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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 17.11.2000 17.2000.46

17 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,698 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00046

Lugano 17 novembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2 novembre 2000 presentato da

__________, (patrocinata dal lic. iur. __________)

  contro  

la sentenza emessa il 28 settembre 2000 dal Pretore del Distretto di Riviera nei confronti di   __________,   (patrocinato dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 23 ottobre 1995 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 27 febbraio 1997 da __________ e da __________, obbligando il marito a versare alla moglie una rendita mensile indicizzata di fr. 1'935.– sino al 30 giugno 1997, di fr. 2'440.– dal 1° luglio 1997 al 25 ottobre 2006, di seguito ridotta a fr. 1'300.– da pagarsi vita natural durante, e alla figlia __________ un contributo alimentare, pure indicizzato, di fr. 800.– al mese sino al 30 giugno 1997. La I Camera civile del Tribunale di appello ha confermato la decisione del Pretore il 6 ottobre 1997. Il 19 luglio 1999 __________ ha sporto querela contro l'ex marito poiché questi da febbraio 1998 le aveva versato unicamente fr. 1'400.– al mese invece dell'importo dovuto, indicizzato.

                                B.      Con decreto di accusa del 28 settembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, imputandogli di avere omesso di versare alla ex moglie __________ parte dei contributi alimentari stabiliti nella sentenza di divorzio, benché ne avesse i mezzi o potesse averli, accumulando arretrati da febbraio 1998 sino ad agosto 1999 per fr. 17'100.–. Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 28 settembre 2000 il Pretore del Distretto di Riviera ha prosciolto __________ dall'accusa, respingendo integralmente pure le pretese della parte civile.

                                C.      Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 3 ottobre 2000. Nella successiva motivazione scritta del 2 novembre 2000 essa ha chiesto la conferma del decreto di accusa e la condanna della controparte al versamento di fr. 17'100.– oltre accessori. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:               1.      L'art. 217 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con la detenzione chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi di farlo. Presupposto per l'applicazione della norma in questione è che l'autore disponesse dei mezzi per adempiere il proprio obbligo o potesse conseguirli. In difetto di questi presupposti non si può dar luogo ad una condanna. Non è comunque necessario che il debitore disponga dei mezzi per fornire integralmente la prestazione, ma è sufficiente che avrebbe potuto versare più di quanto abbia effettivamente fatto. E per stabilire se egli avrebbe potuto adempiere anche solo parzialmente l'obbligo alimentare, occorre rifarsi ai principi derivanti dall'art. 93 LEF, ovvero determinare, per il periodo in questione e in ogni caso sull'arco di più mesi, l'insieme delle entrate del debitore e delle spese necessarie (corrispondente al minimo di esistenza). Qualora è appurato che il debitore non disponeva dei mezzi necessari per dare seguito all'obbligo contributivo, occorre ancora chiedersi se avrebbe potuto conseguirli. Sia la determinazione della situazione finanziaria del debitore che lo stabilire se avrebbe avuto la possibilità di conseguire i mezzi necessari rientrano nell'ambito dell'apprezzamento delle prove e dell'accertamento dei fatti (cfr. per tutto Corboz, Les principales infractions, 1997, pag. 293 segg.). E a tal proposito è bene ricordare che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                2.      Il Pretore ha accertato –e peraltro non era controverso– che nel periodo preso in considerazione nel decreto di accusa l'imputato aveva percepito un salario mensile di fr. 5'000.–/5'500.–, corrispondente in sostanza a quello di fr. 5'000.– determinato dal Pretore, e che l'importo dei contributi alimentari, stabiliti nella sentenza di divorzio, ammontava a fr. 2'440.– indicizzati. Determinante –a mente del primo giudice– era la circostanza che il 24 febbraio 1997 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, sulla base del verbale interno allestito il 16 dicembre 1996, aveva staggito una quota mensile di fr. 1'400.– da destinare al creditore procedente, ossia all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, subrogato nei diritti di __________. Ciò non poteva significare altro che __________ in quel momento, applicando i criteri dell'art. 93 LEF, disponeva di un'eccedenza pignorabile di soli fr. 1'400.– al mese, corrispondenti alla differenza tra il salario di fr. 5'688.– e il minimo di esistenza di fr. 4'280.–. Importo che il debitore aveva regolarmente versato all'Ufficio da febbraio 1997 a febbraio 1998. Stando agli accertamenti del Pretore, anche a partire dal mese di febbraio 1998 la situazione del debitore, il quale, decaduti gli effetti del pignoramento, aveva continuato a versare direttamente all'ex consorte l'importo mensile di fr. 1'400.–, non era cambiata. In effetti, né dagli atti né al dibattimento erano emersi elementi tali da suffragare una sua diversa e maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'anno precedente. Ne faceva del resto stato la circostanza che, ottenuto il trasferimento del posto di lavoro da Lugano a Bellinzona con il 1° ottobre 1999, questi aveva iniziato a versare l'importo di fr. 2'440.–, grazie ad un aumento della disponibilità dovuto alla diminuzione delle spese, stabilite dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti in fr. 1'150.– al mese. Per concludere il Pretore ha rilevato che l'accusato aveva sempre cercato di far fronte ai propri obblighi contributivi, tentando ripetutamente e infruttuosamente di trovare degli accordi con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e con l'ex consorte, ma in ogni caso versando regolarmente quanto gli era possibile (cfr. per tutto sentenza consid. 5, 6, 13 e 14).

                                3.      Nel proprio gravame la ricorrente contesta che la controparte si sia trovata nell'oggettiva impossibilità di versare il contributo alimentare stabilito dal giudice. Essa sostiene che le difficoltà finanziarie asserite dalla controparte non riguardano il periodo oggetto del procedimento in questione, che la sentenza del Pretore, confermata integralmente dalla I Camera civile del Tribunale di appello, ha la priorità sul pignoramento effettuato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e che, lavorando a Lugano, egli avrebbe potuto e dovuto spostare il domicilio, diminuendo le spese. A suo dire, il querelato aveva ripreso a versare l'importo di fr. 2'440.– non perché aveva trasferito il posto di lavoro da Lugano a Bellinzona, ma solo a seguito di un rigoroso ed energico intervento del proprio patrocinatore. Se non che, argomentando in questo modo, la ricorrente misconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. In effetti, inutilmente si cerca nel ricorso una anche solo implicita censura di arbitrio. Intanto va detto che essa non dimostra né pretende in alcun modo che l'accertamento del Pretore, secondo il quale anche a partire dal mese di febbraio 1998 la disponibilità del querelato fosse differente da quella dell'anno precedente (consid. 13, pag. 9), sia arbitraria. Inoltre, a parte il fatto che secondo giurisprudenza seppure risalente a parecchi anni or sono, ma comunque richiamata di recente (ZR 1948, n. 156, menzionato in: Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 12 ad art. 217 CP) non può riconoscersi la possibilità di incidere sul minimo vitale per alimenti dovuti al coniuge divorziato, nulla le impediva di promuovere una procedura esecutiva nei confronti del debitore già da febbraio 1998 e di aggravarsi contro il verbale di pignoramento, qualora avesse ritenuto che non potessero computarsi le spese di trasferta e al querelato dovesse imporsi il trasferimento del domicilio da Biasca a Lugano. Né, infine, ella censura siccome arbitrario l'accertamento del Pretore, per il quale non vi era prova che il querelato –impiegato dello Stato– potesse incrementare in qualche modo le proprie entrate, mediante reddito del lavoro o d'altra fonte. Mera illazione di parte è poi l'asserzione che egli ha iniziato a versare fr. 2'440.– al mese da ottobre 1999 non per il trasferimento del posto di lavoro da Lugano a Bellinzona –come accertato dal Pretore– ma per un intervento incisivo del patrocinatore. Fatte queste premesse, regge alle doglianze della ricorrente la conclusione del Pretore, secondo il quale non risulta comprovato l'elemento oggettivo della disponibilità dei mezzi da parte dell'accusato. Si rende pertanto superflua la disanima della sussistenza del presupposto soggettivo dell'intenzione, anche solo nella forma del dolo eventuale.

                                4.      Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:                     1.   Il ricorso è respinto.

                                          2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia         fr.      600.–

                                               b) spese                           fr.      100.–

                                                                                          fr.      700.–

                                               sono a carico della ricorrente.

                                          3.   Intimazione a:

                                               – __________;

                                               – lic. iur. __________;

                                               – __________;

                                               – avv. __________;

                                               – Ministero pubblico, Lugano;

                                               – Pretore del Distretto di Riviera, Biasca;

                                               – Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

                                               – Comando della polizia cantonale, Bellinzona.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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