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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 23.10.2000 17.2000.29

23 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·14,665 parole·~1h 13min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00029

Lugano 23 ottobre 2000/kc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 luglio 2000 presentato da

__________,  (patrocinato dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 2 giugno 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Il 7 aprile 1999 funzionari doganali hanno scoperto all'aeroporto di Francoforte, su un volo cargo della __________ proveniente da Bogotá (Colombia), un quantitativo di cocaina stimato tra i 2 e i 4 kg e valutato tra fr. 300'000.– e fr. 520'000.–. La droga era occultata in 19 apparecchi destinati al trattamento di pietre preziose. Mittente e destinatario dell'invio era il cittadino italiano __________ nella sua qualità di titolare della ditta __________, in __________. Formalmente la fornitura era destinata alla __________. presso la ditta di spedizioni __________. Gli inquirenti tedeschi si sono quindi messi in relazione con la polizia di Zurigo, che ha ottenuto dalle autorità ticinesi l'autorizzazione a sorvegliare la consegna della cocaina.

                                B.      Verso le 11.45 del 9 aprile 1999 un dipendente della ditta __________ ha ritirato all'aeroporto di Zurigo i pacchi contenenti la merce e li ha trasportati presso gli uffici dello spedizioniere a __________. Il giorno prima però gli inquirenti avevano avvertito __________, responsabile della ditta di spedizioni, venendo a sapere che __________ aveva preannunciato telefonicamente l'arrivo dei 19 colli, con l'indicazione che la merce doveva essere depositata in un magazzino in attesa di istruzioni per lo sdoganamento. __________ aveva detto altresì a __________ che le apparecchiature dovevano ancora essere munite di manometri, non reperibili in Colombia.

                                C.      Durante il fine settimana gli inquirenti hanno provveduto ad aprire gli imballaggi presso la sezione scientifica e hanno sostituito lo stupefacente con cellulosa. Hanno avuto conferma così che la cocaina era nascosta ad arte negli apparecchi, destinate al trattamento di pietre preziose mediante olio di cedro per migliorarne la brillantezza. All'interno di ogni apparecchio era stato creato un ricettacolo in cui era nascosta una scatoletta (in cui si trovava la droga), fissata al lato inferiore con viti, il tutto per un peso di 3'610 g e un grado di purezza tra l'85 e l'88%. Riposti i colli nel magazzino, gli inquirenti hanno installato una telecamera e hanno posto il carico sotto sequestro.

                                D.      Il lunedì successivo, 12 aprile 1999, __________ ha comunicato a __________ che i colli erano arrivati, sentendosi rispondere che __________ sarebbe venuto quanto prima per installare i noti manometri. Lo stesso giorno lo spedizioniere ha poi comunicato a __________ che per le sue prestazioni (riguardanti anche lo sdoganamento di un lotto di pietre preziose arrivate una settimana prima) gli spettavano Lit. 8'200'000. __________ ha manifestato sorpresa per la cifra, ma ha assicurato che avrebbe ritirato la merce entro pochi giorni, non appena definito un affare in corso. L'indomani egli si è presentato presso la ditta __________, cui ha versato un acconto di Lit. 1'700'000 dichiarando di voler ritirare un apparecchio per mostrarlo come campione alla ditta italiana __________. Essendogli stata rifiutata la richiesta a causa dell'ora tarda, egli se n'è andato, ma ha raccomandato che lo sdoganamento avvenisse entro l'indomani mattina.

                                E.      Verso le ore 10 del 14 aprile 1999 __________ è ricomparso presso la ditta __________ per ritirare il pacco, proprio mentre erano in corso le operazioni di sdoganamento. Nella mezz'ora di attesa egli ha espresso il desiderio di aprire i pacchi per vedere gli apparecchi. Egli ha chiesto poi “uno straccetto con un po' di alcol”, ha aperto i pacchi e ha tolto le etichette, sia quelle con l'indicazione aerea che specificava la provenienza dell'invio, sia quelle applicate sugli apparecchi con il nome e l'indirizzo della __________. L'operazione, durata circa un'ora e mezzo, è continuata anche dopo lo sdoganamento dell'apparecchio. __________ ha poi raggiunto gli uffici della ditta, comunicando che prima di sera avrebbe dato istruzioni per la spedizione in Italia dei 19 pacchi rimasti in magazzino, e se n'è andato con un sacchetto contenente l'apparecchio.

                                F.      In seguito __________ si è diretto in l'automobile a __________, è entrato in un ristorante __________ e ha chiesto a un'inserviente dove si trovasse il ristorante dell'__________. Ha proseguito quindi fino al grande magazzino, dove però non si è fermato. Poco dopo egli è stato arrestato presso il piazzale del ristorante __________. Nel bagagliaio della sua automobile gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto contenente generi alimentari acquistati il giorno prima alla __________ di via __________ alle ore 16.24, come pure un sacchetto con la scritta “__________ ” in cui si trovavano l'apparecchio ritirato poco prima dalla ditta __________ e un pacchetto di caffè comperato insieme con i generi alimentari riposti nell'altro sacchetto. Nel baule dell'automobile v'era pure un sacchetto rosso-bianco-blu contenente un manometro e un altro sacchetto contenente vari attrezzi, tra cui una chiave multifunzionale a L.

                                G.      Con sentenza del 2 giugno 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti per avere organizzato la spedizione aerea e l'importazione dalla Colombia in Svizzera di 3'610 g di cocaina pura all'85-88%, occultata in 19 apparecchi per il trattamento di smeraldi indirizzati alla __________ alla casa di spedizioni __________ per il tramite della sua ditta colombiana __________. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 6 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni. Ha disposto inoltre la confisca della cocaina sequestrata, degli apparecchi per il trattamento degli smeraldi e di altro materiale, tra cui un cellulare Ericson con relativa GSM della SIP.

                                H.      Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 5 giugno 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 luglio successivo, egli chiede la propria assoluzione e la conseguente riforma del giudizio impugnato o quanto meno, in subordine, l'annullamento della sentenza o, in via ancora più subordinata, una riduzione della pena inflittagli. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

                                  I.      Il 15 giugno 2000 __________ ha presentato istanza volta a ottenere la restituzione in intero del termine (art. 21 CPP) per ricusare il presidente della Corte delle assise criminali. È seguito uno scambio di corrispondenza, caratterizzato anche da un richiamo, da parte del prevenuto, dal Procuratore pubblico straordinario degli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti del presidente della Corte delle assise criminali che lo ha condannato, giudice __________, e di sua moglie, avv. __________. Con scritto del 4 settembre 2000 la vicepresidente del Tribunale penale cantonale ha comunicato a __________ di considerare la Corte di cassazione e di revisione penale come l'autorità competente a statuire sulla ricusa. Contro tale scritto, il 5 settembre 2000 __________ ha inoltrato prudenzialmente una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.

                                L.      Con scritto del 13 ottobre 2000 alla Corte di cassazione e di revisione penale __________ ha richiamato dal Consiglio della magistratura l'incarto relativo al procedimento disciplinare promosso nei confronti del giudice __________, conclusosi con la destituzione del magistrato dalla carica.

                               M.      Al pubblico dibattimento del 23 ottobre 2000 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni, illustrandole ulteriormente. Ha tra l'altro rilevato che la mancata messa a disposizione degli atti penali e disciplinari richiamati costituisce una violazione del diritto di essere sentito e del diritto a un difesa efficace garantiti dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Procuratore pubblico ha proposto una volta ancora di respingere il ricorso.  

                                          Alla fine del dibattimento il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dato la parola a __________. Constatato che costui riprendeva argomenti concernenti la fase istruttoria e censure già proposte e sviluppate dal difensore, egli lo ha interrotto. Invitato dal suo patrocinatore a soffermarsi unicamente su questioni che non erano già state oggetto di discussione, __________ ha iniziato a esporre considerazioni sulla sua situazione finanziaria e in particolare sulla nozione di debito e di attivo, che avevano già formato oggetto di disamina sia nel ricorso, sia nell'arriga del suo avvocato. Fatta presente tale circostanza e ricordato alle parti, in specie al difensore, di avere già concesso ampia facoltà di esprimersi sui vari punti litigiosi, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha dichiarato chiuso il dibattimento.  

Considerando

in diritto:               1.      Il ricorso per cassazione è un rimediio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a e 295 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4, 124 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a; sull'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia consid. 3b).

                                  I.      Sui vizi essenziali di procedura

                                2.      Fondandosi sull'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorrente lamenta  l'inosservanza di formalità essenziali di procedura. Fa valere che, dopo la fine del pubblico dibattimento, contro il presidente della Corte delle assise criminali è stato aperto un procedimento penale giunto allo stadio della promozione dell'accusa. Tale giudice è poi stato sospeso dal suo ufficio dal Consiglio della magistratura. Se si pensa – soggiunge il ricorrente – che a norma dell'art. 263 CPP la sentenza è redatta dal presidente o da un giudice della Corte, che in conformità all'art. 258 cpv. 2 CPP il verbale della deliberazione deve indicare il nome del giudice incaricato di redigere la sentenza, che in concreto invece il verbale è silente, già per tale motivo si ravvisa un vizio di forma. Inoltre – egli prosegue – se la sentenza è stata redatta dal presidente della Corte, essa è nulla perché motivata da un giudice sospeso dalle sue funzioni. Se è stata motivata da un altro giudice della Corte, come sembrerebbero avere affermato certi organi di stampa, essa è ugualmente nulla, poiché redatta da una magistrato diverso da quello designato dall'art. 263 CPP. Per di più la sentenza sarebbe nulla anche perché firmata da un presidente oggetto di procedura penale e sospeso dal Consiglio della magistratura.

                                          a)     L'art. 229 vCPP prevedeva che la cassazione di una sentenza di condanna aveva luogo, tra l'altro, in caso di violazione di disposizioni essenziali di procedura (cpv. 1 n. 5 vCPP), sempre che la parte avesse provocato una decisione o avesse rilevato l'irregolarità durante il dibattimento (art. 229 § vCPP). Lo scopo era quello di evitare che in cassazione fossero sollevate eccezioni che in buona fede potevano essere proposte davanti al giudice di merito. L'attuale Codice di procedura penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1996, non ha mutato la situazione. Precisando che il ricorso per cassazione è ammissibile, tra l'altro, per vizi essenziali di procedura (art. 288 cpv. 1 lett. b), esso ha inteso comprendere in un sol testo i precedenti titoli di cassazione enunciati dall'art. 229 n. 2 a 6 vCPP. Certo, esso prescrive unicamente che l'irregolarità dev'essere stata fatta valere “non appena possibile”. Non esige più quindi, come il vecchio Codice, che il vizio abbia previamente formato oggetto di decisione o sia stato necessariamente rilevato durante il dibattimento. Un vizio di procedura, in effetti, può emergere anche dopo il dibattimento, in particolare ove riguardi l'intimazione della sentenza o la sua motivazione. Ciò non toglie che in tutti gli altri casi il vizio dev'essere sollevato senza indugio, davanti alla Corte di merito, in modo da poter essere rimediato tempestivamente (rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato concernenti la revisione totale del Codice di procedura penale del 10 luglio 1941, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1994, volume 2, pag. 1995 seg.).

                                          b)    In concreto il ricorrente non avrebbe potuto far valere gli asseriti vizi di forma davanti alla Corte di assise, giacché le pretese irregolarità riguardano il verbale della deliberazione e la redazione della sentenza, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza solo dopo la comunicazione dei dispositivi. Le relative censure sono quindi per principio ammissibili. Ora, l'art. 258 cpv. 1 CPP stabilisce che i dispositivi di una sentenza di assise sono firmati a verbale da tutti i membri della Corte, oltre che dal segretario, e che nel caso in cui un membro sia impedito di firmare ne è annotato il motivo. Dal verbale del dibattimento risulta che tutti i giudici e il segretario hanno firmato i dispositivi di condanna. Sotto questo profilo l'art. 258 cpv. 1 CPP è dunque stato rispettato. L'art. 263 CPP prevede inoltre che la sentenza è redatta dal presidente o da un giudice scelto dalla Corte al suo interno; è firmata dal presidente e dal segretario ed è intimata all'accusato, al suo difensore, al Procuratore pubblico e alla parte civile entro 20 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi, sotto pena di nullità. Nella fattispecie la sentenza di assise, emanata il 2 giugno 2000, è stata intimata alle parti il 23 giugno successivo, entro 20 giorni (tenuto conto della festività del 22 giugno 2000), ed è stata firmata non soltanto dal presidente della Corte e dal segretario, ma anche dai giudici a latere. Nemmeno sotto questo profilo si riscontrano dunque irregolarità di procedura.

                                          c)     Ciò posto, occorre esaminare se – come sostiene il ricorrente – la sentenza impugnata vada annullata perché reca la firma di un giudice (il presidente della Corte di assise) penalmente inquisito, poi astenutosi spontaneamente dalle sue funzioni e infine sospeso disciplinarmente dal Consiglio della magistratura. Ora, nella fattispecie il Procuratore pubblico straordinario ha avviato l'assunzione di informazioni preliminari nei confronti del presidente della Corte, per questioni estranee al caso in esame, il 6 giugno 2000. Il presidente della Corte di assise ha dichiarato di astenersi dal proprio ufficio il 7 giugno 2000 e il Procuratore pubblico straordinario ha promosso l'accusa il 13 giugno 2000 (art. 184 cpv. 1 CPP). Con decisione del 16 giugno 2000 il Consiglio della magistratura ha poi decretato, cautelarmente, la sospensione del giudice dalla carica. Statuendo il 10 ottobre 2000, il Consiglio della Magistratura ha infine destituito il magistrato dalla carica. Tutto ciò però è avvenuto dopo che la Corte di assise aveva deliberato nel caso in esame. La decisione impugnata, infatti, è stata presa il 2 giugno 2000 e i dispositivi sono stati subito comunicati. Dopo di allora rimaneva soltanto da motivare per scritto il giudizio, che è poi stato intimato alle parti – come detto – il 23 giugno 2000.

                                          d)    Il problema è ancora di sapere se la sentenza vada annullata perché – come sostiene il ricorrente – è stata firmata e materialmente redatta dal presidente della Corte, rispettivamente da un giudice non formalmente designato nel verbale della deliberazione. Il quesito va risolto negativamente già per la circostanza che, in ultima analisi, poco importa la persona del giudice che ha provveduto alla stesura dei motivi. Determinante è che i motivi siano quelli esposti, conseguenti alla deliberazione, ciò che il presidente della Corte attesta firmando la sentenza. In concreto la sentenza è firmata non solo dal presidente della Corte, ma anche dai due giudici a latere. Ammesso e non concesso quindi che il presidente, disciplinarmente sospeso il 16 giugno 2000, non fosse più abilitato a firmare, il vizio è in ogni modo stato sanato con la firma degli altri due giudici. Che, per avventura, la sentenza dovesse essere firmata da altri magistrati non è preteso nemmeno dal ricorrente. Quanto alla stesura dei motivi – che peraltro vengono esposti nei punti salienti dal presidente in seduta pubblica al momento della comunicazione dei dispositivi (art. 260 cpv. 5 CPP) – mal si comprende perché il presidente non potesse redigerli. Il giudizio è stato preso il 2 giugno 2000 e a quel momento il presidente della Corte non era ancora penalmente inquisito né si era astenuto dal suo ufficio né, tanto meno, era disciplinarmente sospeso dalla carica. Avesse anche stilato materialmente – in tutto o in parte – la motivazione del giudizio, ciò non giustificherebbe dunque l'annullamento della sentenza.

                                          e)     Si aggiunga che, foss'anche stata redatta – in tutto o in parte – da un giudice a latere, la sentenza impugnata non incorrerebbe ugualmente nella cassazione. La norma per cui il verbale della deliberazione reca il nome del giudice incaricato è infatti, manifestamente, una disposizione d'ordine. Intanto la legge stessa non prevede che l'inosservanza dell'art. 258 cpv. 2 CPP infici la validità della deliberazione o della sentenza. In secondo luogo la sanzione della nullità va applicata con cautela, nei casi in cui un vizio di forma non possa essere riparato altrimenti. In concreto l'inosservanza dell'art. 258 cpv. 2 CPP non ha recato alle parti alcun pregiudizio, tant'è che l'imputato ha potuto esercitare pienamente il suo diritto di ricorso. Non soccorrono dunque gli estremi per dichiarare nulla una sentenza in casi del genere.

                                3.      Oltre alla validità della sentenza, il ricorrente contesta anche la validità del dibattimento. Assume che, quand'anche le indagini preliminari nei confronti del presidente della Corte siano state avviate solo dopo il 2 giugno 2000, già in precedenza (il 24 e 27 maggio 2000) il Consiglio di Stato aveva chiesto al magistrato informazioni sui suoi rapporti con __________. Quest'ultimo poi, arrestato il 10 maggio 2000 a Zurigo, era divenuto oggetto di pubblica attenzione già prima del dibattimento, in seguito a ripetuti articoli di stampa e addirittura a interrogazioni parlamentari. In una situazione del genere il presidente della Corte di assise non poteva essere sufficientemente sereno né moralmente tranquillo per condurre il dibattimento ed emettere una sentenza tanto importante. Il ricorrente dichiara che, avesse saputo “di tale rilevante circostanza interna già nel corso del dibattimento”, avrebbe immediatamente chiesto la ricusa del presidente, dandosi ragionevoli motivi per dubitare della probità e sincerità del magistrato. Egli soggiunge di avere valutato a più riprese simile eventualità già in aula, dato che il presidente dirigeva il dibattimento “a senso unico”, evidenziando soltanto gli indizi a suo sfavore e relativizzando gli altri, ma per finire aveva rinunciato, poiché il presidente non si era compromesso al punto da esprimere un giudizio anticipato, anche se non era difficile capire sin dall'inizio quale sarebbe stata la sua decisione. Basti pensare – egli precisa – che il presidente ostacolava la verbalizzazione di circostanze favorevoli, mentre interveniva puntualmente per far mettere a verbale novità dibattimentali a lui sfavorevoli. Il ricorrente si conferma ad ogni modo in una sua istanza del 15 giugno 2000 (integrata il 19 giugno successivo) presentata al Tribunale penale cantonale, nella quale figurano sostanzialmente gli stessi motivi del ricorso, in vista di ottenere la restituzione del termine per chiedere la ricusa del presidente della Corte di assise.

                                          Nel corso del pubblico dibattimento il difensore ha criticato altresì la Corte di cassazione e di revisione penale per non avere acquisito agli atti gli incarti relativi al procedimento penale e disciplinare riguardanti il presidente della Corte di assise. Ha ribadito che tale documentazione è indispensabile per verificare lo stato d'animo in cui si trovava il magistrato e il suo intimo al momento di celebrare il processo, giacché ogni imputato ha diritto a un giudice probo, indipendente e imparziale. Nel mancato richiamo degli atti in questione egli intravede per finire un'illegale limitazione dei diritti della difesa.    

                                          a)     Nella misura in cui muove critiche al modo in cui il presidente della Corte di assise ha condotto il dibattimento, dolendosi di ripetuti ostacoli alla verbalizzazione e – più in generale – di comportamenti ostili, il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorrente ammette esplicitamente che già in aula il presidente avrebbe denotato concreti segni di parzialità o per lo meno di animosità nei suoi confronti, dimostrandosi poco propenso a esaminare circostanze a lui favorevoli e pronto invece a rilevare quelle avverse (ricorso, pag. 53). Egli avrebbe quindi dovuto reagire con tempestività, protestando formalmente, eventualmente ricusando il magistrato (art. 46 cpv. 2 CPP). Dal verbale del dibattimento non risulta alcun appunto della difesa alla conduzione del processo né – per avventura – alcuna richiesta di ricusazione ignorata in prima sede. La questione non può dunque essere vagliata oltre.

                                          b)    Invero il ricorrente sembrerebbe far valere di avere scoperto solo a posteriori che nell'intimo del presidente albergava un conflitto interiore qualificato e di difficile gestione, ove si pensi che il 10 maggio 2000 era stato arrestato __________ e che ciò che ha poi portato alla promozione dell'accusa nei confronti del magistrato. Il ricorrente si domanda finanche se il 2 giugno 2000 il presidente non avesse già sentore del procedimento penale, lasciando intendere che quegli non era nelle condizioni psicofisiche di condurre il processo o che quanto meno, in una situazione del genere, fosse suo dovere informare gli altri membri della Corte della delicata situazione. Parrebbe quindi che egli fondi la doglianza su fatti e circostanze ben più gravi e non desumibili dal solo comportamento tenuto dal presidente della Corte di merito nel corso dei dibattimenti. In estrema sintesi, la critica parrebbe addirittura mettere in discussione la regolarità dell'intero processo, facendo leva su un turbamento del magistrato tale da privare la Corte di assise di quella legittimità richiesta dal comune cittadino. Ciò non poteva essere fatto valere nel corso del dibattimento. Il quesito è dunque di sapere come il ricorrente possa far valere ora tale vizio.

                                          aa)  Il ricorrente richiama anzitutto l'istanza di restituzione in intero del termine inoltrata il 15 giugno 2000 al Tribunale penale cantonale per ottenere la ricusazione del presidente della Corte di assise, trasmessa per competenza il 20 giugno successivo dalla vicepresidente dello stesso Tribunale alla Corte di cassazione e di revisione penale. Egli trascura però che un rimedio del genere è palesemente inadatto allo scopo, giacché la ricusazione è una procedura con la quale una parte chiede che un magistrato o funzionario sospettato di parzialità sia tenuto ad astenersi del suo ufficio per garantire una decisione oggettiva e imparziale (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 485 ss.; DTF 116 Ia 18). Dopo il giudizio di merito, il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice, poiché questi ha ormai statuito. Egli può far capo se mai ai rimedi di diritto contro la sentenza (CRP, sentenza del 30 marzo 1998 in re G., consid. 4 massimata in Rep. 1998 pag. 325). Invano il ricorrente evoca perciò gli art. 21 e 22 CPP, che regolano la restituzione dei termini. Emanata la sentenza di assise – come nella fattispecie – o promulgato il decreto di accusa, la parte può solo chiedere all'autorità superiore la restituzione del termine per ricorrere in cassazione, rispettivamente per fare opposizione davanti al Pretore (art. 22 cpv. 2 CPP). Vale in questo caso la massima lata sententia iudex desinit iudex esse (Rep. 1998 pag. 324).

                                                  Nella fattispecie il ricorrente ha interposto tempestivo ricorso per cassazione contro la sentenza di assise, sicché il problema di un'eventuale restituzione del termine di impugnazione – il solo che sarebbe potuto entrare in considerazione ex art. 22 CPP – nemmeno si pone. Diventa superfluo quindi esaminare se la vicepresidente del Tribunale cantonale abbia agito correttamente demandando la domanda di restituzione in intero alla Corte di cassazione e di revisione penale. Quanto allo scritto inviato dal ricorrente il 5 settembre 2000 e da questi ricordato al pubblico dibattimento, neppure esso è di giovamento. Si tratta infatti di una mera dichiarazione di ricorso (e non di un ricorso per cassazione) – cui non è seguita la motivazione scritta prescritta dall'art. 289 cpv. 2 CPP – contro lo scritto del 4 settembre 2000 con cui la vicepresidente del Tribunale penale cantonale gli comunicava di ritenere evasa la questione. E comunque sia, la questione è superata dalle considerazioni che precedono sull'inidoneità dal rimedio prospettato. Finalizzata a una procedura inadatta allo scopo, la richiesta di assunzione degli atti relativi al procedimento penale e disciplinare riguardanti il presidente della Corte di assise deve di conseguenza essere disattesa.

                                          bb)  Ancorché a titolo subordinato, il ricorrente assevera che il motivo di ricusazione del presidente della Corte delle assise criminali, scoperto soltanto dopo la comunicazione dei dispositivi della sentenza impugnata, può essere fatto valere con ricorso per cassazione (art. 288 lett. b CPP). A torto. Con ricorso per cassazione non possono essere addotti fatti e prove nuove, ossia elementi non sottoposti al primo giudice, a meno che – come si è visto – essi riguardino (oltre alla carenza di motivazione, ravvisabile solo dopo aver letto la sentenza) irregolarità di procedura successive alla chiusura del dibattimento, come i vizi relativi all'intimazione della sentenza (sopra, consid. 2a). Il problema di sapere se nella fattispecie il presidente della Corte di merito fosse o non fosse nelle condizioni psicofisiche di esercitare la sua funzione non riguarda però un aspetto di tale indole. In sé il Tribunale era costituito correttamente e ha rispettato le forme previste dal Codice di procedura penale anche dopo la chiusura del dibattimento. L'interrogativo – come detto – è se mai quello di chiarire se sulla condanna abbia influito un fattore spurio, estraneo alle risultanze del processo, scoperto però soltanto a sentenza pronunciata. Un'indagine del genere sfugge però al potere cognitivo di questa Corte  chiamata a statuire su un ricorso per cassazione.

                                                  Che su tal punto il ricorso sia inammissibile risulta anche dai lavori preparatori relativi all'attuale Codice di procedura penale. Giusta l'art. 44 cpv. 1 CPP, in effetti, la domanda di ricusa è trasmessa per scritto al collegio cui appartiene il giudice e alla Camera dei ricorsi penali quando si tratti del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte delle assise correzionali, del Pretore, del Giudice dell'istruzione e dell'arresto o del Procuratore pubblico. Secondo l'art. 45 CPP il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge cantonale giudiziaria e penale, e quello della Camera dei ricorsi penali sono definitivi, riservato l'art. 288 lett. b CPP. Tale norma corrisponde sostanzialmente all'art. 21 del messaggio concernente la riforma del codice di procedura penale entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e – per quanto riguarda il richiamo all'art. 288 lett. b CPP – va intesa nel senso che una decisione che trascura ingiustamente un motivo di esclusione o di ricusa è motivo di cassazione (rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP, pag. 1238 ad art. 45). L'art. 21 del disegno di legge richiamava a sua volta l'art. 238 cpv. 1 lett. b dello stesso disegno, che riprendeva essenzialmente l'art. 229 n. 2 vCPP, stabilendo che il ricorso per cassazione è dato quando la Corte giudicante non sia stata costituita conformemente alle disposizioni di legge o non sia stato preso in considerazione un motivo legale di esclusione o una domanda di ricusazione.

                                                  Come nel diritto previgente, anche il citato disegno di legge subordinava l'ammissibilità del ricorso per cassazione fondato sull'art. 238 n. 2 alla condizione che l'interessato avesse provocato una decisione o rilevato l'irregolarità durante la procedura ed era impossibile di rimediare alla violazione delle disposizioni di procedura. Il messaggio confermava così il principio secondo cui un ricorso per cassazione per vizi di procedura è ammissibile solo ove il vizio fosse fatto valere ail dibattimento, precisando che non era necessario esigere una decisione formale, ma che bastava far constatare l'irregolarità. Che per finire il legislatore abbia inteso investire la Corte di cassazione e di revisione penale solo su ricuse prospettate nel corso del pubblico dibattimento è desumibile senza equivoci dall'art. 46 cpv. 2 CPP, che tratta solo i casi in cui il ragionevole dubbio sull'imparzialità del giudice si manifesta durante il dibattimento, obbligando la Corte di assise a statuire sulla ricusa e consentendo alla parte di impugnare la decisione con ricorso per cassazione fondato sull'art. 288 lett. b CPP.

                                                  Tutto ciò non giova al ricorrente. Come si è visto, l'attuale norma denota una formulazione più elastica, imponendo alla parte di sollevare il vizio formale non necessariamente al dibattimento, ma appena possibile. Non apre indistintamente la via ai nova, ma si propone di precisare che è possibile far valere vizi essenziali di procedura fuori del dibattimento, a condizione che essi riguardano le formalità relative alla motivazione e all'intimazione della sentenza. Pur avendo rinunciato alla precedente enunciazione, che imponeva espressamente di provocare una decisione o rilevare l'irregolarità al dibattimento (Commissione speciale per l'esame del CPP, loc. cit. pag. 1295), il legislatore ha quindi sostanzialmente mantenuto lo status quo. Anzi, stabilendo espressamente che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina le questioni di fatto soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP), esso ha sottolineato una chiara distinzione tra ricorso per cassazione e appello. Coerentemente, riservati i vizi concernenti l'intimazione ella sentenza (consid. 2a), questa Corte dichiara inammissibili i cosiddetta nova e non ordina quindi atti istruttori volti a chiarire fatti e circostanze che il ricorrente pretende di avere conosciuto soltanto dopo l'emanazione del giudizio di merito. L'art. 294 cpv. 1 CPP, che come termine d'ordine impone l'evasione dei gravami entro al massimo tre mesi, non si concilierebbe per altro con procedimenti istruttori.

                                                  Certo, in una sentenza massimata in Rep. 1998 pag. 327 la Camera dei ricorsi penali ha rilevato – giustamente – che dopo il giudizio di merito il condannato non può più chiedere la ricusazione del giudice (nel caso specifico del Pretore), ma può ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale, che dovrà esprimersi sulla correttezza della decisone impugnata e sulle obiezioni formali del ricorrente. La Camera ha perciò lasciato aperto il quesito di sapere se l'istanza di ricusa sulla quale era chiamata a statuire fosse tempestiva, rispettivamente se l'istante avesse effettivamente avuto conoscenza dei motivi di ricusa solo in seguito, proprio perché la sola autorità che avrebbe potuto occuparsi della questione era questa Corte. In realtà, pur partendo dal corretto presupposto che una volta emanata la sentenza di merito sono proponibili solo rimedi contra sententias (e non più istanze di ricusazione), la Camera dei ricorsi penali non si è chiesta come questa Corte avrebbe potuto esaminare fatti nuovi, emersi soltanto dopo l'emanazione della sentenza. Analogo problema si pone nell'ipotesi in cui il motivo che avrebbe impedito al giudice di giudicare serenamente sia scoperto quando la sentenza di merito è ormai passata in giudicato (CRP, sentenza dell'11 settembre in re E., ove per finire i problemi sono stati lasciati irrisolti perché l'istanza di restituzione dei termini per ottenere la ricusazione del magistrato è stata ritenuta inammissibile perché prematura). Ritornando alla massima pubblicata in Rep. 1998 pag. 327, giovi ripetere che una possibilità di intervento da parte della Corte di cassazione e di revisione penale è data solo ove la pretesa parzialità del giudice risulti dalla sentenza impugnata. Altri casi non sono prospettabili. Il che consente nuovamente di prescindere dall'assunzione delle prove richieste, ossia dall'acquisizione degli incarti relativi al procedimento penale e al procedimento disciplinare riguardanti il presidente della Corte di merito.

                                          cc)  Occorre ancora da esaminare se il vizio preteso dal ricorrente possa essere fatto valere con il rimedio della revisione (art. 299 segg. CPP). Di primo acchito la risposta sembrerebbe negativa, facendo difetto prima facie un titolo di revisione. Il motivo di revisione previsto dal diritto federale (art. 397 CPP) all'art. 299 lett. c CPP, secondo cui la revisione del processo in caso di sentenza di condanna ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo non soccorre al riguardo. Esso riguarda infatti l'aspetto probatorio sul quale la sentenza di condanna si fonda (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, art. 397 n. 7). Vi è però il motivo di revisione previsto dall'art. 299 lett. a CPP, secondo cui la revisione di una sentenza di condanna è data quando è dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione e, in genere, da reato di terza persona. A un primo approccio anche tale motivo di revisione parrebbe inidoneo allo scopo, le irregolarità cui si riferisce la norma essendo d'ordine penale (Commissione per l'esame del CPP; loc. cit., pag. 1302 ad art. 299). In realtà, vagliando la finalità della norma, la questione risulta più complessa.

                                                  Consentendo al condannato di chiedere la revisione nei casi indicati dall'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP, il legislatore ha inteso per vero rimettere in discussione condanne determinate da gravi irregolarità. La formulazione dell'art. 299 cpv. 1 lett. a CPP non è quindi esaustiva e può comprendere anche vizi che, senza avere rilievo penale, abbiano comunque falsato gravemente l'esito del processo. Si pensi appunto al caso di un magistrato turbato da pesanti angustie interiori, al punto da non essere più nelle condizioni psicofisiche necessarie per statuire con cognizione di causa. Ammesso che sia recata la prova del grave turbamento, anche in un'ipotesi del genere la regolarità del processo sarebbe compromessa, come nel caso in cui una condanna sia determinata dai comportamenti dolosi del giudice o di terzi. Si pensi altresì all'ipotesi in cui, dopo la condanna, si scoprano concertazioni inconciliabili con i principi di un equo processo avvenute fra giudici e inquirenti. Nulla osta, in sintesi, che l'art. 299 lett. a CPP sia interpretato nel senso di consentire la revisione ogni qual volta siano scoperte situazioni che per la loro gravità hanno pregiudicato la regolarità del processo e alle quali il condannato non ha potuto rimediare o non può rimediare con altri mezzi giuridici, in particolare con il ricorso per cassazione.

                                          dd)  La predetta interpretazione dell'art. 299 lett. a CPP non esonera l'istante dal precisare e rendere verosimile che l'intervenuto condizionamento del magistrato ha falsato l'esito del giudizio al punto da imporre il rifacimento del processo. Per volontà stessa del legislatore, la revisione è vincolata a una sorta di nesso causale tra l'irregolarità riscontrata e il giudizio che ne è seguito (“fu determinata”: art. 299 lett. a CPP). Nel caso in esame il ricorrente non potrà quindi limitarsi ad affermare una generica alterazione delle condizioni psicofisiche del presidente della Corte di assise, rispettivamente un generico disagio interiore a causa dei noti eventi, ma dovrà rendere verosimile che quel giudice si trovava in condizioni tali da non poter più svolgere adeguatamente la sua funzione, sì da viziare gravemente il corretto svolgimento del processo.

                                          ee)  Rimane da domandarsi, ciò premesso, se il ricorso in esame possa essere trattato come domanda di revisione. La risposta è negativa. Una domanda di revisione non può essere frammista a un ricorso per cassazione. Da tale elementare esigenza di chiarezza non si può prescindere, tanto meno se si pensa che il condannato può introdurre una domanda di revisione in ogni tempo (art. 300 cpv. 1 CPP). Per di più una domanda di revisione può essere diretta soltanto contro una sentenza di condanna passata in giudicato (Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1997, pag. 354 n. 4 segg.). La presente sentenza non è più impugnabile sul piano cantonale, ma potrà formare oggetto di ricorsi al Tribunale federale. Affrontare già oggi il tema di una revisione sarebbe prematuro.

                                 II.      Sull'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove

                                4.      I primi giudici hanno ritenuto in concreto che il ricorrente non soltanto era consapevole della droga nascosta negli apparecchi spediti dalla Colombia, ma era anche l'organizzatore del traffico. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). In proposito la Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata perciò alle constatazioni di prima sede, a meno ch'esse risultino arbitrarie (sopra, consid. 1).

                                5.      La Corte di assise ha reputato gravemente indiziante prima di tutto la circostanza che il ricorrente era la sola persona autorizzata a ritirare i colli spediti dalla ditta colombiana, di cui egli era titolare, grazie anche alla documentazione da egli medesimo sottoscritta. Nessun altro all'infuori di lui – ha continuato la Corte – si era comunque interessato al ritiro, tanto meno il collaboratore colombiano che lo avrebbero tradito, tale __________. Fosse il ricorrente rimasto vittima di un complotto, qualcuno avrebbe logicamente dovuto seguire da vicino l'insolita e costosa spedizione, ciò che però non è avvenuto (sentenza, consid. 4.1). Un altro indizio i primi giudici hanno ravvisato nel comportamento processuale dell'imputato, il quale ha modificato più volte versione sulla propria situazione finanziaria, fino a negare che essa fosse precaria e potesse costituire serio motivo per indurlo a un traffico di droga (sentenza, consid. 4.2). Alla Corte di assise è apparsa poi inverosimile l'affermazione del ricorrente, secondo cui la vendita degli apparecchi gli avrebbe consentito di sistemare qualche pendenza con le banche, dato che pur nella migliore delle ipotesi il guadagno prospettabile non gli avrebbe consentito di risollevare le sorti (sentenza, consid. 4.3). Anzi, hanno rilevato i primi giudici, l'imputato non aveva in corso nessuna seria trattativa con aziende eventualmente interessate all'acquisto, nemmeno quindi con la ditta __________, di cui aveva accennato a __________ (sentenza, consid. 4.1.1). D'altro canto – essi hanno soggiunto – nemmeno vi era mercato per siffatti articoli (sentenza, consid. 4.4.2).

                                          Ritornando sull'inattendibilità del ricorrente – giudicata, come detto, alla stregua di un elemento indiziante – la Corte di assise ha ritenuto che il soggetto indicato __________ come socio, il quale avrebbe organizzato la spedizione dalla Colombia in vista di commerciare gli apparecchi in Germania e Italia, non esiste, non avendo l'accusato fornito alcun elemento utile alla sua identificazione (sentenza, consid. 4.4.1). La Corte di merito ha ritenuto che pure il resto della versione dell'accusato mancava di plausibilità, in particolare la ritrattazione relativa all'importante ammissione di avere preso in consegna tutti gli apparecchi (sia quello spedito in Florida, senza droga, sia quelli spediti a __________) prima di lasciare la Colombia, salvo poi affermare improvvisamente di non avere mai visto prima i 19 apparecchi giunti a __________ (sentenza, consid. 4.4.2). Rilevato che non giovava all'accusato giustificare il commercio di apparecchi del genere in tempi non sospetti nell'ambito della sua attività professionale, i primi giudici hanno altresì considerato indiziante il fatto che il ricorrente abbia tolto dai pacchi le etichette della compagnia aerea colombiana e dalle macchinette quelle con il nome della ditta produttrice. E ciò mentre al responsabile della __________ egli aveva detto di voler aprire i pacchi solo per cercare un apparecchio con manometro. Scopo dell'operazione – stando alla Corte di assise – era dunque di evitare controlli doganali che avrebbero potuto essere più severi – come ha ammesso l'interessato – qualora fosse risultato che la merce proveniva dalla Colombia (sentenza, consid. 4.6).

                                          Come ulteriore indizio la prima Corte ha considerato anche la circostanza che il ricorrente ha sottaciuto la presenza in Italia, il giorno del suo arresto, del collaboratore colombiano __________ e il fatto che costui sia subito scomparso quando ha saputo del suo fermo. Fosse stata questa la persona che egli avrebbe dovuto incontrare quel giorno per trattare un lotto di smeraldi da sottoporre a suoi clienti – ha spiegato la Corte – il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di mentire (sentenza, consid. 4.7). A titolo abbondanziale, infine, i primi giudici hanno considerato indiziante che l'accusato abbia messo il sacchetto di caffè acquistato il giorno prima proprio nella borsa in cui si trovava la macchinetta ritirata poco prima dalla __________ (sentenza, consid. 4.8), un accorgimento del genere essendo destinato a confondere i cani antidroga in caso di controllo doganale (sentenza, consid. 4.8 con riferimento anche a pag. 15).

                                          Di fronte a tale cumulo di indizi la prima Corte ha ritenuto di confermare il verdetto di colpevolezza anche considerando alcune circostanze teoricamente favorevoli all'imputato, come la sorpresa da egli manifestata quando ha saputo che gli apparecchi erano già arrivati a __________, tanto da affermare di dover racimolare il denaro necessario per lo sdoganamento (chi attende droga dovrebbe avere con sé una somma sufficiente per la presa in consegna). In effetti, ha spiegato la Corte, l'accusato non aveva motivo per esprimere sorpresa, dovendo egli sapere che i pacchi sarebbero arrivati a giorni, anche se poi lo sbigottimento è durato poco, tant'è che il giorno dopo egli era già a __________, mentre la mancanza di liquidità era da mettere in relazione alle difficili condizioni finanziare dell'imputato. La Corte di merito ha pure considerato ininfluente il fatto che durante le operazioni svolte all'interno dei magazzino il ricorrente – come risulta dal filmato – appariva assai tranquillo. A suo giudizio egli non aveva però ragione per temere un controllo doganale, la merce essendo depositata in zona di punto franco, dove vige uno statuto di extraterritorialità sotto il profilo dell'imposizione doganale (sentenza, consid. 4.9). L'imputato poteva inoltre presumere che se la merce fosse giunta fino a __________, essa aveva già superato i controlli doganali effettuati negli aeroporti. Che egli non sia stato sfiorato dal dubbio che lo stupefacente potesse nel frattempo essere stato intercettato sembrava trovare riscontro – sempre per i primi giudici – nel comportamento quasi saccente del soggetto in aula. La calma di cui ha dato prova in quell'occasione – ha per finire rilevato la Corte – non può in ogni modo modificare la conclusione fondata sulla valutazione globale dei numerosi indizi raccolti a suo carico (sentenza, consid. 4.9).

                                6.      Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere trascurato importantissimi elementi a suo discarico, nemmeno citati nella sentenza o menzionati solo di scorcio e poi arbitrariamente accantonati. Sotto questo profilo egli lamenta persino una carenza di motivazione. Siffatti riscontri – egli sostiene – già da soli bastano a escludere che egli potesse essere al corrente della droga nascosta negli apparecchi. Ciò imporrebbe la cassazione del giudizio impugnato senza riguardo all'esito cui esso è pervenuto.

                                          a)     A sostegno della sua tesi il ricorrente fa valere che le più gravi ipotesi accusatorie iniziali sarebbero addirittura state smentite dall'inchiesta. Nella fattispecie – egli assevera – gli inquirenti avevano ritenuto che gli apparecchi sequestrati fossero solo un groviglio di cavi elettrici destinati a fungere da copertura per la droga, mentre è risultato che essi funzionavano perfettamente. Gli stessi inquirenti – soggiunge – avevano ritenuto che egli, giunto nel magazzino della __________ con l'espediente dei manometri, avesse in seguito non soltanto aperto tutti gli imballaggi, ma anche estratto lo stupefacente dai contenitori, quando in realtà egli non ha fatto nulla del genere. Gli inquirenti medesimi avrebbero a un certo momento creduto che la spedizione della macchinetta in Florida servisse a sperimentare l'efficacia del nascondiglio, avrebbero persino immaginato che dai tabulati telefonici sarebbero emersi contatti con la malavita e che le perquisizioni in ufficio, nell'abitazione e nell'automobile avrebbero consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente. Anche tali congetture sono però cadute. In realtà argomenti del genere non sono decisivi. A prescindere dal fatto che il ricorrente non indica quali atti del processo consentirebbero di accertare le predette supposizioni degli inquirenti, decisiva è la questione di sapere se gli indizi accertati dalla prima Corte bastino o non bastino per un verdetto di colpevolezza. Che l'impianto accusatorio iniziale o quello prospettato al dibattimento non abbiano trovato piena conferma poco importa se, valutati nel loro complesso, gli indizi sono stati accertati e valutati senza arbitrio.

                                          b)    A suo discarico il ricorrente insiste sulla circostanza che, nei momenti cruciali della spedizione degli apparecchi, egli è rimasto tranquillo, occupandosi assiduamente della produzione e della vendita di smeraldi. Fosse stato davvero l'ideatore del traffico di cocaina, non si spiegherebbe come un incensurato sarebbe potuto rimanere tale, continuando il suo commercio sia prima della partenza dalla Colombia sia dopo l'arrivo in Italia. Egli richiama un fax del 26 marzo 1999 inviato alla ditta germanica __________ con cui egli – anziché occuparsi di droga – ordinava dischi diamantati per il taglio delle pietre, preavvisando il ritiro dell'oggetto nella seconda metà del mese; evoca la spedizione avvenuta il 30 marzo 1999 di ben 8'000 carati di smeraldi, ritirati da lui stesso il 7 aprile successivo, e le visite nei giorni in cui sono arrivati gli apparecchi a __________ a diversi clienti a __________ e __________. Soggiunge che se fosse stato realmente in attesa di cocaina, non si sarebbe preoccupato di vendere pietre, ma sarebbe rimasto a casa con i figli. Se non che, così argomentando egli trascura però il potere di cognizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Per tacere del fatto che nella sua diffusa motivazione la Corte di assise ha accennato alle attività commerciali citate nel gravame con riferimento al lotto di smeraldi tagliati a cabouchon di 8'000 carati circa (sentenza, pag. 8), all'incontro con __________ nell'aprile del 1999 per esaminare un lotto di 1000-2000 gemme e ai contatti avuti con ditte germaniche (sentenza, pag. 24 seg., ove la fattispecie risulta in ogni modo illustrata diversamente), il ricorrente si limita a prospettare un diverso scenario, senza però sostanziare alcun arbitrio. Al riguardo l'impugnazione è perciò inammissibile.

                                          c)     Il ricorrente ricorda l'affermazione secondo cui egli non era in grado di pagare allo spedizioniere la somma di Lit. 8'200'000, rammentando la disperazione manifestata di fronte a tale richiesta e il pagamento di un acconto di Lit. 1'70'000 il giorno dopo, quando ha ritirato la macchinetta. Fa valere che di fronte a un ingente quantitativo di droga un narcotrafficante non si sarebbe disperato per l'esosa fattura dello spedizioniere. La sentenza impugnata ha trascurato ciò e nemmeno si è soffermata sulla sua reazione e sui suoi tentativi di discutere il prezzo. La critica è ancora una volta infondata. La prima Corte si è domandata infatti se la sorpresa manifestata dal ricorrente per il repentino arrivo della merce e se la mancanza di liquidità a quel momento potessero costituire elementi rilevanti, idonei a modificare l'apprezzamento complessivo degli altri indizi. Per finire tuttavia essa ha scartato l'eventualità, rilevando che la sorpresa per l'arrivo dei pacchi è durata poco, che l'indomani l'accusato si è presentato per ritirare almeno un apparecchio e che la difficoltà di far fronte al pagamento della fattura dello spedizioniere – pur inducendo a riflessione – non costituiva una circostanza insolita, visti i problemi economici del soggetto. Il quale – sempre secondo i primi giudici – poteva anche fare assegnamento sul fatto che di lì a poco avrebbe avuto un contatto per la vendita, ricavando denaro sufficiente per far proseguire la spedizione (consid. 4.9, pag. 34). Con tali considerazioni il ricorrente neppure si confronta.

                                                  Certo, il ricorrente assevera che qualora fosse stato al servizio di narcotrafficanti egli non sarebbe rimasto senza soldi e che se avesse agito veramente da solo, l'assunto di prima istanza risulterebbe persino contraddittorio, ove si consideri che egli versava – stando alla sentenza impugnata – in condizioni economiche precarie, inidonee a consentirgli l'acquisto di 3.6 kg di cocaina e di 20 apparecchi per il trattamento di smeraldi. A prescindere nondimeno dalla natura appellatoria del ragionamento, al ricorrente non si è rimproverato di avere agito al servizio dei narcotrafficanti colombiani, né la prima Corte ha mai dato per acquisito che egli avesse a disposizione contante sufficiente per pagare in anticipo l'intera partita di cocaina. Come egli si sia procurato la droga in Colombia è del resto senza importanza, dato che egli è stato ritenuto avere organizzato personalmente il trasporto negli apparecchi spediti dalla Colombia tramite la sua ditta, né egli pretende che la droga potesse essere inviata in Europa soltanto ove fosse stata pagata in anticipo. Per quanto riguarda la sorpresa manifestata per la fattura dello spedizioniere, va tenuto conto che la cifra di Lit. 8'200'000 riguardava anche un lotto di smeraldi giunto a __________ una settimana prima. Il costo per lo sdoganamento delle sole macchinette era di fr. 1'200.– (act. 134/17b, risposta n. 8).

                                          d)    Il ricorrente si sofferma sul comportamento da egli tenuto nei magazzino della ditta __________ e in particolare sulla videoregistrazione effettuata a sua insaputa, da cui risulta come in quel frangente egli fosse calmo e non manifestasse alcun segno di nervosismo, nonostante l'alta posta in gioco. Insiste poi sul fatto di essere rimasto per oltre un'ora e mezzo in quel luogo, di avere tolto meticolosamente le etichette senza lasciar trasparire alcuna inquietudine per la droga nascosta negli apparecchi, mantenendo un contegno incredibile e incompatibile con l'ipotesi accusatoria; un padre di famiglia, incensurato, al suo primo reato e di fronte a 3.6 kg di cocaina non sarebbe stato in grado di gestire la delicata situazione come se nulla stesse succedendo. 

                                                  I primi giudici non hanno omesso di valutare la videoregistrazione. Essi hanno riconosciuto che l'imputato appariva assai calmo mentre per un'ora e mezzo ha rimosso etichette. La prima Corte ha considerato anche, però, che egli sapeva, per esperienza e conoscenza del luogo, che la merce era depositata in una zona di punto franco e godeva quindi di extraterritorialità, di modo che non v'era rischio d'ispezione da parte dell'autorità doganale (sentenza, pag. 34 seg.). Egli poteva presumere inoltre che, se era arrivata a __________, la merce aveva superato i severi controlli degli aeroporti imposti alle merci provenienti dalla Colombia, sicché, pur astuto e intelligente, egli non era stato colto dal dubbio che la droga potesse essere stata previamente scoperta. La Corte di merito ha ricordato dipoi che al dibattimento l'imputato, persona consapevole delle proprie capacità intellettuali, ha assunto un atteggiamento quasi saccente, ciò che lo aveva portato a sentirsi troppo sicuro del fatto suo anche nel magazzino di __________, tanto più che a quel momento egli stava eliminando ogni traccia circa la provenienza della merce per evitare eventuali altri controlli doganali. Ch'egli si trovasse nel magazzino proprio al momento in cui si stava sdoganando una macchinetta era una coincidenza (sentenza, pag. 35). I primi giudici hanno comunque rilevato che la sola tranquillità ostentata dal ricorrente non era sufficiente per sovvertire la conclusione fondata sulla valutazione globale degli altri indizi raccolti (sentenza, pag. 35).

                                                  Il ricorrente invoca la deposizione dello spedizioniere __________ al dibattimento, facendo valere che la merce depositata in regime di punto franco rimane ugualmente soggetta a controlli. Dal verbale del dibattimento non risulta però che il testimone abbia proferito un'affermazione del genere (lo avesse fatto, il ricorrente avrebbe avuto la facoltà di mettere l'affermazione a verbale, come prevede l'art. 255 cpv. 3 CPP). Durante il dibattimento del 23 ottobre 2000, il ricorrente ha insistito parecchio su questo punto, facendo di nuovo carico ai primi giudici di avere deciso frettolosamente, ritenendo che la merce depositata in quel luogo non fosse di regola soggetta a ispezioni doganali. Ora, su questo punto, mancano riscontri certi; né la prima Corte, né il ricorrente sono stati infatti in grado di fornire elementi atti a confortare le rispettive tesi. Di fronte a una situazione di dubbio, si giustifica pertanto dipartirsi dalla tesi più favorevole al prevenuto, nel senso di non escludere a priori l'eventualità che anche in regime di punto franco le merci possano essere soggette a ispezioni doganali. Tale precisazione non giova però al ricorrente. La prima Corte ha fatto dipendere la tranquillità manifestata del soggetto, oltre dal fatto che egli poteva comunque ritenere che il peggio era passato, dato che la merce aveva superato i severi controlli aeroportuali, dalla sua indole saccente, ossia dalla sua tendenza a sottovalutare il rischio (sentenza, pag. 35).

                                                  Il ricorrente considera poi contraddittoria la motivazione secondo cui egli poteva ritenere lo stupefacente non intercettabile, giacché se così fosse, egli non avrebbe avuto motivo di far capo all'espediente del caffè per confondere i cani. La doglianza, oltre che appellatoria, è infondata. Il richiamo al citato espediente – peraltro in via abbondanziale (sentenza, consid. 4.8) – si riferiva infatti alla teorica possibilità di controlli che avrebbero consentito di scoprire la droga nel bagagliaio dell'automobile del ricorrente. Il ricorrente critica pure i motivi che hanno indotto la prima Corte a considerare indiziante la consapevolezza delle proprie capacità intellettuali, al punto da ostentare sicurezza anche in situazioni difficili. L'assunto è tuttavia appellatorio e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il ricorrente ritiene dipoi particolarmente grave la conclusione dei primi giudici, stando ai quali la tranquillità dimostrata nei magazzini della ditta __________ costituirebbe un elemento aggravante. La prima Corte tuttavia non ha detto ciò; si è limitata a rilevare che la calma denotata dall'imputato mentre toglieva le etichette poteva anche spiegarsi con la sua forte personalità. Tale conclusione non può reputarsi manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria.

                                                  Il ricorrente richiama l'esperienza da egli vissuta in India a contatto con tossicodipendenti e in particolare la testimonianza di suo padre al dibattimento, il quale ha confermato come egli abbia conosciuto direttamente le sofferenze e i drammi legati al consumo di droga. Fa quindi carico ai primi giudici di avere di nuovo considerato tale circostanza come elemento aggravante anziché a discarico e denuncia la sistematica violazione del principio in dubio pro reo da parte del presidente della Corte di assise, proteso a smorzare sul nascere ogni obiezione della difesa, influenzando l'intera Corte. Ora, l'esperienza vissuta in India dall'imputato e le nefaste conseguenze legate all'uso di stupefacenti sono state considerate dalla prima Corte al momento di commisurare la pena (sentenza, pag. 36), dopo avere spiegato su quali indizi valutati nel loro complesso essa aveva dedotto il convincimento di colpevolezza. Incombeva al ricorrente, dunque, dimostrare che considerando solo entro tali limiti l'esperienza da egli maturata in India – come pure le ulteriori circostanze a suo favore illustrate nel punto c del ricorso – la sentenza impugnata risulterebbe manifestamente insostenibile non soltanto in alcuni suoi considerandi, ma nel suo risultato. Egli non tenta però un approccio del genere. Quanto al rimprovero al presidente della prima Corte di avere stroncato sul nascere ogni possibilità di difesa, esso è d'acchito inammissibile; nessuna contestazione del genere risulta infatti dal protocollo del dibattimento (art. 288 lett. b CPP; v. consid. 3a).

                                          e)     Un'altra circostanza che la prima Corte avrebbe arbitrariamente trascurato, stando al ricorrente, è la mancata verifica da parte sua, nei magazzini della ditta __________, del contenuto delle scatolette in cui si trovava la droga. Fosse stata sua intenzione portare a termine un traffico di stupefacenti – egli continua – una verifica da parte sua sarebbe stata imprescindibile, bastando al proposito capovolgere gli apparecchi per vedere se sul fondo apparivano le viti che fissavano la scatoletta. L'obiezione – ripresa con insistenza al dibattimento del 23 ottobre 2000 – è chiaramente appellatoria. Del resto, avesse sistematicamente rovesciato ogni macchinetta senza apparente motivo, egli avrebbe manifestamente destato seri sospetti. L'argomentazione è perciò inconcludente.

                                          f)      Il ricorrente annovera come elemento a suo scarico anche il comportamento da egli tenuto dopo il rinvenimento della macchinetta nel baule della sua automobile. Motivando l'argomento egli confonde però ancora una volta un ricorso per cassazione per un appello e si limita a enunciare una propria versione e interpretazione dell'accaduto come se si trovasse di fronte a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche su questioni legate all'accertamento dei fatti e alla valutazione della prove. Ciò non è ammissibile. Certo, egli censura anche la concludenza del rapporto di polizia, asseverando che esso mirerebbe solo a gettare discredito sulla sua versione degli eventi e su quanto accaduto dopo ch'egli aveva lasciato il magazzino. Anche al riguardo però l'esposto si esaurisce nel contrapporre una versione dei fatti alternativa, senza spiegare perché la diversa ricostruzione dei primi giudici (sentenza, pag. 15) risulterebbe a tal punto insostenibile da trascendere in arbitrio.

                                          g)    Il ricorrente si duole inoltre del fatto che il suo fermo sia avvenuto subito dopo il ritiro di una delle macchinette giunte a __________. Sarebbe stato più opportuno – agli pretende – lasciarlo proseguire, dato che non vi era alcuna urgente ragione di intervenire così celermente. Anzi, con tale prematuro provvedimento gli inquirenti gli avrebbero addirittura impedito di recare la prova delle propria innocenza. Anche in questo caso egli si avvale tuttavia di un ragionamento del tutto appellatorio, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio.

                                          h)    Richiamata la relazione della polizia scientifica, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere negletto che sulla scatoletta contenente la cocaina è stata trovata unicamente un'impronta digitale altrui. Trattasi di un elemento – egli asserisce – che in una valutazione globale andava senz'altro considerato, la Corte di assise avendo accertato per di più che egli aveva agito senza mandanti né collaboratori. Non senza pregio, l'argomento – riproposto in modo diffuso al dibattimento del 23 ottobre 2000 – è nondimeno di poco peso. A prescindere dal fatto che il rapporto della polizia scientifica – come sottolinea il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso – si limita a rilevare che è stato possibile confrontare con le impronte digitali del ricorrente uno solo dei numerosi frammenti rinvenuti, peraltro di scarso valore (act. 69/3/3), il ricorrente non spiega perché questa sarebbe una risultanza inconciliabile con una sua potenziale messa in atto del piano volto a far giungere in Ticino la partita di cocaina sequestrata. Anche al proposito il ricorso manca pertanto di consistenza.

                                          i)      Secondo il ricorrente la Corte di assise non ha valutato correttamente nemmeno la portata di un ulteriore indizio a suo favore, ovvero che l'unico apparecchio da lui personalmente spedito – quello fatto pervenire alla fine di marzo del 1999 alla __________ in Florida – non conteneva sostanze stupefacenti. Ora, nel valutare tale circostanza i primi giudici hanno premesso che il mancato rinvenimento di droga nell'apparecchio spedito in Florida lo stesso giorno del rientro del ricorrente in Italia (31 marzo 1999) potrebbe effettivamente costituire un indizio a discarico (sentenza, pag. 29). Essi hanno ritenuto però che tale circostanza, presa a sé sola, non scagiona l'imputato, avendo questi modificato nel suo secondo verbale l'ammissione secondo cui le macchinette gli erano state consegnate tutte e venti prima della sua partenza in Europa e che soltanto quella mandata in Florida gli era stata data prima. Chiamato a chiarire l'incongruenza, il prevenuto non ha fornito alcuna valida giustificazione. Il ricorrente assevera che in realtà non vi è stata ritrattazione alcuna, poiché la prima ammissione è conseguente alla comprensibile agitazione del momento, al fatto che egli non aveva dato importanza al particolare e alla mancata presenza del suo legale. Motivazioni del genere sono però appellatorie e come tali inammissibili. Per di più il ricorrente trascura che, chiamato dal Procuratore pubblico a chiarire come potesse sapere che due delle 19 macchinette erano sprovviste di manometro senza averle mai viste prima, è caduto in contraddizione (sentenza, pag. 29). Con tale rimprovero egli non si confronta affatto.

                                                  Il ricorrente si sofferma sulla pretesa contraddizione conseguente all'asserzione di avere fatturato il citato apparecchio US$ 900, alla precedente affermazione sua che la trattativa con la ditta americana non era conclusa e alla fattura accompagnatoria la spedizione che reca la dicitura pro forma invoice e attesta un prezzo di US$ 150 (sentenza, pag. 29 in fondo e 30 in alto). Una volta di più tuttavia egli argomenta inammissibilmente come se si trovasse di fronte a una Corte di appello. Infine il ricorrente ritiene comunque arbitraria la conclusione dei primi giudici, a mente dei quali egli avrebbe inviato il campione in Florida senza la droga soltanto a copertura del suo traffico. A prima vista la doglianza non manca di buon diritto. Non vi è ragione tuttavia per indagare oltre i reali motivi che hanno indotto il ricorrente a spedire il 31 marzo 1999 la macchinetta in Florida. Quand'anche avesse ragione su questo punto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché la sentenza impugnata risulta arbitraria non solo su un singolo passaggio, ma nel suo risultato. Nel ricorso egli non pretende però tanto.

                                          l)      Il ricorrente sostiene che la Corte di assise avrebbe dovuto considerare altresì che le macchinette in cui si trovava la cocaina sono state spedite nello stesso modo utilizzato da sempre per le pietre preziose e avrebbero dovuto essere trasferite insieme con un lotto di smeraldi di 8'000 carati. Così facendo però egli si sarebbe esposto a maggiori rischi, mettendo a repentaglio tutto quanto aveva costruito in anni di sacrifici. L'asserto è generico. A prescindere dal fatto che egli non indica quale sarebbe la risultanza istruttoria idonea a suffragare l'affermazione secondo cui gli smeraldi avrebbero dovuto essere trasportati con le macchinette, egli persiste nel confondere un ricorso per cassazione con un appello, senza sostanziare alcun arbitrio. Donde l'inammissibilità della tesi.

                                          m)   Il ricorrente ripercorre la fattispecie, in particolare i suoi spostamenti una volta lasciata la Colombia, e sostiene di nuovo che un narcotrafficante non si sarebbe comportato nel modo accertato dalla prima Corte, lasciando in Sudamerica droga del valore di mezzo milione di franchi per sette giorni in balia dei dipendenti. Un trafficante avrebbe inoltre sollecitato lo spedizioniere a informarlo non appena gli apparecchi sarebbero giunti a destinazione, gli avrebbe ordinato di tenere la merce al sicuro e l'avrebbe ritirata il più presto possibile, pagando quanto dovuto. Un trafficante non sarebbe nemmeno rimasto tranquillo per un'ora e mezzo nel magazzino di __________. La natura appellatoria di argomentazioni del genere – sulle quali il ricorrente si è particolarmente diffuso anche durante il dibattimento del 23 ottobre 2000 – risulta però evidente. L'ammissibilità del ricorso non è perciò data.

                                          n)    Il ricorrente asserisce che le macchinette per il trattamento degli smeraldi non erano per lui una novità, dato che egli da tempo si occupava di articoli simili. Pur riconoscendo la correttezza dell'affermazione dei primi giudici, per i quali le precedenti apparecchiature erano destinate a uso personale e non professionale, egli assume che da tempo covava in lui l'idea di una messa in commercio. Gli apparecchi sequestrati rientravano nella prospettiva di una logica funzione commerciale e non erano destinate alla copertura di alcun traffico illecito. Se non che, egli dimentica che la Corte di assise ha in pratica escluso serie possibilità di commerciare apparecchi del genere, dato che non gli si prospettava alcuna seria trattativa di vendita (sentenza, consid. 4.4.1) e che nemmeno vi è mercato per siffatti articoli (sentenza, consid. 4.4.2). Né in precedenza egli aveva mai commerciato apparecchi del genere. Anzi, egli aveva persino affermato che non era sua intenzione trattare apparecchi simili. I giudici di merito hanno concluso perciò che quelle sequestrate erano le sole destinate al commercio (sentenza, pag. 31). Proprio in tali macchinette però era nascosta la droga.

                                          o)    Il ricorrente ricorda che la prima Corte ha ritenuto come ulteriore indizio a suo carico che egli ha sottaciuto la presenza in Italia, il giorno del suo arresto, del collaboratore colombiano __________. Fa valere che ciò è da mettere in relazione con il fatto che costui deteneva per conto di terzi e a titolo fiduciario un importante lotto di pietre preziose da sottoporre a un cliente italiano. Soggiunge anche di avere sempre considerato __________ come un amico e non esclude che egli lo abbia ingannato, utilizzandolo inconsapevolmente come corriere di droga. Alla questione la Corte delle assise ha dedicato il consid. 4.7 della sentenza impugnata, definendo sospetto il fatto che l'accusato abbia sottaciuto la presenza in Italia del collaboratore, dileguatosi non appena saputo dell'arresto del prevenuto. I primi giudici si sono posti interrogativi al riguardo, anzitutto perché la moglie dell'accusato si era detta sorpresa quando il 12 aprile 1999 il marito le aveva detto di essere in ansia, dato che stava aspettando nientemeno che il suo collaboratore __________ in arrivo dalla Colombia via Madrid, asserendo che era la prima volta che arrivava un ospite colombiano. La prima Corte ha inoltre richiamato la circostanza che costui avrebbe dovuto rientrare l'11 maggio 1999, ma che in realtà è partito il 17 aprile precedente. Rilevato che l'omertà può anche dipendere dalla paura di ritorsioni tipiche dell'ambiente malavitoso legato al traffico di droga, la Corte di assise si è chiesta per finire quale ragione avrebbe avuto il ricorrente di nascondere la presenza di un collaboratore in Italia se questi fosse veramente venuto soltanto per una transazione di smeraldi e, in particolare, se il prevenuto avesse avuto motivo di tacere di fronte alla prospettiva di trovarsi coinvolto in un procedimento penale di indubbia gravità. Si è pure chiesta quale seria ragione avrebbe avuto __________ per partire non appena saputo dell'arresto dell'accusato se fosse davvero giunto in Italia per un commercio lecito. La fretta con la quale costui è sparito – ha concluso la Corte – facendo perdere le proprie tracce e non informandosi nemmeno presso la moglie sulla situazione dell'accusato non può che essere indizio di reato, anche perché il ricorrente ha ammesso la presenza del collaboratore soltanto di fronte a specifici accertamenti e quando ormai quegli era sparito da tempo e non rischiava più di essere interrogato.

                                                  A tali considerazioni il ricorrente contrappone nuovamente il suo personale punto di vista, evocando i suoi verbali e quelli di suo padre, e illustrando in modo diffuso come a suo giudizio la fattispecie si sarebbe realmente svolta con riferimento al ruolo svolto sia da __________ – che gli avrebbe procurato le macchinette – sia da __________. Un esposto del genere si apparenta nettamente a un'arringa e non è lontanamente idoneo a sostanziare censure di arbitrio. Formulato come appello, il ricorso va perciò, una volta ancora, dichiarato inammissibile. Nemmeno merita di essere presa in seria considerazione l'ipotesi che il ricorrente abbia potuto essere usato come inconsapevole corriere da parte di __________, rispettivamente che egli sia stato posto dinanzi al fatto compiuto per una vendetta messa in atto da __________. Riferendosi alla prima ipotesi, egli non spiega in che modo i trafficanti colombiani che lo avrebbero mandato allo sbaraglio, avrebbero potuto recuperare la droga occultata nelle macchinette. Anzi, egli nemmeno pretende che vi fosse un acquirente pronto al loro immediato ritiro. Prospettando lo scopo di vendetta, lo stesso ricorrente non  spiega perché qualcuno, segnatamente __________, avesse avuto serio motivi per coinvolgerlo a sua insaputa in un traffico di droga. Senza incorrere in arbitrio, i primi giudici potevano quindi anche escludere momenti del genere (sentenza, consid. 4.2).

                                7.      Riferendosi alla sua situazione finanziaria, il ricorrente nega di avere a mano a mano modificato le proprie versioni. Sostiene che fin dall'inizio egli ha ammesso di avere con le banche proprio quell'esposizione debitoria che è poi stata effettivamente accertata dalla brigata finanziaria del Ministero pubblico.

                                          a)     I primi giudici hanno accertato che dopo iniziali ammissioni nei primi verbali, al dibattimento il prevenuto ha affermato che la sua situazione finanziaria, pur non florida, non era catastrofica. Essi hanno rilevato che al momento dell'arresto (14 aprile 1999) il ricorrente ha riferito come il commercio di smeraldi non fosse florido e come egli avesse debiti per Lit. 250 milioni presso istituti di credito di __________. Nei verbale del giorno dopo egli ha poi dichiarato di avere avuto in Colombia uno scoperto di circa 1'3000'000 pesos su cui corrono interessi mensili del 6%, con obbligo di chiudere gli scoperti entro 20 giorni. Sempre stando alla sentenza impugnata, il ricorrente ha successivamente riferito di avere avuto un debito di Lit. 150 milioni con la Banca __________, uno di Lit. 100 milioni con la Banca di __________ e uno di Lit. 40 milioni con la Banca di __________. Egli ha soggiunto di avere un debito in Colombia di circa 54 milioni di pesos al tasso dell'11% circa. Nel verbale davanti al Procuratore pubblico del 21 aprile 1999, sempre secondo la Corte di merito, il ricorrente ha ribadito che i fidi bancari servivano per finanziarie l'acquisto degli smeraldi. Al dibattimento – come visto – egli ha però sminuito le proprie passività (sentenza, consid. 1.3 e 4.2). Perché i primi giudici sarebbero trascesi in arbitrio accertando sulla base dei citati riscontri che egli non è stato lineare nell'esporre la propria situazione finanziaria non è spiegato né tantomeno dimostrato nel ricorso.

                                          b)    La questione ha del resto un'importanza relativa. Più che porsi il quesito di sapere se la prima Corte abbia errato manifestamente nel rimproverare all'imputato di avere fornito versioni contrastanti sulla sua situazione finanziaria, occorre piuttosto esaminare se i primi giudici abbiano commesso un errore di valutazione manifestamente insostenibile, ossia arbitrario, accertando che l'accusato si trovasse in difficoltà economiche tali da avere un movente per organizzare un traffico di cocaina (sentenza, consid. 4.2). Ora, sulla situazione economica dell'accusato, la Corte di assise si è diffusa in modo dettagliato nel consid. 1.3 della sentenza impugnata. In estrema sintesi essa ha rilevato che il ricorrente ha giustificato la propria domanda di assistenza giudiziaria con la sua “pesante situazione debitoria”, elencando i passivi di tre suoi conti per un totale di circa 115 milioni di lire. Essa ha quindi richiamato il rapporto dell'équipe finanziaria del Ministero pubblico, da cui risulta che nell'anno e mezzo precedente l'arresto la situazione del prevenuto era progressivamente peggiorata, nel senso che a fronte di fidi per complessive Lit. 370'000'000, il saldo debitore dei suoi conti era di Lit. 279'190'200 il 31 dicembre 1997, di Lit. 321'993'481 il 31 dicembre 1998 e di ben Lit. 381'555'911 il 31 dicembre 1999, con un incremento complessivo quindi di Lit. 102'365'711. Pur non risultando che le banche avessero disdetto i mutui, i primi giudici hanno precisato che l'imputato non risultava nemmeno avere concrete possibilità di ottenere un aumento delle linee di credito, come pretendeva al dibattimento. A loro giudizio, la testimonianza del padre del prevenuto, stando alla quale il figlio aveva preparato una partita di smeraldi, tagliati a cabouchon di 8'000 carati circa con concrete possibilità di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti delle banche in caso di vendita non è di giovamento, sia perché il teste è apparso alla Corte poco credibile, sia perché la sua deposizione su circostanze direttamente o indirettamente collegate ai fatti dell'atto di accusa non ha praticamente trovato riscontri oggettivi. Il lotto di smeraldi, al valore dichiarato di US$ 36'110 ritirato dal ricorrente presso la __________ una settimana prima dell'arresto – ha spiegato la prima Corte – non risulta essere stato venduto, né è emerso che vi fossero trattative in vista della vendita.

                                                  Il ricorrente esprime sorpresa per il fatto che la Corte di assise non ha ritenuto credibile suo padre e ha accertato che non erano in corso serie trattative, ove appena si consideri che il valore commerciale delle pietre era addirittura superiore, tanto che il teste __________, il quale qualche giorno prima dell'arresto aveva visto una parte di quella partita (circa 100-200 pietre), ha riferito che esse potevano valere da 50 a 200 milioni. Egli si confronta però solo in parte con le motivazioni della sentenza impugnata. I primi giudici hanno infatti rilevato che il commerciante __________, cui il lotto era destinato secondo quanto dichiarato dal ricorrente a __________, ha riferito che, in una data imprecisata dopo il mese di febbraio del 1999, l'accusato gli aveva proposto un lotto di smeraldi, da lui rifiutato perché si trattava della medesima partita dell'anno precedente, respinta già allora per la cattiva qualità. Quel commerciante – sempre a parere dei primi giudici – ha riferito di avere interrotto dal mese di ottobre-novembre 1998 gli acquisti di smeraldi dall'accusato perché la qualità era scadente.

                                                  La prima Corte ha pure richiamato la testimonianza di __________. Pur dando atto che questi ha ammesso che nell'aprile del 1999 il ricorrente gli aveva proposto un lotto di 100-200 gemme, “fra le quali ve ne erano alcune che penso di avere visto nella primavera precedente”, come pure che questi ha indicato una stima per le pietre da 50 a 200 milioni, essa ha ritenuto che si trattava di una valutazione teorica, in assenza di potenziali acquirenti. Ha tra l'altro precisato che quel teste ha riferito di avere mostrato nel 1998 a diversi collaboratori pietre del ricorrente, ma solo fino a Pasqua, dato che successivamente questi non aveva più pietre belle. Ha quindi dedotto che – al di là della stima teorica – la qualità delle gemme era talmente bassa da rendere difficile una reale possibilità di smercio in tempi brevi, così come l'urgenza dettata dalla sua precaria situazione finanziaria imponeva. I primi giudici hanno pure richiamato la testimonianza di __________, il quale ha dichiarato di avere preso più volte in visione altre piccole pietre di colorazione sbiadita. La Corte di assise ha anche accertato che il lotto di 17 smeraldi menzionato nel ricorso era giunto alla ditta __________ il 1° dicembre 1998 e aveva un valore dichiarato di Lit. 12 milioni. Premesso che non sono state nemmeno chiarite le circostanze per cui quei preziosi siano rimasti nel deposito della ditta fino al loro sequestro, i primi giudici hanno ritenuto che, nell'ipotesi più favorevole all'accusato (ricarico del 100%), questi non avrebbe potuto ridurre in modo considerevole la propria esposizione presso le banche. Che quei preziosi non valessero tanto, sempre a parere della prima Corte, risulta anche dal lungo periodo di giacenza presso la __________.

                                                  Ora, non si vede come nelle circostanze descritte i primi giudici siano caduti in arbitrio ritenendo che, pur con un'eventuale vendita degli smeraldi, sia quelli del lotto ritirato in aprile (acquistato circa 6-7 mesi prima Colombia; v. act. __________ risposta n. 23) sia quelli del lotto sequestrato, il ricorrente non avrebbe risolto i suoi problemi finanziari. Sussistono infatti sufficienti riscontri per ritenere – senza errare manifestamente – che a un certo momento il prevenuto non disponeva più di smeraldi dal valore commerciale tale da conseguire l'utile indispensabile per scalare i debiti nei confronti delle banche. Invero il ricorrente fa valere che i testi __________ e __________ hanno riferito di altre partite di smeraldi e che le pietre depositate presso la ditta __________ dal 1° ottobre 1998 non hanno nulla a che vedere con il lotto di 8'000 carati. L'argomento è specioso. Il ricorrente trascura infatti che per lo meno il teste __________ poteva solo riferirsi al lotto più importante e non a quello depositato dal 1° ottobre 1998, di minor valore, a dimostrazione che da un certo momento l'accusato non era più in grado di mettere in commercio preziosi di valore. Il ricorrente non pretende che dopo il febbraio del 1999 – periodo indicato dal teste – egli avesse tra le mani un'altra partita di pietre. L'altra infatti, si trovava depositata presso lo spedizioniere. Come si è visto, anche il lotto più importante (quello ritirato una settimana prima dell'arresto e verosimilmente mostrato a __________) non aveva il valore preteso nel ricorso.

                                          c)     D'altro canto i primi giudici hanno ritenuto la situazione dell'accusato difficile anche considerando che, per ammissione stessa dell'interessato, il commercio di smeraldi era alquanto stagnante e che il guadagno nel periodo antecedente l'arresto ammontava tra i due e i tre milioni di lire al mese, a dipendenza della fluttuazione delle vendite, e serviva a coprire appena il fabbisogno della famiglia. La prima Corte ha soggiunto inoltre che la moglie dell'accusato ha riferito che, al rientro dalla Colombia, questi le aveva detto di essere in crisi, che le banche non concedevano più liquidi, sicché la famiglia ha vissuto con il contante consegnato brevi manu dallo stesso marito. L'accusato perciò avrebbe anche chiesto più volte prestiti a terzi per decine di milioni di lire. La Corte di assise ha richiamato in particolare la deposizione di __________, secondo cui il ricorrente gli avrebbero chiesto tra il 15 e il 30 marzo 1999 – senza successo – un prestito di US$ 20'000 per l'acquisto di una partita di smeraldi grezzi, che non era però quella giunta a __________ poco prima dell'arresto. Ha spiegato che quel teste ha dedotto le difficoltà finanziarie del ricorrente dal fatto che le sue importazioni di smeraldi erano state piuttosto scarse nell'ultimo periodo.

                                                  I primi giudici hanno anche rilevato che il teste __________ ha riferito che il ricorrente si era lamentato a più riprese di problemi finanziari, affermando che non riusciva più a coprire le spese e nel 1998 lo aveva implorato di aiutarlo ad acquistare macchinari in Germania, chiedendogli un mutuo di Lit. 25'000'000. __________ ha da parte sua riferito che agli inizi del 1999, comunque non oltre febbraio, il ricorrente gli aveva più volte chiesto un prestito di Lit. 50'000'000 asserendo che si era indebitato con l'acquisto di una macchina per tagliare gli smeraldi e con l'acquisto di un prodotto grezzo, ventilandogli persino la possibilità di diventare esclusivista di tale macchina, senza però ottenere soddisfazione. Stando alla sentenza impugnata, anche la moglie – apparsa alla Corte di assise credibile – ha riferito delle difficoltà finanziarie del marito. Per finire la Corte ha accertato che – come risulta dal verbale del 27 aprile 1999 (act. __________, pag. 3) – l'accusato era preoccupato perché le banche gli facevano pressione da circa un anno e perché da sei mesi lo assillavano per pagare i debiti. Ha ancora richiamato le precisazioni della moglie, secondo cui tali debiti ammontavano a oltre Lit. 300'00'000 e secondo cui fin dall'inizio il consorte avrebbe avuto problemi nel far fronte ai suoi impegni, tanto che il debito era andato aumentando con il tempo. Abbondanzialmente la Corte di merito ha considerato altresì che durante un colloquio telefonico, parlando con un tale __________, l'imputato ha ricordato proprio la sua difficile situazione. Certo, non risultavano esecuzioni a suo carico né constava che le banche avessero chiesto il rimborso dei mutui. Queste tuttavia insistevano perché egli regolasse la sua situazione ed egli non poteva ragionevolmente sperare in un aumento delle linee di credito. La Corte di assise ha perciò concluso che il rimborso dei fidi sarebbe stato ineluttabile, pur considerando a favore dell'accusato – non senza perplessità – l'incasso di fr. 87'073.05 (avvenuto il 1° dicembre 1998) derivante dalla vendita di oro di sua competenza. Le passività – essa ha precisato – restavano comunque pesanti, ossia Lit. 322'000'000 circa alla fine del 1998 e Lit. 381'500'000 circa il 30 aprile 1999.

                                                  Anche di fronte a queste considerazioni il ricorrente manifesta dissenso, facendo valere che i prestiti chiesti a terzi vanno apprezzati nella giusta ottica, puntualizzando le deposizioni dei testi __________ e __________, dolendosi per la credibilità conferita dalla prima Corte alla moglie e richiamando di nuovo la testimonianza di suo padre. Egli si limita però a ribadire il proprio punto di vista, ridiscutendo liberamente la fattispecie e traendo una serie di precisazioni (in particolare con riferimento ai suoi rapporti con le banche) come se argomentasse davanti a una giurisdizione di appello, abilitata a rivedere liberamente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò è inammissibile. Nell'ipotesi a lui più favorevole, tutt'al più, egli dimostra in ogni modo che l'esposizione bancaria era inferiore, avendo egli messo a pegno titoli per un valore stimato di Lit. 100'000'000. Se non che, per propria ammissione, il debito rimaneva pur sempre dell'ordine di Lit. 280'000'000. La conclusione dei giudici di merito, secondo cui l'accusato aveva seri problemi finanziari e aveva quindi motivo plausibile per organizzare un traffico di droga, non ne esce perciò apprezzabilmente scalfita. Per il resto il ricorso si esaurisce in puntualizzazioni meramente appellatorie – e finanche discutibili – sulla nozione di impegni finanziari nei confronti delle banche e sul reale contenuto delle affermazioni di sua moglie. Tantomeno giova al ricorrente manifestare dissenso, rimproverando alla Corte di assise di avere illegalmente considerato il colloquio telefonico avuto con tale __________. Basti rilevare che i primi giudici hanno considerato tale riscontro – di per sé legittimo – soltanto a titolo abbondanziale.

                                                  Il ricorrente insiste poi sull'assenza di procedure esecutive nei suoi confronti e contesta che la banche lo premessero. Senza cadere in arbitrio i primi giudici hanno spiegato tuttavia perché, nonostante il mancato avvio di procedure esecutive, il rimborso dei fidi appariva altamente inattuabile. Che egli fosse assillato dalle banche poteva essere accertato senza arbitrio dalle dichiarazioni della moglie (act. __________ pag. 3). Persistendo nella propria impostazione appellatoria, il ricorrente torna sulla commercializzazione dei due lotti di smeraldi, definendo arbitraria l'affermazione secondo cui non vi erano concrete prospettive di vendita e richiamando altre circostanze che a suo giudizio dovevano indurre la Corte a ritenere poco ragionevole un suo coinvolgimento in traffici di droga. Di nuovo però egli si diffonde sui vari argomenti trascurando la natura di un ricorso per cassazione, che non offre possibilità del genere. Nel gravame egli si propone sostanzialmente di convincere che è possibile inquadrare la fattispecie in un'ottica diversa, anche nel caso in cui risultasse che egli aveva reali difficoltà finanziarie con le banche, sussistendo indizi idonei a ritenere che egli non si sarebbe necessariamente comportato nel modo descritto nella sentenza impugnata. Ma ciò non basta a dimostrare che i primi giudici abbiano errato manifestamente ritenendo la sua precaria situazione finanziaria come un serio movente per delinquere. D'altro canto, la prima Corte non ha fondato il suo convincimento soltanto su questo indizio. Come detto, ne ha considerati anche svariati altri.

                                8.      Con riferimento alle circostanze dell'arresto, il ricorrente nega di avere comunicato a __________ che, prima di sera, avrebbe dato istruzioni per spedire in Italia i rimanenti 18 colli, come pure che il colloquio su tale argomento sia avvenuto nell'ufficio dello spedizioniere. Egli si limita però a richiamare motivi esposti in seguito. La censura sarà trattata, dandosene il caso, più avanti. Ciò posto, egli torna sul suo comportamento dopo il ritiro dell'apparecchio presso la ditta __________ e rievoca quanto già addotto, con la precisazione che egli non ha proseguito fino al grande magazzino __________. A prescindere dall'ammissibilità di un'argomentazione del genere, l'argomento è stato trattato al consid. 6 d-f).

                                9.      Assevera il ricorrente che è contrario alla presunzione di innocenza imputargli di avere fatto spedire lo stupefacente dai collaboratori della sua ditta, poiché da costoro egli ha fatto inviare unicamente le 19 macchinette arrivate negli uffici di Bogotá dopo la sua partenza. A suo giudizio offende ogni logica pensare che, se egli era effettivamente il dominus della situazione, avrebbe lasciato per sei giorni un carico tanto prezioso in mano ai propri dipendenti. L'argomento, di natura appellatoria, è inammissibile, come inammissibile è l'asserto secondo cui sarebbe arbitrario ritenere – come ha fatto la prima Corte – che egli era l'unica persona abilitata a ritirare lo stupefacente nascosto nelle macchinette, la droga potendo in realtà essere fatta sparire in mille modi dai narcotrafficanti colombiani, come del resto la polizia ha seguito costantemente il carico da Francoforte a __________. Un ricorso per cassazione non può, in alcun caso, essere confuso con un appello.

                              10.      Il ricorrente ripropone l'ipotesi che qualcuno lo sorvegliasse e che __________ doveva mantenere i contatti con lui, in modo che le macchinette giungessero al posto giusto. Egli critica i primi giudici per avere ritenuto che nessun cittadino colombiano lo ha chiamato sul cellulare, né prima né dopo l'arresto, rilevando come gli inquirenti che lo sorvegliavano all'uscita dai magazzini __________ abbiano notato proprio in quell'istante che egli aveva ricevuto una chiamata. Soggiunge che al pubblico dibattimento il commissario __________ ha riferito che sul cellulare era stata inserita la segreteria telefonica attraverso la quale gli inquirenti hanno potuto ascoltare tre messaggi, dei quali uno era della moglie e due di un cittadino sudamericano. Su questo punto il ricorrente ha ragione. L'accertamento dei primi giudici, stando ai quali nessun cittadino colombiano ha telefonato nel periodo critico al ricorrente, pur trovando riscontro nella distinta dell'act. __________ (sentenza, pag. 23), risulta in netto contrasto con la dichiarazione del teste __________, secondo cui un cittadino colombiano avrebbe effettivamente chiamato al telefono l'accusato (verbale del dibattimento, pag. 9). La questione non è tuttavia determinante. Come si è visto, il ricorrente indica nel suo collaboratore __________ l'interlocutore telefonico. Ciò non toglie che la prima Corte ha accertato la presenza di lui in Italia al momento dell'arresto dell'accusato, ma ha escluso che lo scopo di quel soggiorno fosse di incontrare un cliente dell'accusato per proporgli l'acquisto di smeraldi (sentenza, consid. 4.7). Il ricorrente dissente anche da tale accertamento, senza dimostrare però perché esso risulterebbe manifestamente insostenibile.

                              11.      Asserisce il ricorrente che è errato l'accertamento secondo cui egli avrebbe modificato più volte i dati della propria situazione finanziaria. Egli non apporta però elementi suscettibili di modificare la conclusione espressa al consid. 7 che precede.

                              12.      Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere addirittura considerato a suo scapito, come indizio di colpevolezza, l'affermazione della moglie, secondo cui egli avrebbe detto che grazie alle macchinette avrebbe cominciato a mettere a posto qualche debito con le banche. La Corte non avrebbe poi considerato l'importanza del possibile smercio del lotto di smeraldi di 8'000 carati. Gli accertamenti della Corte di assise sono però ben diversi. I primi giudici hanno infatti ritenuto che, nell'ipotesi più favorevole all'accusato, il ricavo dalla vendita di tutte le macchinette sarebbe stato di US$ 5'225 (sentenza, consid. 4.3). Un introito così modesto non avrebbe consentito una significativa riduzione del debito verso gli istituti di credito. Perché una conclusione del genere sarebbe manifestamente insostenibile non è però spiegato nel ricorso.

                                          Nel considerando 4.3.1 della sentenza impugnata i primi giudici hanno peraltro rilevato che il ricorrente non aveva in corso nemmeno concrete trattative di vendita. Lo hanno dedotto – seguendo peraltro gli intendimenti dello stesso accusato – sulla base di diverse risultanze istruttorie, accertando per finire che nell'autunno del 1998 l'imputato aveva inutilmente proposto alla __________ con sede a __________ (Germania) l'acquisto di una macchina per il trattamento di smeraldi, sostanzialmente diversa comunque da quelle sequestrate, che egli non si è recato nuovamente presso quella ditta nelle prime due settimane di aprile del 1999 per nuove proposte del genere, che in un fax inviato dalla Colombia il 27 gennaio egli non ha significato alla ditta tedesca __________ l'intenzione di offrire in vendita le note macchinette, che in ogni modo l'accusato non si è nemmeno recato presso quella ditta e che nemmeno aveva alcun appuntamento alla ditta __________ il giorno del suo arresto. Premesso che questa società aveva peraltro declinato l'offerta conseguente a una telefonata del ricorrente del 12 ottobre 1998, i primi giudici hanno richiamato quanto affermato da un suo rappresentante, ovvero che non vi era alcuna trattativa in corso e che se il ricorrente si fosse presentato, sarebbe stato ricevuto soltanto per educazione, essendo da escludere un interessamento da parte della ditta al prodotto offerto.

                                          Il ricorrente considera  arbitraria anche tale conclusione, contestando di avere riferito a __________ che avrebbe dato istruzioni per la spedizione della merce in Italia entro sera, essendosi egli limitato a dirgli che entro sera avrebbe fatto sapere come disporre della merce. Perché una precisazione del genere gioverebbe al buon esito del ricorso non è spiegato nel gravame, onde l'inconcludenza dell'argomentazione. Il ricorrente prosegue sostenendo di avere informato __________ quello stesso giorno che intendeva recarsi con l'apparecchio in Italia presso la ditta __________ e insiste nell'affermare di avere affrontato quell'argomento nei magazzini della __________, dolendosi che la videoregistrazione effettuata a sua insaputa era priva di audio proprio durante il colloquio avvenuto fra lui e __________ alle ore 11.08 del 14 aprile 1999. Sollecitato in aula a chiarire il fatto, sempre secondo il ricorrente, __________ ha dichiarato di non ricordare il tenore del colloquio, ma non ha escluso che si fosse parlato proprio delle macchinette. Il ricorrente definisce quindi fondamentale sapere che cosa si siano detti lui e __________ nel magazzino, poiché se fosse vero quanto da lui preteso, la vicenda risulterebbe perfettamente logica, nel senso che dopo avere mostrato le macchinette ai responsabili della ditta __________, egli sarebbe stato effettivamente in grado di dire allo spedizioniere cosa fare degli altri 18 apparecchi: se tenerle ancora in deposito, spedirle in Italia o tenerle a disposizione in attesa di un loro ritiro.

                                          L'argomento non è di immediata comprensione, giacché la sentenza impugnata, per finire, accerta proprio che a un certo momento il ricorrente ha riferito a __________ di voler mostrare la macchinetta alla ditta __________, dicendo poi a __________ che gli avrebbe dato istruzioni per spedire in Italia gli altri 18 colli (cfr. comunque act. 134/17b, risposta n. 13). Con ciò è accertato che egli, in sostanza, si riproponeva di ritornare sulla questione, ed è appunto quanto fatto valere nel gravame. In realtà il problema  è un altro, ossia di sapere se riferendosi alle pretese trattative con la ditta __________ il ricorrente ha fornito una prova sulle reali possibilità di smercio delle macchinette e abbia in tal modo reso verosimile che la spedizione dalla Colombia aveva tale scopo. Senza incorrere in arbitrio – come detto – i primi giudici hanno però escluso un'eventualità del genere. La questione è dunque superata. Il ricorrente ripercorre poi la fattispecie, proponendosi di d

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