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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.05.2004 17.2003.59

21 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·12,009 parole·~1h·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2003.59

Lugano 21 maggio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 ottobre 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 5 settembre 2003 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 5 settembre 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripe­tuta violenza carnale, ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, come pure ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Essa ha accertato che tra l'agosto del 2000 e il novembre del 2001 l'imputato aveva reiteratamente compiuto atti sessuali con la nipote __________, nata il __________ 1988, nella propria abitazione a __________, all'interno del suo veicolo in località __________ e nel suo rustico in Val __________. Ha accertato inoltre che costui, usando violenza, minacce e pressioni psicologiche, aveva ripetutamente reso inetta a resistere e costretto la nipote a non solo a subire atti sessuali, ma anche la congiunzione carnale.

                                         Oltre a ciò, la Corte ha accertato che tra l'estate del 2000 e il novembre del 2001 l'imputato aveva ripetutamente offerto e ceduto gratuitamente in più occasioni alla nipote un'imprecisata quantità di marijuana, prevalentemente regalatagli o messagli a disposizione da terzi, e aveva – personalmente o per il tramite di __________ – consegnato alla nipote un'imprecisata quantità di tale stupefacente che la minorenne aveva poi consumato. In un'occasione, presso il Bar __________, l'imputato aveva anche messo a disposizione della nipote un imprecisato numero di bottigliette di Smirnoff (un “alcol pop” a base di vodka), da lui medesimo ordinate, che la ragazza aveva bevuto fino a sentirsi male. La Cor­te ha accertato infine che tra il settembre del 2001 e il 26 giugno 2002 l'imputato aveva consumato un'imprecisata quantità di cocaina, marijuana e hashish.

                                         In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 6 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, e a versare fr. 57'148.75 alla nipote, costituitasi parte civile, di cui fr. 25'000.– in riparazione del torto morale e fr. 32'148.75 in rifusione delle spese legali. Essa ha per contro invece __________, madre di __________, al foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento. Nei confronti di __________ la Corte di assise ha ordinato altresì un trattamento ambulatoriale (art. 43 CP), da eseguire già durante l'espiazione della pena.

                                  B.   Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato l'8 settembre 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 27 ottobre 2004, egli postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il proscioglimento da ogni imputazione o quan­to meno, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata, il rinvio degli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio e la sua immediata scarcerazione. In via ancor più subordinata egli chiede che gli sia riconosciuta l'attenuante della scemata respon­sabilità e che la pena sia ridotta di almeno un anno. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2003 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formulano le parti civili __________ ed __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Il 2 febbraio 2004 __________, moglie del ricorrente, ha prodotto un certificato medico del 10 gennaio 2004 in cui il medico del penitenziario cantonale, dott. __________, dichiara che da un'osservazione esterna non è possibile constatare alcuna anomalia nei genitali del prevenuto, contrariamente a quanto pretende __________. Davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, tuttavia, non sono ammissibili documenti né altri mezzi di prova nuovi (CCRP, sentenza del 5 maggio 2003 in re R., consid. 2 con riferimenti). Il documento in esame, introdotto per altro ben oltre al termine riservato alla presentazione del ricorso scritto, non può pertanto essere considerato ai fini del giudizio.

                                   2.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denota estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 173 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata e contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).

                                   3.   Il ricorrente sostiene anzitutto che, nell'analisi dei fatti, la Corte di assise ha concluso che egli avrebbe più volte mentito e cambiato versione per quanto riguarda il consumo di stupefacenti da parte sua e di __________. Egli fa valere invece che, dopo alcune reticenze iniziali, ha subito ammesso di avere consentito alla nipote di fumare canapa, di avere in un'occasione finanche procurato alla ragazza tale sostanza e di avere in altre due circostanze partecipato al consumo collettivo con due suoi amici e con __________. Tale versione – egli prosegue – è rimasta invariata nel tempo e l'inchiesta non ha dimostrato in alcun modo che le sue dichiarazioni fossero inveritiere. Se non che, a prescindere dal fatto che, messo alle strette dalle risultanze istruttorie (sentenza, pag. 78), egli ha addirittura ammesso responsabilità maggiori, con un argomentazione del genere il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché la prima Corte sarebbe caduta nell'arbitrio credendo a __________ quando affermava che egli aveva fornito marijuana in quantità ben superiori, ancorché imprecisati, ma comunque sufficienti per consentire alla ragazza di fumare vari spinelli al giorno nei fine settimana trascorsi a __________ tra l'estate 2000 e il novembre 2001 (sentenza, pag. 79; dispositivo n. 1.1.4). Su questo punto l'ammissibilità del ricorso non è pertanto data.

                                   4.   Il ricorrente rileva che secondo __________ essi fumavano, egli fumava meno di lei ed in più di un'occasione egli le avrebbe procurato marijuana, anche in quantità consistenti. Se non che, a suo parere, tale racconto non troverebbe alcun riscontro. Anzi, per certi versi risulterebbe smentito dagli atti istruttori, la lunga e laboriosa inchiesta condotta a suo carico non avendo consentito di accertare in alcun modo dove egli potesse procurarsi simili quan­tità di stupefacente. __________ ha infatti indicato in __________ il fornitore della canapa. Sentito dal Procuratore pubblico, però, questi ha ammesso di avergli fornito marijuana, ma non sicuramente nelle proporzioni indicate da __________. Costui, spiega il ricorrente, ha riconosciuto di avergli procacciato in un paio di occasioni una piccola quantità di tale sostanza. Si trattava quindi di un paio di mazzetti. Nel corso dell'istruttoria, __________ ha raccontato invece che lo zio le forniva la droga in sacchetti minigrip, mentre in aula ha preteso addirittura che lo zio le portasse la sostanza in scatola, ciò che è stato smentito dallo stesso __________. Pur non essendo stato possibile accertare la quantità prospettata da __________, i primi giudici hanno prestato fede ai racconti della ragazza, giudicandola credibile. Così facendo, essi avrebbero arbitrariamen­te accertato i fatti relativamente alle quantità di marijuana da egli fornita. Anche a tale riguardo però il ricorso non è ammissibile. Il ricorrente, in effetti, neppure si confronta con le diffuse motivazioni che hanno indotto la prima Corte a ritenere che i fatti all'origine del procedimento penale si sono svolti come ha indicato __________ (sui contatti della giovane con la marjuana: sentenza, consid. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) e non come asserisce l'imputato (sentenza, pag. 66 a 77; sentenza, pag. 77 a 79). È vero che il fornitore della canapa, __________, ha ridimensionato il proprio coinvolgimento. La prima Corte non gli ha però creduto (sentenza, consid. 10.8, pag. 27). E a tale proposito il ricorrente non muove censure di arbitrio.

                                   5.   Secondo il ricorrente, pronunciando una condanna per ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla legge medesima e ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, la Corte di assise ha omesso di indicare la quantità di sostanza che egli avrebbe consumato, rispettivamente fornito a __________. Tale carenza configura, a suo giudizio, arbitrio nell'accertamento dei fatti e viola il diritto federale, rendendo impossibile determinare in maniera sufficientemente precisa l'incidenza di tali fatti per la commisurazione della pena.

                                         a)   Il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti per avere tra l'estate del 2000 e il novembre del 2001, nella sua casa di __________, nella sua automobile in località __________ e nel suo rustico in Val __________, ripetutamente offerto e ceduto gratuitamente in più occasioni alla nipote un'imprecisa quantità di marijuana regalatagli o messagli a disposizione da terzi (dispositivo n. 1.1.4 della sentenza di assise). Ora, la Corte di assise non ha specificato l'esatta quantità di stupefacente offerta alla ragazza, limitandosi a sottolineare che si trattava di una quantità sufficiente per consentire all'adolescente di fumare vari spinelli al giorno nei fine settimana trascorsi a __________ durante il periodo considerato nell'atto di accusa (sentenza, pag. 79). La Corte ha ritenuto nondimeno che si trattava di quantità ragguardevoli (sentenza, pag. 84), che riducevano la giovane in uno stato di torpore e spossatezza idoneo perché ogni volta l'imputato potesse abusare di lei (sentenza, pag. 79). E nel commisurare la pena la Corte ha soggiunto che il ricorrente aveva compiuto reati sessuali per almeno 15 mesi e per un numero imprecisato di volte, ma almeno due volte al mese per più di un anno (sentenza, pag. 85), approfittando della debolezza fisica causata appunto dallo stupefacente (sentenza, pag. 86). Contrariamente a quanto assume l'interessato, di conseguenza, i primi giudici sono stati sufficiente­mente precisi nel circoscrivere la quantià di canapa che il ricorrente aveva messo a disposizione della nipote prima di abusare di lei. Ciò posto, la Corte non è incorsa in arbitrio né ha violato il diritto federale, giacché ha spiegato in modo comprensibile che cosa intendesse per “messa a disposizione”, rispettivamente per “consegna di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente” durante il periodo di tempo preso in considerazione nel dispositivo n. 1.1.4.

                                         b)   Il ricorrente è stato ritenuto autore colpevole anche di ripetu­ta somministrazione a fanciulli di sostanze nocive alla salute (art. 136 CP) per avere in più occasioni, tra l'estate del 2000 e il novembre del 2001, messo a disposizione della nipote personalmente o per il tramite di __________ un'imprecisata quantità di marijuana poi consumata dalla minorenne e per avere, tra il 27 settembre 2001 e il 14 novembre 2001, messo a disposizione di __________ presso il bar __________ in un'occasione un imprecisato numero di bottigliette di Smirnoff (bevanda a base di vodka) da lui ordinate e bevute dalla giovane, fino a sentirsi male. Ora, per quanto riguarda la ripetuta messa a disposizione di marijuana si rinvia al considerando che precede, trattandosi della medesima fattispecie. Per quanto riguarda la messa a disposizione di Smirnoff, il problema della reiterazione non si pone, trattandosi di un unico episodio, riportato al quesito n. 1.1.6.2 della prima Corte (sentenza, pag. 7). Ne discende che il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.

                                         c)   Il ricorrente è stato ritenuto colpevole altresì di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, fra il settembre del 2001 e il 26 giugno 2002, ripetutamente consumato un'imprecisata quantità di cocaina, marijuana e hashish. Trattandosi appunto di una contravvenzione, l'azione penale si è in parte ulteriormente prescritta (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata), dovendosi applicare non gli art. 70 cpv. 3 e 109 nCP, bensì – in virtù della lex mitior (DTF 129 IV 49 consid. 5.5 pag. 52) – il diritto previgente, ossia il termine di prescrizione biennale (art. 333 cpv. 5 lett. a nCP e 109 vCP), che continua a decorrere anche in pendenza del ricorso per cassazione. Ciò significa che cade la perseguibilità dei consumi di droga intercorsi fra il settembre del 2001 e il 21 maggio 2002. Quanto al consumo di cocaina, esso risa­le per ammissione dell'imputato a pochi mesi prima dell'arresto, avvenuto il 26 giugno 2002, prima quindi del 21 maggio 2002. Anche tale imputazione si è dunque prescritta. E la prescrizione comporta, come questa Corte ha già avuto mo­do di rilevare, l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 5 novembre 2002 in re M., consid. 3 con riferimenti). La condanna formante oggetto del dispositivo n. 1.1.5 va dunque annul­lata per quanto riguarda i consumi di droga dal settembre 2001 al 21 maggio 2002 e il ricorso per cassazione dichiarato, su questo punto, senza oggetto. Rimane da esaminare la condanna per il consumo di marijuana e hashish tra il 21 maggio e il 26 giugno 2002. Considerato che, per ammissione della ragazza, lo zio fumava molto meno di lei e mancando riscontri affidabili che consentano di stabilire se e in che misura l'imputato abbia commesso il reato nel mese che manca alla prescrizione dell'azione penale, si giustifica il proscioglimento da tale imputazione, con conseguente riforma del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata. Su questo punto il ricorso merita perciò accoglimento.

                                   6.   Il ricorrente si diffonde in seguito sui motivi che lo hanno spinto a insorgere anche contro la condanna per ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale e ripetuti atti sessuali con fanciulli, da lui considerata conseguente a un arbitrario accertamento dei fatti e a una arbitraria valutazione delle prove. Dalla sentenza impugnata risulta che verso la fine di settembre del 2001 __________ si è innamorata, ricambiata, di un ragazzo diciannovenne __________ che ha poi incontrato varie volte di nascosto, data l'opposizione della madre. La quale è venuta a sapere del fatto nel novembre del 2001, dopo che __________ era rimasta fuori casa una notte approfittando della sua assenza e aveva avuto un rapporto sessuale con lui. Condotta la figlia da un ginecologo, essa ha appreso che la figlia non era più vergine. Per proteggere l'amico, la giovane si è dapprima giustificata asserendo di essere stata violentata da un sconosciuto. In seguito ha raccontato la verità. Donde la segnalazione della madre alla polizia e l'apertura di un procedimento penale, sfociato nella condanna di __________ per atti sessuali con fanciulli (sentenza, pag. 34). A causa del deteriorato clima di famiglia, in particolare dei contrasti con la madre e il di lei marito, __________ è stata affidata a una famiglia e poi, dal marzo del 2002, collocata al Centro di __________ (sentenza, pag. 35).

                                         Sempre stando alla sentenza di assise, nella seconda metà di aprile del 2002 __________, durante un'animata telefonata, ha riferito a __________ che in realtà aveva avuto il suo primo rapporto fisico con uno zio, il quale le aveva usato violenza (sentenza, pag. 36). Mentre si trovavano in automobile, lo zio le avrebbe dato da fumare uno spinello e, approfittando del suo stato di confusione, l'avrebbe spogliata e penetrata nonostante le sue iniziali resistenze (sentenza, pag. 36). Nel corso della telefonata __________ ha preteso in un primo tempo che quella fosse l'unica violenza subìta, salvo poi soggiungere che gli abusi erano iniziati quando essa aveva 12 anni ed erano terminati nell'ottobre del 2001. Gli abusi, secondo quanto riferito a __________, sarebbero stati perpetrati sia nella vettura, sia a casa dello zio, quando sua moglie era assente. Per approfittare di lei lo zio l'avrebbe fatta fumare, obbligandola poi ad atti di sesso orale. __________ sarebbe stata costret­ta a recarsi a __________ contro la sua volontà perché minacciata dallo zio di informare la madre sul consumo di droga (sentenza, pag. 36). Irritato, __________ ha fatto presente all'amica che sarebbe stato meglio raccontare alla madre la verità anziché subire passivamente gli abusi (sentenza, pag. 36). Sentitasi abbandonata anche dall'amico, __________ ha provato un sentimento di solitudine che si è acuito dopo un ennesimo alterco con la madre avvenuto durante una visita al __________. Ciò ha poi indotto la giovane a confidarsi con gli operatori sociali del centro. Fuggita da __________, essa ha raggiunto l'abitazione di un'assistente della __________, alla quale ha raccontato la sua vicenda (sentenza, pag. 37). Ritornata al __________, __________ ha deciso di denunciare lo zio (sentenza, pag. 38).

                                   7.   Sentita l'11 giugno 2002 dal Magistrato dei minorenni, __________ ha raccontato che lo zio le ha usato violenza, per la prima volta, una sera del fine settimana successivo al compleanno della madre, quindi dopo l'8 agosto. Ha riferito, in estrema sintesi, di essere uscita una sera con lo zio, come altre volte, di essere andata al solito posto in cui fumavano spinelli, vicino alla stazione di Bi__________, di essersi recata ancora con lo zio al bar __________ per bere qualche cosa, di avere incontrato lì un certo __________, amico dello zio, di essere andati tutti a casa di lui a fumare e di avere nuovamente raggiunto, lei e lo zio, il solito posto per fumare un altro spinello (sentenza, pag. 39). Al dibattimento __________ ha situato l'episodio sempre nel fine settimana successivo al compleanno della madre, precisando tuttavia di non essersi recata quella sera da __________. Ha comunque confermato che prima di subire violenza si sarebbe recata con lo zio al solito posto per fumare, sarebbe passata al bar __________ e sarebbe ritornata, sempre con lo zio, vicino allo stand per fumare ancora (sentenza, pag. 39). Interrogata dalla difesa, __________ ha ammesso però di non ricordare bene se la sera in cui lo zio ha abusato di lei per la prima volta essi fossero andati a casa di __________ oppure se vi fossero andati in un'altra occasione (sentenza, pag. 41).

                                         Chiamata a precisare il primo atto di violenza, a fatica __________ ha raccontato l'11 giugno 2002 al Magistrato dei minorenni che, mentre si trovava in macchina, lo zio aveva cominciato a toccarle una gamba per poi risalire fino in mezzo alle gambe e al seno. In seguito lo zio l'aveva spogliata completamente, si era a sua volta messo nudo e l'aveva penetrata con forza. Essa ha sostenuto di avere opposto resistenza, anche perché era vergine, sebbene fosse intontita dal fumo, ma invano poiché lo zio le aveva blocca­to le braccia tenendola per i polsi (sentenza, pag. 42). Durante il successivo interrogatorio del 12 luglio 2002 la ragazza ha con­fermato l'accaduto, sempre con evidente difficoltà e imbarazzo, ribadendo sostanzialmente le sue precedenti dichiarazioni (sentenza, pag. 42 seg.). Interrogata di nuovo il 5 agosto 2002, __________ non è riuscita a raccontare ad alta voce i dettagli della violenza, ma su sollecito del Magistrato ha illustrato l'episodio per scritto. Reinterrogata, ha specificato che lo zio le aveva tolto solo i pantaloni e gli slip e che lui aveva fatto altrettanto, mentre lei si trovava sul sedile del passeggero, che egli le si era poi messo sopra dopo averle preso le braccia e arretrato il sedile. Ha pure mimato la scena (sentenza, pag. 43). In aula __________ non ha più trovato la forza di ripetere i dettagli dell'accaduto. Ha dichiarato soltanto che, appena tornati in macchina dopo avere fumato, lo zio aveva iniziato ad accarezzarle le gambe, per poi passare al ventre e al seno, mentre essa cercava inutilmente di respingerlo. Ha confermato in ogni modo le sue precedenti dichiarazioni, a lei prospettate dalla presidente della Corte (sentenza, pag. 44). Nel suo primo verbale la ragazza ha raccontato che lo zio, anche allora, aveva usato un preservativo, ma alla terza audizione essa ha precisato di non ricordarsi se ciò fosse realmente avvenuto, limitandosi a presumerlo, tenuto conto che le volte successive ciò è stato il caso. Concluso quell'atto sessuale, lo zio le avrebbe imposto il silenzio, minacciandola che altrimenti avrebbe raccon­tato alla madre come lei fumasse erba (sentenza, pag. 44 seg.).

                                   8.   Nel descrivere le ulteriori accuse rivolte da __________ all'imputato, la Corte di assise ha ricordato che, finite la vacanze, la ragazza è rientrata a __________, pur continuando a trascorrere a __________ i fine settimana (sentenza, pag. 45). Ha quindi rilevato che nel verbale dell'11 giugno 2002 la giovane ha preteso di essere stata violen­tata per la seconda volta a casa dell'imputato, quando la scuola era iniziata da circa tre settimane, dopo avere fumato marijuana (sentenza, pag. 46), e che da allora lo zio aveva preso a telefonarle con insistanza a __________. Il quale, minacciandola, esigeva che lei lo visitasse a __________ (sentenza, pag. 46). Così __________, in un modo o nell'altro tornava regolarmente a __________, ciò che perché accomodava anche la madre, spesso assente da casa per lavoro (sentenza, pag. 47).

                                         Proseguendo, la Corte ha rilevato come al dibattimento __________ abbia dichiarato di avere creduto che il ricorrente potesse davvero attuare le minacce, essendo solito mantenere le promesse (sentenza, pag. 48). La ragazza ha dichiarato altresì di essersi sentita completamente indifesa nei confronti dello zio, perché in quel periodo sua madre non le credeva mai. Essa era convinta perciò che qualora avesse confidato gli abusi subìti, l'imputato avrebbe raccontato alla madre che lei fumava, inducendo costei a ritenere che la figlia stesse accampando pretesti per coprire le sue responsabilità (sentenza, pag. 49). La Corte ha poi evocato nei particolari le altre dichiarazioni di __________ davanti al Magistrato dei minorenni e al pubblico dibattimento, dichiarazioni nelle quali la ragazza accusava lo zio di avere abusato di lei in più occasioni, di regola un fine settimana su due quando lei si recava a __________ (sentenza, pag. 50 segg.). Rapporti sessuali che – per la Corte – sono sempre avvenuti contro la volontà dell'adolescente, coinvolta in un crescendo di prestazioni sessuali (sentenza, pag. 51), anche se lo zio non sempre pretendeva tutto da lei (sentenza, pag. 52).

                                         Invitata a dare ulteriori chiarimenti, __________ ha precisato inoltre che il momento della giornata in cui avvenivano gli abusi variava. Quando la zia non lavorava, capitava che lo zio abusasse di lei la sera in automobile, vicino allo stand di tiro, mentre di giorno, in casa, le prevaricazioni si compivano nella camera da letto, con le tapparelle abbassate (sentenza, pag. 52). Un paio di volte ciò era avvenuto anche in Val __________, dove lo zio l'avrebbe portata dicendo alla moglie che dovevano andare a laccare un tavolo (sentenza, pag. 53). Secondo __________, durante i rapporti sessuali l'imputato usava un preservativo (se lo “metteva sempre lui”), che avvolgeva poi in un pezzo di carta e buttava nel cestino della cucina. Profilattici che – sempre stando a __________ – egli era solito procurarsi a un distributore nella toilette del bar __________ e che poi teneva in automobile, nel vano sotto il volan­te, prendendoli di lì quando abusava di lei in casa (sentenza, pag. 54). La polizia giudiziaria ha appurato, in effetti, che al bar __________ esiste un distributore di preservativi fissato alla parete di una toilette (sentenza, pag. 56). La prima Corte ha quindi ricordato gli inutili tentativi (manovre dilatorie, pretesi legami con altri ragazzi e così via), messi ripetutamente in atto da __________ per far desistere lo zio dai suoi propositi (sentenza, pag. 56 a 59).

                                   9.   Ricordata la versione di __________, la Corte ha illustrato quella del ricorrente, rilevando anzitutto che, arrestato il 26 giugno 2002, questi ha negato di avere molestato la nipote (sentenza, pag. 59). In un verbale del 3 settembre 2002 egli ha definito le accuse della ragazza inverosimili, pretendendo fra l'altro di non essersi mai fatto praticare alcun cunnilingus nemmeno dalla moglie, salvo ammettere di avere accettato qualche volta per compiacenza (sentenza, pag. 59). Mostratosi incredulo di fronte alle accuse, per finire egli ha ipotizzato che la nipote lo incolpasse ingiustamente per punirlo, non essendo egli mai andato a trovarla – come la madre – al __________ oppure per ritorsione, per averle egli consentito di fumare spinelli (sentenza pag. 59).

                                         La Corte ha rammentato altresì che nel corso dell'inchiesta il prevenuto ha scritto un lungo memoriale, difficile da riassumere poiché riferito a un racconto di giornate in cui sostanzialmente non è accaduto nulla. In tale scritto egli ha preteso tra l'altro che il fine settimana successivo al primo weekend (situato nel 2000) __________ ha preso una sigaretta dalle sue mani per fare un paio di tiri, senza però aspirare il fumo, che in seguito essa gli ha confidato di avere provato con gli amici a fumare erba, che a quel momen­to egli non sapeva più come comportarsi, che durante il fine settimana in cui ha incontrato per la prima __________ al bar __________ essa gli ha detto di avere notato come __________ avesse fumato, che una volta al bar __________ __________ ha insistito affinché egli chiedesse ad __________ dell'erba e che a casa dell'amico essi hanno poi consumato un piccolo spinello. Nel manoscritto il ricorrente ha poi asserito di avere cercato di evitare ulteriori incontri tra __________ e __________, ha accennato la vicenda appresa dalla giovane in merito a presunte prestazioni sessuali con le quali avrebbe pagato l'erba a suoi compagni della Valle __________, ha richiamato l'episodio dell'ubriacatura della nipote, precisando che solo a cose fatte egli si era reso conto che la Smirnoff era una bevanda alcolica. Ha poi riferito di una sera in cui __________ sarebbe uscita dal bar insieme a due amici per fumare uno spinello (sentenza, pag. 59 a 61).

                                         Sempre riferendosi alla versione del prevenuto, i primi giudici hanno soggiunto che agli inquirenti egli ha chiesto una visita medica perché fosse accertata una particolarità del suo organo genitale, interogando al riguardo __________. Sottoposto a esame medico il 30 settembre 2002, il dott. __________ ha riscontrato sul dorso del pene un'area cicatrizzata tondeggiante, di colore grigiastro chiaro, del diametro di circa 5 mm, modicamente escavata al centro con margini leggermente demarcati rispetto alla cute circostante, ben epitelizzata, piana e normalmente mobile sul piano cutaneo e sui piani sottostanti. Alla palpazione della regione scrotale, sopra l'epididimo del testicolo sinistro, il medico ha riscontrato una formazione tondeggiante di volume di poco inferiore al sottostante testicolo al quale non è adeso, di consistenza teso-elastica e superficie liscia, mobile all'interno della borsa, come da testicolo soprannumerario (sentenza, pag. 61 seg.). Invitata a precisare il 20 ottobre 2002 dal Magistrato dei minorenni se la zona genitale dello zio presentasse particolarità, __________ ha risposto in modo lapidario “tre testicoli” (sentenza, pag. 62). Nel trasmettere il verbale al Procuratore pubblico, il Magistrato dei minorenni ha rilevato che a un certo momento la ragazza ha eseguito uno schizzo dei genitali su un foglio che aveva davanti a sé durante la registrazione, ma che poi ha continuato a pasticciare sul foglio, rendendolo di fatto inservibile. Egli ha precisato nondimeno che __________ ha disegnato un pene e due testicoli, e, a fianco di uno di essi, in prossimità dell'attaccatura, una “pallina” più piccola (sentenza, pag. 62). Sentito l'11 novembre 2002, il dott. __________ ha confermato il suo referto, specificando che la formazione tondeggiante da lui riscontrata non è immediatamente visibile, che essa gli è stata segnalata dal prevenuto e che egli ha potuto constatare tale patologia soltanto con la palpazione. Interrogata di nuovo al dibattimento, __________ ha raccontato di avere notato il particolare al tatto e ha negato di averlo appreso per altre vie, segnatamente da altre persone vicine al prevenuto (sentenza, 63 seg.). Sentite come testimoni al dibattimento, le sorelle e la moglie dell'imputato hanno dichiarato che quella particolarità anatomica era nota a tutti e che era spesso e volentieri oggetto di battute scherzose, in particolare durante le cene in compagnia. Una sorella ha dichiarato inoltre di ritenere che __________ abbia partecipato a una di queste cene (sentenza, pag. 64).

                                10.   Ricordato che nel corso dell'inchiesta __________ è stata sottoposta a una perizia di credibilità, la quale però è risultata inutilizzabile perché i periti, in alcune parti del loro referto, hanno dato per accertati fatti contestati (sentenza, pag. 66 in alto), la Corte di merito ha valutato essa medesima l'attendibilità delle persone coinvolte. E per finire essa ha creduto alla ragazza, rilevando anzitutto che il primo indizio a favore di lei è costituito dalla sofferenza e dall'angoscia che contraddistinguono il racconto della giovane, dopo che questa si era trovata – per iniziativa della madre – in una struttura per adolescenti problematici e dopo una furibonda lite con la madre stessa (sentenza, pag. 66). La Corte ha poi sottolineato come la ragazza abbia mantenuto la sua versione, ripetendo a più riprese le proprie vicissitudini, segnatamente confermando in ben quattro audizioni davanti al Magistrato dei minorenni e al dibattimento le proprie accuse (sentenza, pag. 66). Inoltre essa ha esposto i fatti senza enfasi e senza esagerazioni, affermando tra l'altro che non in ogni fine settimana lo zio abusava di lei e che non sempre egli pretendeva tutto da lei. Nemmeno lo ha accusato di essere stato lui ad allettarla a fumare sigarette o marijuana (sentenza, pag. 66). A favore della credibilità di __________ contribuisce anche la circostanza che la ragazza ha saputo rispondere con prontezza alle domande che le venivano poste, specie a quelle sul momen­to e sul luogo in cui venivano consumati gli abusi e sui preliminari, con particolare riferimento al modo in cui lo zio si procurava i preservativi (sentenza, pag. 67).

                                         Nel vagliare la credibilità di __________ i primi giudici hanno rilevato altresì che quanto del racconto della giovane poteva essere oggettivamente verificato ha trovato conferma. La polizia ha infatti individuato il luogo appartato indicato da __________ e testimoni hanno confermato che il ricorrente consentiva alla ragazza di bere e fumare al bar __________, tanto che una volta essa si è ubriacata (sentenza, pag. 68). Altre dichiarazioni della giovane hanno trovato puntuale riscontro, segnatamente l'affermazione secondo cui al momento del rientro a casa dopo l'ubriacatura lo zio e la zia han­no cominciato a litigare, quella secondo cui essa ha confidato allo zio di essersi messa a fumare erba con amici in valle, i quali la rifornivano, quella secondo cui lo zio faceva uso di marijuana in quantitativi modesti, quella secondo cui la zia non sapeva che il marito consumava stupefacenti, quella secondo cui essa ha fumato erba in due occasioni con lo zio e due suoi amici. Proseguendo, la Corte ha rilevato come abbiano trovato conferma anche altri particolari del racconto di __________: ad esempio la ragazza ha sostenuto di non avere mai accompagnato lo zio quando egli si procacciava l'erba, ha indicato con precisione il posto in cui lo zio teneva la canapa e ha sostenuto di avere potuto fumare erba nel solaio (sentenza, pag. 68). Pure il luogo indicato dalla giovane come quello in cui lo zio era solito acquistare preservativi, compreso il genere della confezione, sono risultati veritieri, come veritiera è risultata l'affermazione secondo cui, prima di raggiungere il bar __________, lei e lo zio si fermavano presso lo stand di tiro a fumare o l'affermazione secondo cui qualche volta essi si ritiravano a fumare dietro il bar o quella secondo cui essi sono andati un paio di volte in val __________ perché lo zio intendeva laccare un tavolo. Infine ha trovato riscontro anche l'affermazione secondo cui l'imputato aveva inviato sul telefonino della nipo­te messaggi osceni e disegni pornografici (sentenza, loc. cit.).

                                         Quanto ai passaggi del racconto di __________ che per loro natura non potevano trovare suffragio, essi risultano – per i primi giudici – sostenuti da seri indizi. Intanto, ha soggiunto la Corte, la ragazza ha evocato particolari che non può avere inventato. Sollecitata in aula a illustrare come avvenivano gli abusi a __________, __________ ha precisato che lo zio ritirava il piumone dal letto e copriva il lenzuolo con un asciugamano, adottando gli accorgimenti che ogni adulto prenderebbe prima di avere un rapporto sessuale nel letto matrimoniale con una persona diversa dalla moglie (sentenza, pag. 69). D'altra parte, ha proseguito la Corte, il racconto di __________ è sorretto dalla sua logica interna e dalla sua sostanziale costante permanenza nel tempo, avendo essa dato dei fatti una versione in sé sostenibile, poiché lineare e credibile secondo la comune esperienza. Ne è un esempio, a suo modo di vedere, il particolare del preservativo che lo zio lasciava nel vano portaoggetti sotto il volante dell'automobile, nascondiglio sicuro che la zia, sprovvista di patente, non avrebbe mai scoperto, oppure il particolare secondo cui lo zio abbassava le tapparelle della camera da letto prima di compiere atti sessuali, oppure l'attenzione di lui riposta nel non lasciare tracce, sicché in automobile __________ non poteva fumare nemmeno sigarette perché l'odore del tabacco avrebbe potuto insospettire la moglie. Invece la ragazza poteva fumare sigarette in casa, dato che pure la zia fumava, ma l'erba essa poteva fumarla unicamente in solaio, dove non saliva nessuno. E se in val __________ i due hanno fumato in camera, ciò è avvenuto perché lo zio ha poi lasciato una finestra aperta e nessuno avrebbe più raggiunto il rustico prima di una settimana (sentenza, pag. 70).

                                11.   Per quanto riguarda il modo in cui l'imputato ha commesso gli abusi, la Corte di assise ha rilevato come nel corso delle cinque audizioni __________ abbia fornito un racconto costante, senza cadere in contraddizioni di rilievo (sentenza, pag. 70). Secondo la Corte la difesa asseriva a torto che __________ si sarebbe contraddetta, prima sostenendo che lo zio le imponeva il silenzio dietro minaccia di riferire alla madre che lei fumava erba e asserendo poi che lo zio l'avrebbe indotta al silenzio minacciando la sua famiglia. In realtà, ha rilevato la Corte, le dichiarazioni di __________ sul genere di minaccia sono praticamente rimaste costanti, poiché la ragazza ha sempre parlato sia di quella relativa al fumo sia di quella – espressa unicamente in termini generici – alla famiglia. Quest'ultima minaccia non ha mai trovato però espressione concreta, giacché l'unica realmente percepita dalla giovane era quella di rivelare alla madre il suo consumo di stupefacenti, come la stessa __________ ha chiarito al dibattimento (sentenza, pag. 71). Nemmeno si ravvisa contraddizione, stando alla sentenza impugnata, nell'esternazione di __________ al Magistrato dei minorenni (audizione del 12 luglio 2002) di “fregarsene” dell'erba poiché per lei il problema era rappresentato dalle minacce alla famiglia. In realtà quell'affermazione, mai più ripetuta, era da mettere in relazione a una domanda che già suggeriva la risposta. Il Magistrato dei minorenni le aveva appena detto, infatti, che non capiva come mai continuasse a tornare a __________ perché egli, avesse dovuto scegliere fra una accesa lite con la madre o subire abusi, avrebbe certamente optato per la prima. Al che __________ non poteva che aderire. D'altro canto, ha soggiunto la Corte, la giovane a quel momento non aveva argomenti a sostegno di una tesi diversa, poiché aveva capito che per finire la madre credeva al suo racconto. Per contro, quando lo zio la minacciava, __________ si trovava in una situazione diversa, dato che allora i suoi rapporti con la madre erano conflittuali (sentenza, pag. 71 seg.).

                                         Quanto al secondo argomento della difesa, stando al quale __________ non può essere creduta circa le minacce subite, dal momen­to che l'imputato non è incline a comportamenti del genere, la Corte è stata di diverso avviso. Essa ha rilevato infatti come __________ abbia sempre descritto lo zio alla stregua di un uomo deciso, caparbio, determinato, un soggetto che vuole sempre avere ragione, che non accetta di essere contrariato e che, dandosene il caso, alza la voce. A giusta ragione __________ ha ritenuto credibili perciò le minacce da lui proferite (sentenza, pag. 72). Tanto meno i giudici hanno tutelato l'obiezione dell'accusato, secondo cui la nipote non aveva motivi di timore, essendo egli suo confidente e amico. Se talvolta egli si metteva allo stesso lavello della ragazza, ha rilevato la Corte, ciò avveniva unicamente nell'ambito di una precisa strategia di avvicinamento nei momenti in cui ne raccoglieva le confidenze, le ordinava alcolici e le procurava la droga. Per il resto egli conservava però strettamente la sua autorità (sentenza, pag. 72 seg.).

                                         Vagliando l'ulteriore obiezione, secondo cui __________ non è credibile perché non ha saputo ricordare bene nemmeno la prima violenza, la Corte osservato invece che la giovane ha sempre saputo situare perfettamente quell'episodio nell'agosto del 2000, nel primo fine settimana dopo il compleanno della madre. Pur dando atto che in un primo tempo __________ aveva affermato come quella sera essi avessero raggiunto __________ dopo essersi fermati al bar __________, mentre in aula essa ha precisato che in quella occasione essi non si sarebbero recati a casa di __________, la Corte ha ritenuto che tale ripensamento non invalida la credibilità della ragazza, determinante essendo la costante collocazione dell'episodio nel tempo, senza riguardo a contorni difficili da ricordare per il tempo trascorso e il reietrato e non indifferente consumo di marijuana. Richiamate sentenze emanate in casi analoghi, la Corte ha poi considerato ai limiti della temerarietà l'obiezione della difesa, secondo cui la prima violenza nemmeno poteva essere consumata così come descritta, poiché all'interno di una VW “Golf” sarebbe mancato lo spazio per compiere un'azione simile (sentenza, pag. 73).

                                12.   Sempre nel motivare la credibilità di __________, la Corte di assise si è soffermata anche sulla descrizione – importante – data dall'adolescente dell'organo genitale dell'imputato. Essa ha ricordato che nel durante l'ultima audizione davanti al Magistrato dei minorenni __________ ha disegnato un pene con due testicoli e, a fianco di uno di essi, vicino all'attaccatura, una sfera più piccola. In aula la stessa __________ ha spiegato di avere scoperto la particolarità al tatto, mentre a prima vista si nota soltanto un testicolo più grande. In tal modo la ragazza ha fornito – per la Corte – una descrizione praticamente identica a quella del patologo, riferendo di un particolare che non poteva sicuramente avere appreso con tanta minuzia durante le cene in cui si scherzava sulla questione. Che la ragazza non abbia notato la cicatrice sul membro è irrilevante, trattandosi di una cicatrice piccolissima i cui bordi si appianano quando il membro è in erezione. Inoltre gli abusi venivano compiuti o al buio o in una camera oscurata (sentenza, pag. 74).

                                         La Corte non ha disconosciuto, per altro, che qualche volta la ragazza ha mentito, ma ha soggiunto che le bugie non sono sta­te raccontate per malanimo (sentenza, pag. 74 seg.). La Corte non ha ritenuto nemmeno di scorgere nelle precoci esperienze trasgressive della giovane motivo di riserbo, avendone essa medesima parlato spontaneamente agli inquirenti (sentenza, pag. 75). Né essa ha ritenuto fondato l'argomento secondo cui __________ non è credibile perché, fosse vero quanto da lei preteso, sua zia se ne sarebbe senz'altro accorta e, in ogni modo, lei non sarebbe più tornata spontaneamente a __________. I giudici hanno rilevato che la ragazza tornava dallo zio o perché mandata dalla madre, la quale se ne accomodava, convinta dall'accusato che ciò facesse piacere alla figlia, o perché condizionata dalla paura che lo zio rivalesse alla madre la cattiva abitudine di fumare erba (sentenza, pag. 76).

                                13.   Al credibile e coerente racconto della ragazza – ha continuato la Corte – l'imputato ha contrapposto solo allegazioni menzognere o inverosimili, negando tutto il possibile e ammettendo unicamente quanto risultava dall'istruttoria, e anche allora cercando fino all'ultimo di temperare le sue ammissioni. Riepilogate le circo­stanze in cui egli avrebbe mentito o minimizzato il suo coinvolgi­mento per quanto attiene alle accuse di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e alla ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose, i primi giudici hanno accertato che, oltre a procurare alla nipote alcolici e marijuana, l'imputato ha compiuto atti sessuali valendosi della sua forza fisica e della minaccia. Minaccia cui associava l'autorità derivantegli dalla sua posizione di adulto e zio, approfittando per di più del torpore e della spossatezza in cui si trovava la ragazza dopo avere fumato lo stupefacente che egli le offriva in vista di compiere gli abusi (sentenza, pag. 79).

                                14.   Il ricorrente fa valere anzitutto che, per quanto attiene alla prima violenza asserita dalla nipote, in tre successive audizioni davanti al Magistrato dei minorenni quest'ultima ha collocato l'episodio la sera della visita ad __________, salvo pretendere al dibattimen­to che ciò risale a un momento diverso. Il che dimostra l'inattendibilità della ragazza. In un primo momento costei aveva infatti dichiarato che dopo un consumo di marijuana avvenuto subito dopo cena nei pressi della stazione, i due sarebbero andati da __________ per rifornirsi di canapa, circostanza confermata dallo stesso __________ nel proprio verbale del 3 luglio 2002. La circostanza che egli medesimo e __________ si fossero recati da __________ per procurarsi droga dimostra che a quel momento essi non ne avevano. Il fatto poi che __________ abbia dichiarato che in casa conservava unicamente il residuo di un precedente consumo e che quella sera i presenti avevano preparato un piccolo spinello fumato insieme dimostra che tanto lui quanto __________ non avevano potuto procacciarsi altra droga. Nella versione fornita da __________ agli inquirenti, sempre secondo il ricorrente, dopo il consumo di altra canapa a casa di __________, essi si sarebbero nuovamente recati presso la stazione di __________, dove avrebbero fumato ancora. Tale versione non sarebbe però assolutamente credibile, dal momento che __________ non è stata in grado di spiegare dove si sarebbero procurati la marijuana dopo avere lasciato la casa di __________. __________ – prosegue il ricorrente – ha persino dichiarato che quella sera essi avevano fumato molto e che lei era “stona presa”, ma ciò è impossibile, dato che essi non potevano avere altra sostanza da fumare. Ciò nonostante, la prima Corte ha prestato fede al racconto di __________ in aula, ove la ragazza ha collocato il periodo in cui sarebbe avvenuta la prima violenza carnale poco dopo il compleanno della madre e non più la sera in cui è avvenuta la vista ad __________. Trattasi di nuovo, a mente del prevenuto, di un'ulteriore circostanza che non rende credibile il racconto della nipote.

                                         L'argomentazione, oltre che prolissa, è infruttuosa. Il ricorrente trascura infatti che i primi giudici non hanno mancato di domandarsi se __________ potesse ancora essere creduta pur avendo preteso per la prima volta in aula che molto verosimilmente la prima violenza carnale non si è consumata la sera della visita ad __________ per procurarsi droga. Per finire tuttavia la Corte ha ritenuto l'incongruenza ininfluente, attribuendola al tempo trascorso e agli effetti dovuti al reiterato consumo di droga, tanto più che per il resto il racconto della giovane appariva costante e lineare (consid. 11 che precede, con riferimento alla pag. 73 della sentenza impugnata). Perché, argomentando in tal modo, la Corte sarebbe trascesa nell'arbitrio il ricorrente non spiega. Donde l'inammissibilità della critica, insufficientemente motivata.

                                         A parere del ricorrente appare quanto meno strana la dinamica della prima violenza, indipendentemente dal fatto che sarebbe stato difficile consumare il crimine all'interno di una VW “Golf” per mancanza di spazio (sentenza, pag. 74). __________ – egli opina – ha raccontato infatti di essere stata prima spogliata, poi che egli si sarebbe spogliato a sua volta, infilandosi un preservativo (ancorché su questo punto essa non sia stata del tutto sicura), e che infine egli l'avrebbe afferrata per le braccia e violentata. La ragazza ha anche dichiarato di avere cercato di respingerlo al momento in cui egli si sarebbe avventato su di lei cercando di penetrarla. Nessuna resistenza però essa ha opposto in precedenza. Dopo di ciò, entrambi avrebbero fatto rientro a casa e la nipote sarebbe andata a letto. Sua moglie, che era solita mettere personalmente a letto la nipote tutte le sera in cui essa si trovava a __________, non ha però notato nulla. Trattasi di un'ulteriore circostanza che rende il racconto della giovane inattendibile. Di chiara connotazione appellatoria, l'argomento è tuttavia improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitro, ove occorre non solo adombrare dubbi e perplessità, ma motivare la manifesta insostenibilità del convincimento espresso dalla Corte. Ciò che nella fattispecie non è il caso.

                                16.   Il ricorrente asserisce che secondo la Corte di assise egli avrebbe ottenuto il silenzio della nipote grazie alla minaccia di rivelare alla madre di __________ che quest'ultima fumava spinelli. Anche tale asserto non sarebbe però plausibile, ove appena si pensi che nel suo verbale del 12 luglio 2002 la ragazza ha riferito al Magistrato dei minorenni come della droga non le importasse nulla e che la preoccupava se mai la non meglio precisata minacca alla famiglia, giustificazione però a sua volta inverosimile. Donde un altro arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ancora un volta il ricorrente trascura tuttavia che la Corte non ha mancato di rilevare come, pur avendo fatto dipendere a un certo momento la sua accondiscendenza dalla minaccia di informare la madre del reiterato suo consumo di droga, la ragazza abbia in seguito preteso di avere ceduto perché lo zio minacciava la famiglia. I giudici hanno spiegato in ogni modo perché l'incongruenza non era determinante, soggiungendo che la giovane ha sempre parlato sia della minaccia relativa al fumo sia di quella rivolta alla famiglia, ancorché quest'ultima sia rimasta a uno stato latente. La Corte ha poi fatto dipendere l'esternazione della nipote di “fregarsene dell'erba” dal contesto in cui era stata posta la domanda e dal rispetto dell'ado­lescente per l'interrogante (sentenza, pag. 71). Perché tale ragionamento sarebbe arbitrario, il ricorrente non spiega (sopra, consid. 11). Ancora una volta le sue censure si revelano pertanto  inammissibili.

                                17.   Il ricorrente fa notare che, stando al racconto di __________, la stessa minaccia sarebbe stata da lui proferita anche ai fini della seconda violenza, compiutasi nella sua casa di __________. Se non che, pure tale racconto sarebbe contraddittorio e la Corte sarebbe caduta ulteriormente in arbitrio credendo alla nipote. Nel verbale del 5 agosto 2002 costei ha dichiarato in effetti che l'approccio sarebbe avvenuto in sala, quando egli si sarebbe seduto accanto a lei e avrebbe cominciato a toccarle le gambe, per poi spogliarla e denudarsi a sua volta. Dopo di che entrambi sarebbero saliti in camera da letto ed egli avrebbe consumato l'abuso, munito di preservativo. A quest'ultimo riguardo la ragazza si sarebbe però nuovamente contraddetta, avendo raccontato che egli sarebbe sceso in macchina a prendere il profilattico (verbale del12 luglio 2002), salvo affermare in seguito (verbale del 5 agosto 2002) che talvolta egli teneva i preservativi sul comodino, oppure interrompeva l'atto e scendeva a prenderli in automobile. Nessuna delle due versioni sarebbe però credibile, non essendo immaginabile che dopo essersi spogliato e avere iniziato l'atto, egli possa essersi interrotto ed essere sceso in macchina a prendere i preservativi per poi risalire in camera. Ancor meno credibile appare il fatto che egli tenesse i preservativi sul comodino, giacché con la moglie egli non faceva uso di alcun contraccettivo. Per il ricorrente, un'ulteriore contraddizione nel racconto di __________ si riscontra laddove essa dichiara, nel medesimo verbale, di non sapere dove lo zio gettasse i preservativi, mentre in aula essa ha detto che egli buttava i preservativi nella spazzatura della cucina, dopo averli avvolti in un pezzo di carta.

                                         In realtà il ricorrente si avvale di assunti palesemente appellatori, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, e sorvola sul fatto che i primi giudici non hanno manca­to di riportare le dichiarazioni in cui la ragazza si è contraddetta o ha riferito particolari poco plausibili (sentenza, pag. 54 a 56; sopra, consid. 10). I giudici hanno anche illustrato tuttavia perché, ciò nonostante, hanno ritenuto __________ credibile, rilevando che le indicazioni di lei sul posto in cui lo zio acquistava i preservativi (il distributore al bar __________), sul tipo di confezione e sul vano nella plancia dell'automobile in cui lo zio conservava i profilattici hanno trovato puntuale e logico riscontro (sentenza, pag. 69). Certo, al Magistrato dei minorenni la ragazza ha detto che qualche volta i preservativi si trovavano già sul comodino, mentre in altri interrogatori ha dichiarato che lo zio andava a prenderli in macchina. La divergenza non basta tuttavia, quanto meno sotto il profilo dell'arbitrio, per giudicare inaffidabile la ragazza nel suo complesso. Ancora una volta la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                18.   Il ricorrente si sofferma sulla spiegazione data dalla Corte ai motivi che hanno indotto __________ a tornare a __________ dopo i primi abusi. Egli rileva che, stando alle dichiarazioni di __________, dopo il secondo atto sessuale egli avrebbe preso a cercarla con insistenza, minacciandola nel caso in cui non l'avesse assecondato. Se non che, un'ipotesi del genere non trova alcun conforto agli atti. La Corte – continua il ricorrente – ha tentato di trovare un punto di riscontro nella testimonianza della madre della ragazza, la quale ha dichiarato che egli l'aveva chiamata a casa, dicendole che __________ desiderava raggiungerlo. Ma questo solo fatto non dimostra che la richiesta provenisse esclusivamente da lui e non dalla nipote, la cognata medesima avendo ammesso di non sapere se la richiesta fosse stata precedentemente avanzata da lui. La testimonianza di lei non confermerebbe perciò le insistenti richieste di invitare la nipote a __________.

                                         Dalla sentenza impugnata si evince che, dopo il secondo rappor­to sessuale, l'imputato ha cercato insistentemente la nipote, chiamandola quando sapeva che essa era sola a casa. Inoltre si è attivato perché __________ lo raggiungesse a __________ anche parlando con la madre di lei, dicendole che la ragazza gli aveva chiesto se poteva andare da lui (cosa non vera) e che a lui andava bene. La Corte ha quindi riportato il verbale in cui la madre di __________ ha riferito che lo zio l'aveva affettivamente chiamata a casa, dicendole che __________ desiderava trascorrere il fine settimana a __________, pur dando atto di non avere verificato se il cognato dicesse la verità, non avendo motivo per non credergli. Essa ha soggiunto altresì che __________ le aveva confermato di voler andare a __________ dagli zii. Sta di fatto che, così, in un modo o nell'altro __________ si è ritrovata regolarmente a __________, un po' perché alla madre faceva comodo (essa lavorava in una gelateria con turni di lavoro anche il sabato e la domenica), un po' per paura che lo zio attuasse le minacce (sentenza, pag. 46 seg.). Quanto alla tesi secondo cui il ripetuto ritorno di __________ a __________ deporrebbe contro i pretesi abusi sessuali, la Corte ha sottolineato che in realtà la ragazza non si recava a __________ del tutto spontaneamente, ma perché la madre la mandava dagli zii per essere libera o lavorare, o perché il ricorrente sollecitava la visita, dicendo alla cognata che __________ voleva raggiungerlo, senza che quest'ultima si sentisse in dovere di verificare. Senza contare che a volte lo stesso ricorrente telefonava a __________ quando era sola in casa, minacciandola di riferire alla madre circa il ripetuto consumo di canapa. Ciò posto, ha concluso la Corte, __________ andava a __________ perché non vedeva alternativa (sentenza, pag. 76; sopra, consid. 12). Ancora una volta il ricorrente non spiega per quali ragioni l'opinione della prima Corte sarebbe non solo opinabile, ma chiaramente insostenibile. Il ricorso disattende ulteriormente, perciò, i requisiti che deve adempiere una doglianza di arbitrio.

                                19.   Il ricorrente ribadisce che la credibilità di __________ sarebbe scossa dalle differenti versioni da lei date sui motivi che l'avrebbero spinta a tornare a __________ (minaccia di rivelare alla madre il suo ripetuto consumo di marijuana, stando a una prima versione, minacce rivolte alla famiglia, stando a una seconda). Sta di fatto che, pur confrontandosi a questo riguardo con la motivazione addotta dalla Corte, egli non apporta alcun elemento suscettibile di far apparire la sentenza impugnata come arbitraria, esaurendosi egli nel riaffermare il proprio punto di vista. Il ricorrente si sofferma dipoi sul considerando 16.7 della sentenza impugnata relativo alle dichiarazioni di __________ sulle ragioni che l'avrebbero indotta a credere che lo zio potesse mettere realmente in pratica le minacce, affermando che l'episodio evocato dalla ragazza circa una sua lite con un vicino di casa non basta per farlo apparire come un soggetto temibile. Ma ciò non significa ancora che la Corte si sia sospinta nell'arbitrio accertando come __________, allora dodicenne, avesse ragioni soggettive per paventare l'attuazione delle reiterate minacce, soprattutto dopo l'impressione che si era fatta sul carattere di lui, dopo avere assistito a un furente litigio con un vicino di casa (sentenza, pag. 72).

                                20.   Riferendosi al considerando 16.8 della sentenza impugnata, il ricorrente assevera che i racconti di __________ sulle modalità dei pretesi abusi sessuali sono il frutto della narrazione della giovane e non trovano riscontro alcuno negli atti istruttori. Egli rileva anzitutto che, per quanto riguarda l'uso di preservativi, al dibattimento __________ ha reso una nuova versione, contraddicendo ancora una volta quanto detto in precedenza, in specie nell'audizione del 5 agosto 2002 quando ha dichiarato che non sapeva dove lo zio gettasse i profilattici. In aula essa ha dichiarato invece che egli li buttava, avvolti in una carta, nel cestino della cucina, affermando inoltre – contrariamente a quanto dichiarato – che egli non teneva preservativi in casa. Già si è visto tuttavia che argomentando in questo modo il ricorrente dimentica i motivi che hanno convinto i primi giudici a ritenere credibile __________: l'esisten­za al bar __________ del distributore di preservativi, la confezione descritta, la logica del nascondiglio (sopra, consid. 12 e 17; sentenza, pag. 69 seg.). Il ricorrente soggiunge che in ogni modo il riferimento al distributore situato al bar __________ non è rilevante, dato che entrambi frequentavano regolarmente quel locale e che __________ ha dichiarato di avere intrattenuto nel 2002 almeno tre relazioni con ragazzi diversi. Secondo quanto dichiarato dal gerente del bar __________, inoltre, il noto distributore si trova nell'atrio della toilette, di modo che poteva essere usato indifferentemente da uomini o donne, compresa la stessa __________. Di natura eminentemente appellatoria, l'argomentazione sfugge però a un esame di merito.

                                21.   Richiamato il considerando 17 della sentenza di assise, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essere caduta in un ulteriore arbitrio e di avere disatteso il principio in dubio pro reo negandogli credibilità per avere egli inizialmente negato tutto il possibile e ammesso in seguito l'indispensabile. Nel motivare la critica però il ricorrente si limita a ricordare le sue dichiarazioni che hanno trovato conforto negli atti del processo o i fatti da lui ammessi, senza indicare quali singoli accertamenti discendano da un'arbitraria valutazione delle prove e senza confrontarsi con le diffuse considerazioni in base alle quali i primi giudici hanno concluso che, in definitiva, alla versione della ragazza egli ha saputo soltanto contrapporre bugie, dichiarazioni inverosimili o di comodo (sentenza, pag. 77 a 79, totalmente ignorate nel ricorso). Così com'è formulato, il ricorso costituisce in realtà un atto di appello rivolto a un'autorità munita di piena cognizione anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.

                                22.   Asserisce il ricorrente che alle pag. 51 segg. (consid. 17.3 a 17.7) della sentenza impugnata la Corte, soffermandosi sulla particolarità anatomica del terzo testicolo, è pervenuta una volta ancora a conclusioni del tutto arbitrarie e insostenibili, fondate sulle mere dichiarazioni di __________. Se non che, egli si limita una volta di più a prospettare il suo personale punto di vista sulla questione. Egli disquisisce liberamente sul significato attribuibile ad alcune precisazioni della ragazza al pubblico dibattimento, su quello di alcune constatazioni del perito giudiziario dott. __________ e su alcune testimonianze, senza però lontanamente dimostrare la manifesta insostenibilità delle argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno del convincimento secondo cui __________ non poteva avere notato il particolare dello scroto se non durante le pratiche sessuali, non certo durante le scherzose conversazioni ricordate nel ricorso (sopra, consid. 12). Anche al proposito il gravame è destinato perciò all'insuccesso.

                                23.   Per quanto attiene alla credibilità sua e della ragazza, il ricorren­te si duole di arbitrio poiché la Corte avrebbe sottovalutato i travagliati trascorsi adolescenziali di __________. La critica non può essere condivisa. Gli stessi giudici non hanno mancato di porre in risalto i difficili trascorsi di __________, segnatamente le sue vicessitudini con la madre, il suo collocamento in una struttura per adolescenti problematici (PAO) e la furibonda lite con la madre stessa, che ha di poco preceduto le rivelazioni a un educatore del centro. La Corte non ha creduto però alla ragazza per la sua infanzia difficile, bensì per la sofferenza e l'angoscia che hanno indot­to __________ alle confidenze e nella reazione di sgomento che ne è seguita, con fuga dall'istituto e rivelazioni a un assistente sociale cui si era già rivolta in passato. La censura cade dunque nel vuo­to. Il ricorrente scorge ulteriore arbitrio, invero, nel convincimento della Cor­te, secondo cui la credibilità di __________ sarebbe conforta­ta dal fatto che in quattro audizioni davanti al Magistrato dei minorenni e poi in aula essa ha mantenuto la stessa versione dei fatti e insiste nel sostenere che, per contro, nei vari interroga­tori __________ ha più volte modificato la propria versione. L'argomen­to, come visto, non è di alcun giovamento (sopra, consid. 11).

                                         Soggiunge il ricorrente che per i primi giudici __________ sarebbe credibile poiché non lo ha accusato di tutto, nemmeno di averla iniziata al fumo, trascurando che essa neppure poteva muovergli quest'ultima accusa, essendo già stata coinvolta nel gennaio del 2002 insieme con alcuni compagni di scuola in un'inchiesta per stupefacenti. Il rilievo è inconferente. I primi giudici per vero non hanno ricordato soltanto che __________ non ha accusato lo zio di averla iniziata al fumo, ma anche di non avere abusato di lei ogni fine settimana e anche di non avere sempre preteso tutto (sentenza, pag. 66). Il ricorrente lamenta arbitrio anche perché la Corte ha ravvisato un elemento di credibilità a favore di __________ nel fatto che questa abbia risposto con prontezza alle domande che le venivano poste, anche a quelle che non poteva prevedere. Dimenticando però, egli opina, che se in aula __________ non ha avuto esitazione nel rispondere alla domanda su dove lo zio tenesse i preservativi, dicendo che li metteva sul comodino, tale versione era la terza versione data dalla ragazza. La quale in un primo momento aveva essa dichiarato che egli teneva i profilattici in automobile e che interrompeva le pratiche sessuali per andarli a prendere, salvo dichiarare in un secondo tempo che i contraccettivi stavano sul comodino. Già si è visto però che l'argomento non ha pregio (sopra, consid. 10 e 17).

                                24.   Quanto agli elementi oggettivamente verificabili sui quali la prima Corte ha fondato il convincimento circa la credibilità di __________, il ricorrente assume che le circostanze riferite dalla ragazza erano già state indicate, almeno mutatis mutandis, da lui medesimo o avevano trovato riscontro già molto tempo prima che fosse aper­to il procedimento a suo carico, oppure si limitano a indizi su fatti totalmente estranei ad abusi sessuali. Desumere da ciò, come ha fatto la Corte, la credibilità di __________ sui pretesi abusi è arbitrario. L'argomento è specioso. Il puntuale riscontro trovato da determinate affermazioni della ragazza (sentenza, pag. 67 segg.) non basta, evidentemente, a comprovare le accuse di lei. Considerando però tale circostanza, insieme con le altre, al momento di valutare la sua credibilità non denota arbitrio di sorta.

                                25.   Il ricorrente ricorda come la stessa Corte di assise abbia riconosciuto la mancanza di riscontri oggettivi sulle accuse riguardanti gli abusi sessuali (sentenza, pag. 69) e fa valere che gli elementi su cui essa ha fondato il giudizio di colpevolezza non sono né indizianti né tanto meno probanti. I particolari che, stando alla Corte, la ragazza non può avere inventato (come l'accenno al fatto che egli ritraesse il piumone dal letto matrimoniale e coprisse il lenzuolo con un asciugamano) in realtà sono poco significativi, in campo sessuale __________ avendo un bagaglio di esperienze non lontanamente paragonabile a quello di un adolescente qualsiasi, soprattutto dopo almeno tre relazioni con ragazzi più grandi di lei. Benché non sia dato di sapere dove e come avvenissero tali rapporti sessuali, è estremamente probabile che durante le vacanze sciistiche essi si compissero nella camera ove i giovani alloggiavano durante il corso e dove era buona regola non lasciare tracce. L'argomentazione è di un'appellatorietà flagrante e va dichiarata inammissibile già di primo acchito. Il ricorrente con­testa altresì che le dichiarazioni di __________ siano sorrette da una logica interna e da una costante permanenza del tempo, ma nel motivare il suo dissenso perde nuovamente di vista il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale nell'ambito di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Onde, una volta ancora, l'irricevibilità della critica.

                                26.   Per il ricorrente assumono particolare importanza, nella fattispecie, la personalità e il carattere della nipote. Egli rammenta anzitutto che la Corte medesima ha ritenuto inutilizzabile il referto presentato dai dottori __________ e __________, ciò che inficia già di per sé in modo irreparabile l'opinione dai primi giudici. Le dichiarazioni contraddittorie di __________, non suffragate da una valutazione medica sullo stato di salute della ragazza né da una perizia di credibilità, non sono sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza. Giudicando privo di valore il noto referto, ma prestando fede ugualmente alle sole dichiarazioni della ragazza, la Corte ha accertato i fatti in maniera superficiale e arbitraria. In realtà la Corte non si è spinta a tanto. Espunto dagli atti il citato referto, i giudici hanno valutato essi medesimi la credibilità della giovane facendo capo a una puntigliosa indagine, seria e approfondita (consid. 20), su cui il ricorrente sorvola completamente. Invero il ricorrente sottolinea che una perizia di credibilità si impone soprattutto ove sia diano dichiarazioni di ragazzi frammentarie o difficilmente interpretabili, ove esistano seri indizi di problemi psi­cologici o, ancora, ove elementi concreti inducano a sospettare che la presunta vittima sia stata influenzata da terzi (DTF 129 IV 179 consid. 2.4). Una perizia siffatta, egli soggiunge, può essere chiesta anche nel caso in cui il soggetto denoti particolarità nella persona o nello sviluppo (DTF 128 I 81 consid. 2). E __________ – secondo lui – ha messo in luce caratteristiche indicative di una pos­sibile patologia, trattandosi di una ragazza con un passato tormentato, fatto di abbandoni e di un rapporto estremamente conflittuale con la madre, al punto da dover essere collocata prima in una famiglia affidataria e poi al __________. Per di più, la ragazza aveva cominciato a scappare da casa già alla fine della quinta elementare per andare in giro con amici più grandi nei bar di __________, dandosi al fumo e, dopo la prima media, agli spinelli.

                                         Le motivazioni del ricorso non mancano di far riflettere, ma non bastano per ritenere che, rinunciando a esperire un'altra perizia, i primi giudici siano caduti in un arbitrario apprezzamento anticipa­to delle prove. Né si può dire che essi abbiano valutato con arbitrio le prove assunte reputando che __________ non presentasse disturbi della personalità o di sviluppo tali da indiziare patologie o, più in genere, difficoltà psicologiche che potrebbero averla condizionata nei suoi interrogatori, specie davanti alla Corte di assise, al punto da richiedere un referto specialistico di credibilità. Infondato, al riguardo il ricorso è perciò destinato all'insuccesso. Il ricorrente sostiene altresì che il ripetuto e massiccio consumo di marijuana da parte della ragazza impone ulteriore cautela nel valutare la credibilità di lei, specie trattandosi di una tredicenne. Richiamato un articolo apparso sulla Tribuna medica ticinese n. 66 del febbraio 2001 in cui si trattano gli effetti causati dal consumo di droghe, in particolare per quanto riguarda l'insorgenza di malattie mentali, il ricorrente assevera che il difficile trascorso di __________ unito a un altret­tanto difficile presente caratterizzato da un massiccio e precoce consumo di canapa imponeva un'accurata analisi della lettura mentale di lei per scartare eventuali quanto possibili disturbi mentali. Rinunciando a ciò, la Corte ha accertato i fatti in modo incompleto e quindi arbitrario. Se non che, così argomentando, il ricorrente dà per acquisito in base al suo personale convincimento che la ragazza sia soggetta a disturbi mentali dovuti al consumo di marijuana, senza però indicare alcun elemento concreto che faccia apparire determinate dichiarazioni come conseguenti a turbe causate dal fumo della canapa. Anche in proposito il ricorso non è destinato perciò a miglior sorte.

                                27.   Il ricorrente afferma che, scartando il referto predetto e condannandolo unicamente sulla base delle dichiarazioni della nipote, la Corte ha trascurato anche il principio in dubio pro reo. Ora, tale principio è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia l'onere probatorio. Per quel che è dell'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2 pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto concerne invece la valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, a una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui la fattispecie si è verificata. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Dubbi teorici sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti sulla colpevolezza (DTF 127 I 368 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Nella fattispecie il primo giudice non ha condannato il ricorrente per non avere recato la prova della propria innocenza, né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse sussistere dubbi rilevanti. Anche sotto questo profilo il ricorso risulta dunque privo di consistenza.

                                28.   Da ultimo il ricorrente si duole che non gli sia stata riconosciuta una scemata responsabilità dovuta al consumo di marijuana. In concreto la Cor­te ha scartato l'applicazione dell'art. 11 CP, rilevando che l'imputato fumava molto meno della nipote, limitandosi a qualche tiro. Nell'ipotesi più favorevole, essa si è dipartita dal presupposto che prima di passare alle pratiche sessuali egli fumasse uno spinello. E i più recenti studi sugli effetti della canapa paragonano l'effetto di uno spinello a quello di un'alcolemia com­presa fra 0.7 e 1 g ‰ (Rapporto 16 maggio 2003 sul problema della canapa in Ticino del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato con risoluzione del 18 febbraio 2003, pag. 25 seg., in particolare pag. 28), che tuttavia – secondo giurisprudenza (DTF 122 IV 49) – non integra gli estremi di una scemata responsabilità. Tanto meno ove si consideri che nel suo referto il perito psichiatrico dott. __________ conferma di non avere notato nel soggetto  “se­gni patologici indotti dalla sostanza psicoattiva” né disturbi della condotta che possano essere spiegati con l'uso della canapa (sentenza, pag. 84 seg.).

                                         a)   Il ricorrente censura di arbitrio l'accertamento secondo cui egli fumava poco, la stessa __________ avendo dichiarato invece nel verbale dell'11 giugno 2002 che entrambi fumavano mol­to, lui almeno un paio di spinelli al giorno e lei molto di più. Rievocando il primo atto di violenza, __________ stessa ha ribadito come quella sera si fosse fatto abbondante uso di stupefacente, e analogamente la ragazza si è espressa nel suo verbale del 5 agosto 2002. La premessa da cui si è diparita la Corte non trova perciò alcuna conferma negli atti e viola una volta ancora il principio in dubio pro reo. La censura è infondata. È vero che nel suo verbale dell'11 giugno 2002 __________ ha dichiarato che lei e lo zio fumavano molto, lui un paio di spinelli al giorno, lei molto di più (pag. 21). Resta il fatto però che il ricorrente si limitava a “un paio di spinelli” o – come la ragazza ha precisato in aula – a “qualche tiro”. Quanto alle dichiarazioni di __________ circa il primo abuso, già si è visto che il preteso forte consumo di marijuana dopo la visita ad __________ è inesatto, dato che quel primo abuso si situa in un altro momento (sopra, consid. 11). La Corte non è quindi incorsa in arbitrio accertando un consumo, di marijuana da parte dell'accusato, non atto a giustificare l'applicazione dell'art.11 CP. Del leggero intontimento dovuto al fumo di qualche spinello la Corte di assise ha comunque tenuto conto, nel quadro dell'art. 63 CP, ai fini della commisurazione della pena (sentenza, pag. 86).

                                         b)   Il ricorrente considera poi insostenibile paragonare l'effetto di uno spinello a quello di un'ebrietà leggera, invocando di nuovo lo studio pubblicato sulla Tribuna medica ticinese n. 66 del 21 febbraio 2001, pag. 99 segg., redatto dal farmacista cantonale aggiunto, in cui si illustrano gli effetti dovuti al consumo di marijuana e si sottolinea, quanto a tossicità e perico­losità, come un consumo anche occasionale e controllato di canapa da parte di adulti sani sia ancora più rischioso del consumo di alcol e tabacco. A parte il fatto però che nella ci­tata pubblicazione l'autore si limita a precisare come l'ingestione di moderate quantità di alcol non modifichi lo stato di coscienza, mentre il consumo di uno spinello provochi sempre un'alterazione (ed è quanto il consumatore cerca), senza indicarne però le proporzioni, il ricorrente non spiega perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio accertando che l'effetto di uno spinello può essere assimilato a quello di un'alcolemia compresa tra 0.7 e 1 g ‰. Né egli pretende che, sulla base di tale constatazione, la Corte abbia violato l'art. 11 CP. Senza dimenticare che una scemata responsabilità non è stata riscontrata nemmeno dal perito giudiziario, cui a torto il ricorrente rimprovera di essersi fondato sulla versione da lui fornita anziché sui ben più importanti consumi di marijuana riferiti da __________. In realtà, quest'ultima ha ripetuto che egli soleva consumare canapa in misura ben più modesta della sua.

                                29.   Se ne conclude in ultima analisi che, nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto senza oggetto (in seguito alla prescrizione dell'azione penale relativa a parte della contravvenzione riguardante la legge federale sugli stupefacenti), il ricorso va par­zialmente accolto e l'imputato prosciolto dall'accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per i consumi intervenuti dal 21 maggio al 26 giugno 2002. Il venir meno del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata, riferito a fatti del tutto marginali, non giustifica una nuova ricommisurazione della pena (art. 296 CPP). Pur considerando l'esito dell'attuale giudizio, la condanna a 6 anni di reclusione, non contestata in sé dal ricorrente, non viola in effetti i principi degli art. 63 e 68 n. 1 CP, né appare la risultante di un eccesso o abuso del potere di apprezzamento.

                                30.   Gli oneri processuali sono commisurati alla soccombenza pressoché integrale del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alle parti civili __________ e __________ fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'azione penale relativa all'accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti figurante nel dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata è dichiarata prescritta per quanto riguarda i consumi di droga dal settembre del 2001 al 21 maggio 2002. Limitatamente a questo punto, il dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata è annullato.

                                   2.   Nella misura in cui è ammissibile e non è divenuto privo d'ogget­to, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.1.5 della sentenza impugnata, il ricorrente è prosciolto dall'imputazione di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per i consumi di droga dal 22 maggio 2002 al 26 giugno 2002. Per il resto il ricorso è respinto.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta        fr.   1'900.–

                                         b) spese                                      fr.      100.–

                                                                                              fr.   2'000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ e __________ fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   4.   Intimazione a:

                                         –  __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico __________;

                                         –  Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano;

                                         –  Corte delle assise criminali, 6901 Lugano;

                                         –  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         –  Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, casella postale, 6528 Camorino;

                                         –  Dipartimento della sanità e della socialità, Segreteria generale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;

                                         –  Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         –  avv. __________ (per le parti civili).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2003.59 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.05.2004 17.2003.59 — Swissrulings