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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 22.11.2004 17.2004.56

22 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,611 parole·~18 min·2

Riassunto

stato di necessità - presupposti - attenuanzione della pena - prescrizione dell'azione penale (diritto previgente) - acquisizione di materiale processuale (rogatoria all'estero) a valere come atto interruttivo della prescrizione - querela penale - forma

Testo integrale

Incarto n. 17.2004.56

Lugano 22 novembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Chiesa

Segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 26 ottobre 2004 presentato da

RI 1, di __________ __________ e __________ __________ __________, cittadino italiano, nato a __________ il __________ __________ __________, domiciliato a __________ (__________), __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, studio dell'avv. __________ __________ __________-__________ __________, __________)  

contro la sentenza emanata il 17 settembre 2004 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:             1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                                 2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 21 aprile 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuta calunnia per avere, a ____________________ il 7 marzo 2001 e il 17 marzo 2004, reso sospetta la __________ SA di condotta disonorevole e di altri fatti lesivi della sua reputazione. Per quanto riguarda il 7 marzo 2001, l'accusa si riferiva a una lettera indirizzata quel giorno all'allora presidente del Consiglio di Stato __________, in cui l'accusato sosteneva che “il proprio caso era stato depistato ed insabbiato”, la banca avendo ordinato il

                                         7 gennaio 1985 all'allora Procuratrice pubblica __________ di estendere a lui le imputazioni mosse dalla banca contro un suo dirigente e di emettere nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. E i responsabili di ciò, stando alle dichiarazioni rilasciate dal malavitoso __________ dopo l'arresto, dovevano essere ricercati all'interno dell'istituto. Quanto ai fatti del 17 marzo 2004, si trattava di una lettera indirizzata il 17 marzo 2004 all'Ufficio di esecuzione di __________ in allegato a una domanda di esecuzione, poi alla base di un precetto esecutivo contro lo stesso istituto. In quello scritto RI 1 ripeteva le medesime accuse e soggiungeva che la banca, per il tramite di suoi funzionari e dietro compenso di 300 000 dollari, aveva istigato i malavitosi __________ e l'avv. __________ a rapirlo. Tali affermazioni erano state proferite nonostante egli fosse a conoscenza di un decreto di abbandono emanato l'8 gennaio 1987 dal Procuratore pubblico sottocenerino nei confronti di responsabili e legali della banca, da lui accusati di denuncia mendace, sviamento della giustizia, falsa testimonianza e diffamazione. Ciò posto, nei confronti di RI 1 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 800.– e l'espulsione per 3 anni, pena sospesa condizionalmente per 2 anni.

                                  B.   Statuendo su opposizione, con sentenza del 17 settembre 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione e la multa, ma non la pena accessoria, non essendo l'accusato stato condannato alla detenzione o alla reclusione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio RI 1 ha inoltrato il 21 settembre 2004 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 26 ottobre 2004 egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione ascrittagli, rispettivamente di dichiarare prescritta l'azione penale per il primo reato e improcedibile per mancanza di querela l'azione relativa al secondo. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente esordisce rilevando che il decreto emanato dal Procuratore pubblico l'8 gennaio 1987 era solo formalmente e nominalmente un abbandono, ma nella sostanza era un non luogo a procedere poiché fondato unicamente su informazioni preliminari. Di conseguenza, solo un decreto di abbandono potendo passare in giudicato, il presidente della Pretura penale non poteva dare per acquisiti determinati fatti (consid. 8b). A torto. In effetti, trattandosi di un decreto emesso nel 1987, faceva stato il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, il quale prevedeva che se il Procuratore pubblico, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, non trovava motivi sufficienti per promuovere il procedimento penale, pronunciava l'abbandono, dandone avviso al denunciato e alla parte lesa (art. 144 cpv. 2 vCPP). Il procedimento poteva essere ripreso, a giudizio del Procuratore, qualora fossero state scoperte nuove prove (art. 145 vCPP).

                                         Con le modiche promulgate il 23 settembre 1992 (entrate in vigore il 1° gennaio 1993) e del 19 dicembre 1994 (entrate in vigore il 1° gennaio 1996) il legislatore ha distinto invero fra decreto di non luogo a procedere (emanato in alternativa alla promozione dell'accusa: art. 143 cpv. 2 vCPP e 184 CPP) e decreto di abbandono (emanato una volta compiuta l'istruzione formale: art. 171c vCPP e 214 cpv. 1 CPP), conferendo espressamente forza di giudicato solo a quest'ultimo, riservata la sua revoca (art. 171i vCPP e 220 CPP), ove si scoprano fatti o mezzi di prova rilevanti non emersi durante l'istruttoria formale e finché l'azione penale non sia prescritta (art. 171l cpv. 1 vCPP e 221 cpv. 1 CPP). Tali norme però sono successive al decreto in esame, il cui contenuto rimaneva vincolante finché il Procuratore pubblico avesse ripreso il procedimento di fronte a nuove prove (art. 145 CPP in vigore l'8 gennaio 1987). Ora, stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, dopo il decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987 non sono più seguiti altri atti che modificassero la situazione, circostanza di cui l'accusato era al corrente (consid. 8b in fine). Dando per acquisiti i fatti esposti nel decreto, di conseguenza, il presidente della Pretura penale non ha violato norme di procedura.

                                   2.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugna­ta denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   3.   In merito all'asserzione dell'accusato, secondo cui la banca ha ordinato il 7 gennaio 1985 al Procuratore pubblico, per il tramite del proprio legale, di arrestarlo, il presidente della Pretura penale ha constatato che in realtà si era trattato di una semplice segnalazione con richiesta di intervento, non di un ordine alla magistratura. Che l'allora Procuratrice pubblica __________ avesse reagito nel giro di due settimane, emettendo un ordine di arresto internazionale nei confronti di lui, era dovuto al fatto che egli era già inquisito – come si desume da un verbale d'interrogatorio del 18 dicembre 1984 di __________ – per l'esistenza di indizi a suo carico. Tant__________ figurava un passaggio circa il coinvolgimento di lui (consid. 8a). In ogni caso – ha proseguito il primo giudice – dal decreto di abbandono del­l'8 gennaio 1987 si evince che il procedimento pendente contro RI 1 era stato avviato a prescindere dalla lettera in questione. Donde la deduzione che l'imputato sapeva sin dal 1987, come del resto aveva ammesso in aula, del decreto di abbandono e del suo contenuto (consid. 8b). A titolo abbondanziale il presidente della Pretura penale ha menzionato il non luogo a procedere emanato il 19 giugno 1995 in seguito alla segnalazione del dicembre 1994 di RI 1 circa l'operato dei magistrati nella vicenda che lo aveva coinvolto, confermato dalla Camera dei ricorsi penali il 20 novembre 1996, come pure la decisione di non avviare una procedura disciplinare presa il 4 maggio 1998 dal Consiglio della magistratura (consid. 8c). Per concludere, il primo giudice ha dedotto dalle circostanze citate che, per quel che riguardava le due lettere di cui al decreto di accusa, RI 1 sapeva di dire cosa non vera. In particolare sapeva di non poter affermare che la banca aveva dato ordini alla magistratura e sviato o insabbiato le indagini (consid. 8d).

                                   4.   Il ricorrente asserisce che, nel noto decreto di abbandono essen­do menzionato un telex inviato il 14 dicembre 1985 (recte: 1984) dalla Procura pubblica alle banche ticinesi in vista della perquisizione e del sequestro di svariati conti bancari comprendenti anche i suoi e quelli di sue società, se tali conti non erano soltanto di sua pertinenza e di sue società, anche contro terzi avrebbe dovuto essere avviato un procedimento penale e che il procedimento nei suoi confronti dev'essere stato promosso al più tardi il 14 dicembre 1984. Se non che – egli prosegue – ciò è smentito dagli atti, poiché nessun procedimento contro terzi risulta essere stato avviato. Quello promosso a suo carico era del resto il n. 153 del 1985 e non poteva risalire ai primi dell'anno. La lettera del 7 gennaio 1985 con cui la banca chiedeva l'estensione dell'accusa, poi, faceva seguito a un colloquio di tre giorni prima con il Procuratore pubblico, sicché fino ad allora non vi erano procedimenti in atto nei suoi confronti. E il sospetto di essere stato convinto di dire il vero sarebbe rafforzato dal fatto che mai la banca aveva prodotto la relazione posta a fondamento della denuncia.

                                   5.   Le argomentazioni testé riassunte denotano palese carattere ap­pellatorio. In effetti il ricorrente non si confronta nemmeno di scorcio con le considerazioni del primo giudice sulla lettera del

                                         7 gennaio 1985 o sul decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987. Egli allude bensì a tali atti, ma non censura di arbitrio che il presidente della Pretura penale abbia qualificato la lettera come semplice segnalazione e richiesta di intervento, né tanto meno che scritti del genere siano usuali e non configurino alcun “ordine alla magistratura”. Per quanto concerne il decreto di abbandono dell'8 gennaio 1987, il ricorrente si limita a sostenere che la circostanza secondo cui il procedimento a suo carico sia stato avviato senza riguardo alla lettera in questione sarebbe falso e smentito dal contenuto del decreto stesso. A tal fine egli si appoggia al passaggio riguardante il telex inviato il 14 dicembre 1984 alle banche ticinesi, traendo deduzioni personali (“dovreb­bero trarsi le seguenti conclusioni”), salvo poi sovvertirle con

                                         elementi cui dà un'interpretazione personale (il fatto che contro altri non sia stato aperto un procedimento penale, che il procedimento aperto nei suoi confronti reca il n. 153 del 1985, che nella lettera del 7 gennaio 1985 la banca si riferisse a un colloquio del 4 gennaio, che fosse intercorsa previamente la trasfer__________ in __________) per concludere che proprio quella lettera è stata la causa del procedimento avviato nei suoi confronti. Per suffragare le proprie deduzioni il ricorrente si avvale anche di elementi (co__________, mai prodotta dalla banca, e l'audizione di lui) che invano si cercherebbe nel giudizio impugnato. In definitiva, su questo punto il ricorso si esaurisce in congetture e deduzioni fondate su un'interpretazione personale di fatti – in parte anche nuovi – che, seppure non privi di un'apparente logicità, non sono atte a sostanziare il preteso arbitrio, poiché non dimostrano che le conclusioni cui è giunto il primo giudice sono manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli atti.

                                   6.   Quanto alle asserzioni dell'accusato circa il rapimento che sarebbe stato ordito dalla banca per il tramite di suoi funzionari, fondandosi su una sentenza emessa il 28 novembre 1986 dal Tribunale di __________ (doc. H prodotto dalla difesa al dibattimento) il primo giudice ha accertato che un certo __________, allettato dal compenso di 300 000 dollari, aveva progettato, d'intesa con __________ __________, di sequestrare RI 1 per sapere dove fosse il denaro. Entrambi sono poi stati condannati dal Tribunale di __________, ma dalla sentenza in oggetto si evince unicamente che il funzionario di una banca della Svizzera italiana (non specificata) aveva promesso un compenso per ottenere informazioni sul luogo dove fossero i soldi, cosa tuttavia mai dimostrata. In ogni caso, da nulla risulta che la banca abbia mai ordito il sequestro di RI 1 o che fosse coinvolta nella vicenda (consid. 9a). Il 28 gennaio 1987 RI 1 aveva bensì sporto una denuncia contro __________, __________ e un ignoto funzionario della banca per tentato se­questro di persona ed estorsione, ma l'inchiesta si era conclusa con un decreto di abbandono emesso il 13 febbraio 1987, confermato dalla Camera dei ricorsi penali il 7 maggio 1987 (consid. 9b). Donde la conclusione che nelle due lettere oggetto del decreto di accusa l'accusato sapeva di non poter sostenere che la banca aveva prospettato il suo sequestro e nemmeno che i mandanti di quel rapimento andassero cercati all'interno dell'istituto (consid. 9c).

                                   7.   Il ricorrente obietta che l'istituto menzionato nella sentenza del Tribunale di __________ non poteva essere che la __________, cui __________ aveva esplicitamente fatto richiamo nell'interrogatorio. Per il resto egli solleva una serie di interrogativi che il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto porsi, concludendo che configura arbitrio sostenere che la banca non sia implicata nel tentato sequestro. Secondo il ricorrente, di fronte alla confessione di __________, ritenuta attendibile dai giudici italiani, era legittimo ipotizzare che, attribuendo alla banca il disegno criminoso del sequestro, egli fosse convinto di proferire il vero. Inconferente sarebbe poi il riferimento al decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 che, oltre a essere in realtà un non luogo a procedere, aveva archiviato la denuncia per incompetenza del giudice ticinese.

                                         Così com'è formulata l'impugnazione si rivela irricevibile già per il fatto che il ricorrente si limita a sollevare interrogativi che avrebbe dovuto porsi il giudice di merito, ma non si confronta – una volta ancora – con le conclusioni cui questi è giunto, né tanto meno dimostra che tali accertamenti sarebbero in palese contrasto con gli atti. Del resto, se l'istituto indicato nella sentenza 28 novembre 1986 del Tribunale di __________ era la PC 1, invano si cercherebbe in quel giudizio il benché minimo accenno a un'implicazione di essa nel tentato sequestro (doc. H citato, pag. 5 e 6). Circa la qualifica del (secondo) decreto di abbandono del 13 febbraio 1987 (archiviazione della denuncia per sequestro) come non luogo a procedere, esso non giova alle argomentazioni del ricorrente (sopra, consid. 1).

                                   8.   Il ricorrente invoca lo stato di necessità relativamente alla lettera allegata alla domanda di esecuzione alla base del precetto esecutivo n. 1031861 emesso il 17 marzo 2004 dall'Ufficio di esecuzione di __________ a carico della banca (act. 32). A suo dire, egli si trovava nell'assoluta necessità di menzionare i fatti posti a fonda­mento della richiesta risarcitoria allo scopo di interrompere la prescrizione del credito. Nemmeno una dichiarazione concisa e generica o telegrafica poteva fare a meno, perciò, di contenere un riferimento ai fatti costitutivi del credito, atti a incolpare l'istituto di fatti di rilevanza penale e di condotta disonorevole.

                                         a)   Giusta l'art. 34 n. 1 CP il fatto commesso per preservare da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile un patrimonio non è punibile se il pericolo non è imputabile all'agente e se, nelle circostanze del caso, non si può ragionevolmente pretendere che l'agente rinunciasse al bene minacciato. Se il pericolo è imputabile all'agente stesso o se, nelle circostanze del caso, si poteva ragionevolmente pretendere la rinuncia al bene minacciato, il giudice attenua la pena secondo il suo libero apprezzamento (art. 66 CP). L'atto necessario è lecito se il bene protetto è più prezioso di quello leso; è illecito ma scusato o non punibile quando il bene in contrasto sia di valore equiparabile (DTF 122 IV 1 consid. 2b pag. 4). Il pericolo dev'essere imminente, ossia attuale, concreto e non altrimenti evitabile (DTF 122 IV 1 consid. 3a e 3c pag. 5).

                                         b)   Anche su questo punto il ricorso è privo di fondamento. Intanto, l'art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non è di aiuto poiché esso non obbliga il creditore a indicare nella domanda di esecuzione il titolo in base al quale il credito è esigibile (DTF 95 III 33 consid. 1 pag. 36). Se il debitore può capire dal contesto generale la ragione per cui è escusso, basta invero che il precetto esecutivo menzioni come causa il “risarcimento danni” (DTF 121 III 18 consid. 2 pag. 19). Inoltre, come rileva il primo giudice, lo stato di necessità può essere invocato unicamente se la messa in pericolo imminente di un bene protetto dal diritto penale non è altrimenti evitabile. Tale non è, evidentemente, un credito per risarcimento danni.

                                   9.   Il ricorrente eccepisce altresì la prescrizione per quanto concerne i fatti relativi al 7 marzo 2001, asseverando che – contrariamente a quanto rileva il primo giudice – tra il 15 aprile 2002, data del suo interrogatorio, e il 21 aprile 2004, giorno in cui è stato emanato il decreto di accusa, non sono stati compiuti atti istruttori suscettibili di interrompere il termine.

                                         a)   Premesso che alla fattispecie torna applicabile – in virtù della lex mitior – l'art. 178 vCP, che prevede la prescrizione ordinaria dell'azione penale per i delitti contro l'onore in due anni, come pure l'art. 72 n. 2 vCP per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione (e il termine di prescrizione assoluta di quattro anni), il presidente della Pretura penale non ha ravvisato prescrizione alcuna, accertando che dopo l'interrogatorio dell'accusato per rogatoria del 15 aprile 2002 sono stati compiuti vari atti interruttivi della prescrizione, con particolare riferimento agli atti 21 e 22 dell'incarto penale (pag. 5).

                                         b)   Perché tali atti avrebbero interrotto la prescrizione, il presidente della Pretura penale non spiega, né indica quali altri atti avrebbero interrotto la prescrizione dell'azione penale giusta l'art. 72 n. 2 vCP. Ora, l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP prevedeva che la prescrizione fosse interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimento, come pure da ogni decisione del giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e interrogatori, da ordini di arresto o di perquisizione, da perizie e dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. Secondo giurisprudenza, la prescrizione dell'azione penale è interrotta anche da ogni attività dell'autorità inquirente che giova alla prosecuzione del procedimento e che scaturisce effetti esterni (DTF 126 IV 5 consid. 1 pag. 7), a differenza – per esempio – di un semplice studio degli atti o di un ricerca di giurisprudenza (DTF 90 IV 63).

                                               Per quanto riguarda l'act. 21 (lettera 6 maggio 2002 del Procuratore pubblico al patrocinatore dell'accusato), esso non era suscettibile di interrompere la prescrizione dell'azione penale. Quanto all'act. 22 (trasmissione da parte dell'Ufficio federale di giustizia, il 14 maggio 2002, degli atti raccolti in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Ministero pubblico il 7 gennaio e il 18 febbraio 2002), la situazione è diversa. L'inoltro della domanda di assistenza giudiziaria alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di __________ con cui si chiedeva l'interrogatorio del ricorrente sui fatti contenuti nella querela del 2 luglio 2001, seguita da un complemento il 18 febbraio 2002, ha infatti comportato utili sviluppi per il procedimento. Come si è visto, dopo l'audizione del ricorrente il 15 aprile 2002, gli atti della rogatoria sono stati trasmessi il 14 maggio 2002 dall'Ufficio federale di giustizia al Ministero pubblico, cui sono pervenuti il 16 maggio 2002. Tali atti sono stati inseriti nell'incarto in quella data o poco dopo, ciò che equivale alla decisione di acquisire materiale processuale atta a consentire il seguito del procedimento. Di conseguenza, l'acquisizione della commissione rogatoria va considerata come atto interruttivo della prescrizione (art. 72 n. 2 CP; cfr. DTF 73 IV 258 segg.; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 72 CP). E nelle circostanze descritte è superfluo esaminare se altri atti abbiano sortito il medesimo effetto.

                                10.   Infine il ricorrente eccepisce la mancanza di querela riguardo ai fatti del 17 marzo 2004. A torto. Sotto il profilo dell'art. 28 cpv. 1 CP basta esprimere la volontà incondizionata che l'autore dell'infrazione sia perseguito. Per la forma fanno stato le norme del diritto cantonale (DTF 128 IV 81 consid. 2a pag. 83, 118 IV 167 consid. 1b pag. 169; Trechsel, op. cit., n. 7 dell'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 3.1 e 3.2). Ora, l'art. 68 CPP prevede unicamente che nei reati a querela di parte il Procuratore pubblico promuove l'azione penale su istanza scritta. Non occorre l'indicazione specifica che si tratti di una querela. Che nello scritto del 2 aprile 2004 indirizzato al Ministero pubblico (act. 32, pag. 2) la banca abbia fatto uso del termine “denuncia penale” poco importa, avendo

                                         l'istituto espresso la volontà incondizionata di far perseguire l'autore per le espressioni lesive dell'onore contenute nell'allegato al precetto esecutivo n. 1031861.

                                11.   Se ne conclude, in ultima analisi. che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

Terzi implicati

PC 1   rappr. da:   RC 1   rappr. da:   RC 2    

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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