Incarto n. 17.2003.31
Lugano 15 luglio 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicencelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 luglio 2003 presentato dalla
Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Berna
contro
la sentenza emanata il 16 giugno 2003 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 giugno 2003 il giudice della Pretura penale ha prosciolto __________ dall'accusa di contravvenzione alla legge federale sulle case da gioco formante oggetto di decreti penali emessi il 28 marzo e 27 giugno 2002 dalla Commissione federale delle case da gioco (StV E26.1/01 e StV E12.1/02).
B. Contro tale sentenza, intimata il 19 giugno successivo, la Commissione federale delle case da gioco è insorta con ricorso per cassazione del 4 luglio 2003, chiedendo la riforma del giudizio impugnato e la conferma dei suoi decreti. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti inoltre del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4 CPP, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
2. Nella fattispecie la Commissione federale delle case da gioco, assente giustificata al dibattimento, ha presentato direttamente il ricorso motivato nei 20 giorni successivi all'intimazione della sentenza, senza introdurre alcuna dichiarazione previa. Ciò non è ammissibile. La dichiarazione di ricorso entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione verbale dei dispositivi costituisce un presupposto processuale. È vero che al momento di comunicare oralmente il verdetto il giudice della Pretura penale si è limitato a ricordare che sarebbe stato possibile ricorrere entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza motivata, omettendo di menzionare che la dichiarazione di ricorso doveva essere presentata entro cinque giorni e che, entro lo stesso termine, si sarebbe dovuta chiedere la motivazione scritta della sentenza (verbale del dibattimento, pag. 4). Il medesimo rimedio di diritto egli ha indicato nella sentenza motivata, intimata alle parti il 18 e 19 giugno 2003 (allorché il termine di cinque giorni per formulare la dichiarazione di ricorso non era ancora decorso). Il che offende l'art. 276 cpv. 2 CPP. Diverso sarebbe stato il caso rispetto a quello ora in esame, ad esempio, qualora il giudice avesse statuito con decisione incidentale sull'ammissibilità di un'opposizione al decreto di accusa o di un'istanza di restituzione dei termini, senza citare le parti al dibattimento e senza comunicare perciò la propria sentenza in aula. In circostanze del genere le parti ricevono senz'altro la sentenza motivata, di modo che basta introdurre ricorso per cassazione nei 20 giorni successivi all'intimazione del giudizio. Nel caso specifico, per contro, la decisione motivata ha fatto seguito a un dibattimento ed è stata comunicata giusta l'art. 276 cpv. 1 CPP (verbale del dibattimento, pag. 3). La dichiarazione di ricorso era pertanto indispensabile.
3. La ricorrente non può invocare nemmeno l'errata indicazione dei rimedi giuridici. La parte che, dando prova di diligenza, avrebbe dovuto notare l'errore non può prevalersi in effetti della buona fede se essa o il suo legale avrebbero potuto accorgersi dello sbaglio consultando semplicemente la legge (sentenze del Tribunale federale 1P.667/2000 e 1P.729/2000 del 5 marzo 2001, consid. 2a). Nel caso specifico la ricorrente è un'autorità federale e non un cittadino sprovvisto di basilari cognizioni giuridiche. Ad essa bastava scorrere gli art. 273 segg. CPP richiamati nella sentenza impugnata per avvedersi che l'art. 276 cpv. 2 CPP richiede una dichiarazione previa di ricorso da presentare entro cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi. Inoltrato senza rispettare tale formalità, il ricorso per cassazione deve quindi essere dichiarato inammissibile.
4. A titolo abbondanziale si rammenti che nell'applicazione dell'art. 276 cpv. 2 CPP la Corte di cassazione e di revisione penale ha sempre dato prova di rigore. Essa ha avuto modo di stabilire così che il Procuratore pubblico il quale, valendosi della facoltà garantitagli dall'art. 274 cpv. 2 CPP, non compare al pubblico dibattimento, non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né incombe al Pretore comunicare separatamente al Procuratore pubblico, assente, il contenuto dei dispositivi pronunciati. Tocca se mai alla pubblica accusa adottare i provvedimenti necessari per informarsi tempestivamente sull'esito del processo. Lo stesso principio ha applicato la Corte di cassazione e di revisione penale, in ossequio alla parità di trattamento, nel caso in cui assente (giustificata) sia la parte civile, la quale non può contare su comunicazioni scritte del giudice, ma deve osservare anch'essa il termine di 5 giorni per la dichiarazione di ricorso, informandosi tempestivamente sul contenuto dei dispositivi (CCRP, sentenza del 2 dicembre 1997 in re Ministero pubblico, pag. 3; Rep. 1997 pag. 325 e 1998 pag. 378).
Coerentemente la Corte di cassazione e di revisione penale ha avuto motivo di confermare, ancora in seguito, che la ricevibilità di un ricorso per cassazione contro una sentenza pretorile è subordinata alla dichiarazione di ricorso da parte dell'interessato, la quale va presentata da tutte le parti entro il medesimo termine, ossia entro cinque giorni da quando il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione, rispettivamente – in caso di assenza di tutti gli interessati – da quando egli ha statuito. In caso contrario, oltre a disparità di trattamento ingiustificate, si creerebbe un'inammissibile insicurezza giuridica (CCRP, sentenza del 4 maggio 1998 in re B., consid. 3). Il caso appena citato si riferiva a un procedimento nel quale non si era nemmeno tenuto il dibattimento, dato che sia la pubblica accusa sia la parte civile avevano rinunciato a comparire, mentre l'accusato era stato dispensato dal Pretore dal presenziarvi.
5. Ne discende in ultima analisi, non senza rivolgere un richiamo d'ordine al primo giudice, che il ricorso va dichiarato inammissibile. Vista la particolarità del caso, si giustifica di non prelevare spese.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
__________;
– avv. dott. __________;
– Commissione federale delle case da gioco, Berna;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Procuratore pubblico della Confederazione, Berna;
– Pretura penale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente La segretaria
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.