Incarto n. 17.2001.56
Lugano 7 ottobre 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sull'istanza di revisione del 20 agosto 2001 presentata da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
il decreto di accusa emanato il 5 ottobre 2000 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti,
premesso che con decreto di accusa del 5 ottobre 2000, passato in giudicato, il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e sul domicilio degli stranieri per avere, il 4 ottobre 2000, varcato la dogana di __________ senza documenti di legittimazione e in spregio di un divieto d'entrata (valido fino al 23 agosto 2003) pronunciato nei suoi confronti dalle autorità del Canton Berna;
ricordato che in applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3 anni;
accertato che __________ ha presentato il 20 agosto 2001 una domanda di revisione, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento del decreto di accusa e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per nuova decisione sull'espulsione;
constatato che il 30 settembre 2003 __________ ha dichiarato, per il tramite del suo legale, di ritirare l'istanza;
considerato che nelle circostanze descritte appare giustificato prescindere da tasse di giustizia e spese, mentre la domanda di assistenza giudiziaria va trasmessa per competenza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (il quale aveva già accordato analogo beneficio il 2 gennaio 2001 nell'ambito di un altro procedimento penale contro l'istante) in conformità agli art. 52 vCPP e 26 LAG;
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto ritiro. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Gli atti sono trasmessi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
4. Intimazione a:
– avv. __________, per sé e per __________;
– Procuratore pubblico __________;
– Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;
– Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;
– Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario