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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 10.09.2010 17.2008.17

10 settembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,979 parole·~1h 15min·3

Riassunto

Complicità in amministrazione infedele qualificata e ripetuto riciclaggio di denaro, proscioglimento. Chiamata di correo. Accertamento arbitrario dei fatti. Sincero pentimento. Verbale del dibattimento

Testo integrale

Incarto n. 17.2008.17-20

Lugano 10 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Dell’Oro, vicecancelliera

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

-  il 3 aprile 2008 (17.2008.19) da RI 4     patrocinato dall' PA 2   -  il 1° aprile 2008 (17.2008.18) da    RI 5     patrocinato dall' PA 3 1   - il 1° aprile 2008 (17.2008.17) dal    RI 2   -  il 2 aprile 2008 (17.2008.20) da    PC 1    patrocinata dall’avv.dr. RC 1  

contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2008 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 4 e  RI 5;   RI 6 (rappresentato dall’avv. PA 6) qui non ricorrenti.  

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

                                   1.   se devono essere accolti i ricorsi per cassazione;

                                   2.   il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   I fatti posti alla base del giudizio 12 febbraio 2008 della Corte delle assise criminali - qui contestato - sono in sintesi i seguenti.

1.Nel 1998 RI 1, vice presidente e tesoriere della PC 1, responsabile della gestione della liquidità del gruppo PC 1 che all'epoca era al quarto posto sul mercato mondiale dei microchips e contava oltre 30'000 collaboratori alle proprie dipendenze - dopo essere stato introdotto al __________ dall’avv. RI 4 (legale della succursale luganese della multinazionale sita in __________) e dall’avv.  RI 5 (amico fraterno di RI 4, che lavorava presso il __________) - propose a A. e B. (responsabili del settore crediti per grandi e medie aziende Ticino ed aziende internazionali del __________ ) di appoggiare in __________  l’operatività forex della succursale elvetica della multinazionale a condizione che la banca fosse disposta, per alcune di queste operazioni, a peggiorare di qualche punto il prezzo stabilito per l’acquisto o per la vendita di valute. L’eccedenza, rispettivamente il minor introito per ogni operazione di cambio così eseguita, avrebbe dovuto venire restituita, rispettivamente reintegrata a PC 1 attraverso una società terza. I fondi così recuperati sarebbero stati destinati - secondo quanto detto da RI 1 ai dirigenti del __________  - da PC 1 per la creazione di “provviste discrete” fuori bilancio.

2.A. e B. furono da subito interessati alla proposta di RI 1: l’acquisizione di un cliente come PC 1 era per il __________  un’occasione talmente ghiotta da giustificare anche una violazione delle norme della __________ che vietavano alle banche di prestare ai clienti collaborazione attiva per la creazione di fondi fuori bilancio. Vista l’eccezionalità di tale proposta, la sua accettazione richiedeva, tuttavia, le autorizzazioni dei vari profili bancari (compliance, forex e crediti) e una copertura che vestisse “in modo corretto e plausibile le creste” (sentenza impugnata consid. 8, pag. 53) che RI 1 chiedeva di fare sui cambi. Il tutto avrebbe, poi, dovuto essere coperto dalla più ampia discrezione che avrebbe favorito - per quanto fu fatto credere ai funzionari di banca - anche la PC 1 stessa poiché “i due azionisti di maggioranza, essendo società parastatali, non avrebbero accettato l’operazione” (sentenza impugnata consid. 8, pag. 53).

                                   3.   Dopo avere ampiamente riferito dei dettagli del sistema elaborato sulla scorta delle dichiarazioni di RI 1 e dei diversi funzionari bancari intervenuti (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 45 - 53) e avere riferito della necessità di “procedere con cautela, ottenere le autorizzazioni dalle superiori istanze del __________  e vestire in modo corretto e plausibile le creste che RI 1 chiedeva di poter fare” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 53 - 54), la prima Corte ha accertato che il 20.10.1998 si tenne negli uffici del __________  un incontro cui parteciparono RI 1, RI 4, B., A. e RI 5.

                                         Rilevato come i funzionari del __________  fecero riferimento a questo incontro nello scritto definitivo con cui la banca comunicava alla cliente PC 1 la propria disponibilità a riconoscere ad una società terza (la __________ ) “una commissione di intermediazione” ma precisato che, in realtà, non di ciò si trattava poiché RI 1 aveva sempre chiaramente parlato ai suoi interlocutori di maggiorazione o riduzione dei pips, i primi giudici hanno accertato che in quell’incontro non si poté che parlare della “proposta di RI 1 così come egli la formulò e così come la intesero sia B. sia A.” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 55 - 56).

                                         Pertanto - sempre secondo gli accertamenti della prima Corte contestati in questa sede da RI 4 e da RI 5 - tutti i presenti alla riunione sapevano delle modalità operative proposte da RI 1.

                                   4.   Mentre A. e B. si adoperavano per portare a termine le trattative e formalizzare gli accordi, RI 4 diede mandato all’avv. __________ di costituire la “società terza” che avrebbe dovuto ricevere dal __________  le “provviste discrete”.

                                         Il 6.11.1998 venne, così, costituita la __________  (qui di seguito __________ ) con attribuzione allo stesso avv. __________ dei poteri di firma. Giunte le prime autorizzazioni verbali dei vari profili bancari e quella scritta dell’ufficio del compliance (cfr. scritto 27.11.1998 dell’avv. __________), il 2.12.1998 vennero firmati a __________  i documenti di apertura del conto __________  presso il __________ .

Quale avente diritto economico del conto venne indicato, a firma di due dipendenti della banca monegasca, l’avv. RI 4 (cui venne, peraltro, conferita procura con firma individuale).

                                   5.   Il 4.12.1998, vennero eseguite in __________  le operazioni di apertura del conto PC 1 a firma di RI 1 e di G. (direttore generale della PC 1) e tra il 4 e il 17.12.1998 G. e RI 1 per PC 1 e B. e C. per il __________  sottoscrissero il contratto standard per l’operatività delle divise (qui di seguito OTC1).

                                         Contestualmente a questa sottoscrizione, venne inviata/consegnata la lettera-contratto - datata 16.12.1998 - tra il __________  e la __________ , con cui __________  riconosceva alla società - così come “richiesto” in occasione e con “riferimento all’incontro dello scorso 20 ottobre” - “una commissione sotto forma di retrocessione da calcolarsi mensilmente e limitatamente ai contratti su divise stipulati tra il nostro istituto e la PC 1 nella persona del suo vice presidente Dott. RI 1. La commissione corrisponderà ad una percentuale massima pari allo 0,2% del prezzo concordato per ogni singola transazione. L’importo della commissione sarà bonificato, come da istruzioni vostre e della spett. “PC 1”, sul conto intrattenuto dalla vostra società presso il __________ in considerazione del fatto che “grazie al vostro interessamento abbiamo potuto entrare in relazione con la spett. PC 1 società con la quale si prospetta lo sviluppo di un’interessante e redditizia attività specie nel campo delle divise e dei prodotti derivati”.

                                         Un esemplare della lettera-contratto del 16.12.1998 venne trasmesso/consegnato il giorno successivo alla succursale della PC 1, con una lettera accompagnatoria in cui __________  confermava a PC 1 (“vi confermiamo”) la propria disponibilità a riconoscere alla __________  una commissione d’intermediazione d’affari da corrispondersi periodicamente così come discusso in occasione dell’incontro tenutosi in __________  il 20.10.1998 e concordato nel precitato accordo tra __________  e __________ .

                                         Così “vestiti”, gli accordi conclusi tra RI 1 ed il __________  di __________  avrebbero permesso a PC 1 di creare delle “provviste fuori bilancio” nel contesto di una più generale operatività sui mercati forex.

                                         Al dibattimento, RI 1 ha dichiarato di avere distrutto la lettera con cui il __________  informava PC 1 degli accordi raggiunti unitamente alla lettera-contratto datata 16.12.1998 allegata e di non averla portata a conoscenza di nessun organo della PC 1. Neppure i dipendenti che lavoravano negli uffici della PC 1 furono informati delle trattative concluse con il __________ .

                                         Questo perché - secondo gli accertamenti della prima Corte - sin dall’inizio, la proposta formulata al __________  celava l’intento di RI 1 e di RI 4 di appropriarsi (nella misura del 90% il primo e del 10% il secondo) dei “fondi discreti” così creati, in danno della PC 1.

                                   6.   Il nulla osta formale all’operazione venne dato il 12.1.1999 da F., direttore del __________  di __________ . L’autorizzazione verbale era, comunque, già stata comunicata nel mese di dicembre 1998.

                                         Accanto alla normale operatività forex eseguita dal __________  per la PC 1 prese, quindi, avvio anche l’operatività forex “taroccata” (ovvero quella finalizzata a creare quelle che sono state impropriamente chiamate “retrocessioni” a favore del conto __________  in __________ ). Come visto sopra, l’attività forex “taroccata” prevedeva, in sostanza, che all’atto dell’esecuzione dei contratti sulle divise, D. (cambista del __________ ) comunicava (eventualmente dopo una breve trattativa) a RI 1 il prezzo di mercato della divisa da cambiare e RI 1, se del caso, indicava, a sua volta, al cambista di quanti pips lo doveva maggiorare (se comprava) o diminuire (se vendeva). Il cambista eseguiva, quindi, l’operazione e addebitava al conto della PC 1 un importo maggiorato, rispettivamente accreditava su di esso un minor importo rispetto al dovuto. Dopodiché, il cambista calcolava per ogni operazione la differenza tra il prezzo di mercato e quello indicatogli da RI 1 ed allestiva mensilmente un conteggio sulla cui base il __________  trasferiva/restituiva al conto della __________  presso il __________  quanto addebitato in più, rispettivamente accreditato in meno alla PC 1.

                                   7.   La filiale svizzera della PC 1 si appoggiò al __________  per la sua operatività forex dal 1999 al 2002.

                                         Il volume di tutte le transazioni, e non solo di quelle “taroccate”, fu considerevole.

                                         Nel dettaglio, la prima Corte ha accertato che nel 1999 (mancando in atti le tabelle per i mesi di gennaio, febbraio e marzo), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 3'484'854'215.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 1'933'000.- (secondo Efin: fr. 2'584'906.-). Nel 2000, RI 1 ha cambiato divise per un volume di fr. 4'662'021'143.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 3'405'000.-. Nel 2001 (mancando in atti le tabelle dei mesi di giugno e di settembre), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 4'532'328'263.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 3'167'000.- (secondo Efin: fr. 3'263'486.-). Nel 2002 (mancando in atti la tabella di agosto), RI 1 ha cambiato divise per un volume (calcolato per difetto) di fr. 6'789'700'588.- generando, con le transazioni taroccate, "retrocessioni" per circa fr. 5'529'000.- (secondo Efin: fr. 5'996'689.-).

                                         Complessivamente, quindi, l’attività forex “taroccata” ha permesso la creazione di “retrocessioni” per un totale di fr. 15'250'704.-.

                                         Per quanto attiene al destino di questo importo, la prima

Corte ha accertato che fr. 13'708'000.- (su un totale di fr. 15'250'704.- “retrocessi” dal __________  alla __________ ) furono prelevati direttamente e/o indirettamente da RI 4 e da

lui consegnati a RI 1.

                                   8.   Il modus operandi messo in atto per far rientrare nella mani di RI 1 le “retrocessioni” di cui si è detto, vedeva D. tenere un conteggio in apposite tabelle excel di ogni operazione il cui tasso veniva “taroccato”. Le tabelle riportavano per ognuna di queste operazioni la data, l’importo acquistato, l’importo venduto, la valuta, il corso società, il corso cliente e l’importo della retrocessione generata da ogni operazione.

                                         La somma complessiva delle retrocessioni per ogni mese indicata in queste tabelle veniva, quindi, bonificata da __________   al conto di __________  presso __________  e, poi, in ragione del 90%, trasferita - ad eccezione della prima che fu appoggiata ad un conto interno del __________  - su di un conto nominativo di RI 4 già in essere da lungo tempo sempre in __________ , sulla rubrica cliente (conto…).

                                         Tutti i prelievi (salvo tre) vennero eseguiti da RI 4 agli sportelli del __________. Ogni volta, RI 4 consegnava l’intero importo prelevato, senza ulteriori formalità, direttamente a RI 1, in genere negli uffici di PC 1 (solo alcune volte, la busta chiusa contenente il denaro venne consegnata da RI 4 alle assistenti di RI 1, sempre negli uffici di __________).

                                         Gli altri tre prelevamenti vennero eseguiti rispettivamente dall’avv. H. (il 2.3.2001), da I. (il 9.7.2001) e da  RI 5 (il 28.6.2002). I primi due, muniti di procura, consegnarono gli importi prelevati (rispettivamente fr. 396'006 e fr. 104'241.-) a RI 4 che, a sua volta, li rimise a RI 1. Il prelevamento eseguito da RI 5 si rese, invece, necessario a causa dell’assenza per ferie di RI 4 e si concretizzò nella personale consegna della somma di 1'107'000.- a RI 1 in __________, dove il tesoriere della PC 1 aveva posteggiato la sua automobile in attesa della consegna dei contanti.

                                   9.   L’operatività forex in __________  (“taroccata” e non) terminò di fatto il 29.8.2002, anche se già l’8.7.2002 gli organi direttori del __________  di __________  - con a capo il nuovo direttore E., succeduto alla fine del 2001 ad F. - avevano formalmente ordinato a C. (al quale era stata affidata la gestione del cliente PC 1 dopo la partenza dal __________  di A. e di B.) e a D. di bloccare l’attività forex di RI 1. O meglio, a far tempo da inizio luglio 2002, era stata vietata la maggiorazione/riduzione di pips e, quindi, il pagamento delle “retrocessioni”.

                                         Questo perché il __________  di __________  non intendeva più proseguire l’operatività forex comprensiva delle note “retrocessioni” per ragioni di trasparenza, di serietà e di un accresciuto rigore etico con cui la banca intendeva condurre la propria attività (cfr. per maggiori dettagli anche il consid. II.7.2.a.).

                                10.   Dopo avere saputo del divieto di proseguire l’attività forex “taroccata”, RI 1 e RI 4 si attivarono per trovare un altro istituto bancario che accettasse di fare quel che __________  aveva fatto sin lì. Dopo avere avuto risposte negative dal Consiglio di amministrazione della __________ (banca alla quale RI 1 e RI 4 avevano chiesto di operare beneficiando di una linea di credito che, però, non venne concessa) e da __________  (che non disponeva di una struttura sufficiente per l’attività desiderata), il 28 o 29.10.2002, RI 1 e RI 4 incontrarono A. che, nel 2000, era passato alle dipendenze del __________ (qui di seguito __________ ). Grazie a quest’ultimo, il __________  accettò la proposta. L’operatività di RI 1 con questa banca prese avvio (senza che venissero formalizzati accordi scritti) nella prima decade del mese di dicembre 2002 ma cessò dopo “cinque operazioni poiché RI 1, facendo pressione sul cambista, fissava un prezzo di cambio con un utile per la banca ben superiore rispetto a quello massimo consentito dagli accordi” (cfr. B17 A., pag. 5 e 6, citati nella sentenza impugnata a pag. 73).

                                         Queste cinque operazioni generarono, per effetto della maggiorazione/riduzione del corso di cambio, un totale di dollari 73'525.-. L’importo venne accreditato con valuta 19.12.2002 al conto “__________” … presso il __________  di __________ , prelevato in contanti da L. (ADE del conto, titolare di una fiduciaria con uffici a __________, conoscente di RI 4), nella misura del controvalore in franchi di US dollari 73'513.- (ovvero fr. 104'756.-) e consegnato dallo stesso L. a RI 4 e da questi a RI 1.

                                         Nel frattempo, il 21.10.2002 RI 4 aveva chiuso il conto intestato alla __________  presso il __________  e, d’intesa con RI 5, aveva trasferito il 10% rimanente (pari a fr. 472'959.-) su un conto aperto presso la __________  intestato sempre alla __________  (il cui avente diritto economico indicato era solo RI 4).

                                11.   Tornando ai fatti relativi all’imputazione principale, la prima Corte ha accertato che, quando seppe che PC 1 era passata alla concorrenza (ovvero che operava con il __________ ), C. si agitò molto e, per non perdere l’importante cliente, chiese a P., direttore di __________ (una partecipata del __________ ; in seguito __________), di rilevare l’operatività di RI 1 sulle divise.

                                         C. informò E. delle esigenze di RI 1 di maggiorare/diminuire i pips per costituire “provviste particolari” a favore della stessa

PC 1 e della disponibilità di D. di istruire M., cambista in __________, sulle relative modalità operative.

                                         In seguito, lo stesso RI 1 assicurò a E. che sarebbe stata la PC 1 la destinataria ultima degli importi che la banca avrebbe dovuto retrocedere in virtù dell’operatività forex dicendogli “che la PC 1 necessitava di questi fondi per il finanziamento di borse di studio ed in genere per il finanziamento della ricerca” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 78).

                                12.   Stante la disponibilità di massima della __________  di rilevare l’operatività forex così come voluta da RI 1, il 20.1.2003 si tenne un incontro in __________  alla presenza del direttore E., di RI 4 e di RI 6 (esperto nel ramo finanziario e persona fidata della __________  per avere lavorato in precedenza con il vice-direttore generale N. ed operante in __________  per altri clienti). La partecipazione di quest’ultimo all’operazione venne richiesta dalla banca che riteneva indispensabile che l’amministratore della società terza cui andavano le “retrocessioni” fosse una persona esperta nel ramo finanziario “in quanto sarebbe stato difficile giustificare internamente il pagamento di tali retrocessioni ad un avvocato e/o ad una persona che comunque non aveva diritto di operare sui conti della PC 1” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 79) anche se, così come era stato detto a RI 6, il suo ruolo “non era assolutamente quello di gestore patrimoniale” dovendo egli agire “a titolo privato in qualità di amministratore” perché così richiestogli da RI 4 e dalla __________  (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 80).

                                         RI 6 accettò di fungere da amministratore unico della società che riprese il ruolo della __________  in __________ , ovvero la __________ (in seguito __________) non prima, però, di “essersi fatto spiegare in lungo e in largo (da E., da RI 4, da RI 5, e financo dal suo "padre lavorativo" N. il quale - secondo quanto ha riferito RI 6 - rimase "evasivo") di cosa si trattava, dopo essersi anche consigliato col padre, titolare di una nota fiduciaria e col socio di lui (…) coinvolgendo però solo se stesso e non le società del padre” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 83).

                                13.   In __________  la formalizzazione dell’accordo di PC 1 alla distribuzione/retrocessione “di eventuali commissioni agli aventi diritto” seguì un iter diverso rispetto a quanto avvenne in __________ . In effetti, RI 1, con scritto 27.1.2003 indirizzato al direttore E., propose alla banca l’aggiunta al contratto standard (praticamente uguale a quello che già sottoscritto col __________ ) di una clausola - denominata “11. Volume discounts” - dal seguente contenuto “prendiamo atto che __________  può accordare al broker come pure ad altre società Volume Discount sulle operazioni effettuate” precisando, nella sua lettera 27.1.2003, che "in questo modo, accettando le condizioni generali, PC 1 accetta pure la distribuzione di eventuali commissioni agli aventi diritto."

                                         E. sottopose questa clausola del contratto (di seguto: OTC2) all’esame dell’avv. RI 5 all’epoca, capo del __________ - che gli suggerì di verificare se RI 1 disponeva di firma individuale precisando che, in caso contrario, sarebbe stata necessaria anche la firma del presidente della PC 1, G. (cfr. appunto manoscritto del 30.1.2003 di E. sulla lettera accompagnatoria di RI 1, documento classato in fascicolo rosso prodotto dall’avv. __________ in sede di sua audizione, verbale B7).

                                         Seguendo tale consiglio, E. chiese a RI 1 che il presidente della PC 1 controfirmasse il contratto sulle divise comprensivo della clausola aggiuntiva con cui PC 1 si dichiarava d’accordo alla “distribuzione di eventuali commissioni agli aventi diritto“. E ciò, anche se sarebbe bastata la firma di qualsiasi altro collega del board autorizzato, visto che gli organi di PC 1 erano autorizzati a rappresentare la società con firma collettiva a due.

                                         RI 1 sottopose effettivamente a G. il contratto in questione. Tuttavia, in virtù della fiducia che riponeva in RI 1, il presidente della PC 1 firmò l’OTC2 senza leggerlo. Egli non si avvide, quindi, della clausola aggiuntiva “11. Volume discounts” (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 81).

                                14.   Il 31.1.2003 E. e N. per la __________  indirizzarono alla società __________  una lettera-contratto che, in sostanza, ricalcava il contenuto di quella tra il __________  e la __________  del 16.12.1998.

                                         Anche in __________  i veri accordi tra la banca e la PC 1 - e per essa la __________  - vennero così simulati. Non si trattava, infatti, di riconoscere delle commissioni per operazioni forex che non sarebbero state eseguite da “un broker o da altre società” visto che ad operare sui cambi anche in __________  (come già in __________ ) sarebbe stato unicamente RI 1. Si trattava, unicamente, di vestire e rendere plausibile la retrocessione degli importi generati con l’operatività forex “taroccata”.

                                15.   Il 3.2.2003 G. firmò, come detto, il contratto denominato OTC2. Alla stessa data RI 1 e G. firmarono i documenti di apertura del conto 300391 (quello su cui venivano fatti i parzialmente indebiti maggiori addebiti, rispettivamente minori accrediti, a seguito della manipolazione dei corsi).

                                         Il 4.2.2003 RI 1 fu autorizzato ad operare direttamente con la sala mercato di __________ . Il giorno successivo il tesoriere della PC 1 passò la prima operazione forex “taroccata”.

                                         Il 10.2.2003 RI 6 firmò i documenti di apertura del conto bancario 19793 della __________  presso la __________ e compilò anche il formulario relativo all’avente diritto economico (cfr. A10) attestando che RI 4 era l’ADE, nonostante sapesse che “il vero ADE era PC 1 e che RI 4 operava sul conto (sulla base di una procura) ovvero solo fiduciariamente per PC 1” (cfr sentenza impugnata, consid. 13, pag. 83).

                                16.   Anche in __________  RI 1 eseguì le operazioni forex in totale autonomia secondo le modalità collaudate presso il _________.

                                         L’operatività forex di PC 1 in __________   si è protratta dal febbraio 2003 al dicembre 2005, ovvero fino al pensionamento di RI 1.

                                         Nel dettaglio, la Corte ha accertato che nel 2003 RI 1 ha cambiato divise per un volume di fr. 6'640'912'823.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni" per fr. 3'191'786.-. Nel 2004 RI 1 ne ha cambiato per un volume di fr. 17'786'284'712.- generando, con le operazioni taroccate, "retrocessioni" per fr. 8'416'538.-. Nel 2005, il volume di divise cambiate è stato di fr. 8'438'477'220.- mentre le "retrocessioni" generate con le operazioni taroccate erano di fr. 1'778'451.-.

                                         In questo periodo, quindi, __________  accreditò complessivamente sui conti della __________  (dapprima a __________) un totale di fr. 13'451'499.-.

                                         Dei fr. 13'451'499.- retrocessi alla __________ , fr. 12.000.000.- circa furono prelevati dai conti della società e consegnati a RI 1.

                                         In sostanza, in __________  (come in __________ ), il modus operandi messo in atto per far giungere nella mani di RI 1 le “retrocessioni” vedeva M. (operatore della sala cambi __________ ) allestire mensilmente delle tabelle simili a quelle allestite prima di lui da D. in __________ . Ogni conteggio indicava i dati essenziali dell’operazione, ovvero la data, la parità, l’importo, i due corsi (quello corretto e quello manipolato), talvolta anche il totale dei pips aggiunti o tolti, il tasso di cambio del franco e il totale in franchi di ogni singolo importo addebitato in più/accreditato in meno sul conto della PC 1 e, quindi, da restituire.

                                         Diversamente dal __________ , __________ , una volta effettuato il bonifico della “retrocessione” al conto della __________  presso __________, non curava il ritorno del 90% della somma a __________.

                                         Del recupero del 90% degli importi accreditati alla predetta società nel periodo febbraio 2003-agosto/settembre 2003, si occupò esclusivamente RI 4. Questi, non appena riceveva da __________  il conteggio mensile, lo faxava agli uffici di __________ di L. che, a sua volta, preavvisava il prelievo presso il direttore __________.

                                         RI 4 dovette sempre (ad eccezione di un’occasione in cui fu RI 5 a recuperare il contante) recarsi personalmente a __________  a prelevare il denaro che trasportava a __________  dove, poi, lo consegnava, sempre senza ulteriori formalità, a RI 1. In questo periodo, quindi, il ruolo di RI 6 si limitò al mero aspetto di organo formale della __________ . Egli non fu mai incaricato né di fare trasporti, né di consegnare contanti per conto di RI 4.

                                         Nel periodo successivo (ovvero dal settembre/ottobre 2003 al dicembre 2005), invece, previa apertura da parte di RI 6 di un conto intestato alla __________  presso la __________ (il cui avente diritto indicato era RI 4), fu sempre RI 6 - che era il solo ad avere diritto di firma individuale - a recarsi personalmente a  per prelevare il 90% delle retrocessioni che __________  vi bonificava, anche se in queste trasferte (effettuate con il taxi messogli a disposizioni da RI 1 a spese della PC 1) era sempre accompagnato o da RI 4 o (in due sole occasioni) da RI 5.

                                         Solo per alcuni prelievi RI 6 si è avvalso dei servizi della Secure Post oppure ha dato disposizioni affinché i fondi venissero trasferiti presso la filiale luganese della __________ .

                                         RI 6 non consegnò mai il denaro a RI 1. La consegna veniva eseguita esclusivamente da RI 4 o da RI 5. Va detto che, all’atto di consegna del contante, RI 6 chiedeva a RI 4 o a RI 5 di firmare - a titolo di ricevuta - la fiche di prelevamento dei fondi.

                                17.   Il 31.12.2005, entrando al beneficio della pensione, RI 1 cessò ogni attività per PC 1.

                                         Nel gennaio 2006, RI 5 (che aveva delle conoscenze al __________ di __________), d’intesa con RI 4, trasferì i fondi depositati presso __________ su un conto presso __________ intestato alla società __________, di cui sempre solo RI 4 venne indicato quale avente diritto economico.

                                18.   In sintesi, la prima Corte ha accertato che RI 1, in tutto il periodo in cui ha operato (ovvero dal 1999 al 2005), pur avendo fatto guadagnare alla PC 1 circa 110.000.000.- di dollari con l’attività forex non taroccata appoggiata alla piazza finanziaria ticinese, ha sottratto illecitamente all’azienda, facendo la cresta sui cambi, fr. 28'702'203.- (di cui fr. 26'110'690.intascati personalmente).

                                         I restanti fr. 2'591'513.- (pari al 10% delle retrocessioni generate con l’operatività forex taroccata in __________  ed in __________ ) sono andati, sempre secondo quanto accertato in sentenza, nelle tasche di RI 4, RI 5 e RI 6 (per la sola operatività in __________ ) rispettivamente nella misura di fr. 1'286'338.-, di fr. 863'000.- circa e di fr. 328'000.-.

                                19.   Dopo il pensionamento di RI 1, emersi alcuni elementi di sospetto circa il suo operato, i nuovi vertici di PC 1 presero contatto con il __________  e vennero a conoscenza di quanto messo in atto da RI 1 con l’operatività forex. Da qui la denuncia penale che ha portato all’avvio del procedimento penale in esame.

                                  B.   La Corte delle assise criminali, con sentenza del 12 febbraio 2008, dopo avere accertato i fatti così come riassunti al considerando che precede, ha emesso i seguenti giudizi di condanna e di assoluzione.

                                   1.   RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di amministrazione infedele qualificata per avere, nel periodo autunno 1998-dicembre 2005, a __________ operando sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio, presso il __________ di __________ da dicembre 1998 e presso la __________ dal febbraio 2003, causato alla propria datrice di lavoro PC 1 un danno di complessivi fr. 28'702'203.- convertiti a proprio indebito profitto in ragione di fr. 26'110'690.- e parzialmente risarciti in corso d’inchiesta.

                                   2.   RI 4 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata per avere intenzionalmente aiutato RI 1 nella commissione del reato per il quale è stato condannato, e meglio:

per avere contribuito nell’autunno 1998 e nel 2002 alle trattative con i predetti istituti bancari sfociate negli accordi in base ai quali RI 1 ha operato sul mercato dei cambi e delle divise con il sistema della maggiorazione/riduzione dei tassi di cambio;

per avere fatto creare e messo a disposizione di RI 1 le società __________ facendosi indicare contrariamente al vero quale avente diritto economico - per l’incasso delle somme pattuite con il __________  e con la __________  e

per avere, a scadenza mensile, prelevato rispettivamente fatto prelevare in contanti e consegnato o fatto consegnare a RI 1 ca. il 90% delle somme incassate e per avere trattenuto per sé il 10%, vale a dire almeno fr. 1'286'338.-.

                                         RI 4 è stato, inoltre, condannato per ripetuto riciclaggio di denaro, per avere ordinato la chiusura del conto intestato alla __________ presso il __________ e trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate, prima a favore di un conto presso __________, di cui egli era indicato quale avente diritto economico, e in seguito nel gennaio 2006 a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________ di cui egli era indicato quale avente diritto economico.

                                         RI 4 è stato, per contro, prosciolto dall’accusa di complicità in amministrazione infedele qualificata per avere contribuito nell’autunno del 2002, presentandosi come legale della PC 1, alle trattative con la __________   e con il __________  , al fine di concludere accordi che permettessero a RI 1 la continuazione dell’operatività forex con il sistema dell’aggiunta/riduzione dei tassi di cambio, in ragione dell’assenza di una pari imputazione principale a carico di RI 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 11, pag. 75 e 76).

                                         RI 4 è stato, inoltre, prosciolto dall’imputazione di ripetuto riciclaggio di denaro in relazione ai seguenti fatti:

per avere, in correità con RI 5 e limitatamente al periodo febbraio 2003 dicembre 2005 con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente messo a disposizione di RI 1 le società __________  e __________  per le somme versate dal __________  e dalla __________ ;

per avere nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto, rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________  di __________  la __________ di __________  e la __________, destinati e poi concretamente usati per l’incasso delle somme versate dal __________ e dalla __________ ed intestati alla __________;

per avere fatto indicare, contrariamente al vero, se stesso quale avente diritto economico dei conti bancari intestati alle società __________ appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra e

per avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca. il 90% delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari intestati alle predette società.

Si trattava, secondo la prima Corte, di atti in realtà configurabili come atti di complicità in amministrazione infedele aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 119).

                                   3.   RI 5 è stato ritenuto autore colpevole di complicità in amministrazione infedele qualificata, per avere, in alcune occasioni, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a RI 1 ca. il 90% delle somme incassate mensilmente dalla società __________ e per avere ricevuto quale compenso l’importo di circa fr. 450'000.- facente parte del 10% trattenuto da RI 4 sulla totalità degli importi incassati dalla __________.

                                         RI 5 è stato, inoltre, ritenuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere, nel gennaio 2006, trasferito a favore di un conto presso __________ intestato alla società __________, di cui RI 4 era indicato quale avente diritto economico il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate.

                                         RI 5 è stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata, per i fatti a lui imputati nell’atto di accusa precedenti il febbraio 2003, ovvero:

                                         per avere contribuito nell’autunno 1998 e 2002, alle trattative con il __________, di cui era membro dei quadri dirigenziali, e con la __________   (appartenente al medesimo gruppo bancario), sfociate negli accordi in base ai quali, ogni singola operazione forex operata da RI 1 presso i citati istituti bancari in nome e per conto della PC 1 veniva fissato un margine supplementare da versare a favore della società __________ .

                                         La prima Corte ha, al proposito, ritenuto che non era provato che, perlomeno fino al febbraio 2003, RI 5 sapesse che le “retrocessioni” finivano nelle tasche di RI 1 e non della PC 1. “Non v’è la prova” - hanno concluso i primi giudici al riguardo - “che RI 1 e/o RI 4 ebbero a svelargli il loro “segreto” e quindi “non si può ragionevolmente affermare che RI 5 abbia già nell’autunno del 1998 potuto/dovuto capire che l’asserita esigenza di fare “provviste discrete” per PC 1 era una menzogna” (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 110 e 111).

                                         RI 5 è stato, inoltre, prosciolto dall’accusa di ripetuto riciclaggio di denaro per il periodo precedente il gennaio 2006, ovvero:

-  per avere, in correità con RI 4 e limitatamente al periodo febbraio 2003 - dicembre 2005 con RI 6, nell’autunno 1998 e 2002, fatto creare, rispettivamente messo a disposizione di RI 1 le società __________  e __________  per le somme versate dal __________  e dalla __________ ;

-  per avere, nel dicembre 1998, nel febbraio 2003 e nel settembre 2003 aperto, rispettivamente fatto aprire, conti bancari presso il __________  la __________ e la __________, destinati e poi concretamente usati per l’incasso delle somme versate dal __________ e dalla __________  ed intestati alla __________;

-  per avere fatto indicare, contrariamente al vero, RI 4 quale avente diritto economico dei conti bancari intestati alle società __________  e __________ presso il __________  appositamente aperti per l’incasso delle somme di cui sopra;

-  per avere a scadenza mensile, prelevato in contanti e consegnato a RI 1, ca. il 90% delle somme incassate dalle società __________ sui conti bancari intestati alle predette società e

-  per avere nell’ottobre 2002 RI 4 e RI 5 ordinato la chiusura del conto intestato alla __________  presso il __________  e trasferito il saldo, rappresentato dal rimanente 10% delle somme incassate, a favore di un conto presso __________ intestato alla __________ , di cui RI 4 era indicato quale avente diritto economico.

La prima Corte ha prosciolto RI 5 da questa accusa per considerazioni di duplice natura. Per le azioni descritte riferite al periodo precedente il febbraio 2003, RI 5 è stato prosciolto poiché la prima Corte ha ritenuto non provato che egli avesse consapevolezza del reato a monte. Per le azioni successive al febbraio 2003 e precedenti il gennaio 2006, RI 5 è stato prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro poiché, per i primi giudici, le sue azioni erano configurabili come atti di complicità al reato di amministrazione infedele aggravata (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag. 120).

                                   4.   RI 6 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti per avere compilato, in data 10 febbraio 2003 e 15 settembre 2003, rispettivamente il formulario A10 (“Declaration d’identité de l’ayant droit économique) relativo al conto n. presso la __________, intestato alla società __________, e il formulario “Accertamento della persona avente diritto economico” relativo al conto n. presso la __________, intestato alla società __________, attestando, contrariamente al vero, che l’avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati sul conto era RI 4.

                                         RI 6 è stato, invece, prosciolto dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata per avere, nel periodo febbraio 2003-dicembre 2005, aiutato intenzionalmente RI 1 nella commissione del reato per il quale è stato condannato, concorrendo a che il patrimonio della PC 1 venisse concretamente danneggiato per complessivi fr. 13'451'499.- destinati all’indebito profitto dell’autore e dei complici e meglio:

-  per avere, nel febbraio 2003, assunto la carica di amministratore della società __________, titolare dei conti bancari presso la __________ da lui aperti per l’incasso delle somme versate dalla __________ e

-  per avere, a scadenza mensile, su incarico di RI 4, prelevato in contanti e consegnato a quest’ultimo a destinazione di RI 1 ca. il 90% delle somme incassate dalla società __________ sul conto presso la __________, ricevendo quale compenso l’importo di almeno fr. 293'524.-, e meglio di parte del 10% trattenuto da RI 4 sulla totalità degli importi incassati dalla __________, oltre a fr. 12'000.- quale indennità di amministrazione e fr. 8'000.- a valere quale rimborso spese per le trasferte a __________.

                                         La prima Corte non ha, infatti, ritenuto “sufficientemente provato” l’assunto secondo cui “RI 6 avesse aiutato, con i descritti contributi, RI 1 a entrare in possesso di gran parte dei fondi, sapendo o quantomeno prendendo in seria considerazione che RI 1 li distraeva in danno dell’azienda” (cfr. sentenza impugnata, consid. 17, pag. 115).

                                         Per il venir meno dell’aspetto soggettivo sul Vortat (cfr. sentenza impugnata, consid 17, pag. 115), RI 6 è stato, di conseguenza, prosciolto anche dall’imputazione di riciclaggio di denaro.

                                   5.   In applicazione della pena, la Corte delle assise ha condannato:

- RI 1, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;

- RI 4, alla pena detentiva di 2 anni sospesa per un periodo di prova di due anni;

-  RI 5, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena detentiva di 18 mesi sospesa per un periodo di due anni e

- RI 6, riconosciuta l’attenuante del sincero pentimento, alla pena pecuniaria di fr. 27'000.-, corrispondenti a novanta aliquote giornaliere di fr. 300.- cadauna, sospesa per un periodo di due anni.

                                   6.   La Corte ha, poi, rinviato le pretese della PC al foro civile ed ha ordinato la confisca con assegnazione alla PC e il sequestro conservativo delle relazioni di pertinenza di RI 1, RI 4 e RI 5 nonché di due fondi di proprietà di RI 4. Ha, poi, ordinato il dissequestro delle relazioni bancarie e di una particella di pertinenza di RI 6 nonché la restituzione di alcuni oggetti a RI 1.

                                  C.   Contro la predetta sentenza della Corte delle assise criminali sono insorti:

                                  a)   RI 4, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data il 13 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 3 aprile successivo, egli chiede, in via principale, l’annullamento di tutti i dispositivi della sentenza impugnata ed il rinvio della causa per un nuovo giudizio ad una nuova Corte delle Assise Criminali, riservata la facoltà di questa Corte di riformare i dispositivi 2.1. e 2.2. con il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata e di ripetuto riciclaggio di denaro.

In via subordinata, chiede la riforma dei dispositivi 2.1. e 2.2 con il suo proscioglimento dall’imputazione di complicità in amministrazione aggravata in relazione all’operatività forex con __________  (1998-2002).

                                  b)   RI 5, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 12 febbraio 2008.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 1. aprile successivo, egli chiede in via principale l’annullamento della sentenza ed il suo proscioglimento da ogni accusa.

In via subordinata, chiede l’annullamento della sentenza impugnata con il rinvio a nuova Corte delle assise criminali per l’esecuzione di accertamenti da lui indicati e per la motivazione della reiezione delle censure sollevate e rimaste inevase.

                                  c)   Il procuratore pubblico con dichiarazione di ricorso del 18 febbraio 2008 e successiva motivazione scritta del 1. aprile 2008, chiedendo l’annullamento dei punti 6 (limitatamente al proscioglimento di  RI 5 dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata nel periodo precedente il febbraio 2003), 7 (limitatamente al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di complicità in amministrazione infedele aggravata), 8.3 (ed eventualmente 9) per la posizione di  RI 5, 8.4 (eventualmente 10) per la posizione di RI 6 e 12 del suo dispositivo, con il rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio.

                                  d)   La PC PC 1 con dichiarazione di ricorso di data 13 febbraio 2008. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 2 aprile 2008, la PC ha chiesto l’annullamento dei seguenti dispositivi: 6 (con riferimento al proscioglimento di  RI 5 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata nel periodo antecedente il febbraio 2003), 7 (con riferimento al proscioglimento di RI 6 dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata), con conseguente annullamento dei dispositivi 9 e 10 riferiti rispettivamente alla sospensione condizionale della pena detentiva inflitta a  RI 5, nonché alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a RI 6, oltre all’annullamento del dispositivo 11 con riferimento al suo rinvio al competente foro civile per la totalità delle sue pretese, del dispositivo 12 riferito alla ripartizione delle spese e tassa di giudizio e dei dispositivi 15., 15.1. 15.2. e 15.3 con i quali è stato ordinato il dissequestro dei beni riconducibili a RI 6.

Con scritto 25 agosto 2009, la PC ha ritirato la richiesta di annullamento del dispositivo 11.

                                  D.   Con osservazioni 23 aprile 2008, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso della PC, riferendosi in particolare alla contestazione della decisione di rinvio delle pretese di PC al foro civile, rilevandone l’irricevibilità.

                                         Con osservazioni, rispettivamente di data 11 aprile 2008 e 14 aprile 2008,  RI 5 ha postulato la reiezione dei ricorsi del PP e della PC.

                                         Con osservazioni 29 aprile 2008, RI 6 ha espressamente rinunciato ad esprimersi sui ricorsi presentati da RI 4 e  RI 5 mentre ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati dal PP e dalla PC.

                                         Il procuratore pubblico, con osservazioni 28 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati da RI 4 e da  RI 5 e l’accoglimento del ricorso della PC.

                                         La PC 1, con osservazioni 23 aprile 2008, ha postulato la reiezione dei ricorsi presentati da RI 4 e da  RI 5 e, con osservazioni 28 aprile 2008, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del PP.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                         I. Sul ricorso di RI 4

2.Il ricorrente esordisce dolendosi di un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP, sostenendo di non essere stato messo in grado, in occasione dei pubblici dibattimenti, di eccepire eventuali irregolarità procedurali inerenti la tenuta del verbale del dibattimento a causa della mancata messa a disposizione delle parti del verbale. “La facoltà di sollevare obiezioni sul contenuto del verbale implica necessariamente anche” - afferma il ricorrente - “quella di averne previa visione” ed a ciò le parti sono, appunto, state impedite dalla presidente che ha sempre respinto le richieste dei diversi patrocinatori degli imputati di avere, alla fine di ogni giornata processuale, il relativo verbale. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata registrazione a verbale delle sue numerose richieste intese proprio ad ottenere “una bozza di verbale onde permettere alla difesa di verificare l’esito concreto delle prove esperite in aula e, conseguentemente, proporre emendamenti al verbale o perlomeno contestarne le regolarità giusta l’art. 288 lett. b CPP“. Nella mancata consegna del verbale - o meglio, nella sua mancata messa a disposizione delle parti prima della chiusura della fase istruttoria del dibattimento - il ricorrente intravvede, anche, una violazione del suo diritto di essere sentito poiché sostiene - in questo modo gli è stata preclusa pure la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove esperite nel corso del pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 255 cpv. 3 lett. b CPP.

                                         Ciò rilevato, RI 4 chiede l’annullamento della sentenza impugnata già solo per i censurati vizi di natura formale, ritenuto come essi non possano essere sanati né da questa Corte (cui, peraltro, non compete l’accertamento diretto dei fatti pena la violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione penale) né con la facoltà concessa alle parti d’impugnare il verbale del dibattimento con denuncia di falso ai sensi dell’art. 256 cpv. 2 CPP (ricorso pag. 2-9).

                                  a)   Il PP e la PC postulano per la reiezione della censura poiché tardiva.

                                  b)   L’ammissibilità del ricorso per cassazione per vizi essenziali di procedura presuppone che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (art. 288 lett. b CPP). Un vizio di procedura può, certo, emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l’intimazione della sentenza o la sua motivazione, con possibilità in tal caso di invocarlo per la prima volta in sede di cassazione. Per contro, in tutti gli altri casi, il vizio deve essere sollevato senza indugio, già davanti alla Corte di merito, in modo che si possa rimediare allo stesso tempestivamente (STF 8.4.2009 6B_205/2010 consid. 6.2.; CCRP 25.3.2009, 17.2008.24, consid. 2).

                                         Secondo l'art. 255 CPP, il verbale del dibattimento deve indicare, tra l'altro, sommariamente lo svolgimento del dibattimento, nonché l'osservanza di tutte le formalità essenziali. Deve pure menzionare tutti gli atti scritti dei quali è stata data lettura, le istanze e conclusioni, le decisioni pronunciate e il dispositivo della sentenza, ritenuto che, a richiesta di una parte, la verbalizzazione di quanto precede può avvenire dettagliatamente (cpv. 2).

                                         Nel verbale sono riportate, inoltre, le risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni, se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento, o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria (cpv. 3 lett. b), o d'ufficio o su richiesta delle parti (cpv. 3 lett. c). Il verbale del dibattimento deve assolvere i requisiti imposti dal rispetto del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost. fed.) e dall'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 124 V 389; STF 27.6.2008 6B_84/2008 consid. 1; STF 1.10.2008 6B.603/2008 consid. 2.1.2.).

                                         Il diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. implica il diritto per le parti ad un procedimento penale d’ottenere che le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o dei periti, che rivestono particolare rilevanza ai fini del giudizio, siano riportate a verbale. Questo diritto è finalizzato a permettere loro di partecipare all’amministrazione delle prove e, soprattutto, a determinarsi sul loro risultato. Esso è finalizzato a permettere anche all’autorità di ricorso d’esercitare il suo controllo (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 e segg). Il diritto di essere sentito è considerato rispettato se la parte che lo fa valere ha la possibilità di richiedere in ogni momento (se del caso, con richiesta incidentale) la trascrizione delle dichiarazioni importanti oppure così come previsto all’art. 255 cpv. 2 CPP - la verbalizzazione dettagliata dello svolgimento del dibattimento (tra le altre, anche la verbalizzazione delle istanze presentate nel corso del dibattimento) e ricorrere contro un eventuale rifiuto.

È, per esempio, il caso della procedura penale del canton Vaud esaminata dal TF nella STF 13.6.2008 6B.340/2008 consid. 2.1.). E’, parimenti, il caso del codice di procedura penale ticinese (cfr. art. 232 CPP e 255 cpv. 2 CPP).

Il codice procedurale ticinese non prescrive, per contro, che il verbale del dibattimento venga consegnato alle parti - in assenza di una richiesta formale - né durante lo svolgimento del pubblico dibattimento né dopo la sua chiusura. La richiesta di avere una copia del verbale deve, dunque, essere fatto esplicitamente e - in caso di rifiuto - deve essere provocata una decisione della Corte che potrà essere oggetto di impugnazione.

                                  c)   Il dibattimento a carico di RI 1, RI 4, RI 5 e RI 6 si è tenuto dal 23 gennaio 2008 al 12 febbraio 2008.

Il 25 gennaio 2008, al momento della riapertura del pubblico dibattimento, la presidente della Corte ha consegnato alle parti il verbale del dibattimento relativo alla giornata del 23 gennaio (cfr verb. dib. pag. 15).

Il 1. febbraio 2008, alla fine della giornata dibattimentale e dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, alle parti è, poi, stata consegnata la parte di verbale afferente al periodo dal 24 gennaio al 1. febbraio 2008 (cfr verb. dib. pag 47).

Nel suo allegato ricorsuale, RI 4 ha affermato di avere più volte, nel periodo compreso fra il 25 gennaio e il 1. febbraio 2008 (cioè, tra la consegna della prima e quella della seconda parte del verbale), chiesto, insieme ai coimputati (o meglio, ai loro patrocinatori), alla presidente della Corte di poter disporre, dopo ogni giornata di dibattimento, della relativa parte di verbale ma che tali richieste sono sempre state respinte in ragione - in sintesi - del sovraccarico del segretario della Corte.

                                         Sennonché il verbale del dibattimento non soltanto non riporta le pretese ripetute richieste della difesa di RI 4 (né delle altre parti) volte ad ottenere copia del verbale del dibattimento ma, soprattutto, non registra alcun incidente processuale sollevato dal ricorrente (né dalle altre parti) a seguito dell’asserito rifiuto della presidente della Corte di consegnare ad ogni fine giornata dibattimentale la relativa parte di verbale.

                                         In questo contesto, va, poi, precisato che il ricorrente non pretende che la presidente della Corte abbia rifiutato, senza alcuna nota a verbale, una sua richiesta di formalizzazione di un incidente processuale.

                                         La scelta del ricorrente di non provocare una decisione incidentale della Corte ogni volta che la sua presidente - cui compete, in forza dell’art. 232 CPP, la direzione del dibattimento - respingeva le sue richieste gli preclude la facoltà di avvalersi, in questa sede, dell’asserita impossibilità di partecipare all’amministrazione delle prove a motivo della mancata consegna, al termine di ogni giornata dibattimentale, del relativo verbale.

                                         La censura si rivela tardiva - e, pertanto, irricevibile - in quanto avrebbe dovuto essere formalmente sollevata già nel corso del dibattimento.

                                   3.   Proseguendo, il ricorrente ha portato all’attenzione di questa Corte, quale vizio essenziale di procedura, il rifiuto della presidente della Corte di ordinare una perizia sulla prassi finanziaria in materia di retrocessioni in ambito forex, sull’utile realizzato dalle due banche con l’operatività di RI 1 e su eventuali colpe di terzi o della stessa PC 1. Dopo avere spiegato le ragioni per cui egli riteneva e ritiene indispensabile l’allestimento della richiesta perizia (ricorso pag. 10), dopo avere ricordato che, visto il rifiuto della presidente, egli ha prodotto al dibattimento una perizia di parte di cui ha riassunto il contenuto (ricorso pag. 10 e 11) e dopo avere (per usare le sue stesse parole) anticipato delle censure di arbitrario accertamento dei fatti (ricorso pag. 11-14), il ricorrente conclude, su questo punto, affermando che “il diniego di un perito non ha permesso un corretto accertamento e valutazione della corresponsabilità oggettiva delle banche (e di PC 1). In particolare non ha potuto essere precisato quali regole deontologiche, già allora imperative per le banche, sono state violate ed in che misura” e rilevando che questo mancato accertamento ha pesato sulla commisurazione della pena inflitta a RI 4 (ricorso pag. 16).

In realtà, le argomentazioni ricorsuali sviluppate in queste pagine non hanno natura procedurale ma attengono, tutte, all’accertamento dei fatti: non viene, infatti, né allegato né sostanziato che i primi giudici hanno ammesso un mezzo di prova irrito o che la prova ammessa è stata assunta irritualmente ma viene sostenuto che non è stata assunta una prova necessaria.

La questione qui sollevata verrà, dunque, se necessario, esaminata nel contesto della valutazione delle censure d’arbitrio.

                                   4.   Il ricorrente - che ha sempre sostenuto di non avere mai saputo che RI 1 si intascava le “retrocessioni” ma di essere sempre stato convinto di stare partecipando ad un’operazione volta alla creazione di fondi neri per PC 1 - solleva, poi, una censura giusta l’art. 288 lett. c CPP rimproverando alla prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando che lui “conosceva sin dall’inizio, ovvero sin da prima dell’avvio delle trattative con __________ , le reali intenzioni di RI 1, che erano quelle di convertire a suo indebito profitto quel 90 % di fondi che RI 4, direttamente o indirettamente, gli consegnava e di convertire a indebito profitto proprio il rimanente 10% che gli restava” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

Questo accertamento - sostiene il ricorrente - è fondato essenzialmente sulla chiamata di correo di RI 1 che è stata arbitrariamente ritenuta disinteressata, costante e credibile.

                               4.1.   Il procuratore pubblico e la parte civile, nelle loro osservazioni, chiedono che la censura d’arbitrio venga dichiarata irricevibile in quanto appellatoria.

                            4.1.a)   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare una censura d’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare in modo puntuale che la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

Per costante giurisprudenza, infatti, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata: pertanto, per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii).

Infine, sempre secondo giurisprudenza costante, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                  b)   La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).

Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf.; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (REP 1980, 192, consid. 3).

                                  c)   Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a giudicare un ricorso che contesta la chiamata di correo, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia vestita - e, dall’altro, deve esaminare se le valutazioni dei primi giudici sull’attendibilità intrinseca della chiamata siano viziate da arbitrio e se il considerarla vestita in base a determinati fatti o complesso di fatti possa essere ritenuto arbitrario o perché il fatto non esiste o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (REP 1990, 353, consid. VI 1; 1980, 192, consid. 4; REP 1980, 147, consid. 4; CCRP 30 maggio 1984 in re L., consid. 2). Anche in questo contesto, non altrimenti che per quanto concerne la censura d’arbitrio nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, la censura d’arbitrio, per essere ricevibile in ordine, deve essere chiaramente indicata e motivata (REP 1980, 147, consid. 4)

                                         In un processo indiziario, la condanna è arbitraria nella misura in cui il primo giudice abbia attribuito valore di indizio a un fatto che - o perché non certo o perché equivoco o perché contingente - non può assurgere a tale valore (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

                                         Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne rilevata la concordanza con altri indizi correttamente valutati come tali, il suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere disinteressato (REP 1980, 189).

                               4.2.   In concreto, la prima Corte ha accertato che RI 4 ha aiutato RI 1 nell’operatività descritta sapendo, sin dall’inizio - “ovvero sin da prima dell'avvio delle trattative con __________ ” - che il tutto era finalizzato, non alla costituzione di fondi neri per PC 1, bensì ad un indebito profitto di RI 1 e, anche se in misura minore, suo (sentenza consid. 16, pag. 104-105).

                                         La prima Corte ha posto alla base dell’accertamento della consapevolezza di RI 4 del disegno criminoso le dichiarazioni rese da RI 1 a partire dal suo secondo interrogatorio che ha ritenuto essere una chiamata di correo intrinsecamente attendibile e debitamente vestita.

                                  a)   Per giungere alla conclusione che la chiamata di correo di RI 1 era intrinsecamente attendibile, la prima Corte ne ha, dapprima, accertato la costanza rilevando che RI 1, da inizio dicembre 2006 e per tutta la durata dell’inchiesta, ha mantenuto costanti le sue dichiarazioni sulla consapevolezza di RI 4 del disegno criminoso che stava alla base delle operazioni, e meglio sul fatto che RI 4 è stato “sin dall’inizio” a conoscenza del disegno criminoso di RI 1 “e che con tale consapevolezza l’ha aiutato”. RI 1 - ha precisato la prima Corte - “l’ha costantemente dichiarato a partire dal suo secondo verbale del 4.12.2006 (A 6), l'ha ripetuto in successivi verbali e, soprattutto l'ha ribadito in aula, dopo quattordici mesi di carcere preventivo” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

                                         Procedendo nella valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata di correo, la prima Corte ha, poi, ritenuto che, in sede predibattimentale ma soprattutto in aula, RI 1 ha dato dimostrazione di una generale credibilità rispondendo “in modo affidabile, preciso e coerente alle domande postegli”. Dopo avere annotato che egli è “per carattere e per formazione, un uomo preciso, financo meticoloso, chiaro e accurato nell'esprimersi”, la prima Corte ne ha rilevato la coerenza nel tempo annotando che, una volta deciso di confessare, RI 1 non ha più lasciato la via scelta né durante l’inchiesta né al dibattimento dove ha ammesso “di aver per anni delinquito in danno della propria azienda ″per debolezza e per avidità″” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 105).

                                         Sempre nella valutazione della credibilità di RI 1, la prima Corte ha, quindi, accertato che il chiamante si è pienamente assunto le proprie responsabilità in punto al modus operandi ed alla paternità della “favola delle provviste particolari” prospettata ai funzionari di banca senza, ad eccezione della sua chiamata in correità di RI 4, scaricare le sue colpe su altri, in particolare “non su RI 5 che non ha chiamato in causa, non su RI 6 che ha sempre dichiarato di non aver nemmeno conosciuto.”

RI 1 - ha precisato la prima Corte - ha, anche, sempre ammesso “d'aver lui prospettato ai funzionari del __________  la favola delle "provviste particolari" da finanziare con il peggioramento di qualche pips sul tasso di cambio delle singole operazioni, provviste cui per primo diede il nome di retrocessioni e/o commissioni”. Inoltre, sempre valutando la questione dell’assunzione completa di responsabilità di RI 1 e, con essa, della sua credibilità, la prima Corte ha precisato che se “quando nel verbale A6 ha confessato, ha evocato circostanze apparentemente volte a "sminuire" la sua colpa” queste circostanze si sono, poi, rivelate del tutto esatte: “così, ad esempio, quando ha illustrato le sue modalità operative con i cambisti, ha parlato di "trattative molto serrate nell'interesse di PC 1", volte da parte sua ad arrivare il più possibile vicino al tasso interbancario e M., in aula, gli ha dato atto di ciò e pure ha confermato che RI 1, quando il prezzo non era buono, rinunciava all'aggiunta/diminuzione dei pips. Del pari ha trovato conferma nelle tabelle "Profit/loss" prodotte dall'avv. RC 1 la circostanza, già addotta da RI 1, a dire del quale le sue malversazioni andavano inserite in un contesto di operatività comunque produttiva di grandi utili per l'azienda” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 106).

Infine, sempre sulla questione dell’assunzione di responsabilità di RI 1 - e, di riflesso, sul carattere disinteressato della sua chiamata di correo - la prima Corte ha ritenuto che RI 1 ha chiamato in causa RI 4 “non già per scaricare su di lui le proprie colpe quanto piuttosto per illustrare il contesto in cui è nato il disegno criminoso”.

I primi giudici hanno, poi, escluso che RI 1 abbia avuto un qualsivoglia interesse - che non fosse quello di rendere piena ed ampia confessione - per dire che RI 4 era a conoscenza sin dall’inizio del suo piano criminoso e ad esso consapevolmente e in modo interessato partecipava: “persi dopo l'arresto e dopo quattordici mesi di carcere preventivo ogni residuo prestigio, ogni orgoglio e reputazione - come ha sottolineato anche il suo difensore - l'aver chiamato in causa RI 4 semmai gli ha nuociuto, perché l'inchiesta si è fatta più complessa e i tempi giudiziari, compresi quelli del dibattimento, si son fatti più lunghi.” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107-108).

Quanto alla logica intrinseca della chiamata in correità, in relazione alla dichiarazione di RI 1 secondo cui egli propose a RI 4 il suo sistema per fare soldi quando questi gli disse che lui “era al tubo del gas e doveva trovare una soluzione” e gli chiese se fosse possibile “trovare un sistema per recuperare” quanto perso sugli investimenti in titoli di alta tecnologia (verbale A6 pag. 2 citato al consid. 7 pag. 45 della sentenza impugnata), la prima Corte, rispondendo alle obiezioni dei difensori di RI 4, ha precisato che, se è vero che, nell'autunno del 1998, quest’ultimo, “lungi dal trovarsi "al tubo del gas"”, aveva “una situazione economica florida e benestante”, è anche e soprattutto vero che “RI 1 non ha mai detto che RI 4 era oggettivamente "al tubo del gas"” ma che ha soltanto detto “che RI 4 gli disse di esserlo, che usò con lui quell'espressione”.

Al proposito - sempre valutando la logica intrinseca della chiamata - la prima Corte ha ancora sottolineato che, poi, RI 1 ha dichiarato che, “dopo che presero ad affluire i soldi delle "retrocessioni", RI 4 ebbe a ripetergli "che recuperava un po' di sangue perso negli investimenti in borsa" rilevando come tale modo di esprimersi - “manifestamente colorito e che fa il paio con il testé menzionato tubo del gas" - “di tutta evidenza” non è proprio del vocabolario di RI 1 ma non stona, invece, “in bocca a RI 4”. L’utilizzo di tali espressioni è, dunque, stato considerato dalla prima Corte un elemento indiziante il fatto che RI 1 stesse, davvero, riferendo di frasi dettegli da RI 4 e, dunque, che, chiamandolo in causa, stesse dicendo la verità.

Ma, soprattutto, a sostegno della credibilità interna della chiamata, la prima Corte ha sottolineato come, nell’autunno 1998, le azioni PC 1 abbiano effettivamente avuto un calo e che, perciò, sono confermate le dichiarazioni di RI 1 secondo cui lui e RI 4, in quel periodo, subirono delle perdite (cfr. verbale A6 citato al consid. 7 pag. 45 sentenza impugnata) visto che è provato che RI 4 “possedeva alcuni (non molti) di quei titoli, mentre che RI 1 (tra azioni e stock options) ne possedeva parecchi di più”. Questo accertamento - secondo la prima Corte - depone per una logica interna della dichiarazione di RI 1 e, di riflesso, per la credibilità della sua chiamata di correo.

Ad ulteriore sostegno della logica interna della versione di RI 1, ritenuto l’accertamento che clienti di RI 4 (o loro familiari) acquistarono “titoli consigliatigli da RI 1”, la Corte ha chiamato il fatto “che RI 1 si sentisse responsabile in modo particolare per i consigli che dava o per gli investimenti che faceva”, tanto da fornire, in altri contesti, anche se non richiesto, garanzie a conti di conoscenti che egli gestiva e sui quali si generarono delle perdite (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 107).

Infine, sempre a sostegno della logica interna della versione dei fatti di RI 1, la prima Corte ha considerato che “rientra perfettamente nel loro modo di essere e di intendersi” - cioè è perfettamente congruente con il fatto che RI 1 e RI 4 sono persone “acculturate, accorte e perspicaci” che non abbisognano, “per capirsi, di dover ricorrere al proverbiale "disegnino"” - che “RI 1 abbia sin dall'inizio messo RI 4 al corrente delle sue reali intenzioni manifestandogliele in termini espliciti” soltanto “per quanto necessario” ed usando, per il resto, soltanto termini “allusivi e sottintesi” (sentenza consid. 16, pag. 106-107).

                                  b)   Continuando nella valutazione del materiale probatorio a sua disposizione, la prima Corte ha esaminato le dichiarazioni contrarie di RI 4 e valutato alcuni fatti per giungere a concludere che l’intrinseca attendibilità della chiamata di correo di RI 1 risulta rafforzata e consolidata dal confronto con le bugie raccontate da RI 4 e con alcuni fatti accertati e talmente inusuali ed anomali da poter essere spiegati “solo con un RI 4 consapevole sin dall'inizio del disegno criminoso di RI 1” a meno di “interpretare i fatti più importanti non già secondo logica e razionalità bensì secondo l'angolo dell'eccezionalità e dell'inverosimiglianza" (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109 ).

                                         Esaminando la versione dei fatti fornita da RI 4, la prima Corte ha stabilito che questi ha mentito quando ha affermato di non avere capito i reali termini dell’affare al momento in cui questo venne spiegato ai funzionari di __________ , di non avere mai letto le numerose tabelle excel che riceveva né di avere nutrito curiosità al riguardo, di avere creduto che i contratti stipulati - con __________  prima e __________  poi - fossero reali sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Dapprima, la Corte di assise ha concluso per una menzogna poiché non “è francamente possibile credere” che RI 4 - proprio in quanto avvocato e consulente legale di PC 1, espressamente chiamato da RI 1 per trovare una banca disposta a fare quel che RI 1 aveva in mente di fare - non abbia capito i termini dell’affare per cui RI 1 lo interpellava, “pur avendo concordato ab initio la sua quota di guadagno (il 10 percento)” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Poi, perché non è possibile credere che RI 4 - proprio in quanto “persona sicuramente normalmente dotata e per di più formata in diritto e con una certa dimestichezza con le questioni commerciali e bancarie (già da giovane fu confrontato con i problemi posti dalla gestione dell'azienda paterna)” non abbia capito nulla nemmeno quando RI 1 espose i termini dell’affare a B. e a A. “i quali invece - guarda caso! - capirono subito e perfettamente le "condizioni" che RI 1 poneva all'apertura di una relazione col __________ ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, i primi giudici hanno ritenuto “assolutamente incredibile” che RI 4 - “pur avendo ricevuto direttamente e personalmente dai cambisti D. e M., mese dopo mese, durante sette anni, la bellezza di più di settanta "tabelle excel" (o "conteggi" che dir si voglia) che elencavano i doppi corsi (e, quelle di M., talvolta financo il numero di pips aggiunti / tolti per ogni operazione)” - non soltanto non le lesse mai, ma neppure ebbe mai il benché minimo briciolo di curiosità sul meccanismo che generava le ingenti "retrocessioni".

La Corte ha, poi, ritenuto essere “una spudorata menzogna” poiché “in urto col più comune buon senso” l’affermazione fatta in aula da RI 4 secondo cui “lui, delle tabelle, guardava soltanto l'ultima finca, quella che elencava gli importi delle retrocessioni del singolo mese e il loro totale” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108).

Parimenti, la prima Corte ha ritenuto inverosimile che RI 4 possa avere considerato veri i contratti del 16.12.1998 e del 31.1.2003 poiché ciò significa ammettere che egli - contro ogni logica e buon senso - abbia creduto che __________  e __________  fossero non solo d'accordo di aiutare PC 1 (e RI 1) a fare il "nero", ma anche che fossero loro a finanziarlo, rinunciando a quote dei loro utili (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 108-109).

Infine, la prima Corte ha ritenuto inverosimile - e perciò menzognera - la versione di RI 4 poiché egli non può non avere percepito la differenza tra una vera commissione d’intermediazione - “del tipo di quella dello 0,5 percento, che il __________  gli garantì con la "convenzione" del 13.12.2001 nel caso egli avesse appoggiato alla banca clienti e loro patrimoni e in forza della quale egli ricevette fr. 22'000.-, circa in un anno per l'apporto di un cliente” - e quella fasulla “solo surrettiziamente chiamata "commissione", con la quale le banche restituivano a PC 1, tramite il fiduciario RI 4 e poi tramite il gestore RI 6, quanto prima a PC 1 avevano "fatturato" in più” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Tutte queste bugie - ha concluso la Corte - fanno a pezzi la credibilità di RI 4 e, nel contempo, irrobustiscono la chiamata di correo di RI 1 “poiché solo con un RI 4 consapevole sin dall’inizio del disegno criminoso di RI 1 si spiegano e le menzogne e gli ulteriori inusuali ed anomali fatti” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

Fra questi “anomali fatti”, i primi giudici hanno rilevato, in primis, “l’inusuale (per un avvocato) accordo di spartizione del bottino (10% a RI 4, 90% a RI 1)” affermando come “un avvocato in buona fede sull’origine e la destinazione delle retrocessioni e sull’esigenza di costituire provviste nere, prudente perché comunque consapevole di star collaborando ad un’evasione fiscale di grossa portata, avrebbe trovato senz’altro eccessiva la ricompensa del 10% a fronte di prestazioni assai poco impegnative quali erano quelle che gli si chiedevano”. E meglio, il compenso era, secondo la prima Corte, senz’altro eccessivo - nell’ipotesi di un RI 4 in buona fede - per avere, nella prima fase, procurato un'Anstalt, averle intestato un conto bancario, essersi fatto passare per ADE, avere ricevuto dei conteggi mensili, essersi recato una quarantina di volte al __________  di Via Vegezzi, avervi prelevato il 90% degli importi e avere portato i contanti prelevati trecento metri più avanti fino al Central Park, negli uffici di PC 1 dove RI 1 aspettava. Il compenso pattuito era - sempre secondo i primi giudici - ancor più eccessivo nella seconda fase in cui “l'apporto intellettuale è rimasto nullo”. Ciò rilevato, i primi giudici hanno, sulla questione, concluso affermando che “il 10% per lavori da fattorino, da trasportatore di valuta quand'anche di lusso, è sicuramente un compenso talmente esagerato da essere di per se stesso molto sospetto” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 109).

                                         Quale ulteriore fatto anomalo - spiegabile soltanto con un RI 4 consapevole del disegno criminoso la prima Corte ha ritenuto la macchinosità e il costo del sistema per creare fondi neri messo in atto da PC 1, cioè da una multinazionale “con succursali in tutto il mondo, e financo a __________  ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

Ma, soprattutto, la prima Corte ha considerato che un avvocato in buona fede avrebbe dovuto chiedersi, “e avrebbe interrogato RI 1” sul perché egli veniva pagato per far rientrare in Svizzera in contanti fondi neri già acquisiti “sui conti di due __________  presso banche estere”. Saremmo di fronte - hanno spiegato i primi giudici - ad “un'inspiegabile incongruenza se davvero di "nero" per PC 1 si fosse trattato”. Siamo, invece, confrontati con una “circostanza più che normale se invece il "fattorino" sapeva - come sapeva - che RI 1 quel danaro lo intascava e quindi lo voleva/doveva ricevere fisicamente in sue mani a __________ ” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la prima Corte ha ritenuto di dover riconoscere “valore di prova alla chiamata di correo formulata da RI 1” e, fondandosi su di essa, considerare accertato che “RI 4 era sin dall’inizio consapevole che, con il pretesto di costituire provviste nere per la PC 1, in realtà RI 1 (con l’accordo di RI 4) - una volta ottenuta la disponibilità di una banca a lasciargli fare le creste sui cambi in danno della sua azienda - avrebbe spartito con lui il denaro recuperato attraverso le retrocessioni” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 110).

                               4.3.   Nel suo esposto, il ricorrente precisa che le dichiarazioni di RI 1 - sulla cui base la prima Corte ha accertato il suo dolo - “restano piuttosto sul vago, nel senso che RI 1 non è certo che RI 4 sapesse ma ne ha avuto l’impressione, senza che se ne fosse parlato esplicitamente”. Per la fase dell’operatività con __________  (cioè, per il periodo 1998-2002) - prosegue il ricorrente - la chiamata in correità “è costruita non su fatti certi, ma su asserite convinzioni soggettive”. Pertanto, non vi è una vera e propria chiamata in correità nel senso che RI 1 non ha avuto conoscenza diretta della consapevolezza di RI 4 ma “l’ha dedotta partendo da presupposti che, criticamente, risultano indimostrati, errati o comunque inconcludenti e per nulla univoci” (ricorso, pag. 17- 22).

Più oltre - ma la si discute, qui, per praticità d’esame - il ricorrente rimprovera alla Corte di avere erroneamente accertato la costanza delle dichiarazioni di RI 1 in punto alla sua consapevolezza del disegno criminoso. Le dichiarazioni di RI 1 - rileva il ricorrente - non possono, senza cadere in arbitrio, essere ritenute costanti vista “la progressiva rettifica dei suoi contenuti” poiché da “RI 4 sapeva” si è passati a “RI 4 non poteva non sapere” e poi - e peggio ancora - si è passati dal “io e RI 4 abbiamo pensato” il metodo per malversare da proporre alle banche al «abbiamo parlato esplicitamente del fatto che le retrocessioni al 90% le tenevo io» solo alla fine della fase __________ , cioè quattro anni dopo” (ricorso pag. 27).

                                  a)   La censura secondo cui la chiamata di correo di RI 1 si basa solo su mere impressioni e convinzioni soggettive del chiamante merita, di principio, di essere esaminata ritenuto come una chiamata di correo, per poter assurgere ad indizio di colpevolezza nei confronti di terzi coinvolti nella confessione del chiamante, deve riferire di fatti e di circostanze e non può, per contro, fondarsi su semplici supposizioni.

                                         Sennonché, nel caso in esame le censurate impressioni e convinzioni soggettive del chiamante sul dolo di RI 4 rappresentano, in realtà, solo una parte del suo quadro dichiaratorio.

                                         Pertanto, la presente censura verrà integrata nella disamina della successiva censura ricorsuale di arbitrio della valutazione dei primi giudici sulla costanza delle dichiarazioni di RI 1 in relazione alla consapevolezza di RI 4 del piano criminale.

                                  b)   La censura ricorsuale secondo cui la prima Corte è caduta in arbitrio giudicando costante la chiamata di correo di RI 1 chiama ad un’analisi di tutte le dichiarazioni da questi rese in merito alla consapevolezza di RI 4 circa il destino previsto per le “retrocessioni” alfine di stabilire se, così come sostenuto dal ricorrente, la Corte sia effettivamente caduta in arbitrio nel giudicare chiara e costante la chiamata in correità di RI 1.

                                ba)   Il 4.12.2006 (A6), RI 1, dopo avere ricordato che “all’epoca (nel 1998)” sia lui, che RI 4, che clienti di quest’ultimo avevano subito alcune “perdite importanti su investimenti in titoli di alta tecnologia”, ha affermato che RI 4 gli chiese “se era possibile trovare un sistema per recuperare” tali perdite (A6 pag 2). Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “visto che io ero abile nelle operazioni sui mercati dei cambi e visto che la PC 1 conseguiva trimestralmente sempre un utile abbastanza importante, io e l’avv. RI 4 abbiamo pensato di proporre alla banca un sistema da applicare alle operazioni sui cambi che permettesse di conseguire” un utile formalmente a favore di PC 1 ma che, in realtà, sarebbe finito nelle loro tasche. La loro intenzione (“era nostra intenzione…”) - prosegue il chiamante - era quella di conseguire questa finalità spiegando “alla banca che la PC 1 desiderava costituire "provviste" particolari nella misura di ca. 1Mio/1.5 Mio di franchi finanziate con un peggioramento di qualche pips sul tasso di cambio delle singole operazioni” (A6 pag. 2). RI 1 ha, inoltre, affermato che in occasione di “uno o due incontri con A. e B. e in un'occasione con il cambista D.” lui e RI 4 hanno illustrato al __________  la versione ufficiale “e meglio che la PC 1 desiderava costituire "provviste particolari" accettando di pagare un tasso di cambio maggiorato rispetto a quello base pattuito con il cambista” (A6 pag. 3).

                                bb)   Il 6.12.2006 (A10), confrontato con le dichiarazioni di RI 4 che continuava a sostenere che la finalità dell’operazione era unicamente di permettere a PC 1 di costituire delle riserve occulte, RI 1 ha dichiarato che “RI 4 sapeva perfettamente che questa giustificazione dell'operazione data alla banca non corrispondeva alla realtà” ed ha ribadito che “il tutto è nato per cercare di recuperare dei soldi che avrebbero dovuto servire a coprire le forti perdite che sia io che RI 4 avevamo subito” (A10, pag. 2). Sempre nello stesso verbale, RI 1 ha dichiarato che RI 4 gli ripeteva “di avere perso del denaro anche dei suoi clienti” e che quelle perdite “erano riconducibili a consigli sbagliati ricevuti da me”.

                                         Continuando, RI 1 ha anche affermato - in risposta al PP che gli contestava le dichiarazioni di RI 4 - che questi “non può sostenere di avere realmente pensato” che l’operazione fosse destinata alla creazione di riserve occulte per la PC 1: conoscendo bene il gruppo, RI 4 doveva sapere che “se PC 1 avesse voluto costituire delle riserve occulte non avrebbe avuto bisogno dell'avv. RI 4, né di creare un meccanismo macchinoso e costoso date le commissioni percepite da RI 4” (A10 pag. 2).

                                         Nella stessa occasione - confrontato con le dichiarazioni di RI 4 che, da un lato, non ricordava che RI 1 gli avesse mai parlato di importanti perdite da lui subite e, dall’altro, negava di avere mai subito personalmente delle perdite e, quindi, negava di avere mai detto a RI 1 di essere “al tubo del gas” e che “bisognava trovare una soluzione” - RI 1 ha ammesso di non conoscere la situazione finanziaria di RI 4 ma ha ribadito che questi gli aveva detto di avere subito (in proprio e per dei clienti) delle forti perdite in borsa, aggiungendo che “psicologicamente egli mi pungolava, dicendomi che ciò era dovuto ai miei consigli errati. Il discorso di RI 4 non era esplicito, ma allusivo ed insistente. Le frasi che andava ripetendo erano che "stiamo perdendo una fortuna", "dobbiamo trovare il sistema per rifarci", "ricevo telefonate dai miei clienti che si lamentano della mia gestione" (A10, pag. 2).

                                         RI 1 ha, poi, dichiarato che “RI 4, sapendo che io gestivo le risorse finanziarie di tutto il gruppo PC 1 e mi occupavo anche con successo dell'operatività sui cambi, mi ha chiesto di pensare se non vi fosse un sistema per recuperare le perdite che avevamo subito o stavamo subendo. Da li si è cominciato a pensare a come fare e, per così dire si è lavorato di fantasia. RI 4 sapeva, dunque, che alla banca veniva data una versione di comodo come spiegazione dell'operazione, mentre in realtà quest'ultima era finalizzata agli scopi detti sopra” (A10, pag. 2).

                                         RI 1 ha aggiunto e precisato che RI 4 era l’unico ad essere “a conoscenza del fatto che il denaro non andava alla PC 1” (A10, pag. 4).

                                bc)   Il 27.12.2006 (A20), interrogato nuovamente sulle circostanze che lo spinsero a rivolgersi a __________  per organizzare l’operatività forex taroccata, RI 1 ha affermato che “nel 1998 sia io che l'avv. RI 4 che l'avv. RI 5 cominciavamo ad intravedere delle possibili importanti perdite sui nostri investimenti privati. L'avv. RI 4, che investiva pure per alcuni suoi clienti, mi ha chiesto se non poteva esserci un sistema per cercare di guadagnare qualcosa e coprire le perdite. È quindi nata l'idea di modificare su alcune operazioni il tasso di cambio. Si trattava quindi di trovare un istituto bancario disponibile ad accettare una simile operatività ed a retrocedere gli importi modificati alla PC 1” (A20 pag. 2 e 3).

                                         In quell’occasione, RI 1 ha ancora dichiarato che “RI 4 era perfettamente a conoscenza che le retrocessioni sarebbero state utilizzate sia da me che da lui per coprire le perdite subite sugli investimenti. Già ho detto che in pratica l'operazione con il __________  è stata ideata proprio perché RI 4 mi aveva chiesto di trovare il modo per recuperare le perdite ed io ero d'accordo visto che ne avevo accusate pure io.” (A20 pag. 6).

                                bd)   Nell’interrogatorio dell’11.1.2007 (A 25), RI 1 ha dichiarato che era stato RI 4 che lo aveva “interpellato nel 1998 perché voleva guadagnare qualche soldo per coprire perdite che aveva accusato lui personalmente e che avevano accusato suoi clienti i quali avevano effettuato investimenti, a suo dire, su mio consiglio”. Così stando a quanto dichiarato in questo verbale - RI 1 “ci ha pensato” e, secondo quanto da lui dichiarato, “a un certo punto ho detto a RI 4 che avevo trovato il sistema dei cambi e che era necessario reperire una banca che fosse d’accordo ad operare in questo senso”. Proseguendo, RI 1 ha dichiarato che “era chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato diviso fra noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in questa fase non ne abbiamo mai parlato esplicitamente” (A25 pag. 2) così come era, per entrambi, chiaro “senza che fosse necessario parlarne esplicitamente, che alla banca era necessario raccontare che era la PC 1 che aveva l'intenzione di creare provviste discrete e ciò per evitare di dire che i soldi rimanevano a noi” (A25 pag. 2)

                                         RI 1 ha, poi, in quella sede precisato che “di sicuro quando il __________  ha deciso di interrompere l'operatività, io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato esplicitamente del fatto che le retrocessioni, per il 90%, le tenevo io. Quando ne abbiamo parlato esplicitamente nei nostri incontri, era evidente che l'avv. RI 4 già sapeva da prima la destinazione che veniva data al 90% delle retrocessioni, e meglio che le tenevo io” (A25 pag. 2).

                                be)   Anche in occasione del primo confronto con RI 4 avvenuto il 12.1.2007 (A26), RI 1 ha dichiarato, per quanto attiene al retroscena dell’operazione proposta al __________ , che, a fine 1998, RI 4 - che pure sapeva anche delle sue perdite - gli disse “che aveva patito perdite su investimenti suoi personali e riconducibili a suoi clienti” facendo “riferimento anche al suo cliente __________  ” e che gli chiese “se non c'era la possibilità di recuperare e di guadagnare qualcosa” (A26 pag. 2). Fu così che, sempre secondo il dire di RI 1, dopo qualche settimana, egli disse a RI 4 di avere “pensato ad un sistema di operatività sui cambi con l'aumento/riduzione del quarto decimale dopo la virgola del tasso di cambio” aggiungendo che “era necessario trovare un istituto bancario al quale appoggiare l'operatività” (A26 pag. 2). RI 1, rispondendo ad una domanda del patrocinatore di RI 4, ha precisato che in quel contesto fu lui, RI 1, a pensare che RI 4 facesse riferimento a sistemi leciti o illeciti per guadagnare qualcosa, aggiungendo che egli pensò che RI 4 facesse riferimento anche a sistemi illeciti poiché “operando lecitamente sul mercato dei cambi non era possibile guadagnare a sufficienza per conseguire lo scopo voluto da RI 4”.

                                 bf)   RI 1, durante il secondo confronto con RI 4 (avvenuto il 19.1.2007, cfr. A30), ha, poi, affermato che durante tutta l’operatività con __________  "era chiaro sia per me che per RI 4 che quanto guadagnavamo sarebbe stato diviso fra noi, perché risultava da tutte le circostanze e ciò anche se in questa fase non ne abbiamo parlato esplicitamente" (A30 pag. 1) così come “era chiaro per entrambi, quindi per me e per RI 4, che si trattava di raccontare una bugia alla banca in relazione alla necessità della PC 1 di costituire le "provviste discrete"” (A30 pag. 2).

                                         RI 1 ha, poi, confermato che con RI 4 parlò esplicitamente del fatto che il 90% delle “retrocessioni” restava a lui soltanto quando __________  comunicò loro l’intenzione di interrompere l’attività forex: “nel periodo di transizione tra __________  e __________  io e l'avv. RI 4 abbiamo parlato espressamente del fatto che il 90% delle retrocessioni complessive restavano a me e non andavano alla PC 1. Mi ricordo che in qualche occasione io ho detto esplicitamente all'avv. RI 4 che avevo in corso una ristrutturazione di una casa a __________  e che se mi fossero mancati questi soldi per pagare i lavori, per me sarebbe stato un problema. Abbiamo anche discusso di ulteriori miei impegni sempre in relazione al fatto che potevano venirmi a mancare i fondi dipendenti dalle retrocessioni, fondi sui quali facevo affidamento. Ribadisco pure che in queste occasioni io ho trovato conferma del fatto che RI 4 era a conoscenza già in tempi precedenti del fatto che io trattenevo il 90% per me” (A30 pag. 2).

                                bg)   In occasione del verbale di interrogatorio del 8.2.2007 (A34) - posto di fronte all’accertamento secondo cui nel 1998 il conto __________  (unico suo conto attivo in quell’anno) aveva registrato un utile che, verrà, in occasione del verbale 19.6.2007, stabilito in fr. 488.822.- (mentre, complessivamente, dal 31.12.1996 al 30.4.2002, il conto ebbe un utile pari a fr 3'405'885.--) - RI 1 risponde che “non posso che prendere atto della ricostruzione relativa al conto __________  . Osservo semplicemente che io mi ricordo che ho subito delle gravi perdite ed ho collegato l'inizio delle operazioni forex con il __________  al fatto di queste perdite. Vedrò di fare mente locale e di indicare precisamente alla PP, sempre che io mi ricordi, i motivi per cui nel 1998 ho preso la decisione di malversare ai danni della PC 1. La PP mi dice pure che a giudicare dai grafici dell'andamento dei titoli tecnologici da me citati nei precedenti verbali e nei quali avevo investito negli anni 1998/1999, l'andamento era in generale positivo e solo negli anni 2000/2001 vi è stato un tracollo dei corsi. Anche in questo caso ne prendo atto e mi impegno a riflettere su questi dati” (A34 pag. 4-5).

                                bh)   RI 1, chiamato ancora il 19.6.2007 (A46) a fornire le ragioni che dettarono la nascita del piano criminale, a fronte delle discordanti emergenze istruttorie e delle dichiarazioni contrarie di RI 4, ha dichiarato quanto segue: ”La PP mi ricorda che nei miei verbali ho dichiarato di avere iniziato a malversare ai danni della mia datrice di lavoro PC 1 perché io e l'Avv. RI 4 avevamo accusato importanti perdite sugli investimenti in borsa che avevamo in corso. L'Avv. RI 4 ha sempre negato una simile circostanza e per quanto mi riguarda la PP rileva che l'unico conto sul quale ero operativo nel 1997/1998 era il conto __________  che ha invece registrato un utile importante. Anche verificando le date delle operazioni che hanno causato una perdita non è riscontrabile un tracollo nel 1997/1998. Per il momento posso solo osservare che nella seconda metà del 1998 ho conseguito una perdita sui titoli PC 1 e che lo stesso titolo ha provocato delle perdite a RI 4, almeno in base a quanto lui mi diceva. Disponevo inoltre di stock options della PC 1, che non erano depositati in alcun portafoglio e che, se esercitati, non mi avrebbero permesso di conseguire un buon utile, visto come l'azione della PC 1 stesse perdendo di valore” (A46, pag. 3).

                                 bi)   Durante il pubblico dibattimento, chiamato dalla presidente ad illustrare le circostanze in cui è entrato in contatto con il __________ , RI 1 ha ribadito la chiamata in causa di RI 4 ed ha confermato “la confessione da lui resa al MP nel verbale A6 e in quelli successivi” (verb. dib. pag. 8). Nella sua sentenza, la prima Corte ha precisato che la dichiarazione appena citata va intesa come la conferma delle dichiarazioni rese da RI 1 il 4.12.2006: infatti, al consid. 7, pag. 45 della sentenza impugnata, la prima Corte ha annotato che “in aula RI 1 ha in buona sostanza ribadito le dichiara

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