Incarto n. 17.2000.00001 17.2000.00002
Lugano 16 agosto 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
Segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il
– 28 dicembre 1999 da __________ (patrocinato dall'avv. __________) – 3 gennaio 2000 da __________, e da __________, (entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 26 novembre 1999 dal Pretore della Giurisdizione di __________ anche nei confronti di __________, (patrocinato dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto il ricorso di __________.
2. Se deve essere accolto il ricorso di __________ e __________.
3. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Ad __________, insegnante nella scuola elementare del Comune di __________ dal 1972, è stata affidata per l'anno scolastico 1997/98 la prima elementare. All'inizio di quell'anno sono sorti problemi tra il docente e __________ e __________, genitori dell'allievo __________, i quali gli rimproveravano un atteggiamento troppo severo e rigido, esternandosi in tal senso –in particolare la madre __________– anche con altri genitori. Nonostante due incontri con l'ispettore nel corso del mese di dicembre –al secondo dei quali aveva presenziato anche __________– la situazione non è migliorata, tant'è che con raccomandata del 26 marzo 1998 l'avv. __________ ha diffidato, a nome di __________, __________ dal persistere nell'esprimersi pubblicamente su di lui (act. 1, doc. _). __________ e __________ hanno mostrato la missiva in questione ad __________, cognato di __________, consigliere comunale di __________. Questi, che aveva raccolto le lamentele dei genitori di due altri allievi della prima elementare, i coniugi __________ e __________, ha redatto il 9 aprile 1998 un'interpellanza all'indirizzo del Municipio, presentata in occasione del Consiglio comunale del 20 aprile successivo, in cui, tra l'altro, affermava che il docente in un caso aveva addirittura messo le mani addosso ad un bambino e che intendeva l'insegnamento sulla base di insulti, castighi umilianti, disprezzo, dichiarazioni, comportamenti anche maneschi verso gli allievi (act. 1, doc. _). Il testo dell'interpellanza è pure stato distribuito ai quotidiani, che ne hanno dato notizia nelle edizioni del 9 e del 10 aprile 1998 (act. 1, doc. _). Il 23 aprile 1998 __________ ha sporto querela penale nei confronti di __________ (act. 1).
Nei giorni successivi all'interpellanza è sorto un comitato di genitori a favore del maestro, coordinato da __________, madre di un'allieva, il quale ha redatto una presa di posizione che porta la firma di 18 madri di allievi dello stesso docente (act. 2). Nell'ambito degli accertamenti del Ministero pubblico relativi alla querela penale del 23 aprile 1998, __________ ha dichiarato di essere stata contattata telefonicamente l'ultimo martedì di aprile da __________ allo scopo di chiarire i motivi che lo avevano spinto a promuovere quell'azione ed era stata invitata a casa sua per prendere visione della documentazione in suo possesso. Durante l'interrogatorio del 9 luglio 1998 __________ ha dichiarato che __________ le aveva detto che __________ era stato oggetto di una condanna per telefonate oscene, che avrebbe avuto rapporti sessuali sulla cattedra con l'amante, che praticherebbe lo scambio di coppie e le aveva pure chiesto che cosa avrebbe risposto se le avesse riferito che è un pedofilo e che "andrebbe particolarmente d'accordo con le femminucce e meno con i maschietti". A detta di __________, anche __________, presente a quel colloquio, aveva a sua volta espresso apprezzamenti negativi (che era matto, che aveva alzato le mani sulla moglie, che girava armato, che aveva un'arma in casa). In definitiva, __________ ha dichiarato che gliene "avevano detto ancora tante" e che, pur non ricordando "in particolare tutto", le avevano mostrato "l'immagine di una persona immorale, pervertita, violenta e pazza". Inoltre, in una successiva telefonata __________ le aveva chiesto "cosa ne pensasse di un pedofilo", facendole implicitamente capire che riteneva __________ un pedofilo, pur non dicendolo testualmente.
__________ è venuto a conoscenza del contenuto del colloquio avvenuto in casa __________ da __________ e ha sporto querela penale contro di essi, oltre che contro __________, il 27 maggio 1998 (act 10, pag. 3). Contro quest'ultimo già il 4 maggio 1998 aveva presentato querela penale, incolpandolo di avere affermato che avrebbe tendenze pedofile (act. 3).
B. Con decreti di accusa del 25 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________, __________ e __________ autori colpevoli diffamazione e li ha condannati ad una multa di fr. 1'500.– ciascuno. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 26 novembre 1999 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha prosciolto __________ dall'imputazione di diffamazione, imponendo ad __________ il versamento a questi di fr. 10'000.– a titolo di ripetibili, mentre ha confermato l'imputazione di diffamazione a carico di __________ e di __________, infliggendo loro una multa di fr. 500.– ciascuno e ponendo a loro carico fr. 2'500.– di ripetibili ciascuno da versare ad __________.
C. Contro il giudizio del Pretore __________ e __________ e __________ hanno inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 29 novembre 1999. Nella successiva motivazione scritta del 28 dicembre 1999 __________ ha chiesto in via principale che __________ venga riconosciuto autore colpevole di diffamazione e che gli siano attribuiti fr. 4'916.– per ripetibili di prima sede; in via subordinata il rinvio di __________ alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP per le spese legali e il riconoscimento di un'indennità per ripetibili per il procedimento avanti il Pretore. Per quanto concerne __________ e __________, egli chiesto che siano tenuti a versargli fr. 4'916.– ciascuno a titolo di ripetibili di sede pretorile. Nella motivazione scritta del 3 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto l'annullamento del giudizio impugnato. Con osservazioni del 26 e del 30 gennaio 2000 __________ e __________, rispettivamente __________ hanno chiesto la reiezione del ricorso di __________. A sua volta, con osservazioni del 31 gennaio 2000 __________ ha postulato la reiezione del ricorso di __________ e __________. Il Procuratore pubblico ha comunicato con scritti del 31 gennaio 2000 di rimettersi al giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
I. Sul ricorso di __________
2. A mente del Pretore l'interpellanza redatta, presentata e diffusa da __________, nella quale si rimproverava al maestro __________ di insultare gli allievi, di infliggere loro castighi umilianti e di tenere comportamenti maneschi aveva carattere diffamatorio (sentenza consid. 1). Il primo giudice ha non di meno ritenuto che, seppure il querelato avesse agito perché spinto ad interessarsi del caso per la presenza del nipote __________ fra gli allievi, l'intervento non era sprovvisto di interesse pubblico. Innanzitutto perché egli aveva agito a non solo a tutela e nell'interesse del nipote, ma anche di tutti gli allievi, anche futuri, e inoltre, quand'anche avesse agito solo per difendere il nipote, aveva comunque un motivo sufficiente per agire (sentenza consid. 2). Fondandosi segnatamente sulle deposizioni testimoniali __________, __________, __________, __________, __________, __________, genitori di alcuni allievi, raccolte al pubblico dibattimento, il Pretore ha altresì accertato che i fatti riferiti da __________ potevano essere considerati veri (sentenza consid. 3a–h).
3. Il ricorrente afferma che arbitrariamente il Pretore ha assolto __________ fondandosi sulle deposizioni di sette genitori, i quali avevano riferito per sentito dire, affermando che la testimonianza dell'ispettore __________ non era atta ad inficiare quanto riferito dagli altri testi e dimenticando la deposizione __________, responsabile dell'ufficio cantonale dell'insegnamento primario, che la confermava e rafforzava. Ora, a fronte degli argomenti ricorsuali, è bene ricordare che per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria –o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo– nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Orbene, nel proprio gravame il ricorrente si dilunga nel discutere le singole deposizioni dei testi assunti al dibattimento, esprimendo giudizi, critiche e valutazioni sulla loro rilevanza, consistenza e credibilità, aggiungendo ulteriori dettagli e osservazioni. Certo, i genitori degli allievi di __________ hanno sostanzialmente riferito quanto veniva loro raccontato succedeva a scuola dai figli. Ma d'altro canto non può essere negato che gli epiteti "asino", "scemo" o espressioni del tipo "non sei in grado di fare niente" usati da __________ quando ritornava a casa da scuola, ma mai usati in casa, come riferito dalla teste __________, (sentenza consid. 3a), oppure ancora gli episodi dei pantaloni bagnati perché il maestro non aveva permesso di recarsi alla toilette narrati dal teste __________ (sentenza consid. 3f) costituiscono constatazioni dirette. Ma tant'è; prese nel loro insieme, le testimonianze dei genitori degli allievi riportate in sentenza dal Pretore non rendono arbitraria la conclusione che a volte il ricorrente aveva fatto uso di insulti, dato sberle o colpi con le nocche e che in genere aveva tenuto un atteggiamento tale da incutere timore agli allievi (sentenza consid. 3h). Quand'anche si dovesse tenero contro delle testimonianze __________ e __________ –quest'ultima peraltro non completamente ignorata come pretende il ricorrente, dal momento che il Pretore ha riferito di "altri testi", menzionando in particolare la deposizione __________ (consid. 3h)– la sostanziale convergenza di quelle dei genitori di allievi riportate in sentenza avvalora la conclusione del primo giudice, per il quale il fatto che essi avevano dichiarato di non avere mai sentito rimproveri di quel tipo nei confronti del maestro non implicasse che tali fatti non fossero avvenuti né inficiava la credibilità degli altri testimoni che ne erano venuti a conoscenza e ne avevano riferito (consid. 3h).
4. Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate nell'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quanto si riferiscono alla vita privata o alla vita famigliare (art. 173 n. 2 CP). Un accusato porta la prova della verità se stabilisce che quanto proferito corrispondeva alla verità. Egli può addurre anche elementi di prova che non gli erano noti nel momento in cui si è espresso poiché questione determinante è solo quella della veridicità di quanto proposto (DTF 124 IV 150 consid. 3a con riferimenti). Incombe all’accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b). In un caso del genere, per vero, l’accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44, pag. 309).
5. Nel caso concreto già si è detto in precedenza sulla credibilità dei testi in merito agli atteggiamenti del ricorrente nei confronti degli allievi (consid. 3). Nel momento in cui ha redatto e diffuso l'interpellanza, __________ aveva raccolto le lamentele dei cognati __________ e __________, genitori di __________, e dei genitori di altri due bambini, che frequentavano la prima elementare assieme a questi (__________e __________). Riconoscendo che il querelato aveva agito perseguendo uno scopo eminentemente pubblico, ossia non solo a tutela del suo nipote, ma anche di tutti gli allievi (attuali e futuri) del maestro, il Pretore ha correttamente ritenuto che egli aveva avuto un motivo sufficiente per agire. Non solo. Il querelato aveva riferito fatti veri, accaduti, e l'aveva fatto per il bene del nipote e per quello dei bambini e generale e della scuola, e non per fare dell'inutile e malevole maldicenza. Anche se –come rettamente ritenuto dal Pretore– sui modi si potrebbe dissentire, ciò non costituisce motivo sufficiente per annullare il giudizio impugnato su questo punto.
6. La reiezione del ricorso proposto contro il proscioglimento di __________ dall'imputazione di diffamazione rende superflua la pronuncia relativa alle ripetibili chieste per il procedimento avanti il Pretore. Da ultimo il ricorrente chiede l'annullamento del dispositivo che riconosce ripetibili per fr. 10'000.– alla controparte, ritenendo che più opportuno e corretto sarebbe stato di rinviare il querelato alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP. Ora, giusta l'art. 9 cpv. 6 CPP con la decisione sulle spese l'autorità giudica anche se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. Essa dispone, in tale ambito, di un proprio margine di apprezzamento e decide anche in base a criteri di equità (CCRP, sentenze del 23 marzo 2000 in re P., consid. 4, e del 18 febbraio 2000 in re F. e B. S., consid. 7). Nella fattispecie il Pretore ha fissato le ripetibili tenendo conto di un presumibile dispendio di tempo di 50 ore almeno. Infatti il patrocinatore del querelato non solo aveva dovuto partecipare ad alcuni interrogatori, anche a Lugano, ma anche partecipare al pubblico dibattimento, protrattosi dalle 09.00 alle 19.00 del 24 novembre e dalle 14.00 alle 17.30 del 25 novembre 1999, e presenziare alla comunicazione orale del giudizio il giorno successivo. Se non che, riconoscendo ripetibili per fr. 10'000.–, il primo giudice ha violato gli art. 33 e 37 TOA, i quali prevedono che per i processi davanti al Pretore è dovuto un onorario fino a fr. 3'000.– e che per l'assistenza durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione del dibattimento l'avvocato ha diritto di esporre un onorario che non potrà in nessun caso eccedere quella massimo previsto dagli articoli precedenti. Nel caso concreto, ritenuto che il procedimento non era particolarmente impegnativo, di modo da giustificare l'applicazione dell'art. 41 TOA, si ritiene equa un'indennità di fr. 6'000.– per il patrocinio del querelato nella fase istruttoria e dibattimentale. Su questo punto il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, mentre la richiesta di aumento delle ripetibili a carico di __________ e __________ da fr. 2'500.– a fr. 4'916.– ciascuno viene respinta, posto che il ricorrente la giustifica unicamente in relazione alla pretesa totale di fr. 14'747.50, da suddividersi tra tutti i querelati in ragione di 1/3 ciascuno, e che l'importo riconosciuto dal Pretore appare equo rispetto alla non eccessiva difficoltà del procedimento contro i coniugi __________, concernente peraltro i medesimi fatti.
II. Sul ricorso di __________ e __________
7. Premesso che gli accusati negavano di avere reso sospetto il maestro __________ di essere una persona immorale, perversa, violenta e con istinti e comportamenti pedofili in occasione del colloquio con la teste __________, il Pretore, esaminata la deposizione resa in fase istruttoria e dibattimentale da costei, ha accertato che non sussisteva motivo di ritenere che avesse inventato tutto quanto da lei narrato. Vero era che su tre episodi era stata smentita, ma si trattava di imprecisioni che non si riferivano ai fatti in discussione e non tali da far ritenere che avesse dichiarato il falso nel descrivere il contenuto del colloquio avuto con gli accusati (consid. 6). Il Pretore ha altresì accertato che dagli atti non risultava provato quanto da loro affermato, sia perché se anche il querelante era entrato negli spogliatoi per regolare –a suo dire– la doccia, ciò non significava assolutamente che avesse delle tendenze pedofile, sia perché non erano provati gli episodi di rapporti sessuali sulla cattedra, di violenze nei confronti della moglie, la tendenza a praticare lo scambio di coppie e lo strip–poker, nonché la condanna per telefonate oscene. Né le avances riferite da colleghe del querelante nei loro confronti erano sufficienti per qualificarlo di immorale (consid. 7).
8. I ricorrenti asseverano che il Pretore ha violato il principio accusatorio e quello dell'immutabilità dell'accusa poiché ha posto a fondamento del proprio giudizio affermazioni riferite dalla teste __________ che non si riferivano al comportamento tenuto da __________ nei confronti degli allievi, come esplicitamente indicato nel decreto di accusa.
a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L’atto di accusa –e, analogamente, il decreto di accusa– assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b: Hauser/ Schweri, Schweizerisches Srafprozessrecht, 3ª edizione, pag. 162 n. 6 segg. e pag. 164 n. 16). Il principio accusatorio – come il principio dell’immutabilità, che tutela l’identità fra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma anche dal diritto federale nella misura in cui garanzie minime sgorgano dal diritto di essere sentito (DTF 116 Ia 455 consid. cc). L’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenze del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2a, e del 22 dicembre 1992 in e B. e P., consid. 2d, con riferimenti a Rep. 1985 pag. 199; DTF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso, tuttavia, quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, e ciò senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi previamente sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 192 n. 7 e pag. 195 n. 19; CCRP, sentenze del 3 maggio 2000 in re M., consid. 2, del 21 ottobre 1999 cit. e del 24 marzo 1998 in re C., consid. 1a).
b) Nel caso concreto risulta dalla sentenza che il tema del processo era stato circoscritto dal Pretore all'inizio del dibattimento. Esso si riferiva a quanto comunicato dai ricorrenti a __________ in occasione dell'incontro avvenuto l'ultimo martedì del mese di aprile 1998, tant'è che il patrocinatore, all'inizio dell'arringa, aveva precisato che le imputazioni nei confronti dei patrocinati contenute nel decreto di accusa erano solo quelle relative alla querela del 27 maggio 1998, mentre delle altre il Procuratore pubblico non aveva tenuto conto (consid. 5). Non solo. Nel proprio giudizio il Pretore ha riportato quanto dichiarato dalla teste __________ nel corso dell'interrogatorio del 9 luglio 1998 e poi confermato al pubblico dibattimento poiché i ricorrenti negavano di averle parlato in modo da rendere sospetto il maestro __________ di essere una persona immorale, perversa, violenta e con istinti e comportamenti pedofili. In altre parole, quanto riferito e confermato dalla teste __________ è stato ripreso nella sentenza allo scopo di suffragare la conclusione che la concordanza delle due dichiarazioni escludevano che ella poteva essersi inventato tutto ciò che aveva detto (consid. 6). Del resto poi non risulta dal verbale del dibattimento (pag. 18 segg.) che la difesa abbia mai eccepito nel corso dell'interrogatorio della teste __________ che le domande poste e le dichiarazioni rilasciate esulavano dalla tematica del procedimento. E, per finire, va rilevato che il dispositivo di condanna si riferisce unicamente a quanto indicato nei decreti di accusa. La censura si rivela pertanto priva di fondamento.
9. A mente dei ricorrenti il Pretore è incorso nell'arbitrio nel ritenere degna di fede la teste __________, nonostante essi avessero in gran parte negato di avere proferito quanto loro imputato, sia perché si trattava di una persona chiaramente di parte, in quanto promotrice e coordinatrice del comitato a favore del maestro __________, sia perché le sue deposizioni erano contraddittorie e contraddette da altri testi. Orbene, che la teste __________ si sia data da fare per sostenere il maestro __________ risulta già dal giudizio impugnato (consid. D ed E), mentre è affermazione dei ricorrenti, che non trova riscontro alcuno negli atti, che il suo intento era quello di denigrarli. Del resto non va dimenticato che oggetto del giudizio sono le espressioni utilizzate dai ricorrenti in occasione dell'incontro con la teste avvenuto a casa loro l'ultimo martedì del mese di aprile 1998, da lei descritte in occasione dell'interrogatorio del 9 luglio 1998 (act. 18) e confermate al dibattimento. Già si è visto che il Pretore ha accertato che ella non poteva essersi inventato tutto quanto da lei narrato. Per quanto concerne le pretese contraddizioni, da un lato i ricorrenti si limitano a sostenere che il fatto che sia stata smentita da altri testi non è di importanza secondaria, ma non sostanziano ulteriormente la loro censura né spiegano perché nel ritenere che le imprecisioni e incoerenze in cui era incorsa non lasciassero concludere che la teste __________ avesse dichiarato il falso il primo giudice sia incorso in una valutazione arbitraria delle sue dichiarazioni. Dall'altro, proprio in merito all'accusa di avere reso sospetto il querelante di comportamenti pedofili, i ricorrenti travisano completamente il contenuto del giudizio impugnato poiché la teste in oggetto ha esplicitamente e inequivocabilmente attribuito l'affermazione ad essi (act. 18 pag. 4) e perché un'ulteriore querela penale è stata sporta da __________ il 27 maggio 1998 sia contro di essi, sia contro __________ "… anche per queste affermazioni…" (cfr. act. 10 pag. 3 in fine e sentenza consid. F). Né, infine, i ricorrenti indicano perché il fatto che __________ si sarebbe assunto le spese dei colloqui della teste __________ con il proprio patrocinatore a seguito della querela inoltrata contro di lei da __________ sarebbe circostanza tale da renderla inaffidabile, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore (consid. 6 pag. 15 in basso e 16 in alto).
10. I ricorrenti affermano che è chiaramente arbitraria e in chiara contraddizione con le risultanze processuali la conclusione del Pretore, per il quale il fatto che il maestro __________ entrava negli spogliatoi per regolare –a suo dire– la doccia e l'episodio in cui aveva voluto constatare se effettivamente una ragazzina fosse indisposta non rappresentava tendenze pedofile. Orbene, per quanto concerne la questione della presenza del maestro __________ negli spogliatoi, il Pretore ha ritenuto possibile che il maestro si preoccupasse dell'ordine e di regolare in modo conveniente la doccia. Al proposito egli ha comunque soggiunto che la maestra di ginnastica __________ non l'aveva mai visto entrare nelle docce, anche se non era sempre presente. Secondo il primo giudice, sull'opportunità di tali interventi si poteva anche discutere e l'episodio della ragazzina indisposta, ove la reazione del maestro era fuori luogo, lasciava denotare semmai un certo cattivo gusto e poco criterio, ma ciò non poteva ancora significare che lo si potesse considerare un pedofilo (consid. 7 pag. 17). Certo, la conclusione cui è giunto il Pretore può anche essere opinabile, se esaminata alla luce delle testimonianze invocate dai ricorrenti nel loro gravame. Ma, come già si è visto, opinabile non significa ancora che essa è arbitraria o destituita di qualsiasi fondamento. Per quanto concerne gli atteggiamenti nei confronti degli allievi, che andavano dalle urla, ricatti o castighi umilianti sino alle sberle, colpi con le nocche o al prendere per il collo un allievo, a parte il fatto che i ricorrenti si limitano a riprendere quanto accertato dal Pretore (consid. 3h), va detto che questi ha addebitato al maestro di avere tenuto in genere un comportamento tale da incutere timore. Che si sia invece trattato di atteggiamenti di violenza fisica e psicologica, come essi sostengono, è nuovamente mera interpretazione da loro data alle varie testimonianze. E, infine, che le qualifiche di "pazzo" e "perverso" possono anche costituire giudizi di valore, nulla modifica alle altre ben più gravi affermazioni diffamatorie da essi proferite durante il colloquio.
11. La ricorrente __________ rimprovera al Pretore l'errata applicazione degli art. 173 e 176 CP, nella misura in cui è stata condannata per avere annuito durante la conversazione del marito con la teste __________ in occasione dell'incontro. Secondo gli accertamenti del Pretore, la teste ha avuto l'impressione che la ricorrente condivideva le affermazioni del coniuge (consid. 6 pag. 15 cpv. 2). Gli argomenti addotti in questa sede non giovano. In effetti il Pretore ha pure accertato che dalla deposizione della teste risultava comunque che la ricorrente non si era limitata ad annuire, ma che pure lei aveva pronunciato affermazioni lesive dell'onore (consid. 6 pag. 16 cpv. 3). Su questo accertamento la ricorrente non spende una parola. Per il resto la ricorrente si limita a congetture, senza provare che l'interpretazione data dal Pretore all'impressione che ha tratto la teste sia arbitraria.
12. I ricorrenti si dolgono altresì del fatto che il Pretore ha inflitto ad entrambi la stessa pena, senza tenere conto della gravità delle affermazioni, o presunte tali, proferite dall'uno o dall'altra. Inoltre, a loro dire il primo giudice ha ignorato le circostanze in cui il fatto è avvenuto, ossia in un'abitazione privata e alla presenza di una sola persona. Che, poi, le affermazioni abbiano raggiunto una vasta cerchia di persone, non può certo essere loro addebitato. Anche su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. Intanto già si è visto che, oltre ad annuire durante il racconto del marito, __________ ha a sua volta pronunciato affermazioni lesive dell'onore. Ragione per la quale non si vede il motivo di una differenziazione delle pene pecuniarie. Inoltre perché già riducendo le multe da fr. 1'500.– a fr. 500.– il Pretore si è ampiamente discostato da quanto proposto nei decreti di accusa. E, infine, perché le multe inflitte si situano ampiamente entro i limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP) e, data la rilevanza e la gravità delle affermazioni lesive dell'onore, non giustificano un'ulteriore riduzione. Né regge il confronto con la multa di fr. 400.– inflitta alla madre che aveva accusato alla televisione un maestro di essere un boia e di martirizzare dei bambini indifesi (DTF 124 IV 149). Accusare in effetti un maestro di istinti e comportamenti pedofili costituisce diffamazione ben più grave di quella cui si riferiscono i ricorrenti.
III. Sulle spese e ripetibili
13. Il parziale accoglimento del ricorso di __________ limitatamente alle ripetibili riconosciute dal Pretore a carico di __________ giustifica di addossare parzialmente gli oneri processuali del presente giudizio a quest'ultimo, che si è opposto alla riduzione (art. 15 cpv. 1 CPP). Per quanto concerne i ricorrenti __________ e __________, gli oneri processuali vanno a loro carico, data la soccombenza integrale in questa sede (art. 9 cpv. 1 CPP). Per quanto concerne le ripetibili avanti la Corte di cassazione e di revisione penale (art. 9 cpv. 6 CPP), __________ dovrà versare ad __________, che per presentare le osservazioni si è avvalso dell'assistenza di un legale, un'indennità commisurata alla soccombenza sul merito del ricorso. __________ e __________ a loro volta dovranno versare ad __________, pure assistito da un patrocinatore in questa sede, un'equa indennità, data la loro soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di __________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
I.3. § __________ è tenuto a versare ad __________ la somma di fr. 6'000.–– a titolo di ripetibili.
Per tutto il resto essa resta immutata.
2. Il ricorso di __________ e __________, in quanto ricevibile, è respinto.
3.1 Gli oneri processuali per il ricorso di __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti per 4/5 a carico di __________ e per 1/5 a carico di __________. __________ verserà ad __________ fr. 500.– di ripetibili.
3.2 Gli oneri processuali per il ricorso di __________ e __________, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-b) spese fr. 100.-fr. 700.-sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno. Essi verseranno ad __________ fr. 500.-- di ripetibili ciascuno.
4. Intimazione a:
– __________;
– avv. __________;
– __________ e __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore della Giurisdizione di __________;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.