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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.10.2020 9.2020.79

13 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,756 parole·~14 min·3

Riassunto

Scelta del curatore: conflitti d'interesse

Testo integrale

Incarto n. 9.2020.79

Lugano 13 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 __________ entrambi patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,  

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore dei minori PI 1 e PI 2;

giudicando sul reclamo del 16 luglio 2020 presentato da RE 1 e __________ contro la decisione emessa il 27 maggio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   L’ 2020 è deceduto __________. Ha lasciato la moglie RE 1 e i due figli minorenni PI 1 ( 2013) e PI 2 ( 2018).

                                  B.   Mediante istanza 8 maggio 2020 RE 1 – premettendo di aver già ricevuto il certificato ereditario dalla Pretura – ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) una decisione con la quale fosse attestato che nella successione del marito fu __________ “la madre dei minori ha piena facoltà di rappresentarli in tutti gli effetti”; in alternativa ha postulato “un ordine di estinzione” affinché potesse avere “accesso ai conti bancari, rispettivamente chiudere la relazioni eredi”.

                                  C.   Con scritto 22 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 di essere intenzionata ad istituire in favore dei figli minorenni PI 1 e PI 2, una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC, avente per oggetto “il compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre (curatela intesa nei poteri più estesi: accettazione, rinuncia, amministrazione, devoluzione dell’eredità, …)”. L’Autorità di protezione ha indicato di aver individuato quale curatrice l’avv. CURA 1, assegnando alla madre un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.

                                  D.   Con lettera 26 maggio 2020 l’avv. PR 1, legittimatosi quale patrocinatore di RE 1, ha informato l’Autorità di protezione che “la sua cliente” concordava “con l’intenzione di procedere con l’istituzione in favore dei figli minorenni di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC”, premettendo che la successione era già stata accettata e proponendo quale curatore il signor __________, “un ottimo amico del defunto”, che “conosce molto bene la situazione della famiglia”.

                                  E.   Mediante decisione 27 maggio/16 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha: istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela di rappresentanza in applicazione dell’art. 306 cpv. 2 CC (dispositivo n. 1); nominato l’avv. CURA 1, quale curatrice, con il compito di “valutare i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della relazione eredi” (dispositivo n. 2.1) e “sottoporre all’attenzione dell’Autorità di protezione un rapporto esplicativo in merito, con la sua indicazione circa l’opportunità di perfezionare l’operazione relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi necessari atti”, “tale rapporto includerà anche l’eventuale necessità di estendere il mandato al compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre” (dispositivo n. 2.2); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, denegando l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 6).

                                  F.   Con scritto email inviato il 16 giugno 2020 all’Autorità di protezione l’avv. PR 1 ha lamentato la mancata presa in considerazione della persona indicata quale curatore dalla sua patrocinata RE 1, nonché la mancata motivazione del diniego della proposta.

                                  G.   Mediante scritto 25 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha precisato che giusta l’art. 318 CC si impone l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza dei minori.

                                  H.   Con reclamo 16 luglio 2020 RE 1 (agente per sé stessa come pure in nome e per conto dei figli minorenni PI 1 e PI 2) e __________ (patrocinati entrambi dall’avv. PR 1) hanno impugnato la predetta decisione chiedendo la restituzione dell’effetto sospensivo e la nomina del signor __________, quale curatore di rappresentanza dei minori (annullamento e riforma del disp. 2). I reclamanti, che hanno eccepito la violazione del diritto di essere sentiti, hanno lamentato che l’Autorità di protezione non avrebbe minimamente preso in considerazione la persona proposta quale curatore, neppure motivando l’esclusione dello stesso.

                                    I.   Mediante osservazioni 3/4 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha confermato la decisione impugnata, rilevando che nelle pratiche successorie “si assume per prassi una persona esterna alla famiglia per garantire neutralità assoluta”, questo a motivo del conflitto di interesse anche solo astratto che il genitore superstite potrebbe avere nei confronti dei figli.

                                         Con replica 9 settembre 2020 RE 1 e __________ hanno contestato le osservazioni dell’Autorità di prime cure, ribadendo i contenuti del loro reclamo ed in particolare l’assoluta neutralità di __________, grande amico del defunto.

                                  L.   Nel frattempo con decisione 27 agosto 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela di rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC) (disp. 1), nominando l’avv. CURA 1, quale curatrice (disp. 2), con il compito di: “valutare i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della relazione eredi” e “sottoporre all’attenzione dell’Autorità di protezione un rapporto esplicativo in merito, con la sua indicazione circa l’opportunità di perfezionare l’operazione relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi necessari atti”; “tale rapporto includerà anche l’eventuale necessità di estendere il mandato al compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre”.

L’Autorità di prime cure ha in particolare precisato che nelle pratiche successorie, per prassi e per garantire neutralità assoluta, si assume una “persona esterna alla famiglia”.

                                   3.   Con il proprio gravame RE 1 e __________ hanno impugnato il secondo dispositivo della predetta decisione, chiedendo in particolare la nomina del signor __________, quale curatore di rappresentanza dei minori. I reclamanti, oltre a lamentare la violazione del diritto di essere sentiti, contestano la nomina della curatrice avv. CURA 1, adducendo che l’Autorità di prime cure non avrebbe preso in considerazione la persona proposta dalla madre. A mente dei reclamanti, la decisione non sarebbe neppure sufficientemente motivata.

                                   4.   Secondo l’art. 306 cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare. In caso di collisione di interessi, i poteri del genitore decadono per legge nell’affare di cui si tratta (art. 306 cpv. 3 CC).

                                         La curatela di rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del rappresentante legale (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.). L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC). L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto d’interessi si verifica ad esempio quando genitore e figlio sono entrambi membri di una comunione ereditaria (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC).

                                         La misura ha un largo campo d’applicazione. I casi più frequenti nella pratica sono quelli nei quali il minore e il o i genitori partecipano ad una medesima successione (COMPA, op. cit., N. 2.127).

                               4.1.   Giusta l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

                                         La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta, al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

                               4.2.   Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

                                         Le disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore, ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag. 74).

                                   5.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                                   6.   Nel caso in esame, contestata è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di prime cure (disp. 2 della decisione impugnata) (cfr. reclamo pag. 4). Non è invece in alcun modo messa in discussione l’istituzione di una curatela (di rappresentanza, art. 306 cpv. 2 CC) in favore dei minori.

                                         RE 1 e __________ contestano la curatrice attribuita ai minori dall’Autorità di protezione, ossia il fatto che non sia stata nominata la persona proposta dalla madre (lo stesso __________) e non già la misura in quanto tale.

                                   7.   La nomina di un curatore di rappresentanza per i figli è data in primo luogo dal palese conflitto d’interessi esistente tra madre e figli nell’ambito delle operazioni connesse con la liquidazione della successione. Peraltro, il conflitto è anche ammesso, ritenuto che l’istituzione della curatela di rappresentanza non è contestata. Va rilevato che il curatore viene nominato con il compito di “valutare i vantaggi e svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della relazione eredi” (disp. 2.1). Come sopra esposto, la dottrina raccomanda grande prudenza nel nominare ai figli quale curatore ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC la persona proposta da un genitore per il conflitto d’interessi che può derivare da una siffatta nomina. La prudenza è più che giustificata nella fattispecie in esame ritenuto che risulta del tutto singolare e fonte di legittimi dubbi di un conflitto d’interessi, quantomeno astratto, il fatto che il curatore auspicato dalla madre affianchi ora la madre stessa (che per altro dichiara di ricorrere anche a nome dei figli, che sono in conflitto d’interessi con lei) nel contestare la sua mancata nomina, facendo anche capo al medesimo patrocinatore (v. reclamo pag. 1 nel mezzo e procure agli atti; replica pag. 1 nel mezzo). In simili circostanze la scelta di un curatore esterno alla famiglia appare la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi dei minori.

                                         È dunque a giusto titolo che l’Autorità di prime cure non sia entrata nel merito delle capacità o delle competenze personali e professionali della persona proposta dalla madre quale curatore, scartandola a priori.

                                         Già per questi motivi merita dunque di essere confermata la decisione di nominare l’avvocato CURA 1, la cui idoneità non è messa in discussione dai reclamanti.

                                         A sostegno della pertinenza della decisione dell’Autorità di prima sede va peraltro ricordato che nella scelta del curatore l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei famigliari o di persone vicine agli interessati e dispone di un ampio potere di apprezzamento.

                                         La decisione dell’Autorità di prime cure di nominare una persona esterna alla famiglia resiste dunque alle critiche dei reclamanti.

                                   8.   L’eccezione di violazione del diritto di essere sentiti, fatta valere dai reclamanti, senza minimante motivare o circostanziare il loro dire, si rivela irricevibile siccome palesemente non motivata.

                                   9.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto senza ulteriore disamina.

                                10.   Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 700.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 800.–

                                         sono posti, in solido, a carico di RE 1 e __________.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.