Incarto n. 17.2003.51
Lugano 26 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 22 agosto 2003 presentato da
____________________
contro
la sentenza emanata il 12 agosto 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di __________, (patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 settembre 2001 __________ ha sporto querela – rispettivamente denuncia – nei confronti dell'agente di polizia __________ per vie di fatto, lesioni semplici, ingiuria, abuso d'autorità ed esposizione a pericolo della vita altrui. Con decreto d'accusa del 2 ottobre 2002, emanato al termine di informazioni preliminari, il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto per avere, il 9 agosto 2001, colpito __________ con tre schiaffi durante un intervento di polizia a __________. Il decreto d'accusa è stato impugnato sia dall'accusato sia da __________.
B. Statuendo il 12 agosto 2003 senza dibattimento, il giudice della Pretura penale ha assolto __________ dopo avere accertato che la prescrizione dell'azione penale per vie di fatto, cominciata a decorrere il 9 agosto 2001, si era compiuta il 9 agosto 2001 (art. 72 n. 2 e 109 vCP, in vigore fino al 30 settembre 2002). Contro tale sentenza __________ è insorto con un ricorso per cassazione del 22 agosto 2003 nel quale chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il perseguimento di __________ per i reati di aggressione (art. 134 CP) e sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP), non ancora prescritti. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 10 settembre 2003 di non avere osservazioni da formulare. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2003 __________ propone invece di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Di norma un ricorso per cassazione va preceduto da una dichiarazione di ricorso, da inoltrare al giudice che ha emesso la sentenza nei 5 giorni seguenti la comunicazione orale dei dispositivi (art. 289 cpv. 1 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2). In concreto non è avvenuta alcuna “comunicazione orale dei dispositivi”, poiché il giudice della Pretura penale ha statuito senza dibattimento. Esigere una dichiarazione di ricorso nelle circostanze descritte non avrebbe quindi senso.
2. Secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP le sentenze di merito delle Corti penali possono essere impugnate con ricorso per cassazione dal Procuratore pubblico, dall'accusato e dal suo difensore. Tale facoltà spetta anche alla parte civile, ove si tratti di una sentenza di assoluzione. Nella fattispecie __________ ha sporto querela – rispettivamente denuncia – il 19 settembre 2001 per vie di fatto, lesioni semplici, ingiuria, abuso di autorità ed esposizione a pericolo della vita altrui. Raccolte le informazioni preliminari, il Procuratore pubblico ha emanato il 2 ottobre 2002 un decreto d'accusa per (sole) vie di fatto, proponendo la condanna dell'inquisito a una multa di fr. 200.–. Il decreto è stato intimato al condannato e a __________, designato come “querelante” (act. C, pag. 2). Se non che, il decreto sarebbe dovuto pervenire a quest'ultimo siccome parte civile. In coda al verbale del 19 settembre 2001, infatti, questi aveva esplicitamente dichiarato al segretario giudiziario che lo aveva interrogato di costituirsi in quanto tale (act. 6 pag. 6). __________ era quindi parte al procedimento. Ciò lo legittimava a impugnare il decreto d'accusa (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP) e lo abilita ora a ricorrere contro la sentenza assolutoria del giudice penale (art. 287 cpv. 1 CPP).
3. Il ricorrente sostiene anzitutto che la prescrizione dell'azione penale accertata dal primo giudice non può entrare in linea di conto, essendo da attribuire al ritardo con cui il Procuratore pubblico ha trattato il caso. La tesi è infondata. Il reato di vie di fatto imputato al prevenuto nel decreto d'accusa è una contravvenzione (art. 126 cpv. 1 CP), soggetta – in base al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 e 337 CP; v. anche DTF 129 IV 49 consid. 5.5.2 pag. 53) – alla prescrizione relativa di un anno (art. 109 cpv. 1 vCP) e quella assoluta di due (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP). E poiché in concreto i fatti risalgono al 9 agosto 2001, la prescrizione dell'azione penale è subentrata al più tardi il 9 agosto 2003. I motivi che l'hanno determinata poco importano. Nella sua decisione del 12 agosto 2003 il giudice della Pretura penale non poteva che constare tale circostanza. Su questo punto il ricorso è chiaramente destinato all'insuccesso.
4. Secondo il ricorrente l'accaduto non può essere vagliato solo nella prospettiva delle vie di fatto, l'accusato dovendo essere perseguito anche per aggressione (art. 134 CP) e sequestro di persona (art. 183 CP). In questa sede l'argomento sfugge a un esame di merito. Come si è visto, nella fattispecie il decreto d'accusa è stato impugnato, oltre che dal condannato, anche dal ricorrente nella sua veste di parte civile. Già nella sua opposizione (act. B), del resto, la parte civile riteneva che altre ipotesi di reato entrassero in considerazione, conformemente alla querela del
19 settembre 2001, come le lesioni semplici, l'ingiuria, l'abuso di autorità e l'esposizione a pericolo della vita altrui. Il giudice della Pretura penale si è limitato ad accertare l'intervenuta prescrizione del reato contemplato nel decreto d'accusa. Se non che, così facendo, egli ha statuito sulla sola opposizione del prevenuto.
Né l'opposizione della parte civile (evocata per altro a pag. 1 della sentenza) poteva presumersi senza oggetto solo perché il reato prospettato nel decreto d'accusa era prescritto. La parte civile andava citata invece al dibattimento, con l'accusato e il Procuratore pubblico, affinché potesse esprimersi in contraddittorio e contestare – dandosene il caso – la qualifica dell'illecito oggetto del procedimento, chiedendo che l'accusato fosse condannato per un altro titolo di reato. Certo, limitando l'imputazione alle sole vie di fatto il Procuratore pubblico parrebbe aver inteso rinunciare al perseguimento degli altri reati menzionati dalla parte civile. A tal fine però egli avrebbe dovuto emanare un formale decreto di non luogo a procedere (art. 184 cpv. 2 CPP). Anche perché solo in quel modo la parte civile avrebbe potuto far valere i suoi diritti e instare per una promozione dell'accusa (art. 186 cpv. 1 CPP). Non risultando ch'egli abbia promulgato un tale atto, l'opposizione al decreto d'accusa rimane attuale.
5. Se ne conclude che il ricorso merita parziale accoglimento, onde l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al giudice della Pretura penale che ha statuito sull'opposizione del prevenuto, il quale si pronuncerà anche sull'opposizione della parte civile. Né occorre demandare la causa a un magistrato diverso (art. 296 cpv. 2 CPP), il primo giudice non essendo ancora entrato – appunto – nel merito dell'opposizione formulata dalla parte civile (CCRP, sentenza del 4 settembre 2003 in re B., consid. 5). Quanto al proscioglimento dall'imputazione di vie di fatto per intervenuta prescrizione, esso rimane evidentemente acquisito. Dato l'esito del procedimento, gli oneri del giudizio odierno vanno addebitati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP). Al ricorrente, che non ha dovuto far capo al patrocinio di un legale, non si giustifica invece di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati allo stesso giudice della Pretura penale perché statuisca sull'opposizione al decreto d'accusa introdotta dalla parte civile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore generale __________;
– Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Comando della polizia comunale, via Beltramina, 6901 Lugano;
– Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano.
N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Ia segretaria