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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 22.11.2002 17.2002.23

22 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,286 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.23

Lugano 22 novembre 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta,

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 aprile 2002 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 7 marzo della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 12 settembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 1969 fra __________, nato nel 1946, e __________, nata nel 1948. Contestualmente il Pretore ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie, la quale prevedeva – tra l'altro – un contributo alimentare mensile paterno di fr. 1000.– (indicizzati) a favore del figlio __________, nato nel 1970 (affidato alla madre) e un assegno indicizzato per la ex moglie di fr. 1'430.– mensili, da aumentarsi di fr. 500.– non appena il figlio non avesse più diritto ai contributi. Quest'ultima aggiunta non andava versata "durante il periodo in cui la signora __________ avesse un'attività lucrativa e coabitasse", mentre l'alimento (indicizzato) di fr. 1'430.– andava versato "vita natural durante e non saranno riducibili ". Il 19 ottobre 1995 __________ si è risposato con __________, nata il __________ 1965. Da questo matrimonio non sono nati figli.

                                B.      Da gennaio del 1997 __________ non ha più pagato gli alimenti a favore della ex moglie. Con petizione del 28 marzo 1998 egli ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano la soppressione del contributo alimentare a favore della moglie retroattivamente a partire dal 1° luglio 1995, subordinatamente una sua riduzione. Con sentenza del 10 agosto del 2000, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo il contributo alimentare mensile per la ex moglie a fr. 950.– indicizzati a partire dal 20 marzo 1998. Contro tale decisione __________ ha interposto appello.

                                C.      A seguito della querela sporta il 21 luglio 1997 da __________, con decreto di accusa del 9 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha posto __________ in stato di accusa per trascuranza degli obblighi di mantenimento "per avere, a __________ e __________, nel periodo dal mese di gennaio 1997 all'ottobre dello stesso anno, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo, omesso di versare alla ex moglie __________, i contributi alimentari di cui alla sentenza di divorzio del 12.9.1986 del Pretore del Distretto di Lugano, accumulando arretrati per complessivi fr. 18'813.–" e ne ha proposto la condanna alla pena di 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Al decreto di accusa __________ ha interposto tempestiva opposizione.

                                D.      Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 7 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena contenute nel decreto di accusa, caricandogli spese e tasse di giustizia dell'intero procedimento.

                                E.      Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato l'8 marzo 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 aprile successivo, egli chiede il proscioglimento dall'imputazione di trascuranza dei doveri di assistenza. Con scritto del 17 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

                                F.      Pendente ricorso per cassazione, con sentenza del 10 aprile 2002 la I Camera civile del Tribunale di appello ha respinto l'appellazione proposta da __________ contro la sentenza emanata il 10 agosto 2000 dal Pretore del distretto di Lugano in parziale accoglimento della petizione del 20 marzo 1998, volta alla soppressione, rispettivamente alla riduzione del contributi alimentare a favore della moglie a far tempo dal 1°luglio 1995. Adito da __________, con sentenza del 10 luglio 2002 il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale.

Considerando

in diritto:               1.      L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto oggettivo è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. Non occorre che egli avesse mezzi sufficienti per onorare integralmente la prestazione; basta che egli potesse versare più di quanto ha effettivamente pagato (DTF 114 IV 124 consid. 3b). Per stabilire se egli potesse far capo, anche solo parzialmente, all'obbligo alimentare tornano applicabili i principi derivanti dall'art. 93 LEF: si deve quindi accertare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e il relativo fabbisogno (DTF121 IV 272 consid. 3c pag. 277 e 3d pag. 278). Ove risulti che costui non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora verificare se egli non avesse la possibilità di conseguirli. E' infatti compito del debitore, in casi del genere, intraprendere quanto possibile per onorare il debito (DTF 126 IV 131 consid. 3a/cc pag. 134). Sapere quale fosse la situazione finanziaria del debitore e quali possibilità egli avesse di conseguire i mezzi necessari è poi una questione legata all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (Corboz, Les principales infarctions, Berna 1997, n. 26 segg. ad art. 217 CCRP, sentenza del 12 dicembre 2001 in re P. consid.2 con rif.). In sede di cassazione problemi siffatti sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF128 I 81 consid. 2a pag. 86, 127 I 54 consid. 2b pag. 56).

                                2.      Riassunte le ammissioni del ricorrente nel corso del pubblico dibattimento sull'evoluzione del suo reddito dal 1991, il Pretore ha concluso che apparentemente il soggetto si sarebbe trovato nell'oggettiva impossibilità di fare fronte alla pensione alimentare a favore della ex moglie stabilita nella nota convenzione di divorzio. Se non che, egli ha soggiunto, la situazione finanziaria da lui descritta, è inconciliabile con il suo sproporzionato elevato tenore di vita; non soltanto egli ha vissuto e vive tuttora in una lussuosa abitazione che comporta una pigione mensile di

                                          fr. 2'850.–, ma ha pure beneficiato di una costosa automobile (Mercedes), il cui leasing ha comportato da gennaio ad agosto 1997 pagamenti per un totale di fr. 17'432.– a fronte di rate mensili di fr. 2'179.–. Poco importa, ha poi soggiunto il primo giudice, che a consentire tali pagamenti siano state la madre e la sorella dell'accusato. Non è infatti ammissibile che un debitore della pensione alimentare non faccia fronte ai suoi obblighi, ma si permetta una vita così agiata, quantunque finanziata da terzi; egli avrebbe infatti dovuto utilizzare, almeno in parte, gli aiuti finanziari famigliari. L'accusato – sempre secondo il Pretore – non ha nemmeno provato di avere tentato di conseguire un reddito maggiore di quello che ha conseguito nel periodo in questione; nulla si sa infatti dei tentativi messi in atto per conseguire un reddito maggiore, segnatamente quello di fr. 4'000.– che il giudice civile ha ritenuto che potesse essere conseguito dal soggetto. Incomprensibile, secondo il Pretore, è poi la decisione del prevenuto di non essersi iscritto alla disoccupazione già nel 1995 ossia dopo essere stato licenziato. Infine, ha osservato il primo giudice, non può essere trascurato che il prevenuto si è risposato nel 1995 con una nuova compagna trentenne, di formazione aiuto farmacista, che da allora non ha mai lavorato. Anche questa circostanza – ha spiegato il Pretore – è inconciliabile con una persona che pretende di essere sprovvista di mezzi.

                                          Ciò posto, il Pretore ha concluso che nel periodo indicato nel decreto di accusa il ricorrente aveva una potenzialità di reddito di almeno fr. 4'000.– al mese, che egli avrebbe senz'altro dovuto utilizzare, almeno in parte, gli aiuti famigliari non nel mantenersi nel lusso, ma nel far fronte ai suoi obblighi derivanti dal primo matrimonio. Né può essere trascurato, sempre secondo il primo giudice, il reddito potenziale del coniuge o parte di esso per almeno fr. 1'000.– mensili, stante pure l'obbligo di contribuire ai bisogni familiari. Non avere fatto fronte alla pensione alimentare in circostanze del genere, secondo il Pretore, costituisce trascuranza dei doveri di assistenza ex art. 217 CP.

                                3.      Il ricorrente  fa anzitutto valere che non possono essere considerati gli aiuti finanziari corrisposti dalla madre e dalla sorella per far fronte al canone di locazione e al pagamento del leasing della Mercedes, poiché tali elargizioni non sarebbero state garantite qualora egli le avesse utilizzate per versare alla ex moglie la pensione alimentare. D'altro canto, gli soggiunge, essendo stato il contratto di locazione stipulato per la durata di 3 anni a partire da ottobre del 1996, egli non avrebbe potuto disdirlo prima. Non va peraltro dimenticato, sempre secondo il ricorrente, che il contratto in rassegna è stato sottoscritto nell'aprile del 1996, ossia quando la sua situazione economica era diversa. Riferendosi al leasing, il ricorrente assevera di non avere subito restituito l'automobile perché in caso contrario avrebbe dovuto corrispondere una pena convenzionale che superava di molto la sua disponibilità finanziaria. Anche in questo caso, spiega il ricorrente, risulta comunque assodato che a partire dal 1997 a pagare le relative rate della Mercedes è stata ancora una volta la madre.

                                          a)  Ci si deve seriamente chiedere se il Pretore avesse valide ragioni per far carico al ricorrente di non avere attinto, almeno in parte, agli aiuti della madre e della sorella, per far fronte al debito alimentare con la moglie. È infatti presumibile che tali aiuti venissero di volta in volta corrisposti dalla madre direttamente al creditori e che in ogni modo essi non sarebbero stati garantiti qualora il ricorrente li avesse utilizzati per pagare i debiti nei confronti della ex moglie. Il tenore di vita dell'accusato – reso possibile grazie all'aiuto di terzi – poteva pertanto, di principio, essere censurato solo da un punto di vista morale, come rilevato dal Pretore nella sentenza (civile) del 10 agosto 2000, in cui egli ha peraltro anche puntualizzato che dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che gli aiuti volontari provenienti dai genitori non costituiscono fonti di reddito computabili per il calcolo alimentare (pag. 5).

                                          b)  La questione non ha comunque da essere approfondita, il ricorso dovendo essere respinto per le considerazioni che seguono. Fondandosi sulla sentenza (civile) del 10 agosto 2000, il primo giudice ha in ogni modo constatato che, comunque sia, l'accusato era in grado di conseguire un reddito di almeno fr. 4'000.– mensili. Orbene, questi non fa valere che con un simile introito non sarebbe stato in grado di tacitare, almeno in parte, il debito alimentare, avuto riguardo al suo minimo di esistenza vitale. Egli si limita infatti a rimproverare al Pretore di essere trasceso in arbitrio acquisendo quel dato, stabilito da un giudice diverso con riferimento peraltro a un periodo non oggetto del decreto di accusa. Ora è vero che nella sentenza del 10 agosto 2000 il Pretore ha determinato la potenzialità economica del ricorrente con riferimento allo stipendio di fr. 2'500.– che questi ha dichiarato di avere percepito dal marzo del 1998, ossia dopo il periodo (gennaio–ottobre del 1997) considerato dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa per trascuranza dei doveri di assistenza, mentre che – stando all'accusato – tra marzo e dicembre del 1997 egli avrebbe conseguito soltanto la somma complessiva di fr. 16'643.– versata dall'ufficio del lavoro. Se non che, a prescindere dal fatto che il ricorrente non spiega perché egli non fosse in grado di versare almeno una minima parte di quell'importo alla ex moglie, tenuto conto del fatto che a partire proprio dal 1° gennaio 1997 egli era sgravato totalmente dagli obblighi che erano stati assunti dalla madre (sentenza 10 agosto 2000, pag. 4), non si può in ogni modo sostenere che il primo giudice sia caduto in arbitrio ritenendo che la potenzialità di reddito del ricorrente riferita al 1998 potesse valere anche per il 1997, ove si considerino le diffuse considerazioni che avevano spinto il giudice civile a ridimensionare determinate affermazioni del prevenuto (pag. 5–6). Invero il ricorrente fa anche valere di avere fatto il possibile per conseguire un reddito maggiore. Tale asserzione è però rimasta priva di ogni riscontro.

                                          d)  Rimarrebbe da vagliare la pertinenza della considerazione del Pretore, secondo cui occorrebbe conglobare nelle disponibilità del ricorrente anche il potenziale reddito o parte di esso che avrebbe potuto conseguire la nuova compagna. La questione – ancorché la circostanza rilevata al consid. 7d della sentenza impugnata susciti seri interrogativi sulle reali condizioni economiche dell'accusato – può esser per finire lasciata irrisolta, data la reiezione del ricorso già sulla base delle considerazioni che precedono.

                                4.      Da quanto precede discende che il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art.15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.   700.–

                                          b) spese                         fr.   100.–

                                                                                 fr.   800.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Pretura di Lugano, Sezione 4, 6900 Lugano;

                                          –    Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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