per somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (per avere, tra il febbraio ed il marzo 2006, determinato PC 1, a quel tempo minore di anni 16, a fumare uno spinello di marijuana), per contravvenzione alla LStup ripetuta (per avere, senza essere autorizzato, tra il maggio 2005 e l’aprile 2007 fumato in più circostanze spinelli di marijuana).
RI 1 é stato per contro prosciolto dalle accuse di:
– ripetuta coazione sessuale di cui ai punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 dell’atto di accusa;
– atti sessuali con fanciulli consumati e tentati ai danni di PC 4 e PC 5 di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’atto di accusa;
– atti sessuali con fanciulli ai danni di PC 2 per quanto attiene ai rapporti orali e ai toccamenti all’ano, ai danni di PC 1 per quanto attiene ai rapporti orali e ai danni di PC 3 per quanto attiene ai rapporti orali, ai baci sulla bocca e ai toccamenti al sedere (punto 2.1 dell'atto di accusa);
– ripetuti atti sessuali con persone dipendenti di cui ai punti 3, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’atto di accusa;
– sfruttamento dello stato di bisogno di cui al punto 4 dell’atto di accusa;
– somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute di cui al punto 6.2 dell’atto di accusa;
– contravvenzione alla LStup per il periodo marzo 2005–aprile 2005.
Riconosciuta all’accusato una scemata imputabilità di grado leggero, la Corte lo ha condannato a 2 anni e 9 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e a rifondere a ciascuna delle parti civili (__________) un’indennità per torto morale pari fr. 5 000.– (oltre interessi del 5% dal 25 maggio 2007) e un’indennità per spese di patrocinio, dedotte le ripetibili assegnate e ricevute in corso di inchiesta, di fr. 11 534.70 (oltre interessi del 5% dal 21 aprile 2008). La Corte ha ordinato inoltre la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione degli album e dei classificatori con le fotografie. Ha ordinato inoltre un trattamento psichiatrico da eseguirsi già durante la carcerazione, la cui natura e durata dovrà essere definita dal medico incaricato. La tassa di giustizia di fr. 5 500.– e le spese processuali sono state addebitate per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato. La Corte non ha per contro assegnato alcunché a titolo di risarcimento a PC 4, PC 5, _________.
B. Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico e RI 1 hanno introdotto il 30 aprile 2008, rispettivamente il 2 maggio 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 13 giugno successivo, il magistrato d’accusa lamenta arbitrio nell’accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio. Nella sua motivazione scritta del 23 giugno 2008, RI 1 chiede di essere condannato a una pena non superiore a due anni, che la confisca comprenda solo il materiale pornografico “ad esclusione di ogni altro” e che le spese processuali vengano ripartite nella misura di un ¼ a suo carico e di ¾ a carico dello Stato, il quale deve assumersi pure “la parte del condannato al beneficio del gratuito patrocinio”. l ricorsi non hanno fatto oggetto d’intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul ricorso del Procuratore pubblico.
2. In ingresso del ricorso (punto 1) il Procuratore pubblico sostiene che le censure ricorsuali, sia quelle relative all’arbitrario accertamento dei fatti e all’apprezzamento delle prove che quelle relative all’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza, sono riferite al proscioglimento dell’impu- tato dall’accusa di atti sessuali con persone dipendenti (art. 188 CP). Il ricorrente rimprovera in definitiva alla prima Corte di non essersi confrontata con “il complesso degli elementi probatori agli atti” e di avere “sistematicamente omesso di illustrare i verbali” nei quali l’imputato avrebbe ammesso “i fatti contemplati nell’atto di accusa”. Spezzettare i comportamenti delle vittime a dipendenza del compimento del sedicesimo anno d’età sarebbe, spiega il ricorrente, “manifestamente insostenibile”. Quanto l’ac-cusato ha invece abilmente “seminato” prima del compimento del sedicesimo anno d’età delle vittime, sarebbe costitutivo del reato di cui all’art. 188 CP per i fatti successivi il compimento del sedicesimo anno. Reiterando i medesimi comportamenti senza distinguere se le vittime avessero compiuto 16 anni o meno, spiega il procuratore pubblico, l’accusato avrebbe quindi sfruttato la dipendenza che queste avevano già prima del compimento del sedicesimo anno di età. La Corte invece avrebbe frammentato “in modo eccessivamente chirurgico” il comportamento dell’accu-sato e delle sue vittime, perdendo così di vista lo sviluppo della vicenda e “in particolare” l’effetto “che il comportamento manipolatorio” del prevenuto, ben orchestrato e collaudato, avrebbe avuto sulle vittime. Nemmeno “il denunciante” (_______), seppure abbia subìto “solo tre masturbazioni”, sarebbe stato ritenuto vittima del reato; a causa di una “valutazione arbitrariamente selettiva degli atti”, la Corte non ha così condannato l’imputato, benché egli stesso avesse “chiaramente ammesso di avere soggiogato anche __________” (ricorso, pag. 3-4).
Le anticipate censure ricorsuali, così come esposte, d’acchito denotano la loro chiara indole appellatoria, e perciò la loro inammissibilità, come peraltro meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione del gravame. Prive di ogni riferimento concreto infatti, le doglianze si esauriscono già a questo stadio in critiche di ordine generale e non sono quindi ricevibili in un ricorso per cassazione, ove occorre indicare concretamente quali prove la Corte di merito avrebbe negletto e quali altre avrebbe valutato con arbitrio. Su questo punto il ricorso sfugge a ulteriore disamina.
3. Quanto riferito dal dr. __________ (perito di parte) e ritenuto dalla prima Corte in punto all’inizio della vita omosessuale dell’imputato, è considerato dal Procuratore pubblico non attendibile. Avendo il perito ammesso al dibattimento di non avere avuto tutta la documentazione a disposizione, ed avendo egli impiegato 11 mesi per svolgere il proprio compito, “con prevedibili inquinamenti e rivisitazioni in ottica difensiva”, il ricorrente ricorda di avere espresso “pesanti riserve sull’attendibilità” del suo lavoro. In particolare sull’episodio della conoscenza di “tale __________”, che la Corte situa all’età di 18 anni facendo riferimento a quanto riferito dall’accusato – mentendo – al dr. __________, mentre in realtà, come lo stesso imputato avrebbe dichiarato, di anni ne aveva 25. Il perito di parte avrebbe quindi riportato nel suo rapporto informazioni “senza filtrarle”. Questo particolare della conoscenza di “__________” avrebbe avuto una certa importanza nel racconto del suo vissuto fallimentare con le donne (ricorso, pag. 4-5).
Nel contestare alcuni passaggi del considerando 3 della sentenza impugnata riferita allo specifico tema, il magistrato d’accusa costella però il suo esposto con considerazioni di carattere prettamente appellatorio, peraltro non sempre di immeditata comprensione, specie laddove egli passa da una situazione all’altra senza rigore metodologico e senza spiegare a che cosa le sue rimostranze per finire mirerebbero. Si rimprovera in buona sostanza alla Corte di merito di avere ritenuto alcune errate considerazioni peritali, senza tuttavia sostanziare gli aspetti che avrebbero concretamente alterato la valutazione finale della prima Corte. Si pretende altresì che l’accusato abbia avuto il primo contatto con una donna all’età di 25 anni (mentre al perito di parte avrebbe detto, mentendo, che accadde quando ne aveva 18), di nuovo senza spiegare quale rilevanza abbia avuto questa circostanza, lasciando a questa Corte il compito di interpretare tra le righe il pensiero dell’insorgente. Non spetta però evidentemente a quest’ultima farlo, specie di fronte ad argomentazioni che sembrano più mirate a contestare, per scelta strategica, ogni passaggio della sentenza, piuttosto che singoli aspetti del procedimento, analogamente a quanto avviene nel processo civile per gli allegati di causa. Impostato in questo modo, il gravame non consente un’analisi puntale e proficua. Che alcune situazioni marginali siano state riprese in modo erroneo anche in sentenza, che alcune possibili vittime non siano state sentite, che la situazione di uno dei denuncianti non abbia avuto l’epilogo auspicato dall’accusa, non significa ancora che nel suo complesso la decisione non regga, e ad ogni modo il contenuto del ricorso non sembra nemmeno pretenderlo; del resto le motivazioni addotte sono all’evidenza insufficienti. Non può che discenderne quindi l’inammissibilità del rimedio.
4. Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere arbitrariamente riservato alle dichiarazioni/ammissioni dell’imputato “un ruolo insignificante nella comprensione di quanto avvenuto”. E lo fa indicando le situazioni che la Corte avrebbe sorvolato, che delineerebbero invece un “modus operandi” volto a tessere una “ragnatela attorno alle vittime” con l’unico obiettivo di avere dei “contatti sessuali con le sue prede” (masturbazioni e rapporti orali). L’accusato, spiega il Procuratore pubblico, avrebbe fatto “uso sistematico e massiccio di video pornografici per eccitare le vittime”, anche mostrando il video di uno dei ragazzi (PC 1) nudo in doccia “con il pene in erezione”. Il Procuratore pubblico sottolinea inoltre l’influsso che hanno avuto le lettere che l’imputato ha scritto alle vittime, rivelatrici della “sua vera natura di predatore e manipolatore estremamente raffinato”; le vittime, soggiunge il ricorrente, credevano che il contenuto delle lettere fosse vero (ad esempio in merito ai benefici delle pratiche sessuali sulla salute, ma anche alle eventuali “conseguenze spiacevoli in caso di interruzione delle sedute”). Le vittime dipendevano vieppiù dall’imputato, che abilmente scorgeva i loro punti deboli e se ne giovava per “sfruttarle sessualmente”. La Corte, persevera il ricorrente, avrebbe arbitrariamente omesso di citare in sentenza i verbali dell’imputato in cui chiaramente emergeva il suo intento di sedurre mentalmente le giovani vittime, in una sorta di “manipolazione intellettuale”, sfruttando – come avvenuto con PC 1 – i loro limiti intellettivi. Il ricorrente rimprovera inoltre alla Corte di merito di avere apprezzato in modo “eccessivamente riduttivo” l’evocazione dell’effetto “gruppale”. Anche i rapporti che l’imputato coltivava con le famiglie delle vittime sarebbero stati arbitrariamente ignorati dalla prima Corte. Nel giudizio, inoltre, sarebbero stati omessi alcuni importanti episodi: la negazione della propria omosessualità, la “minaccia latente o esplicita di rivelare la condotta omosessuale adottata dalle vittime”, l’aver indotto le vittime ai sensi di colpa, l’aver sfruttato la fiducia e l’amicizia in modo pretestuoso e, per finire, il fatto che l’imputato trascorresse le vacanze con le vittime (ricorso, pag. 5-14).
Per quali ragioni la Corte sarebbe caduta in arbitrio dando scarsa rilevanza o sorvolando su alcune dichiarazioni dell’imputato sulla base di queste diffuse considerazioni il ricorrente – come visto – non spiega, reiterando nell’argomentare liberamente, come se adisse un’autorità provvista di piena cognizione anche nel dirimere questioni di fatto e di valutazione delle prove. Più che un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, il gravame denota i contenuti di una requisitoria di prima sede, con cui l’accusa perora il suo convincimento. La sua ammissibilità non è perciò data, ove si consideri anche che nel rimedio non sono nemmeno individuabili – a causa della sommarietà dell’esposto – riscontri per una disamina, a prescindere dal formale rigore richiesto a un ricorso del genere. Certo, gli aspetti (teorici) sollevati non sono di per sé fuori luogo (specie la ripetuta questione dell’ascendente che l’imputato avrebbe esercitato sulle vittime, e su cui – dandosene il caso – si ritornerà in seguito). Ma di fronte alla diversa e circostanziata opinione dei primi giudici sul tema, occorreva fondare il ricorso su ben altre e più solide argomentazioni, riferite a singoli e particolari avvenimenti, suscettibili di approfondimenti (sempre che ciò bastasse), e non su una sorta di premessa generale, secondo la quale tutto quanto stabilito dalla Corte sull’argomento (art. 188 CP) sarebbe arbitrario. Il rimedio, sfugge a un esame di merito e va perciò di nuovo dichiarato inammissibile.
5. Il Procuratore pubblico taccia d’arbitrario tutta una serie di considerazioni della prima Corte. A RI 1, spiega il ricorrente, piacciono gli adolescenti e non, come sostenuto dalla Corte, gli “uomini che avevano un’apparenza giovane e prestante”; lo dimostrerebbe l’interesse dimostrato per PC 5, prova questa ch’egli sarebbe sempre “alla ricerca di nuove prede”. Sconcerta il Procuratore pubblico il fatto che la Corte non abbia dato “sufficiente peso alle numerose ed importanti contraddizioni e menzogne dell’accusato”, che risalterebbero la sua “abilità manipolatoria” e lo screditerebbero nel confronto con le accuse delle vittime. La Corte inoltre, non confrontandosi con tutta una serie di “menzogne manipolatorie” (ad esempio sul piacere sessuale provato o meno durante le masturbazioni e sulle circostanze che concernono __________), sarebbe incorsa nell’arbitrio. La Corte avrebbe inoltre omesso di valutare tutta una serie di considerazioni sugli adolescenti che egli avrebbe esposto nella sua requisitoria. E ne fa elenco nel suo memoriale (memoriale pag. 17-19). RI 1 avrebbe sfruttato lo “stress adolescenziale in ognuna delle sue vittime” (con PC 1 facendo perno sul suo narcisismo e la sua virilità, con PC 2 sfruttando la sua voglia irrefrenabile di vedere film pornografici, con PC 3 facendo leva sulle sue incertezze, ecc). La Corte avrebbe inoltre arbitrariamente tralasciato di considerare la capacità dell’imputato di adattare il linguaggio con gli adolescenti e di intessere relazioni di amicizia con alcuni familiari. La Corte avrebbe inoltre omesso, sempre arbitrariamente, di menzionare l’esistenza di alcune foto che ritraggono “ragazzi completamente nudi, in atteggiamenti chiaramente erotici”. Alle pagine 20-21 del memoriale il Procuratore pubblico insiste ancora sulla “strategia predatoria” dell’accusato, che avrebbe sfruttato la fiducia che gli adolescenti riponevano in lui; indica alcune situazioni (“rituali”) che i giudici della Corte avrebbero invece arbitrariamente valutato come espedienti “per coprire una reale volontà delle vittime”. RI 1, ribadisce il magistrato d’accusa, avrebbe ammesso di avere infarcito le lettere di menzogne e di avere ingannato i ragazzi; la Corte invece avrebbe arbitrariamente propeso verso una tacita accondiscendenza dei giovani, usando il pretesto delle lettere come una “schermatura al loro desiderio di sottoporsi ai lunghi e ripetitivi rituali per giungere a delle masturbazioni o a delle fellatio”. Il Procuratore pubblico di seguito (memoriale, pag. 21-22) evoca altre situazioni dove l’imputato avrebbe dimostrato di avere tratto vantaggio dalla fiducia che i giovani riponevano in lui, sfruttando l’influenza psicologica che avrebbe avuto sulle vittime, anche facendo loro dono di oggetti o denaro, facendo apparire normale le masturbazioni di gruppo, ecc (ricorso, pag. 14-22).
Su tutti questi temi il carattere appellatorio del ricorso è manifesto e a nulla sussidiano i termini “arbitrio” e “arbitrariamente” inseriti ripetutamente nel discorso. Bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, talché il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Arbitrio non si ravvisa per il solo fatto che una Corte di assise abbia identificato le persone oggetto del desiderio dell’imputato in “uomini che avevano un’apparenza giovane e prestante” (sentenza, pag. 17 a metà consid. 4) piuttosto che in “adolescenti” (definizione, lo si conviene, più esatta, e comunque subito corretta dalla Corte nelle righe che seguono individuando le vittime in “giovani”, “ragazzi giovani”, “ragazzi”; cfr. sentenza, pag. 17 e segg. consid. 5), oppure abbia dato scarso rilievo alle contraddizioni o menzogne dell’imputato. L’arbitrio consiste in uno sbaglio qualificato, insostenibile e indifendibile. Che poi i giudici della Corte abbiano sorvolato su alcuni temi esposti nella sua requisitoria (ad esempio quale quello sull’adolescenza, con riferimento al pensiero del prof. __________) non ha peso alcuno. In un processo di primo grado, soprattutto davanti a una Corte di assise, di temi se ne sollevano molti. Tocca al Procuratore pubblico (prima e durante i dibattimenti) esporre tutte le opportune variabili accusatorie; spetta invece ai giudici, evidentemente, soppesarle e calcare la traccia che ritengono maggiormente realistica e liquida. Per contro, il processo per cassazione non è la continuazione del processo di assise. Non basta quindi invocare verbali istruttori, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio – per di più per partito preso – pretendendo che la Corte di merito li abbia ignorati o non li abbia debitamente considerati, soprattutto, come nella specie, quando il magistrato d’accusa nemmeno si confronta puntualmente con la decisione impugnata. A volte frammentario, a volte nebuloso, oltre che generico e narrativo, il ricorso non adempie ai requisiti minimi per una seria analisi delle conclusioni della prima Corte. Denunciare qua e là piccole inesattezze, soprattutto nella prima parte della sentenza dove si cerca di esporre i fatti, non è lo scopo del ricorso per cassazione, soprattutto se nemmeno si tenta di dimostrare che le pretese inesattezze avrebbero stravolto un’ipotetica giusta sussunzione giuridica. Così com’è motivato quindi, il ricorso – ove, come visto, tutto viene considerato arbitrario – è inammissibile.
6. Nel seguito, il Procuratore pubblico reitera nell’esporre le proprie doglianze con la stessa impostazione fin qui scelta. Cita particolari dei verbali, non riportati in sentenza, che dimostrerebbero il proposito dell’imputato di manipolare anche gli inquirenti. Rimprovera alla Corte di non avere evidenziato alcuni dettagli delle registrazioni video di PC 1 – la cui importanza non sarebbe stata sufficientemente sottolineata – che dimostrerebbero quanto questi sia stato soggiogato dall’imputato, il quale, aveva “in pugno” anche PC 3 (ricorso, pag. 23-26). Il Procuratore pubblico definisce “urtante con il senso di giustizia” associare la parola “corteggiamento” con l’impiego della teoria della negatività; al proposito la Corte non avrebbe fatto cenno alcuno, cadendo quindi nell’arbitrio, alle numerose lettere che riferivano sulle conseguenze negative nell’eventualità in cui le vittime avessero deciso di interrompere le “sedute”. La Corte avrebbe invece arbitrariamente relativizzato il contenuto minaccioso di queste lettere, che confermavano invece che quello era un rituale necessario per “indurre le vittime a sottoporsi agli atti sessuali da parte di RI 1”. Nemmeno si sarebbe tenuto conto in sentenza della personalità di PC 3, del tema dell’amicizia portato avanti dall’accusato per soggiogarlo, del suo difetto fisico che l’impacciava con le ragazze e dei consigli che l’imputato gli propinava per incoraggiarlo con l’altro sesso. Il tutto avrebbe dovuto invece indurre la Corte a ritenere che PC 3 “non era d’accordo con le pratiche sessuali” dell’accusato, “e ciò anche dopo i 16 anni” (ricorso pag. 26-31). Anche con __________, spiega il ricorrente, l’imputato ha portato avanti la sua tecnica di avvicinamento, simile a quella usata con gli altri giovani (usando la pornografia, l’amicizia, ecc.), anche se questi è comunque riuscito “ad opporsi alle sedute” dopo essersi reso conto di essere stato abusato, “malgrado l’evidenza dell’orgasmo meccanicamente raggiunto”. Affermare, come ha fatto la Corte, che __________ è rimasto in quell’occasione presso l’imputato perché ci stava e perché non se la sentiva di rientrare a casa a piedi sarebbe, sottolinea il ricorrente, arbitrario. Egli, immaturo e dipendente da RI 1, meriterebbe la protezione che gli conferisce l’art. 188 CP. Nel seguito il Procuratore pubblico riporta altre situazioni ignorate o sottointese dalla prima Corte, ribadisce che le lettere avrebbero avuto dei toni “ipnotici” con quello “stile da setta religiosa”, e sottolinea che le vittime credevano agli effetti benefici delle sedute, ecc.. Egli conclude infine adducendo che la sentenza non avrebbe descritto in modo sufficientemente dettagliato la strategia dell’accusato (ricorso, pag. 31-37).
Come visto, il Procuratore pubblico ribadisce la propria interpretazione dei fatti lamentando arbitrio. Ma per sostanziare una simile censura non basta contrapporre una diversa spiegazione degli eventi, ancorché più attendibile. Nell’apprezzamento delle prove una Corte di merito gode di propria autonomia e latitudine. Cade nell’arbitrio solo ove dimentichi o fraintenda determinati atti processuali (di peso), oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare manifestamente insostenibile. Perché estremi del genere sarebbero ravvisabili nei passaggi della sentenza menzionati nel ricorso, il ricorrente non spiega. Al riguardo l’inammissibilità del ricorso è perciò manifesta.
7. In diritto il Procuratore pubblico esordisce illustrando alcune sentenze del Tribunale federale sull’art. 188 CP, dove l’Alta Corte ha ammesso un rapporto di dipendenza tra la vittima e un maestro di solfeggio, uno di musica, uno psicoterapeuta e un terapeuta. Non sarebbe invece pertinente il riferimento fatto dai giudici della prima Corte alla sentenza DTF 125 IV 129, dove il Tribunale federale, spiega il ricorrente, a ragione non avrebbe ammesso tale rapporto. Nel caso in esame invece, spiega il Procuratore pubblico, l’imputato (di oltre 30 anni più vecchio delle vittime) per diversi anni avrebbe impartito lezioni di recupero settimanali ai ragazzi, divenendo il loro confidente, al quale essi avrebbero confidato aspetti intimi delle loro esistenze, parlando con lui di sesso e di molti altri argomenti. RI 1 per loro era diventato “un adulto di riferimento”. Ai ragazzi faceva regali, metteva a disposizione la sua abitazione affinché potessero “divertirsi con gli amici”. Conquistando “a poco a poco” la loro fiducia i ragazzi sono stati messi da RI 1 in una situazione in cui essi “hanno abbassato il livello di guardia e messo da parte i meccanismi di difesa tipici e normali in un rapporto tra maestro e allievo”. L’imputato, nella sua duplice posizione di maestro e confidente, aveva sui ragazzi un ascendente intellettuale ed affettivo, oltre che economico. Ai loro occhi, soggiunge il magistrato d’accusa, il “maestro” RI 1 è diventato un amico e un confidente che era a loro completa disposizione, che li ha plasmati secondo il suo volere. Secondo il Procuratore pubblico sarebbe irrilevante dal profilo giuridico che i ragazzi avrebbero potuto rinunciare all’insegnamento, che le vittime non lo chiamavano così spesso come sperava e che alcune non abbiano fatto resistenza o solo poca. Non sapersi sottrarre al volere del prevenuto è, sottolinea il ricorrente, un chiaro segno di dipendenza da lui, che ha avuto inizio prima del compimento del sedicesimo anno di età per poi proseguire anche dopo. Il Procuratore pubblico cita in seguito, per ogni vittima, le “vulnerabilità psicologiche” che hanno contraddistinto la loro situazione di dipendenza. Egli conclude quindi che se la prima Corte avesse valutato correttamente e complessivamente i fatti accertati avrebbe dovuto pronunciare la condanna di RI 1 per atti sessuali con persone dipendenti (ricorso, pag. 37-44)
7.1. Le motivazioni del ricorrente, in gran parte già esposte nelle pagine precedenti del ricorso, poggiano in buona sostanza su accertamenti fattuali la cui arbitrarietà non è stata dimostrata nel gravame. Sia come sia, il giudizio di prima sede non viola il diritto federale. La Corte delle assise criminali si è posta il quesito a sapere se i ragazzi si fossero trovati in un rapporto di dipendenza nei confronti di RI 1. E lo ha fatto analizzando la posizione del prevenuto nelle vesti di insegnante di matematica, maestro di vita e mentore. Nel primo caso i giudici della Corte hanno accertato che, in realtà, l’imputato dava delle ripetizioni esercitando i ragazzi, i quali gli anticipavano i temi sui quali volevano essere preparati. RI 1, ha precisato la Corte, non era un vero e proprio insegnante, ossia una figura istituzionalmente delegata “alla trasmissione del sapere”, investita “di un dovere d’educazione che fa di lui un modello anche sul piano morale o, perlomeno, comportamentale”, ma era “semplicemente un supporto” per i ragazzi, al quale essi avrebbero potuto in ogni momento rinunciare. Nemmeno si può ammettere, ha soggiunto la Corte, che RI 1 sia stato per i ragazzi un maestro di vita, sebbene lui “avrebbe voluto esserlo”. Lo dimostrerebbe l’inutilità degli sforzi da lui profusi per cercare di convincere i ragazzi a concedergli attenzioni ed affetto (ad esempio con lettere dove spiegava il significato dell’amicizia), poiché i ragazzi continuavano con il loro atteggiamento di sempre. Fosse stato davvero un maestro di vita, ha spiegato la Corte, ed avesse davvero avuto sui ragazzi quell’influenza che la pubblica accusa pretende, RI 1 non avrebbe avuto difficoltà ad ottenere da loro le dimostrazioni di affetto che chiedeva. Dagli atti risulterebbe evidente, ha ribadito la Corte, che i ragazzi frequentavano con regolarità la casa di RI 1 semplicemente perché a loro faceva comodo avere “un posto dove andare a fare quel che volevano liberamente” ed “avere un adulto a disposizione per ogni esigenza”. Ciò che non fa di RI 1, ha sottolineato la prima Corte, un maestro di vita. Nemmeno la “tanto decantata superiorità intellettuale” dell’imputato ha creato dipendenza o fatto di lui un maestro di vita, non essendo questa che “la normale maggiore conoscenza che ogni adulto ha”. E non basta, ha soggiunto al Corte, far assurgere al ruolo di mentore qualcuno solo perché con lui si poteva discutere della propria situazione professionale o perché questi elargiva qualche consiglio sul futuro lavorativo dei giovani (come successo con __________). Dopo avere analizzato caso per caso la situazione dei ragazzi, la Corte è arrivata alla conclusione che nessuno di loro (PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 e __________), ha dipeso – secondo i dettami dell’art. 188 CP – da RI 1 (sentenza, pag. 154-169).
7.2. Ora, ci si potrebbe domandare se le censure della pubblica accusa siano sufficientemente motivate e quindi ammissibili; sia come sia, anche in diritto il ricorso non può essere accolto. I diversi elementi che hanno delineato il rapporto dell’imputato con le vittime trattano dell’apprezzamento dei fatti, e come tali sono censurabili solo per violazione dell’arbitrio. Come visto, il reiterato tentativo in tale senso del Procuratore pubblico di contrapporsi alla Corte non ha avuto buon esito. Dire invece se questi elementi (ritenuti dalla Corte senza arbitrio) siano sufficienti per ritenere una relazione di dipendenza è questione di diritto, che questa Corte può esaminare liberamente.
7.3. Per ammettere il reato di atti sessuali con persone dipendenti è necessario che l’autore profitti di un rapporto di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, per compiere un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, o che l’autore profitti della dipendenza in cui si trova tale persona per indurlo ad un atto sessuale (art. 188 n. 1 CP). Oltre ai citati tipi di rapporti che potrebbero intercorrere tra la vittima e l’autore, il legislatore ha previsto una sorta di “clausola generale” volta a proteggere i giovani che si dovessero trovare in uno stato di dipendenza d’ogni genere (DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e riferimenti al FF 1985 II pag. 1085). Il Tribunale federale cita alcuni esempi di rapporti di questo genere, come quello tra uno psicoterapeuta e il suo paziente, quelli che emergono nelle comunità religiose o nelle sette oppure ancora il rapporto che si crea fra un minore e il suo mentore, sia esso di carattere generale o in relazione ad attività sportive, culturali, per finire in tutte quelle attività del tempo libero. Seppure è l’esame puntuale e concreto della fattispecie che traccia il rapporto, non va dimenticato che questo deve comunque avere avuto una certa durata (DTF 125 IV 129 consid. 2b pag. 132 e riferimenti).
7.4. Riassumendo, la Corte ha accertato che RI 1 non era un vero e proprio insegnante, ossia una figura istituzionale investita del dovere di educazione, ma era per i ragazzi un semplice “supporto”, qualcuno con cui fare degli esercizi. Essi, ha spiegato la Corte, avrebbero potuto in ogni momento rinunciare a questi incontri; quindi, ha desunto la prima Corte, quel ruolo “puramente strumentale” non conferiva all’imputato nessuna posizione predominante, nessuna autorità particolare su cui poggiare un conseguente rapporto di dipendenza (sentenza, pag. 157-158 consid. 115.1). I ragazzi, hanno precisato i giudici, frequentavano con regolarità la casa del prevenuto semplicemente perché a loro faceva comodo avere un posto dove andare a fare quel che volevano liberamente, senza dover rendere conto a nessuno e senza rispettare le regole che vengono imposte in famiglia e a scuola (sentenza, pag. 157-159 consid. 115.3). Inoltre, ha spiegato la Corte, il fatto che ch’egli abbia profuso qualche consiglio professionale ai ragazzi non fa di RI 1 un mentore (sentenza, pag. 157-158 consid. 115.3).
7.5. Orbene, le situazioni di dipendenza descritte nelle sentenze federali (ricorso, pag. 37-39) hanno tutte quale denominatore comune quello di avere impedito al giovane non ancora maggiorenne, ma di età superiore a 16 anni, di poter decidere autonomamente e di non più essere stato in grado di difendersi dalle sollecitazioni sessuali non gradite. Qui i proponimenti di carattere sessuale erano per finire accettati dai ragazzi, i quali si sottraevano alle attenzioni dell’imputato come e quando volevano. Stando agli accertamenti della prima Corte, nessuno si è trovato nella situazione di veramente non potersi opporre agli approcci dell’imputato o alle sue insistenti esortazioni a chiamarlo e visitarlo. Anzi, spesse volte erano loro che andavano da lui (come ad esempio ha riferito PC 2) per “evadere” e fare “una di queste.. sedute” (sentenza, pag.160-161). Per PC 3 RI 1 era “un adulto permissivo”, da cui, ha accertato la Corte, egli non dipendeva in nessun modo, anzi il giovane ha saputo opporsi alle incalzanti richieste di baciarlo e ha saputo resistere “ai toccamenti al sedere” (sentenza, pag. 162). Nemmeno nei confronti di PC 1 (che non ha mai ricevuto lezioni di matematica) la Corte ha ravvisato nessuna dipendenza derivante da un preteso ascendente culturale o da una superiorità intellettuale di confidente. Con l’imputato il giovane si trovava bene, a lui RI 1 non negava nulla, lo aiutava anche economicamente; ma da questo, come rettamente accertato dalla Corte, non si evince dipendenza derivante da un “ricatto affettivo”. Anzi, egli sembra paradossalmente avere una certa influenza sull’imputato, a tal punto da poter tranquillizzare __________ dicendogli che avrebbe parlato con RI 1 affinché non insistesse a volerlo masturbare (sentenza, pag. 163–165). E così anche per tutti gli altri giovani (PC 4 e __________; sentenza, pag. 165-169).
Che RI 1 abbia escogitato tutta una serie di espedienti per attirare i ragazzi a casa sua e convincerli a ritornarci ogni qualvolta lo desideravano, è stato ammesso anche dallo stesso imputato, ma questo non configura ancora dipendenza nei confronti di giovani quasi maggiorenni, altrimenti a questi ultimi verrebbe annichilita in modo troppo importante la libertà di determinarsi autonomamente, anche e soprattutto in ambito sessuale. È stato invece accertato che i ragazzi si recavano da RI 1 ogni qualvolta lo desideravano. Questi infatti si risentiva quando i ragazzi non si facevano sentire regolarmente. Dagli atti non emerge che i ragazzi abbiamo temuto che un loro rifiuto abbia potuto avere gravi conseguenze, e che quindi non abbiano provato ad opporsi a causa della posizione dominate dell’imputato. I giudici della prima Corte non hanno avuto la convinzione che i ragazzi si siano trovati in un rapporto d’inferiorità che abbia impedito loro di formare liberamente la propria libertà. Per il vero, gli atti dell’incarto mostrano sì alcuni aspetti deplorevoli relativi soprattutto allo scopo ultimo dell’imputato, ossia quello di avere o fare con i ragazzi degli atti sessuali, ma non si può relativizzare l’aspetto, comunque preoccupante, per certi versi giocoso dei ragazzi. Alcuni di loro hanno delle chiare tendenze omosessuali, che RI 1 ha tentato – riuscendoci spesse volte – di risvegliare traendo anch’egli godimento personale. Gli approcci dell’imputato sono sempre stati, per così dire, “soft”, e non sono mai stati precipitosi né tanto meno violenti. Egli, chissà come, ha intravisto nei ragazzi che incontrava, a volte per caso a volte no, la possibilità ch’essi potessero avere le sue stesse tendenze sessuali. Certo, ha sviluppato una tecnica che nel suo insieme lascia disgustati, ma non ha mai usato pressioni che gli adolescenti non avrebbero potuto respingere. E nessuno, stando agli accertamenti, si è trovato nella posizione di non osare ribellarsi a causa della posizione dominante dell’imputato. Erano liberi di fare quello che volevano, e lo hanno confermato essi stessi. Certo, RI 1 è stato abile nell’individuare per ciascuno di loro gli interessi che li avrebbero attratti (sebbene a tutti, sembra, piaceva guardare film pornografici, bere, fumare, ecc.). Ad alcuni dava ripetizioni di matematica, ad altri offriva la propria amicizia, i propri soldi o il suo sapere (il preteso ascendente culturale o fascino intellettuale). Ma gli espedienti intrapresi da RI 1 per arrivare al dunque (avere un rapporto sessuale con i ragazzi) non erano talmente abbacinanti da non permettere agli adolescenti di determinarsi autonomamente. Il ricorso quindi, comunque di dubbia ammissibilità, va decisamente respinto.
II. Sul ricorso di RI 1
8. Il ricorrente esordisce contestando la commisurazione della pena. A suo avviso i giudici della prima Corte non avrebbero considerato il “consenso dei ragazzi” a subire l’atto sessuale. Uniche attenuanti ritenute dalla Corte sono la scemata responsabilità e l’incensuratezza. È nell’ambito della commisurazione della pena che la prima Corte avrebbe dovuto considerare il consenso delle vittime (seppure indotto con cosciente abilità dall’imputato), e non, come erroneamente avrebbero fatto i primi giudici, nella determinazione del reato. Per questo motivo, il ricorrente chiede che la pena venga fissata ad un massimo di due anni da espiare (ricorso, pag. 4-5).
a) Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP (art. 63 vCP), disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto di denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289).
b) Benché RI 1 non abbia “chiesto nulla per sé ai ragazzi” e vista la comunque “relativa” gravità dei gesti, la Corte ha considerato che la colpa di RI 1 non è stata “di poco conto”. Questi, ha spiegato la Corte, ha ripetutamente masturbato ininterrottamente un centinaio di volte tre ragazzi per almeno un anno. Per soddisfare le sue “esigenze”, l’imputato ha coscientemente e abilmente creato le condizioni in cui far nascere il consenso dei ragazzi. A favore del condannato, la Corte ha considerato l’incensuratezza e il fatto che egli può vantare una vita anteriore ineccepibile. Vista la lieve scemata imputabilità dell’accusato, la Corte ha ridotto la pena di 3 anni e 6 mesi che avrebbe dovuto infliggergli se fosse stato ritenuto pienamente responsabile a 2 anni e 9 mesi da espiare. Accanto alla pena, la Corte ha ordinato un trattamento psichiatrico ambulatoriale.
c) Scarsamente motivata la censura potrebbe finanche essere dichiarata inammissibile. Sia come sia, la Corte non ha violato il diritto non considerando nella commisurazione della pena il consenso delle vittime. Basta ricordare al ricorrente che se le vittime non avessero acconsentito, egli sarebbe confrontato con ben altra imputazione (coazione sessuale, art. 189 CP); di converso, il consenso delle vittime non è stato ritenuto dalla Corte come il risultato dello sfruttamento di uno stato di bisogno (limitato al caso di __________, art. 193 CP) o come lo sfruttamento di un rapporto di dipendenza (art. 188 CP). Ridurre di nuovo la pena perché vi sarebbe stato consenso delle vittime (di età inferiore a 16 anni quando hanno subìto l’atto sessuale) sarebbe insensato, ritenuto che l’avere consentito o meno alle masturbazioni è per finire irrilevante (sentenza del Tribunale federale 6B_820/2007 del 14 marzo 2008, consid. 3.1), l’art. 187 CP essendo per definizione un’infrazione di messa in pericolo astratto, che non esige, tra l’altro, che la vittima sia stata effettivamente perturbata nel suo sviluppo sessuale o solo esposta a tale pericolo (Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ª edizione, Zurigo 2003, pag. 404; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 4 ad art. 187 CP). Il ricorso non merita perciò ulteriore disamina, e va quindi decisamente respinto.
9. Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe caduta “in errore manifesto” ordinando la confisca di tutto il materiale sequestrato (ad eccezione degli album e dei classificatori con le fotografie). Oggetto di confisca avrebbero dovute essere solo gli “instrumenta sceleri” (ricorso, pag. 5).
Ora, se da una parte è vero che l’imputato si è opposto alla confisca di tutto il materiale sequestrato ad eccezione delle lettere e del materiale pornografico (verbale del dibattimento, pag. 37, il cui testo fa fede del suo contenuto; v. art. 256 CPP), dall’altra la Corte potrebbe, per così dire, avere “frainteso” – venendogli incontro – dissequestrando gli album e i classificatori con le fotografie, quindi due oggetti per la cui confisca egli si era opposto (sentenza, pag. 181 consid. 128). Certo, quel “così come richiesto dalla difesa in aula” formulato dalla Corte a pag. 181 (consid. 128), può avere indotto il ricorrente a sperare di ottenere (in cassazione) di più. Ma così non può essere. La chiara formulazione della prima parte della frase (“è ordinata la confisca di quanto in sequestro, ad eccezione…”) indica che tutti i beni sequestrati devono essere confiscati, salvo gli album e i classificatori delle foto, che – come detto – costituisce, per quanto emerga dal verbale del dibattimento, una sorta di “ultra petita”. Inoltre, il ricorrente non ha specificato con precisione cosa vorrebbe che gli venisse restituito e per quale ragione. Troppo generica, la richiesta non può essere validamente esaminata da questa Corte, che dovrebbe, seguendo le richieste del ricorrente, liberare tutto (indiscriminatamente), il che, al pari della censura, è inammissibile.
10. Il ricorrente contesta pure la ripartizione delle spese giudiziarie, che, visto il parziale proscioglimento, dovrebbero essere stabilite a suo carico in misura di solo ¼ (ricorso, pag. 5-6).
Ora, che il Procuratore pubblico abbia chiesto la condanna a 7 anni e tre mesi di detenzione, non è indicativo per la definizione delle tasse e spese di giustizia; capita spesso infatti che le pene proposte dai Procuratori vengano ridimensionate dai giudici nel commisurare la pena del reo, e ciò anche quando i capi d’imput-zione vengano tutti confermati. Nel caso di specie invece, i giudici della Corte hanno sensibilmente ridotto la pena proposta dal Procuratore pubblico proprio perché alcuni capi d’imputazione non hanno trovato accoglimento. La ripartizione percentuale o frazionale delle spese e tasse di giustizia non segue tuttavia necessariamente la proporzione tra condanna e proscioglimento. In questa sede non si ravvisa comunque un’assegnazione spropositata; il prevenuto è stato sì prosciolto dal reato di coazione sessuale (reato più grave), e parzialmente o totalmente da altri reati (atti sessuali con fanciulli consumati e tentati, ripetuti atti sessuali con persone dipendenti, sfruttamento dello stato di bisogno, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e contravvenzione alla LStup), ma è stato comunque condannato per quello di atti sessuali con fanciulli relativi alla maggior parte dei fatti riferiti agli incontri con __________, e per ripetuta pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e per ripetuta contravvenzione alla LStup. L’arbitrio, rispettivamente l’abuso del potere di apprezzamento, non è stato né sostanziato né tanto meno sufficientemente motivato, mentre nemmeno in diritto si ravvisa violazione alcuna. Il ricorso va pertanto disatteso anche su questo punto.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP
e vista per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
2. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1 500.–
sono posti a carico dello Stato.
3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
4. Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono posti a carico del ricorrente.
5. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.