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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.05.2003 17.2002.45

20 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,691 parole·~13 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.45

Lugano 20 maggio 2003/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 4 luglio 2002 presentato da

__________, (patrocinato dallo studio legale avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 5 giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di __________ nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 23 e 24 settembre 2002 si è svolta a __________ la sagra della vendemmia. Attorno alle ore 2.20 della notte del 24 settembre una pattuglia della polizia cantonale formata dal sergente __________ e dall'appuntato __________ è stata sollecitata a intervenire per il danneggiamento di una vetrina presso l'Ospe­dale __________ ad opera di alcuni giovani. Poco prima di giungere sul posto alla pattuglia è stato segnalato che vicino all'autosilo dell'ospedale era appena avvenuto un altro danneggiamento. I due agenti si sono quindi recati subito all'autosilo, dove hanno constatato che la barriera d'ingresso era per terra a pezzi. Nell'autosilo essi hanno poi notato un'automobile che si accingeva a partire con tre giovani a bordo. Intercettato il veicolo, essi hanno controllato l'identità degli occupanti, decidendo di condurre questi ultimi al posto di polizia cantonale di __________ per accertamenti. Secondo gli agenti, i tre giovani apparivano inequivocabilmente sotto l'influsso dell'alcol; due di loro, __________ e __________, avrebbero anche assunto un atteggiamento aggressivo, insultando gli agenti in modo pesante e opponendo resistenza.

                                B.      Al posto di gendarmeria il detentore della vettura e terzo componente del gruppo, __________, è risultato avere un tasso alcolemico dell'1.85%. Per evitare che si mettesse alla guida, gli agenti gli hanno ritirato le chiavi dell'automobile, la patente e la licenza di circolazione. Preso atto che i tre giovani respingevano ogni addebito in merito ai danneggiamenti ed esperite alcune verifiche, gli agenti di polizia hanno deciso di non trattenerli oltre e di non redigere verbali. Essi li hanno invitati a rincasare e a tornare nel pomeriggio per ritirare le chiavi del mezzo. A loro richiesta i tre sono poi stati condotti dagli agenti all'autosilo per prelevare dalla vettura gli effetti personali.

                                C.      Anziché rincasare, i tre giovani si sono ripresentati nell'atrio della gendarmeria, esigendo le chiavi dell'automobile. Ottenuta risposta negativa, __________ e __________ hanno alzato la voce e proferito insulti all'indirizzo della polizia. Ne è seguita una situazione confusa, sul cui svolgimento gli agenti e i tre giovani hanno fornito versioni contrastanti. Secondo questi ultimi, l'aiutante __________ sarebbe giunto nell'atrio con altri due agenti e avrebbe spinto all'esterno __________ e __________, mentre __________ sarebbe uscito da solo. __________ e __________ avrebbero però opposto resistenza, protestando per il trattamento ricevuto, al che gli agenti avrebbero persistito nel tentativo di spingerli fuori, provocando nuove reazioni verbali. Una volta all'esterno, l'aiutante __________ avrebbe rifilato uno o due schiaffi e alcuni calci a __________. __________, dal canto suo, avrebbe tentato di aiutare l'amico, senza riuscirvi a causa dell'intervento degli altri due agenti. __________ e __________ si sarebbero infine allontanati di corsa, inseguiti dall'aiutante __________, che avrebbe raggiunto __________, costretto a fermarsi per una caduta. __________ lo avrebbe di nuovo malmenato, percuotendolo con alcuni scapaccioni e con un calcio all'anca. Dopo di che, __________ sarebbe tornato nell'atrio della gendarmeria in cerca dell'amico __________; fallito il tentativo, sarebbe uscito e si sarebbe seduto ai tavolini del prospiciente bar insieme con __________. I due sarebbero però stati subito raggiunti dal sergente __________ e dall'appuntato __________. Mentre __________ si è messo all'inseguimento di __________, __________ se la sarebbe presa con __________, schiaffeggiandolo, facendolo cadere per terra e colpendolo con alcuni calci. Gli agenti di polizia coinvolti nell'operazione hanno riferito dal canto loro, ancorché in modo non sempre concordante, di essersi comportati secondo necessità, negando di avere colpito con calci e schiaffi uno dei giovani.

                                D.      __________ si è recato il 24 settembre 2000 al pronto soccorso dell'Ospedale __________, dove gli sono state diagnosticate contusioni e escoriazioni multiple, oltre alla sospetta perforazione del timpano destro. Il dott. __________, primario dell'ospedale, ha certificato di averlo visitato il 26 settembre 2000, riscontrando una grossa perforazione fresca, poi operata il 29 settembre successivo. A suo parere, la patologia riscon­trata e i sintomi manifestati dal paziente risultano compatibili con la dinamica dei fatti da questi descritta. Il 27 ottobre 2002 __________ ha querelato l'aiutante __________ e un altro agente della polizia cantonale non identificato per lesioni semplici e vie di fatto.

                                E.      Con decreto di accusa del 31 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 24 settembre 2000, colpito con schiaffi e intenzionalmente cagionato un danno fisico a __________, provocandogli la perforazione traumatica della membrana timpanica destra. Non senza disconoscere che l'accusato ha agito in seguito a ingiusta provocazione, egli ne ha proposto la condanna a 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione di __________, con sentenza del 5 giugno 2002 il Pretore della giurisdizione di __________ ha confermato l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

                                F.      Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 5 giugno 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta presentata il 4 luglio successivo egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 31 luglio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere del ricorso. Identica conclusione formula la parte civile __________ nelle sue osservazioni del 4 agosto 2002.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata de­noti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aper­to contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmen­te su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sen­tenza impugnata né contrapporle una pro­pria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

                                2.      Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è arbitraria perché nel descrivere la fattispecie il Pretore ha attribuito a __________ una versione dei fatti diversa da quella esposta nella querela. Egli sottolinea che al momento di denunciare la polizia questi non aveva preteso di avere avvertito dolori all'orecchio dopo essere stato – a suo dire – colpito e malmenato all'esterno del bar, ma si era limitato a lamentare dolori per le percosse a lui inferte dall'aiutante __________ in seguito al primo insegui­mento. La censura è destinata all'insuccesso. È vero che nella querela __________ non ha menzionato dolori all'orecchio per il fatto di essere stato ripetutamente colpito al capo, già dolorante per i manrovesci ricevuti, dall'accusato (act. 1, punto 6), affermando ciò solo in occasione dell'interrogatorio del 1° dicembre 2000 (act. 4, pag. 3). Il Pretore tuttavia non ha mancato di vagliare la questione. Accertato che vi era stato effettivamente contatto fisico tra i due e che, come risultava dal certificato medico, già il giorno dei fatti __________ risultava soffrire di una sospet­ta perforazione del timpano destro (oltre che di contusioni ed escoriazioni multiple), egli ha escluso che il danno all'orecchio si riconducesse al primo scontro di __________ con l'aiutante di polizia __________. A mente sua, se la lesione si fosse prodotta durante quella colluttazione, con ogni verosimiglianza la vittima non sarebbe stata più in grado di correre ancora per centinaia di metri, di cui parte in salita, con __________ alle calcagna. Sempre secondo il Pretore, non è plausibile nemmeno che il forte dolore all'orecchio lamentato dalla vittima si ricolleghi al secondo intervento dello stesso __________, dopo che questi aveva raggiunto il querelante. Quest'ultimo non ha mai preteso in effetti di avere provato dolore all'orecchio in quel momento e, se ciò fosse, egli non sarebbe certo tornato al posto di gendarmeria per ingiuriare gli agenti. Che la fattispecie si sia svolta in altro modo, ha continuato il Pretore, si deduce anche dalla descrizione puntuale fatta il 25 aprile 2001 dal querelante nel verbale di confronto (act. 16), ove ha riferito che quando si è trovato a contatto con il querelato egli si è protetto il capo con le mani. Anche il certificato medico del dott. __________, ha concluso il primo giudice, parla di trauma comprensivo del condotto uditivo, ciò che consente di ritenere come lo schiaffo ricevuto sulla mano che proteggeva l'orecchio abbia provocato una compressione del condotto uditivo, causando la lesione del timpano. Ora, il ricorrente non si confronta con tali considerazioni, né tanto meno spiega perché il Pretore sia trasceso in arbitrio escludendo che la lesione all'orecchio (non contestata) sia da mettere in relazione con i due energici interventi dell'aiutante __________ e che la lesione sia dovuta alle percosse subite da __________ durante il successivo contatto fisico con lui. Su questo punto il ricorso si dimostra finanche irricevibile per carenza di motivazione.

                                3.      Il ricorrente assevera che la sentenza impugnata è intrinsicamen­te contraddittoria e pertanto arbitraria poiché, dopo avere accertato due contatti fisici con agenti di polizia (lett. C), ha rilevato che i contatti erano tre, ossia due con l'aiutante __________ e uno con l'accusato. Egli non trae però alcuna conclusione dall'argomento, limitandosi a sottolineare una flagrante contraddizione su un punto rilevante per il giudizio, cioè sul numero delle occasioni in cui la vittima può avere riportato la lesione del timpano. Egli non illustra tuttavia per quali ragioni il Pretore avrebbe arbitrariamente accertato i fatti o valutato arbitrariamen­te le prove ritenendo, per finire, che __________ sia stato coinvolto in tre distinti episodi: due scontri con l'aiutante __________ (lett. B) e uno con l'accusato. Il solo richiamo all'infelice passaggio figurante nella sentenza impugnata (lett. C), comunque chiarito più avanti, non è sufficiente per dimostrare arbitrio nel risultato. Ancora una volta il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

                                4.      Secondo il ricorrente la sentenza è arbitraria nella misura in cui conclude che la lesione al timpano riportata da __________ sia stata provocata dal suo intervento. A suo parere, nessuno degli argomenti a sostegno di tale conclusione resisterebbe alla censura di arbitrio e al rispetto del principio in dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro reo (sulla nozione di arbitrio si veda il consid. 1) è il corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre pos­sibili; il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo  ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

                                          a)  Il ricorrente rimprovera di nuovo al primo giudice di essere caduto in arbitrio per avere accertato che __________ avrebbe sempre sostenuto di avere avvertito dolore all'orecchio dopo essere entrato in contatto con lui all'esterno del posto di polizia, ribadendo che __________ ha preteso ciò unicamente nel verbale del 1° dicembre 2000. Già si e visto però che, da sé sola, un'obiezione del genere è inadatta a sostanziare una critica di arbitrio (consid. 2). Non giova quindi ripetersi.

                                          b)  Stando al ricorrente, il Pretore sarebbe incorso in ulteriore arbitrio argomentando che, se il timpano si fosse lesionato durante la prima colluttazione con __________, __________ non sarebbe stato in grado di correre per centinaia di metri e che, fosse la lesione consecutiva al secondo scontro con __________, __________ non sarebbe tornato a inveire contro gli agenti. A suo giudizio il Pretore avrebbe integrato gli estremi dell'arbitrio anche rilevando che la descrizione degli eventi data dal querelante durante il confronto del 25 aprile 2001 (ossia quella di essersi protetto l'orecchio con le mani) trova riscontro nel certificato medico che attesta un trauma comprensivo del condotto uditivo. Il ricorrente omette di spiegare però in che consistano i pretesi arbitri. Egli non dimostra, in particolare, la manifesta insostenibilità della conclusione secondo cui vi sono più indizi a favore del racconto del querelante (ancorché nella versione successiva alla querela: act. 4 pag. 3), rispetto all'ipotesi – sorretta soltanto da dubbi astratti – che il danno al timpano si sia potuto verificare durante le concitate fasi precedenti l'ultimo contatto con lui.

                                               Né si deve trascurare che la vittima non ha mai preteso di avere avvertito dolore all'orecchio in seguito agli schiaffi ricevuti dall'aiutante __________. Anzi, fino al contatto con il ricorrente egli ha mantenuto comportamenti che non denotano sicuramente quelli  di una persona affetta da scompensi fisici. Per di più, il dott. __________ ha ritenuto la lesione compatibile con la dinamica descritta dal paziente (sentenza, pag. 20). Credendo alla vittima quando essa ha affermato, sebbene in sede istruttoria, di avere sentito il dolore solo dopo essere stata schiaffeggiata dal ricorrente mentre si proteggeva l'orecchio con la mano, e ritenendo che la compressione del condotto uditivo si sia prodotta in quella circostanza, il Pretore non ha abusato del proprio potere di apprezzamento. Nemmeno si può seriamente sostenere (ricorso, pag. 12 lett. c) che il giudizio di colpevolezza violi il precetto in dubio pro reo. Il Pretore non ha infatti condannato il ricorrente perché non avrebbe fornito la prova della propria innocenza né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse rilevanti e insopprimibili dubbi. Anche sotto questo aspetto il ricorso risulta perciò privo di consistenza.

                                5.      Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un'indennità di fr. 500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 700.–

                                          b) spese                         fr. 100.–

                                                                                 fr. 800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    studio legale avv. __________;

                                          –    Ministero pubblico, in sede;

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Comandante della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –    Pretura della giurisdizione di __________.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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