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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.06.2002 17.2002.12

14 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,805 parole·~19 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2002.00012

Lugano 14 giugno 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 marzo 2002 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

    contro  

la sentenza emanata il 24 gennaio 2002 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 24 gennaio 2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole dei reati di truffa e di falsità in documenti. Egli ha accertato - in estrema sintesi - che il 10 marzo 1999 il soggetto ha indotto __________ a versargli la somma di fr. 40'000.--, per conto di un suo cliente __________, con la promessa di reperire una garanzia bancaria a favore di quest'ultimo, sottacendole tuttavia di non essere intenzionato ad assolvere il mandato ricevuto e di non avere le conoscenze necessarie per adempierlo, confermandole di avere ottenuto, contrariamente al vero, una garanzia bancaria per la somma di fr. 12'000'000.-e consegnandole falsi documenti bancari (due lettere con testo modificato e con l'intestazione __________), allo scopo di dimostrarle la bontà dell'operazione e di confermare l'errore in cui l'ha indotta. In applicazione della pena, l'ha pertanto condannato a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 28 gennaio 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 marzo successivo, egli chiede, in via principale, il proscioglimento da ogni imputazione e, in via subordinata, la rinuncia alla pena accessoria dell'espulsione e, in ogni modo, la sua sospensione condizionale. Non sono state richieste osservazioni sul ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 168 consid. 3a, 125 I 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 118 Ia 20 consid. 1b e rinvii). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I consid. 3a), rispettivamente poggino su una valutazione unilaterale dei mezzi di prova (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b con riferimenti a DTF inedita del 25 gennaio 2000 in re S., consid. 3b). Seconda costante giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                2.      Ai fini degli accertamenti sulla colpevolezza dell'accusato, il presidente della Corte delle assise correzionali ha ricordato anzitutto che nell'autunno del 1998 questi ha fatto la conoscenza di __________, titolare di una ditta individuale attiva nel settore immobiliare, come pure, grazie a quest'ultima, di __________, persona di riferimento della __________ SA, attiva tra l'altro nel campo dell'assistenza in operazioni di finanziamenti per conto di terzi (sentenza, pag. 4). Il ricorrente - sempre stando alla sentenza impugnata avrebbe manifestato un interesse personale ad acquistare, per il tramite delle due donne, e in particolare di __________, due proprietà immobiliari in Ticino per un prezzo complessivo di circa fr. 13'000'000.--. Uno dei due immobili avrebbe dovuto essere intestato a una società già esistente a __________ __________ pagando fr. 3'600'000.--, ovvero a una persona giuridica messa appositamente a disposizione dell'accusato, impossibilitato all'acquisto personale, mediante un finanziamento messo a disposizione della Banca __________ a sua volta garantito da un istituto di credito scozzese (sentenza, pag. 5 con riferimento ad act. 1/1). L'accusato, in realtà, non aveva però alcuna intenzione di acquistare gli immobili e questo nonostante quanto da lui sottoscritto nella convenzione del 7 gennaio 1999 conclusa con __________, agente per sé e per conto della __________ e della __________, nella quale egli confermava che sia la somma di fr. 3'900'000.-- relativa al prezzo del primo immobile, sia la somma di fr. 9'000'000.-- relativo al prezzo del secondo immobile erano state emesse lo stesso giorno, a mezzo di garanzia bancaria irrevocabile con scadenza 1 anno + 1 giorno bancario (act. 1/3). Nessuna delle pretese garanzie era stata infatti accordata (sentenza, pag. 7). Scopo di questa messa in scena era in realtà, secondo la prima Corte, quello di far credere alle venditrici, fin tanto non fosse emersa la verità, di trovarsi di fronte una persona facoltosa, in grado di trattare con le banche transazioni immobiliari importanti e, quindi, di preparare il terreno in vista della conclusione di futuri e importanti affari con le stesse donne, cui aveva fatto credere di essere, in buona sostanza, un facoltoso imprenditore (sentenza, pag.7).

                                          Il Presidente della Corte di assise ha quindi accertato che, approfittando della situazione, il ricorrente ha ricevuto il 10 marzo 1999 da __________ la somma di fr. 40'000.-- per conto di un suo cliente, tale __________ (act. 1/4 ove come mittente figura però tale __________), quale anticipo sul compenso che gli sarebbe pertoccato per il reperimento di un finanziamento in favore dello stesso __________, a mezzo di una garanzia bancaria, di US$ 10'000'000 da destinare ad operazioni immobiliari dello stesso mandante. In realtà, sempre secondo il primo giudice, anche in questo caso l'accusato, che a torto ha preteso di avere percepito tale somma soltanto come anticipo delle spese per l'esecuzione di un mandato assunto senza garanzia, ossia con il solo impegno di darsi da fare per trovare una persona eventualmente disponibile al finanziamento (altrimenti non avrebbero avuto senso le azioni messe in atto successivamente), perseguiva intenti diversi, come dimostrato dalle false attestazioni annesse alla denuncia penale sporta da __________ (act. 1, annessi 5 e 6). Erano infatti un falso sia la lettera del 22 marzo 1999 (giunta nelle mani di __________ /__________) con la quale la __________, ha confermato all'accusato l'impegno della banca di concedere il 2 aprile successivo irrevocabilmente una garanzia bancaria di fr. 10'000'000.-- in favore di __________ facendola pervenire alla __________, come ad accordi, come pure a mettere a disposizione per il 24 marzo l'altra garanzia di fr. 3'900'000.-- (act. 1/6), sia la lettera del 2 giugno 1999 (giunta anche essa nelle mani di __________), con la quale __________ ha confermato all'accusato l'emissione di una garanzia bancaria in favore di __________ di US$ 10'000'000, come pure l'avvenuto bonifico sul __________ della somma di US$ 100'000.000.-- (esiste anche un esemplare senza tale riferimento).

                                3.      Il ricorrente critica la sentenza di assise anzitutto nella misura in cui la prima Corte non gli ha creduto quando ha preteso di avere agito, in occasione delle trattative per l'acquisto dei due immobili, soltanto come prestanome di __________, sua amante, intenzionata lei medesima ad acquistare dette proprietà. E' in questo contesto che egli ha quindi sottoscritto, senza preoccuparsi più di quel tanto, la convenzione del 7 gennaio 1999. Prova ne è, egli soggiunge, che uno dei due immobili, appartenente a una cliente di __________, è in seguito stato venduto a una terza persona proprio da __________. Nemmeno può essere condivisa, a mente del ricorrente, l'affermazione della prima Corte, secondo cui un acquisto da parte sua come fiduciario di terzi, si sarebbe presentato difficile per problemi legati alla LAFE, trattandosi a ben vedere di stabili adibiti ad uffici. Si trattava perciò di un'operazione consentita dalla LAFE. Se non che, la natura appellatoria delle obiezioni, peraltro al limite del pretesto, è manifesta dato che risulta evidente che il ricorrente si è limitato a prospettare una versione dei fatti diversa, a lui apparentemente favorevole, senza sostanziare alcun arbitrio e, in particolare, senza dimostrare la manifesta insostenibilità della conclusione della prima Corte fondata sulla convenzione 7 gennaio 1999, ove l'accusato ha sottoscritto l'accordo non come fiduciario, ma in prima persona; sulla inverosimiglianza della giustificazione addotta al dibattimento, ossia di aver firmato il documento al buio senza nemmeno leggerlo con attenzione e trascurando perfino il dettaglio concernente l'emissione della garanzia; sulla constatazione che egli non ha mai preteso di essere stato nominato rappresentante a titolo fiduciario della __________, ossia della società che per evidenti ragioni doveva apparire come intestataria dell'immobile che doveva essere ceduto al prezzo di fr. 3'600'000.-- (sentenza, pag. 6). A ben vedere, il ricorrente insorge anche contro il rimprovero mossogli dal primo giudice di avere già nel dicembre del 1998 promesso una garanzia da parte di un istituto bancario scozzese per circa fr. 4'000'000.-, asseverando che una circostanza del genere, peraltro nemmeno prospettata dal Procuratore pubblico, non trova conforto negli atti. Ora, a prescindere dal fatto che non trae alcuna conclusione dalla censura, egli per finire concorda con l'accertamento del primo giudice - ed è ciò che conta - che le operazioni immobiliari prospettate non sono andate in porto, non essendo stata versata alcuna garanzia bancaria al 7 gennaio e non esistendo nemmeno la dichiarata disponibilità in tal senso, anche se solo per fr. 3'600'00.--, da parte della banca scozzese (ricorso, pag. 4-5). Non si intravede perciò la ragione della doglianza. 

                                4.      Secondo il ricorrente, il primo giudice sarebbe di nuovo trasceso nell'arbitrio stabilendo che mediante l'operazione immobiliare caduta nel vuoto egli si sarebbe costituito agli occhi delle operatrici l'immagine di un importante e facoltoso uomo di affari, almeno nella fase in cui le trattative rimanevano in essere e vi era l'aspettativa della disponibilità finanziaria. Basti rilevare, egli opina, che __________ aveva fretta di vendere lo stabile, come risulta dallo scritto del 4 dicembre 1998 dell'avv. __________ e che, in ogni modo, la transazione immobiliare doveva essere conclusa entro la fine di gennaio del 1999. Tenendo conto del contesto della convenzione del 7 gennaio 1999, che dava per acquisita la messa a disposizione della somma di fr. 12'000'000.-- a mezzo di garanzia bancaria e che conteneva l'impegno di __________ di regolarizzare i pagamenti entro la fine del mese come pure i contratti societari, è lecito ritenere, assevera sempre il ricorrente, che quest'ultima, rispettivamente il suo rappresentante (avvocato) abbiano appreso nel corso dello stesso mese o nel febbraio successivo che la garanzia bancaria non è in realtà mai esistita. Sia gli atti del processo, sia la sentenza di assise, sempre secondo il ricorrente, sono però silenti su quanto avvenuto tra il 7 gennaio 1999, data in cui egli ha confermato l'esistenza della garanzia, e il 10 marzo 1999, data in cui egli ha ricevuto da __________ la somma di fr. 40'000.-- per il reperimento di un'ulteriore garanzia. In una situazione del genere, soggiunge il ricorrente, la sua credibilità non poteva che essere scemata agli occhi delle venditrici, al punto da non potere più apparire, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, come quel uomo di affari facoltoso evidenziato nella sentenza di assise.

                                          Anche se non banale, l'argomento manca di pregio. Certo, la mancata prestazione della garanzia entro i tempi precisati nello scritto del 4 dicembre 1998 dell'avv. __________ e nella convenzione del 7 gennaio 1999 non costituiva un segnale positivo. Tale circostanza non appare però ancora decisiva alla luce dei (vincolanti) accertamenti della sentenza impugnata, da cui risulta che agli occhi della vittima le affermazioni del ricorrente - rese evidenti in particolare nella convenzione del 7 gennaio 1999 - sulla sua potenziale disponibilità di ingenti importi da investire erano comunque credibili, tanto da trattenerla dall'effettuare ulteriori verifiche sulla sua consistenza patrimoniale e sulla sua possibilità di avere accesso a importanti crediti bancari (sentenza, pag. 7). A rafforzare la credibilità dell'accusato potevano d'altro canto anche contribuire gli scritti dell'avv. __________ (act. 1, pag. 2), ossia del legale, stando alla denuncia penale, di __________ (cfr. annessi 1 e 2 ). A giusta ragione il presidente della Corte delle assise correzionali non ha quindi conferito, in mancanza di elementi più concludenti (ad esempio una comunicazione della banca che smascherava l'accusato), peso determinante al fatto che le prospettate transazioni immobiliari non siano state concluse entro i termini stabiliti dalla convenzione sulla cui possibile decadenza - almeno stando agli atti del processo - la stessa vittima peraltro nemmeno ha insistito. Anzi, è verosimile che almeno per uno degli immobili le trattative erano ancora seriamente aperte (da qui il mantenimento del rapporto di fiducia), altrimenti non si spiegherebbe perché nell'annesso n. 6 alla denuncia penale (si trattava però di un falso) figuri anche la conferma dell'altra garanzia di fr. 3'900'000.-- (sentenza, pag. 7 e 9). Ne discende che non si può far carico al primo giudice di avere abusato del proprio potere di apprezzamento per avere accertato che il 10 marzo1999, data della consegna al ricorrente della somma di fr. 40'000.-affinché questi reperisse un finanziamento a mezzo di garanzia bancaria, __________ fosse sempre realmente convinta di trattare con una persona che poteva concretamente aiutarla nella soluzione del suo problema, nonostante il mancato acquisto degli immobili oggetto della convenzione del 7 gennaio 1999, sul quale nessuno, prima del 10 marzo 1999, ha peraltro manifestato disappunto.

                                5.      Il ricorrente ravvisa gli estremi dell'arbitrio anche nella conclusione del primo giudice, secondo cui non è vero che egli avrebbe percepito la somma di fr. 40'000.-- per il motivo da lui sempre addotto, ossia come anticipato rimborso delle spese che egli avrebbe sostenuto nella ricerca tra i suoi conoscenti di persone disposte a prendere in considerazione (senza alcuna garanzia di risultato) l'eventualità di concedere il richiesto finanziamento a __________, ma per la ragione indicata dalla vittima, ossia quale anticipo sul non precisato compenso per il reperimento di un finanziamento in favore dello stesso __________, a mezzo di una garanzia bancaria di US$ 10'00'000 da destinare in operazioni finanziarie. Nell'affrontare l'argomento, il ricorrente perde però di vista il potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La natura appellatoria e finanche pretestuosa dell'esposto, in cui vengono peraltro accomunate questioni di fatto e di diritto, risulta infatti palese, il ricorrente limitandosi in buona sostanza a contrapporre agli accertamenti e al conseguente ragionamento del primo giudice il proprio personale punto di vista sia sulla natura e portata dell'accordo venuto in essere con la vittima, sia sullo svolgimento dei fatti capitati successivamente, con particolare riferimento all'equivoco che sarebbe stato causato da tale __________ con l'invio degli annessi n. 5. e 6 alla denuncia penale. Ciò che non è però consentito in un ricorso per cassazione (v. consid. 1). Va comunque rilevato che le argomentazioni e le riflessioni (sentenza, consid. 9) che hanno spinto il presidente della Corte delle assise correzionali a preferire la versione della vittima sullo scopo del versamento della somma di fr. 40'000.--, come pure a non credere al ricorrente di essere a sua volta stato vittima di un pasticcio combinato da __________, come pure a ritenere che gli allegati 5 e 6 fossero dei falsi, perché la __________ non ha mai inteso concedere alcuna garanzia ad __________ né ad altri, sarebbero resistite perfino a un libero esame.

                                6.      Assevera il ricorrente che gli scritti annessi alla denuncia penale attestanti la concessione della garanzia a favore di __________ non sono comunque causali, dato che essi sono successivi al versamento della somma di fr. 40'000.--. Ora, però, nemmeno la sentenza impugnata si è spinta sino a tanto. Anzi, il primo giudice si è chiesto se il ricorrente aveva ancora motivo di esibire i noti scritti (falsi) rischiando le inevitabili conseguenze del caso se avesse realmente agito in malafede, apparendo perciò più logico che egli si dileguasse con la somma. La stessa Corte ha però in seguito rilevato che circa due settimane dopo avere esibito la prima falsa assicurazione di __________, l'accusato è riuscito a farsi consegnare da __________ ulteriori fr. 100'000.-- (non oggetto di accusa; cfr. act. 12 da cui risulta che al riguardo il Procuratore pubblico ha persino emesso un decreto di non luogo a procedere) in circostanze non chiare, poi svaniti senza che il ricorrente sia riuscito a dimostrarne la destinazione. Egli non ha perciò escluso che il ricorrente si proponesse di ulteriormente ingannare la vittima (sentenza, 12). Perché tale riflessione sarebbe arbitraria, il ricorrente non lo dimostra, limitandosi nuovamente a criticare la sentenza di assise con argomenti appellatori. La questione non ha comunque da essere vagliata oltre. Più avanti il primo giudice ha infatti definitivamente chiarito il problema, stabilendo che l'accusato ha fatto uso dei documenti falsi anzitutto per dimostrare alla vittima di avere adempiuto al proprio incarico, ossia - in altre parole - per far si che essa non si accorgesse dell'inganno (sentenza, pag. 15). Ha quindi agito in questo modo perché non fosse subito smascherato e - senza che ciò gli sia stato prospettato nell'atto di accusa e tantomeno nel dispositivo di condanna  - perché potesse di nuovo contare sulla fiducia della vittima anche per affari futuri, come quello relativo al versamento di fr. 100'000.-- (sentenza, pag. 15). La fattispecie è pertanto chiara: usando i noti falsi, il ricorrente si proponeva in primo luogo che la vittima continuasse a credere che egli stava agendo correttamente, ovvero mirava a mantenerla nell'errore (sentenza, pag. 15). Non vi è perciò serio motivo per vagliare ulteriormente il ricorso su questo punto fondato su argomenti per lo più pretestuosi.

                                7.      Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere violato il diritto federale, segnatamente l'art. 146 n. 1 CP, condannandolo per truffa. Nel motivare la critica egli si diparte però da premesse che la Corte di cassazione e di revisione penale non ha ritenuto fondate al momento di vagliare le censure che precedono, ossia dà per scontato che ben prima del 10 marzo 1999 la vittima aveva sufficienti motivi per diffidare e quindi per non consegnargli la somma di fr. 40'000.--. Formulato in questo modo il ricorso è perciò inammissibile, in quanto fondato, come visto, su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza di assise, alle cui pertinenti considerazioni per il rimanente si rinvia (sentenza, pag. 13 e 14). __________ è stata infatti vittima di uno scolastico caso di truffa. A un giudizio di inammissibilità è pure destinata la censura rivolta dal ricorrente alla condanna per falsità in documenti. Anche in questo caso il gravame si fonda su premesse che non trovano riscontro nella sentenza di assise, ove i termini del problema sono stati esposti e trattati correttamente (sentenza, pag. 15).

                                8.      Il ricorrente si duole dell'entità della pena irrogatagli, facendo carico al primo giudice di averlo condannato, senza spiegarne le ragioni, alla medesima pena prospettata nel decreto di accusa nonostante il parziale proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti, come pure di non avere considerato la negligenza della vittima, che avrebbe facilitato la commissione dei reati. A torto. Il primo giudice non ha mancato di rilevare che il ricorrente è stato in parte prosciolto dall'imputazione ricordata nel ricorso. Nemmeno ha trascurato di spiegare perché, ciononostante, egli non ha ridotto la pena proposta dal Procuratore pubblico. Ha infatti ritenuto decisivo che l'accusato abbia agito a scopo di lucro, senza farsi scrupolo di arrecare danno alla vittima, di cui ha carpito la fiducia e ha ricordato anche i suoi trascorsi penali, segnatamente le diverse condanne subite per reati patrimoniali, in particolare per emissione di assegni a vuoto, oltre che per ricettazione e truffa (cfr. anche sentenza, pag. 4 con riferimento al casellario giudiziario in atti). Ha anche ricordato il suo comportamento preprocessuale e processuale, volto alla negazione di ogni addebito (sentenza, pag. 16). Irriducibile fino all'ultimo, il ricorrente non poteva perciò attendersi ulteriore comprensione da parte del primo giudice, cui non può di certo essere rimproverata eccessiva severità. La sentenza resiste perciò anche su questo punto alla critica, proposta invero con leggerezza, in particolare nella misura in cui il ricorrente pretende anche, caso mai fossero condivise le obiezioni che precedono, la conseguente riduzione del periodo dell'espulsione e di conseguenza, visto che non e possibile scendere sotto il limite di tre anni (art. 55 cpv. 1 CP), la sua non pronuncia.

                                9.      Infine, il ricorrente insorge anche contro la mancata concessione della sospensione condizionale del provvedimento dell'espulsione dal territorio svizzero per tre anni pronunciata nei suoi confronti, rimproverando al primo giudice di non avere spiegato perché, accordata la sospensione condizionale della pena principale, non ha deciso altrettanto per l'espulsione. La critica non è seria, giacché il primo giudice ha negato tale beneficio dopo avere stabilito (a giusta ragione) che il territorio svizzero potrebbe anche in futuro costituire terreno fertile per la commissione di eventuali reati patrimoniali (sentenza, pag. 16). Con ciò risulta evidente che egli ha formulato prognosi negativa sulla futura condotta dell'accusato con riferimento proprio alla sua eventuale permanenza in Svizzera (e non nel suo paese di origine), ciò che fa apparire la sua decisione conforme al diritto federale (DTF 114 IV 97).

                              10.      Da quanto precede, discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso siccome manifestamente infondato (art. 291 cpv. 1 CPP). Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 291 cpv. 1 CPP e per le spese la LTG

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       900.-b) spese                         fr.       100.-fr.    1'000.-sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________, tramite l'avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    avv. __________ (rappresentante parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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