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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.05.2003 17.2002.50

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,307 parole·~22 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.50 17.2002.51 17.2002.52 (rinvio TF)

Lugano 23 maggio 2003/dp      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 23 febbraio 2001 (inc. 17.2001.10 e 17.2002.50) da __________, (ora patrocinato dall'avv. __________)   – il 26 febbraio 2001 (inc. 17.2001.11 e 17.2002.51) da __________,  (patrocinata dall'avv. __________)   – il 26 febbraio 2001 (inc.17.2001.12 e 17.2002.52) dal Procuratore pubbico del Cantone TICINO

  contro  

la sentenza emanata il 17 gennaio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________;

esaminati gli atti,

vista la sentenza del Tribunale federale 6S.452/2002 del 29 aprile 2002;

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          2.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          3.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;

                                          4.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 17 gennaio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina in Bellinzona ha giudicato __________ e __________ per tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sulle armi. Egli ha riconosciuto:

                                          –    __________ autrice colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione 20 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria __________, da lei gestita congiuntamente a __________ e, tra il settembre del 1998 e il maggio del 2000, di altre 38 donne in vari locali ticinesi;

                                          –    __________, inoltre, autrice colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autrice colpevole di infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di 6 donne nell'osteria __________, per avere illegalmente soggiornato essa medesima in Svizzera dal 26 ottobre al 5 novembre 1998 e per avere esercitato un'attività lucrativa senza permesso tra il 26 luglio e il 26 ottobre 1998, oltre che autrice colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un'imprecisata quantità di cocaina e marijuana;

                                          –    __________ autore colpevole di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione 20 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria __________, da lui gestita congiuntamente a __________ e, tra l'agosto e il settembre del 1999, di altre 5 o 6 donne nello stesso esercizio pubblico;

                                          –    __________, inoltre, autore colpevole di riciclaggio di denaro per avere inviato all'estero almeno fr. 10'000.– di origine criminosa, autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere favorito l'entrata e il soggiorno illegale di almeno 6 donne nell'osteria __________, per avere impiegato senza autorizzazione il cittadino lettone __________, oltre a una settantina di donne lettoni e a un imprecisato numero di donne dell'America latina, come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana, oltre che autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi per avere, senza diritto, acquistato e detenuto una pistola Maverick “367 Magnum”.

                                         In applicazione della pena, il presidente della Corte di assise ha condannato:

                                         –     __________ a 18 mesi di detenzione, a una multa di fr. 7'000.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;

                                         –     __________ a 14 mesi di detenzione e a una multa di fr. 5'000.–, quest'ultima parzialmente aggiuntiva a una multa di fr. 200.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999.

                                         A entrambi gli imputati il presidente della Corte ha computato il carcere preventivo sofferto. Egli ha sospeso inoltre l'esecuzione delle pene detentive e l'espulsione nei confronti di __________ con un periodo di prova di 2 anni. Infine egli ha ordinato la confisca di fr. 20'000.– depositati sul conto n. __________ presso la Banca __________, di fr. 19'806.10 in contanti e della pistola.

                                B.      Contro la sentenza di assise sia __________ e __________ sia il Procuratore pubblico sono insorti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Statuendo con sentenza del 29 mag­gio 2001 essa:

                                          –    ha respinto il ricorso del Procuratore pubblico ;

                                          –    ha accolto il ricorso di __________, nel senso che l'ha prosciolta dall'imputazione di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, condannandola per i rimanenti reati (infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti) a 2 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, all'espulsione dalla Svizzera per 3 anni (pene sospese condizionatamente con un periodo di prova di 2 anni) e a una multa di fr. 4'000.–;

                                          –    ha accolto il ricorso di __________, nel senso che l'ha prosciolto dall'imputazione di tratta di esseri umani e di riciclaggio di denaro, condannando per i rimanenti reati (infrazione e contravvenzione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federali sulle armi) a 2 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 4'000.–, parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 2'000.– inflittagli con decreto di accusa del 27 settembre 1999;

                                          –    ha annullato la confisca e ha disposto la liberazione a favore del titolare di fr. 20'000.– depositati sul conto n. __________ presso la Banca __________ e di fr. 19'806.10 in contanti.

                                C.      Il Procuratore pubblico ha impugnato la sentenza predetta con ricorso per cassazione al Tribunale federale. Con sentenza del 29 aprile 2002 quest'ultimo ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (DTF 128 IV 117). 

Considerando

in diritto:               1.      Se accoglie un ricorso per cassazione per quanto riguarda l'azio­ne penale, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale (art. 277ter cpv. 1 PP). Quest'ultima deve porre a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3), limitandosi a esaminare i punti che devono essere oggetto della nuova decisione in base ai considerandi del Tribunale federale. I punti che non sono stati messi in discussione davanti al Tribunale federale rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami). Il Tribunale federale ha precisato nondimeno che nei limiti del divieto della riformatio in peius la nuova decisione può anche riguardare punti non contestati dinanzi al Tribunale federale, in quanto la loro connessione lo esiga (DTF 123 IV 1 consid. 1 pag. 3, 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con rinvii).

                                2.      Il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all'autorità cantonale perché statuisca di nuovo, anzitutto, sui ricorsi di __________ e __________ riguardanti l'imputazione di tratta di esseri umani (art. 196 CP), dalla quale i due sono stati prosciolti in secondo grado con riferimento a DTF 126 IV 225. Esso ha rilevato che, conformemente alla giurisprudenza pubblicata in DTF 126 IV 225, i presupposti di tale reato possono ravvisarsi anche in presenza di giovani donne consenzienti, se il loro consenso è viziato, e che per escludere con certezza una qualsiasi relazione di dipendenza che intaccherebbe il libero consenso le autorità devono prestare attenzione particolare alle condizioni, segnatamente sociali ed economiche, in cui le donne accettano di darsi alla prostituzione (DTF 128 IV 117 consid. 4b pag. 123). Posto che secondo l'art. 196 CP non vi è tratta di esseri umani solo se non è pregiudicato il diritto all'autodeterminazione sessuale, ossia in mancanza di una qualsiasi forma di abuso o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità, esso ha sottolineato che il consenso deve corrispondere effettivamente alla volontà delle persone coinvolte, le quali devono essere adeguatamente informate sul loro destino e devono essere coscienti di quanto le aspetta, senza essere influenzate da condizioni di debolezza o incertezza. La nozione di consenso deve essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui possono trovarsi tali persone, soprattutto se straniere. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo va ammesso con estrema prudenza, poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 117 consid. 4c pag. 126).

                                          Ciò premesso, il Tribunale federale ha ricordato i motivi che avevano indotto la Corte di cassazione e di revisione penale ad annullare la condanna degli imputati per tratta di esseri umani: le ragazze giunte nel Ticino sapevano a quali condizioni dovevano prostituirsi e non hanno subito costrizioni o pressioni né erano state influenzate da un qualsiasi rapporto di dipendenza; esse si prostituivano liberamente, non venivano loro imposti clienti, esse non sono mai state minacciate o percosse e decidevano in modo autonomo delle loro prestazioni, compresa la durata e il prezzo (DTF 128 IV 117 consid. 5a pag. 127). Secondo il Tribunale federale tali elementi non bastavano tuttavia per escludere una tratta di esseri umani. Esso ha ritenuto che, stando agli accertamenti dell'autorità cantonale, le donne si prostituivano per povertà. In tali condizioni gli imputati avevano provocato e organizzato – tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000 – l'arrivo in Svizzera di almeno 87 donne, di cui 43 avevano poi esercitato all'osteria __________ (20 circa delle quali grazie all'intermediazione di terzi), mentre le altre erano state ingaggiate direttamente da __________. Di sua iniziativa __________ aveva svolto anche un'attività in proprio, procurando 38 donne provenienti da paesi dell'Est a vari postriboli del Cantone. Dal canto suo, __________ aveva ingaggiato ancora 4 o 5 ragazze.

                                          Si trattava, sempre secondo il Tribunale federale, di un'operazione di chiara importanza, ben strutturata, con una rete di intermediari efficiente, riguardante ragazze che giungevano in Svizzera per sfuggire a condizioni economiche difficili e migliorare così la loro situazione. Gli imputati avevano perciò coscientemente profittato dell'evidente stato di necessità di tali persone. Anzi, la stessa __________ era giunta pure lei in Svizzera per i medesimi motivi. Le donne, d'altro canto, non potevano farsi un quadro completo di quanto avrebbero vissuto una volta giunte in Svizzera. Il loro consenso, ha concluso il Tribunale federale, non poteva perciò essere considerato effettivo, giacché viziato da una situazione di vulnerabilità dovuta alle accertate precarie con­dizioni economiche in cui vivevano. Poco importa che le ragazze non versassero in uno stato di miseria tale da essere ridotte a una specie di schiavitù equiparabile a quella vissuta da donne provenienti dal terzo mondo. Visto anche il numero di prostitute implicate e la durata del traffico – ha soggiunto il Tribunale federale – la fattispecie costituisce un tipico caso di tratta di esseri umani. Esso ha perciò annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa a questa Corte per nuovo giudizio, non senza rilevare che l'autonomia di cui le giovani ragazze godevano nell'esercizio della prostituzione deve essere considerata nella com­misurazione della pena (DTF 128 IV 117 consid. 5c pag. 127).

                                3.      Il Tribunale federale ha deciso il rinvio della causa per nuovo giu­dizio anche sul ricorso del Procuratore pubblico diretto contro il proscioglimento degli imputati, confermato da questa Corte, dall'accusa di tratta di esseri umani per quanto riguarda la ventina di donne giunte all'osteria __________ grazie all'ingaggio diretto dei prevenuti, i quali avevano anticipato alle interessate il denaro per il viaggio e le piccole spese. Riconsiderando la giurisprudenza pubblicata in DTF 96 IV 118, su cui la Corte di assise si era fondata per prosciogliere gli accusati con la motivazione che il ruolo svolto da costoro non poteva essere equiparato a un'intermediazione, il Tribunale federale ha ritenuto di estendere la nozione di “tratta di esseri umani” (art. 196 CP) anche a chi, come nella fattispecie, arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza il loro arrivo in Svizzera e le ingaggia nel proprio postribolo, senza riguardo al fatto che egli agisca con l'aiuto di intermediari prezzolati o direttamente. Di primo acchito, ha concluso il Tribunale federale, l'attività dei due imputati adem­pie indistintamente tali presupposti e come tale dev'essere perseguita, incombendo comunque all'autorità cantonale di esaminare la questione tenendo conto delle considerazioni che precedono (DTF 128 IV 117 consid. 6 pag. 128, in particolare consid. 6c/bb e cc pag. 130 e 131).

                                4.      Infine, il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa per nuovo giudizio altresì sull'imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), rispettivamente sulla confisca (art. 58 e 59 CP), avuto riguardo al rinvio per quanto concerne l'applicazione dell'art. 196 CP, dal quale gli accusati erano stati prosciolti. Esso non ha condiviso nemmeno l'argomento del primo giudice, fondato sulla giurisprudenza pubblicata in DTF 122 IV 211 relativa al traffico di stupefacenti e al suo finanziamento con denaro, secondo cui solo i trasferimenti all'estero del denaro guadagnato dagli accusati con la tratta di esseri umani (che è un crimine) e non destinato a compierla o a concluderla, costituiscono riciclaggio, mentre non entrano in considerazione i trasferimenti volti a compensare gli intermediari né gli invii degli anticipi per le spese di viaggio e lo spillatico delle prostitute (sentenza di assise, consid. 10 pag. 28). A suo giudizio, la Corte di merito ha trascurato che la disposizione sulla tratta di esseri umani e la disposizione sul riciclaggio hanno per fine la salvaguardia di due beni giuridici distinti, rispettivamente la protezione delle donne e della loro libertà sessuale e la buona amministrazione della giustizia. Gli art. 196 e 305bis CP sono pertanto in concorso perfetto, si delimitano in modo chiaro, hanno scopi autonomi e concernono fattispecie diverse. Finanziare la tratta di esseri umani con denaro illecito proveniente dalla tratta stessa o da altre attività illegali, sempre secondo il Tribunale federale, non può quindi essere considerato come un atto accessorio antecedente, corepresso dall'art. 196 CP, se lo scopo perseguito è l'occultamento del provento di un crimine. In altri termini, se l'attività di finanziamento della tratta, per quanto possa apparire indispensabile alla sua preparazione, adempie al contempo i presupposti oggettivi e soggettivi dell'art. 305bis CP, coloro che vi si dedicano sono punibili sulla base degli art. 196 e 305bis CP, applicati in concorso. Ciò vale, sempre secondo il Tribunale federale, per l'integrità dell'ammontare trasferito dagli accusati all'estero, senza dover distinguere tra i compensi versati agli intermediari e i soldi anticipati alle donne o il denaro inviato ai familiari di __________ (DTF 128 IV 117 consid. 7f pag. 132).

                                          Ciò posto, il Tribunale federale ha ritenuto doversi accertare se l'importo versato agli intermediari e anticipato alle ragazze fosse effettivamente il provento della tratta di esseri umani (sentenza della Corte di assise, pag. 24) e se sussistessero i presupposti soggettivi del riciclaggio, ossia la consapevolezza (per dolo diretto o eventuale) dell'autore che il suo atto può vanificare la ricerca dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali. Accertamenti sull'intenzione degli accusati, sempre secondo il Tribunale federale, occorrono anche per quanto riguarda la somma di fr. 10'000.– versata da __________ ai familiari in Lettonia e considerata dal primo giudice di sicura provenienza illecita. Il Tribunale federale ha pertanto invitato l'autorità cantonale a esaminare se il riciclaggio può oggettivamente concernere un ammontare superiore a quello già stabilito, tenendo conto – tra l'altro – che la tratta di esseri umani riguarda non meno di 87 donne, e di verificare se gli accusati avevano la volontà, diretta o eventuale, di riciclare tali proventi (DTF 128 IV 117 consid. 7f pag. 132). Il Tribunale federale ha ordinato il rinvio della causa anche perché l'autorità cantonale riesamini la questione della confisca in funzione dei considerandi che precedono, procedendo a una stima della somma da incamerare, tenendo calcolo che la tratta riguarda appunto 87 donne e appurando se siano adem­piuti i requisiti per pronunciare un risarcimento compensatorio giusta l'art. 59 cpv. 2 CP (DTF 128 IV 117 consid. 8 non pubblicato).

                                5.      Seguendo le indicazioni del Tribunale federale (sopra, consid. 2), i ricorsi di __________ e __________ diretti contro la condanna per tratta di esseri umani (sentenza di assise, dispositivi n. 1.1.1 e 1.1.2, rispettivamente n. 2.1.1 e 2.1.2) sono destinati all'insuccesso. Secondo il Tribunale federale, entrambi gli imputati hanno coscientemente profittato della vulnerabilità in cui le donne si trovavano a causa della povertà in patria, ciò che per finire le aveva indotte a trasferirsi in Svizzera per esercitare la prostituzione. Invano i ricorrenti invocavano perciò, fondandosi sulla sentenza DTF 126 IV 225, il consenso delle donne, in real­tà viziato, anche perché costoro non potevano farsi un quadro completo di quanto le attendeva In Svizzera. Certo, nel ricorso i due imputati definivano arbitrario anche l'accertamento secondo cui le donne avevano accettato di prostituirsi in Svizzera per sfuggire alla povertà. La censura, esaminata solo di scorcio nella precedente sentenza, va nondimeno respinta. Non si vede infatti perché la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio abbinando la trasferta delle donne nel Ticino e le disagiate condizioni economiche in cui queste versavano, tant'è che esse non avevano nemmeno il denaro per il viaggio e dovevano farselo anticipare dagli accusati o dagli intermediari. D'altro canto, come detto, il Tribunale federale ha enunciato chiaramente che le ragazze non dovevano necessariamente trovarsi in uno stato di miseria tale da essere ridotte a una specie di schiavitù equiparata a quella di donne provenienti dai paesi del terzo mondo. Bastava una condizione di vulnerabilità dovuta alla ristrettezza economica. Anzi, lo stesso Tribunale federale ha definito la fattispecie un “tipico” caso di tratta di esseri umani, visto anche il numero di donne implicate e la durata del traffico. Invano gli imputati si valevano altresì, nel ricorso a questa Corte, dell'errore di diritto, già scartato dal primo giudice (sentenza di assise, pag. 28). Che essi non siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi per il soggiorno delle ragazze nell'osteria __________ ancora non era sufficiente, in effetti, perché essi potessero ritenersi autorizzati ad approfittare delle precarie condizioni economiche delle donne, vulnerabili all'idea di venire in Svizzera per prostituirsi.

                                6.      Il ricorso di __________ e __________ merita invece accoglimen­to, ancorché per motivi diversi da quelli addotti, nella misura in cui è diretto contro la condanna per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Il Tribunale federale ha rinviato la causa affinché si esamini, tra l'altro, se gli accusati avessero la volontà, fosse solo eventuale, di riciclare la somma di fr. 10'000.– oggetto dei dispositivi n. 1.2 e 2.2 della sentenza di assise. La Corte di cassazione e di revisione penale non può accertare essa medesima tale circostanza decisiva, gli elementi agli atti non essendo sufficienti (art. 296 cpv. 1 in fine CPP). Il fascicolo del processo va ritornato dunque a un'altra Corte di assise perché giudichi di nuovo l'imputazione di riciclaggio, dopo avere accertato quanto indica il Tribunale federale. La causa essendo stata rinviata a questa Corte in seguito all'accoglimento del ricorso introdotto dal Procuratore pubblico (consid. 7 che segue), l'imputazione per riciclaggio potrà anche riguardare – con ogni evidenza – un importo più elevato di quello figurante nella sentenza di assise. Statuito al riguardo, la nuova Corte procederà alla ricommisurazione della pena, principale (pena privativa della libertà, ammontare della multa) e accessoria (espulsione), e giudicherà di nuovo la sospensione condizionale, tenendo conto che la tratta di esseri umani comprende non solo le donne menzionate nei dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza impugnata, ma anche quelle (una ventina) giunte nel Ticino grazie all'intervento diretto degli accusati (v. sopra, consid. 3). Nella commisurazione della pena la Corte di assise considererà, ovviamente, anche i reati che hanno formato oggetto di condanna definitiva (dispositivi n. 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 e 2.5 della sentenza di assise). Quanto alla confisca, essa va mantenuta per lo meno nella misura stabilita dal primo giu­dice, le censure di arbitrio sollevate a suo tempo dai ricorrenti apparendo già a un primo esame prive di pertinenza. Come si vedrà in appresso, la Corte di assise dovrà poi stabilire se, dato l'esito del ricorso del Procuratore pubblico (v. consid. 7), la confisca debba estendersi a un importo più alto, rispettivamente se siano dati i presupposti per un risarcimento compensativo giusta l'art. 59 cpv. 2 CP.

                                7.      Per quanto riguarda il ricorso del Procuratore pubblico, esso va accolto anzitutto nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento di __________ e __________ dall'accusa riguardante la tratta di esseri umani per la ventina di ragazze giun­te in Svizzera grazie alla loro diretta attivazione. Anche in tal caso, difatti, gli imputati hanno fatto leva sulla vulnerabilità delle donne, in condizioni di povertà. Il ricorso del Procuratore pubblico va accolto altresì nella misura in cui tende alla condanna per riciclaggio di denaro oltre la somma di fr. 10'000.–. Come si è visto, il Tribunale federale ha rinviato la causa in sede cantonale affinché si ridetermini l'entità del riciclaggio senza vincolo alla distinzione operata dalla prima Corte (pag. 28 seg. della sentenza impugnata), considerando in particolare che la tratta comprende pure la ventina di ragazze giunte nel Ticino grazie all'intervento diretto degli accusati, di cui va accertato l'agire per dolo diretto o eventuale. Una volta giudicata nuovamente l'imputazione di riciclaggio (sopra, consid. 4 e 6), la prima Corte ricommisurerà la pena, principale (pena privativa della libertà, ammontare della multa) e accessoria (espulsione) e si rideterminerà sulla sospensione condizionale, tenendo conto – si ripete – che la condanna per tratta di esseri umani comprende, oltre alle ragazze indicate nei dispositivi n. 1.1 e 2.1 della sentenza di assise, anche la ventina di donne ingaggiate direttamente da __________, d'intesa con __________. La nuova Corte considererà anche i reati oggetto di condanna passata in giudicato, non toccati dalla decisione di rinvio del Tribunale federale. Essa deciderà infine se la confisca, rispettivamente il risarcimento compensativo dell'art. 59 cpv. 2 CP, debba colpire una somma più elevata di quella fissata dalla prima Corte nel dispositivo n. 5 della sentenza impugnata. 

                                8.      Riassumendo, i ricorsi di __________ e __________ vanno respinti nella misura in cui riguardano la condanna per tratta di esseri umani e la confisca di fr. 20'000.–, oltre che di fr. 19'806.10, mentre vanno accolti nella misura in cui sono diretti contro la condanna per riciclaggio di denaro. Il ricorso del Procuratore pubblico va, a sua volta, accolto nella misura in cui è diretto con­tro il proscioglimento dall'imputazione di tratta di esseri umani riferita alla ventina di ragazze ingaggiate direttamente dagli imputati, contro la mancata condanna degli stessi per riciclaggio di denaro relativamente a un importo più elevato di quello stabilito dalla Corte di assise (fr. 10'000.–) e contro la mancata confisca di somme eccedenti quelle stabilite dalla Corte medesima (fr. 40'000.– circa). Il ricorso del Procuratore pubblico va respinto invece nella misura in cui è diretto contro il proscioglimento dall'ac­cusa di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, il Tribunale federale avendo respinto su tal punto il ricorso a esso inoltrato. La causa va rinviata infine alla Corte di assise per nuovo giudizio sull'imputazione di riciclaggio di denaro e sulla confisca, come pure per la ricommisurazione della pena, principale e accessoria.

                                9.      Se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata (art. 15 cpv. 2 CPP). In concreto la cassazione della sentenza di assise si limita ad alcuni dispositivi, di modo che per quanto attiene ai ricorsi di __________ e __________ una parte dei costi dovrebbe essere addebitata ai ricorrenti medesimi (art. 15 cpv. 1 combina­to con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Dato nondimeno che il caso si è rivelato coinvolgere questioni di principio, soccorrono giuste ragioni perché lo Stato assuma l'integralità degli oneri derivanti dalla procedura di ricorso. Il grado di soccombenza non giustifica, in ogni modo, l'attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

pronuncia:           1.      I ricorsi di __________ e __________ sono parzialmente accolti, i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                2.      Il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza impugnata sono riformati nel senso che __________ e __________ sono riconosciuti autori colpevoli di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria __________ da loro gestita congiun­tamente. Inoltre i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4, 5.1, 5.2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                3.      Per il resto i ricorsi sono respinti.

                                4.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia unica     fr. 1'400.–

                                          b) spese                                 fr.    100.–

                                                                                          fr. 1'500.–

                                          sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                5.      Intimazione:

                                         – __________;

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – Procuratore pubblico avv. __________;

                                         – Presidente della Corte delle assise correzionali di Leventina;

                                         – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                         – Ufficio giuridico della circolazione stradale, 6528 Camorino;

                                         – Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                         – Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                         – Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                         – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

                                          – Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

17.2002.50 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.05.2003 17.2002.50 — Swissrulings