Incarto n. 17.2002.33
Lugano 23 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Epiney-Colombo
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 maggio 2002 presentato da
__________ e da __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 3 maggio 2002 dalla presidente del Tribunale penale cantonale nei confronti di __________;
premesso che con sentenza del 3 maggio 2002 la presidente del Tribunale penale cantonale ha respinto l'istanza presentata il 4 marzo 2002 da __________ volta a ottenere la revoca della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per tre anni pronunciata nei suoi confronti con decreto di accusa del 13 settembre 2001 del Ministero pubblico;
ricordato che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del 3 maggio 2002 da __________ unitamente al di lei marito __________ e che con scritto del 3 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale la rinuncia a presentare osservazioni al gravame;
preso atto che con scritto del16 settembre 2003 __________ e __________, tramite il loro patrocinatore, hanno dichiarato di ritirare il ricorso, ciò che pone fine alla procedura;
ritenuto che si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese per ragioni di opportunità;
decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– avv. dott. __________ (per sé e per i ricorrenti);
– Procuratore Pubblico avv. __________;
– Presidente del Tribunale penale cantonale, 6900 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario