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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.03.2003 17.2003.6

17 marzo 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,897 parole·~9 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2003.6

Lugano 17 marzo 2003/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 febbraio 2003 presentato da

__________, (patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 28 gennaio 2003 dal presidente della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 30 agosto 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di infrazione alla legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stra­nieri per avere, il 26 agosto 2000, varcato il confine svizzero sen­za visto d'entrata e avere soggiornato illegalmente a __________ dal 26 al 28 agosto 2000. In applicazione della pena, egli ne ha proposta la condanna a 15 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 2 anni) e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per 3 anni. Al decreto di accusa __________ non ha introdotto opposizione.

                                B.      Il 12 novembre 2002 __________ ha comunicato al Ministero pubblico di essersi sposata a __________ il

                                          __________ 2002 con __________ e di avere appreso casualmente il 1° novembre 2002 dall'Ufficio del controllo abitanti di quel Can­tone che nei suoi confronti l'autorità ticinese aveva emesso un provvedimento di espulsione triennale valido dal 17 ottobre 2000, sicché la si invitava a lasciare la Svizzera entro il 20 novembre 2000. Sostenendo di avere ignorato la misura, essa ha chiesto al Ministero pubblico di metterle a disposizione gli atti e ha dichiarato cautelativamente di opporsi a tale decisione. Il 20 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha trasmesso alla richiedente copia del verbale di notifica del decreto di accusa, da lei stessa sottoscritto il 30 agosto 2000.

                                C.      Con istanza del 29 novembre 2002 __________ ha postulato la restituzione del termine per inoltrare opposizione al decreto di accusa, adducendo di non avere capito né il contenuto né la portata della decisione notificatale quel gior­no, essendo allora priva di un legale, e di avere sottoscritto il verbale di notifica sotto la pressione degli agenti di polizia, che le avevano prospettato il carcere. Dicendosi convinta che le sarebbe stata inflitta solo una multa, essa ha fatto valere inoltre di non avere potuto esercitare i suoi diritti di difesa, il decreto essendo stato emesso senza che lei potesse esprimersi davanti al Procuratore pubblico e senza che fosse data la possibilità di interpellare un avvocato.

                                D.      Con sentenza del 28 gennaio 2003 il presidente della Pretura pe­nale ha respinto l'istanza, senza intimazione previa al Procuratore pubblico. Egli ha rilevato che l'interessata non poteva ignorare la decisione emessa il 30 agosto 2000 nei suoi confronti, notificatale alla presenza di una interprete. Essa aveva tra l'altro firmato il verbale di notifica, dichiarando di avere preso atto della proposta di espulsione per 3 anni, periodo durante il quale non avrebbe potuto rientrare in Svizzera. Sul verbale essa aveva pure confermato di essere stata informata dei rimedi giuridici, se­gnatamente del diritto di introdurre opposizione al decreto. Essa non si era vista precludere senza colpa, dunque, la possibilità di rispettare il termine di 15 giorni per opporsi al decreto di accusa. E la mancanza di colpa è – ha concluso il primo giudice – un requisito indispensabile per ottenere una restituzione in intero giusta l'art. 21 CPP.

                                E.      Contro la sentenza appena citata __________ ha presentato il 17 febbraio 2002 un ricorso per cassazione, chiedendo che l'istanza di restituzione in intero sia accolta, subordinatamente che gli atti siano rinviati alla Pretura penale per nuovo giudizio, previa fissazione del dibattimento. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:               1.      Secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione con­tro tutte le sentenze di merito emanate dalle Corti penali. In concreto il rimedio non è diretto contro una sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del termine per introdurre opposizione al decreto di accusa. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, nondimeno, che un ricorso per cassazione proposto da un condannato contro una sentenza con cui il Pretore ha dichiarato irricevibile per tardività la sua opposizione a un decreto di accusa è ammissibile, poiché essa pone fine al procedimento (CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re W.). Non vi è motivo per scostarsi da tale indirizzo nella fattispecie (analogamente: CCRP, sentenza del 20 dicembre 2000 in re S.).

                                2.      La ricorrente si duole anzitutto di un vizio di procedura (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP), rimproverando al primo giudice di avere ema­nato la decisione impugnata senza conferire alle parti la possibilità di comparire a un'udienza, come stabilisce l'art. 274 CPP. La censura è infondata. Secondo l'art. 22 cpv. 2 CPP su un'istanza di restituzione dei termini decide l'autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l'atto per il quale è chiesta la restituzione. Se è stato emanato un decreto d'accusa o una sentenza, è competente il giudice che lo sarebbe per giudicare sul rimedio di diritto; in questo caso la restituzione può essere concessa soltanto per presentare ricorso. Secondo l'art. 22 cpv. 3 CPP, se l'istanza è accolta, l'atto omesso dev'essere compiuto entro il termine di cui è accordata la restituzione. L'art. 22 cpv. 2 CPP, tuttavia, non subordina imperativamente la decisione sull'istanza di restituzione del termine per presentare opposizione al decreto di accusa all'indizione di un'udienza. Si limita a dichiarare competente per la decisione il giudice che lo sarebbe per giudicare sul merito del procedimento qualora l'atto omesso fosse stato proposto tempestivamente. Nemmeno l'art. 274 cpv. 1 CPP giova alla ricorrente, poiché tale noma riguarda il dibattimento fissato dal presidente della Pretura penale, tosto che gli atti gli siano stati trasmessi in seguito a (tempestiva) opposizione. Ciò vale anche per quanto attiene al richiamo dell'art. 276 cpv. 1 CPP.

                                          Nel caso in esame il presidente della Pretura era unicamente chiamato a decidere se riassegnare alla ricorrente il termine per presentare opposizione, la quale andava introdotta nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP). Ora, il diritto cantonale non prevede che egli fosse tenu­to a citare le parti per un dibattimento. Nulla gli impediva dunque di statuire sulla base degli atti, tanto più che l'istante non postulava l'assunzione di prove. L'obbligo di un dibattimento non scaturiva nemmeno dal diritto federale (art. 29 cpv. 2 Cost.) né da convenzioni internazionali. Certo, l'art. 14 cpv. 3 lett. d patto II ONU e 6 CEDU riconoscono all'imputato il diritto di espri­mersi sugli elementi di rilievo prima che sia presa una decisione che tocchi i suoi interessi, come pure il diritto di indicare le prove a suo scarico, quello di avere accesso agli atti e di partecipare – dandosi il caso – all'assunzione delle prove, esprimendosi sulla loro valenza (Piquerez, Procédure en droit pénal suisse, Zurigo 2000, n. 766 e 768 al § 47). Essi non garantiscono però il diritto di comparire personalmente davanti al giudice per discutere questioni di natura processuale, come la restituzione dei termini per compiere un atto omesso. Ciò non significa, a scanso di equivoci, che qualsiasi istanza di restituzione in intero vada decisa senza dibattimento. Ove il giudice ritenga che questa meriti approfondimento, oppure intenda assumere prove o non escluda di assumerne, l'istanza dovrà essere intimata al Procuratore pubblico e alla parte civile, insieme con la citazione a un dibattimento. Rimane da esaminare se ciò fosse il caso in concreto.

                                3.      Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non avere potuto rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”. L'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie la ricorrente fa dipendere la mancata opposizione al decreto di accusa dalla “sbrigativa” procedura applicata dagli inquirenti, che non le hanno consentito di difendersi adeguatamente. Essa sostiene di essere stata interrogata dalla polizia alla presenza di un in­terprete a malapena comprensibile, il quale non poteva in alcun modo supplire alla mancanza di un legale, di non avere capito le reali implicazioni del decreto di accusa, segnatamente di non essere stata in grado di valutare con cognizione di causa l'opportunità di contestare la proposta di pena, e di avere sottoscritto il verbale di notifica condizionata dall'insistenza dei poliziotti, sotto minaccia di carcerazione. Anzi, il decreto di accusa sarebbe addirittura nullo, dato che essa ha firmato la dichiarazione che menziona il diritto di essere sentita dal Procuratore pubblico appena 24 ore prima di essere espulsa (art. 207 cpv. 4 CPP).

                                          Si può convenire che il metodo adottato dagli inquirenti non vada esente da critiche, ove appena si consideri che l'interessata si è vista notificare un decreto di accusa con una proposta di pena privativa delle libertà senza aver potuto far capo a un legale e, verosimilmente, senza avere avuto il tempo per valutare adegua­tamente se esigere l'ascolto da parte del Procuratore pubblico (art. 207 cpv. 4 CPP). In condizioni del genere il fatto che essa abbia firmato senza riserve la dichiarazione contenente il richiamo – appunto – all'art. 207 cpv. 4 CPP e il verbale di notifica del decreto non è decisivo (CCRP, sentenza del 31 ottobre 2002 in re C.D., consid. 1f e 1g), nel senso che tale fatto non le impediva di contestare la regolarità della procedura con opposizione da introdurre entro 15 giorni dalla notifica, avvenuta il 30 agosto 2000 (CCRP, sentenza del 18 dicembre 2002 in re D.S., consid. 2d). Se non che, essa ha lasciato decorrere il termine infruttuoso. È possibile che in un primo tempo essa sia stata – suo malgrado – superata dagli eventi, ma ciò non giustifica una passività di oltre due anni. Consapevole di essere stata oggetto di un procedimento penale a suo avviso scorretto per le pressioni esercitate dagli agenti e per l'incomprensibilità dell'interprete, essa avrebbe dovuto attivarsi con ragionevole sollecitudine e rivolgersi a una persona capace di difendere i suoi interessi. Non risulta – né essa pretende – di avere intrapreso nulla al riguardo, men che meno nei dieci giorni seguenti la cessazione dell'impedimento (nella fattispecie: la sorpresa per la procedura adottata nei suoi confronti). Come ha ritenuto il primo giudice, l'istanza di restituzione in intero risulta quindi tardiva.

                                4.      Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità del caso, tuttavia, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Non si riscuotono tasse né spese.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Ministero pubblico, Lugano;

                                          –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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