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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.2002 17.2002.59

25 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,074 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.00059

Lugano 25 novembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 settembre 2002 presentato da

__________,  (patrocinato dall'avv. __________) 

  contro  

la sentenza emanata il 28 agosto 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 9 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria per avere offeso l'onore di __________, apostrofandolo durante una telefonata del 26 novembre 2001 come “fi­glio di puttana”, e di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, come titolare della fabbrica __________, impiegato illegalmente lo stesso __________ dal maggio all'ottobre del 2000 per l'assemblaggio di benne, senza essere al beneficio di alcun permesso amministrativo. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. __________ ha sollevato opposizione. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 28 agosto 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato sia le imputazioni sia la proposta di pena contenuta nel decreto d'accusa.

                                  B.   Contro la sentenza pretorile __________ ha introdotto il 2 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 23 settembre successivo, egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la propria assoluzione. Con osservazioni del

                                         21 ottobre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga richiesta formula il 18 ottobre 2002 __________, costituitosi parte civile.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente rimprovera anzitutto al Pretore di averlo ritenuto autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, benché al momento in cui è stato avviato il procedimento penale per tale reato (fine novembre o inizio dicembre 2001) fosse già subentrata la prescrizione dell'azione penale. Trattandosi di una contravvenzione e tenuto conto che l'illecito è cessato, secondo lo stesso Procuratore pubblico, alla fine di ottobre del 2000, la prescrizione relativa è intervenuta – in mancanza di atti interruttivi – alla fine di ottobre del 2001 e quella assoluta, in ogni modo, un anno dopo.

                                         a)   Giusta l'art. 23 cpv. 4 LDDS, chiunque intenzionalmente impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato a questi massimi. Prevedendo come pena soltanto la multa, il reato – come rileva il ricorrente – costituisce una mera contravvenzione (art. 101 CP cui rinvia l'art. 24 LDDS; DTF 128 IV 117 consid. 9).

                                         b)   L'art. 109 CP, entrato in vigore il 1° ottobre 2002, prevede che in caso di contravvenzione l'azione penale si prescrive in 3 anni. Il fatto che ha determinato in concreto il procedimento per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri risale però al 2001, quando era ancora in vigore l'art. 109 vCP che prevedeva un termine di prescrizione di un anno (prescrizione relativa), rispettivamente di due (prescrizione assoluta). Torna perciò applicabile il diritto anteriore, che costituisce una lex mitor (art. 2 cpv. 2 CP). Ora, secondo il diritto previgente la prescrizione era interrotta da ogni atto d'istruzione di un'autorità incaricata del procedimen­to, come pure da ogni decisione del giudice diretta contro l'agente, in particolare da citazioni e da interrogatori, da ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da ordini di perizia, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione (art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP). Dopo l'interruzione cominciava a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale si prescriveva in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione fosse superato della metà o, se si trattava di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della normale durata (art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP).

                                         c)   La contravvenzione addebitata al ricorrente si è consumata tra il maggio e l'ottobre del 2000. Dal fascicolo processuale risulta che l'autorità inquirente si è occupata la prima volta del caso trattando la querela sporta il 26 novembre 2001 da __________ contro il ricorrente per abuso di impianti di telecomunicazione e minaccia (act. 1 con i relativi annessi). Se non che, a quel momento la prescrizione relativa dell'azione penale fondata sull'art. 23 cpv. 4 LDDS era già subentrata. Non vi era motivo dunque per gli inquirenti, né tanto meno per il Procuratore pubblico, di perseguire il ricorrente per tale reato. Poco importa che né allora né al pubblico dibattimento l'accusato abbia fatto valere la prescrizione. Il compimento di questa, in effetti, va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80; CCRP, sentenza del 4 novembre 200 in re F. SA e L., consid. 2). Per di più, durante la procedura di ricorso è subentrata anche la prescri­zione assoluta dell'azione penale. È vero che la prescrizione non comporta un proscioglimento, ma solo l'archiviazione del caso. Accertato che l'azione penale era prescritta, nondimeno, il primo giudice avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nel merito del capo d'imputazione (CCRP, sentenza citata, consid. 3). Su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto in tal senso. 

                                   2.   Il ricorrente si duole anche della condanna per ingiuria, facendo valere che, contrariamente all'opinione del Pretore, la parte civile non ha inteso querelarlo per tale reato. Ciò risulta non solo dal contenuto dell'esposto, ma anche dal deposito degli atti da parte del Procuratore pubblico, in cui la procedura consta riferirsi ai soli reati prospettati dal querelante. L'interessato lamenta altresì una violazione del suo diritto d'essere sentito, non avendo egli avuto modo di difendersi dall'imputazione nella fase predibattimentale.

                                         a)   Secondo costante giurisprudenza una querela (art. 28 cpv. 1 CP) è valida quando la persona offesa esprime all'autori­tà competente entro il termine dell'art. 29 CP, secondo il dirit­to cantonale e nelle forme da esso previste, la volontà incondizionata a che l'autore dell'infrazione sia perseguito penal­men­te (DTF 118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 consid. 2, 106 IV 244 consid. 1; Trechsel, StGB, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 7 all'art. 28 CP; Rusca/Salmina/ Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, n. 1 all'art. 68). Per il diritto federale è sufficien­te una querela orale (DTF 106 IV 244 consid. 1). Il diritto ticinese esige la forma scritta (art. 67 e 68 CPP), ma basta al proposito che l'interes­sato firmi una dichiarazione in polizia nella quale esprima la volontà di chiedere l'apertura di un procedimento penale. In definitiva, quindi, per essere valida una querela deve contenere almeno la descrizione del preteso reato e la manifestazione della volontà – espressa in modo sufficientemente univoco ed esplicito – di veder perseguire l'autore (Rusca/ Salmina/Verda, op. cit., n. 6 e 7 all'art. 68 CPP; CCRP, sentenza del 19 settembre 2002 in re D., consid. 3.1).

                                         b)   Il Pretore ha ricordato che nel verbale del 4 dicembre 2001 __________ aveva riferito come il prevenuto avesse continuato a insultarlo, tacciandolo tra l'altro di “figlio di puttana”. In calce a quel verbale egli aveva dichiarato poi di “sporgere denuncia/querela” per i reati indicati. Ciò basta – secondo il Pretore – per ravvisare i presupposti di una que­rela (sentenza, pag. 8). A prescindere dal fatto però che nell'esposto del 26 novembre 2001 __________ si limitava a dolersi di presunte minacce, tanto da limitare la de­nuncia al reato dell'art. 180 CP, l'interrogatorio del 4 dicembre 2001 ricordato dal Pretore aveva per oggetto la querela che gli inquirenti avevano espressamente circoscritto – perché così l'avevano intesa – ai reati di abuso di impianti di telecomunicazioni e di minaccia (verbale del 4 dicembre 2001, in alto). Certo, nel descrivere i fatti __________ aveva detto anche di essere stato insultato come “figlio di puttana”. Ciò nonostante, in calce al verbale egli ha insistito per l'apertura del procedimento penale soltanto per i reati indicati, ossia abuso di impianti di telecomunicazioni e minaccia.

                                         c)   Che questa fosse la reale portata della sua dichiarazione è attestato in modo inoppugnabile anche dall'interrogatorio del 10 dicembre 2001, in cui l'accusato è stato chiamato e difendersi dagli addebiti di abuso di impianti di telecomunicazioni e di minaccia e, al termine della sua audizione, dall'accusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. La reale portata della dichiarazione risulta altresì dal modulo fatto sottoscrivere dagli inquirenti all'accusato per l'inchiesta preliminare di polizia (art. 207-207a CPP), messa in atto limitatamente – appunto – ai reati previsti dagli art. 179septies CP (abuso di impianti di telecomunicazioni), 180 CP (minaccia) e dalla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri. E la medesima conclusione si trae anche dal deposito atti del 21 gennaio 2002, in cui il Procuratore pubblico ha espressamente prospettato i tre citati reati, e non quello di ingiuria oggetto del successivo decreto di accusa. Sostenere in simili circostanze che la volontà “evidente” del querelante fosse quella di veder perse­guire l'accusato anche per ingiuria (osservazioni al ricorso, pag. 2) non è serio.

                                         d)   Il Procuratore pubblico sottolinea che spetta all'autorità penale qualificare giuridicamente una fattispecie. Se non che, fosse stato palese che l'accusato intendesse querelare il prevenuto anche per l'ingiuria menzionata nel decreto d'accusa, lo stesso Procuratore non avrebbe ordinato un deposito atti limitato alle imputazioni figuranti nella dichiarazione fatta sottoscrivere all'interessato (art. 207-207a CPP). In real­tà, abbandonate le imputazioni per minaccia e per abuso di impianti di telecomunicazioni (verosimilmente per mancanza di prove), il Procuratore pubblico avrebbe dovuto archiviare il caso, accertando che la rimanente accusa – quella di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri – era caduta a sua volta per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Quanto alla condanna per ingiuria, essa dev'essere annullata per difetto di querela, ossia per mancanza di un presupposto processuale. Il che non implica un proscioglimento. Come si è visto dinanzi riguardo all'infrazione alla LDDS, l'intervenuta prescrizione dell'azione penale comporta soltanto l'archiviazione del caso (Trechsel, op. cit. n. 11 ad art. 28 CP). Ancora una volta il ricorso va pertanto accolto in tal senso.

                                   3.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– inerenti al decreto d'accusa, come pure la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative alla sentenza impugnata vanno anch'esse addebitate allo Stato, che deve sopportare le conseguenze legate all'emanazione di un decreto d'accusa per un reato prescritto, rispettivamente per un reato perseguibile solo a querela di parte (art. 9 cpv. 3 CPP). Per ripetibili di prima sede lo Stato verserà al ricorrente, assistito da un legale, la somma di fr. 1000.–.

Per questi motivi.

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto, nel senso che le condanne per ingiuria (dispositivi n. 1 e 3 della sentenza impugnata) e per infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (dispositivi n. 2 e 3) sono annullate nel senso dei considerandi. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– del decreto di accusa, come pure la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative alla sentenza impugnata (dispositivo n. 4) sono poste a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 700.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –   __________;

                                         –   studio __________;

                                         –   Procuratore pubblico avv. __________;

                                         –   __________ (parte civile);

                                         –   avv. __________ (rappresen­tante di parte civile);

                                         –   Pretura di Mendrisio Nord, 6850 Mendrisio;

                                         –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                         –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                         –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         –   Ufficio federale degli stranieri, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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