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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.02.2003 17.2003.3

24 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,446 parole·~7 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2003.3

Lugano 24 febbraio 2003/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e revisione penale                                    del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 gennaio 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall' avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 13 dicembre 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suo confronti;

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 18 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di tentata truffa, proponendone la condanna a 90 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni (pene sospese condizionalmente per due anni), oltre che al pagamento di una multa di fr. 5'000.–. L'atto è stato intimato per raccomandata lo stesso giorno al domicilio dell'accusato, il quale però non lo ha ritirato, sicché dopo i sette giorni di giacenza il plico è stato rinviato dall'ufficio postale di __________ al Ministero pubblico (31 dicembre 2001). Quello stesso 18 dicembre 2001 il decreto è stato intimato per raccomandata anche al patrocinatore d'ufficio dell'accusato, avv. __________. Il 21 dicembre 2001 quest'ultimo ha spedito all'assistito, per raccomandata, copia del decreto unitamente a una lettera in cui riassumeva – in tedesco – il contenuto dell'atto e indicava i rimedi giuridici. Nemmeno tale invio però è stato ritirato durante il periodo di giacenza, di modo che la busta è tornata al legale (7 gennaio 2002). L'avvocato __________ ha quindi ripetuto l'invio per posta semplice.

                                B.      Il 27 febbraio 2002 __________ ha chiesto al Ministero pubblico la restituzione del termine per presentare opposizione, affermando di avere potuto prendere conoscenza del decreto di accusa solo il 7 gennaio 2002, dopo il suo rientro dall'Iran, e di avere subito incaricato l'avv. __________ di introdurre opposizione. Se non che, il legale sarebbe rimasto passivo. Con sentenza del 13 dicembre 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha respinto l'istanza, ritenendola tardiva e comunque infondata nel merito. 

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 7 gennaio 2003 un ricorso in lingua tedesca alla Corte di cassazione e di revisione penale. Con decreto del 14 gennaio successivo il presidente della Corte gli ha assegnato un temine di 20 giorni per tradurre il memoriale in italiano, ciò che il ricorrente ha fatto il 5 febbraio successivo. Nei motivi l'interessato chiede che l'istanza di restituzione in intero sia accolta e che egli sia reintegrato nel termine per presentare opposizione al decreto di accusa. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerato

in diritto:               1.      Secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito emanate dalle Corte penali. In concreto il rimedio non è diretto contro una sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del termine per introdurre opposizione a un decreto di accusa. Questa Corte ha già avuto modo di ritenere, nondimeno, che un ricorso per cassazione proposto da un condannato contro una sentenza con cui il Pretore dichiara irricevibile per tardività la sua opposizione al decreto di accusa è ammissibile, poiché tale decisione – pur non essendo di merito – pone fine al procedimento penale (CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re W.). Non vi motivo per scostarsi da tale orientamento nella fattispecie, ove con la decisione impugnata il Pretore – pur nell'ambito di una restituzione dei termini (art. 21 e 22 CPP) – ha statuito per finire sulla ricevibilità dell'opposizione al decreto di accusa, ossia su un presupposto processuale che, se negato (come in concreto), pone fine al procedimento (CCRP, sentenza del 20 dicembre 2000 in re S.);

                                2.      Secondo l'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o sul suo patrocinatore prova di non avere potuto rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”. L'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP). Nel caso specifico l'accusato non pretende di essere stato impedito dall'introdurre tempestiva opposizione per forza maggiore o per una delle ragioni enunciate all'art. 21 CPP, ma per la negligenza imputabile al suo patrocinatore d'ufficio, sollecitato invano a impugnare il decreto di accusa. Del resto – egli soggiunge – il difensore avrebbe dovuto intraprendere di sua iniziativa tutto il possibile per rispettare il termine di 15 giorni previsto dalla legge, salvo essere certo che l'accusato avrebbe desistito. In mancanza di ciò, avrebbe dovuto almeno inoltrare opposizione a titolo cautelativo. Rimanendo inoperoso, il legale ha privato l'accusato di una difesa adeguata, in violazione degli art. 8 Cost. e 6 CEDU.

                                3.      La presidente della Corte delle assise correzionali ha respinto l'istanza già per motivi d'ordine. Essa ha rilevato anzitutto che secondo l'art. 7 CPP l'intimazione degli atti processuali avviene per posta oppure per mezzo di usciere o della polizia, in applicazione analogica di quanto dispone il Codice di procedura civile. Per consolidata giurisprudenza un rinvio raccomandato si reputa notificato, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale. Non essendo stato ritirato, nel caso specifico il decreto di accusa doveva ritenersi notificato il settimo giorno di giacenza. L'opposizione formulata con scritto del 27 febbraio 2002 risultava perciò intempestiva, come tardiva si dimostrava l'istanza di restituzione in intero proposta quello stesso giorno. Una richiesta a tal fine andava presentata in effetti – sotto pena di decadenza – entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP), ciò che l'interessato ammetteva essere intervenuto solo il 7 gennaio 2002 al momento del suo rientro dall'estero, dopo di che aveva potuto prendere conoscenza del decreto.

                                4.      Il ricorrente non si confronta con la motivazione testé riassunta né pretende di avere introdotto l'istanza di restituzione in intero tempestivamente. Quanto a un'eventuale negligenza del suo precedente legale, nell'istanza medesima egli affermava ancora di avere sollecitato invano l'avvocato __________ ad attivarsi, a presentare opposizione (e quindi implicitamente, a postulare la restituzione del termine). Nel ricorso egli critica unicamente l'operato del suo ex legale al momento della ricezione del decreto di accusa. A parte ciò, l'istanza in esame – proposta il 27 febbraio 2002 – andrebbe considerata tardiva quand'anche si volesse ritenere che l'impedimento ad agire sia cessato il 16 gennaio 2002 (due giorni dopo il passaggio in giudicato del decreto di accusa, avvenuto il 14 gennaio 2002). A quel momento infatti il ricorrente ha inviato al suo legale di allora un fax in cui comunicava di avere preso conoscenza del decreto di accusa e incaricava il patrocinatore stesso di presentare opposizione. Anche dipartendosi da tale ipotesi, per vero, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 22 CPP è stato ampiamente superato. Anzi, la tardività della domanda risulta ancor più evidente ove si consideri che in una lettera del 7 febbraio 2002 indirizzata all'avv. __________ per sapere se fossero stati intrapresi passi in vista di ottenere un risarcimento per ingiusta carcerazione preventiva, il nuovo patrocinatore del ricorrente dava per acquisita l'opposizione al decreto di accusa, pretendendosi così informato al riguardo. Se appena avesse egli verificato ciò (per esempio interpellando il Ministero pubblico), egli avrebbe scoperto che l'informazione era inveritiera ancor prima che l'avv. __________ glielo comunicasse per scritto il 22 febbraio successivo. Ne discende che, comunque sia, il ricorso si rivela palesemente infondato.

                                5.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).  

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 500.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartiemtno delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, 6807 Taverne;

                                          –    Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona;

                                          –    GIAR, Via Bossi 3, 6900 Lugano;

                                          –    avv. __________ (rappr. PC).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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