Incarto n. 17.2003.65
Lugano 11 novembre 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2003 presentato da
__________,
contro
la sentenza del 14 ottobre 2003 emanata dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 10 giugno 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, l'8 febbraio 2002, intenzionalmente colpito con una manata al volto __________ nel Buffet della stazione a __________, cagionando alla vittima i danni fisici descritti in un certificato medico rilasciato l'8 febbraio 2002 dal dott. __________ dell'Ospedale __________. __________ è stato ritenuto inoltre autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore di __________, la quale si era rifiutata di servirgli una birra giudicandolo in stato di ebrietà. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due tre anni, e a una multa di fr. 500.–. Non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, invece, a una pena di 30 giorni di detenzione inflitta allo stesso __________ con decreto d'accusa del 14 giugno 1999, prolungando tuttavia il periodo di prova di un anno. __________, costituitasi parte civile, è stata rinviata al foro competente per far valere le sue pretese. Al decreto di accusa __________ ha presentato opposizione.
B. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 ottobre 2003, (intimata alle parti soltanto nei dispositivi) il giudice della Pretura penale ha confermato entrambe le imputazioni, condannando il prevenuto a 3 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 500.–. Il 31 ottobre 2003 __________ si è rivolto alla Corte di cassazione e di revisione penale, dolendosi in particolare che il suo patrocinatore non lo aveva difeso adeguatamente e che il Ministero pubblico aveva sottaciuto al giudice l'esistenza di altre prove. Rivoltosi a un nuovo legale, egli sarebbe venuto a sapere che non vi era motivo per condannarlo, essendosi egli dovuto difendere dall'aggressione di __________. Egli chiede perciò alla Corte di cassazione e di revisione penale di verificare se vi fosse spazio per ricorrere contro la sentenza di primo grado. Lo scritto non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con esposizione essenziale dei motivi all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti, inoltre, del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione delle sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
2. Nella fattispecie non risulta che, chiuso il dibattimento, l'accusato, presente insieme con il suo legale (verbale, pag. 2), abbia dichiarato di voler ricorrere contro la sentenza del giudice della Pretura penale entro cinque giorni. Non consta nemmeno che – per avventura – la comunicazione secondo l'art. 276 cpv. 1 CPP non sia avvenuta o che al condannato non sia stato indicato il termine per ricorrere. Anzi, dagli atti si evince che sia il condannato sia la parte civile hanno rinunciato espressamente alla motivazione della sentenza (loc. cit., pag. 6), manifestando con ciò l'intenzione di non volere ricorrere. Ne segue che, fosse da interpretare come ricorso per cassazione, lo scritto presentato dall'interessato a questa Corte il 31 ottobre 2003 non è ricevibile. Poco importa che il condannato lasci intendere di voler impugnare la sentenza di primo grado, tra l'altro per errata applicazione del diritto federale. Non avendo egli introdotto la dichiarazione previa dell'art. 276 cpv. 2 CPP, che costituisce un presupposto processuale (CCRP, sentenza del 29 novembre 2002 in e C.), l'atto in esame si rivela d'acchito improponibile.
3. Tutt'al più ci si potrebbe domandare, viste le argomentazioni dell'accusato, se l'omissione della dichiarazione di ricorso non sia dipesa da motivi non a lui imputabili, ciò che potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 21 CPP). La risposta sarebbe in ogni modo negativa. Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa solo ove la parte o il suo patrocinatore provi di non aver potuto rispettare la scadenza perché impedita senza colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti. L'istanza inoltre dev'essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). In concreto, a prescindere dal fatto che la domanda risulterebbe proposta venti giorni dopo la comunicazione orale dei dispositivi, il ricorrente non adduce alcun motivo che giustifichi la restituzione del termine. Si limita ad affermare di avere fatto assegnamento sul suo patrocinatore, di non avere reagito subito perché quest'ultimo gli avrebbe detto che non v'era più nulla da fare e di essersi convinto del contrario solo dopo avere interpellato un altro legale. Argomentazioni del genere sono lungi però dall'adempiere i requisiti della restituzione dei termini giusta l'art. 21 CP.
4. Ne discende, in ultima analisi, l'inammissibilità del ricorso. Si ricordi per altro che l'unico argomento sollevato (quello di essersi voluto difendere dall'aggressione della parte civile, interponendo le mani in un gesto involontario che ha accidentalmente colpito la donna) era già stato sollevato al dibattimento, quantunque in termini più sfumati. Già allora era stato fatto valere che lo schiaffo e il colpo di mano erano la conseguenza diretta, anche se non proporzionale, della presa per i capelli dell'accusato (verbale del dibattimento, pag. 3). E la tesi era stata ascoltata, ove si consideri che l'interessato si è visto infliggere solo 3 giorni di arresto rispetto ai 10 giorni prospettati nel decreto d'accusa. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Data la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto che il condannato ha interposto ricorso senza l'assistenza di un legale, si prescinde tuttavia – eccezionalmente – da ogni prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
– __________ (parte civile);
– avv. __________ (patrocinatore di parte civile);
– __________, (rif. 3.25321.02.4/25).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.