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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54

20 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,017 parole·~20 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00054 17.2000.00055 17.2000.00056

Lugano 20 dicembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Giani

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00054) dal PROCURATORE PUBBLICO DEL CANTON TICINO      – il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00055) da __________ (patrocinata dagli avv. __________)   – il 5 dicembre 2000 (inc. CCRP n. 17.2000.00056) da __________ (patrocinata dall'avv. __________)

  contro    

la sentenza emanata il 25 ottobre 2000 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di   __________   (patrocinato dall'avv. __________)  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione del Procuratore pubblico;

2. Se deve essere accolto il ricorso di ____________ Inc.;

3. Se deve essere accolto il ricorso di ____________ (SUISSE) SA;

4. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 25 ottobre 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele, ripetuta truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti e contravvenzione alla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Riferendosi alla prima imputazione, la Corte di assise ha – in estrema sintesi – accertato che nel periodo ottobre 1994/maggio 1995, per fine di lucro e indebito profitto, il soggetto ha danneggiato suoi clienti nella gestione patrimoniale dei loro averi, in particolare 8 clienti in relazione all'acquisto di 250'000 titoli interactive ____________ Inc (____________) per un importo complessivo di US$ 1'050'000.–– e 6 clienti in relazione all'acquisto di 93'000 titoli __________ Inc Port (__________) per un importo complessivo di US$ 213'535.– senza la necessaria autorizzazione dei clienti e andando oltre il mandato di gestione che gli era stato affidato, ritenuto che i titoli si sono poi svalutati rapidamente con una perdita quasi totale; ha pure accertato che nel corso del 1996 il soggetto ha raccolto US$ 276'640.– da 5 clienti prospettando l'acquisto di titoli della società __________ Corporation. Riferendosi alla seconda imputazione, la prima Corte ha accertato che ____________, singolarmente o in correità con altre persone, e per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ha ripetutamente ingannato con astuzia almeno 30 suoi clienti investitori, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, in particolare che egli ha raccolto dai clienti fondi per complessivi fr. 4'204'000.– creando un pregiudizio finale (dedotti cioè i rimborsi) di almeno fr. 3'368'000.–. Riferendosi alla terza imputazione, la Corte di assise ha accertato che ____________, singolarmente o in correità e al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di clienti investitori e al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ha ripetutamente formato documenti falsi o alterato documenti veri e attestato e fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, e che ha fatto uso a scopo di inganno di tali documenti in relazione a contratti di amministrazione fiduciaria e a contratti per operazioni di finanziamento stipulati a partire dal 15 marzo 1995.

                                          In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato ____________ a 3 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto). Lo ha inoltre condannato a versare alla parti civili gli importi di cui al dispositivo n. 4 della sentenza. Ha infine ordinato la confisca ex art. 59 n. 1 CP di diversi beni patrimoniali costituenti provento di reato.

                                B.      Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha inoltrato il 30 ottobre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 dicembre successivo, egli chiede che la pena a carico di ____________ sia aumentata in quanto arbitrariamente mite. Una dichiarazione di ricorso contro la sentenza di assise, segnatamente contro il dispositivo di confisca, è stata proposta da __________ Inc. e da ____________ (Suisse) SA. Nei rispettivi gravami del 5 dicembre 2000, essi chiedono la revoca della confisca disposta sui conti della Banca __________, Lugano.

                                C.      Non sono state chieste osservazioni sui ricorsi.

Considerando

in diritto:                 I.      Sul ricorso del Procuratore pubblico

                                1.      Il ricorrente fa carico alla prima Corte di avere irrogato a ____________ una pena eccessivamente mite rispetto alla indubbia gravità oggettiva delle imputazione per le quali è stato condannato e, in particolare, rispetto alla colpa, anche essa grave. Ritiene tra l'altro che i primi giudici abbiano dimostrato ingiustificata indulgenza nel valutare l'incidenza di circostanze attenuanti, come la scemata responsabilità e la volontà di emendamento del condannato e la durata della carcerazione preventiva.

                                          a)  Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 3g).

                                          b)  Nella commisurazione della pena il giudice di merito usufruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto di cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 162 consid. 2a con richiami) .

                                          c)  Nella fattispecie la Corte di assise ha inflitto al ricorrente 3 anni di reclusione, rilevando anzitutto l'oggettiva gravità dei reati commessi dal soggetto, determinata dalla ripetitività delle operazioni truffaldine commesse per mestiere lungo un ragguardevole arco di tempo, dall'entità dei denari sottratti, come pure dal sistematico abuso del particolare rapporto di fiducia instauratosi con la maggior parte dei clienti. Sotto questo profilo – ha osservato la prima Corte – sarebbe giustificata una pena più severa rispetto a quella effettivamente irrogata. Se non che, hanno soggiunto i primi giudici, la pena proposta dal Procuratore pubblico (4 anni e 6 mesi di reclusione) è eccessivamente severa, ove si consideri soltanto la sentenza emessa il 21 febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali nel caso della __________ SA, con la quale i due imputati – cui era stata comunque riconosciuta la collaborazione prestata e il pentimento manifestato nei confronti delle vittime – erano stati condannati a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati ben più gravi. Vagliando l'aspetto soggettivo, la Corte di merito ha considerato a favore dell'imputato la sua scemata responsabilità ex art. 11 CP di grado da lieve a medio; al riguardo essa ha tra l'altro rilevato che l'attitudine processuale del soggetto nel corso dell'inchiesta volta a negare la realtà e, come tale, censurabile poiché indizio di totale mancanza di volontà di collaborare, risulta per finire scusabile proprio grazie alla citata circostanza attenuante. Come ulteriore elemento a favore del prevenuto, i primi giudici hanno altresì considerato che egli non ha utilizzato il provento delle malversazioni per finanziare un tenore di vita sfarzoso, che egli ha per contro persino dato fondo alla sue preesistenti risorse nel tentativo di risarcire le vittime, sacrificando la casa di abitazione ipotecata in misura superiore alle sue possibilità di rimborso degli interessi, e l'avere di cassa pensione, che avrebbe invece potuto tenere per sé. La Corte di assise ha pure considerato la durata della carcerazione preventiva sofferta pari a circa 17 mesi, segnatamente l'angoscia derivata dalla prolungata assenza di riscontri certi sul momento in cui essa avrebbe preso termine (sentenza, pag. 29 segg.).

                                               Già d'acchito la sentenza impugnata risulta motivata in modo da escludere eccesso o abuso del potere di apprezzamento nell'esito (condanna a 3 anni di reclusione) al quale la prima Corte è giunta vagliando la fattispecie sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo. Anzitutto, contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, la prima Corte non ha trascurato la gravità oggettiva dei reati e il danno causato alle vittime e, tantomeno, l'aggravante derivante dal fatto che il prevenuto abbia, tra l'altro, commesso ripetuta truffa per mestiere (sentenza, pag, 30). Nel valutare questi lati negativi, essa ha nondimeno considerato che, in fin dei conti, dall'indebito profitto conseguito, il ricorrente non ha tratto significativi vantaggi, nel senso che egli non ha mutato apprezzabilmente il proprio tenore di vita, segnatamente non ha condotto una vita sfarzosa; anzi, per finire egli ha persino dato fondo alla sue preesistenti risorse, compresi gli averi della cassa pensione (sentenza, pag. 31). Con ciò la Corte di merito ha quindi statuito correttamente, ossia ha considerato sia le circostanze sfavorevoli, sia le circostanze favorevoli al prevenuto, riconoscendogli anche gli sforzi compiuti per risarcire le vittime.

                                          e)  Il ricorrente dissente da queste considerazioni, rimproverando al prevenuto un'attitudine diversa. Egli però non sostanzia alcun arbitrio al riguardo, (art. 288 lett. c CPP), ossia non dimostra perché i primi giudici avrebbero errato manifestamente concludendo nel modo riportato nella sentenza impugnata, ovvero ponendo in risalto le buone intenzioni del condannato. Nemmeno può essere fatto carico alla Corte di merito di essere caduta nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento nel vagliare l'incidenza della scemata responsabilità del prevenuto. Che al momento dei fatti ____________ abbia agito in stato di scemata responsabilità da lieve a media risulta attestato dal perito giudiziario dott. __________ (act. 174 pag. 21 seg.). Che l'attitudine ostruzionista per non dire provocatoria dello stesso prevenuto nel corso dell'istruttoria – circostanza che ha senz'altro complicato e allungato l'inchiesta e, di riflesso, ha determinato poca comprensione al momento di formulare la richiesta di pena all'attenzione della Corte di assise – dipendeva però (anche) da turbe psicologiche, poteva essere accertato senza arbitrio dai primi giudici sulla base dello stesso referto peritale (act. 174 pag. 12 in fondo). Certo, la sentenza impugnata non determina il grado di responsabilità del soggetto con riferimento a ogni singola infrazione commessa, ossia non riprende ad litteram quanto riferito dal perito, e cioè che si è trattato di scemata responsabilità lieve all'inizio e di scemata responsabilità lieve–media verso e durante la fine del periodo che entra in considerazione (act. 174, pag. 22). Tale constatazione è però ininfluente. Decisivo, a ben vedere, è che la sentenza impugnata resista alla critica nel suo esito, ossia che la condanna a 3 anni di reclusione, tenuto conto di tutte le circostanze – sia aggravanti, sia attenuanti – sia ancora sostenibile. Ciò che è il caso nella fattispecie, dato che l'aggravante considerata con particolare insistenza dal Procuratore pubblico – mancata collaborazione con conseguente incremento degli oneri istruttori – risulta in ogni modo temperata dalla indubbia scemata responsabilità che ha colpito il soggetto a partire dal 1996 (act. 174, pag. 22 ). D'altro canto la stessa Corte di assise ha compreso la critica del Procuratore pubblico, rilevando che, senza la circostanza attenuante dell'art. 11 CP, avrebbe considerato l'attitudine processuale del prevenuto come elemento a suo sfavore nella commisurazione della pena (sentenza, pag, 31 in alto). Infine, non può nemmeno essere rimproverato alla Corte delle assise criminali di avere conferito peso sproporzionato al carcere preventivo sofferto dal prevenuto, dato che è stata la sua reticenza a prolungarne la durata. Egli trascura infatti di nuovo i vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, che riconducono la richiamata attitudine per l'appunto anche allo stato di scemata responsabilità. Il confronto con il caso __________ SA risulta, per finire, appropriato; in quel procedimento i prevenuti erano stati infatti condannati a una pena di soli 10 mesi superiore per reati ben più gravi e per indebiti profitti ben più consistenti. È vero che X. e Y. avevano collaborato, al contrario dell'imputato nel presente procedimento; come visto, di questo comportamento egli non era però totalmente responsabile. Ben si può convenire con la Corte di assise che, nella fattispecie, si tratta di pena mite. Contrariamente a quanto preteso dal Procuratore pubblico, con un giudizio di tale indole la prima Corte non ha però ancora ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento.

                                2.      Ne discende che il ricorso – che parte tra l'altro dalla erronea premessa che avendo il Magistrato inquirente già tenuto conto di eventuali circostanze attenuanti nella sua proposta di pena, la Corte di assise non avrebbe dovuto dar prova di ulteriore clemenza (ricorso, punto 2.1.1) – deve essere disatteso siccome infondato, senza ulteriori formalità (art. 291 cpv. 1 CPP).

                                 II.      Sul ricorso di __________ Inc.

                                3.      Il ricorrente insorge contro il provvedimento della confisca disposto dalla Corte delle assise criminali sui conti no. __________, intestato a __________, no. __________, intestato a __________ e ____________, e no. __________intestato a __________. Egli richiama, in estrema sintesi, una precedente procedura esecutiva promossa nei confronti di __________ sulla base di una sentenza contumaciale pronunciata da una Corte distrettuale del Texas che ha riconosciuto il soggetto colpevole di truffa, condannandolo a un risarcimento a suo favore di US$ 10'000'000.– rispettivamente US$ 20'000'000.–, procedura che è sfociata nel sequestro LEF degli averi oggetto del contestato provvedimento confiscatorio e nel rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo dallo stesso __________. Rileva altresì che si è pure proceduto al sequestro penale dei medesimi conti nell'ambito del procedimento penale promosso contro __________. Nel merito egli fa valere che se è vero che gli averi sui conti confiscati derivano da reati penali, tali infrazioni non sono quelle imputabili a ____________, ma concernono l'attività truffaldina di __________. Occorre, in altri termini,  secondo il ricorrente, distinguere tra i due procedimenti penali.

                                4.      Giusta l'art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l'accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro tutte le sentenze di merito delle Corti penali. La parte civile invece può interporre ricorso per cassazione soltanto contro una sentenza di assoluzione (art. 287 cpv. 2 CPP).

                                5.      Il ricorrente non è né accusato, né parte civile nel procedimento oggetto della sentenza impugnata. Egli è soltanto – stando al tenore del ricorso – un terzo colpito dalla confisca ordinata dalla Corte di assise, la quale ha ritenuto che le somme confluite sui conti presso la Banca __________ di Lugano siano provento di reato e attengano ai clienti di ____________ (sentenza, consid. 19.2). Già per questo solo motivo – mancata costituzione di parte civile – al ricorrente fa difetto la legittimazione ricorsuale davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale. Invero, il ricorrente fa valere di essersi costituito il 25 agosto 1995 parte civile, ma come ammesso nello stesso gravame (pag. 3), tale atto concerne il procedimento penale promosso contro __________ (cfr. doc. D ), tuttora pendente. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Un giudizio del genere è stato peraltro preso in considerazione dallo stesso ricorrente, ove si consideri che contro la sentenza di assise egli ha inoltrato due dichiarazioni di ricorso, una alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 289 cpv. 1 CPP), una alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale ex art. 272 PP (possibile soltanto contro una sentenza cantonale definitiva).

                                6.      È vero che anche decisioni di confisca possono essere impugnate con ricorso per cassazione. La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti riconosciuto tale facoltà sia all'imputato colpito da un provvedimento del genere con la sentenza di merito (caso classico), sia alla persona colpita da un provvedimento confiscatorio ordinato in un cosiddetto procedimento autonomo ex art. 350 cpv. 2 CPP (in cui è parte la persona colpita dal provvedimento). La Corte di cassazione e di revisione penale non ha per contro riconosciuto legittimazione ricorsuale alla parte considerata soltanto come un terzo colpito dal provvedimento, cui la Corte di assise ha assegnato un termine per fare valere le proprie ragioni giusta la procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP (CCRP, sentenza del 18 novembre 1998 in re C. consid. 3). A maggior ragione al ricorrente deve essere preclusa la facoltà di ricorrere ex art. 287 ss. CPP in una fattispecie, come la presente, in cui la Corte di assise (cfr. sentenza, consid. 19.3) non ha peraltro nemmeno proceduto all'assegnazione proporzionale dei beni alle parti lese ex art. 60 cpv. 1 lett. b CP, rilevando che ciò sarà possibile unicamente quando saranno chiarite le pregiudiziali questioni di diritto civile (art. 60 cpv. 3 CP e 350 cpv. 4 CPP). Essa si è infatti soltanto limitata a confiscare quanto – a suo giudizio – costituisce provento di reato ex art. 59 n. 1 CP (consid. 19.2 della sentenza impugnata). D'altro canto, si fosse anche costituita parte civile, la legittimazione ricorsuale non risulterebbe automaticamente scontata alla luce dell'art. 287 cpv. 2 CPP, che consente soltanto ricorsi contro sentenze assolutorie. Tale questione può comunque essere lasciata indecisa, alla luce delle considerazioni che precedono.

                                III.      Sul ricorso di __________ (Suisse) SA

                                7.      La ricorrente impugna a sua volta il dispositivo di confisca, limitatamente al conto no. __________presso la Banca __________, Lugano, facendo anche essa valere diritti prevalenti sull'attivo confiscato e contestando in ogni modo che i valori confluiti su quel conto (colpito anche da un sequestro LEF) costituiscano provento di reato. Se non che, come per __________ Inc., alla ricorrente fa difetto la qualità di parte ex art. 287 ss CPP, già perché essa – come si vedrà in appresso – non si è costituita parte civile nel presente procedimento.

                                8.      È vero che la ricorrente richiama tra l'altro la costituzione di parte civile contenuta nella denuncia penale del l'11 agosto 1995 sporta nei confronti di __________. Tale atto non figura però negli atti dell'incarto relativo al presente procedimento penale, ossia all'atto di accusa 121/2000 (cfr. peraltro l'atto di accusa, ove la ricorrente non figura nemmeno indicata come parte lesa). Dalla distinta degli atti nemmeno risulta che la ricorrente si sia costituita parte civile in un altro momento, segnatamente con raccomandata 11 giugno 1999 al Procuratore pubblico (d'altro canto la diretta interessata non è stata nemmeno in grado di indicare il relativo numero di rubrica del citato atto). Magari la ricorrente allude alla notizia di reato figurante come doc. C nel parallelo ricorso di __________ (che comunque non figura negli atti del procedimento penale contro ____________). Fosse quello l'allegato, la sostanza delle cose non muterebbe. Da quell'atto, risulta che essa aveva allora informato il Ministero pubblico di costituirsi parte civile nel procedimento penale che verrà aperto nei confronti di __________ ("eventualmente terze persone che hanno collaborato con lo stesso o l'hanno aiutato a commettere le azioni che verranno nel seguito succintamente descritte"). Cosa essa intendesse con la locuzione "eventualmente" e più precisamente a quali persone essa indirettamente si riferiva non è chiaro, ritenuto comunque che non depongono a favore della pretesa costituzione di parte civile la totale assenza negli atti del procedimento (Acc. 121/2000) di riscontri attestanti il coinvolgimento della ricorrente e, in particolare, l'improvviso interesse manifestato all'ultimo momento in un procedimento (quello contro ____________) per mesi ignorato (per di più tramite un'avvocata dello studio legale che patrocina anche alcuni creditori di ____________ interessati almeno in parte alla stessa somma; sentenza, consid. 19.1).

                                          Sia come sia, la questione non ha ragione di essere vagliata oltre. Con dichiarazione di ricorso presentata il 27 ottobre 2000 sia alla Corte di cassazione e di revisione penale, sia al Tribunale federale (cui è stato inoltrato ricorso per cassazione motivato), la precedente patrocinatrice della ricorrente ha chiarito l'arcano, ossia ha esplicitamente precisato che la sua mandante non è parte  alla procedura ACC 121/2000 (procedimento a carico di ____________) e che essa è  titolare di diritti sui beni depositati sui conti suddetti ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 CP. Per questa ragione essa ha chiesto alla Corte di assise di non procedere alla contestata confisca (richiesta, come visto, respinta dalla Corte, che ha comunque richiamato l'attenzione su eventuali diritti di terzi ex art. 60 CP e sulla procedura di cui all'art. 350 cpv. 4 CPP). Che la ricorrente non abbia inteso partecipare al presente procedimento risulta peraltro pure dallo scritto 20 ottobre 2000 inviato al presidente della Corte di assise, in cui ha manifestato l'opposizione alla confisca vantando diritti prevalenti; nell'indicare l'oggetto della pratica, essa ha messo di nuovo in relazione la costituzione di parte civile con l'inc. n. __________, cioè con la denuncia sporta nei confronti di __________ (cfr. doc. 2/dibattimento). Nel ricorso proposto dal nuovo patrocinatore, la ricorrente trascura però tali scritti (in cui non si contestava peraltro nemmeno che si tratti di provento di reato), che vanno nella direzione esattamente contraria a quanto ora preteso. Di costituzione di parte civile non vi è peraltro traccia nemmeno nello scritto 27 settembre 2000 (v. doc. 34. successivo all'atto di accusa). Proposto con leggerezza, ovvero contraddicendo quanto addotto dal precedente patrocinatore, il ricorso deve di conseguenza essere anche esso dichiarato inammissibile senza ulteriori formalità (at. 291 cpv. 1 CPP). Per il resto si richiamano le argomentazioni esposte nel gravame che precede.

                               IV.      Sulle spese

                                9.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, richiamata la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso del Procuratore pubblico è respinto.

                                2.      Il ricorso di __________ Inc. è inammissibile.

                                3.      Il ricorso di ____________ (Suisse) SA è inammissibile.

                                4.      Gli oneri processuali, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.    2'500.–

                                          b) spese                         fr.       300.–

                                                                                 fr.    2'800.–

                                          sono posti per fr. 600.– a carico dello Stato, per fr. 1'100.– a carico di __________ Inc. e per fr. 1'100.– a carico di ____________ (Suisse) SA.

                                5.      Intimazione a:

                                          –    ____________, c/o Penitenziario Cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore Pubblico avv. __________;

                                          –    Corte delle assise criminali di Lugano;

                                          –    Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero Pubblico Lugano;

                                          –    Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –    Ministero Pubblico della Confederazione, 3001 Berna;

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________);

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________);

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________ e __________);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________);

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    avv. __________ (rappr. PC __________ );

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    __________ (PC);

                                          –    avv. __________ (rappr. Società americana __________ Inc. di San Antonio, USA);

                                          –    avv. __________ (rappr. __________ Suisse SA, Ginevra);

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

17.2000.54 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.12.2000 17.2000.54 — Swissrulings