Incarto n. 17.2002.00017
Lugano 12 giugno 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 26 marzo 2002 da
__________,
contro
la sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 febbraio 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno ha dichiarato __________ autore colpevole di truffa per avere, il 12 luglio 1989, indotto con astuzia __________ (nel frattempo deceduta) a vendergli la particella n. __________ RFD di __________ (casa d'abitazione) al prezzo di fr. 650'000.–, ben sapendo che non avrebbe potuto adempiere le condizioni di pagamento pattuite nel contratto notarile e cagionando così all'alienante un danno di fr. 650'000.–. In applicazione della pena, essa gli ha inflitto tre mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), a valere come pena aggiuntiva a una condanna a 15 mesi di detenzione già inflitta all'imputato il 27 maggio 1997 dall'Amtsgericht di __________. Inoltre la presidente della Corte ha ordinato la confisca di una cartella ipotecaria di fr. 250'000.– accesa in secondo grado sulla nota particella n. __________.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha introdotto il 22 febbraio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 26 marzo successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'atto di accusa all'origine del procedimento in esame risale al
23 giugno 1994. Torna perciò applicabile alla fattispecie il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941 con le relative modifiche e non quello attuale, entrato in vigore il 1° gennaio 1996 (art. 351 cpv. 1 nCPP).
2. Il ricorrente si duole anzitutto che non siano stati sentiti numerosi testimoni, i quali avrebbero potuto deporre a suo favore, come __________. Ora, dagli atti risulta che il 23 gennaio 2002 l'accusato aveva chiesto tra l'altro alla presidente della Corte delle assise correzionali, per il tramite del suo patrocinatore, l'audizione di __________ (denunciante e parte civile), oltre che di __________. Con decisione del 4 febbraio 2002 la presidente ha ordinato l'escussione della parte civile, mentre ha respinto quella di __________, ritenendola irrilevante e sprovvista del requisito della novità. A suo avviso l'accusato aveva rinunciato già durante l'istruttoria alla testimonianza in questione, per atti concludenti, non avendo dato seguito alla richiesta con cui il Procuratore pubblico del 5 novembre 1991 lo invitata a presentare le domande rogatoriali e lo avvertiva che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come rinuncia alla prova. Né il prevenuto aveva ripresentato la domanda dopo il deposito degli atti, sicché la richiesta appariva, oltre che insufficientemente motivata, contraria al principio della buona fede processuale. Quanto a __________, essa non è potuta comparire in aula poiché deceduta nel frattempo.
a) Nella misura in cui il ricorrente lamenta la mancata audizione dei testimoni __________, la doglianza è d'acchito inammissibile. Al primo giudice, in effetti, egli si era limitato a chiedere l'escussione di __________ (come figura dalla sua richiesta del 23 gennaio 2002). Non può quindi invocare un'illegale limitazione dei diritti della difesa o la violazione di norme essenziali di procedura (art. 229 n. 4 e 5 vCPP) per la mancata assunzione di testimoni cui non aveva neppure accennato. Né gli interessati potrebbero essere sentiti in questa sede: davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale, in effetti, non sono proponibili fatti nuovi o nuove prove (CCRP, sentenze del 13 marzo 2001 in re M., consid. 1, e del 12 settembre 2000 in re B., consid. 1). Su questo punto il ricorso manca già a prima vista di ogni consistenza.
b) Nella misura in cui verte sulla mancata audizione di __________, il ricorso si rivela una volta ancora inammissibile. Certo, contrariamente all'opinione dalla prima giudice, poco importa che l'interessato non abbia chiesto l'assunzione di __________ in fase istruttoria. Sotto questo profilo la decisione presidenziale del 2 febbraio 2002 non può essere condivisa. Se non che, al pubblico dibattimento l'imputato non ha più sollevato alcuna doglianza: non ha eccepito né un'indebita limitazione dei diritti della difesa né la violazione di norme essenziali di procedura. Non può quindi tornare sulla questione in sede ricorsuale (sopra, consid. a). D'altro canto, egli nemmeno spiega nel ricorso perché l'assunzione di quel testimone gli sarebbe risultata utile, non bastando la mera asserzione che quella deposizione sarebbe stata a suo discarico. La presidente della Corte ha illustrato in modo diffuso quali elementi la inducevano a ritenere inconsistente il credito vantato dall'imputato verso __________, ricordando che lo stesso imputato aveva finito per ammettere di fronte agli inquirenti l'impossibilità di incassare alcunché nei confronti di costui (sentenza, pag. 19). A tale riguardo il ricorrente non spende una parola, onde l'irricevibilità del rimedio per carenza di motivazione.
3. Il ricorrente fa valere altresì di non essere “mai stato informato delle dichiarazioni di diverse persone”. A prescindere dal fatto però che egli era difeso da un avvocato, ciò che non lo fa presumere all'oscuro di quanto accadeva sul piano penale, tanto meno ove si considerino le particolareggiate motivazioni della sentenza impugnata circa le numerose e circostanziate obiezioni sollevate dal suo patrocinatore (si veda ad esempio la sentenza a pag. 13, 20 e 23). Il ricorrente neppure indica quali elementi di rilievo sarebbero stati sottratti alla sua conoscenza. Ancora una volta il ricorso si dimostra quindi inammissibile per insufficienza formale.
4. Secondo il ricorrente il processo a suo carico non sarebbe equo, essendo venuto a mancare il confronto con la parte civile __________. La censura è infondata. È vero che – per cause di forza maggiore – la denunciante non ha potuto essere interrogata in aula dalla difesa. Ammesso e non concesso tuttavia che ciò abbia potuto ledere i diritti dell'imputato, al processo quest'ultimo non risulta avere eccepito alcunché quando è stato letto al dibattimento il verbale del 4 giugno 1991 con cui __________ circostanziava la propria denuncia (verbale del processo, pag. 3). Egli non può quindi – come si è già visto dianzi – tornare sulla questione in sede di ricorso. Del resto è appena il caso di ricordare che l'art. 196 cpv. 1 vCPP autorizzava espressamente la lettura in aula delle deposizioni istruttorie rilasciate da testimoni, periti o accusati deceduti nel frattempo, proprio perché costoro non potevano più essere sentiti.
5. Il ricorrente sostiene di avere ripetutamente constatato che né il suo avvocato né la presidente della Corte delle assise correzionali lo ascoltavano a dovere. Ancora una volta però, si fosse verificata un'ipotesi del genere, egli avrebbe dovuto insorgere al dibattimento. Non risultando che ciò sia avvenuto in un modo o nell'altro, egli non può prevalersene per la prima volta nel ricorso.
6. Assevera il ricorrente di non avere comunque avuto l'intenzione di ingannare o di imbrogliare __________. Nondimeno, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quel che vuole o l'eventualità cui egli consente è e rimane un problema legato all'accertamento dei fatti (121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Il ricorso per cassazione è invece un rimedio di mero diritto (art. 229 n. 1 vCPP), come per altro nel Codice di procedura attuale (art. 228 cpv. 1 lett. a e art. 295 cpv. 1). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove potevano quindi essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denotava estremi di arbitrio (art. 229 n. 6 vCPP). Arbitrario non significava tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì – come oggi – manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a). Nel caso in esame il ricorrente non pretende che la presidente della Corte si sia sospinta in arbitrio accertando che egli, almeno nella forma del dolo eventuale, era consapevole di non poter onorare il prezzo pattuito e sapeva di approfittare della vulnerabilità della venditrice, la quale confidava sulla solvibilità da egli ostentata, tanto da concedergli infruttuose dilazioni di pagamento (sentenza, pag. 22 seg.). Anzi, egli nemmeno si confronta con le motivazioni che hanno indotto la prima Corte ad accertare che il reato di truffa non era soltanto adempiuto dal profilo oggettivo, circostanza non contestata nel gravame, ma anche dal profilo soggettivo (sentenza, lo. cit.). In proposito il ricorso denota ulteriormente la sua inammissibilità.
7. Infine il ricorrente critica la prima giudice per essersi limitata a rimproverargli di avere provocato un danno alla parte civile anziché accertare l'entità del pregiudizio che egli e la sua famiglia hanno subìto a causa della falsa testimonianza della venditrice. Carente di una sostanziata censura di arbitrio diretta contro l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, l'argomentazione denota tutto il suo tenore appellatorio e va dichiarata di nuovo inammissibile già a un primo esame.
8. Gli oneri dell'odierno giudizio seguono la soccombenza (art. 284 cpv. 1 vCPP).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 232 cpv. 1 vCPP
e visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– avv. __________ (per la parte civile fu __________);
– __________ (per la parte civile __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.