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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.08.2008 17.2008.33

4 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,174 parole·~16 min·4

Riassunto

Minaccia. Presupposti oggettivi e soggettivi del reato

Testo integrale

Incarto n. 17.2008.33

Lugano 4 agosto 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, vicepresidente Pellegrini ed Epiney–Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 maggio 2008 presentato dal

Sostituto Procuratore publico del Cantone Ticino

  contro la sentenza emanata il 26 maggio 2008 dal giudice della Pretura penale nei confronti di   IM 1, attinente di , nato il 1° luglio 1966 a , domiciliato a  coniugato, consulente di marketing (patrocinato dall’avv. PA 1)    

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione del Sostituto Procuratore pubblico del Cantone Ticino;

                                       2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 24 settembre 2007 il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di minaccia per avere, il 6 agosto 2007 ad ______, usando grave minaccia, incusso timore o spavento a PC 1, e meglio avvicinandosi alla donna, irato e mostrando un coltello previamente prelevato dalla cucina asserendo che la prossima volta avrebbe ucciso il suo cane. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la sua condanna alla pena pecuniaria di fr. 5 000. –, corrispondenti a 20 aliquote da fr. 250. – ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 300.–, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni. Egli ha dipoi ordinato la confisca del coltello da cucina in possesso dell’accusato in occasione della presunta minaccia. Al decreto di accusa IM 1 ha sollevato opposizione.

                                  B.   Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 28 aprile 2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dalla relativa imputazione, revocando altresì il citato provvedimento confiscatorio. Contro tale sentenza il Sostituto Procuratore pubblico ha inoltrato il 28 aprile 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentato il 26 maggio successivo, egli chiede che, in riforma della sentenza impugnata, IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di minaccia. Con osservazioni del 17 giugno 2008 IM 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

In diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1. pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatto o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 I consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

                                   2.   Secondo il Sostituto Procuratore pubblico, il proscioglimento dell’accusato dall’imputazione di minaccia prospettata nel decreto di accusa, sarebbe conseguente a una errata applicazione del diritto federale ai fatti posti a base della sentenza impugnata.

                                   3.   L’art. 180 cpv. 1 CP commina – a querela di parte – una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altra il destinatario dev’esserne uscito spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a pag. 215). Grave va qualificata una minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine e la messa in atto deve dipendere dalla volontà del reo, ancorché questi non sia in grado di concretarla o l’atto non possa verificarsi. La gravità dell’intimidazione dev’essere ponderata in modo neutrale, sulla scorta di criteri generici e in considerazione di tutte le circostanze del caso, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Determinanti sono criteri oggettivi (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 6 ad art. 180 CP con rinvio). E’ pertanto considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, Commentario besilese, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.,2006.19, consid. 3a con richiamo). Non occorre invece che l’autore abbia l’intenzione, o sia effettivamente in grado, di realizzare la sua minaccia, bastando che spaventi o intimorisca la vittima (Corboz, op. cit., n. 4 4 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a). Ancora, non basta la consapevolezza del destinatario di essere minacciato; occorre che subentri l’esito dell’effettivo perturbamento psicologico proprio a limitare la volontà del destinatario e la sua capacità di attenervisi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; DTF 106 IV 128 consid. a), essendo però sufficiente, secondo taluni autori, l’avere suscitato uno stato di terrore psicologico o di paura tale da compromettere massicciamente il senso di sicurezza della vittima; questo anche a prescindere da un’eventuale coartazione della sua volontà (Delnon/Rudy, op.cit., n. 10 e 11 ad art. 180). Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed essere consapevole che la sua minaccia comporta quest’effetto, o perlomeno accettare che si verifichi (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180). Se una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP è proferita senza conseguenze poiché la  vittima, contrariamente all’attesa, si sente minacciata, ma non spaventata né intimorita, è nondimeno realizzato un tentativo punibile di minaccia (DTF 99 IV 212; Delnon/Rudy, op. cit. n. 39 sd art. 180; Stratenwerth, Schweizerisches Strafgesetzbuch I, 2003, n. 67 ad § 5; Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 180; CCRP, sentenza citata).

                                   4.   Stando alla sentenza impugnata, i fatti all’origine del procedimento penale si sono consumati nel __________, un’area verde aperta al pubblico, all’interno della quale si trova anche l’edificio in cui l’accusato aveva locato un appartamento. Quel giorno, egli stava rientrando a casa al termine di una lunga corsa, durata più di due ore. Nel contempo, PC 1 (parte lesa) stava passeggiando in quel medesimo luogo con il suo cane, senza guinzaglio, nonostante l’obbligo imposto dal Comune di tenere al guinzaglio i cani. Alla vista del corridore, l’animale lo ha inseguito e raggiunto, saltellando, abbaiando e ponendogli il muso a stretto contatto con il tallone e il ginocchio. L’accusato, un appassionato sportivo, che percorre a corsa oltre 1000 km l’anno – sempre stando alla sentenza di primo grado – ha fortemente temuto per la sua incolumità fisica, paventando di essere morso. Ha pertanto intimato alla padrona di chiamare a sé l’animale, senza però alcun risultato. Fermatosi, l’animale si è allontanato e l’accusato ha ripreso a correre, per essere però subito raggiunto dalla bestia, di nuovo imperterrita a stretto contatto con le sue gambe. Rivoltosi ancora una volta (infruttuosamente) alla padrona, affinché tenesse lontano l’animale, l’ accusato si è a questo punto rifugiato in casa. Solo allora il cane è stato richiamato dalla stessa padrona e allacciato al guinzaglio (sentenza, pag. 4)

                                         Spinto da risentimento di nervosismo, come da lui dichiarato, provato da stanchezza e giustificato dal fatto che la padrona dell’animale si era dimostrata incurante delle regole comunali che impongono di tenere al guinzaglio i cani, e considerato che i cani liberi possono anche causare pericoli per i frequentatori del parco, l’accusato – ha proseguito il primo giudice – è ritornato sul luogo dei fatti con l’intento di redarguire nuovamente la proprietaria dell’animale. Al dibattimento, ha ricordato lo stesso giudice, l’accusato ha spiegato di avere preso con sé un coltello da cucina, non per rivolgerlo contro la parte lesa, bensì per eventualmente difendersi dal cane, tant’e che l’ oggetto, peraltro non suo e prelevato dall’appartamento di vacanza, è sempre rimasto in posizione verticale, lungo il suo fianco, senza che sia stato puntato contro qualcuno. In questa occasione, stando a quanto accertato in sentenza, l’accusato si è limitato a ripetere alla parte lesa che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e che se essa non avesse obbedito egli era pronto ad uccidere il cane. Ha nondimeno spiegato che non lo avrebbe comunque mai fatto e che la frase era sortita a causa d’un impeto di ira, di cui si è pentito (sentenza, pag. 4).

                                         Nel vagliare la fattispecie, il giudice della Pretura penale ha rilevato che l’unico evento che potrebbe ipoteticamente essere penalmente reprensibile è costituto dall’azione di” ritorno” dell’accu- sato una volta che, rifugiatosi in casa, è di nuovo uscito nel parco munito di un coltello da cucina. Un gesto, ha commentato il giudice, sicuramente inopportuno, visto che la vicenda e la conseguente discussione con la proprietaria del cane erano ormai terminate (sentenza, pag. 5). Pur definendo tale comportamento non ammirevole ed esemplare, il primo giudice ha comunque ritenuto che esso non può ancora essere qualificato come “minaccia” si sensi dell’art. 180 CP. Dal punto di vista soggettivo, egli ha obiettato, l’accusato si trovava anzitutto in una condizione di particolare turbamento ed eccitazione, una sorta di “Erregungszustand”, che impedisce di ritenere che abbia concretamente voluto evocare un grave pericolo alla vittima. Il suo gesto, a suo giudizio, va tutt’al più qualificato come una reazione di stizza che, seppure esagerata, non ha raggiunto la gravità  pretesa da quella norma. Al dibattimento, ha puntualizzato il giudice, è emerso che, con quel gesto, l’accusato non ha infatti inteso ledere la sicurezza e la pace della parte lesa, ma voleva solo difendersi dal cane, ritenuto poi che il suo obiettivo era unicamente quello di conferire ancora con la proprietaria dell’animale, per preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si allenano nel parco; incolumità vanificata da chi non rispetta le ordinanze comunali (sentenza, pag. 5). Dal profilo oggettivo, ha proseguito il giudice, né i modi, né gli epiteti utilizzati dall’accusato erano oggettivamente suscettibili di incutere grave spavento alla parte lesa. Questi si è limitato ad affermare che avrebbe ucciso il suo cane, senza però fare nessun accenno alla persona fisica (PC 1) e senza che si posa ritenere che abbia quindi intaccato la sua “innere Frieden”. Del resto, la stessa parte lesa non ha nemmeno esattamente capito cosa abbia detto il soggetto, limitandosi a riferire alla polizia di avere udito parole tipo “ti uccido il cane” e non proprio una minaccia di morte. E’ venuta poi a mancare, secondo il giudice, ogni prova attestante che il coltello sia espressamente stato mostrato o addirittura puntato contro la parte lesa. Arma dell’accusato che, secondo lo stesso giudice, è rimasta comunque in posizione verticale e lungo il suo fianco, proprio come se lo avesse preso con sé per difendersi da eventuali ulteriori attacchi della bestia. Non si può quindi affermare – ha fatto presente il giudice – che la donna abbia effettivamente temuto per sé o per il suo animale. In definitiva, l’accusato non ha mai prospettato alla parte lesa un “künftiges Übel”, cosi come richiesto dalla giurisprudenza (sentenza, pag. 5). Per tacere del fatto che, ha ricordato il giudice, è venuto anche a mancare il risultato, ossia lo spavento della persona presunta minacciata. D’altronde, ha puntualizzato lo stesso giudice, l’accusato è apparso come persona assolutamente corretta, tranquilla, distinta e dal carattere mite e perfettamente credibile. Dal canto suo, egli ha osservato, la parte lesa si è dimostrata alquanto incurante degli obblighi previsti dalla normativa vigente, sia il giorno dei fatti (non ha fatto uso del guinzaglio), sia al momento del processo; non si è presentata in aula, malgrado la causa concernesse proprio lei, ciò che consente di ulteriormente ritenere, a suo giudizio, che essa non è rimasta particolarmente turbata dalla vicenda (sentenza, pag. 6).

                                   5.   Riferendosi all’aspetto soggettivo, il Sostituto Procuratore pubblico assevera che il primo giudice ha ritenuto che il dolo non sussiste poiché l’accusato, visto il suo stato di agitazione, non voleva evocare un grave pericolo alla vittima; stato d’animo che tuttavia, secondo lo stesso ricorrente, andrebbe semmai considerato, una volta dati l’elemento soggettivo e oggettivo del reato, nella commisurazione della pena. Lo stesso giudice, prosegue la pubblica accusa, non ha per contro esaminato quegli elementi esteriori, quali l’uscire di casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello da cucina), laddove non vi era una situazione di pericolo imminente, né alla sua salute, né a quella di terzi, l’accusato di fronte al potenziale pericolo costituito dal cane essendosi rifugiato in casa e l’animale essendo stato richiamato dalla sua padrona. Elementi questi che, secondo il Sostituto Procuratore pubblico, potevano lasciare concludere per un dolo eventuale. Ora, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accettata è un dato di fatto, che può essere censurato davanti a questa Corte solo per arbitrio, ossia ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, DTF 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 118 IV 167 consid. 4 pag. 174). Come visto, dal punto di vista soggettivo la minaccia ex art. 180 CP presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che l’autore della minaccia deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed essere consapevole che la sua minaccia comporta questo effetto o per lo meno accettare che si verifichi (consid. 3 che precede). Nel caso in esame, il primo giudice ha però escluso che l’accusato si sia prefissato uno scenario del genere con il suo gesto – invero censurabile – conseguente a una reazione di stizza per quanto capitatogli nel parco; il soggetto – secondo il giudice – non si era in realtà proposto di ledere la sicurezza e la pace altrui della parte lesa, ossia di minacciarla, ma solo di difendersi dal cane qualora ve ne fosse stato bisogno, tanto da poi redarguire la presunta vittima che i cani vanno tenuti al guinzaglio e che se lei non avesse obbedito lui era anche pronto ad uccidere l’animale (se ciò si fosse reso necessario), vista evidentemente l’esperienza maturata qualche minuto prima (sentenza, pag. 5, con riferimento alla pag. 4). Suo obiettivo, sempre stando alla sentenza impugnata, era per finire di conferire di nuovo con la proprietaria dell’animale, per preservare l’incolumità di coloro che, con pieno diritto, si allenano nel parco; incolumità che verrebbe vanificata da chi non rispetta le regole comunali (sentenza, 5). Perché con considerazioni del genere il primo giudice sarebbe trasceso in arbitrio, il Sostituto Procuratore pubblico non spiega. Anzi, a ben vedere neppure lo pretende, limitandosi ad adombrare lo scenario del dolo eventuale, dopo avere fatto carico allo stesso giudice di non avere esaminato quegli elementi esteriori, quali – come visto – l’uscire di casa in un luogo pubblico con un oggetto pericoloso (un coltello) dopo che lo stesso accusato si era rifugiato in casa e dopo che il cane era stato richiamato all’ordine e legato al guinzaglio. Certo, sapere se i fatti di natura interiore accertati in un certo modo siano sussumibili al concetto di dolo eventuale, è una questione di diritto, vagliabile con pieno potere cognitivo (DTF 119 I 1 consid. 5). Sennonché, il ricorrente non spiega perché gli elementi ricordati nel gravame condurrebbero – dandosene il caso – al dolo eventuale per quel che concerne l’intenzione dell’accusato di volere incutere spavento alla vittima. Carente di motivazione, il rimedio non può perciò che essere dichiarato inammissibile al riguardo. Del resto, comunque sia, la sentenza impugnata sfuggirebbe alla critica qualora la si esaminasse nel merito. Che il ricorrente si sia proposto solo quanto da lui preteso al dibattimento (v. sentenza, pag. 4) il giudice lo poteva stabilire, senza violare il diritto, sulla base delle ulteriori considerazioni illustrate nella sentenza impugnata e sorvolate nel ricorso, specie con riferimento alla circostanza che l’accusato mai ha mostrato espressamente il coltello alla vittima, tanto meno glie lo ha puntato addosso; anzi, il coltello in questione è sempre rimasto in posizione verticale lungo il fianco dell’accusato, proprio come se questi l’avesse preso solo per difendersi da ulteriori attacchi dell’animale. Prova né e che la stessa presunta vittima, per finire, nemmeno si è spaventata, tanto che ha avuto la prontezza di replicare con forza all’avversario, prospettando una querela o rispettivamente minacciando il suo interlocutore addirittura di morte, qualora egli avesse ammazzato il suo cane (sentenza, pag. 5 –6).

                                   6.   Essendo – come visto – il rimedio destinato a un giudizio di inammissibililità per quel che riguarda le censure dirette contro il mancato riconoscimento dell’aspetto soggettivo legato al preteso reato, cade la possibilità di condannare l’accusato per minaccia. Il che rende superflua la disamina delle successive considerazioni esposte dal ricorrente, peraltro con argomentazioni e ragionamenti di chiara connotazione appellatoria, segnatamente di quelle volte a dimostrare la sussistenza degli elemento oggettivi dello specifico reato (v. ricorso, pag. 4).

                                   7.   Da quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a IM 1, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, la somma di fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a IM 1

                                         fr. 1 000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

 Il vicepresidente                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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