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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 31.08.2000 17.1999.52

31 agosto 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·3,614 parole·~18 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 17.1999.00052

Lugano, 31 agosto 2000/kc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretaria:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 3 agosto 1999 presentato dal

Procuratore generale ___________ in nome del Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano  

contro  

la sentenza emanata il 6 luglio 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nei confronti di

                                         ____________,

                                         (patrocinato dall'avv. __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 26 gennaio 1999, verso le ore 15, due guardie federali di confine hanno fermato a Chiasso, in località Brogeda, non molto lontano dalla frontiera di Stato, 16 persone (tra cui una decina di bambini e adolescenti) che camminavano in direzione nord. Accertato che si trattava di stranieri penetrati in Svizzera attraverso la rete di confine con l'Italia, i funzionari hanno fatto trasportare il gruppo al posto di polizia del valico doganale per l'identificazione, la registrazione delle impronte digitali e il “respingimento”. Uno dei fermati, che aveva compilato un formulario dichiarando di chiamarsi __________, cittadino originario del Kosovo nato a Priština il 9 marzo 1966 e residente a __________, è risultato essere in realtà ____________, cittadino italiano, giornalista presso il Corriere della Sera. Su quest'ultima testata è poi apparso, il 28 gennaio 1999, un articolo a tutta pagina (la 5ª) intitolato “Io, clandestino, liberato dagli italiani” con il sottotitolo In Svizzera arrestato dai gendarmi con i kosovari. Espulso, a Ponte Chiasso mi dicono: “Vattene”.

                                  B.   Sentito dalla polizia cantonale il 9 febbraio 1999, ____________ ha spiegato che era sua intenzione, per scrivere l'articolo di giornale, “seguire personalmente il dramma dei profughi di guerra che si raccolgono in provincia di Como ed entrano in Svizzera per chiedere asilo”. Egli era riuscito così, fingendo di essere un kossovaro, a interpellare un passatore, il quale gli aveva chiesto un versamento di Lit. 200 000. Pagata la somma, egli si era visto dare appuntamento nel pomeriggio di quel giorno a Ponte Chiasso, dove già attendeva “una famiglia di profughi con i loro undici figli”. Tutti si erano incamminati poi lungo la strada che segue il confine e, dopo un chilometro circa, il passatore aveva sollevato la rete di confine, introducendoli su territorio svizzero. Se non che, poco dopo, essi erano stati fermati “con modi bruschi” dalle guardie doganali. Ne era seguita la traduzione al posto di polizia, l'identificazione e la riconsegna alle autorità italiane. Il giornalista ha ribadito di essere entrato clandestinamente in Svizzera “soltanto per seguire, come concordato con i capiredattori del (...) giornale, il dramma dei profughi di guerra e dei bambini che attraversano l'Europa in cerca di asilo” (allegato al rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, del 10 febbraio 1999).

                                  C.   Con decreto dell'8 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha posto ____________ in stato di accusa “per essere entrato illegalmente in Svizzera a Chiasso, il 26 gennaio 1999, privo di validi certificati d'identità nonché passando fuori valico, da un buco nella rete di confine”, e ne ha proposto la condanna a una multa di

                                         fr. 500.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Al decreto di accusa ____________ ha sollevato opposizione il 22 marzo 1999, sicché gli atti sono stati trasmessi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Statuendo il 6 luglio 1999 previo dibattimento, il Pretore ha prosciolto l'imputato dall'accusa e ha posto gli oneri processuali a carico dello Stato.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata il Procuratore pubblico è insorto l'8 luglio 1999 con una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 3 agosto 1999, egli chiede che il giudizio predetto sia riformato nel senso di dichiarare l'imputato autore colpevole di entrata illegale e di condannarlo a una multa di fr. 500.–, oltre al pagamento degli oneri processuali. Nelle sue osservazioni del

                                         1° settembre 1999 ____________ propone di respingere il ricorso, di addebitare le spese allo Stato e di attribuirgli un'equa indennità per ripetibili.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha esaminato in concreto gli elementi costitutivi dell'art. 23 cpv. 1 LDDS (“entrata illegale”), ravvisando sia quelli oggettivi sia quelli soggettivi (sentenza impugnata, consid. 3). Nondimeno – egli soggiunto – “chi, nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, agisce a tutela di valori degni di protezione si comporta in modo legittimo, anche se con tale comportamento lede valori o interessi di minor importanza, aderendo così a una fattispecie penalmente rilevante” (consid. 4.2). L'imputato è entrato illegalmente in Svizzera – ha continuato il Pretore – “al fine di raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese. (...) Solo in siffatto modo egli poteva seguire direttamente tutte le vicissitudini di questa gente: dalla procedura di fermo e di identificazione in Svizzera sino al respingimento in Italia, al contatto con le autorità italiane e all'eventuale assegnazione a un centro di residenza italiano” (consid. 4.3). E siccome il giornalista ha agito nel legittimo esercizio della libertà di stampa senza ledere il principio della proporzionalità, commettendo un reato puramente formale e limitando l'infrazione al minimo indispensabile per la tutela di interessi preminenti, l'antigiuridicità del fatto viene meno (consid. 5). Donde l'assoluzione.

                                   2.   Il Procuratore pubblico fa valere nel ricorso che la tutela di interessi legittimi in violazione di una norma penale va riconosciuta solo eccezionalmente, con grande riserbo e in presenza di motivi straordinari. A mente sua la tutela di un interesse legittimo non va confusa con l'esercizio di un diritto legittimo, non potendosi ammettere che un giornalista si lasci coinvolgere in qualsivoglia attività illegale solo per riferire poi sui modi in cui si è attivata la polizia e la giustizia. Né la libertà di stampa garantisce la facoltà di acquisire informazioni trasgredendo norme penali. Nel caso specifico, per di più, difettano i requisiti di necessità e adeguatezza, giacché l'imputato avrebbe potuto assumere le medesime notizie entrando legalmente in Svizzera. Tutt'al più si può rinunciare a procedere per violazione dell'art. 23 LDDS, nell'ipotesi di un “respingimento” immediato, ove si tratti di clandestini con situazione personale difficile o privi di fissa dimora, vista l'impossibilità pratica del perseguimento. Non però nel caso in esame, pur tenendo conto dei motivi che hanno indotto l'imputato a delinquere.

                                   3.   L'art. 23 cpv. 1 quarta frase LDDS (RS 142.20) punisce con la detenzione fino a sei mesi e con la multa sino a fr. 10 000.– “chiunque entra in Svizzera o vi risiede illegalmente”. Nei casi poco gravi si può infliggere anche solo una multa (art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS), che all'indigente potrà poi essere condonata dal Governo cantonale (art. 24 cpv. 2 LDDS). Si può prescindere da ogni pena, inoltre, ove lo straniero sia immediatamente respinto al confine (art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS). Nella fattispecie non si può dire che l'interessato sia stato “immediatamente respinto al confine”. È vero ch'egli è stato fermato a poca distanza dalla frontiera, nel pomeriggio stesso di quel 26 gennaio 1999 in cui era entrato illegalmente in Svizzera, ma è anche vero che quando è stato intercettato dalle guardie federali egli aveva ormai percorso, partendo dal varco nella rete presso lo scalo commerciale di Brogeda, quasi un chilometro ed era giunto insieme con i veri clandestini alla prima rotonda di Chiasso (verbale del 9 febbraio 1999, pag. 1 in fondo). Non si può affermare dunque ch'egli sia stato rinviato in Italia subito dopo essere entrato su territorio svizzero (né risulta giurisprudenza pubblicata che permetta di interpretare il termine “immediatamente” dell'art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS in senso lato). Un'esenzione da pena per legge – del resto facoltativa e che non va confusa con un'assoluzione – non entra quindi in linea di conto.

                                   4.   Ciò premesso, è indubbio che la fattispecie configura – in ogni modo – un caso poco grave nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in effetti che “poco grave” a norma dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS non è solo un caso di minima gravità, ma anche un caso in cui l'insieme dei comportamenti illeciti induca a ravvisare un'infrazione relativamente lieve (DTF 112 IV 121). In concreto, come detto, oggettivamente l'interessato è stato fermato poco lungi dalla frontiera, nel pomeriggio stesso in cui egli era penetrato su suolo svizzero strisciando sotto la rete di confine. Soggettivamente, l'accusato ha agito da sé solo, con l'intenzione di non rimanere in Svizzera più dello stretto necessario per condividere il fermo e la riconsegna dei clandestini alle autorità italiane (sentenza impugnata, consid. 4.3.2). Ciò non poteva ragionevolmente durare a lungo, ove appena si pensi che il gruppo cui egli era si era unito non aveva alcuna guida (il passatore era rimasto in Italia) e mancava di qualsiasi conoscenza del terreno (tant'è che il gruppo camminava lungo la strada), mentre la fascia di confine era notoriamente presidiata – oltre che dalle guardie doganali – da unità dell'esercito. Il fatto che si tratti in concreto di un caso poco grave ancora non significa che alla fattispecie si applichino termini di prescrizione abbreviati (la prescrizione dipende dalla pena comminata per il reato di base: DTF 125 IV 77 consid. 2). Significa che, dandosi il caso, all'autore può essere inflitta anche solo una multa.

                                   5.   Il Pretore è giunto sostanzialmente alle medesime conclusioni. Ha ritenuto nondimeno che l'illiceità dell'infrazione viene meno di fronte all'esercizio di una facoltà costituzionalmente garantita come il diritto d'informazione correlato alla libertà di stampa. Ora, sapere se in un determinato caso siano date scriminanti extralegali è una questione eminentemente giuridica, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 lett. a CPP). Nell'emanazione del giudizio, comunque sia, essa è vincolata ai fatti accertati in prima sede (art. 295 cpv. 1 CPP), a meno ch'essi risultino viziati di arbitrio (art. 288 lett. c CPP).

                                         a)   È data una causa giustificativa non prevista dalla legge qualora un atto illecito costituisca non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi, ma sia anche la sola via possibile per salvaguardare tali interessi e la sua importanza appaia nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intende proteggere (DTF 120 IV 213 consid. 3a con rinvio). I tre requisiti sono cumulativi, sicché la tutela d'interessi legittimi si avvicina allo stato di necessità, soprattutto per quanto attiene al danno imminente e non altrimenti evitabile nel caso concreto (DTF 117 IV 178 consid. 3b). Agisce a tutela di interessi legittimi – per esempio (DTF 117 IV 170) – un apolide senza documenti che, credendo in buona fede di non avere altre possibilità, entra in Svizzera con un passaporto contraffatto allo scopo di preparare il matrimonio con una cittadina svizzera, dalla quale ha già una figlia di un anno e mezzo (“Humanität im Strafrecht”: Schultz in: ZBJV 129/1993 pag. 46 in alto; contra: Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer [ANAG], Coira/Zurigo 1991, pag. 40 seg.).

                                         b)   Nel caso precipuo l'accusato è penetrato in Svizzera, secondo i vincolanti accertamenti del Pretore (l'intenzione è un dato di fatto: DTF 123 IV 156 in fondo, 200 in alto, 205 in alto), “al fine di raccogliere informazioni di prima mano per un servizio giornalistico con oggetto le vicissitudini dei profughi che entrano clandestinamente nel nostro paese” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Che risponda a legittimi interessi pubblici far conoscere attraverso organi di stampa le sofferenze patite e le traversie incontrate da persone in fuga da paesi in guerra, pronte per disperazione a violare la frontiera svizzera, è indubbio. Il problema è di sapere se l'illecito commesso dall'accusato fosse, in concreto, un mezzo necessario e consono allo scopo perseguito, costituisse la sola via ragionevolmente praticabile e apparisse di importanza nettamente inferiore per rapporto agli interessi che l'autore intendeva proteggere. Tale apprezzamento comporta una ponderazione di carattere giuridico: non è più pertanto una questione di fatto, bensì di diritto.

                                         c)   Secondo il Pretore “al fine di vivere l'esperienza del profugo direttamente e nella sua interezza (dal contatto con il passatore all'entrata dal buco della rete fino all'espletamento delle formalità di identificazione e al respingimento) non restava al ____________ altra possibilità di mischiarsi ai clandestini, rendendosi credibile ai loro occhi. In questo senso, altri espedienti formalmente legali avrebbero per certo compromesso la percezione immediata dell'esperienza così come era stata concepita dal giornalista. In particolare sarebbe venuto meno il contatto umano diretto con i profughi. La raccolta di informazione tramite interviste agli interessati non avrebbe permesso di ottenere informazioni di prima mano, mentre un eventuale congiungimento al gruppo di clandestini già sul territorio svizzero, dopo aver passato la frontiera regolarmente, oltre che poco credibile agli occhi degli altri ‘compagni di viaggio’, avrebbe potuto essere visto come un aiuto all'entrata illegale, che costituisce un reato di natura più grave rispetto alla semplice entrata” (sentenza, consid. 4.3.1). Quanto alla valutazione degli interessi in gioco, il Pretore ha ritenuto il peso del reato “del tutto trascurabile” per rapporto all'esercizio della libertà di informazione (consid. 4.3.2).

                                         d)   Anzitutto giova premettere che la distinzione tratta dal Procuratore pubblico fra tutela di un interesse legittimo ed esercizio di un diritto legittimo (ricorso, punto 4) non è pertinente. La giurisprudenza sulle cause scriminanti extralegali, cui si è accennato (consid. a), è chiara e non lascia spazio ad altre differenziazioni. Ovvero l'importanza dell'illecito commesso appare nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intendeva proteggere, ovvero gli interessi perseguiti non giustificano l'illecito. D'altro lato è vero che in concreto l'interesse legittimo non consisteva – come ha ritenuto il Pretore – nel fatto che l'autore potesse “vivere l'esperienza del profugo nella sua interezza” (sopra, consid. c), bensì nel fatto che l'autore potesse riferire di quanto accade ai clandestini entrati in Svizzera dal momento del fermo fino “respingimento”. L'interesse legittimo, per vero, era quello del pubblico alla debita informazione, non necessariamente quello del giornalista alla sperimentazione personale. Quanto al travaglio e alle peripezie dei profughi su territorio italiano (dall'arrivo nella zona di frontiera all'incontro con il passatore, dal ritrovo a Ponte Chiasso fino al passaggio sotto la rete doganale, dal “respingimento” in Italia fino alla ricerca di nuovi itinerari per entrare clandestinamente in Svizzera), ciò poteva manifestamente essere narrato senza violare l'art. 23 cpv. 1 LDDS.

                                         e)   Si può convenire con l'interessato sul fatto che l'entrata illegale per qualche centinaia di metri oltre il confine (e per qualche ora soltanto) fosse, di per sé, un mezzo consono ad appurare la sorte di compagni di viaggio introdottisi di nascosto in Svizzera. Si può ammettere altresì che, in astratto, il diritto all'informazione del pubblico sul trattamento dei clandestini prevalesse – come rileva il Pretore – sul mero interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero (l'accusato) sul territorio nazionale. Il tutto dipende ancora, però, dalla questione di sapere se la violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS fosse l'unico modo (o quanto meno l'unico modo serio) per poter riferire con cognizione di causa sull'esperienza che vivono gli irregolari penetrati in Svizzera, dal fermo di polizia fino al “respingimento”. Il Pretore evoca la possibilità di ottenere informazioni “di prima mano” (sopra, consid. c), confondendo però informazioni di prima mano ed esperienza diretta. Per raccogliere informazioni di prima mano sarebbe bastato che l'accusato interpellasse le persone rinviate in Italia dalle guardie svizzere. Il racconto di un testimone, tanto più se protagonista dell'accaduto, è – appunto – un dato di prima mano. E tali narrative, in particolare se molteplici e convergenti, sarebbero servite per il diritto all'informazione tanto quanto l'esperienza diretta del giornalista.

                                         f)    Diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato reso verosimile che le persone rimandate in Italia rifiutano, per timore o per altri motivi, di rilasciare dichiarazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera. Nemmeno l'interessato sostiene tuttavia una tesi del genere. Certo, il primo giudice accenna alla necessità di una “percezione immediata dell'esperienza così come era stata concepita dal giornalista”, ma così facendo egli identifica il mezzo con il fine. L'interesse legittimo – si ripete – consisteva nel rendere di pubblico dominio il modo in cui i clandestini provenienti dall'Italia sono fermati, identificati e riconsegnati alle autorità italiane. Non era invece quello – contrariamente a quanto asserisce l'accusato (osservazioni, punto 6 in principio) – di far sì che un giornalista potesse “vivere direttamente in prima persona le vicissitudini dei profughi”, a meno che tali vicissitudini non potessero essere rese note intervistando le persone rimandate in Italia. È vero che ciò sarebbe stato più laborioso e avrebbe fors'anche pregiudicato lo scoop. Ma – si ribadisce – l'interesse preminente era quello all'informazione del pubblico, non quello dell'effetto giornalistico. Sul fatto che l'illecito dell'accusato non era la sola via possibile per salvaguardare interessi preponderanti il ricorso del Procuratore pubblico si rivela pertanto fondato.

                                   6.   L'accusato reputa paradossale che si proceda penalmente nei suoi confronti allorché si rinuncia a perseguire i profughi che si introducono clandestinamente in Svizzera (osservazioni, pag. 5 in fondo). Nella misura in cui sembra invocare una disparità di trattamento nell'illegalità, l'argomentazione manca però di consistenza. Non si vede in effetti perché costituirebbe una “contraddizione clamorosa” rinunciare all'apertura di procedimenti penali nei confronti di profughi manifestamente sprovvisti di mezzi (tanto meno alla luce dell'art. 31 n. 1 della convenzione sullo statuto dei rifugiati: RS 0.142.30) e non invece nei confronti di comuni cittadini stranieri, tutt'altro che indigenti. Ciò risponde del resto a evidenti criteri di opportunità (sul principio: DTF 120 IV 210 consid. 1).

                                   7.   Ove accolga un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie ciò è senz'altro il caso, in concreto non occorrendo alcun accertamento supplementare. Si tratta dunque di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni di lui (art. 63 CP), come pure del movente e delle circostanze esterne, della sua determinazione, del modo di esecuzione del reato, della durata dell'illecito, di un'eventuale recidiva e così via (DTF 124 IV 47 consid. 2d e 120 IV 44 in alto con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a). Ora, dal profilo oggettivo l'accusato ha commesso un'infrazione lieve (“caso poco grave”: sopra, consid. 4), anche se il reato non può essere minimizzato al punto da apparire privo di qualsiasi rilevanza giuridica. Dal profilo soggettivo l'autore, che risulta incensurato, ha agito con determinazione e premeditazione (addirittura d'intesa con i responsabili del suo giornale), ma anche indotto dalla legittima preoccupazione di narrare che cosa deve aspettarsi chi penetra clandestinamente in Svizzera, sebbene il contenuto del suo articolo (agli atti) si sia poi esaurito essenzialmente in giudizi di valore. Tutto ciò posto, la multa di fr. 500.– proposta dal Procuratore pubblico appare eccessiva. Invero l'accusato può considerarsi versare in buone condizioni economiche. D'altro lato però egli ha mostrato di essersi reso conto dell'errore commesso (verbale del 9 febbraio 1999 allegato al rapporto di polizia, pag. 3), sicché per il futuro la prognosi può essere favorevole. Nelle condizioni descritte, tutto ben soppesato, una multa di fr. 250.– appare equanime e adeguata alle circostanze del caso.

                                   8.   Il parziale accoglimento del ricorso comporterebbe una suddivisione degli oneri processuali fra lo Stato e l'imputato, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Ci si attenesse a tale principio, però, in casi come quello odierno l'opposizione a un decreto di accusa risulterebbe sostanzialmente vanificata, giacché l'opponente si troverebbe a pagare oneri processuali pari alla riduzione della multa. Si ravvisano giusti motivi, dunque, per rinunciare al prelievo di spese, sia in primo sia in secondo grado. Tale soluzione appare tanto più giusta ove si pensi che in concreto le tesi giuridiche esposte nel ricorso per cassazione avrebbero potuto essere fatte valere già al pubblico dibattimento, cui il Procuratore pubblico non si è presentato. La parziale soccombenza dell'accusato, equivalente al grado di vittoria, non giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono inoltre a carico dell'imputato gli oneri del decreto di accusa, la riduzione di pena non influendo apprezzabilmente sul loro ammontare.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  ____________ è dichiarato autore colpevole di entrata illegale (art. 23 cpv. 1 in fine LDDS) per i fatti enunciati nel decreto di accusa emesso a suo carico dal Procuratore pubblico l'8 marzo 1999.

                                         2.  ____________ è condannato a una multa di fr. 250.–, che dovrà essere pagata entro tre mesi. Decorso infruttuoso il termine, la multa sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).

                                         3.  La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e verrà cancellata dopo un anno se la multa sarà stata pagata e se il condannato avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP).

                                         4.  La tassa di giustizia fr. 200.– e le spese di fr. 300.– relative al decreto di accusa sono poste a carico del condannato.

                                         5.  Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di opposizione al decreto di accusa.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   III.   Intimazione:

                                          –    Procuratore pubblico __________;

                                          –    ____________, c/o avv. __________ o;

                                          –    avv. __________;

                                          –    Pretura del Distretto di Mendrisio Sud;

                                          –    Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

                                          –    Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

                                          –    Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            La segretaria

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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