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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 06.08.2008 17.2007.74

6 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,737 parole·~14 min·3

Riassunto

La polizia grigionese che esegue controlli di velocità in territorio ticinese non viola i principi di territorialità e legalità; l'attribuzione di competenza è prevista dall'art. 57a LCStr e da una convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni

Testo integrale

Incarto n. 17.2007.74

Lugano 6 agosto 2008/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli, vicepresidente Pellegrini e Epiney–Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 novembre 2007 presentato da

RI 1 (patrocinato dalla dott. iur. PA 1)

  contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2007 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.   Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 19 febbraio 2007 la polizia cantonale dei __________ ha effettuato un controllo della velocità mediante inseguimento con lo strumento di misura “ProVida” 2000, Metas 11706” montato sulla vettura BMW 330, targata . Tale controllo, eseguito sulla semiautostrada A13 in direzione sud tra il cavalcavia in zona __________ e il campo sportivo di __________ su un tratto di 1515 metri e per una durata di 40.99 secondi ha permesso di accertare che RI 1, al volante dell’autofurgone Fiat Ducato targato , circolava a una velocità di 133.05 km/h. Nel punto di misurazione, la strada nazionale A13 è formata da quattro corsie di marcia, due in direzione nord e due in direzione sud, separate centralmente da un guidovia metallico e la velocità massima consentita è di 80 k/m (cfr. rapporto di polizia del 28 febbraio 2007, act. 1). Dedotto il margine di tolleranza la velocità punibile era di 122 km/h.

                                          Il 2 marzo successivo, la Procura pubblica dei __________ ha ritornato l’incarto alla polizia grigionese, con l’invito a trasmetterlo al Ministero pubblico del Cantone Ticino, l’infrazione essendo stata constatata su territorio ticinese (act. 1 ultimo foglio).

                                B.      Con decreto di accusa del 4 giugno 2007 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere violato le norme medesima cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con l’autofurgone Fiat targato  alla velocità di 122 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h. Egli ne ha perciò proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 70.– cadauna, corrispondente a fr. 2 100.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e a una multa di fr. 700.–, ritenuto che in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con un pena detentiva di 7 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Ha inoltre proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 giorni, ai sensi del codice penale previgente, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 16 marzo 2006 (art. 46 cpv. 1 CP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

                                C.      Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 4 ottobre 2007 il presidente della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP a una pena unica di 33 aliquote giornaliere di fr. 60.– cadauna, per un totale di fr. 1 980.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, limitatamente a 30 aliquote giornaliere, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere (complessivi fr. 180.–) sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP). Egli lo ha inoltre condannato a una multa di fr. 500.–, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                          Al dibattimento, ha ricordato il presidente della Pretura penale, RI 1 non ha contestato i fatti, ammessi peraltro in occasione della sua audizione davanti alla Polizia grigionese, ancorché giustificando il suo agire con la pressione alla quale lo sottopone il datore di lavoro (era infatti in viaggio con il furgone della ditta) ed asserendo di avere comunque compreso che siffatto comportamento non è corretto ed impegnandosi a non ricadere nello stesso; la difesa, ha puntualizzato il giudice, ha tuttavia contestato la validità del decreto di accusa, in quanto fondato su un accertamento di polizia illegale, perché effettuato in violazione del principio della territorialità, segnatamente in difetto di una norma legale che glielo consenta. Il primo giudice ha però respinto l’eccezione, richiamando l’art. 57a LCStr (corrispondente all’originario art. 57bis LCStr) e la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni del 13 febbraio 1970, seguito dalla relativa formale ratifica, con la quale, tra l’altro, agli agenti della Polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale vengono attribuite le competenze, che spetterebbero agli agenti della polizia del Canton Ticino, nell’espli– cazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 (ora A13) in territorio del Cantone Ticino  sentenza, pag. 4–5).

                                C.      Contro tale sentenza, RI 1 ha inoltrato l’8 ottobre 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 5 novembre successivo, egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

                                          Con osservazioni del 13 novembre 2007 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

In diritto:               1.      Il ricorrente eccepisce di nuovo che il procedimento penale è conseguente a un illegale accertamento compiuto dalla polizia cantonale grigionese in territorio ticinese in violazione del principio di territorialità e, quindi, di legalità. Nel caso in esame, assevera il ricorrente, gli agenti grigionesi sono intervenuti segnalando un eccesso di velocità costitutivo di una messa in pericolo astratta della circolazione. Gli stessi agenti lo hanno fermato, gli hanno materialmente ritirato la patente e hanno segnalato il caso al Ministero pubblico ticinese, che ha poi provveduto ad emanare l’impugnato decreto di accusa. È fuori dubbio, fa valere il ricorrente, che l’intervento della Polizia grigionese ha comportato importanti restrizioni delle libertà personali dell’accusato; limitazioni che, secondo il ricorrente, solo una chiara base legale potrebbe giustificare. Ebbene, rileva l’accusato, né l’art. 57a LCStr, né tanto meno la Convenzione citata dal primo giudice soddisferebbero tale requisito. L’art. 57a LCStr, entrato in vigore il 1° febbraio 1991 (recte: l’11 settembre 1967; v. RS n. 77 ad art. 57a LCStr) in sostituzione dell’originario art. 57bis LCStr (che avrebbe dovuto anch’esso essere adottato nel 1967), è solo una norma quadro, in virtù della quale i Cantoni possono fissare eventuali aree di competenza extra–territoriale; esso non costituisce perciò evidentemente di per sé stesso una base legale sufficiente per giustificare l’intervento della polizia di un Cantone sul suolo dell’altro cantone. Del resto, obietta il ricorrente, si desume che i cantoni devono accordarsi circa i reciproci settori di competenza, in deroga al principio della territorialità, ritenuto che in mancanza di accordi validi, spetta al Consiglio federale prendere le necessarie misure. Orbene, prosegue l’accusato, quando egli si era informato circa l’esistenza di disposti che permettessero alla Polizia grigionese di operare su suolo ticinese, non ha trovato alcuna convenzione in tal senso pubblicata tra le pubblicazioni ufficiali. Tanto che lo stesso primo giudice, salvo errore, di fronte all’ec-cezione di incompetenza territoriale sollevata al dibattimento, aveva dovuto all’ultimo momento, addirittura in camera di consiglio, ricorrere alla collaborazione dell’Ufficio giuridico della Sezione delle circolazione per ottenere lumi e, in particolare, per accedere alla Convenzione, mai pubblicata fra le normative grigionesi o ticinesi, né in forma elettronica, né in quella cartacea. Tale Ufficio, soggiunge il ricorrente, di fronte alla richiesta del difensore di volere trasmettere copia della predetta Convenzione, ha risposto il 18 ottobre 2007 di non essere autorizzato a farlo, invitando l’istante a rivolgersi alla Cancelleria dello Stato (v. annesso al ricorso). Sennonché, rileva lo stesso ricorrente, la Cancelleria dello Stato, contattata dal Centro di legislazione cantonale il 30 ottobre 2007, ha affermato di non disporre di tale accordo, rinviando l’istante alla Sezione della circolazione di Camorino. Grazie all’iniziativa del centro di legislazione cantonale, egli è finalmente riuscito ad ottenere il testo di una Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e lo Stato del Cantone Grigioni “concernente i servizi di manutenzione e di polizia sulla strada nazionale N13”. Tale esemplare, egli obietta, non è tuttavia sottoscritto e reca nella prima pagina il timbro 2 dicembre 1987 (v. documentazione annessa al ricorso). Ciò posto, secondo il ricorrente, bisognerebbe concludere che la Convenzione, alla quale il primo giudice sembra attribuire il valore di chiara e sufficiente base legale per l’intervento della Polizia grigionese su suolo ticinese, in realtà non costituirebbe base legale, mancando della necessaria pubblicità o quanto meno accessibilità alla consultazione pubblica e non si saprebbe nemmeno se essa è ancora in vigore; per tacere del fatto che nemmeno è dato di sapere a quando risalgono esattamente la firma e la ratifica dell’accordo. Nel testo della Convenzione, puntualizza il ricorrente, si parla dipoi di strada nazionale N13 e, quindi, di una situazione obsoleta, visto che lo stesso presidente della Pretura penale ha corretto tale specificazione con “A13” (sentenza, pag. 4), superando però i limiti della legalità. Comunque sia, sarebbe stato leso il suo diritto di essere sentito, avendo egli scoperto l’esistenza della Convenzione citata in sentenza solo al momento in cui sono state esposte oralmente le motivazioni della condanna.

                                2.      Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito per avere appreso solo in occasione dell’esito del dibattimento dell’esistenza della citata Convenzione, il ricorrente muove un’obiezione pretestuosa. Difeso da una giurista, l’accusato doveva predisporsi per ogni emergenza, segnatamente per dimostrare la pretesa assenza di una base legale, che legittimava la polizia grigionese a rilevare l’infrazione all’origine del decreto di accusa emanato nei suoi confronti, specie se si considera che il suo difensore ha riconosciuto che la polizia grigionese gli aveva comunque indicato la convenzione, che egli non ha tuttavia considerato sufficiente (sentenza, pag. 4 in alto). Il che consente di ritenere che il difensore non è stato perciò colto da quell’effetto sorpresa conclamato nel gravame. Certo, suscita interrogativi il fatto che né negli atti del processo, né nell’incarto inviato dalla Pretura a questa Corte, figuri la Convenzione citata in sentenza, circostanza spiacevole alla quale questa Corte ha supplito facendo pervenire il 31 agosto 2008 via fax la stessa Convenzione, che risulta sottoscritta dai rappresentanti dai rispettivi Cantoni il 13 febbraio 1970, per poi essere ratificata dai rispettivi Consigli di Stato il 18 febbraio e il 3 marzo 1970. Convenzione che, giova rilevare, è identica a quella annessa al ricorso, ancorché mancante – senza che sia stata fornita una spiegazione – delle pagine 2, 4, 6 (la più importante), e 8 e delle firme dei contraenti. Perciò, comunque sia, per lo meno davanti a questa Corte il ricorrente era senz’altro in grado di difendersi di fronte alla pretesa novità costituita dall’inaspettata applicazione della citata Convenzione da parte del primo giudice.

                                3.      Secondo l’art. 57a LCStr, il cui marginale recita “Polizia sulle autostrade”, entrato in vigore il 1° settembre 1967 (originario: art. 57bis LCstr), sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere eccezioni (cpv. 1, corrispondente, mutatis mutandis, al nuovo testo del 6 ottobre 2006, entrato in vigore il 1°gennaio 2008). La competente polizia autostradale provvede sul suo settore, senza tenere conto dei confini cantonali, al servizio d’ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d’ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull’area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti (cpv. 2): La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l’applicazione del suo diritto sono riservate (cpv. 3). I Governi dei Cantoni interessati regolano i reciprochi diritti e doveri risultanti dall’attività di polizia di un Cantone sul territorio dell’altro. Se, mancando l’accordo, il servizio di polizia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali (cpv. 4).

                                          La Convenzione sottoscritta tra i Cantoni Ticino e Grigioni il 13 febbraio 1970 in applicazione, tra l’altro dell’allora art 57bis LCStr, segnatamente del suo capoverso 4, corrispondente all’attuale art. 57a LCStr, prevede che “Il servizio di manutenzione e il servizio di polizia sulla strada nazionale N13, in territorio dello Stato del Cantone Ticino, dall’allacciamento di Castione (km 0.850) al confine cantonale (km 3.670) e meglio come all’annessa planimetria 1:500, piano No. 25 412, parte integrante della presenta convenzione, sono eseguiti a cura dello Stato del Cantone Grigioni e a carico dello Stato del Cantone Ticino in base alle disposizioni seguenti…” (pag. 2). Nel suo punto 5.1 (“Principio”) la Convenzione prevede l’attribuzione agli agenti della polizia cantonale dei Grigioni addetti alla polizia autostradale di tutte competenze, che spetterebbero agli agenti della polizia del cantone Ticino, nell’esplicazione del servizio di polizia della circolazione sulla strada nazionale N13 in territorio del Cantone Ticino (secondo il piano no. 25 412).

                                4.      Nella misura in cui considera l’originario art 57bis LCStr, divenuto poi art. 57a LCStr, una base legale insufficiente per legittimare l’intervento della polizia grigionese su territorio ticinese, secondo le modalità illustrate nella Convenzione 13 febbraio 1970, il ricorrente muove di nuovo una critica sprovvista di buon diritto. Giacché tale norma, segnatamente i capoversi 2 e 4 degli art. 57bis, rispettivamente 57a LCStr, è stata voluta dal legislatore federale proprio per spingere i Cantoni a sottoscrivere convenzioni del tipo di quella conclusa tra Ticino e Grigioni il 13 febbraio 1970: assicurare, tra l’altro, la sicurezza e quindi, i necessari controlli di polizia sull’intera rete autostradale, vieppiù estesa, specie nelle zone a cavallo tra i confini dei singoli cantoni percorsi dai relativi tratti autostradali, rispettivamente semiautostradali (v. in particolare, Bussy/Rusconi, Commentario CS–CR, Losanna 1996, n. 1 ad art. 57a LCStr, con riferimento anche alla Convenzione conclusa tra i Cantoni Ginevra e Vaud). Dato il chiaro tenore di cui alla citata norma, di rango federale, ben potevano (se non addirittura dovevano) perciò i Cantoni Ticino e Grigioni sottoscrivere il 13 febbraio 1970 la Convenzione, che legittima la polizia cantonale–autostradale grigionese a effettuare controlli di velocità anche in territorio ticinese, secondo quanto previsto dall’art. 5.1 della Convenzione stessa, tuttora valida. La quale, checché ne dica il ricorrente con argomenti al limite del pretesto, è applicabile anche se la strada nazionale N13 indicata con quella denominazione nella stessa Convenzione, viene ora definita A13. Sapere poi se la Convenzione stessa sia stata nel 1970 oggetto di pubblicazione o meno fra le normative ticinesi o grigionesi, rispettivamente nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dei rispettivi Cantoni – parrebbe che ciò non sia stato il caso – non ha, comunque sia, ragione di essere stabilito. La Convenzione è opponibile anche se non era stata allora oggetto di formale pubblicazione, dato che essa – in vigore da decenni – si limita unicamente a definire a quali specifiche condizioni la polizia cantonale grigionese è abilitata a intervenire sul territorio ticinese per esercitare le incombenze di polizia autostradale ai sensi dell’art. 57bis LCStr (art. 57a LCStr); norma quest’ultima che, a non averne dubbio, costituisce la base legale primaria e decisiva per quanto riguarda le attribuzioni previste nella Convenzione stessa.

                                5.      Da quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP)

Per questi motivi,

richiamata per le spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.    1 000.–

                                          b) spese                         fr.       100.–

                                                                                  fr.    1 100.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente                                                      Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.

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