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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 30.07.2002 17.2002.39

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,266 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.00039

Lugano 30 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 giugno 2002 presentato da

__________, (patr. dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 23 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti.

Esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con decreto di accusa del 10 dicembre 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di sommossa (art. 260 cpv. 1 CP), condannandolo alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni e imponendogli l'obbligo di astenersi per un periodo di 12 mesi dalla crescita in giudicato della decisione dal frequentare in Svizzera piste di disco su ghiaccio e stadi di calcio in occasione di incontri ufficiali o amichevoli in cui si affrontano squadre di lega nazionale o selezioni nazionali. La pubblica accusa ha imputato ad __________ "di avere, il 7 aprile 2001, presso la pista di ghiaccio __________, al termine dell'incontro di hockey __________ -__________, dopo essere sceso nell'anello separante gli spalti dalla pista, penetrando poi, senza essere autorizzato, attraverso un varco prodotto da alcuni tifosi con lo sfondamento di una parete divisoria in plexiglas, nella zona di riposo dei giocatori ospiti (corridoi tribuna est), quindi, aggregandosi ad una ventina di altri tifosi, mischiandosi al gruppo di sostenitori del __________, che avrebbe poi dato la carica agli uomini del servizio d'ordine, rimanendo comunque nelle immediate vicinanze del punto in cui ebbero luogo gli scontri ed entrando infine sul ghiaccio, partecipato ad un pubblico assembramento in occasione del quale  -essendo state ferite alcune persone (lesioni semplici) e danneggiate installazioni (supporti pubblicità girevole, porta e ripari in plexiglas, panchine, installazioni sanitarie, ecc., per un valore complessivo di circa fr. 40'000.--)sono stati commessi collettivamente atti di violenza contro persone e cose".

                                B.      Statuendo su opposizione, con sentenza del 23 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato l'imputazione di cui al decreto di accusa, riducendo la pena a 7 giorni di detenzione, con la sospensione condizionale per 2 anni. Il Pretore ha pure confermato la norma di condotta contemplata nel decreto di accusa.

                                C.      Contro il giudizio testé citato __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso per cassazione il 25 aprile 2002. Nella successiva motivazione scritta datata 3 giugno 2002 egli ha chiesto l'assoluzione.

                                          Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versio­ne dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                2.      Fondando sulle risultanze istruttorie e dibattimentali, il Pretore ha accertato che __________ aveva assistito alla partita dalla zona antistante la curva nord e meglio nel corridoio di passaggio, generalmente riservato agli addetti alla pista, che separa gli spalti dal campo di gioco. In quell'occasione egli era infatti uno dei coordinatori del tifo __________ e pertanto, quantunque quella zona non fosse normalmente destinata al pubblico, la sua presenza poteva essere considerata per lo meno tollerata. Nel momento in cui __________ aveva scavalcato il cancello in plexiglas chiuso, che separa la curva nord dalla tribuna est, e __________ aveva incitato i tifosi della curva a recarsi verso gli spogliatoi, __________ si trovava nei pressi del cancello, in piedi su di un cassone, verosimilmente quello che era poi servito a rompere il plexiglas. Successivamente si era spostato verso la balaustra di fondo campo, sempre nella zona della curva. In quel frangente altri tifosi avevano rotto il cancello di plexiglas, creando un pertugio da cui passare per recarsi nella zona di ingresso agli spogliatoi. __________ aveva approfittato di tale pertugio e si era recato, unitamente agli altri, nella zona della panchina dei giocatori dello __________. In quell'evenienza altri personaggi si erano coperti il volto e si erano preparati all'assalto, così come alcuni avevano gettato pure dei pezzi di plexiglas rotto sul ghiaccio. __________ non aveva compiuto direttamente atti di violenza, ma si era mischiato alla folla. Era stato fermato da una persona del servizio d'ordine ma, approfittando del fatto che questi si era dovuto occupare immediatamente di altri facinorosi, più violenti di lui, era proseguito verso gli spogliatoi. Si era poi formato un altro raggruppamento di qualche decina di persone, nel quale si trovava pure __________, che aveva forzato ulteriormente il servizio d'ordine con l'intento di raggiungere la zona di ingresso degli spogliatoi e che lanciava diversi oggetti pericolosi sul ghiaccio. Il Pretore ha peraltro dato atto all'accusato di non avere compiuto direttamente atti di violenza né di avere preso parte alle mini risse svoltesi poi sul ghiaccio, pur essendovi entrato ed avere girovagato per alcuni istanti al centro della pista (consid. 5b).

                                3.      Il Pretore ha confermato l'imputazione contemplata nel decreto di accusa poiché __________ aveva oltrepassato il cancello chiuso dal pertugio creato da altri tifosi con la rottura del plexiglas ed era sceso sul ghiaccio, contrariamente alle disposizioni della pista. Una volta oltrepassato quel cancello si era quindi unito ad un gruppo di violenti facinorosi, in parte dal volto coperto, che avevano forzato il servizio d'ordine. Nonostante fosse stato invitato a non proseguire, aveva approfittato del fatto che la guardia era stata costretta ad occuparsi di altri energumeni, era andato avanti, sino a trovarsi in mezzo ad un gruppo di violenti che avevano gettato in pista oggetti pericolosi, e poi era sceso sul ghiaccio, ove erano stati compiuti altri atti contro la pubblica tranquillità, l'integrità fisica e il patrimonio (consid. 6a).Dal punto di vista soggettivo il Pretore ha ritenuto che __________, data la situazione creatasi e posto che egli in passato era solito partecipare attivamente all'organizzazione del tifo __________, non poteva certamente non sapere che in quelle circostanze un assembramento che violava, come lui aveva violato, le norme di comportamento imposte dallo stadio, non può che essere origine di disordini soprattutto in caso di sconfitta in una partita tanto importante ad opera di avversari tradizionalmente tanto rivali. A tutto ciò si aggiunge che i disordini erano durati diversi minuti, di modo che egli non poteva sostenere di esserci dissociato nel momento in cui aveva capito che la situazione degenerava. In effetti tale circostanza era chiara già quando era stato rotto il cancello di plexiglas e alcuni esagitati si erano coperti il volto. Non si era quindi trattato  -come sostenuto dalla difesa-  di una sfortunata e passiva presenza sul luogo, ma di una consapevole appartenenza ad un gruppo che ha commesso atti di violenza contro persone e cose (consid. 6b).

                                4.      Nel proprio gravame il ricorrente assevera nuovamente di essere semmai stato coinvolto negli avvenimenti quale tifoso solitario, frustrato per l'esito della partita, ma non partecipe né direttamente né indirettamente agli atti di violenza collettiva che hanno funestato la fine della partita. Fondando sulle riprese televisive, dalle quali egli estrapola singoli minuti, egli ripercorre i vari episodi e descrive il proprio comportamento emergente dalle sequenze del filmato, per concludere evidenziando di avere commesso solo atti individuali, chiaramente descrivibili e distinguibili da quelli perpetrati collettivamente dalla massa, che egli mai aveva approvato né tantomeno sostenuto. Se non che, argomentando in questo modo il ricorrente si limita a contrapporre agli accertamenti del Pretore la propria versione degli accadimenti e dell'atteggiamento da lui assunto. A parte il fatto che si cerca invano nell'allegato ricorsuale una qualsivoglia minima censura di arbitrio, l'accusato non spende una parola per confutare l'accertamento del Pretore, secondo il quale egli non si era mai distanziato concretamente dal gruppo, limitandosi a non rompere e a non lanciare oggetti, circostanza che, nella fattispecie, non bastava per escluderne la punibilità (consid. 6a in fine). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, è appena il caso di ricordare che quel che l’autore sa o non sa, quello che vuole o l’eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 122 IV 160 consid. 2b, 121 IV 90 consid. 2b con rinvii) ed è pertanto sindacabile solo se si ravvisano gli estremi dell'arbitrio. Il ricorrente si limita al proposito a ribadire di non essersi certamente aggregato volontariamente alla folla, né di esservi rimasto, ma di essersi limitato ad osservare sconsolatamente gli avvenimenti. Asserzione che non è nemmeno atta ad incrinare l'accertamento del Pretore, per il quale  -come si è visto-  non si è trattato di una sfortunata e passiva presenza in loco, ma di una consapevole appartenenza ad un gruppo che ha commesso atti di violenza contro persone e cose. In sostanza, a ben vedere, il ricorrente si limita a contrapporre la propria descrizione dei fatti  -evidentemente a lui favorevole-  e il proprio apprezzamento a quello del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva alla ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare l'arbitrio, il gravame si rivela irricevibile.

                                5.      Da ultimo il ricorrente ritiene che la pena di 7 giorni di detenzione inflittagli appare eccessiva e sproporzionata. Orbene, secondo l'art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali. Al riguardo il giudice fruisce di ampia autonomia; la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo  -come il Tribunale federale-  ove egli sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49 consid. 2a, 122 IV 156 consid. 3b). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c). Nel caso concreto il Pretore ha dato atto al ricorrente, ragazzo di buona famiglia, con diploma di impiegato, con ottima reputazione, di essere stato sempre un interlocutore affidabile nei periodi in cui curava i contatti tra la società e i tifosi. Se non che, la sua colpa non poteva essere considerata lieve proprio perché era stato un organizzatore e un collaboratore prezioso del tifo __________. Egli doveva pertanto capire sin da subito che mischiarsi a quegli energumeni non solo era pericoloso per lui, ma la sua presenza era fonte di pericolo generale. Aveva visto che questi ragazzi avevano rotto il plexiglas e si stavano preparando all'assalto coprendosi il volto; invece di invitarli a comportasi meglio, li aveva seguiti mischiandosi a loro. Ciò che non poteva essere punito con una semplice sanzione pecuniaria (consid. 7a). Fatte queste premesse, la sanzione irrogata, ancorché severa, ma ampiamente entro i limiti edittali inferiori (art. 36 CP), non risulta commisurata secondo criteri estranei all'art. 63 CP e nemmeno costituisce la risultante di un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Quanto, infine, al richiamo alla DTF 124 IV 272 indicata nel ricorso, esso è infruttuoso già per il fatto che il ricorrente non spiega dove risiederebbe, dandosene il caso, un'eventuale fragrante disparità di trattamento rispetto al suo caso.

                                6.      La reiezione integrale del gravame comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto l'art. 292 cpv. 1 CPP e per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 800.-b) spese                         fr. 100.-fr. 900.-sono a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          – avv. __________;

                                          – Ministero pubblico, Lugano;

                                          – avv. __________

                                          – Municipio di Lugano, Lugano;

                                          – Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;

                                          – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona;

                                          – __________;

                                          – __________;

                                          – __________;

                                          – __________;

                                          – __________;

                                          – Comando della polizia cantonale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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