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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.12.2000 17.2000.58

27 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,532 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00058

Lugano 27 dicembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 18 dicembre 2000 presentato da

__________,   (patrocinato dall'avv. __________)   

contro  

la sentenza emanata il 23 novembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           A.  Con decreto di accusa del 14 luglio 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento per avere, poco dopo la mezzanotte del 5 agosto 1997, danneggiato intenzionalmente in un posteggio pubblico di via cantonale a __________ l'automobile Mercedes-Benz “280 SE” appartenente a __________, rigandone la fiancata destra e la portiera anteriore sinistra con un oggetto a punta. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'accusato a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, pronunciando inoltre un formale ammonimento (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP), ma senza revocare la sospensione condizionale di una pena di 15 giorni di detenzione inflitta all'accusato dal Pretore di Lugano con sentenza del 18 febbraio 1997.

                                          B.  Statuendo su opposizione del condannato, con sentenza del 23 novembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha confermato l'imputazione e la condanna di cui al decreto di accusa.

                                          C.  Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 27 novembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 18 dicembre successivo, egli postula il proscioglimento dall'imputazione o quanto meno, in subordine, la derubricazione della condanna in danneggiamento di lieve entità, con conseguente proscioglimento dalla stessa per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:                         1.   Il ricorrente sostiene anzitutto che, mancando ogni prova diretta a suo carico, egli deve essere assolto dall'imputazione di danneggiamento. Così argomentando, tuttavia, egli mette in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere solo sotto il profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. lett. c e 295 CPP). Ora, arbitrario non significa discutibile, criticabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, privo di riscontri seri e oggettivi o in aperto contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a).

                                          2.   Rilevando la natura indiziaria del processo, il Pretore ha nondimeno maturato il convincimento di colpevolezza sulla base di svariati elementi. Ha ricordato anzitutto che il querelante ha dichiarato di avere ricevuto nel pomeriggio del 4 agosto 1997 alcune telefonate da una persona che, annunciatasi come amico dell'imputato, lo aveva minacciato di morte nel caso in cui egli avesse avuto una relazione con la moglie dell'imputato medesimo. Il querelante aveva preso le minacce sul serio ed era rimasto all'erta. Parcheggiato il proprio autoveicolo e rientrato in casa il giorno successivo attorno alla mezzanotte e un quarto, egli aveva notato così dalla finestra della sala, con buona visuale sul posteggio, una persona vicino alla sua Mercedes-Benz, e poco dopo, non appena sceso dalla scale, un'automobile Honda che si allontanava in contromano verso l'uscita del posteggio. La vettura è risultata appartenere al ricorrente. Il primo giudice ha pure accertato che alla fine di luglio del 1997 la parte lesa aveva conosciuto la moglie del prevenuto, che stava per divorziare. Dopo avere pattinato con lei e con altri amici sul lungolago di Lugano, egli l'aveva accompagnata con un'altra amica alla propria vettura, incontrandola nuovamente il 2 agosto successivo. Il Pretore ha poi constatato che il 4 e il 5 agosto 1997 il ricorrente era libero dal lavoro, ripreso soltanto alle ore 10 del 6 agosto 1997.

                                               Ciò posto, il primo giudice ha concluso che il prevenuto ha effettivamente danneggiato l'automobile della parte lesa, la quale per altro appariva una persona del tutto credibile. Ricordato che l'imputato stesso aveva dichiarato di non prestare mai la propria automobile a nessuno, il Pretore ha ritenuto che al momento dei fatti il conducente della vettura Honda che usciva frettolosamente in contromano dal posteggio di Capolago poteva essere solo l'imputato. Un comportamento simile non poteva che ricondursi a quanto il querelante aveva notato, ovvero alla presenza di una persona che girava attorno alla sua automobile e che aveva le sembianze del prevenuto. Che il danneggiamento sia stato commesso proprio in quel momento è desumibile – secondo il Pretore – anche dalla circostanza che, stando alla parte lesa, la Mercedes non era rigata al momento in cui era stata posteggiata. Per contro – ha soggiunto il primo giudice – il ricorrente è stato sconfessato sia quando ha preteso di essere stato al lavoro quella sera, sia quando ha asserito di non essere mai stato a Capolago. La sua automobile è stata vista infatti dal querelante, che ne ha annotato il numero di targa (sentenza, pag. 5 e 6).

                                          3.   A parere del ricorrente la sentenza impugnata è censurabile già per il fatto che non è stato possibile identificare la persona vista dalla parte lesa aggirarsi attorno alla Mercedes-Benz con quella che era uscita dal parcheggio. Egli fa valere dipoi che l'autore del reato poteva anche essere un terzo, ove si consideri che per raggiungere il sottostante posteggio il querelante ha perso tempo, consentendo al potenziale autore di allontanarsi a piedi. Né – continua il ricorrente – il querelante ha visto il presunto autore scendere o salire sulla vettura che è poi partita, né la descrizione del querelante consente di risalire a lui con sufficiente certezza, né la sua eventuale presenza sul posto dimostra in alcun modo che egli sia stato l'autore del danneggiamento, né il querelante ha riconosciuto la sua voce nel corso delle telefonate anonime, né le asserzioni della stessa parte lesa sono suffragate da prove sicure.

                                               Con argomentazioni del genere, per altro appellatorie, il ricorrente non dimostra alcun arbitrio nella sentenza impugnata, fondata sull'insieme degli indizi evocati dal primo giudice: il fatto che il danneggiamento è avvenuto proprio il giorno dopo che il querelante aveva ricevuto telefonate minatorie riferite a una sua eventuale relazione con la moglie del ricorrente, il fatto che in quello stesso periodo il ricorrente aveva effettivamente conosciuto la moglie del ricorrente, il fatto che poco dopo la mezzanotte del 5 agosto 1997 la parte lesa aveva notato un'automobile uscire precipitosamente e in contromano dal posteggio sotto la propria abitazione, il fatto che tale automobile sia risultata intestata al ricorrente, il fatto che al momento di parcheggiare la Mercedes il querelante non aveva notato alcuno sfregio alla carrozzeria e il fatto che, per finire, l'imputato ha mentito su tutta la linea, sostenendo di essere stato al lavoro quella sera e di non essersi mai recato a Capolago. La logica concatenazione di simili elementi non presta il fianco alla critica. Accertato poi il movente del reato ed escluso che l'automobile del querelante fosse già danneggiata quando egli l'ha lasciata nel parcheggio, il Pretore poteva legittimamente concludere che gli indizi conducevano senza equivoco alla persona dell'imputato.

                                          4.   Il ricorrente fa valere che l'entità del pregiudizio, nemmeno accertato, non è superiore alla soglia del danno di lieve entità (fr. 300.–, secondo la giurisprudenza) cui si riferisce l'art. 172ter CP. Tale reato, egli conclude, è però prescritto. L'obiezione cade nel vuoto già per la circostanza che il ricorrente non pretende di avere commesso l'illecito con l'intenzione di arrecare alla parte lesa soltanto un danno inferiore a fr. 300.– (DTF 122 IV 156 consid. 2a, 121 IV 261 consid. 2d; CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re Q., consid. 1). Sia come sia, per comune esperienza non si vede perché il Pretore sarebbe caduto in arbitrio accertando che il danno causato dall'imputato alla Mercedes-Benz del querelante fosse superiore alla soglia minima che consente di applicare la fattispecie privilegiata dell'art. 172ter CP (fotografie agli atti). Ne segue che anche su questo punto il ricorso in esame è destinato all'insuccesso.

                                          5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

e visto l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:                     1.   Il ricorso è respinto.

                                          2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia       fr. 600.–

                                               b) spese                         fr. 100.–

                                                                                        fr. 700.–

                                               sono posti a carico del ricorrente.

                                          3.   Intimazione a: 

                                               –   __________, c/o avv. __________;

                                               –   avv. __________;

                                               –   __________;

                                               –   Procuratore Pubblico avv. __________;

                                               –   Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                               –   Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                               –   Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                               –   Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                               –   GIAR, Lugano.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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