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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.05.2003 17.2003.22

20 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,545 parole·~13 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2003.22

Lugano 20 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 6 maggio 2003 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)    

contro  

la sentenza emanata il 27 marzo 2003 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

In fatto:                     A.      Con sentenza del 27 marzo 2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita per avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 70'000.─ affidatigli ai fini d'investimento da __________, nella misura di fr. 50'000.─ e da __________, nella misura di fr. 20'000.─. In applicazione della pena, lo ha condannato a 8 mesi di detenzione, da espiare. Lo ha inoltre condannato a risarcire le parti civili __________ e __________ del danno patito.

                                   B.      Contro la predetta sentenza __________ ha inoltrato il 28 marzo 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 6 maggio successivo, egli chiede che la pena a suo a carico sia ridotta e, in ogni modo, che la stessa sia sospesa condizionalmente. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

In diritto:                   1.      Il ricorrente si duole anzitutto di una pena eccessiva, rimproverando alla prima Corte di avere disatteso l'art. 63 CP nell'infliggergli una pena di 8 mesi di detenzione, ove si considerino la sua immediata assunzione di responsabilità, l'ampia confessione, l'atteggiamento collaborativo, l'accordo intervenuto con __________ per il risarcimento del danno, confortato dal disinteresse di quest'ultima all'esito del dibattimento. Ora, nella commisurazione della pena (art. 63 CP) il giudice del merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo ─ come il Tribunale federale ─ ove la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 107 consid., 1 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per la fissazione della pena, essi figurano in DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289.

                                             Nella fattispecie, la Corte di assise ha motivato la pena di 8 mesi di detenzione, definendo anzitutto piuttosto grave la colpa del soggetto, dato che questi ha da un lato ingannato le vittime alle quali aveva promesso che avrebbe investito le somme affidategli ed ha pure sottaciuto ai coniugi __________ di essere entrato effettivamente in possesso dagli azionisti della __________ di una somma di denaro poco distante da quella pari ai loro crediti, senza però dare loro un centesimo, salvo poi sostenere, contrariamente al vero, di vantare lui un credito nei confronti della ditta (e non dei loro azionisti) per conto degli stessi __________. Egli ha inoltre ricordato i suoi precedenti penali e il fatto che ha impiegato a proprio profitto il denaro ricevuto senza mai restituire nulla ai legittimi proprietari. Ha inoltre ricordato che neppure la difesa ha chiesto una riduzione della pena di 9 mesi proposta dal Procuratore pubblico. Come visto, il ricorrente pretende una riduzione di pena con riferimento alla suo ampia confessione, alla sua attitudine collaborativa e al disinteresse manifestato dalla parte civile __________ all'esito del dibattimento. L'obiezione non manca però di disinvoltura. A prescindere dal fatto che, sia come sia, nel suo esito la pena irrogata non può definirsi certamente severa, ove soltanto si considerino i precedenti penali del soggetto che lo fanno apparire come un irriducibile non appena se ne presenti l'occasione  - a titolo di puntualizzazione egli è stato condannato il 23 settembre 1993 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano a 18 mesi di detenzione a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di detenzione inflittagli il 18 settembre 1992, decisione confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza n. 76/93 16 marzo 1994 (e non a soli 18 giorni di detenzione come inspiegabilmente rilevato dal primo giudice a pag. 5 della sentenza impugnata) - il ricorrente trascura che più avanti, ossia al momento di statuire sulla sospensione condizionale della pena, il presidente della Corte di merito ha notevolmente ridimensionato il preteso atteggiamento collaborativo. Ha infatti puntualizzato che se da una parte l'accusato ha ammesso di avere investito a proprio profitto il denaro affidatogli, dall'altra egli non ha mancato di addurre pretesti volti, per finire, a minimizzare la propria responsabilità (sentenza, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Ha inoltre criticato il soggetto per non avere ancora versato nulla alle parti civili nonostante il preteso introito mensile di 7'000.─ euro (sentenza, pag. 11). Dolersi di una pena eccessivamente rigorosa di fronte ad accertamenti del genere, per ora non confutati, non è serio.

                                    2.      Il ricorrente fa altresì carico al primo giudice di avere violato l'art. 41 cpv. 1 CP negandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

                                             a) Per l'art. 41 n. 1 CP, la sospensione condizionale della pena può essere concessa quando la sua durata non sia superiore ai 18 mesi (cpv. 1) e il condannato non abbia scontato ─ nei cinque anni precedenti il reato commesso ─ una pena di reclusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine o un delitto intenzionale (cpv. 2), se è data a suo favore la prognosi favorevole ("se la vita anteriore e il carattere del condannato lascino supporre che il provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti") e se il condannato ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno stabilito giudizialmente o mediante transazione (cpv. 1).

                                             b) Premesso che la sola questione litigiosa concerne il presupposto relativo alla prognosi sulla futura condotta del ricorrente (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP), dato che la sua liberazione condizionale a seguito delle sentenze del 18 settembre 1992 e del 23 settembre 1993 è avvenuta oltre sei anni e mezzo prima dei fatti imputatigli, ciò che esclude l'eccezione prevista dall'art. 41 n. 1 cpv. 2 CP, il presidente della Corte di assise ha anzitutto esposto i criteri sui quali il giudice di merito deve fondarsi al momento di decidere la sospensione condizionale della pena, con particolare riferimento all'esigenza di procedere a una valutazione globale della situazione (sentenza, pag. 9-11 ove ha anche ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale). Da qui la necessità di considerare ─ egli ha proseguito ─ le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato e la sua reputazione al momento del giudizio, segnatamente il suo atteggiamento e la sua mentalità. Ciò posto, egli ha concluso che nella fattispecie il ricorrente presenta tutte le caratteristiche tipiche della persona per la quale deve essere formulata una prognosi sfavorevole. Pur non avendo delinquito di nuovo nei cinque anni successivi alla sua scarcerazione, egli ha spiegato, il soggetto è caduto nel reato poco tempo (ossia un anno e mezzo) dopo la scadenza di tale periodo. Per di più, il ricorrente ha commesso un reato con l'aggravante della ripetizione analogo a quello per cui è stato condannato in precedenza e, nonostante il preteso guadagno in certi mesi di circa 7'000.─ euro dalla sua nuova attività, ha continuato ad accumulare debiti, non ha restituito alla parte civile __________ nulla del maltolto e ha persino fatto opposizione al precetto esecutivo relativo a tale credito, rendendosi pure irreperibile, tanto da comportare la pubblicazione sul FSCT dello stesso precetto esecutivo (sentenza, pag. 11). Egli non ha inoltre preteso, né tantomeno comprovato di avere tacitato l'altra parte civile, con la quale si sarebbe accordato separatamente (sentenza, pag. 11). Al dibattimento ─ ha proseguito il primo giudice ─ l'accusato ha persino persistito nell'affermare che con la sua presenza in aula intendeva sapere a chi deve in definitiva restituire i soldi, salvo poi ammettere di non averli (sentenza, pag. 11). Pur riconoscendo di avere compiuto le malversazioni, il soggetto ─ sempre stando alla sentenza impugnata ─ ha nondimeno accampato scuse, invocando la compensazione con il credito dei coniugi __________ e seguitando a sostenere che non saprebbe a chi restituire la somma, nonostante abbia affermato di avere concluso un accordo in tal senso con __________ (sentenza, pag. 11─12). In questo modo, secondo il primo giudice, egli non avrebbe ammesso la sua colpa, limitandosi a esporre i fatti, cercando di contrapporre agli stessi le sue giustificazioni, risultate del tutto inconsistenti (sentenza, pag. 12). Trattasi perciò di un atteggiamento tipico di chi si ostina coscienziosamente a mentire e di chi persiste nel rifiutare di riconoscere l'illiceità del proprio agire, come risulta anche dal verbale davanti al Procuratore pubblico ove ha insistito nel dichiarare di avere speso il danaro per sé in base alle autorizzazioni dei __________ (sentenza, pag. 12). Quanto alla pretesa attività lucrativa, ha puntualizzato il primo giudice, nemmeno essa consente di formulare pronostico favorevole sulla futura condotta del prevenuto, non avendo egli prodotto alcunché che corrobori un'affermazione del genere. La valutazione globale oggettiva di tutti gli elementi emersi dagli atti e dal dibattimento, ha concluso il presidente della prima Corte, non consente per finire di formulare pronostico favorevole, ove si consideri anche che egli si è battuto sulle conseguenze negative che la carcerazione comporterebbe per i suoi famigliari, senza pretendere che queste conseguenze lo tratterrebbero dal delinquere di nuovo (sentenza, pag. 12).

                                             c) Il ricorrente dissente da tale conclusione, facendo carico al primo giudice di non avere tenuto conto del suo comportamento allorquando ha fornito una circostanziata confessione in occasione del suo primo e unico verbale di interrogatorio, come pure di essere perfino caduto in arbitrio (cfr. art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 127 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170) per avere disatteso il principio secondo cui la decisione sulla sospensione condizionale deve fondarsi sulla situazione al momento della decisione. Orbene, egli opina, al dibattimento ha riproposto l'ammissione dei fatti che gli sono stati rimproverati e non si è opposto alle richieste di parte civile. E' perciò fuori luogo, egli prosegue, l'affermazione della prima Corte, secondo cui avrebbe perseverato nel rifiutarsi di riconoscere l'illiceità del suo agire, poiché fondata su elementi, segnatamente le "autorizzazioni __________ ", superate dalle sue chiare ammissioni di responsabilità di fronte agli inquirenti che le hanno accettate. Con un'obiezione del genere il ricorrente trascura però che, stando alla sentenza impugnata, egli ha dato prova di superficialità (anche) proprio nel corso del dibattimento, ove ha persistito in puntualizzazioni volte a snaturare la reale portata della propria confessione, nel senso che si è persino posto ancora interrogativi poco seri sulla fattispecie, tanto da chiedersi ancora chi fosse il danneggiato, cioè la persona alla quale risarcire il danno (sentenza, pag. 11 in fondo e 12). Il primo giudice ha perciò fondato la prognosi negativa proprio sull'impressione fornita dall'accusato al dibattimento e non su una sorta di pregiudizio conseguente alla sua attitudine predibattimentale. E al dibattimento, il soggetto non aveva più alcun motivo per sindacare sulla fattispecie, se avesse avuto veramente la percezione del suo illecito modo di agire. Manifestamente infondato, il ricorso deve perciò al riguardo essere disatteso.

                                    3.      Secondo il ricorrente, il presidente della Corte delle assise correzionali ha comunque formulato pronostico negativo sulla sua futura condotta dipartendosi da una argomentazione contradditoria, nella misura in cui da una parte gli fa carico di spregiudicatezza per avere accumulato ulteriori debiti e per non avere risarcito le parti civili nonostante il preteso reddito mensile di 7'000.─ euro e dall'altra gli rimprovera scarsa affidabilità per avere millantato attività professionali e pertanto introiti lucrativi senza fornire alcuna prova. Pur non sprovvista di fondamento, la critica è infruttuosa. Certo, la contraddizione è per certi versi palese: se è vero che egli guadagna fino a 7'000.─ euro mensili gli si può rinfacciare disinteresse verso i creditori rimasti impagati; se è vero che egli ha mentito al riguardo, ossia se ha millantato attività lucrative inesistenti gli si può rimproverare di essere un soggetto inaffidabile. Non gli si può però rinfacciare entrambe le circostanze. Se non che, sia nella prima, sia nella seconda ipotesi prese alternativamente, le perplessità sulla reale volontà di emendamento e quindi sulla futura condotta del soggetto rimangono invariate: o la sua scarsa affidabilità è conseguente al totale disinteresse manifestato nei confronti dei creditori e delle parti civili nonostante i pretesi mezzi finanziari a disposizione, o è conseguente alle frottole raccontate sulle sue reali intenzioni e possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro. Sia nella prima, sia nella seconda ipotesi, la prognosi non può perciò definirsi favorevole.

                                    4.      Ne discende che negando al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena privativa della libertà il presidente della Corte di assise non si è fondato su criteri estranei all'art. 41 n. 1 CP. né ha ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento condicio sine qua non per giustificare un intervento della Corte di cassazione e di evasione penale (DTF 118 IV 97 consid. 2a pag. 100). Condannato di nuovo per reati patrimoniali di non poco conto e senza attenuanti dopo avere, tra l'altro, subito con sentenza del 23 settembre 1993 una condanna per analoghi reati a 18 mesi di detenzione da espiare, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 3 anni di detenzione del 18 settembre 1992, il ricorrente non poteva contare su particolare indulgenza da parte del giudice alla luce anche dell'assenza di sensibilità dimostrata nei confronti delle vittime delle sue disinvolte malversazioni. Tali circostanze, segnatamente la sua ridotta percezione della nozione di illecito, lo fanno infatti apparire finanche come un irriducibile e, in particolare, come persona soggetta a potenziale recidiva, ciò che comporta l'espiazione della pena di durata peraltro relativa.

                                    5.      Manifestamente infondato, il ricorso deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Pr questi motivi

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia:               1.      Il ricorso è respinto.

                                    2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                             a) tassa di giustizia         fr.     500.─

                                             b) spese                           fr.     100.─

                                                                                        fr.     600.─

                                             sono posti a carico del ricorrente.

3.Intimazione:

          ─  __________;

          ─  avv. __________;

          ─  procuratore pubblico __________;

          ─  Presidente della Corte delle assisi correzionali di Lugano;

          ─  Comando di polizia cantonale, SG/SC (servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona;

          ─  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

          ─  Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, CP 238, 6807 Taverne;

          ─  Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio stranieri, 6501 Bellinzona;

          ─  avv. __________ (rappr. PC).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.