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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 04.07.2000 17.2000.11

4 luglio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,436 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.2000.00011 17.2000.00012

Lugano 4 luglio 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

– il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00011) da    __________,     e – il 6 marzo 2000 (inc. 17.2000.00012) da    __________,    (entrambi patrocinati dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza emanata il 20 gennaio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei loro confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          2. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________;

                                          3. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                 A.      Con sentenza del 20 gennaio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra luglio e ottobre del 1999, acquistato a Zurigo, dove si recavano in treno in media una o due volte la settimana, complessivamente 750-800 g di cocaina in partite di 25 o 50 g l'una, trasportate a __________ e poi rivendute a tossicomani locali nella misura di almeno 700 g al prezzo di fr. 80/110.– il grammo. Essi sono stati riconosciuti colpevoli altresì di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, nel medesimo periodo, consumato circa 50 g di cocaina provenienti dagli acquisti indicati.

                                          Oltre a ciò, __________ è stato riconosciuto colpevole di violazione della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra maggio e giugno del 1999, funto da intermediario in correità con __________ nella vendita a tossicomani di __________ di circa 30 g di cocaina, come pure colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, tra aprile e giugno del 1999, acquistato per consumo personale un imprecisato quantitativo di cocaina, nonché colpevole di furto di poca entità per avere, il 20 settembre 1999, sottratto ai danni dell'__________ un portamonete del valore di fr. 99.–, e infine colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere in due occasioni, nel giugno del 1999, fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto dall'Azienda comunale dei trasporti della Città di __________.

                                          Quanto a __________, egli è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, per avere nel giugno del 1999, acquistato a due riprese da __________ dosi di cocaina di circa 1 g l'una per consumo personale e colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere svolto a __________, tra marzo e giugno del 1999, un'attività lucrativa presso il “Ristorante __________ ” benché sprovvisto di permesso.

                                          In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato gli imputati a 3 anni e 3 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Essa ha condannato inoltre __________ a rifondere la somma di fr. 140.– all'Azienda comunale dei trasporti della Città di __________. Infine essa ha disposto la confisca di quanto sequestrato.

                                B.      Contro la sentenza di assise __________ e __________ hanno inoltrato il 25 gennaio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi dei gravami, presentati il 6 marzo successivo, essi chiedono che in riforma della sentenza impugnata la pena loro irrogata sia ridotta. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi.

Considerando

in diritto:               1.      I ricorsi vertono sul medesimo argomento, l'entità della pena, definita eccessivamente severa. Per entrambi i gravami valgono le considerazioni che seguono.

                                          a)     Sapere quale ruolo abbia svolto una persona in un traffico di stupefacenti è un questione di fatto. La Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c CPP). Le relative constatazioni possono essere censurate, quindi, solo ove risultino manifestamente insostenibili o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 30 consid. 4b).

                                          b)    Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: il movente e le circostanze esterne, l'intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, il risultato ottenuto, l'even-tuale assenza di scrupoli, il modo d'esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece portata relativa (loc. cit. v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

                                          c)     Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente mite o esageratamente severo, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

                                  I.      Sul ricorso di __________

                                2.      Il ricorrente rimprovera alla Corte di assise di avere stabilito la pena (3 anni e 3 mesi di reclusione) senza considerare in modo concreto e sufficientemente tangibile le circostanze a lui favorevoli. Ammette che 700 g di cocaina venduta sono un quantitativo notevole, ma fa notare che la purezza dello stupefacente è risulta medio-bassa, ovvero del 42%, sicché la droga spacciata non è superiore ai 290 g di prodotto puro. Ora, per quanto riguarda il grado di purezza dello stupefacente il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la quantità di droga trattata non è un fattore determinante, poiché serve solo per apprezzare la gravità oggettiva del reato, mentre decisivo nel diritto penale è l'aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193, confermata in DTF 122 IV 301 consid. 2c). E sotto quest'ultimo profilo il grado di purezza della droga è un fattore di rilievo solo ove l'imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 121 IV 193; v. anche DTF 122 IV 301 consid. 2c). Nella fattispecie il ricorrente neppure pretende ciò. Per di più, la prima Corte ha considerato anche la purezza della cocaina venduta – definita per altro di buona qualità – valutando l'aggravante del caso grave giusta l'art. 19 n. 2 LStup (sentenza, pag. 19). Per il resto essa ha rilevato che lo spaccio al dettaglio nel giro di alcuni mesi di circa 700 g di cocaina al solo scopo di procurarsi denaro, benché gli imputati beneficiassero delle indennità e delle strutture riservate agli asilanti, connota la gravità dei fatti e la colpa (sentenza, pag. 20). Perché una considerazione del genere sarebbe errata il ricorrente non spiega.

                                3.      Il ricorrente asserisce di avere agito con l'altro imputato in modo ingenuo, senza precauzione alcuna, senza intermediari e facendosi sorprendere dagli inquirenti dopo alcuni controlli durati pochi giorni. Tale circostanza escluderebbe la presenza di un gruppo organizzato di persone con ruoli e gerarchie prefissati. L'argomentazione non giova però al buon esito del gravame. La prima Corte non infatti addebitato agli accusati di avere agito nell'ambito di un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti con ruoli più o meno importanti o di essersi dimostrati raffinati e scaltri. Essa si è limitata a rilevare che i due hanno spacciato sulla piazza __________ nel giro di pochi mesi notevoli quantità di cocaina a fini di lucro. Per il solo fatto di non essersi dimostrati più accorti e per essere stati arrestati già dopo alcuni mesi di attività criminosa gli accusati non possono dunque pretendere ulteriori riduzioni di pena. Tanto meno ove si consideri che i primi giudici hanno pur sempre considerato nella commisurazione della pena la giovane età degli imputati e quindi, implicitamente, la loro inesperienza e fragilità (sentenza, pag. 20).

                                4.      Il ricorrente afferma di essere stato coinvolto nella fattispecie da altri, in particolare dal correo __________, e di non avere ideato l'attività delittuosa. Così argomentando egli contraddice però quanto egli medesimo aveva ammesso esplicitamente di fronte agli inquirenti, ossia di avere sempre agito in correità e di comune accordo con l'altro (sentenza, pag. 12 e 13), ciò che quest'ultimo ha confermato sia durante l'istruttoria sia al dibattimento (sentenza, pag. 14). Certo, in aula il ricorrente ha in parte ritrattato. La Corte tuttavia non gli ha creduto (sentenza, pag. 13 seg.), né il ricorrente pretende che i primi giudici siano caduti in arbitrio facendo loro la versione predibattimentale e quella del correo. Fondato su fatti diversi da quelli constatati nella sentenza impugnata, su questo punto il ricorso si dimostra inammissibile.

                                5.      Il ricorrente si sofferma sulla sua iniziale reticenza e asserisce per finire che tale comportamento si riconduce alla sua ingenuità, alla giovane età, all'inesperienza e al timore della pena, conseguente alla consapevolezza di avere commesso reati gravi. A prescindere dal fatto però che egli dà per acquisite circostanze non riportate nella sentenza impugnata, come ad esempio i motivi che lo avrebbe spinto a ritrattare (i primi giudici hanno anzi rilevato che egli non ha saputo concretamente giustificare la sua mutata attitudine: sentenza, pag. 21), il ricorrente trascura che, pur censurando il suo comportamento processuale, la prima Corte non ha per ciò aggravato la pena a suo carico, limitandosi a rilevare che l'atteggiamento collaborativo del correo meritava un premio (sentenza, pag. 21). Comunque che sia, già si è visto che i primi giudici hanno considerato la giovane età e l'inesperienza del ricorrente (come pure del correo), oltre all'incensuratezza e alla scemata responsabilità (art. 11 CP) per il saltuario uso di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21). Condannando il ricorrente a 3 anni e 3 mesi di reclusione per lo spaccio al dettaglio di circa 700 g di cocaina per scopo di lucro e gli altri reati minori (contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri), la Corte di assise non ha pertanto denotato esagerata severità, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è destinato all'insuccesso.

                                 II.      Sul ricorso di __________

                                6.      Come nel ricorso del coimputato, anche __________ si sofferma sul grado di purezza della cocaina trafficata, sull'ingenuità e sulla scarsa professionalità dimostrate nel delinquere e sulla facilità con la quale egli e il correo sono stati arrestati. In sintesi si propone anch'egli di sminuire la fattispecie, asserendo di non avere partecipato a un traffico di droga controllato da un'organizzazione di persone, con ruoli e gerarchie prefissate. Già si è visto però che argomentazioni del genere non risultano avere consistenza (consid. 2 e 3). Non sussidia pertanto ripetersi.

                                7.      A parere del ricorrente la prima Corte non avrebbe considerato appieno la collaborazione con gli inquirenti e i motivi a delinquere, ovvero la necessità di percepire guadagni per assistere il fratello gravemente malato. Se non che, i primi giudici hanno espressamente evocato tali circostanze e ne hanno tenuto conto commisurando la pena (sentenza, pag. 21). Pur rilevando che la colpa del ricorrente è più grave rispetto a quella del correo (anche se non di molto), dovendo egli rispondere anche di una collaborazione quale intermediario in un ulteriore spaccio di qualche decina di grammi di cocaina, essi gli ha inflitto per vero la stessa pena (3 anni e 3 mesi di reclusione), considerata anche la giovane età e la scemata responsabilità per il saltuario consumo di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21). È vero che, per rapporto alle fattiva collaborazione prestata e ai motivi che hanno indotto il ricorrente a delinquere (procurarsi denaro per un intervento chirurgico al fratello malato di cancro), la riduzione di pena accordata dalla Corte di assise può apparire modesta. Ciò non significa ancora, tuttavia, che i primi giudici siano caduti nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                III.      Sulle spese

                                8.      Gli oneri processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:           1.      Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.

                                2.      Il ricorso di __________ è respinto.

                                3.      Gli oneri processuali, consistenti:

                                          a) tassa di giustizia unica     fr.    900.–

                                          b) spese                                 fr.     100.–

                                                                                          fr. 1'000.–

                                          sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

                                4.      Intimazione:

                                          –      __________, c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;

                                          –      __________, c/o Penitenziario cantonale, 6900 Lugano;

                                          –      avv. __________;

                                          –      Procuratore pubblico avv. __________;

                                          –      Corte delle Assise criminali di Lugano;

                                          –      Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –      Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

                                          –      Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

                                          –      Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

                                          –      Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –      Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

                                          –      Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;

                                          –      Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;

                                          –      Azienda comunale dei trasporti, Comune di __________, (PC);

                                          –      __________ (PC).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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