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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55

27 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·5,430 parole·~27 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.1999.00055

Lugano 27 gennaio 2000/rf      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G.A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 settembre 1999 presentato dal

Procuratore pubblico del Cantone Ticino

  contro  

la sentenza emanata il 28 luglio 1999 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei confronti di   ____________,   (patrocinato dall'avv. __________);    

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 20 settembre 1998 alle ore 8.30 ____________, cittadino croato domiciliato a Fiume (Rijeka), si è presentato al valico doganale di Chiasso su una Mercedes "230 E" con targhe croate appartenente a ____________, pure risiedente in Croazia. Partito da Fiume il giorno prima, egli era intenzionato – a suo dire – a raggiungere la Germania passando dalla Svizzera. Insospettiti dalla recente data di emissione del passaporto e da numerosi timbri d'entrata e di uscita apposti da vari Stati balcanici, le guardie di confine hanno ispezionato il veicolo. Rinvenute nel bagagliaio una tanica vuota e due pompe elettriche della benzina nuove, esse hanno sospettato la manomissione del serbatoio. Smontato il sedile posteriore, gli agenti hanno spostato leggermente il serbatoio dalla sua sede e con l'ausilio di uno specchio hanno visto dietro di esso alcuni involucri avvolti con nastro adesivo marrone. ____________, che durante l'ispezione del veicolo aveva dato segni di nervosismo, è stato ammanettato e condotto negli uffici, dove è stato guardato a vista e spogliato degli effetti personali, tranne i vestiti. Nel frattempo le guardie hanno prelevato uno degli involucri. Analizzatone il contenuto per mezzo di reagenti, esse hanno riscontrato la presenza di eroina. Il serbatoio è stato perciò rimosso, ciò che ha consentito di ricuperare 35 “pani” di circa 0.5 kg l'uno contenenti eroina. La quantità complessiva di eroina sequestrata, con un grado di purezza media del 30%, è risultata di circa 16.5 kg. Smontato il serbatoio della Mercedes, è stato possibile scoprire anche un sistema elettrico che consentiva l'apertura del ricettacolo contenente i “pani” grazie a un'apertura della lamiera dietro lo schienale del sedile.

                                  B.   Con sentenza del 28 luglio 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha prosciolto ____________ dall'accusa di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti. Essa ha ritenuto che l'imputazione di avere detenuto, trasportato e trafugato in Svizzera dalla Croazia, d'intesa con ____________ (proprietario del veicolo), transitando dalla Slovenia e dall'Italia, l'eroina rinvenuta dalle guardie di confine durante il controllo eseguito al valico di confine la mattina del 20 settembre 1998 non era sorretta da prove sufficienti.

                                  C.   Contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha presentato il 28 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 settembre successivo, egli chiede che ____________ sia riconosciuto colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti e sia condannato a 10 anni di reclusione con espulsione a vita dal territorio svizzero. In subordine egli postula, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di non avere correttamente apprezzato gli indizi a carico dell'imputato, in particolare di averli vagliati singolarmente e non nel loro insieme, giungendo in tal modo a una conclusione insostenibile e pertanto arbitraria. In sostanza, egli censura l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dalla Corte di assise. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti  di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c CPP). L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

                                   2.   Fondandosi su quanto ha raccontato l'accusato, i primi giudici hanno rilevato che la fattispecie aveva preso avvio all'inizio di settembre del 1998, quando ____________ aveva chiesto allo stesso accusato di accompagnarlo in Macedonia – lui e sua figlia Renata – fungendo da autista, poiché gli era stata ritirata la patente. ____________ intendeva raggiungere suoi parenti profughi dal Kosovo per aiutarli. Dato che aveva tempo e che il viaggio era pagato, l'imputato ha accettato e ha compiuto insieme con loro la trasferta a bordo della Mercedes, appena acquistata da ____________, partendo da Fiume, passando dall'Ungheria, dalla Romania e poi dalla Bulgaria. Giunti in Macedonia, l'imputato, sua figlia e ____________ si sono fermati per una decina di giorni a Ohrid, una località poco distante dal confine albanese. A quel momento il prevenuto è rimasto per qualche tempo solo o in compagnia di sua figlia e di un cameriere che lavorava in un bar vicino al luogo dove egli alloggiava. Il rientro a fiume – sempre secondo il prevenuto – è avvenuto tra il 16 e il 17 settembre 1998 lungo lo stesso percorso dell'andata. Sia alla dogana bulgara sia a quella ungherese l'automobile è stata sottoposta a controlli (una volta anche con l'ausilio di un cane), senza esito. In Ungheria, il motore della Mercedes si è improvvisamente spento. Il prevenuto e ____________ hanno in un primo momento creduto che fosse finita la benzina. Era notte e pioveva. Fattosi giorno, essi hanno rifornito la Mercedes di carburante con una tanica, ma il motore non partiva. Un meccanico del luogo ha poi individuato il guasto nella rottura della pompa della benzina; egli ha quindi proceduto alla riparazione (sentenza, pag. 7 e 8).

                                         La Corte di assise ha in seguito accertato che prima di lasciarsi a Fiume, ____________ aveva chiesto all'imputato se fosse disposto ad accompagnarlo come autista in Germania, dove egli si sarebbe dovuto incontrare con altri parenti profughi, bisognosi di assistenza. Dato che il viaggio non sarebbe durato più di due o tre giorni, egli aveva acconsentito. Era partito così dalla sua abitazione, al volante della Mercedes, la mattina di sabato 19 settembre 1998, da solo. Al momento di consegnargli l'automobile, ____________ gli aveva detto infatti che avrebbe raggiunto l'Italia con un amico, dandogli appuntamento in prossimità di un parcheggio poco oltre il confine con la Slovenia. Incontratosi con il lui nel pomeriggio di quel sabato, quegli lo aveva pregato di partire verso la Svizzera, in modo da raggiungere la Germania o la Francia. ____________ – così ha riferito l'accusato – non conosceva ancora la destinazione esatta, poiché doveva prima incontrarsi a Trieste con amici che l'avrebbero orientato sul paese ove si trovavano i profughi che intendeva soccorrere. In quella città ____________ avrebbe appreso che tali persone erano reperibili dalle parti di Milano. Percorrendo l'autostrada Trieste-Udine-Milano, il prevenuto e ____________ hanno raggiunto verso sera i dintorni della metropoli lombarda. L'accusato ha però sbagliato uscita autostradale, perdendosi. I due hanno pertanto deciso di trascorrere la notte in automobile, in un parcheggio occupato anche da altri veicoli, con gente che dormiva. Ripartiti la mattina presto, essi si sono fermati, su indicazione di ____________, in un bar di Como, dove hanno bevuto un caffè senza incontrarsi con nessuno. Ripreso il viaggio e percorsi alcuni chilometri in direzione di Chiasso-strada, ____________ ha chiesto all'accusato di fermarsi. Sceso dall'automobile, egli ha detto che doveva incontrare le persone che non aveva visto a Trieste, dando appuntamento al prevenuto in Svizzera, in un bar situato sulla destra a tre o quattro chilometri dal confine. ____________ ha lasciato all'accusato anche un telefono cellulare, assicurandogli che lo avrebbe richiamato in Svizzera per l'incontro. Giunto al valico doganale – come visto – il prevenuto è stato arrestato, dopo che le guardie di confine avevano rinvenuto l'eroina nascosta nella Mercedes (sentenza, pag. 8 e 9).

                                   3.   Il Procuratore pubblico si duole che la Corte di assise non abbia ritenuto inverosimile la versione dei fatti data dall'imputato, nonostante le palesi e significative contraddizioni in cui il quegli è caduto nel corso dell'inchiesta e del dibattimento. Egli censura pertanto di arbitrio la conclusione dei primi giudici, per i quali non vi sono fondati motivi di non credere all'accusato.

                                         a)  Stando alla sentenza impugnata, il ricorrente si è in effetti più volte contraddetto. Soltanto dopo avere preso atto della deposizione delle figlia – hanno rilevato i primi giudici – egli si è ricordato di avere raccontato una bugia alla moglie, facendole credere, al momento della partenza per la Macedonia, che essi si sarebbero recati in Italia per la vendemmia. Sempre secondo la Corte di assise, mentre durante l'inchiesta l'imputato ha affermato che da Ohrid (Macedonia) ____________ si era recato in Albania con la Mercedes, al dibattimento egli ha riferito che in realtà non ne era sicuro, visto che per alcuni giorni egli non aveva più notato l'automobile nel posto dove era stata posteggiata all'arrivo e che ____________ gli aveva riferito di averla prestata a un parente e, in seguito, di averla portata in un'autorimessa per una riparazione. D'altro canto, solo grazie alla deposizione della figlia il prevenuto si era ricordato che ____________ gli aveva proposto di accompagnarlo in Germania non dopo essere ritornati dalla Macedonia, come in un primo momento aveva sostenuto, ma già durante il viaggio di ritorno. Secondo la Corte di assise l'accusato si sarebbe infine ulteriormente contraddetto, facendo credere in un primo tempo che la tanica trovata nella Mercedes era stata acquistata da ____________ prima della partenza per la Macedonia e dicendo in seguito di avere pensato che si trattava di un accessorio in dotazione dell'automobile (sentenza, pag. 9).

                                         b)  I primi giudici non hanno tuttavia considerato determinanti tali contraddizioni e imprecisioni. Rilevato che l'esperienza insegna come spesso sia difficile rievocare con precisione fatti passati, essi hanno rilevato che non soltanto non erano emersi fatti suscettibili di smentire apertamente l'accusato, ma che su più di un punto il racconto trovava conforto nelle risultanze istruttorie. Ad ____________ – secondo la Corte di merito – era stata effettivamente ritirata la licenza di condurre, tant'è che anche nei viaggi precedenti si era fatto accompagnare da un terzo (il tassista ____________). Che il prevenuto sia stato ingaggiato proprio perché ____________ non aveva più la patente è stato anche confermato da ____________ e dallo stesso ____________, che in tal modo evitava di pagare il citato tassista. Sempre per i primi giudici, anche il motivo che ____________ avrebbe addotto per giustificare la trasferta in Macedonia (il soccorso a famigliari profughi) trovava conferma nelle deposizioni dello stesso ____________, che confermava di essersi assentato per tre giorni da Ohrid, e di ____________. ____________ e ____________ – a mente della Corte di assise – hanno pure confermato sia i controlli doganali, sia il guasto alla pompa di benzina della Mercedes sulla via del ritorno  A loro volta, ha soggiunto la Corte di merito, il titolare e la cameriera del bar  “__________ ” hanno confermato che, effettivamente, durante la sosta a Como per bere un caffè il prevenuto e il suo compagno di viaggio non si sono incontrati con altre persone. Pur rilevando infine che ____________ contestava di avere accompagnato l'imputato in Italia, facendo valere di essersi limitato a prestargli l'automobile per due giorni, in modo da permettergli di raggiungere la Germania, la Corte di assise non ha creduto a costui, sia perché egli aveva avanzato la proposta di farsi accompagnare in Germania davanti a ____________, sia perché proprio la sera del 20 settembre 1998 verso mezzanotte, egli aveva telefonato a ____________ pregandolo di andare a prenderlo con il suo taxi a Trieste, sia perché è stato possibile accertare che i due avevano varcato il passaggio doganale tra la Slovenia e la Croazia alle ore 1.30 del 21 settembre successivo, sia perché ____________ ha riferito che uno o due giorni dopo la partenza del padre e di ____________, costui le aveva telefonato dicendole di essere in Italia e che sarebbe arrivato presto in Italia (sentenza, pag. 10 e 11).

                                         c)  Il Procuratore pubblico rimprovera alla prima Corte di essere caduta in arbitrio considerando quale elemento di conferma della versione dell'imputato il fatto che ____________ era sprovvisto della patente, circostanza che non è stata oggetto di alcuna inchiesta. La doglianza non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che incombeva se mai al Ministero pubblico verificare la fondatezza della contestata allegazione, i primi giudici non hanno ciecamente creduto al prevenuto, ma si sono fondati su elementi di rilievo, come la traduzione della decisione 14 aprile 1998 con la quale l'autorità croata ha ritirato all'accusato la patente (infliggendogli pure una multa di 11 mila kune), sulla circostanza che già nei suoi viaggi precedenti ____________ si era fatto accompagnare dal tassista ____________ e sulle deposizioni di ____________ e di ____________, che hanno confermato quanto riferiva lo stesso imputato (sentenza, pag. 10). Ritenendo l'accusato credibile sui motivi che avrebbero spinto ____________ a ingaggiarlo, la Corte di assise non ha pertanto violato il divieto dell'arbitrio.

                                         d)  A mente del Procuratore pubblico, la Corte di merito sarebbe caduta in arbitrio anche dando credito all'affermazione, secondo cui l'imputato e ____________ non si sono incontrati con altre persone a Como. Le testimonianze della cameriera e della gerente dell'esercizio ove i due si sarebbero fermati – egli assevera – hanno potuto riferire unicamente di ciò che è avvenuto all'interno del locale per il tempo necessario alla consumazione di due caffè. È quindi possibile che un incontro abbia potuto avere luogo altrove. Se non che, l'argomento è di chiara connotazione appellatoria e, come tale, inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio.

                                         e)  Il Procuratore pubblico fa valere che non può neppure essere condivisa la conclusione della Corte di assise, secondo cui  l'affermazione dell'imputato di avere saputo solo durante il viaggio di ritorno dalla Macedonia della successiva partenza per la Germania, troverebbe conferma nella testimonianza della figlia __________. Sia quest'ultima sia ____________ – egli obietta – hanno fornito versione discordanti. Il Procuratore pubblico trascura però che i primi giudici hanno avvertito il problema, rilevando che soltanto dopo avere sentito la deposizione della figlia il prevenuto si è ricordato che la proposta di accompagnarlo in Germania gli era stata fatta da ____________ non dopo essere ritornati dalla Mecedonia, come in un primo momento aveva sostenuto, ma già durante il viaggio di ritorno (sentenza, pag. 9). Come si è visto, essi hanno però precisato che le contraddizioni emerse al riguardo – come pure su altri episodi – non erano tali da minare la credibilità del soggetto, ove si consideri che l'esperienza insegna come non sia sempre facile rievocare il passato su dettagli di contorno, specialmente ove chi li ripropone non vi attribuisce particolare importanza, e che, per il resto, non sono emersi fatti suscettibili di smentire l'accusato. Il ricorrente considera arbitrarie anche tali considerazioni, facendo carico ai primi giudici di avere sottovalutato le contraddizioni fondandosi sull'esperienza giudiziaria anziché valutarne il significato nell'ambito delle versioni fornite dal prevenuto. A  torto, giacché la Corte di assise non si è accontentata di esaminare la credibilità dell'accusato sulla sola scorta delle considerazioni richiamate nel ricorso (ossia limitandosi a rilevare che le contraddizioni in cui l'accusato sarebbe caduto potevano essere finanche scusabili), ma ha valutato l'affidabilità del soggetto anche alla luce di altri riscontri oggettivi – esenti da arbitrio – suscettibili a suo giudizio di confermarne i contenuti essenziali (sentenza, pag. 11). Anche su questo punto la sentenza impugnata è pertanto esente da arbitrio.

                                   4.   Il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte delle assise criminali di avere errato manifestamente, ritenendo che l'assenza di ____________ al momento di varcare le frontiere non costituisse ancora un elemento idoneo a rendere poco credibile la giustificazione addotta dal compagno di viaggio, segnatamente quella di voler incontrare persone che fossero in grado di orientarlo sul paese in cui si trovavano i profughi. ____________ – soggiunge il Procuratore pubblico – era per l'imputato un albanese del Kosovo, uno "spitar", ovvero una persona sgradita e inaffidabile. L'argomentazione non dimostra però la manifesta insostenibilità dell'opinione espressa dalla prima Corte, stando alla quale l'assenza di ____________ alla partenza da Rijeka e in prossimità dei passaggi di confine, segnatamente nei pressi della dogana svizzera, non doveva necessariamente insospettire l'imputato. La prima Corte ha infatti considerato a suo favore che anche durante la precedente trasferta in Macedonia ____________ non lo aveva coinvolto nei suoi spostamenti e negli incontri con le persone ivi incontrate e che già poche ore dopo il fermo in dogana egli aveva rivelato la presenza nella zona dello stesso ____________, fornendone i connotati, ciò che mal si concilia con una collusione tra i due (sentenza, pag.12). Domandandosi inoltre se i pretesi amici "italiani" esistessero soltanto nella fantasia di ____________ – escludendo comunque che il prevenuto lo potesse supporre – i primi giudici hanno rilevato altresì che il tassista ____________ aveva riferito di avere accompagnato nel corso dell'estate precedente lo stesso ____________ alla stazione dei bus di Trieste, dove costui avrebbe dovuto incontrare una persona che arrivava da Milano e dove, senza averla vista, costui ha ricevuto sul cellulare una telefonata alla quale aveva risposto in albanese, per poi chiedergli di riportarlo a Fiume passando da Kopra e non da Kuzine (sentenza, pag. 12). Senza incorrere in arbitrio  di sorta i primi giudici hanno dunque saputo spiegare le ragioni che li hanno spinti a credere all'imputato.

                                         Il Procuratore pubblico fa valere dipoi che durante il viaggio in Macedonia, il cui scopo era identico a quello successivo culminato nell'arresto dell'accusato, ____________ si era comportato diversamente, nel senso che aveva passato anch'egli i valichi doganali insieme con l'accusato. L'obiezione non è insignificante, ma nemmeno decisiva. Anche in Macedonia infatti l'accusato soleva rimanere da solo quando si incontrava con altre persone. Non è quindi arbitrario ritenere che ____________ non si sia comportato in modo così diverso, dicendo all'imputato che lo avrebbe raggiunto più tardi e scendendo dall'automobile in prossimità del valico doganale di Chiasso per incontrare le persone che, a suo dire, lo avrebbero aiutato nel trovare i profughi che intendeva aiutare. Secondo il Procuratore pubblico la giustificazione addotta da ____________ (l'intenzione di incontrarsi con  persone che gli fornissero informazioni) non impediva al prevenuto di accompagnare lo stesso ____________ all'incontro lungo il tragitto che essi erano intenzionati a compiere insieme e, quindi, di riprendere insieme il viaggio una volta sistemata la questione. Nondimeno – egli rileva – la Corte di assise non si è seriamente chiesta perché il prevenuto non si sia insospettivo di fronte al comportamento tenuto da ____________, sebbene fosse più logico rimanere insieme anziché separarsi alla partenza e prima di entrare in Svizzera, per ritrovarsi qualche chilometro più oltre. La doglianza è però appellatoria e in ogni modo non consente ancora di ravvisare estremi dell'arbitrio nella conclusione alla quale la Corte di assise è giunta vagliando gli elementi favorevoli e sfavorevoli all'imputato (sentenza, pag. 11 e 12).

                                   5.   A mente del Procuratore pubblico è arbitrario ritenere che l'imputato non dovesse insospettirsi per l'assenza di ____________ ai passaggi alle frontiere solo perché già in Macedonia costui non lo aveva coinvolto nei suoi spostamenti e nei suoi incontri con terzi, tanto meno se si pensa che l'accusato non si è mai fondato su tale motivo. Neppure tale argomentazione può essere condivisa. È vero che l'imputato non ha preteso di non avere considerato sospetto il comportamento di ____________ alla partenza da Fiume e presso il confine con l'Italia solo perché in Macedonia ____________ si era comportato analogamente. Non si vede però perché la Corte di merito avrebbe errato manifestamente, domandandosi se il comportamento tenuto da costui in Macedonia fosse diverso da quello assunto successivamente e quindi se l'imputato potesse ancora credere di trovarsi nella medesima situazione.

                                         Il Procuratore pubblico considera pure arbitraria l'opinione della Corte di assise, secondo cui ____________ avrebbe dato all'accusato anche presso il valico doganale svizzero una soluzione che poteva stare, ovvero quella dell'incontro con amici "italiani". Nel verbale del 17 novembre 1998 (act. 48/10, pag. 3) – egli assevera –  l'accusato ha dichiarato che gli sarebbe andato bene di aspettare ____________ dappertutto e che egli nulla si era domandato sul comportamento del compagno. Il ricorrente trascura nondimeno che nel verbale del 23 marzo 1999 (class. 1, act. 6, pag. 4) l'imputato ha saputo illustrare nel dettaglio le ragioni (riportate nella sentenza impugnata) che lo avevano indotto a non indagare oltre sul comportamento di ____________ alla partenza da Fiume e in prossimità dei valichi doganali.

                                         Il Procuratore pubblico si duole anche che la Corte di merito ha escluso una collusione tra i due unicamente per il fatto che l'imputato ha informato gli inquirenti della presenza in zona di ____________ poche ore dopo dopo il suo fermo. I primi giudici avrebbero trascurato infatti il reale motivo di tale rivelazione, ossia che l'imputato non poteva escludere che la polizia sapesse già della presenza di ____________ per averlo nel frattempo arrestato e che costui, interrogato, avesse già fatto affermazioni compromettenti. In occasione dell'interrogatorio del 21 settembre 1998 l'accusato – sempre secondo il Procuratore pubblico – ha peraltro chiesto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto se __________ fosse stato a sua volta arrestato; ciò dimostrerebbe che egli temporeggiava. La natura appellatoria dell'argomentazione risulta però evidente, donde la sua inammissibilità. Nel seguito del gravame, il Procuratore pubblico insiste invero su questo punto, contestando che la chiamata in causa di ____________ da parte dell'imputato costituisca un indizio suo favorevole. Se non che, di nuovo egli fa capo ad argomenti improponibili in un ricorso per cassazione fondati sul divieto dell'arbitrio, limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Ciò non è tuttavia il caso.

                                   6.   Alla Corte di assise il Procuratore pubblico rimprovera di non avere sufficientemente approfondito, accanto all'assenza di ____________ sulla Mercedes al passaggio delle frontiere, la delega rilasciata dallo stesso ____________ al prevenuto per condurre il veicolo. A suo parere essa avrebbe inspiegabilmente dimenticato che, interrogato sul motivo per cui era stato redatto tale documento, l'imputato non era stato in grado di dare spiegazioni, quando invece sapeva già dal 4 settembre 1998, giorno del rilascio della delega e della  partenza per la Macedonia, che avrebbe guidato il veicolo da solo. L'argomentazione del Procuratore pubblico è però, una volta ancora, appellatoria, mirante unicamente a prospettare una diversa versione dell'accaduto. Per tacere del fatto che, come risulta dal verbale del 9 gennaio 1999 (act. 48/11 pag. 7), il ricorrente aveva spiegato che la delega era il documento che lo abilitava a guidare legalmente. Inoltre il documento costituisce se mai un indizio a favore di lui, giacché egli poteva supporre senza arbitrio che ____________ non gli avrebbe consegnato un tale compromettente scritto se avesse occultato nel veicolo sostanze stupefacenti.

                                   7.   Riferendosi al considerando 4.2 della sentenza impugnata, il Procuratore pubblico fa valere che le contraddittorie e incredibili dichiarazioni dell'accusato sul serbatoio della Mercedes, la sua capacità e il numero dei rifornimenti eseguiti durante il tragitto, come pure sulla persona che si sarebbe occupato di questi ultimi e sui litri di volta in volta immessi, sono state arbitrariamente vagliate dalla Corte di assise con motivazioni che non trovano riscontro negli atti. Ora, considerati i pochi litri di carburante versati nel serbatoio a ogni rifornimento (da 16 a 25, quando il pieno è di 70 litri), può invero suscitare qualche perplessità la conclusione dei primi giudici, stando ai quali cui le contraddizioni emerse porterebbero in fin dei conti a una doppia interpretazione, nel senso che esse potrebbero costituire indizio di malafede, ma anche di difficoltà mnemonica e quindi di buona fede, ove si consideri che il prevenuto avrebbe potuto eludere il problema se appena si fosse limitato ad affermare che dei rifornimenti si era sempre occupato il proprietario dell'automobile (sentenza, consid. 13). Dubbi può destare il fatto, in particolare, che l'imputato si sia fermato in Italia due o tre volte a far benzina quando la lancetta dell'indicatore segnava ancora press'a poco la metà. Ciò potrebbe far pensare ch'egli fosse consapevole della ridotta capacità del serbatoio (da 70 a 40 litri). Senza incorrere in arbitrio i primi giudici hanno spiegato però perché la prudenza di cui ha dato prova l'accusato non può ancora essere considerata come indizio a suo carico. Rilevato che il prevenuto non è persona particolarmente cognita di automobili, essi hanno ritenuto credibile che costui ignorasse che il serbatoio poteva contenere fino a 70 litri di benzina; quanto alla previdenza dimostrata nei frequenti rifornimenti, essi hanno ricondotto tale comportamento proprio al senso di prudenza stesso o semplicemente al fatto di profittare delle pause-caffè per rifornirsi di benzina, senza attendere che la lancetta dell'indicatore si avvicinasse alla riserva (sentenza, pag. 13). Trattasi di argomentazioni magari opinabili, ma sicuramente non insostenibili.

                                         Il Procuratore pubblico evoca affermazioni che l'accusato avrebbe proferito durante l'inchiesta per quanto attiene alla quantità di carburante immessa nel serbatoio, affermazioni suscettibili di denotare malafede e inaffidabilità, lo stesso accusato nemmeno avendo addotto tutte le giustificazioni riportate nella sentenza impugnata. Per il ricorrente, l'imputato non poteva ignorare l'esatta capacità del serbatoio, né la prima Corte non poteva dimenticare la tanica di benzina rinvenuta nel bagagliaio, la cui presenza è stata giustificata dall'imputato con motivazioni contraddittorie. Egli richiama pure il comportamento dell'accusato durante il viaggio di ritorno dalla Mecedonia, asseverando che costui, a differenza di quanto era avvenuto in Italia e in Ungheria, ha viaggiato con l'indicatore della benzina poco sopra lo zero. Una volta di più tuttavia il pubblico Ministero confonde il ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio con un atto di appello, insistendo nel contrapporre alla fattispecie accertata dalla Corte di assise una diversa ricostruzione degli accadimenti fondata su riscontri che consentirebbero di giudicare il caso in altro modo. Ma ciò non basta per dimostrare che i primi giudici siano trascesi in arbitrio ritenendo che gli indizi raccolti non fossero concludenti, in particolare che essi potevano essere risolti sia a sfavore, sia a favore del prevenuto, onde l'applicazione del principio in dubio pro reo. In altri termini alla Corte di merito può essere fatto carico tutt'al più di avere emanato un giudizio discutibile; ciò non è ancora sufficiente, tuttavia, per accogliere una doglianza di arbitrio.

                                   8.   Secondo il Procuratore pubblico, la Corte di assise sarebbe ulteriormente incorsa in arbitrio rilevando che "non desta incredulità il fatto che quando il motore dell'automobile si spense in Ungheria ____________ e ____________ abbiano in un primo tempo pensato all'assenza di carburante sebbene l'indicatore non era completamente a zero". L'unica interpretazione plausibile – egli assevera – è quella di un guasto da attribuire al serbatoio modificato durante la trasferta in Macedonia, ove si considerino la presenza della figlia dell'imputato (assente invece durante il viaggio in Germania), la presenza di ____________ ai passaggi di frontiera in occasione della prima trasferta (assente per contro durante il viaggio culminato con il sequestro della droga) e i controlli cui i tre erano stati sottoposti alle dogane durante il viaggio di ritorno dalla Macedonia. Di fronte a tali riscontri, la consapevolezza del prevenuto sulla modifica del serbatoio risulterebbe evidente, a meno di incorrere in arbitrio. Anche su questo punto il ricorso dimostra però la sua netta appellatorietà, il Procuratore pubblico dolendosi bensì di arbitrio, ma motivando le sue censure come se si rivolgesse a una corte munita di pieno potere cognitivo. Ciò vale anche quando il ricorrente dissente anche dalla conclusione della prima Corte, per la quale l'imputato avrebbe potuto scansare ogni responsabilità affermando che dei rifornimenti si era occupato ____________. Il prevenuto – egli obietta – non sapeva se anche ____________ fosse stato fermato e interrogato, ragione per cui egli avrebbe potuto riferire in quel modo anche per non rischiare di essere contraddetto. L'argomento è una volta ancora appellatorio. Di nuovo l'ammissibilità del ricorso non è pertanto data.

                                   9.   Il Procuratore pubblico richiama le contraddizioni in cui il prevenuto sarebbe caduto indicando l'ora di partenza da Fiume e il tempo impiegato per raggiungere ____________ in Italia presso del valico doganale con la Slovenia. Egli fa carico alla prima Corte di essere trascesa in arbitrio nel non avere conferito la giusta rilevanza a tali riscontri, ma ancora una volta il ricorso è destinato all'insuccesso. In effetti la Corte di assise non ha disconosciuto la durata del citato spostamento né l'ipotesi che durante tale lasso di tempo l'imputato avrebbe potuto caricare o far caricare eroina nel serbatoio modificato in Macedonia, né ha scartato a priori l'evenienza che l'accusato possa avere "spostato" gli orari di incontro con ____________ per non ammettere che il carico della droga è avvenuto in Italia. Essa ha semplicemente concluso per l'impossibilità di accertare quanto era realmente avvenuto e al riguardo non le si può rimproverare arbitrio.

                                         Il Procuratore pubblico assume che la mancanza di un compenso per i servizi prestati costituirebbe un'ulteriore prova della malafede dell'accusato, non potendosi spiegare allora domandare come mai una persona che da anni non lasciava la Croazia, disoccupata, senza disponibilità finanziaria, uscita da poco da prigione, senza concrete prospettive, abbia speso denaro per un nuovo passaporto al solo scopo di compiacere ad ____________, persona di cui nemmeno si fidava. Tali obiezioni mirano però a dimostrare, una volta ancora, che sarebbe stato possibile giudicare la fattispecie in modo diverso. Gli estremi dell'arbitrio connotano però un errore qualificato dei primi giudici, non solo un ragionamento opinabile.

                                         Il Procuratore pubblico censura infine le considerazioni dei primi giudici sul modo con cui ____________ aveva agito verso la fine di agosto del 1998, ingaggiando come autista ____________ in un viaggio del tutto analogo a quello in esame, sia per quanto riguarda i movimenti e gli incontri con persone in Macedonia, sia per quanto concerne il motivo dell'assunzione di quell'autista (____________ era sprovvisto di patente di guida), sia per quanto attiene alla presenza di ____________ nel solo viaggio In Macedonia, sia per quel che è del viaggio in Germania, intrapreso senza ____________ (sentenza, pag. 15). Anche in proposito non è possibile però individuare estremi di arbitrio solo perché la Corte di assise ha richiamato tale circostanze esaminando l'ipotesi che un trafficante di droga profitti dell'ignoranza di un autista per mandare tale autista allo sbaraglio, senza chiedersi se un tale atteggiamento sia consono ad ____________ (sentenza, loc. cit.).

                                10.   Il Procuratore pubblico asserisce infine che l'arbitrario accertamento dei fatti e l'arbitraria valutazione delle prove comportano anche la violazione dell'art. 18 cpv. 2 CP (dolo). In realtà quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una problema legato solo all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Valutando globalmente le risultanze processuali, la Corte di assise ha ammesso di essere rimasta nel dubbio circa la consapevolezza dell'imputato nel trasportare droga. Come si è rilevato, tale conclusione potrà fors'anche apparire discutibile, ma non è l'esito di accertamenti arbitrari. Certo, l'ipotesi che il prevenuto abbia agito consapevolmente, o almeno non abbia escluso la possibilità di infrangere la legge è tutt'altro che remota, ove si pensi che in prossimità dei valichi doganali – ovvero in vista di controlli – ____________ si è comportato in modo sospetto, scendendo dalla Mercedes e lasciando proseguire l'accusato da solo. Inoltre le contraddizioni in cui il prevenuto è caduto descrivendo i fatti e le perplessità espresse dalla Corte delle assise sul tempo impiegato dall'accusato per raggiungere il confine italiano passando dalla Slovenia getta ombre lunghe sulla buona fede conclamata dall'accusato. Non a torto la Corte di assise ha rilevato però che gli indizi raccolti non l'avevano convinta, non potendosi sufficientemente escludere che i fatti si fossero svolti come pretendeva l'imputato. Prosciogliendo quest'ultimo per insufficienza di prove, essa non ha quindi violato il diritto federale.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1'000.–

                                         b) spese                        fr.   100.–

                                                                                fr. 1'100.–

                                         sono posti a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione:

–  ____________, c/o avv. __________;

-   avv. __________;

–  Procuratore Pubblico avv. __________;

-   Corte delle Assise Criminali di Lugano;

–  Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

–  Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

–  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

–  Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

–  Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

–  Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

-   Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano;

–  Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;

–  Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.1999.55 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.01.2000 17.1999.55 — Swissrulings