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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.11.2020 9.2020.77

17 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,853 parole·~19 min·8

Riassunto

Istituzione curatela generale

Testo integrale

Incarto n. 9.2020.77

Lugano 17 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

giudicando sul reclamo del 10 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7/8 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 è nata il __________ 1989. In data 26 maggio 2020 è stata segnalata all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dalla Dr.ssa __________, FMH in medicina interna, in quanto affetta da “disturbi comportamentali di tipo Borderline/ Bipolare GRAVE con alto rischio suicidale ed autolesionistico con tendenze allo scivolamento in disturbi paranoidi gravi”. La terapeuta ha specificato che RE 1 è a beneficio di una rendita di invalidità da oltre 10 anni e necessita di un trattamento e di una curatela.

                                  B.   RE 1 è stata sentita dall’Autorità di protezione in data 16 giugno 2020 presso la Clinica __________, dove si trovava ricoverata, dapprima in forma volontaria e in seguito in modalità coatta.

                                  C.   In data 6 luglio 2020 RE 1 è stata nuovamente sentita, presso la Clinica Psichiatrica cantonale, __________. L’Autorità di protezione ha spiegato all’interessata l’intenzione di istituire una curatela generale a suo favore e le ha presentato il curatore prescelto, signor __________, collaboratore presso l’Accompagnamento sociale della città di __________. RE 1 ha dichiarato di non essere d’accordo all’istituzione di una curatela generale, bensì di condividere l’esigenza di un sostegno di tipo amministrativo.

                                  D.   Tramite decisione 7/8 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a favore di RE 1, nominando __________, collaboratore presso l’Accompagnamento sociale della città di __________, quale curatore, con i compiti di:

                                         “a) conservare e promuovere per quanto possibile l’autodeterminazione e l’autonomia dell’interessata; il curatore adempirà ai suoi compiti nell’interesse dell’assistita tenendo per quanto possibile conto delle sue opinioni, rispettandone la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee;

                                         b) richiedere l’adeguamento della misura in caso di modifica delle circostanze (art. 414 CC);

                                         c) presentare annualmente, entro la fine del mese di febbraio successivo all’anno di gestione, il rapporto morale ed il rendiconto finanziario (munito della contabilità e dei giustificativi contabili) al 31 dicembre;

                                         d) richiedere se necessario i consensi previsti dall’art. 416 CC.”.

                                 E.   Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 10 luglio 2020, completato con successivo scritto del 16 luglio 2020. Essa ritiene che la dr.ssa __________, segnalante, non avrebbe fornito indicazioni appropriate in quanto sarebbe una persona vicina ai suoi genitori. Sostiene quindi che le misure di protezione vadano confezionate “su misura”” e di essere cosciente di necessitare di una curatela ma di ritenere sufficiente una misura meno invasiva (“ad esempio una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 del CC”), che reputa rispetterebbe meglio i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Essa dichiara pertanto di condividere la nomina del signor __________ ma “unicamente quale curatore di rappresentanza”.

                                  F.   Con osservazioni 28 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha evidenziato di ritenere insufficiente una curatela amministrativa, poiché i disturbi di cui soffre RE 1 renderebbero necessaria una curatela generale in quanto gli accertamenti avrebbero evidenziato una situazione clinica delicata con “un’importante turba psichica che la rende vulnerabile non solo per quanto riguarda gli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche, ma anche per quanto concerne la cura della propria persona, che deve essere senz’altro tutelata”. Secondo l’Autorità di protezione, l’assistenza a RE 1 può essere quindi adeguatamente garantita solo con l’istituzione di una curatela generale.

                                  G.   In data 9 settembre 2020 RE 1 ha presentato la propria replica, ripercorrendo i fatti e chiarendo di aver in un primo tempo chiesto di nominare quale curatore il signor __________. Essa sostiene di essere consapevole di essere affetta da un disturbo borderline ma di ritenere ingiustificata l’adozione di una curatela generale, ribadendo invece l’opportunità di una soluzione “su misura” per evitare un’ingerenza sproporzionata nella sua vita privata. Riafferma quindi la richiesta di istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni secondo gli art. 394 e 395 CC, chiarendo di aver preso contatto anche con il Servizio psico-sociale di __________ e con la dr.ssa __________ di __________, che ritiene possano aiutarla ad “alleviare” i suoi problemi “in modo mirato”.

                                  H.   Tramite duplica 11 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiarito di aver tenuto in considerazione la proposta formulata da RE 1 sul curatore __________ ma di non averlo considerato idoneo, in quanto già curatore del suo compagno. Oltre a tale aspetto, la nomina di un curatore professionista è apparsa all’Autorità di protezione più adeguata.

                                         Il 9 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera uno scritto di RE 1 con il quale afferma di “trovarsi bene” con il suo attuale curatore signor __________ e di volerlo mantenere, precisando di “chiudere il contezioso” ma di mantenere la “richiesta di rivalutazione” dell’istituzione della curatela generale.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha ricordato i presupposti per l’istituzione di una curatela ed i principi di sussidiarietà e proporzionalità, istituendo poi una curatela generale a favore di RE 1, ritenendola una misura adeguata in ragione delle problematiche di cui soffre, in particolare i disturbi psichici che la renderebbero vulnerabile sia per le questioni patrimoniali e giuridiche che per la cura della sua persona. Nella decisione contestata, l’Autorità di protezione non definisce puntualmente i compiti del curatore, limitandosi a un mandato generico (“conservare e promuovere per quanto possibile l’autodeterminazione e l’autonomia dell’interessata; il curatore adempirà ai suoi compiti nell’interesse dell’assistita tenendo per quanto possibile conto delle sue opinioni, rispettandone la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee”).

                                   3.   Nel suo reclamo RE 1 ritiene che la segnalante __________ avrebbe fornito indicazioni non appropriate in quanto sarebbe una persona vicina ai suoi genitori. Sostiene che le misure di protezione vadano confezionate “su misura”” e di ritenere sufficiente, a tutela dei suoi interessi, una curatela di tipo amministrativo, che reputa rispetterebbe meglio i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Essa condivide la nomina del signor __________ ma “unicamente quale curatore di rappresentanza”.

                                   4.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

                               4.1.   Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91 consid. 3.1; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17).

                               4.2.   L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

                               4.3.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

                               4.4.   Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

                                         Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437).

                                         In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

                                         Una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di conoscenze e competenze necessarie) deve essere eseguita per l’istituzione di una curatela generale, a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

                                         Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

                                   5.   Nella fattispecie, RE 1 contesta la decisione di istituire una curatela generale in suo favore, ritenendola non rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, considerando sufficiente una curatela di tipo amministrativo. In tal modo non contesta quindi il suo bisogno di protezione nell’ambito della gestione amministrativa ma si oppone ad un’ingerenza nella sua vita che ritiene ingiustificata e sproporzionata. In concreto va quindi verificata l’esistenza dei due presupposti cumulativi previsti all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ossia l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai propri interessi, nel caso specifico relativi alla sua persona e alla sua salute, derivante da tale stato di debolezza. Va quindi esaminato se siano dati i presupposti per la scelta della curatela generale quale misura di protezione e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

                               5.1.   Quanto alla sussistenza di una causa di curatela (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), nello specifico una turba psichica, da un certificato medico del 23.06.2020 del Dr. med __________, FMH in psichiatria e psicoterapia risulta che RE 1 soffre di “un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline con comportamenti audiolesivi e ideazioni suicidarie (ICD10: F 60.31); episodi di sindromi psicotiche acute polimorfe con sintomi schizofrenici (ICD10: F 23.1); episodi depressivi ricorrenti anche gravi (ICD10: F 33)” (cfr.). Lo specialista ha specificato di non essere in grado “di illustrare il decorso dell’ultimo periodo, né di esprimere in maniera chiara un giudizio sulla attuale capacità di provvedere a propri interessi”.

                                         Dal rapporto presentato dalla Clinica __________ il 23 giugno 2020 emerge che RE 1 è rimasta ricoverata in forma coatta dal 4 giugno al 22 giugno 2020 e si è allontanata senza il permesso della struttura, che ha di seguito revocato il ricovero coatto. La diagnosi formulata è di “disturbo della personalità emotivamente instabile tipo borderline (ICD-10 F 60.31) (…), Psicosi non organica non specificata (ICD-10 F29). Secondo i medici che hanno redatto il rapporto RE 1 “non è in grado di provvedere ai propri bisogni e interessi pertanto è necessaria l’urgente attivazione di una curatela di tipo generale che si occupi anche di assicurare che la paziente segua la terapia psicofarmacologica e qualunque altro intervento possa essere utile al suo percorso di cura”.

                                         Dagli atti risulta che l’Autorità di protezione ha iniziato ad occuparsi dell’interessata dopo la segnalazione del 26 maggio 2020 della Dr. ssa __________. Nel periodo intercorso tra tale comunicazione e la decisione impugnata, si rileva che RE 1 è stata ricoverata sia alla Clinica __________, sia presso la Clinica Psichiatrica cantonale. Agli atti mancano tuttavia dettagli su tali ricoveri. Unico documento presente è il rapporto testé citato, che dimostra che l’interessata soffre di un disagio psichico.

                               5.2.   Appare indubbio e nemmeno contestato dalla reclamante che essa soffra una turba psichica. Tuttavia, dai citati rapporti ancora non si può desumere la reale entità della problematica, mancando in particolare una perizia medica, necessaria per la pronuncia della privazione dei diritti civili e l’istituzione di una misura di protezione idonea. In tal senso infatti, secondo la dottrina e costante giurisprudenza (v. ad esempio DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4), per la limitazione dell’esercizio dei diritti civili l’Autorità di protezione deve far capo a un esperto, a meno che disponga al suo interno di un membro con le necessarie competenze.

                                         L’Autorità di prime cure non sostiene di avere le conoscenze mediche necessarie per concludere che la turba psichica di cui soffre l’interessata giustifichi la misura di curatela generale. Per altro né dalla decisione impugnata, né dalle osservazioni al reclamo o dalla duplica emergono elementi medici in tal senso. Si rilevano invece soltanto generiche affermazioni, quali ad esempio: “la scrivente autorità ritiene che, vista la delicata situazione e lo stato di salute della signora RE 1 l’istituzione di una curatela generale adempie ai presupposti legali sanciti dall’art. 398 CC” o “a causa delle patologie di RE 1 i bisogni di cui necessita non si limitano agli aspetti amministrativi e burocratici che possono essere sostenuti con l’istituzione di una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC”. Nemmeno l’asserita incoscienza da parte dell’interessata in relazione alle proprie difficoltà, così come la “gravità” della situazione medica può concretamente essere desunta dalla documentazione agli atti.

                                         In definitiva, quindi, in assenza di referti medici che attestino dettagliatamente lo stato di salute di RE 1 e si esprimano in particolare sulle sue capacità, sugli effetti del suo stato di salute e sul suo bisogno di assistenza, è concretamente impossibile per questo giudice confermare la misura di protezione istituita, che, lo si rammenta, in ragione della sua importanza va ordinata soltanto come ultima ratio. Già solo per questo motivo, l’incarto va quindi rinviato all’Autorità di protezione affinché venga esperita in tal senso una perizia, prima di pronunciare una nuova decisione.

                               5.3.   Abbondanzialmente, in relazione con quanto precedentemente indicato, va evidenziato che nemmeno la seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il bisogno di protezione e di assistenza dell’interessata (presupposto “sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), può essere desunta chiaramente dagli atti. Ancor meno, come già rilevato precedentemente, il presupposto dettato dall’art. 398 CC relativo all’istituzione di una curatela generale, che va ordinata soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato.

                                         La semplice affermazione dell’Autorità di prima istanza che ritiene insufficiente una misura meno incisiva, non appare soddisfacente né comprovata. In nessun modo dall’incarto sono infatti deducibili concretamente le difficoltà dell’interessata a far fronte alle sue necessità, sia di tipo personale che amministrativo. Nemmeno emerge dagli atti che l’Autorità di prime cure abbia analizzato le modalità di gestione della rendita AI e delle liquidità da parte di RE 1, che non risulta avere debiti.

                               5.4.   In definitiva, l’Autorità di prime cure ha privato l’interessata dell’esercizio dei diritti civili basandosi unicamente sulla segnalazione della dr.ssa __________ e sulle conclusioni dei medici della Clinica __________, che propongono l’adozione di una curatela generale. Ciò che, come visto non merita tutela, essendo di competenza dell’Autorità di prima istanza procedere come indicato, al fine di valutare di quale tipo di assistenza necessiti concretamente RE 1, se tale assistenza possa essere adeguatamente garantita altrimenti (principio di sussidiarietà) e quale sia la misura più idonea a garantirne la protezione (principio di proporzionalità).

                                         Va peraltro rilevato a titolo abbondanziale che l’Autorità di protezione non ha definito puntualmente i compiti conferiti al curatore e le sfere d’intervento necessarie al benessere dell’interessata (che verosimilmente, da quanto traspare dall’incarto, potrebbero anche essere legate alla cura personale), anche in questo caso omettendo di specificare in concreto quale sia il bisogno di protezione dell’interessata.

                                   6.   Visto quanto precede, il reclamo va pertanto accolto e l’istituzione della curatela generale annullata. L’incarto va ritornato all’Autorità di protezione affinché ordini la necessaria perizia. Di seguito definirà, conformemente ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà, la misura di protezione più idonea per rispondere ai reali bisogni di RE 1 e definirà il relativo mandato del curatore.

                                   7.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 7/8 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure perché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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