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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2002 17.2002.43

4 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,086 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

n

Incarto n. 17.2002.00043

Lugano 4 novembre 2002/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° luglio 2002 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 22 maggio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 22 maggio 2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona in Mendrisio ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuta truffa e falsità in documenti per avere – tra l'altro – ingannato con astuzia __________, dal quale aveva ricevuto in consegna nell'ottobre del 1987 un veicolo da vendere come automobile d'occasione, sottacendogli di trovarsi in difficoltà finanziarie e di essere intenziona­to a destinare il ricavo della vendita al pagamento di debiti propri o a fini personali (dispositivo n. 1.1.2). Ciò ha permesso all'imputato di conseguire un indebito profitto di fr. 8'500.–. Prosciolto __________ da altre imputazioni per intervenuta prescrizione dell'azione penale, il presidente della Corte ha rinunciato a pronunciare una pena, sia per il lungo tempo trascorso dai fatti (risalenti al 1985/87) sia per violazione del principio della celerità del processo, dovuta a inazione del Ministero pubblico.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 23 maggio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, presentati il 1° lu­glio 2002, egli impugna il dispositivo n. 1.1.2 della sentenza citata, chiedendo di essere prosciolto anche da tale accusa. Invitato a esprimersi, con lettera del 16 luglio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Giusta l'art. 148 cpv. 1 vCP (nella versione in vigore al momento dei fatti) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannava con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure profittava subdolamente dell'errore in cui una persona si trovava per indurla ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, era punito con la reclusione sino a cinque anni. L'art. 146 cpv. 1 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, reprime la truffa con la stessa comminatoria di pena, ossia con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione. Trattasi di conseguenza, tan­to secondo il vecchio diritto quanto secondo il nuovo, di un crimine, la cui prescrizione relativa si compie in 10 anni e quella assoluta in 15, conformemente agli art. 70 n. 1 cpv. 3 vCP (art. 70 n. 1 cpv. 3 CP) e 72 CP.

                                2.      Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (15 anni) per la truffa oggetto del dispositivo n. 1.1.2 della sentenza di assise (commessa nell'ottobre del 1987), è intervenuta al più tardi alla fine di ottobre del 2002, cioè in pendenza del ricorso per cassazione. La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – in caso di sospen­sione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 110 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CP; CCRP, sen­tenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 2 con richiami). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80; CCRP, sen­tenza citata).

                                3.      La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, essa osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5 e sentenza del 4 novembre 2000 in re F. e L., consid. 3; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte relativamente al dispositivo n. 1.1.2. Rimangono per contro invariati i dispositivi – non impugnati – riguardanti le altre condanne per truf­fa (n. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4) e falsità in documenti (n. 1.1.5), come pure i proscioglimenti di cui al dispositivo n. 2, l'esenzione da pena (dispositivo n. 3) e la reiezione delle pretese di parte civile (dispositivo n. 4). L'annullamento del dispositivo n. 1.1.2 imporrebbe invero di ricommisurare la pena. Dato però che il presidente della Corte di assise ha rinunciato a pronunciare condanne, il problema non si pone. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato privo d'oggetto (CCRP, sentenza del 4 novembre 2002 in re F. e L, consid. 3 in fine). Tutt'al più andrebbero riconsiderate le spese di prima sede (dispositivo n. 5), ma – comunque sia – il giudizio odierno non influirebbe apprezzabilmen­te né sulla loro entità né sul loro riparto. Anche a tale riguardo il ricorso è diventato pertanto caduco.

                                4.      Dato l'esito della procedura, è opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di seconda sede. E siccome l'attuale sentenza non comporta proscioglimenti, ma soltanto l'archiviazione del caso, non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

pronuncia:           1.      L'azione penale per l'accusa di truffa figurante al dispositivo

                                          n. 1.1.2 della sentenza impugnata è prescritta e il dispositivo è annullato. Per il resto la sentenza di assise rimane invariata.

                                2.      Il ricorso per cassazione è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                3.      Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                4.      Intimazione a:

                                          –  __________;

                                          –  avv. __________;

                                          –  Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –  Presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona;

                                          –  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –  Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;

                                          –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –  __________ (parte civile);

                                          –  __________ (parti civili);

                                          –  avv. __________ (per la parte civile);

                                          –  avv. __________ (per la parte civile);

                                          –  avv. __________ (per la parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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