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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.10.2003 17.2001.56

7 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·401 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2001.56

Lugano 7 ottobre 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sull'istanza di revisione del 20 agosto 2001 presentata da

                                           __________,

                                           (patrocinato dall'avv. __________)

                                           contro

                                           il decreto di accusa emanato il 5 ottobre 2000 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti,

premesso che con decreto di accusa del 5 ottobre 2000, passato in giudicato, il Procuratore pubblico ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e sul domicilio degli stranieri per avere, il 4 ottobre 2000, varca­to la dogana di __________ senza documenti di legittimazione e in spregio di un divieto d'entrata (valido fino al 23 agosto 2003) pronunciato nei suoi confronti dalle autorità del Canton Berna;

ricordato che in applicazione della pena il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, e all'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 3 anni;

accertato che __________ ha presentato il 20 agosto 2001 una domanda di revisione, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento del decreto di accusa e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per nuova decisione sull'espulsione;

constatato che il 30 settembre 2003 __________ ha dichiarato, per il tramite del suo legale, di ritirare l'istanza;

considerato che nelle circostanze descritte appare giustificato prescindere da tasse di giustizia e spese, mentre la domanda di assistenza giudiziaria va trasmessa per competenza al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (il quale aveva già accordato analogo beneficio il 2 gennaio 2001 nell'ambito di un altro procedimento penale contro l'istante) in conformità agli art. 52 vCPP e 26 LAG;

decreta:                           1.  Si prende atto dell'intervenuto ritiro. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                           2.  Non si riscuotono tasse né spese.

                                           3.  Gli atti sono trasmessi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                           4.  Intimazione a:

                                               –   avv. __________, per sé e per __________;

                                               –   Procuratore pubblico __________;

                                               –   Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano;

                                               –   Servizio di Coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                               –   Comando della polizia cantonale, SG/SC, 6501 Bellinzona;

                                               –   Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

                                               –   Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                Il segretario

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