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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 19.09.2001 17.2001.45

19 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,321 parole·~7 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2001.00045

Lugano 19 settembre 2001/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 luglio 2001 presentato da

__________,   

  contro  

la sentenza emanata il  23 maggio 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di   __________ (patrocinato dallo studio legale __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 23 maggio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di mancata truffa e falsità in documenti.

                                          che egli ha, in estrema sintesi, accertato che dal febbraio a marzo del 2000 i soggetti, in correità con terzi e a scopo di indebito profitto, hanno disposto la messa all'incasso dell'assegno no. __________ di Bank __________ di U$ 911'000.12 e dell'assegno no. __________ della __________ di U$ 1'000'000.–– che sapevano falsi o ottenuti fraudolentemente nell'intento di ingannare con astuzia i funzionari della __________, presso i cui sportelli gli assegni sono stati presentati.

                                          che in questo modo il primo giudice ha confermato le imputazioni contenute nei decreti di accusa del 29 maggio 2000, contro i quali i prevenuti hanno interposto opposizione. 

                                          che confermando anche le pene proposte nei decreti di accusa, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato __________ e __________ a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di tre anni e, inoltre, __________ alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova della stessa durata.

                                          che egli ha inoltre disposto la confisca degli assegni sequestrati.

                                          che contro la sentenza di assise __________ ha presentato il 25 maggio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale

                                          che Il 2 luglio successivo egli ha presentato ricorso in lingua tedesca, ciò che ha  comportato l'assegnazione di un termine di 20 giorni da parte del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale per tradurre in lingua italiana il gravame, poiché essendo la lingua ufficiale del Canton Ticino l'italiano, questo va usato per rivolgersi all'Autorità sotto pena dell'inammissibilità dell'atto che non ossequia tale esigenza;

                                          che anche __________ ha impugnato la sentenza di assise (inc. __________);

                                          che Il 16 luglio 2001 __________ ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione  penale di non sapere parlare l'italiano, né tantomeno di saperlo scrivere e di considerare perciò valido il testo tedesco.

                                          che egli ha quindi chiesto che gli sia designato un difensore d'ufficio con gratuito patrocinio, che il suo ricorso in lingua tedesca sia tradotto e che i termini ricorsuali siano prorogati fino a quando il difensore d'ufficio abbia preso conoscenza della fattispecie e sia in grado di difenderlo

                                          che egli ha richiamato la giurisprudenza del Tribunale federale che riconosce al prevenuto il diritto a una traduzione senza costi e il diritto ad essere assistito da un difensore d'ufficio.

                                          che non sono state richieste osservazioni sul ricorso;

Considerando

in diritto:                         che nella fattispecie la mancata traduzione in italiano entro il temine assegnato del ricorso presentato in lingua tedesca comporta l'inammissibilità del gravame per i motivi addotti nel decreto presidenziale del 2 luglio 2001;

                                          che il ricorrente non può infatti pretendere che gli sia automaticamente riconosciuto il diritto di ottenere gratuitamente la traduzione del proprio ricorso per il solo fatto di non conoscere la lingua italiana;

                                          che la dispensa da un costo del genere potrebbe, dandosene il caso, entrare in considerazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, ossia nella misura in cui il ricorrente fa valere di non essere in grado di fare fronte ai costi di traduzione a causa della sua indigenza, senza che ciò di per sé comporti – sia come sia – la proroga del termine per dare seguito all'ingiunzione contenuta nel citato decreto presidenziale;

                                          che nella fattispecie il ricorrente nemmeno asserisce di non potere, rispettivamente di non avere potuto ottenere la traduzione per mancanza di mezzi finanziari;

                                          che egli si è limitato a produrre la fattura relativa a un "Kostenerlasszeugnis" del Canton Basilea–Città senza ulteriori specificazioni;

                                          che in ogni modo la questione non ha da essere ulteriormente approfondita dato che, comunque sia, non vi è spazio per vagliare le censure ricorsuali e, quindi, non vi è nemmeno ragione per entrare nel merito della richiesta di assegnazione di un difensore d'ufficio;

                                          che dalla documentazione agli atti (v, ricerca postale trasmessa all'allora patrocinatore del prevenuto per presa di posizione) risulta che l'opposizione al decreto di accusa è tardiva, poiché proposta dopo il perentorio termine di 15 giorni previsto dall'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP;

                                          che, infatti, risulta che il plico contenente il decreto di accusa, intimato il 29 maggio 2001, è stato ritirato alla posta di __________ il giorno successivo, per cui l'opposizione del 20 giugno 2001 (sentenza, pag. 7) è manifestamene tardiva;

                                          che un accertamento del genere – ancorché avvenuto dopo che la Corte di assise ha giudicato nel merito l'opposizione del prevenuto, comunque con riserva di una successiva indagine postale, considerato che rimanevano dubbi sulla sua tempestività, non avendo l'accusato voluto fornire alcuna attestazione in merito, nonostante la specifica richiesta in tal senso del presidente della Corte di merito già prima del dibattimento (sentenza, consid. 5, da cui si deduce che il prevenuto non ha fatto valere di non avere capito che l'opposizione andava fatta entro 15 giorni) – non può essere ignorato;

                                          che la tempestività dell'opposizione al decreto di accusa costituisce, infatti, presupposto processuale, nel senso che soltanto il rispetto del termine prescritto dall'art. 208 cpv. 1 lett e CPP consente al giudice di entrare nel merito del procedimento;

                                          che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto vagliarlo già preliminarmente e non lasciarlo aperto, nel senso che egli non avrebbe dovuto condizionare la sentenza dalle risultanze di una successiva indagine (sentenza, pag. 8);

                                          che il giudizio di merito da parte dei primo giudice nonostante l'assenza di un presupposto processuale non ha però influito sull'esito del procedimento, dato che per finire egli ha confermato sia le imputazioni, sia la pena proposte nel decreto di accusa;

                                          che, come visto, tali considerazioni assumono valenza abbondanziale, dovendo il gravame essere dichiarato inammissibile per ragioni d'ordine formale (mancata traduzione del ricorso in lingua italiana);  

                                          che un esame nel merito dello stesso a seguito di sua traduzione avrebbe – sia come sia – comportato la correzione della sentenza impugnata, nel senso di dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto di accusa e, di conseguenza, di constatare l'esecutività del medesimo, con carico dei relativi costi (sentenza, pag.19) allo stesso prevenuto, che non ha prodotto l'attestazione richiestagli per dimostrare la tempestività dell'opposizione (sentenza, pag. 8);

                                          che nel risultato, come visto, nulla sarebbe perciò cambiato;

                                          che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal riscuotere spese e tassa di giustizia relative al presente giudizio;

Per questi motivi

pronuncia:           1.      Il ricorso è inammissibile.

                                2.      Non si riscuotono spese e tassa di giustizia.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________;

                                          –    __________, c/o avv. __________;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di cordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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