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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.07.2003 17.2003.19

30 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,818 parole·~24 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2003.19

Lugano, 30 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 aprile 2003 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)  

contro  

la sentenza emanata il 2 aprile 2003 del giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di un procedimento penale avviato per amministrazione infedele su denuncia sporta il 20 dicembre 2001 da __________, __________, __________ e __________, con decreto d'accusa dell'11 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciu­to __________ autore colpevole di eser­cizio abusivo della professione di fiduciario per avere, ininterrottamente dal dicembre del 1999, operato senza autorizzazione a __________ come gestore patrimoniale per una sessantina di clienti. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 10 000.–. Il 12 luglio 2002 __________ ha presentato opposizione al decreto. Statuendo sull'oppo­sizione, con sentenza del 2 aprile 2003 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d'imputazione e la pena proposta.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 3 aprile 2003 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 28 aprile 2003 egli chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la sentenza impugnata sia riformata nel senso di pronunciare la sua assoluzione. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 14 maggio 2003 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto del ricorso. Nelle loro osservazioni del 2 giugno 2003 __________, __________, __________ e __________ – costituitisi parti civili – formu­lano identica conclusione.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 19 della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid), del 18 giugno 1984 (RL 11.1.4.1), prevede sotto il titolo marginale “esercizio abusivo” quanto segue:

                                         1  È punito con la multa sino a fr. 20 000.–:

a)  chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla presente  legge;

b)  chi senza autorizzazione usa nella ragione sociale, nella designazione dello scopo dell'azienda o comunque nei contatti verso il pubblico espressioni come “fiduciario”, “fiduciaria” o simili, tali da indurre in errore il pubblico sulla sussistenza dell'autorizzazione.

                                                                                 2  Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 5000.–.

                                                                                 3  La decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

                                         4  La decisione è emessa dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale di appello secondo la legge sulla procedura amministrativa.

                                         5  In casi gravi o di recidiva la pena è l'arresto o la multa; gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Procura pubblica competente.

                                         Per “Dipartimento competente” (cpv. 4) va inteso il Dipartimento delle istituzioni e, per “Tribunale di appello”, il Tribunale cantonale amministrativo (art. 15 e 16 del regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 19 dicembre 1984, RL 11.1.4.1.1, in combinazione con l'art. 1 cpv. 1 in fine del regolamento medesimo).

                                   2.   Nella fattispecie il giudice della Pretura penale ha constatato che, sull'arco di almeno sette anni (dal 1994 all'inizio del 2002), l'imputato aveva gestito ininterrottamente patrimoni per oltre

                                         50 milioni di franchi appartenenti – in media – a una sessantina di clienti, ricavando da tale attività un guadagno superiore a

                                         fr. 1 400 000.–. Donde, per il primo giudice, un “caso grave” nell'accezione dell'art. 19 cpv. 5 LFid (sentenza, consid. 1a), che il Procuratore pubblico poteva perseguire d'ufficio, senza dover interpellare previamente l'autorità amministrativa (consid. 1b). E nemmeno importava che l'imputato fosse domiciliato all'estero, la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario sottoponendo ad autorizzazione chiunque svolga tale attività nel Cantone Ticino (consid. 2). Nel merito il primo giudice ha accertato che l'imputato, contrariamente a quanto asseriva, non dirigeva semplice­mente la sua professione dal Principato di Monaco, ma trascorreva quattro o cinque mesi l'anno (ancorché discontinui) a __________, dove impartiva ordini telefonici, incontrava clienti, assumeva mandati di gestione patrimoniale e sbrigava pratiche bancarie (consid. 3). Soggettivamente, inoltre, egli conosceva l'esistenza della legge ticinese, anche se non se n'era mai interessato (consid. 4). Per quel che è della multa, infine, il primo giudice ha ritenuto equo l'importo di fr. 10 000.–, commisurato alla gravità del caso, ma anche all'incensuratezza del soggetto e all'assenza di illeciti penali nell'esercizio della professione (consid. 5).

                                   3.   Il ricorrente contesta anzitutto che il Procuratore pubblico potesse agire d'ufficio (memoriale, punto II lett. a). Afferma che solo il Dipartimento delle istituzioni poteva stabilire se si ravvisasse un “ca­so grave” a norma dell'art. 19 cpv. 5 LFid e, di conseguenza, se gli atti andassero trasmessi al Procuratore pubblico. Egli ricor­da che la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario è prima di tutto un ordinamento amministrativo, inteso a regolamentare la pro­fessione. Perfino nel quadro di procedimenti disciplinari solo il Consiglio di vigilanza, cui compete di pronunciare sanzioni, è abilitato a trasmettere gli atti al Procuratore pubblico (art. 17 cpv. 3 LFid). Ciò dimostrerebbe che, per volontà del legislatore, solo l'autorità amministrativa – il Dipartimento delle istituzioni, rispettivamente il Consiglio di vigilanza – può far intervenire il Procuratore pubblico. In concreto il Procuratore si è limi­tato il

                                         1° luglio 2002 a trasmettere una segnalazione al Consiglio di vigilanza, il quale ha chiesto il 9 luglio 2002 di consultare gli atti penali (fascicolo del Ministero pubblico, act. 30 e 31). Ciò non basta per presumere che il Dipartimento abbia rinunciato a istruire e a perseguire il caso. Al contrario: tale modo di agire denota un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) e deve comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

                                         a)   Il giudice della Pretura penale ha fondato la propria opinione su una sentenza recente in cui la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha ritenuto che, nell'ipotesi dell'art. 19 cpv. 5 LFid, l'intervento del Procuratore pubblico non sia subordinato al consenso previo dell'autorità amministrativa. La trasmissione degli atti prevista da quella norma si confonde semplicemente con l'obbligo generale di denuncia (art. 181 CPP) nell'eventualità in cui il Dipartimento giunga a conoscenza di casi gravi o di recidiva. La seconda frase dell'art. 19 cpv. 5 LFid sarebbe, in altri termini, puramen­te “pleo­na­stica” (Paolo Ber­na­sconi, Misure amministrative per la prevenzione della criminalità economica, in: RDAT 1984 pag. 282 in alto). Per di più – ha soggiunto la Camera dei ricorsi penali – nemmeno la legislazione tributaria che l'interessato evocava in quel caso a titolo di confronto (art. 188 LIFD, art. 271 cpv. 2 e 3 LT) impedisce al Procuratore pubblico di perseguire d'ufficio delitti fiscali, la segnalazione del­l'autorità fiscale doven­dosi interpretare – essa pure – alla stregua di una mera denun­cia (sentenza del 16 ottobre 2002 in re V., inc. 60.2002.276, consid. 1.2).

                                         b)   A ragione il ricorrente sottolinea che la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario contempla due categorie di san­zioni: quelle disciplinari (art. 17), inflitte dal Consiglio di vigilanza, e quelle penali (art. 19), inflitte dal Dipartimento delle istituzioni o dal Procuratore pubblico. Le prime sono intese a punire la trasgressione dei doveri d'ufficio per salvaguardare la deontologia della professione e riguardano solo chi è iscrit­to all'albo dei fiduciari. La procedura applicabile è quella per le cause ammi­nistrative (RL 3.3.1.1) e la decisione del Consiglio di vigilanza è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 18 cpv. 1 e 3). Dandosi sospetto di reato, il Consiglio di vigilanza trasmette gli atti al Procuratore pubblico (art. 17 cpv. 3). Le sanzioni penali mirano invece a reprimere l'esercizio abusivo della professione a tutela del pubblico interesse e colpiscono chiunque pratichi l'attività di fiduciario senza autorizzazione. Di per sé il Dipartimento dovrebbe applicare la pro­cedura per le contravvenzioni (RL 3.3.3.4), ma curiosamente l'art. 19 cpv. 4 dichiara applicabile – una volta ancora – la procedura per le cause amministrative, sicché la decisione del Dipartimento è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo. In casi gravi o di recidiva il Dipartimento trasmette gli atti d'ufficio al Procuratore pubblico, il quale può irrogare – invece della mul­ta – l'arresto. Il Procuratore pubblico applica la procedura penale ordinaria (art. 207 CPP) e il decreto d'ac­cusa può formare oggetto di opposizione alla Pretura penale (art. 273 CPP), come nel caso in rassegna.

                                         c)   Ciò premesso, il ricorrente non può essere seguito invece quando pretende che competerebbe all'autorità amministrativa decidere quali casi vadano trattati da essa medesima e quali invece siano da deferire al Procuratore pubblico. In ma­teria disciplinare è pacifico che, qualora debba perse­guire un reato d'azione pubblica, il Pro­curatore si attivi da sé. Poco importa che il fatto sia suscet­tibile di giustificare anche un in­tervento del Consiglio di vigilanza. La trasmissione degli atti prevista dall'art. 17 cpv. 3 LFid non è una condizione di procedibilità, già per il fatto che il procedimento penale e quello disciplinare sono indipendenti e han­no finalità diverse. Anzi, di regola il procedimento penale pre­cede quello disciplinare (cfr. RDAT 1998 I 253 consid. 7 con rinvii). Il Consiglio di vigilanza non può quindi vincolare l'azio­ne dell'autorità penale al suo beneplacito. Al contrario: ove esso non trasmettesse gli atti in conformità all'art. 17 cpv. 3 LFid, il Procuratore potrebbe ugualmente acquisire tali atti nel quadro dell'inchiesta penale. In concreto i richiami del ricorrente alla natura amministrativa della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al suo art. 17 cpv. 3 si rivelano dunque infruttuosi. Al proposito il gravame non ha consistenza.

                                         d)   In materia penale vigono i medesimi principi. È vero che ai fini dell'art. 19 LFid il Dipartimento e il Procuratore pubblico si trovano a operare – in alternativa – nel quadro di un medesimo procedimento, il primo con il compito di assumere i casi non gra­vi e il secon­do i casi gravi o di recidiva (cpv. 5). L'esercizio abusivo della professione di fiduciario, unica infrazione perseguibi­le giusta l'art. 19 LFid, è nondimeno una contravvenzione di diritto cantonale (art. 335 n. 1 CP) punibile d'ufficio. Qua­lora abbia notizia di un caso grave o di recidiva, il Procuratore pubblico agisce di propria iniziativa. L'opi­nione del ricorrente, secondo cui il Procuratore dovrebbe farsi autorizzare a intervenire dall'autorità preposta alla trattazione dei casi minori, la quale dovrebbe declinare formalmente la propria competenza per materia, non trova riscontro nella volontà del legislatore (Raccolta dei ver­bali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, pag. 531 segg.). E che in casi gravi o di recidiva il Dipartimen­to delle istituzioni trasmetta d'ufficio gli atti al Procuratore pubblico (art. 19 cpv. 5 in fine LFid) ancora non impedisce che quest'ultimo proceda da sé, come avviene nel contesto dell'art. 17 cpv. 3 LFid. La fattispecie odierna potrà fors'anche essere la prima del genere, ma nulla muta.

                                         e)   Si aggiunga che il regime di autorizzazione previa divisato dal ricorrente non trova riscontro nemmeno nell'applicazione di altre leggi amministrative. La Camera dei ricorsi penali ha già menzionato, nella nota sentenza (sopra, consid. a), gli art. 188 cpv. 1 LIFD e 271 cpv. 2 e 3 LT, che non subordinano l'intervento dell'autorità penale a un formale accertamento di incompetenza da parte dell'autorità tributaria. A ciò si aggiun­gono, in tema di circolazione stradale, gli art. 6 e 7 RACStr (RL 7.4.2.1), in virtù dei quali il Dipartimento del­le istituzioni persegue le con­travvenzioni “non gravi”, mentre il Procuratore pubblico quel­le “gravi” e i delitti. Il secondo non deve chiedere alcuna autorizzazione al primo, ma nel caso in cui punisse – per avventura – una contravvenzione “non grave” in luogo del Dipartimen­to, si vedrebbe dichiarare nullo il decreto d'accusa per difetto di competenza (CCRP, sentenza dell'8 giugno 1993 in re V., inc. n. 31/93). Analoghi riparti di competenze prevedono l'art. 11 della legge sulla pro­tezione degli animali (RL 8.3.1.1), l'art. 24 della legge sulle epizoozie (RL 8.3.2.1), l'art. 39 della legge sulle foreste (RL 8.4.1.1), l'art. 44 della legge sulla caccia (RL 8.5.1.1), l'art. 34 della legge sulla pesca (RL 8.5.2.1), l'art. 9 del decreto legislativo sula protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (RL 9.3.1.1), l'art. 27 della legge sul lavoro (RL 10.1.1.1). Nessuno di essi subordina l'intervento dell'autorità penale a una verifica previa di competenza da parte dell'autorità penale amministra­tiva. Anzi, l'art. 8 cpv. 3 del decreto legislativo di applicazione del­la LPAmb (RL 9.2.1.1) stabilisce che l'apertura di ogni procedura di contravvenzione da parte del Dipartimento del territorio va comunicata al Procuratore pubblico, il quale può “avocarla a sé” – autoritativamente – entro il termine di quindici giorni. Anche su questo punto la tesi del ricorrente è destinata perciò all'insuccesso.

                                   4.   Il secondo motivo di cassazione invocato nel ricorso si àncora all'art. 288 lett. a CPP e verte sul­la nozione di “caso grave” giusta l'art. 19 cpv. 5 LFid (memoriale, punto II lett. b). Il ricorrente nega in primo luogo di avere esercitato l'attività di fiduciario nel Cantone Ticino. Ricorda che, come hanno dichiarato i testimoni __________, egli svolgeva la professione a Montecarlo, amministrando patrimoni per telefono o per fax, tant'è che i relativi contratti di gestione non erano stipulati da lui direttamente, ma dalla __________ S.A., con sede a Panamá, di cui egli è procuratore. I documenti originali delle relazioni da egli trattate venivano poi custoditi a Ginevra, presso la succursale della Banque __________. A __________ egli ha fatto visita all'agenzia della banca, fra il 2000 e il 2001, non più di nove volte. Ad ogni modo – egli continua – nella fattispecie non si ravviserebbe un “caso grave” nem­meno in base agli accertamenti del primo giudice. Un “caso grave” presuppone una mes­sa in pericolo del pubblico per colpa o negligenza grave del fiduciario, se non addirittura un danno al cliente. In concreto il Procuratore pubblico non ha ravvisato alcuna amministrazione infedele da parte sua. Del resto, egli soggiunge, la massa dei patrimoni gestiti non è un criterio di rilievo. Determinante è l'eventuale rottura del rapporto di fiducia con il cliente e il possibile danno economico arrecato. Si ragionasse come il primo giudice – egli conclude – cattive gestioni a danno di un piccolo capitale non costituirebbero mai un “caso grave”.

                                         a)   Il legislatore ticinese non ha definito il concetto di “caso grave” nel senso dell'art. 19 cpv. 5 LFid, cui invero non accenna né il messaggio del Consiglio di Stato né il rapporto della Commissione delle legislazione (Raccolta dei ver­bali del Gran Consiglio, loc. cit.). Quanto alla giurisprudenza, essa non ha avuto modo finora di vagliare il problema. Ciò significa che in concreto occorre dipartirsi dal principio generale per cui un caso grave si connota – di regola – per l'attività reprensibile particolarmente intensa dell'autore, per i beni giuridici importanti o i valori economici messi a repentaglio da tale attività e per gli effetti negativi che ridondano alla vittima. Non solo l'aspetto soggettivo dell'infrazione è dunque di rilievo, ma anche quello oggettivo, compresa – in questioni pecuniarie – l'entità delle masse patrimoniali coinvolte. Il che appare tanto più coerente ove si pensi che l'applicazione dell'art. 19 LFid non presuppone un danno effettivo al cliente; basta una messa in pericolo astratta. Né l'art. 19 LFid intende punire, come opina il ricorrente, la rottura del legame di fiducia tra le parti e il danno che ne consegue (memoriale, pag. 12 verso il basso). A ciò provvede il diritto penale ordinario. Bene protetto dall'art. 19 LFid è, come lo stesso ricorrente riconosce (memoriale, pag. 11), il pubblico interesse. E più capitali gestisce o amministra un fiduciario sprovvisto di autorizzazione, più rischi per il pubblico l'infrazione com­porta.

                                         b)   Contrariamente a quanto il ricorrente asserisce, di conseguenza, l'am­montare delle somme trattate da un fiduciario senza autorizzazione non è solo un indizio di bravura personale (ricorso, pag. 12 a metà). D'altra par­te non è vero nemmeno che, ragionando alla stregua del primo giudice, nessun “caso grave” potrebbe mai riferirsi all'amministrazione o alla gestione di un piccolo capitale. Come si è appena spiegato, sotto il profilo dell'art. 19 cpv. 5 LFid non entra in considerazione solo l'aspetto oggettivo dell'infrazione, ma anche quello soggettivo (tant'è che la recidiva è esplicitamente equiparata a un “ca­so gra­ve”). Il fiduciario senza autorizzazione che agisce con propositi particolarmente riprovevoli, senza scrupoli, con intenti delittuosi o con deliberata malevolenza potrebbe quindi vedersi applicare l'art. 19 n. 5 LFid ancorché abbia ge­stito o amministrato piccoli capitali. Che in simili ipo­tesi l'art. 19 n. 5 LFid possa entrare in concorso con norme del diritto penale ordinario nulla toglie alla sua applicabilità. Ciò premesso, la questione è di sapere se sulla scorta dei fatti accertati dal primo giudice si riscontrino effettivamente, in concreto, le premesse di un “caso grave”.

                                         c)   Il ricorrente contesta anzitutto, come si è visto, di avere esercitato la professione di fiduciario nel Cantone Ticino. Il primo giudice ha accertato per converso ch'egli ha gestito averi patrimoniali sull'arco di almeno 7 anni (dal 1994 all'inizio del 2002) per un valore complessivo superiore ai 50 milioni di franchi, che ha avuto in media una sessantina di clienti e che da tale attività ha ricavato un utile di oltre fr. 1 400 000.– (sentenza, consid. 1a). Inoltre egli trascorreva quattro o cinque mesi l'anno a __________, ove impartiva ordini telefonici per la gestione dei patrimoni, incon­trava clienti, assumeva mandati fiduciari e accompagnava in banca i suoi rappresentati (consid. 3). Dal profilo soggettivo egli conosceva l'esistenza della legge cantonale, sebbene del suo contenuto non si fosse mai interessato, sicché non può nemmeno farsi questione di negligenza (consid. 4). Tali accertamenti vincolano la Cor­te di cassazione e di revisione penale (art. 295 cpv. 1 CPP). Il quesito è di sapere in che misura essi siano pertinenti, in diritto, ai fini del giudizio.

                                         d)   La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario si applica a chi svolge una delle attività previste dall'art. 5 a 7 della legge medesima nel Cantone Ticino (art. 1 cpv. 1). In concreto il ricorrente è domiciliato nel Principato di Monaco. Erroneamente il primo giudice ha qualificato pertanto il “caso grave” dell'art. 19 cpv. 5 LFid in base all'intero ricavo conseguito dal ricorrente dal 1994 (oltre fr. 1 400 000.–). Per quanto attiene al guadagno, decisivo è l'utile conseguito nel Ticino dal dicembre del 1999 (decreto d'accusa, primo foglio) all'inizio del 2002 (sentenza impugnata, consid. 1a). Durante tale periodo, per di più, il ricorrente ha esercitato nel Cantone solo durante i suoi soggiorni a __________. La professione svolta a Monaco non soggiace alla legge ticinese. E siccome il ricorrente si tratteneva a __________ quattro o cinque mesi l'anno, il reddito determinante non è di fr. 1 400 000.–, ma presumibilmente un terzo di quan­to l'interessato ha guadagnato tra il dicembre del 1999 e l'inizio del 2002. Agli atti figurano solo i redditi del 2000 e della prima metà del 2001 (per un totale di circa fr. 450 000.–: fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, allegato), che rapportati su un biennio danno circa fr. 600 000.–. Il gua­dagno ritratto su suolo ticinese può dunque essere prudenzialmente stima­to in fr. 200 000.–. Nulla cambia invece alla massa patrimoniale amministrata (che nell'agosto del 2000 superava i 50 milioni di franchi: fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, pag. 2 in alto) né al numero dei clienti (una sessantina in media, secondo le dichiarazioni dell'interessato medesimo: fascicolo del Ministero pubblico, act. 29, primo foglio in basso; cfr. anche act. 6, loc. cit.).

                                         e)   Ciò posto, occorre tornare alla questione di sapere se sulla scorta dei fatti accertati sussistano in concreto gli estremi di un “caso grave”. La risposta è affermativa, a dispetto della precisazione testé apportata. Se si considera in effetti che nel lasso di poco più di due anni il ricorrente ha gestito fiduciariamente, da __________, patrimoni dell'ordine di 50 milioni di franchi sull'arco di almeno otto mesi, per una sessantina di clienti, conseguendo un reddito di fr. 200 000.–, e ciò pur conoscendo l'esistenza di una legge sull'esercizio della professione, non si può certo dire che il primo giudice abbia applicato a torto l'art. 19 cpv. 5 LFid. Certo, il ricorrente fa valere che la __________ S.A. (di cui egli è procuratore) ha sede all'estero, che egli medesimo è domiciliato all'estero e che praticamen­te tutta la documentazione della sua attività fidiciaria è custo­dita a Ginevra. Tali criteri di collegamento tuttavia non sono di alcuna utilità nell'ottica del­l'art. 19 cpv. 5 LFid, il cui ambito di applicazione è – come lo stesso ricorrente ammet­te (pag. 8) – puramente territoriale. Decisivo è sapere se il ricorrente ha esercitato come fiduciario nel Ticino. A nulla rileva la se­de della sua ditta, il suo domicilio, la cittadinanza o la residenza dei clienti, il luogo in cui i clienti avevano depositato i loro averi, il Can­tone in cui sono conservati gli atti della gestione fiduciaria e via di segui­to. Irrilevante è altresì che non gli possa essere addebitata alcuna responsabilità penale nell'amministrazione e gestione dei beni affidatigli dai denuncianti. Se egli ha svolto nel Ticino mansioni di fiduciario, la legge cantonale si applica.

                                   5.   Il terzo titolo di cassazione enunciato nel ricorso poggia sull'art. 288 lett. c CPP, l'interessato rivolgendo al giudice della Pretura penale il rimprovero di essere caduto a più riprese nell'arbitrio (memoriale, punto II lett. c). Ora, giovi subito rammentare che “arbitrario” non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                         a)   Il ricorrente insorge contro l'accertamento secondo cui dal 1994 all'inizio del 2002 egli ha risieduto complessivamente quattro o cinque mesi l'anno nel Ticino. Egli non nega di avere riconosciuto di soggiornare – tutto sommato – quattro o cinque mesi l'anno a __________ (sentenza, pag. 5 a metà con richiamo a un verbale del 23 aprile 2002 nel fascicolo del Ministero pubblico, act. 8, pag. 4 in basso). Definisce arbitrario però far risalire ciò fino al 1994. In realtà dal con­tenuto del verbale citato nella sentenza impugnata si può desumere senza arbitrio quanto ha accertato il primo giudice. Interpellato dal Procuratore pubblico, il prevenuto aveva dichiarato:

                                               Io sono residente a Montecarlo dal 1992. Non sono mai stato domiciliato a __________.

                                               Gli ordini di gestione venivano da me dati telefonicamente. Li davo quindi da dove mi trovavo in quel momento.

                                               Con la __________ i miei contatti erano a Ginevra.

                                               All'anno trascorro quattro o cinque mesi a __________, frazionati. Non è mai un mese di fila.

                                               Tali indicazioni si riferiscono, con ogni evidenza, a quanto è avvenuto dal 1992 fino alla data del verbale. Non è quindi arbitrario rapportarle al periodo intercorso tra la fine del 1999 e l'inizio del 2002. Del resto nem­meno il ricorrente precisa a quale lasso di tempo si ricolleghi, se così non fosse, la frase da egli pronunciata. Inconcludente, la censura di arbitrio cade dunque nel vuoto.

                                         b)   Arbitrario sarebbe dipoi, a parere del ricorrente, l'accertamento secondo cui, durante i soggiorni a __________, egli impartiva ordini telefonici per la gestione dei patrimoni affidatigli. Il giudice della Pretura penale ha menzionato al riguardo il già citato verbale del 23 aprile 2002, soggiungendo che la circostanza era stata confermata dall'accusato in aula (sentenza, loc. cit.). Quest'ultimo rilievo non trova riscontro nel verbale del dibattimento (act. 14), ma nel verbale del 23 apri­le 2002 il prevenuto aveva effettivamente ammesso – come si è appena visto – di esercitare la sua attività diramando ordini telefonici “da dove mi trovano in quel momento”. E siccome egli si tratteneva spesso a __________ (quattro o cinque mesi l'anno, ancorché discontinui), mal si compren­de perché la deduzione del primo giudice, riconducibile a un logico sillogismo, sarebbe arbitraria. Del resto, fosse rimasto a __________ senza occuparsi dei clienti, mal si intravede come egli potesse curarne i patrimoni. Anzi, il testimone __________, responsabile dall'agosto del 2000 del settore che si occupa dei gestori esterni presso la Banque __________, agenzia di __________, ha dichiarato che “a livello di frequenza __________ si presentava in banca una volta alla settimana” (fascicolo del Ministero pubblico, act. 21, pag. 2 in alto).

                                         c)   Ulteriore arbitrio il ricorrente scorge nell'accertamento secondo cui a __________ egli incontrava clienti e sottoscriveva regolarmente mandati di gestione. Egli medesimo dà atto però di essersi incontrato a __________ almeno due volte – l'una nell'aprile del 2000, l'altra nel marzo del 2001 – con __________ e __________ (ricorso, pag. 14). Non si vede quindi come la constatazione del primo giudice possa essere arbitraria. È vero invece che agli atti figurano solo due mandati di gestione patrimoniale firmati dal ricorrente a __________: quelli conferitigli l'11 aprile 2000 – appunto – da __________ ed __________, rispettivamente da __________ e __________, sui conti n. __________ __________ e n. __________ presso la Banque __________ (fasciolo del Ministero pubblico, allegati ad act. 6). Non si può dire quindi senza esagerare che a __________ il ricorrente sottoscrivesse “regolarmente” mandati di gestione a __________. Se non che, almeno per quanto riguarda i due casi accertati, la con­statazione del primo giudice non cade in arbitrio. Né i due man­dati assunti a __________ possono ritenersi trascurabili, ove appena si pensi che nella denuncia __________ si dolevano di essersi visti polverizzare “in poco tempo tutti i fondi, am­montanti a oltre 600 milioni di lire” (fascicolo del Ministero pubblico, act. 1, 2° foglio). E i due mandati rientrano proprio nel periodo determinante ai fini del giudizio (dal dicembre del 1999 all'inizio del 2002).

                                         d)   Infine il ricorrente contesta anche l'accertamento relativo alle sue visite in banca, o con i clienti o per ritirare la loro corrispondenza. Egli non nega però di essersi recato alla Banque __________ almeno nove volte fra il 2000 e il 2001 (ricorso, pag. 15). Già d'acchito la critica di arbitrio si rivela quindi infondata. Che poi l'attività del ricorrente sia continuata ininterrotta almeno dal dicembre del 1999 fino all'inizio del 2002 è contestato dal ricorrente in virtù degli argomenti già noti, i quali sfuggono tuttavia – come si è visto – alla censura di arbitrio. Quanto alla precisazione addotta nel considerando che precede, essa non influisce apprezzabilmente – nel risultato – sull'esito del giudizio. Senza arbitrio il primo giudice poteva dunque accertare che nel periodo in questione l'interessato aveva esercitato come fiduciario nel Cantone Ticino, senza soluzione di continuità, assumendo per lo meno due mandati importanti, incontrando almeno due volte i clienti, visitando la Banque __________ almeno nove volte, impartendo ordini telefonici e ritraendo da tale attività un utile, nel 2000 e 2001, di oltre fr. 200 000.– comples­sivi (fascicolo del Ministero pubblico, act. 6, distinta allegata). E ciò pur conoscendo l'esistenza della legge ticinese, della quale però non si è mai interessato. Che tanto basti a configurare un “caso grave” nel senso dell'art. 19 cpv. 5 LFid è già stato rilevato (sopra, consid. 4e). Quanto all'entità della multa (fr. 10 000.–), la cui commisurazione non è per altro litigiosa, essa non influisce sulla qualifica dell'infrazione: un “caso gra­ve” può anche essere punito, in effetti, anche con una pena di fr. 10 000.–. Ne deriva, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.

                                   6.   L'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo formulata dal ricorrente.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Le parti civili, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________, __________, __________ e __________ un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                          –    __________, per il tramite dell'avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico __________;

                                          –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona,

                                          –    Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

                                          –    __________ per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);

                                          –    __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);

                                          –    __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);

                                          –    __________, per il tramite dell'avv. __________ (parte civile);

                                          –    avv. __________ (rappresentante delle parti civili).

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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