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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.11.2000 17.2000.34

4 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,849 parole·~9 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00034 17.2000.00035

Lugano 4 novembre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 25 luglio 2000 (inc. n. 17.2000.000034) dalla    __________    (patrocinata dall'avv. __________) e    – il 26 luglio 2000 (inc. n. 17.2000.00035) da    __________,      (patrocinato dall'avv. dott. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 26 giugno 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione della __________;

                                          2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;

                                          3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 26 giugno 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato ___________ autore colpevole di commercio di merci contraffatte per avere, tra il febbraio e l'aprile del 1993, partecipato in tre occasioni alla vendita alla ditta __________ SA, __________, di articoli di pelletteria del valore di circa Lit. 60'000'000 ognuna recante il marchio “__________ ”, sapendo che la merce era contraffatta. Egli ha prosciolto l'accusato invece dall'imputazione di uso fraudolento del marchio in relazione ai citati fatti per intervenuta prescrizione dell'azione penale e per tardività della querela.

                                          In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato ___________ a 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Inoltre ha pronunciato la confisca ai fini della distruzione della partita di merce sequestrata il 27 luglio 1993 presso il Punto Franco di Chiasso proveniente dalla ditta __________, __________ (Giappone) e destinata alla __________ SA.

                                B.      Contro la sentenza di assise ___________ e la ___________ SA, costituitasi parte civile, hanno inoltrato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 25 e 26 luglio 2000, essi chiedono:

                                          –    ___________: il proscioglimento dall'imputazione di commercio di merci contraffatte o, in via subordinata, una riduzione della pena inflittagli;

                                          –    La ___________ SA: la condanna dell'imputato a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per il reato di uso fraudolento del marchio “__________ ” in relazione alla messa in circolazione di merce contraffatte nel mese di aprile del 1993 e la rifusione di fr. 5'000.– per ripetibili.

                                C.      Con scritto del 4 agosto 2000 la ___________ SA propone di respingere il ricorso di ___________. Con osservazioni del 7 agosto successivo il Procuratore pubblico ha formulato la medesima richiesta, rimettendosi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale per quanto riguarda il ricorso della ___________ SA. ___________, da parte sua, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dalla ___________ SA con osservazioni del 21 agosto 2000.

Considerando

in diritto:                 I.      Sul ricorso di ___________

                                1.      Il ricorrente impugna la condanna per il reato di commercio di merci contraffatte, commesso tra  l'11 febbraio e il 7 aprile 1993. Ora, giusta l'art. 155 n. 1 cpv. 1 e 2 CP (entrato in vigore il 1° gennaio 1995), che compendia in una sola norma le ipotesi di reato previste dal diritto anteriore (art. 153, 154 e 155 vCP), chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con la detenzione o con la multa, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione. L'art. 154 cpv. 1 vCP, che si riferiva al solo commercio di merci contraffatte e che il primo giudice ha applicato alla fattispecie come lex mitior (sentenza, pag. 10 e 11), prevedeva la stessa comminatoria, ovvero la detenzione o la multa. Trattasi quindi di un delitto che si prescrive in 5 anni (prescrizione relativa), rispettivamente in 7 anni e 6 mesi (prescrizione assoluta), così come prevedono gli art. 70 n. 1 cpv. 4 CP (cfr. art. 70 n. 1 cpv. 4 vCP) e 72 n. 2 CP.

                                2.      Nella fattispecie la prescrizione assoluta dell'azione penale (7 anni e 6 mesi) relativa al reato di commercio di merci per cui il ricorrente è stato condannato, è intervenuta nell'agosto del 2000, in pendenza del ricorso per cassazione (prima spedizione avvenuta attorno alla metà di febbraio del 1993: sentenza pag. 6), rispettivamente nel settembre del 2000 (seconda spedizione avvenuta nel marzo del 1993: sentenza, pag. 6) e il 7 ottobre 2000 (terza spedizione, fatturazione del 7 aprile 1993: sentenza, pag. 7; cfr. la data indicata nell'atto di accusa, che prospetta l'infrazione fino a quel momento). La prescrizione assoluta, infatti, non si interrompe, salvo l'ipotesi – estranea nel caso in esame – di sospensione giusta l'art.  72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89) e continua a decorrere anche in pendenza di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 290 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza dell'8 luglio 1994 in re Z. consid. 4). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 116 IV 80, 97 IV 157; CCRP, sentenza del 1° giugno 2000 in re I., pag. 3).

                                3.      La prescrizione assoluta dell'azione penale non comporta il proscioglimento dell'imputato. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, tale circostanza osta solo all'emanazione di un giudizio di merito e determina l'archiviazione del caso (CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E., consid. 5; v. anche Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 70). Ciò impone, ad ogni modo, di annullare la condanna pronunciata dalla prima Corte nei dispositivi n. 1., 1.1, 3. 3.1, 4  e 3.2 (spese processuali). Rimane per contro invariato il dispositivo n. 5 relativo alla confisca ai fini della distruzione della merce sequestrata il 27 luglio 1993 presso il punto Franco di Chiasso, non impugnato (giustamente) dal ricorrente. Dato il venir meno della condanna, il ricorso diventa privo di oggetto e va stralciato dai ruoli (CCRP, sentenza 8 luglio 1994 in re Z.; CCRP, sentenza del 26 giugno 1991 in re E.).

                                 II.      Sul ricorso della ___________ SA

                                4.      La ricorrente impugna il dispositivo con cui il presidente della Corte di assise ha assolto il prevenuto – in mancanza di tempestiva querela giusta l'art. 29 CP – dall'imputazione di uso fraudolento del marchio (art. 62 LPM). Sostiene di avere sporto querela in tempo utile e propone la condanna del prevenuto anche per tale reato. Anche questa imputazione soggiace però alla prescrizione assoluta di 7 anni e 6 mesi, trattandosi di un delitto punibile con la detenzione o con la multa (art. 62 LPM). Tale prescrizione si è compiuta a sua volta nelle more del giudizio sul ricorso per cassazione, il quale ha impedito il passaggio in giudicato del dispositivo n. 2 della sentenza relativo al proscioglimento (recte: all'abbandono del caso, se non vi era tempestiva querela: Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28 n. 11), sicché il termine di prescrizione è continuato a decorrere anche dopo la pronuncia della sentenza impugnata (CCRP, sentenza del 21 giugno 2000 in re I., pag. 3). Ne segue che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve pure essere annullato, indipendentemente dal fatto che la querela fosse o non fosse tempestiva. Con la prescrizione, in effetti, si è estinta la stessa azione penale. È vero che al momento del suo inoltro il ricorso era proponibile. Prima che esso potesse essere deciso, il 7 ottobre 2000, la prescrizione si è tuttavia compiuta, facendo decadere un presupposto processuale rilevabile d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 116 IV 80). Anche il ricorso della parte civile dev'essere perciò dichiarato privo d'oggetto e la causa va stralciata dai ruoli.

                                5.      Si aggiunga che all'impossibilità di statuire sui ricorsi prima della prescrizione assoluta ha contribuito il carico di lavoro gravante sulla Corte di cassazione e di revisione penale, ma anche lo stesso ricorso della parte civile. Quest'ultima aveva certo interesse legittimo a impugnare il proscioglimento dal reato meno grave (riferito all'ultima parte dell'attività delittuosa) e la mancata attribuzione di ripetibili per fr. 5'000.–. Se non che, sollevando ulteriori problemi meritevoli di approfondimento accanto a quelli esposti del condannato (il cui ricorso era facilmente prevedibile), essa ha procrastinato l'emanazione del giudizio. Non si può ragionevolmente pretendere celerità nella decisione per evitare l'intervento della prescrizione assoluta (si vedano i solleciti a questa Corte) e, nel contempo, insistere su aspetti relativamente secondari (come la condanna per uso fraudolento del marchio in relazione alla sola ultima spedizione e l'attribuzione di ripetibili) quando è in gioco una condanna ben più importante per commercio di beni contraffatte. Quanto alla richiesta di ripetibili per il procedimento di prima sede, essa sfugge una volta di più a un esame di merito, dato che la prescrizione assoluta dell'azione penale è subentrata anche – come detto – in relazione al reato per il quale il prevenuto è stato in un primo momento condannato.

                                III.      Sulle spese

                                6.      Si è visto che la prescrizione assoluta dell'azione penale per il commercio di merci contraffatte implica l'annullamento – tra l'altro – del dispositivo sulle spese della sentenza impugnata, le quali vanno pertanto addebitate allo Stato (v. anche l'art. 9 cpv. 4 CPP). Data la modesta entità dell'importo (le spese di inchiesta ammontano complessivamente a fr. 300.–; sentenza, pag. 16 in fondo), si rinuncia a scorporare l'eventuale quota che rimane a carico di ___________ per la decisione di confisca. Non si prelevano oneri invece per la procedura di cassazione. Siccome l'attuale sentenza non comporta proscioglimenti, ma soltanto l'archiviazione del caso, non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

pronuncia:           1.      L'azione penale relativa ai reati di commercio di merci contraffatte e di uso fraudolento del marchio è prescritta.

                                2.      La sentenza impugnata è annullata, salvo il dispositivo n. 5 sulla confisca. La tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di inchiesta preliminare di fr. 300.– e quelle postali di fr. 50.– sono poste a carico dello Stato.

                                3.      Il ricorso di ___________ è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                4.      Il ricorso della ___________ SA è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                5.      Non si riscuotono tasse né spese.

                                6.      Intimazione a:

                                          –    ___________,

                                          –    avv. dott. __________;

                                          –    ___________ SA,

                                          –    avv. __________;

                                          –    Procuratore pubblico __________;

                                          –    Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

Mezzi di ricorso

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).

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