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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.57

20 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,089 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00057

Lugano 20 dicembre 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 dicembre 2000 presentato da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 4 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città in materia di restituzione in intero per inosservanza dei termini;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1.  Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2.  Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                           che con sentenza del 25 settembre 2000 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato ____________ autore colpevole di vie di fatto e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo alla pena di 3 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

                                          che con decreto di accusa del 2 ottobre 2000, inoltre, il Procuratore pubblico ha riconosciuto  ____________ autore colpevole di danneggiamento e ingiuria, proponendone la condanna a 3 giorni di arresto quale “pena aggiuntiva a quella del 25 settembre 2000 del Pretore del Distretto di Leventina”;

                                          che ____________ non ha sollevato opposizione al citato decreto di accusa entro il termine assegnatogli di 15 giorni;

                                          che il 9 novembre 2000 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure ha ordinato al condannato di presenziarsi il 7 dicembre successivo al Penitenziario cantonale per l'espiazione dei 3 giorni di arresto irrogatigli con il decreto di accusa;

                                          che ____________ ha comunicato il 14 novembre 2000 alla Sezione predetta che l'ordine doveva essere frutto di una svista, la pena in questione essendo aggiuntiva a quella inflittagli dal Pretore di Leventina con sentenza del 25 settembre 2000 e dovendosi quindi ritenere sospesa condizionalmente;

                                          che il 15 novembre 2000 la Sezione dell'esecuzione delle pena e delle misure ha risposto al condannato che, da informazioni assunte, i tre giorni di arresto erano da espiare;

                                          che con istanza del 20 novembre 2000 ____________ ha chiesto al Ministero pubblico di reintegrarlo nel termine di 15 giorni per formulare opposizione al decreto di accusa, inviando copia dello scritto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città e alla Corte di cassazione e di revisione penale;

                                          che con sentenza del 4 dicembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, cui il Ministero pubblico ha trasmesso gli atti per competenza, ha respinto l'istanza;

                                          che contro tale sentenza ____________ è insorto a questa Corte con ricorso per cassazione, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza e di restituirgli il termine per opporsi al decreto di accusa;

                                          che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

e considerando

in diritto:                         che secondo l'art. 287 cpv. 1 CPP Il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possano interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito emanate dalle Corti penali;

                                          che quindi, a un primo esame, in concreto la legittimazione a ricorrere del condannato potrebbe apparire dubbia, il rimedio in esame essendo diretto non contro una sentenza di merito, bensì contro la mancata restituzione del termine per introdurre opposizione a un decreto di accusa;

                                          che, nondimeno, questa Corte ha già avuto modo di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione proposto da un condannato contro una decisione con cui un Pretore dichiarava irricevibile per tardività l'opposizione di un condannato a un decreto di accusa, e ciò per il fatto che una simile decisione – pur non essendo di merito – pone fine al procedimento penale di prima sede (CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re W.);

                                          che non v'è motivo di scostarsi da tale orientamento nella fattispecie, ove con la decisione impugnata il Pretore – pur nell'ambito di una restituzione dei termini (art. 21 e 22 CPP) – ha statuito per finire sulla ricevibilità dell'opposizione al decreto di accusa, ossia su un presupposto processuale che, se negato (come nel caso in esame), pone fine al procedimento penale di prima sede; 

                                          che a norma dell'art. 21 CPP la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non aver potuto rispettare la scadenza “perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti”;

                                          che l'istanza va presentata, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 22 cpv. 1 CPP);

                                          che in concreto il ricorrente non pretende di essere stato impedito a proporre tempestiva opposizione per forza maggiore o per una delle ragioni enunciate dall'art. 21 CPP, ma per avere ritenuto erroneamente che la pena aggiuntiva inflittagli con il decreto di accusa fosse sospesa condizionalmente, alla stessa stregua di quella pronunciata dal Pretore di Leventina con sentenza del 25 settembre 2000;

                                          che tuttavia, come ha rilevato il Pretore, l'errore invocato dal ricorrente è imputabile a negligenza e non può giustificare una restituzione del termine;

                                          che difatti, in una lettera dell'11 novembre 2000 inviata al proprio patrocinatore, il ricorrente ammetteva di essersi domandato se la condanna irrogatagli dal Procuratore pubblico fosse da espiare, ma di avere poi sciolto il dubbio egli stesso dopo avere “visto che era una pena aggiuntiva alla condanna del Pretore di Leventina” (doc. C);

                                          che nelle condizioni descritte, come ha ritenuto il Pretore di Locarno Città (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), il ricorrente – non giurista – ha agito con negligenza risolvendo l'interrogativo da sé medesimo, tanto più che per ottenere una risposta chiara e affidabile gli sarebbe bastato rivolgersi al Ministero pubblico o interpellare il legale che lo aveva difeso pochi giorni prima davanti al Pretore del Distretto di Leventina;

                                          che tale leggerezza denota un mero errore di valutazione e osta al riconoscimento di un caso di forza maggiore o di “altre ragioni importanti” nel senso dell'art. 21 CPP;

                                          che, ciò posto, il ricorso si dimostra manifestamente infondato e può essere deciso con la procedura dell'art. 291 cpv. 1 CPP;

                                          che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP);

per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:           1.      Il ricorso è respinto.

                                2.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 350.–

                                          sono posti a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    ____________,

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –    Pretore della giurisidizione di Locarno Città;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario