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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 13.08.2008 17.2007.83

13 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,749 parole·~19 min·2

Riassunto

Restituzione in intero per inosservanza del termine di opposizione ad un decreto d'accusa. Nessun eccesso o abuso del potere di apprezzamento dei mezzi di prova proposti a sostegno della restituzione in intero

Testo integrale

Incarto n. 17.2007.83

Lugano 13 agosto 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, vicepresidente  Pellegrini e Epiney-Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell’11 dicembre 2007 presentato da

RI 1, nato a  il 14 gennaio 1958, ivi domiciliato, celibe, commerciante (patrocinato dall’avv. PA 1)  

  contro la sentenza emanata il 21 novembre 2007 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;

                                    2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 18 ottobre 1984 il Procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere indotto il notaio __________, nonostante fosse stato reso attento delle conseguenze civili e penali di una falsa affermazione (art. 253 e 306 a 309 CP) e avesse giurato dinanzi a Dio di dire la verità e solo la verità, ad attestare in un brevetto del 22 maggio 2000 di avere presenziato a un incontro avvenuto a Lugano tra __________, nell’ufficio del primo in __________, e di avere visto __________ consegnare a __________ una ricevuta per un mutuo di fr. 135 000.– debitamente firmata, mentre in realtà egli non aveva mai visto una ricevuta del genere. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione il 23 novembre 2004, giustificando il ritardo di quest’utima con problemi fisici e mentali, a comprova dei quali avrebbe presentato “prossimamente” la documentazione medica.

                                  B.   Con sentenza del 16 dicembre 2004 il presidente della Pretura penale ha dichiarato l’opposizione inammissibile e il decreto di accusa passato in giudicato, accertando che RI 1 aveva reagito dopo il termine di 15 giorni previsto dagli art. 208 cpv. 1 lett. e e 210 CPP, cominciato a decorrere il 21 ottobre 2004, il giorno dopo l’intimazione dell’atto. A parere del presidente, l’asserita impossibilità di inoltrare una tempestiva opposizione avrebbe dovuto essere provata e formulata, se mai, nell’ambito di un’istanza di restituzione in intero. Contro tale sentenza RI 1 ha esperito il 23 dicembre 2004 un ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del pronunciato e il rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale affinché statuisca sulla tempestività dell’opposizione al decreto di accusa. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto la reiezione del ricorso.

                                  C.   Lo stesso 23 dicembre 2004 RI 1 ha introdotto al Ministero pubblico un’istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine di opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 18 marzo 2005 il presidente della Pretura penale, cui l’istanza è stata trasmessa per competenza, l’ha respinta. RI 1 è insorto anche contro quest’ultima sentenza con ricorso per cassazione del 1°aprile 2005 volto a ottenere l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un altro magistrato della Pretura penale per nuovo giudizio. Anche in questo caso, nelle sue osservazioni del 13 aprile 2005 il Procuratore pubblico ha concluso per il rigetto del ricorso.

                                  D.   Con sentenza del 13 ottobre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto entrambi i ricorsi (CCRP, inc. n. 17.2004.70 e 17.2005.13). Per quanto concerne il primo gravame, essa ha considerato che il presidente della Pretura penale, dichiarando definitivo il decreto di accusa senza considerare i motivi fatti valere dall’opponente per giustificare il ritardo, è incorso in un diniego formale di giustizia; ha pertanto annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti a un altro giudice della Pretura penale affinché statuisse sulla restituzione in intero del termine implicitamente proposta dall’accusato al momento di sollevare opposizione. Quanto al secondo ricorso, essa ha ritenuto che la decisione dello stesso giudice costituisse di nuovo un diniego di giustizia formale, in quanto egli non ha preso debitamente in considerazione un mezzo di prova che non poteva dirsi, d’acchito, senza rilievo nel contesto di un’istanza volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia. Anche in questo caso essa ha rinviato gli atti a un altro giudice della Pretura penale per nuova decisione, con la riserva dell’accoglimento di quella del 23 novembre 2004, nel qual caso la seconda istanza andava dichiara priva di oggetto.

                                  E.   Con sentenza del 21 novembre 2007 il giudice della Pretura penale – previa assunzione della testimonianza richiesta dalla difesa – ha respinto entrambe le istanze di restituzione dei termini proposte da RI 1 il 23 novembre 2004 (al momento di sollevare opposizione al decreto di accusa) e il 23 dicembre 2004 (parallelamente all’inoltro del primo ricorso per cassazione). Contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione dell’11 dicembre 2007, con il quale ne chiede l’ annullamento e il rinvio degli atti a un nuovo giudice della Pretura penale per nuovo giudizio di merito. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

In diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. b e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF133 I 149 consid. 3.1. pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1. pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata un sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 1873 consid. 31. pag.178).

                                   2.   Secondo il ricorrente la sentenza impugnata peccherebbe di arbitrio nell’accertamento dei fatti per avere il primo giudice escluso, quale valida ragione di opposizione al decreto di accusa oltre il termine legale di 15 giorni, i problemi di salute e i vuoti di memoria allegati e attestati dal dott. med. __________ nel contesto del più ampio quadro clinico profondamente compromesso, tant’è che egli non ha potuto partecipare al dibattimento del 23 agosto 2007, come ben documentato dal certificato medico del 10 agosto 2007 del dott. med. __________, dall’audizione del testimone __________ e dal mancato pagamento dei costi correnti dell’economia domestica; la sentenza impugnata, sempre secondo il ricorrente, peccherebbe dipoi di errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti, per avere il giudice concluso di conseguenza erroneamente, che egli non soffrirebbe di affezioni e alterazioni a livello cognitivo e mnemonico, tali da giustificare l’opposizione tardiva al decreto di accusa, con conseguente reiezione dell’istanza di restituzione de termini.

                                   3.   La restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti (art. 21 CPP). L’istanza dev’essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Sull’istanza decide l’autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l’atto per il quale è chiesta la restituzione. Se sono stati emanati un decreto di accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può essere concessa soltanto per presentare ricorso (art. 22 cpv. 2 CPP). Se l’istanza è accolta, l’atto omesso dev’essere compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione (art. 22 cpv. 23 CPP).

                                   4.   Nel ritenere infondate entrambe le istanze di restituzione in intero presentate dall’accusato (una integrativa dell'altra e viceversa), il giudice della Pretura penale ha anzitutto puntualizzato di avere proceduto, su richiesta dell’istante, all’audizione, in data 23 agosto 2007, di __________ (sentenza, pag. 2) . Il quale ha riferito quanto segue:

                                         “Conosco il signor RI 1, in quanto è stato alle mie dipendenze dal 1984 per una decina di anni. Vedevo il signor RI 1 per un caffè con un certa regolarità. Anche nel 2004 mi incontravo con il signor RI 1. Ho potuto constatare che in quegli anni non stava molto bene. Si scordava di pagare l’affitto, le bollette ed altre cose. Egli dimenticava tutto. In particolare , egli si dimenticava di portarmi quanto gli chiedevo. Mi ricordo che ogni tanto mi telefonava e si metteva a piangere. Si lamentava spesso del suo stato di salute. Ricordo che mi disse che aveva ricevuto un decreto di accusa e ne parlammo perché non capivo che cosa c’entrasse. Non sono in grado di indicare quando me ne parlò. Dopo il 1994 non ha più svolto lavori per me. Preciso che si occupava di intermediazioni immobiliari. Quando ha iniziato ad avere problemi di memoria era diventato un’altra persona rispetto a quando lavorava per me. A quel tempo ricordava tutto ed era molto attivo, al contrario del 2004. Nel 2004 RI 1 beveva molto, era spesso ubriaco “ (sentenza, pag. 3–4).

                                         Premesso che è indubbio che con il suo scritto del 23 novembre 2004 l’accusato non abbia rispettato il termine di 15 giorni previsto dall’art. 208 cpv. 1 lett. a CPP per interporre opposizione al decreto di accusa recapitatogli il 20 ottobre 2004, il primo giudice ha dipoi ricordato che l’accusato ha sostenuto che, quando gli è stato intimato il decreto di accusa, non era in grado di fare pienamente valere i suoi diritti di parte a causa delle malattie che lo affliggevano. Soffriva e soffre – a suo dire – di diabete mellito non insulino dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e arteriosclerosi, che gli causano, fra le altre cose, dei vuoti di memoria; amnesie che gli avrebbero impedito di opporsi tempestivamente al decreto di accusa. Soltanto il 23 novembre 2004, una volta ricevuto l’avviso di recidiva del 19 novembre 2004 dall’Ufficio del casellario giudiziale, egli si è reso conto della situazione, attivandosi senza indugio per fare valere i suoi diritti (sentenza, pag. 2 e 3)

                                         Richiamati gli art. 21 e 22 CPP, il giudice della Pretura penale ha quindi ricordato che a sostegno delle proprie allegazioni, l’accu- sato ha prodotto, contestualmente al suo ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004, un certificato medico redatto il 13 dicembre 2004 dal dott. med. __________, che lo aveva in cura dal 22 ottobre 2003; replicando il 17 febbraio 2005 alle osservazioni del Procuratore pubblico sull’istanza di restituzione in intero del 23 dicembre 2004, sempre stando alla sentenza impugnata, l’accusato ha dipoi prodotto il certificato medico dell’11 febbraio 2005 dello stesso dott. __________ , con cui questi attesta di avere visitato il soggetto il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27 novembre 2003, l’11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il 12 gennaio 2005 e il 21 gennaio 2005. L’accusa- to, ha proseguito il giudice, ha altresì aggiunto come le sue amnesie siano confermate dall’estratto conto emesso dalla __________, dal quale risulta che dal 1998 in poi egli ha pagato le fatture con grandi ritardi, al punto da vedersi sospendere tre volte l’erogazione dell’energia elettrica. Il suo disordine mentale sarebbe infine attestato, secondo l’interessato, anche dal fatto che egli, dalla fine del 2000 a febbraio 2005, a fronte di un canone di locazione di fr 400.– mensili, avrebbe eseguito soltanto tre pagamenti di fr. 2000.–, di fr. 9000.– e di fr. 10 000.– (sentenza, pag. 3).

                                         Vagliate le prove addotte, il primo giudice ha per finire ritenuto che non sia stato provato che al momento della ricezione del decreto di accusa – avvenuta il 20 ottobre 2004 – lo stato di salute dell’accusato fosse compromesso a tal punto da impedirgli di valutare correttamente la situazione e, quindi, di inoltrare tempestivamente opposizione. Il certificato medico del 13 dicembre 2004 del dott. __________, secondo lo stesso giudice, peraltro rilasciato diversi giorni dopo che lo stesso paziente aveva inoltrato la propria opposizione, attesta unicamente che quest’ultimo si era lamentato all’inizio della cura nell’ottobre 2003, fra le altre cose, di vuoti di memoria. Lo stesso non indica però né la frequenza, né tanto meno l’intensità degli stessi al momento della ricezione del decreto di accusa. Nemmeno il successivo certificato medico dell’11 febbraio 2005 dello stesso professionista – ha obiettato il giudice – è di maggior conforto, dal medesimo risultando solo che l’istante si era recato da lui 5 volte tra fine ottobre 2003 e metà gennaio 2004, per poi essere visitato nuovamente (dopo 11 mesi di pausa) il 10 dicembre 2004 (visita a seguito della quale è stato verosimilmente rilasciato il certificato medico datato 13 dicembre 2004) ed infine altre 2 volte nel corso del mese di gennaio 2005, senza che siano state minimamente specificate le ragioni delle visite, né tanto meno diagnosi o cure (sentenza, pag. 4). Neppure la deposizione di __________, sempre secondo il giudice, consente di ritenere fondata l’istanza, dato che il testimone si è infatti limitato a riferire che lo stato di salute dell’amico (che avrebbe commesso il reato ascrittogli proprio per favorire la sua posizione nell’ambito un contenzioso civile) non era dei migliori e che aveva sovente problemi di memoria (sentenza, pag. 4). In definitiva, ha concluso il giudice, queste constatazioni, unitamente alla ulteriore documentazione prodotta, non dimostrano nulla circa la reale portata dell’asserito disordine mentale che avrebbe afflitto l’accusato nel periodo critico e che gli avrebbe impedito di valutare adeguatamente la situazione e, di conseguenza, di inoltrare tempestiva opposizione, non bastando parlare genericamente di amnesie, ma dovendosi dimostrare l’esistenza di una seria patologia psichica che abbia ridotto in maniera sensibile le sue capacità cognitive. L’accusato, ha fatto poi presente lo stesso giudice, non ha mai sostenuto di non avere capito quale fosse la portata del decreto di accusa intimatogli e nemmeno di non avere saputo di avere a disposizione 15 giorni per impugnarlo. Se l’avesse ritenuto ingiusto, avrebbe anche potuto opporvisi subito o conferire mandato in tal senso a un avvocato (a maggior ragione se, come sostiene, egli era comunque cosciente di essere soggetto a dimenticanze). Del resto, dalla lettura dei suoi verbali di interrogatorio di fronte agli inquirenti, non risulta che sia stata riscontrata qualche sua anomalia nel suo stato di salute o delle sue capacità cognitive rispettivamente che egli ve ne abbia per lo meno accennato (sentenza, pag. 5). Per tacere del fatto che, ha puntualizzato il giudice, il soggetto non è comunque nemmeno riuscito a rendere verosimile di avere agito entro dieci giorni dalla cessazione degli asseriti impedimenti (art. 22 cpv. 1 CPP).

                                   5.   Nella fattispecie, assevera il ricorrente, è invece assodato che egli ha seri e importanti problemi di salute e di natura personale, attestati sia dal medico curante con i molteplici certificati medici versati agli atti, sia riscontrabili dalla sua condotta generale, quali l’elementare gestione degli impegni correnti dell’economia domestica (pagare la pigione, le AIL, ecc.). Senza dimenticare che egli, in sede dibattimentale, ha ancora prodotto il certificato medico 10 agosto 2007 dell’Ospedale __________, allestito dal dott. __________, che attesta una volta ancora quanto già diagnosticato dal dott. __________. V’e poi la deposizione del testimone __________ del 23 agosto 2007, che ha portato ulteriore conferma a quella che era ed è la situazione del ricorrente; il teste ha infatti confermato che nel 2004 l’accusato non stava molto bene di salute, si dimenticava di tutto, che nei momenti lucidi cadeva nello sconforto e si lamentava per il suo stato di salute e che non era più in grado di lavorare ed era diventato una altra persona e che prima della malattia ricordava tutto ed era molto attivo, mentre che nel 2004 si comportava in modo del tutto contrario. Se ne deve concludere che, rileva il ricorrente, come anticipato da questa Corte nella sentenza 13 ottobre 2005, egli ha reso verosimile la fondatezza della sua domanda.

                                   6.   Nella misura in cui il ricorrente si propone di fondare l’istanza di restituzione dei termini sulla documentazione annessa alle “controosservazioni” del 17 febbraio 2005 in replica alle osservazioni presentate il 20 gennaio 2005 dal Procuratore pubblico all’istan- za di restituzione in intero del 23 dicembre 2004, ossia sul certificato medico 11 febbraio 2005 del dott. __________ , che riporta le visite mediche cui l’istante si è sottoposto tra il 22 ottobre 2003 e il 21 gennaio 2005, e sull’estratto conto delle __________ con le registrazioni dal luglio del 1998, il gravame andrebbe disatteso senza ulteriori considerazioni. Giacché statuendo sul ricorso per cassazione proposto dall’ accusato contro la sentenza emanata il 18 marzo 2005 dal presidente della Pretura penale, questa Corte aveva di per sé ritenuto sostenibile la valutazione allora operata dallo stesso presidente della Pretura penale con riferimento a quella documentazione; questi, lo si ricordi, aveva ritenuto che i documenti prodotti confortano se mai la sregolatezza e l’incostanza con cui l’istante ha eseguito molti pagamenti, cosi come le sporadiche e irregolari visite mediche cui egli si è sottoposto, ma nulla dimostrano circa il preteso disordine mentale che l’avrebbe afflitto al momento di ricevere il decreto di accusa. Niente di anormale era poi emerso – sempre stando al presidente della Pretura penale – durante gli interrogatori di polizia e davanti al Procuratore pubblico, onde l’infondatezza della domanda (CCRP, sentenza citata, consid. 3a e 3b). Questa Corte aveva in realtà accolto il ricorso, per avere il presidente della Pretura penale trascurato di considerare l’altro certificato medico del 13 dicembre 2004, in cui lo stesso dott. __________ attestava di avere in cura il paziente dal 22 ottobre 2003 e ricordava la sua diagnosi conseguente ai disturbi visivi, ai dolori addominali, ai disturbi urinari, alla stanchezza a ai vuoti di memoria accusati dal paziente: diabete mellito non insulino–dipendente, ipertensione arteriosa, steatosi epatica, dislipidemia e arteriosclerosi. Ignorando del tutto tale documento, ha rilevato questa Corte, il giudice ha sorvolato su un mezzo di prova che non poteva dirsi d’acchito senza rilievo nel contesto di una istanza volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia. Sennonché, nel decidere su questo specifico punto, il nuovo giudice ha statuito in modo sostenibile, rilevando che effettivamente tale certificato medico si limita per finire ad attestare unicamente che il soggetto, da lui in cura dal 22 ottobre 2003, si lamentava di disturbi visivi, dolori addominali, disturbi urinari, stanchezza e vuoti di memoria e che gli accertamenti portavano sulla diagnosi sopra ricordata, senza indicare però né la frequenza, né tanto meno l’intensità degli stessi al momento della ricezione del decreto di accusa. Senza abusare del proprio potere di apprezzamento, il giudice della Pretura penale poteva perciò considerare quel documento non decisivo, ove si consideri anche che nulla avrebbe impedito all’accusato di chiedere l’audizione dello stesso medico – come avvenuto per __________ – o per lo meno di chiedere pendente causa allo stesso professionista lumi sulla reale portata del suo certificato medico per quanto riguarda la tematica oggetto del contendere, consentendogli di integrarlo. Sennonché, egli non si è attivato in questo senso, reiterando per il resto nel fondare la sua istanza su mezzi di prova inadatti allo scopo. Già si è detto della pochezza della documentazione prodotta con la replica del 17 febbraio 2005. Quanto alla deposizione di __________, ossia la persona a favore della quale l’accusato avrebbe commesso il presunto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (sentenza, pag. 4), non si può affermare che il primo giudice abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento, ritenendo le affermazioni del teste idonee tutt’al piu a dimostrare che lo stato dell’amico non era dei migliori e che aveva sovente problemi di memoria, ma non a dimostrare, rispettivamente a rendere verosimile che al momento della notifica del decreto di accusa il prevenuto fosse inabilitato a causa del suo asserito disordine mentale ad interporre tempestiva opposizione al decreto di accusa; specie poi se si considera che egli – stando alla sentenza impugnata – mai ha sostenuto di non avere capito quale fosse la portata del decreto di accusa intimatogli e nemmeno di non avere saputo di avere a disposizione 15 giorni per impugnarlo e che dai verbali predibattimentali nulla di anomalo è risultato sulle condizioni psichiche del soggetto (sentenza, pag. 5). E nemmeno il certificato medico del 10 agosto 2007 del dott. _______ è di giovamento, lo stesso essendo stato prodotto unicamente per giustificare l’assenza dell’accusato all’udienza del 23 agosto successivo (ove si è proceduto all’audizione di __________). Ne discende perciò che al primo giudice, che ha mantenuto il proprio convincimento (negativo) anche dopo avere valutato complessivamente i mezzi di prova invocati dall’accusato (sentenza, consid. 8), non può essere fatto carico di avere violato l’art. 21 CPP non intravedendo sufficienti motivi per restituire all’accusato il termine per sollevare opposizione al decreto di accusa.

                                   7.   Da quanto precede, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico dl ricorrente (art .15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a..

–                                                                                  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente                                          Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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