Incarto n. 17.2000.00006
Lugano 3 maggio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 gennaio 2000 presentato da
__________, (patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 30 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere, a scopo di indebito arricchimento, collaborato il 30 giugno 1999 a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera in Svizzera, dietro compenso di Lit. 50'000, attraverso il valico doganale di __________, trasportandola con la sua vettura Ford “Fiesta” targata __________. In applicazione della pena egli lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, a una multa di fr. 200.– e all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, sospendendo condizionalmente per 3 anni sia la pena principale sia quella accessoria dell'espulsione.
B. Contro la sentenza del Pretore __________ ha inoltrato il
30 novembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella successiva motivazione del 10 gennaio 2000 egli chiede di essere assolto e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. il Procuratore pubblico ha comunicato il 18 gennaio 2000 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a rilevare la legittimità della sentenza pretorile e a postulare la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 23 cpv. 2 prima frase LDDS punisce con la detenzione e con la multa fino a centomila franchi chiunque, nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento, facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. Il ricorrente sottolinea che il decreto di accusa gli imputava di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere aiutato una cittadina straniera, trasportandola con la sua vettura, a entrare illegalmente in Svizzera dietro compenso di Lit. 50'000. Fa valere che il Pretore non poteva – se non nei limiti dell'art. 250 CPP – modificare la qualifica del reato al momento di pronunciare il dispositivo e condannarlo per avere aiutato a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera. Tale ipotesi non gli è stata prospettata nemmeno al dibattimento, nel corso del quale il Pretore si è limitato a rilevare che l'infrazione poteva configurarsi, in via subordinata, come reato tentato a norma dell'art. 22 cpv. 1 CP.
2. La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa – e, analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/Schweri, Schweizerisches Srafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità fra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma anche dal diritto federale nella misura in cui garanzie minime sgorgano dal diritto di essere sentito (DTF 116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non deve essere spinta all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenze del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 22 dicembre 1992 in e B. e P., consid. 2d, con riferimenti a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, e ciò senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi previamente sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 24 marzo 1998 in re C., consid. 1a).
3. Nella fattispecie l'accusa mossa al ricorrente era effettivamente quella di avere violato l'art. 23 cpv. 2 LDDS per avere, in sostanza, aiutato il 30 giugno 1999 una cittadina straniera a entrare illegalmente in Svizzera, trasportandola con l'automobile attraverso il valico doganale di __________, dietro compenso di Lit. 50'000 (act. B). Al dibattimento il Pretore ha notificato all'imputato, in subordine, l'accusa di tentata infrazione alla LDDS, ponendo in tal senso il quesito n. 2 (sentenza, pag. 1 e 2). Se non che, dopo avere risposto negativamente a tale quesito, nella sentenza egli ha riconosciuto l'imputato colpevole di infrazione alla LDDS compiuta nelle circostanze, nei modi e dietro un promesso compenso come figurava nel decreto di accusa non per avere aiutato l'entrata, bensì per avere aiutato a preparare l'entrata illegale di una cittadina straniera in Svizzera. Certo, l'art. 23 cpv. 2 LDDS prevede la medesima pena sia per chi facilita sia per chi aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero. L'accusa originale però era chiaramente definita dalla locuzione “… aiutato l'entrata illegale…”, seppure con la subordinata del tentativo prospettata al dibattimento. Modificando di propria iniziativa il capo d'imputazione nella dichiarazione di colpevolezza, il Pretore ha violato il diritto di essere sentito dell'accusato, il quale non ha potuto difendersi poiché la mutata imputazione non gli è stata indicata prima della discussione (art. 250 cpv. 1 CPP). Ciò configura una violazione del principio accusatorio e integra il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. b CPP. La condanna in rassegna va pertanto annullata. Ciò non significa che il ricorrente debba essere prosciolto. Prima infatti occorrerà riprendere il processo, di modo che gli atti vanno rinviati al Pretore viciniore, il quale riaprirà il dibattimento, confronterà l'imputato anche alla nuova imputazione, assicurandogli il diritto di essere sentito.
3. Se conclude che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore viciniore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Gli oneri del presente giudizio sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore viciniore perché statuisca nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ tramite l'avv. __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Sezione cantonale degli stranieri, Bellinzona;
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).