Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2001.59

21 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·6,394 parole·~32 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2001.00059

Lugano 21 giugno 2002/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'11 settembre 2001 presentato da

__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 3 agosto 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 20 ottobre 1995 __________ si è recato con __________ da __________, funzionario della Banca __________, per aprire due relazioni bancarie. __________ intendeva depositare su un conto a lui intestato taluni titoli, asseritamente di sua pertinenza, in garanzia (pegno) di un linea di credito concessa dalla Banca __________ e che sarebbe dovuta confluire sull'altra relazione bancaria, intestata a __________. Si è quindi aperto il conto cifrato __________ intestato a __________, destinato a ricevere i titoli, e il conto __________ intestato a __________, beneficiario di una linea di credito in conto corrente di

                                          fr. 760'000.–. __________ si è dichiarato avente diritto economico dei valori conferiti alla banca, compilando l'apposito formulario “A” (act. 1/annesso). La linea di credito così ottenuta è stata interamente utilizzata. Il 9 maggio 1996 la Banca __________ ha realizzato i titoli depositati sul conto __________, accreditandone il provento sul conto __________. Il 10 maggio successivo, per posta interna, essa ha annunciato al titolare l'estinzione della facilitazione di credito, rimborsata anticipatamente (act. 1/annesso).

                                B.      Con decreto di accusa del 20 marzo 2000 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, il 20 ottobre 1995, immesso nel carteggio bancario, al fine di procacciare con inganno a sé e a terzi un indebito profitto o un indebito vantaggio, il formulario “A” (art. 3 e 4 CDB) in cui __________ si dichiarava, contrariamente al vero, aven­te diritto economico dei valori conferiti alla banca, mentre tali averi erano di pertinenza di __________. Il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________, inoltre, autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie per avere accettato e preso in consegna valori patrimoniali, che sapeva di __________, senza indicare quest'ultimo sul formulario “A” alla stregua di effettivo avente diritto economico, omettendo così di accertare con la diligenza richiesta dalle circostanze l'identità dell'avente diritto economico e omettendo di lasciare debita traccia documentale dell'avvenuto accertamento. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ a 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Statuendo su opposizione, con sentenza del 3 agosto 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha confermato le imputazioni e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.

                                C.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 7 agosto 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, presentati l'11 settembre successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio. In subordine egli postula l'annullamento della sentenza in questione e il proscioglimento da ogni imputazione; in via ancor più subordinata, il proscioglimento da ogni imputazione e, in via di ulteriore subordine, il proscioglimento da ogni imputazione in virtù dell'art. 19 CP (errore sui fatti), rispettivamente l'esenzione da pena o la riduzione della pena in virtù dell'art. 20 CP (errore di diritto). L'8 ottobre 2001 il Procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio alla Corte di cassazione e di revisione penale, cui ha proposto in ogni modo di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versio­ne dei fatti, per quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o pog­gino unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quan­do è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 108 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).

                                2.      Con riferimento alla condanna per falsità in documenti il ricorren­te sostiene anzitutto che al momento dei fatti sussisteva totale incertezza circa la punibilità di chi compilava il formulario “A” in modo inveritiero. Egli si duole che la sentenza impugnata abbia trascurato tale circostanza, ammessa indirettamente anche dal Procuratore pubblico in fase istruttoria con scritto del 18 febbraio 2000 (act. 9). Avesse tenuto conto di ciò, la Corte avrebbe dovuto riconoscere la mancanza dell'elemento soggettivo, prosciogliendolo dall'accusa o tutt'al più avrebbe dovuto ravvisare un errore in diritto e ridurgli la pena. In realtà la doglianza cade nel vuoto, poiché la prima Corte si è posta la questione sollevata dal ricorrente e ha esaminato l'effettiva consapevolezza di lui, motivando il proprio convincimento. Ispirandosi alla sentenza 30 novembre 1999 del Tribunale federale pubblicata in SJ 122/2000 I 234, essa ha rilevato che, a dispetto dei dubbi iniziali dell'imputato, il formulario “A” relativo all'identificazione dell'avente diritto economico è un documento a norma dell'art. 110 n. 5 CP, ciò che appariva ovvio d'acchito in considerazione della sua natura e delle sua finalità. Ricordato che il formulario “A” relativo al conto __________ sottoscritto il 20 ottobre 1995 è un falso intellettua­le, giacché indica contrariamente al vero che __________ è l'avente diritto economico di quella relazione, il presidente della Corte ha accertato che l'imputato era consapevole di ciò, lo stesso __________ avendo dichiarato che l'origine dei beni gli era perfettamente nota (sentenza, consid. 6). Lo stesso imputato aveva finanche riconosciuto, in un primo momento, di essersene reso con­to. L'accusato sapeva perciò non corrispondere al vero quanto figurava nel formulario, i beni messi a disposizione della Banca __________ sul conto __________ non essendo altro, dal profilo economico, che il controvalore dei titoli conferiti da __________ sul conto __________ (sentenza, pag. 6). Escluso che l'imputato abbia equivocato sulla titolarità economica alludendo a un preteso rapporto fiduciario tra __________ e __________ o che abbia potuto realmente credere all'esistenza di un eventuale rapporto di mutuo tra di loro, la Corte ha escluso altresì l'ipotesi che egli possa avere agito per effetto di un'erronea valutazione delle circostanze di fatto o nel convincimento di agire legittimamente (sentenza, pag. 11). Contrariamente a quanto l'interessato allega nel ricorso, la Corte ha quindi esaminato l'applicabilità degli art. 19 e 20 CP. Un'altra questione è sapere se le conclusioni che ne ha tratto siano corrette. L'argomento sarà ripreso più avanti.

                                3.      Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere considerato le opinioni di quegli autori che, prima della sentenza 30 novembre 1999 del Tribunale federale, avanzavano dubbi sulla punibilità a norma dell'art. 251 CP in caso di falsa compilazione del for­mulario “A”. Così facendo, la Corte avrebbe di nuovo trascurato una circostanza importante al momento di esaminare l'aspetto soggettivo. L'argomento non è serio, ove appena si consideri che mai durante l'inchiesta o il pubblico dibattimento il ricorrente ha preteso di avere agito confidando fallacemente in opinioni di dot­trina. Certo, quando __________ ha firmato il formulario “A” (20 ottobre 1995) il Tribunale federale non aveva ancora emesso la nota sentenza del 30 novembre 1999. Se ciò basti per giustificare il comportamento dell'interessato sarà esaminato al momento in si vaglierà l'errore in diritto (consid. 14).

                                4.      Il ricorrente afferma che, prosciogliendolo dall'accusa di falsità in documenti (o quanto meno esentandolo da pena), non si creerebbe alcun rischio di ostacolare la lotta al riciclaggio di denaro né di indebolire le relative misure di prevenzione, la sua condotta essendo antecedente all'entrata in vigore della legge federale antiriciclaggio (LRD) e, in ogni modo, alla nota sentenza del Tribunale federale. L'argomentazione non può essere condivisa, il ricorrente non potendo pretendere infatti di essere assolto o di andare esente da pena solo perché il suo comportamento è anteriore al 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore della LRD, rispettivamente al 30 novembre 1999 (data della nota sentenza del Tribunale federale). Anche il caso giudicato dal Tribunale federale precedeva il 1° aprile 1998. Eppure l'interessato non è stato prosciolto per ciò soltanto.

                                5.      Il ricorrente critica la Corte di assise per non avere ritenuto credibili le dichiarazioni da egli rilasciate all'interrogatorio del 10 set­tembre 1999 e al pubblico dibattimento, ove ha rettificato quanto riferito in un primo momento agli inquirenti. Egli nega di avere tentato così di ritrattare le precedenti ammissioni, dolendosi che i primi giudici gli hanno mosso un rimprovero gratuito. Del resto, egli soggiunge, la stessa procedura penale attribuisce alla partecipazione dell'avvocato difensore durante gli interrogatori importanza non trascurabile.

                                          a)  Ai fini di accertare la consapevolezza dell'autore al momen­to di compilare il formulario “A” la Corte di merito ha ricordato che, durante l'interrogatorio del 31 agosto 1999, l'imputato aveva dichiarato che già prima del 20 ottobre 1995 __________ gli aveva comunicato di voler operare fiduciariamente per contro di un cliente sul mercato dei cambi, soprattutto a Milano (sentenza, pag. 5). Nel medesimo verbale il ricorrente aveva pure ammesso di essere stato al corrente che, all'aper­tura del conto, __________ era solo fiduciario e di avere avuto un colloquio personale con __________, effettivo avente diritto degli attivi da mettere a pegno, per stabilire la provenienza dei fondi (sentenza, pag. 6). Donde – sempre secondo il ricorrente – l'apertura dei due conti: il conto __________, con l'effettiva disponibilità finanziaria, intestato a __________ e il conto __________, intestato fiduciariamente a __________, sul quale far confluire la linea di credito per l'importo garantito dal deposito sull'altro conto (sentenza, pag. 6). Ciò posto, il presidente della prima Corte ha concluso che il ricorrente ha dato atto di avere ben compreso l'operazione, artificiosamente scomposta in due fasi con due intestatari diversi, ma in realtà facente capo a un solo beneficiario economico __________, il controvalore dei titoli da lui apportati essendo di sua pertinenza. All'imputato era chiaro perciò che __________ non era avente diritto economico di alcunché. Nondimeno, nel formulario “A” inserito nel carteggio bancario egli ha indicato __________ quale avente diritto economico del conto __________ (sentenza, pag. 6). In un primo momento il ricorrente ha giustificato il suo agire dicendo di avere accon­disceso a una richiesta di __________ e __________, nella convinzione che __________ godesse del più ampio mandato di gestione perché i soldi erano pur sempre sul suo conto. Se non che, ha precisato la Corte, per finire l'accusato ha riconosciuto l'infondatezza di tale giustificazione, ammettendo che anche in casi del genere occorre sempre indicare l'effettivo proprietario degli averi (sentenza, pag. 7).

                                          b)  Nel medesimo contesto il presidente della Corte ha ricordato che, in seguito all'accusa promossa dal Procuratore pubblico sulla base del citato verbale per falsità in documenti e carente diligenza operazioni finanziarie, il legale del ricorrente si è rivolto al Ministero pubblico per sollecitare un interrogatorio in cui il suo assistito potesse esprimersi in modo più puntuale sulla semantica del termine “fiduciario” (sentenza pag. 7). All'interrogatorio del 10 settembre 1999 l'accusato ha poi precisato di non essersi spiegato bene al riguardo, dichiarando che egli credeva essere __________ il proprietario del denaro e __________ un semplice mutuante (sentenza, pag. 7). Il primo giudice ha richiamato però un verbale del 10 febbraio 2000 in cui __________ ha detto che i beni depositati sul conto a lui intestato non erano suoi e che la banca era al corrente di ciò, avendo suggerito essa medesima che occorreva aprire un conto di passaggio (sentenza, pag. 7 e 8). La Corte ha ricordato altresì che al dibattimento l'imputato ha mantenuto l'ambiguo atteggiamento assunto al suo secondo interrogatorio, da una parte non revocando in dubbio la sue prime affermazioni e dall'altra, nonostante le contestazioni, mantenendo le successive giustificazioni (sentenza, pag. 10). Il ricorrente era quindi cosciente del fatto che i beni in rassegna provenivano da __________, del preteso mutuo non essendovi traccia; anzi, la deposizione di __________ riprende proprio quella originaria dell'accusato. Il ricorrente sapeva perciò che quanto dichiarato nel formulario “A” non era vero, i beni depositati sul conto __________ non essendo altro, dal profilo economico, che il controvalore dei titoli messi da __________ sull'altro conto. E, come procuratore di banca, egli non aveva ragione per equivocare sulla titolarità economica in un caso siffatto (sentenza, pag. 10 e 11).

                                          c)  Nelle condizioni descritte non si può certo affermare che il primo giudice sia caduto in arbitrio ritenendo come le precisazioni dell'accusato al secondo interrogatorio mirassero, in sostanza, a ridimensionare le sue precedenti ammissioni. Senza arbitrio la prima Corte poteva giudicare concludente infatti la prima versione fornita dall'accusato, che collima con quella di __________, tanto più che l'ipotesi del mutuo tra __________ e __________ prospettata in un secondo tempo dal ricorrente non ha trovato alcun riscontro e che l'imputato è un uomo cognito di pratiche bancarie. Al ricorrente non giovano nemmeno le critiche rivol­te alla prima Corte per avere creduto a __________. Nella misura in cui invoca l'inaffidabilità di quest'ultimo con riferimento a una condanna da lui subìta in Italia il 25 luglio 2001 e alla poca conoscenza della fattispecie da parte dello stesso __________, avuto riguardo al fatto che __________ aveva fornito le spiegazioni del caso, il ricorso si esaurisce in argomenti appellatori, come tali inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Alla stessa conclusione è destinato il ricorso nella misura in cui l'interessato definisce ininfluente la deposizione di __________, sostenendo che questi non smentirebbe le sue successive affermazioni. La natura appellatoria dell'assunto è infatti manifesta. Pure inammissibile va dichiarato il ricorso nella misura in cui l'imputato contesta la versione di __________, pretendendo trattarsi di fatti riferiti da persona interessata al procedimento, di un chiamata in correità, rispettivamente di una deposizione nell'ambito del procedimento a carico di __________ senza la presenza dei suoi difensori. Basti notare che l'imputato non ha mosso alcuna obiezione quando il presidente della Corte ha letto in aula la deposizione di __________ (verbale del processo, pag.7). Non può perciò dolersi ora di un'eventuale limitazione dei diritti della difesa, dato che avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità al dibattimen­to (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP).

                                6.      Quanto alla condanna per carente diligenza in operazioni bancarie (art. 305ter CP), il ricorrente asserisce che l'arbitrio della sentenza impugnata consiste anche nella totale mancanza di motivazione circa l'unico testo rilevante a quel momento per accertare l'elemento oggettivo dell'art. 305ter CP, ossia la Convenzione di diligenza dell'Associazione svizzera dei banchieri nella versione del 1°ottobre 1992. L'unico testo di riferimento essendo l'art. 3 CDB, la sentenza di assise poteva soltanto accreditare la presunzione secondo cui __________, quale contraente, si identificava con l'avente diritto economico. Invece, soggiunge il ricorrente, la prima Corte non ha accertato alcunché per sovvertire tale presunzione in base agli unici tre casi elencati esaustivamente dal cpv. 2 al n. 18 dell'art. 3 CDB 92. La censura è infondata. Mal si comprende in effetti perché il primo giudice dovesse indagare ulteriormente se, in concreto, il ricorrente sapeva che __________ era l'avente diritto economico, ciò che – come si è visto – la prima Corte poteva accertare senza arbitrio sulla base delle prime ammissioni dello stesso ricorrente e della testimonianza di __________ medesimo. Il richiamo alle presunzioni dell'art. 3 n. 18 CDB 92 si rivela perciò infruttuoso.

                                7.      Arbitrio la prima Corte avrebbe inoltre compiuto, secondo il ricorrente, ignorando uno scritto del 9 settembre 1999 in cui il suo difensore segnalava al Procuratore pubblico che l'identificazione del cliente era avvenuta in conformità all'art. 305ter, dato che in base alla sua prassi interna la banca non autorizzava l'apertura di relazioni bancarie a persone fisiche diverse dall'avente diritto economico. Tale prassi non è mai stata messa in discussione, né dal Ministero pubblico né dalla Corte. Il ricorrente poteva dunque essere convinto che __________ era il contraente e l'avente diritto economico del conto. La tesi non è di alcuna consistenza, poiché dalla sentenza impugnata risulta esattamente il contrario, e cioè che il ricorrente ha ignorato la prassi bancaria, adeguandosi alla proposta di __________ di accettare che nel formulario “A” fosse indicato un avente diritto economico fittizio. Al proposito il ricorso non merita ulteriore disamina.

                                8.      Il ricorrente invoca l'art. 260 cpv. 2 CPP, facendo valere che riguardo alla condanna per falsità in documenti il dispositivo della sentenza impugnata gli fa carico di avere agito allo scopo di procacciare indebito profitto a sé o a terzi, mentre nel decreto di accusa gli si rimproverava solo di avere agito al fine di procacciare indebito profitto a terzi. E siccome la sentenza deve fondarsi esclusivamente sui fatti indicati nell'atto o nel decreto di accusa, egli non può essere condannato per avere agito con l'intenzione di procurare a sé indebito profitto. La doglianza è ai limiti del pre­testo, ove appena si rilevi che nel decreto di accusa si imputava al ricorrente anche di avere agito a proprio vantaggio, per acquisire un nuovo cliente. Per di più in aula l'imputato ha consentito alla posa del quesito n. 1.1 che contemplava entrambe le varianti soggettive riportate nel dispositivo della sentenza di assise (cfr. comunque l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Il ricorrente soggiunge che un altro vizio di procedura è ravvisabile nella dichiarazione di colpevolezza riferita all'indebito vantaggio che con il suo agire egli avrebbe procacciato a terzi, di cui tutto si ignora. La critica cade nel vuoto. La Corte ha accertato che il documento falso è stato allestito allo scopo di procacciare a __________ un indebito van­taggio, per evitargli di figurare come titolare di una notevole som­ma di denaro ottenuta con la messa a pegno di titoli. Certo, il ricorrente eccepisce che per finire a __________ non è stato garantito anonimato di sorta, gli atti reperibili in banca sul conto __________ e __________ permettendo agevolmente di assodare che il credito concesso al primo conto era garantito dai titoli depositati sul secondo. Fosse così facile individuare la vera situazione, come ripetutamente sostenuto nel gravame, non si intravede tuttavia per quale ragione __________ avrebbe chiesto a __________ di figurare in sua vece quale avente diritto economico. Scopo dell'operazione era in realtà quello di far credere che le persone figuranti come titolari dei conti __________ (ove erano stati depositati i titoli in pegno) e __________ (ove doveva confluire la valuta ottenuta dalla messa a pegno dei titoli) fossero diverse, facendo credere che __________ si fosse limitato a fungere da garante per la concessione di una linea di credito a __________ con la messa a pegno dei titoli. Grazie a quell'artificio, __________ si vedeva perciò garantito l'anonimato riscontrato dal primo giudice.

                                9.      Invocando sempre l'art. 260 cpv. 2 CPP, il ricorrente assevera che, quanto alla carente diligenza in operazione finanziarie, la modifica nel dispositivo di condanna dei fatti prospettati nell'atto di accusa è ancora più evidente, nella sentenza di assise essendogli rimproverato di avere omesso di lasciare traccia documen­tale circa l'identità del reale avente diritto economico, mentre nel decreto di accusa gli era fatto carico solo di avere omesso di lasciare traccia documentale dell'avvenuto accertamento. La censura è improponibile. La prima Corte ha esaminato l'aspetto sog­gettivo dell'imputazione, per vero, dipartendosi dalla formulazione proposta con l'accordo delle parti nel quesito n. 1.2 (sentenza, pag. 4). Avesse inteso scorgere un vizio di procedura, il ricorrente avrebbe dovuto reagire allora (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). L'interessato assume che, comunque sia, quanto figura nel dispositivo, ossia l'omissione di lasciare traccia documentale circa l'identità dell'avente diritto economico, non costituisce un elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 305ter CP, ma tutt'al più una violazione della CDB 92. La questione sarà trattata più avanti (consid. 13).

                              10.      Il ricorrente ribadisce che la prima Corte ha completamente trascurato qualsiasi motivazione riguardo all'aspetto soggettivo del reato, ignorando la dottrina che metteva in dubbio la protezione del formulario “A” come documento penale. Come si è già rilevato, però, la prima Corte si è soffermata su tale questione, in particolare quando ha scartato l'ipotesi che l'imputato potesse avere agito per effetto di un errore di fatto o di diritto. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è insufficien­te anche in merito all'imputazione di carente diligenza in operazioni finanziarie, poiché manca qualsiasi supporto logico che consenta di capire in base a quali mezzi di prova e a quale ragionamento giuridico sia possibile concludere che egli, il 20 ottobre 1995, avesse motivi sufficienti per ritenere __________ (anziché __________) come l'effettivo avente diritto economico del conto __________. L'argomentazione non ha pregio. La prima Corte infatti non ha mancato di spiegare le ragioni che l'hanno indotta a ritenere il ricorrente consapevole dell'operazione, in specie richiamando il verbale in cui quest'ultimo ha finito per ammettere di avere capito che __________ non era il titolare economico del conto, come pure il verbale in cui __________ riferiva che alla banca era chiaro di chi erano i soldi.

                              11.      Riferendosi alla condanna per falsità in documenti il ricorrente fa valere che, riguardo alla protezione del formulario “A”, la sentenza impugnata si limita a citare la nota sentenza del Tribunale federale, dimenticando però che quest'ultimo non ha giudicato il caso di un funzionario di banca, ma quello di un cliente, riconosciuto colpevole di truffa nei confronti della banca, commessa anche compilando il formulario “A” in modo inveritiero. Trattasi perciò, egli assevera, di una fattispecie diversa. L'asserzione è infondata. Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ritenuto non contraria al diritto federale la sentenza di un'autorità cantonale che aveva dichiarato autore colpevole di falsità in documenti un cliente, il quale aveva fatto indicare nel formulario “A” un avente diritto economico diverso da quello vero. Al formulario “A” è stata riconosciuta perciò la qualifica di documento giusta l'art. 110 n. 5 CP. Non si vede perché tale caso dovrebbe essere diverso dall'attuale. Poco importa che il ricorrente non abbia con­fezionato egli medesimo il falso (ideologico), giacché egli – secondo i vincolanti accertamenti della Corte di assise – ha pur sempre fatto uso del formulario, ben sapendo che __________ non era il titolare economico del conto. E tale formulario egli ha riposto nel carteggio bancario, integrando con ciò i presupposti dell'art. 251 n. 1 cpv. 2 CP.

                              12.      Il ricorrente insiste nell'affermare che la qualifica del formulario “A” non è stata minimamente esaminata nella sentenza impugnata, la quale si è limitata ad applicare acriticamente la sentenza 30 novembre 1999 del Tribunale federale. Non vede tuttavia quali altri problemi dovesse porsi la Corte di merito di fronte a una sentenza in cui il Tribunale federale riconosceva chiaramen­te al formulario “A” la natura di documento. Soggiunge il ricorren­te che, comunque sia, le indicazioni riportate su precisazione di __________ nel formulario “A” non erano suscettibili di trarre in inganno, poiché sulla base della documentazione esistente era evidente per la banca la correlazione tra i due conti, l'uno intestato a __________ e l'altro a __________. Stessero così le cose, però, il ricorrente dovrebbe spiegare perché ha accettato che nel formulario “A” relativo al conto __________ fosse designato un titolare economico diverso da quello vero e perché __________ dovesse risultare come semplice datore dei pegni in garanzia della valuta confluita sull'altro conto. Ciò che egli puntualmente omette. Il ricorrente contesta anche il requisito dell'indebito vantaggio previsto dall'art. 251 cpv. 1 CP, trascurando però gli accertamenti della prima Corte, ossia che il falso di cui egli ha fatto uso era stato con­fezionato per evitare a __________ di figurare quale titolare di un'importante somma di denaro ottenuta con la messa a pegno dei titoli (sentenza, pag. 11). Perché tale accertamento sarebbe arbitrario non è dato di capire. Infine il ricorrente si diffonde sulla nozione di “fare uso” di un documento falso a norma dell'art. 251 n. 1 cpv. 2 CP, rilevando che egli si è limitato a mettere nell'incarto del conto __________ il formulario “A” firmato da __________, un documento destinato solo a provare, senza ingannare nessuno, che la linea di credito concessa a favore di quel conto godeva del pegno costituito da beni esistenti sull'altro conto __________. Il fatto è che essere titolare economico del conto su cui è stato depositato il pegno non significa automaticamente – come vorrebbe far credere il ricorrente – essere avente economico del conto aperto grazie a tale garanzia. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito quando sostiene che l'asserito inganno non si è compiuto, dovendosi considerare unicamente – secondo il dispositivo della sentenza impugnata – quanto avvenuto il 20 ottobre 1995. Egli trascura però che, ai fini dell'art. 251 n. 1 cpv. 2 CP, basta lo scopo di inganno. Non occorre che terzi siano stati effettivamente ingannati.

                              13.      Alla Corte di assise il ricorrente fa carico altresì di avere violato il diritto federale dichiarandolo colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie. Ora, chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligen­za richiesta dal­le circostanze, dell'identità dell'avente economica­mente diritto, è punito con la detenzione fino a un anno, con l'arresto o con la multa (art. 305ter cpv. 1 CP). La diligenza richiesta consiste nella verifica, da parte dell'operatore professionale nel settore finanziario, dell'identità dell'avente economicamente diritto del valore trattato. Tale obbligo risulta anche dalla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche sia nelle versioni del 1987 e del 1992 (art. 1 lett. a, art. 3 n. 18 segg.), sia nella versione del 1998 (art. 3 n. 22 segg.), come pure nella legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) del 10 ottobre 1997 (art. 4). La carente diligenza nelle operazioni finanziarie è concepita come reato astratto di esposizione a pericolo. Il comportamento punibile consiste nell'eseguire operazioni finanziarie senza identificare l'avente diritto economico nonostante la presenza di concreti indizi sulla mancata identità fra contraente e avente economicamente diritto (DTF 125 IV 139 consid. 3b e c). L'omissione dell'identificazione basta dunque a configurare la fattispecie oggettiva; non è necessario invece che i fondi provengano da reato (FF 1989 II 865; DTF125 IV 139 consid. 3c).

                                          a)  Per non incorrere nella violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP l'operatore deve identificare non soltanto il contraente diretto, ma anche l'avente economicamente diritto, ossia il cliente effettivo, sempre che non si tratti della medesima persona. Al riguardo occorre fondarsi non tanto su criteri giuridici formali, ma su nozioni economiche: avente economicamente diritto è colui che può disporre di fatto dei valori in gioco (cfr. anche FF 1989 II 865). Se all'operatore responsabile è nota l'identità del vero avente diritto economico, la fattispecie dell'art. 305ter cpv. 1 CP non entra quindi in considerazione, nemmeno nel caso in cui risulti in un secondo tempo la provenienza delittuosa del patrimonio. Se la persona obbligata omette però di verificare tale identità nonostante la presenza di concreti indizi, cade nel reato, anche nel caso in cui non vi siano motivi per dubitare della provenienza lecita del valori patrimoniali (DTF 125 IV 139 consid. 3c con riferimenti di dottrina).

                                          b)  Il grado di diligenza dipende dalle concre­te circostanze; nell'interpretazione di tale obbligo occorre comunque attenersi al principio di proporzionalità. Come punto di riferimento nel set­tore bancario il Tribunale federale ha richiamato la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza, rilevando in ogni modo che essa agevola soltanto l'interpretazione della norma penale. Secondo la Convenzione, l'obbligo di stabilire l'avente economicamente diritto sussiste nei casi dubbi (art. 1 lett. a e art. 3 CDB 1987, 1992 e 1997). Di principio vale dunque la presunzione dell'identità tra parte contrattuale e avente economicamente diritto. Tale presunzione cade però di fronte a situazioni anomale (art. 3 n. 18 CDB 1987 e 1992, art. 3 n. 22 CDB 1998). Compito del giudice è di stabilire se nel caso specifico l'operatore abbia identificato il contraente con la diligenza richiesta dalle concrete circostanze. Tale accertamento non dipende necessariamente dal rispetto degli obblighi con­templati nella Convenzione di diligenza, il cui scopo è piuttosto quello di salvaguardare la buona reputazione del sistema bancario svizzero in patria e all'estero (DTF 125 IV 139 consid. 3d con riferimenti di dottrina; cfr. anche consid. 4). Dal profilo soggettivo, in quanto reato internazionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione e la possibilità di agire (FF 1989 II 866). Come reato di omissione, infine, l'art. 305ter CP entra in considerazione nel caso in cui all'autore competa una posizione di garante (DTF 125 IV 139 consid. 2b con riferimenti; CCRP, sentenza del 16 agosto 1999 in re K., consid. 1 e 2).

                                          c)  Stando alla sentenza impugnata, il comportamento del ricorrente adempie la fattispecie dell'art. 305ter CP, che costituisce il naturale corollario del falso documentale. Nella propria qualità di funzionario di banca – ha spiegato il primo giudice – l'imputato ha preso in consegna titoli asseritamente __________, disponendo l'erogazione di liquidità per il controvalore sul conto intestato a __________, ma omettendo di allestire il previsto documento da cui risultasse la reale situazione. Pur dando atto che, di per sé, il ricorrente ha svolto i necessari accertamenti, tanto che ha identificato in __________ l'avente diritto economico (lasciando tuttavia aperto il quesito di sapere se siffatto accertamento possa essere considerato espressione di diligenza), il presidente della Corte ha nondimeno soggiunto che ciò non basta per escludere ogni rilevanza penale, dato che il richiesto accertamento non deve limitarsi alla presa di coscienza della reale situazione da parte del funzionario, ma deve trovare espressione tangibile nell'incarto della banca, che un domani potrebbe essere oggetto di indagine da parte di inquirenti. In caso contrario, egli ha concluso, si eluderebbero le finalità volute dal legislatore (sentenza, pag. 11 e 12). La diligenza richiesta dall'art. 305ter CP imponeva perciò al ricorrente di attestare nel formulario “A” le risultanze dell'accertamento da lui compiuto circa la titolarità di __________ sui beni conferiti alla banca e, conseguentemente, riguardo al controvalore erogato dall'istituto, in imprescindibile connessione con gli averi conferiti (sentenza, pag. 12).

                                          d)  Nella misura in cui la Corte di assise ha intravisto una carente diligenza in operazione finanziarie nel fatto che il ricorrente abbia acconsentito a che nel carteggio del conto __________ non figurasse il vero titolare economico, la sentenza impugnata viola il diritto federale. Titolare del conto, infatti, altri non poteva essere che __________, la persona che aveva messo a pegno sull'altro conto i valori patrimoniali da monetizzare sul conto __________ (sentenza, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Il ricorrente sapeva che __________ non soltanto era l'asserito titolare economico del conto sul quale erano stati messi a pegno i noti valori, ma anche del conto sul quale la banca ha fatto confluire la linea di credito erogata per mezzo dell'altra relazione, sempre di pertinenza di __________. Come si è visto, il comportamento punibile consiste nel compiere operazioni finanziarie senza identificare l'avente diritto economico, nonostan­te la presenza di concreti indizi sulla mancata identità fra contraen­te e aven­te economicamente diritto. Non è perciò punibile secondo l'art. 305ter CP l'operatore cui è nota l'identità del vero avente diritto. Nel caso in esame al ricorrente era noto che titolare della relazione __________ era __________ e non __________, come ha accertato la prima Corte, che per finire ha ritenuto il ricorrente colpevole di falsità in documenti proprio per avere fatto deliberatamente uso del formulario “A” che indicava __________ anziché __________ come avente diritto economico. Il ricorrente non poteva quindi essere condannato, oltre che per il reato dell'art. 251 n. 1 cpv. 2 CP, per quello dell'art. 305ter cpv. 1 CP.

                                          e)  La sentenza di assise è contraria al diritto federale anche nel­la misura in cui ipotizza che l'imprevidenza colpevole possa riferirsi al comportamento del ricorrente al momento di stabilire se __________ era l'effettivo avente economico dei beni messi a pegno e in seguito monetizzati sul conto intestato a __________. Pur domandandosi se gli accertamenti eseguiti dal ricorrente fossero sufficienti a fronte di averi vicini al milione di franchi, considerato lo stipendio dell'imputato di fr. 7'500.– mensili la prima Corte non ha però mosso addebiti significativi a quest'ultimo, salvo il fatto di non avere lasciato nella documentazione bancaria traccia della reale situazione (sentenza, pag. 12). Ma ciò è senza peso ai fini dell'art. 305ter cpv. 1 CP, dato che l'interessato ha pur sempre svolto i dovuti accertamenti sulla persona economicamente titolare degli averi posti a pegno e che, in ogni modo, non risulta – né è preteso – che vi fossero indizi tali da indurre un soggetto diligente a mettere in dubbio la presunzione dell'identità tra la parte contrattuale e l'avente economicamente diritto, almeno per quanto riguarda la titolarità effettiva dei beni messi a pegno. D'altro canto il decreto di accusa nemmeno rimproverava all'interessato un comportamento negligente nella fase di identificazione dell'avente economicamente diritto, ma solo di avere omesso di lasciare debita traccia documentale dell'avvenuto accertamento. Ciò che però non consente di ritenere l'imputato colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, avendo egli pur sempre stabilito chi fosse il vero avente diritto economico dei beni, sia quelli confluiti sul conto __________, sia quelli confluiti sul conto __________. Ciò posto, il ricorrente va prosciolto dalla relativa imputazione.

                              14.      Assevera il ricorrente che, provenendo i fondi messi a disposizione del conto __________ intestato a __________ dalla banca, egli non aveva alcun motivo per ritenere tali fondi appartenere a __________, e ciò indipendentemente da qualsiasi accordo tra i due. Dal momento che per prassi non è autorizzata l'apertura di una relazione bancaria a una persona fisica che non sia contemporaneamente l'avente diritto economico della relazione medesima, egli invoca l'errore di fatto (art. 19 CP). A prescindere dalla circostanza però che il ricorrente contraddice sé stesso nella misura in cui sostiene l'inapplicabilità dell'art. 305ter CP, avendo egli identificato in __________ l'avente economicamente diritto alla relazione bancaria, già si è detto ch'egli non ha agito per errore, ma consapevole del fatto che __________ figurava nel formulario “A” come avente diritto economico, benché tale qualità spettasse a __________. Il ricorrente invoca anche l'errore in diritto (art. 20 CP), facendo leva sulla sua ignoranza al momento in cui ha fatto uso del formulario “A” in cui __________ era indicato come avente diritto economico alla relazione bancaria e insistendo nel ricordare che allora la qualifica del formulario “A” era controversa. Tuttavia, proprio perché la questione non era ancora stata chiarita, egli doveva agire con cautela, eventualmente chiedendo lumi a un esperto (DTF 98 IV 293 consid. 4a; CCRP, sentenza del 29 novembre 2001 in re F., consid. 1; sull'errore in diritto v. anche DTF 121 IV 105 consid. 5, 120 IV 208 consid. 5a, 104 IV 217 consid. 3a). Ciò che però egli ha trascurato, ritenendo di poter agire impunemente senza problemi. Egli non può pertanto invocare l'art. 20 CP.

                              15.      In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza impugnata “quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie, come detto, occorre prosciogliere il ricorrente dall'accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie. Ciò comporta la ricommisurazione della pena per il reato di falsità in documenti, che la prima Corte ha ritenuto adempiuto senza violare il diritto. Ora, per ambedue i reati prospettati nel decreto di accusa il primo giudice ha pronunciato una pena di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente, biasimando l'imputato per avere compiuto illeciti nella sua veste di funzionario dirigente, in particolare quello di falsità in documenti, di second'ordine sì, ma che concorrono a creare le condizioni per la perpetrazione di infrazioni ben più gravi, come quella di riciclaggio, ciò che sarebbe accaduto se __________ non avesse avuto facoltà di disporre dei beni. Lo ha inoltre criticato per avere agito con piena consapevolezza, solo allo scopo di acquisire un cliente facoltoso (sentenza, pag.12 e 13). Tenendo conto delle medesime valutazioni, in sé pertinenti, una condanna a 2 mesi di detenzione sospesa condizionalmente risulta adeguata alla relativa gravità della fattispecie.

                              16.      La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui “se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata” (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza il ricorrente ottiene il proscioglimento da una delle due imputazioni e una riduzione della pena. Si giustifica perciò di suddividere equamente gli oneri processuali a metà fra il ricorrente e lo Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 9  cpv. 6 CPP). Non vi è motivo invece di modificare il dispositivo di prima sede sugli oneri processuali, al cui riguardo l'attuale sentenza non influisce apprezzabilmente.

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata, il ricorrente è prosciolto dall'accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie. In riforma del dispositivo n. 2.1, il ricorrente è condannato alla pena di 2 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

                                          Per il resto il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia        fr.    900.–

                                          b) spese                          fr.    100.–

                                                                                   fr. 1'000.–

                                          sono posti per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.

                                3.      Intimazione a:

                                          –   __________;

                                          –   avv. dott. __________;

                                          –   Procuratrice pubblica avv. __________;

                                          –   Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –   Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –   Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2001.59 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.06.2002 17.2001.59 — Swissrulings