Incarto n. 17.2002.00064
Lugano 23 ottobre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 ottobre 2002 presentato da
__________, __________, attualmente detenuto al Penitenziario cantonale “La Stampa”, Cadro, celibe, operaio
contro
la sentenza emanata il 12 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 22 ottobre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di vie di fatto per avere intenzionalmente colpito al viso con una forchetta, il 6 maggio 2001, __________ nel Penitenziario cantonale “La Stampa”, sezione B, procurando alla vittima una ferita superficiale. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la condanna a 7 giorni di arresto da espiare. Statuendo su opposizione il 10 gennaio 2002 con sentenza emanata nelle forme contumaciali per ingiustificata assenza dell'accusato, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione sia la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.
B. Con istanza del 9 luglio 2001 (integrata il 24 e il 30 luglio successivi) erroneamente qualificata come ricorso alla Camera dei ricorsi penali __________ ha chiesto la revoca della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP). Regolarmente citato in aula, egli non è comparso al dibattimento. Con sentenza del 12 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato il suo precedente giudizio.
C. Contro la sentenza appena citata il difensore d'ufficio di __________ ha presentato il 12 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Analoga dichiarazione è stata introdotta dal condannato il 2 ottobre 2002. Nei motivi del gravame, presentati il 9 ottobre successivo, quest'ultimo chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 289 cpv. 1 CPP (cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP) la parte che intende impugnare per cassazione una sentenza pretorile deve presentare per scritto una dichiarazione di ricorso nel termine di 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi. In concreto la dichiarazione di ricorso è stata presentata dal patrocinatore del ricorrente lo stesso giorno in cui il Pretore ha emanato la sentenza (12 settembre 2002). Il condannato ha reintrodotto una dichiarazione analoga il 2 ottobre successivo, che però è tardiva. Resta il fatto che la prima dichiarazione è ricevibile, il difensore avendo – comunque sia – il diritto di ricorrere autonomamente per cassazione (art. 287 cpv. 1 CPP).
2. Dagli atti risulta che l'accusato, regolarmente citato al pubblico dibattimento in esito alla sua istanza volta ad ottenere la revoca della sentenza contumaciale del 10 gennaio 2002, con scritto del 12 settembre ha comunicato al Pretore – senza addurre alcuna giustificazione – che non si sarebbe presentato in aula, ciò che è poi avvenuto. Nelle circostanze descritte il Pretore avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la seconda contumacia e chiudere il dibattimento (CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 3, e del 12 settembre 2000 in re A., consid. 4), avvertendo l'imputato della facoltà di ricorrere unicamente contro quest'ultima dichiarazione di assenza. L'interessato limitandosi in questa sede a sollevare censure di merito, il ricorso per cassazione risulta d'acchito inammissibile già per tale motivo (CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 5; cfr. anche DTF 122 I 36, 121 IV 341 consid. 1a e 1d).
3. Si volesse – per avventura – vagliare il ricorso nel merito, esso sarebbe ugualmente destinato a un giudizio di inammissibilità. Nel suo esposto il ricorrente censura invero l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove del primo giudice. Se non che, la Corte di cassazione e di revisione penale esamina questioni del genere soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 CPP). E per motivare una censura di arbitrio non basta criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a) o poggino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 116 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3).
4. Il ricorso del condannato non adempie lontanamente tali requisiti. Facendo uso di espressioni che offendono le convenienze, egli si limita a criticare la sentenza impugnata sollevando interrogativi di natura istituzionale sulla correttezza dei magistrati che hanno trattato il suo caso o che si sono occupati di un suo precedente procedimento penale, senza però sostanziare arbitrio di sorta. Invano si cercherebbe di sapere perché il Pretore sarebbe caduto nell'arbitrio ritenendo le prove a suo carico sufficienti per giustificare la condanna per vie di fatto. Quanto alla richiesta di sentire come testimone l'agente di custodia __________, essa andava sottoposta al Pretore (art. 227 cpv. 1 e 3 CPP, applicabile in virtù dell'art. 273 cpv. 1 CPP).
5. Se ne conclude che il ricorso in esame, improponibile nel suo intero, sfugge a ogni disamina. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Considerato nondimeno che il Pretore non ha reso attento il condannato sulla possibilità di ricorrere unicamente contro la seconda dichiarazione di contumacia, si giustifica di soprassedere a ogni prelievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________, c/o PCT La Stampa, Casella postale 4062,
6904 Lugano;
– avv. __________, Casella postale 3331, 6901 Lugano;
– __________, c/o PCT La Stampa, Casella postale 4062, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretura di Lugano, Sezione 4, in sede
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.