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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 05.08.2002 17.2001.74

5 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,209 parole·~11 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2001.00074

Lugano 5 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 dicembre 2001 da

__________ (patrocinato dal lic. iur. __________, studio legale __________)

  contro  

la sentenza emanata il 20 novembre 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 27 luglio 2001 alle ore 21.00 circa, su segnalazione delle Guardie di confine, una pattuglia della polizia cantonale ha effettuato un controllo in via __________, dove ha constato la presenza di __________ nella propria autovettura ivi parcheggiata. Ritenendo che il soggetto manifestava sintomi di abuso di bevande alcoliche, gli agenti lo hanno sottoposto in loco alla prova etanografica, dalla quale è scaturito il risultato di 1.45 g ‰ (act. 1 pag. 2). __________ è quindi stato condotto all'__________ per il prelievo del sangue, avvenuto alle ore 22.30, che a sua volta ha dato un risultato di un tenore medio di alcol nel sangue di 1.80 g ‰, stanti valori compresi tra 1.71 e 1.89 g ‰, rispettivamente 2.10 ‰ (v. referto del 30 luglio 2001 del Laboratorio __________, in plico act. 1, punti 1 e 2).

                                B.      Interrogato dagli agenti di polizia, __________ ha dichiarato di avere lasciato il domicilio verso le ore 12.00 e di essersi recato presso un negozio, dove ha acquistato un panino e tre birre. Salito in macchina, si è recato in via __________, dove ha mangiato il panino e bevuto le tre birre. Ha poi riferito di essere ritornato più tardi in centro, raggiungendo un esercizio pubblico, dove ha sorbito altre tre birre. Ha infine soggiunto di essere risalito sull'automobile verso le ore 20.30, di essersi recato presso un distributore in __________ e di avere acquistato tre bottigliette di birra. Trasferitosi in zona __________ poiché quella zona era più fresca rispetto al suo domicilio, egli – a suo dire – si sarebbe appisolato fino a quando è stato svegliato dalla polizia (v. verbale del 27 luglio 2001).

                                C.      Con decreto di accusa del 24 settembre 2001 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, per avere condotto il proprio veicolo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.71–max. 2.10 grammi per mille). Egli ne ha perciò proposto la condanna a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza del 20 novembre 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha confermato sia l'imputazione, sia la proposta di pena contenuta nel decreto di accusa.

                                D.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 23 novembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 22 dicembre successivo, egli chiede in via principale il proscioglimento dall'imputazione di circolazione in stato di ebrietà e, in via subordinata, la riduzione della pena.

                                E.      Con osservazioni del 7 gennaio 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorrente insorge anzitutto contro gli accertamenti che hanno spinto il presidente della Corte delle assise correzionali a concludere che egli fosse ebbro prima di raggiungere via __________, ossia il luogo dove ha posteggiato la propria automobile e dove è stato controllato dalla polizia. Ora, la determinazione del tasso alcolico di una persona è una questione di fatto (DTF 116 IV 75 consid. 4, 105 IV 345 consid. 1, 100 IV 269 consid. 2), che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata ad esaminare soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). L'accertamento può perciò essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a). E' invece questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo, stabilire se un conducente debba essere considerato ebbro sulla base dei relativi accertamenti (DTF 100 IV 270 consid. 2), come pure se le norme federali sulla constatazione dello stato di ebrietà siano state rispettate (DTF 116 IV 75; Corboz, Le principales infractions, Berna 1997, n. 18 ad art. 91 LCstr; CCRP, sentenza del 16 aprile 2002 in re C. consid. 6).

                                2.      La Corte di assise ha maturato il convincimento che l'accusato fosse ebbro allorché alle ore 20.30 circa del 27 luglio 2001 si era messo al volante per raggiungere il distributore __________ e via __________ fondandosi anzitutto sul responso dell'analisi del sangue, attestante la presenza di un tasso alcolemico compreso tra 1.71 e 1.89 g ‰ (recte: 2.10 ‰) al momento critico. Pur rilevando che il calcolo a ritroso effettuato dal Laboratorio __________ considera erroneamente le ore 21.20 come momento in cui il soggetto ha cessato di bere e che andrebbero pure considerate  – nell'ipotesi più favorevole al prevenuto – le tre birre ingerite tra le 20.30 e le 21.00, ossia quando questi non si trovava alla guida, il primo giudice ha nondimeno ritenuto tali circostanze ininfluenti  Ha infatti stabilito che anticipare il momento in cui il ricorrente ha cessato di bere non è di giovamento, per l'evidente motivo che ciò prolunga in misura corrispondente il tasso di tempo durante il quale il suo organismo aveva già iniziato a smaltire l'alcol ingerito, con il risultato – caso mai – di dovere concludere che il tasso alcolemico al momento in cui il prevenuto ha guidato era in realtà maggiore rispetto alle risultanze di cui ai punti 4 e 5 dell'analisi di laboratorio (sentenza, pag. 4–5). Riferendosi alle tre birre che il ricorrente ha preteso di avere ingerito quando non era più alla guida, il giudice di merito ha puntualizzato che anche volendo dedurre questo quantitativo di alcol nella misura in cui dovesse ritenersi che l'organismo dell'accusato l'aveva già assorbito al momento del prelievo del sangue, occorrerebbe comunque aggiungere lo smaltimento intervenuto tra le ore 20–30 e le 22.30 dell'alcol precedentemente ingerito; partendo da un tasso elevato come quello minimo di 1.71 g ‰ riscontrato alle ore 22.30, ha soggiunto il presidente della Corte di assise, il risultato riportato alle ore 20.30 è in ogni modo compromettente, perché corrisponde, sia come sia, a un alcolemia superiore a quella consentita, nell'ordine di almeno 1.2–1.5‰, non potendosi ragionevolmente ammettere che la successiva ingestione del contenuto di tre bottigliette di birra (max 1 litro) avrebbe da sola fatto lievitare il tasso alcolico dal massimo consentito dello 0.8 ‰. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, tale convincimento risulta confortato anche dal test etanografico (1.45 ‰) effettuato alle 21.00, momento in cui l'organismo nemmeno aveva iniziato a smaltire in modo significante l'alcol che l'accusato ha affermato di avere sorbito proprio tra le 20.30 e le 21.00, sicché tale misurazione appare fedefacente del tenore di alcol presente nel sangue del soggetto al momento critico (sentenza, pag. 5).

                                3.      Il ricorrente dissente dalla conclusione di prima sede, facendo di nuovo valere che nell'allestire il proprio referto, il Laboratorio __________ ha erroneamente considerato le  21.20 come ora in cui egli ha cessato di bere e pretendendo che tale dato non può essere corretto. Egli non si confronta però con le considerazioni che, come visto, hanno spinto il primo giudice a ritenere che da tale svista il soggetto non soltanto non ha patito pregiudizio, ma ha perfino tratto un vantaggio per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni in cui si trovava al momento critico, ossia quando ancora stava circolando alla guida del suo veicolo. Formulato senza sostanziare arbitrio di sorta, il gravame sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Assevera inoltre il ricorrente che la perizia e, quindi, anche la sentenza impugnata contengono un secondo dato errato, ossia stabiliscono che l'ora del momento critico risale alle ore 21.30 e non alle 20.30 come ritenuto dalla stessa Corte di assise. La critica non è destinata a miglior successo. Quanto sostenuto nel ricorso è vero, nel senso che, effettivamente, il referto indica le ore 21.30 come momento critico, benché il ricorrente aveva cessato di guidare alle 20.30 circa. Spettava però a questo punto all'accusato spiegare perché tale puntualizzazione renderebbe la sentenza di assise arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, anche nel suo risultato (DTF 125 II 120 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a) alla luce della valutazione complessiva degli indizi raccolti e, in particolare, delle considerazioni espresse dal primo giudice sia sull'irrilevanza dell'errata indicazione dell'orario in cui l'accusato avrebbe cessato di bere (che mutatis mutandis devono valere anche per quanto riguarda la constatazione che il momento critico non era quello indicato nel referto), sia sulla rilevanza dell'esito del test etanografico, tenuto anche conto delle tre birre che il ricorrente ha preteso di avere sorbito dopo avere parcheggiato la propria automobile. Egli non si è però spinto sino a tanto. Ancora un volta l'ammissibilità del ricorso non è data.

                                4.      Per dimostrare il preteso arbitrio in cui la prima Corte sarebbe caduta, nel punto 4.3 del ricorso il ricorrete si propone di determinare il tasso alcolico presente nel suo sangue al momento critico. Il prolisso esposto che ne segue, con il quale il ricorrente si limita per lo più a contrapporre al primo giudice una propria versione dei fatti, una propria valutazione delle prove, proponendosi finanche di  fungere da perito, è però di chiara connotazione  appellatoria, ciò che non è consentito in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il gravame non è perciò ammissibile nemmeno al riguardo.

                                5.      Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena. Riferendosi alla condanna a 20 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente), egli rimprovera al primo giudice di avergli irrogato la medesima pena privativa della libertà proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, nonostante che egli, per finire, abbia riscontrato un tasso alcolico (1.2–1.5 g ‰) più contenuto rispetto a quello stabilito in sede predibattimentale e riportato nello stesso decreto di accusa. L'argomento non è decisivo, poiché il giudice del merito non è vincolato alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico. Incombeva perciò al ricorrente confutare le ragioni che hanno spinto il primo giudice a confermare la proposta di pena avanzata dalla pubblica accusa. Egli non ha però soddisfatto tale esigenza, ossia ha completamente sorvolato le considerazioni che secondo la prima Corte osterebbero a un giudizio più clemente: gravità dell'infrazione commessa, inconsistenza delle giustificazioni addotte al riguardo, atteggiamento volto alla totale negazione dell'errore commesso e precedenti amministrativi in materia di circolazione (sentenza, pag. 6). Carente di motivazione il ricorso è pertanto ancora una volta destinato a un giudizio di inammissibilità. Il ricorrente si duole anche dell'entità della multa inflittagli (fr. 700.–), contestando che la stessa sia adeguata alle sue modeste condizioni finanziarie. A ben vedere la decisione impugnata suscita invero qualche perplessità. Nel quantificare in fr. 700.– la multa a carico del prevenuto, il presidente della Corte di assise ha sì ricordato la non agiata condizione economica del soggetto, ma non ha fornito utili ragguagli (nemmeno a pag. 2 ) che consentono di determinarsi sulle reali condizioni economiche della persona in causa (art. 48 cpv. 2 CP). L'argomento non ha però da essere vagliato oltre, ove si consideri che al primo giudice lo stesso ricorrente aveva chiesto, ancorché in via subordinata, la condanna al pagamento di una multa anziché ad una pena privativa della libertà (sentenza, pag. 2), ciò che fa presumere che egli non versasse in condizioni finanziarie a tal punto precarie, da impedirgli di pagare la somma di fr. 700.–, ossia la multa inflittagli in aggiunta alla pena di 20 giorni di detenzione (art. 91 cpv. 1 LCstr; art. 50 cpv. 2 CP). Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato .

                                6.      Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguano la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.       600.–

                                          b) spese                         fr.       100.–

                                                                                 fr.       700.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    lic.iur. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Presidente della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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