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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2001.68

21 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,304 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

n

Incarto n. 17.2001.00068

Lugano 21 giugno 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 6 novembre 2001 presentato da

__________, (patrocinata dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 2 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    

1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 18 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autrice colpevole di aiuto al soggiorno illegale dei cittadini ucraini __________ e __________ compiuto nel maggio del 2000 e di falsità in certificati, realizzata mediante sostituzione della fotografia originale sul passaporto lituano di __________ con una fotografia propria in una data imprecisata tra il 1999 e il 2000. Per tali reati egli l'ha condannata a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, e ha ordinato la confisca dei passaporti intestati a Ihor __________ e __________, come pure di varie fotocopie di passaporti rinvenute nel suo appartamento.

                                  B.   Statuendo su opposizione, con sentenza del 2 ottobre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato l'accusata autrice colpevole di aiuto al soggiorno illegale di __________, prosciogliendola invece dalla medesima imputazione riferita a __________, così come da quella di falsità in certificati. Riconoscendo nella fattispecie un caso poco grave nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS, egli l'ha condannata a una multa di fr. 600.–. Il Pretore ha inoltre decretato la confisca del passaporto ucraino intestato a __________, di quello lituano intestato ad __________ e delle fotocopie varie di passaporti, oltre al sequestro per restituzione alla titolare o all'autorità estera del passaporto ucraino intestato a __________.

                                  C.   Contro il giudizio appena citato __________ ha presentato il 5 ottobre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 6 novembre 2001 essa chiede il suo proscioglimento e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 cpv. 1 CPP), sindacabili unicamente ove il giudizio impugnato denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la sen­tenza impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto preferibile appaia. Occorre spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 34a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamen­to delle prove: DTF 127 I 41 consid. 2a).

                                   2.   Il Pretore ha confermato l'accusa di violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS, accertando che l'imputata aveva ospitato in casa propria la cittadina ucraina __________– che sapeva soggiornare illegalmente – seppure per una notte e senza che quest'ultima avesse dormito presso di lei. Il primo giudice ha rilevato altresì che dell'ospite l'accusata aveva conservato il passaporto, necessario a costei per l'espatrio (consid. 5b). Dal momento che __________ era rimasta presso la ricorrente solo per poco, egli ha ritenuto giustificata l'applicazione dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS, ravvisando un caso poco grave (consid. 5c).

                                   3.   La ricorrente sostiene di avere unicamente invitato a casa propria la cittadina straniera per alcune ore, senza metterle a disposizione un letto né offrirle un pasto, di modo che non può farsi questione di aiuto a soggiorno illegale, non essendo realizzata la fattispecie dell'art. 23 cpv. 1 LDDS. Soggiunge di avere sempre affermato di essere stata convinta che __________ avesse un regolare permesso di soggiorno, pur non sapendo specificare di che genere. Argomentando in tal modo però la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti. Il primo giudice ha accertato invece che costei è stata ospitata per una notte, beneficiando così di un'agevolazione al soggiorno illegale, anche se di durata minima, circostanza di cui il Pretore ha tenuto conto considerando il caso poco grave. E la ricorrente non sostanzia alcun arbitrio da parte del primo giudice. Per quanto concerne poi l'intenzionalità del suo agire, come ha accertato il Pretore la ricorrente medesima ha ammesso di essere stata consapevole che l'interessata non disponeva del visto (sentenza, consid. 5b e verbale 26 maggio 2000, pag. 11). Di conseguenza il ricorso, palesemente appellatorio, su questi punti si rivela irricevibile.

                                   4.   La ricorrente afferma inoltre che il Pretore ha omesso di menzionare che, se una cittadina ucraina non può entrare in Svizzera senza visto (art. 3 e 4 lett. d OEnS), cittadini ucraini muniti di visto di Schengen rilasciato dalla Spagna, come __________, possono accedere al territorio svizzero qualora essi siano provvisti di un altro permesso rilasciato dalla Spagna, segnatamente di uno di quelli elencati nella lista annessa al ricorso quale doc. B.  L'istruttoria non avendo permesso di accertare se l'interessata fosse al beneficio di un simile permesso, in virtù del principio in dubio pro reo il primo giudice avrebbe dovuto assolverla. All'argomento non può essere dato seguito. E vero che al dibattimento l'accusata ha rilevato che non si può escludere che __________ avesse un regolare permesso di soggiorno spagnolo (sentenza, pag. 2 in alto). Essa non ha però approfondito l'argomento e nemmeno ha chiesto al Pretore che un accertamento del genere fosse esperito; anzi, prima del dibattimento, ovvero con scritto del 17 agosto 2001 essa ha soltanto chiesto al Pretore di cumunicarle se presso le competenti autorità è risultato che __________ era al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, ottenendo risposta negativa (v. scritto del 28 settembre 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione). D'altro canto nel proprio gravame la ricorrente non soltanto non fa valere una limitazione dei propri diritti di parte a seguito del modo con il quale è stata condotta l'istruttoria dibattimentale, ma nemmeno pretende che __________ fosse realmente stata in possesso di un permesso spagnolo che le consentisse di accedere al territorio svizzero senza visto. A torto l'accusata richiama pertanto il principio in dubio pro reo. In effetti, il visto di Schengen rilasciato dall'ambasciata spagnola di Kiev (pag. 14 del passaporto di __________) non permetteva un'entrata in Svizzera senza il necessario visto imposto dall'art. 3 OEnS.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 6 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________;

                                         – avv. __________;

                                         – Ministero pubblico, Lugano;

                                         – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         – Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         – Ufficio federale degli stranieri, Berna;

                                         – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Bellinzona;

                                         – Sezione cantonale degli stranieri, Bellinzona;

                                         – Comando della polizia cantonale, Bellinzona.                  

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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