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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2019 9.2019.190

12 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,172 parole·~16 min·5

Riassunto

Decisione cautelare: erronea indicazione del termine di reclamo

Testo integrale

Incarto n. 9.2019.190

Lugano 12 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________, e a   CO 2 patr. da: PR 2  

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali con il figlio PI 1;

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2019 presentato da CO 2 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2012) è figlio di CO 2 e di RE 1. Il padre ha riconosciuto il figlio il 9 marzo 2012.

                                  B.   Il 9 agosto 2012 CO 2 e RE 1 hanno sottoscritto un “contratto per la regolamentazione dell’obbligo del mantenimento di minore, dell’autorità parentale e del diritto alle relazioni personali” (ris. CTR 365/12).

                                  C.   Mediante decisione cautelare 13 luglio 2016 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha riformato con effetto immediato il diritto di visita padre-figlio: un fine settimana ogni due dal sabato mattina ore 10.00 alla domenica ore 17.00 (1.1); il giorno di Natale e Pasqua alternati tra i genitori (1.2); un contatto telefonico alla settimana (1.3).

                                  D.   Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione del 23 giugno 2017 (inc. CDP 9.2016.140) il presidente di questa Camera ha accolto il reclamo inoltrato da RE 1 avverso la decisione del 13 luglio 2016, annullandola e ritornando l’incarto alla stessa Autorità per una nuova decisione.

                                  E.   A seguito “dell’avvio di un procedimento penale” nei confronti di CO 2 (per il reato di atti sessuali con fanciulli) con decisione supercautelare del 5 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio.

                                  F.   Mediante decisione cautelare del 26 luglio 2017 (preso atto della decisione del 16 luglio 2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi) l’Autorità di protezione ha revocato la decisione supercautelare del 5 luglio 2017 e ristabilito, il diritto di visita quindicinale padre-figlio.

                                  G.   Nel frattempo, con decreto del 6 ottobre 2017 il presidente di questa Camera ha nominato l’avv. RA 1, curatrice di rappresentanza di PI 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore nelle procedure dinanzi alle Autorità di protezione di primo e secondo grado.

                                  H.   Con decisione 22 gennaio 2018 (inc. CDP 9.2017.188) questa Camera ha accolto il reclamo di RE 1 (annullando i disp. 1 e 2 della decisione ARP 26 luglio 2017) invitando l’Autorità di protezione a decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che nel caso in esame è auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata).

                                    I.   Con decisione 21 marzo 2018 l’Autorità di protezione ha conferito mandato d’ascolto di PI 1 alla psicoterapeuta __________ (decisione confermata da questa Camera, inc. CDP. 9.2018.49).

                                  L.   Mediante decisione 20 marzo 2019 l’Autorità di protezione, in parziale accoglimento dell’istanza di RE 1, ha ripristinato, in forma sorvegliata le relazioni personali padre-figlio (una domenica ogni quindici giorni, per la durata di un’ora).

                                  M.   Con istanza 21 giugno 2019 CO 2 ha postulato che l’Autorità di protezione incarichi la dr. __________ o un altro specialista per svolgere un sostegno terapeutico del minore.

                                  N.   Mediante istanza di misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto che vengano ripristinati in forma libera, con effetto immediato, i diritti di visita fra padre e figlio (ogni sabato dalle 9.30 alle 18.30: per il periodo dal 6 luglio a fine agosto).

                                         Con sollecito 3 luglio 2019 RE 1 ha chiesto che l’Autorità di protezione decida senza indugio sull’istanza supercautelare.

                                  O.   L’8 luglio 2019 il Ministero Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere nel procedimento a carico di RE 1.

                                  P.   Durante l’udienza cautelare 13 settembre 2019 in re all’istanza cautelare 21 giugno 2019, RE 1 ha chiesto che i diritti di visita vengano ampliati gradualmente, passando da subito alla forma libera (dalle 9.30 alle 18.30, prima un giorno alla settimana e poi sull’arco del fine settimana, senza pernottamento).

                                         La madre di PI 1 si è opposta.

                                  Q.   I responsabili del Punto d’Incontro di __________ hanno trasmesso regolari resoconti sull’andamento dei diritti di visita sorvegliati (cfr. rapporti 12 settembre, 28 ottobre, 11, 21 e 27 novembre 2019).

                                  R.   Mediante decisione 14 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha deciso:

                                         1. L’istanza presentata da RE 1 è respinta:

                                            1.1. le relazioni personali padre-figlio sono confermate nella forma sorvegliata        con frequenza quindicinale;

                                            1.2. il punto d’incontro è invitato a fornire un rapporto ad ogni incontro.

                                         2. Le parti sono invitate a rispettare le direttive e gli orari stabiliti dal punto d’Incontro.

                                         3. È ordinato un seguito terapeutico di PI 1 finalizzato ad affrontare     lo stato di sofferenza che emerge dagli atti di causa. L’incarico verrà assegnato     con decisione separata. I costi sono a carico dei genitori.

                                            3.1. A RE 1 è fatto ordine di astenersi dal coinvolgere il terapeuta        nelle rispettive richieste di causa o dal tentare di influenzare il suo intervento terapeutico.

                                            3.2. L’ordine è impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

                                         4. È riservata l’adozione di eventuali altre misure di protezione a favore del minore.

                                         6. La decisione è immediatamente esecutiva, ad un eventuale reclamo è tolto l’effetto sospensivo.

                                         7. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera di protezione entro 30     giorni.

                                  S.   Mediante reclamo 14 novembre 2019 RE 1 si è aggravato avverso la decisione 14 ottobre 2019 postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, in via principale, l’accoglimento dell’istanza presentata dal reclamante e la riforma dei disp. 1-3 come segue:

                                         1. Accoglimento dell’istanza di RE 1, di conseguenza:

                                            1.1. le relazioni personali padre figlio sono disciplinate in forma libera con passaggio al Punto d’Incontro, con la seguente frequenza:

                                            - un sabato ogni quindici giorni dalle 9.30 alle 18.30 per tre sabati consecutivi;

                                            - un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle 9.30 alle 18.30 e dalla domenica dalle 9.30 alle 17.00, senza pernottamento, per due volte consecutive;

                                            - dal sesto diritto di visita, un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato alle 9.30   alla domenica alle 17.00, con pernottamento;

                                            - dall’ottavo diritto di visita in avanti, verrà ripristinato il diritto di visita previsto   dal contratto di mantenimento 12 luglio 2012;

                                            - per le vacanze di Natale 2019 PI 1 trascorrerà con il padre la   prima settimana, da sabato 21 dicembre ore 10.00 a domenica 29 dicembre   ore 19.00.

                                            Mentre il punto 6. della decisione sulle relazioni fra il minore e i genitori (ris. 887/19) intimata il 14 ottobre 2019 è stralciato.

                                         3. È ordinato un percorso terapeutico di PI 1 a cura del dr. __________ e     finalizzato ad affrontare l’accaduto.

                                  T.   Con osservazioni 26 novembre 2019 CO 2 eccepisce la tardività del reclamo presentato da RE 1.

                                         Con ordinanza 3 dicembre 2019 la Camera di protezione ha fissato alle parti un termine di tre giorni per pronunciarsi sull’eccezione di intempestività del reclamo.

                                         Mediante osservazioni 4 dicembre 2019 all’eccezione di intempestività l’Autorità di prime cure si è rimessa alla decisione di questo giudice. Ha indicato che stabilire “nell’ambito di una procedura di definizione delle relazioni personali che prosegue da almeno 5 anni se si è di fronte a una pura decisione cautelare e quando a una decisione di merito è un esercizio che forse supera le competenze di un’autorità di prime cure”. L’Autorità di protezione pur ammettendo che la decisione impugnata non è una decisione di merito conclusiva, ha però indicato che considerarla una pura decisione cautelare sembrerebbe iniquo.

                                         Con osservazioni 5 dicembre 2019 la curatrice di rappresentanza avv. RA 1 si è rimessa al giudizio di questo giudice.

                                         Con osservazioni 6 dicembre 2019 anche il reclamante si è rimesso al prudente giudizio del Tribunale.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel caso in esame va innanzitutto analizzata la tempestività del gravame in oggetto.

                               2.1.   Dagli atti emerge che il 13 settembre 2019 l’Autorità di prime cure ha convocato le parti in causa al fine di discutere dell’istanza supercautelare e cautelare inoltrata da RE 1 il 21 giugno 2019.

                                         Come risulta dalla documentazione, a seguito dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di RE 1” le relazioni personali padre-figlio erano state sospese (decisione supercautelare 5 luglio 2017). Preso atto della decisione del 16 luglio 2017 del giudice dei provvedimenti coercitivi, con decisione cautelare 26 luglio 2017 l’ARP ha revocato la supercautelare 5 luglio 2017 e ristabilito, il diritto di visita quindicinale padre-figlio.

                                         Tale decisione cautelare è poi stata annullata da questa Camera (cfr. decisione 22 gennaio 2018: inc. CDP 9.2017.188), che ha invitato l’Autorità di prime cure a voler decidere, senza indugio, sulla ripresa dei diritti di visita, dopo aver esperito gli accertamenti necessari (indicando che sarebbe stato auspicabile che si svolgano, se del caso, in forma sorvegliata).

                                         Dopo aver ordinato l’ascolto di PI 1, con decisione 20 marzo 2019 l’Autorità di protezione, ha ripristinato le relazioni personali, in forma sorvegliata.

                                         Preso atto che il procuratore pubblico aveva chiuso l’istruttoria e prospettato il “non luogo a procedere”, con istanza di misure supercautelari 21 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il ripristino, in forma libera, dei diritti di visita (ogni sabato fino a fine agosto). Il 3 luglio 2019 ha poi sollecitato una decisione sull’istanza supercautelare.

                                         L’Autorità di prime cure ha dunque convocato le parti ad un’udienza di discussione. Nel verbale viene indicato che l’udienza cautelare 13 settembre 2019 è stata indetta in re all’istanza cautelare 21 giugno 2019 di RE 1. Il padre ha prodotto il decreto di non luogo a procedere, chiesto di procedere ad un graduale ampliamento dei diritti di visita con il figlio (da subito in forma libera limitati alla giornata e poi con pernottamento) e postulato che venga stabilito un percorso psicoterapeutico con il dr. __________.

La madre si è opposta alle richieste del padre. Madre e curatrice hanno presentato un memoriale di osservazioni all’istanza del padre.

                                         Dopo aver preso atto delle risultanze dei vari rapporti e valutazioni esperite (SMP 6 giugno 2016, audizione psicologa __________ 30 giugno 2017, rapporto dr. __________ 20 maggio 2018, pareri di specialisti di parte, rapporto dr. __________ 27 gennaio 2019) con la decisione ora impugnata l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e confermato le relazioni personali padre-figlio in forma sorvegliata. Nel contempo ha ordinato un seguito terapeutico del minore (finalizzato ad affrontare lo stato di sofferenza), che verrà assegnato con decisione separata.

                                         L’Autorità di prime cure ha precisato che “l’obbiettivo ultimo deve essere quello del ripristino delle relazioni personali padre figlio, attualmente fortemente limitate, ma secondo i tempi e le necessità del minore che attualmente non combaciano con quelle chieste dal padre”. Il seguito terapeutico ordinato ha lo scopo di permettere al minore di superare le paure e vivere appieno il suo diritto di visita con il padre. L’Autorità di protezione, quale misura di protezione del minore, ha deciso di mantenere il diritto di visita nello stato attuale, se possibile estendendone la durata. Ha però precisato che lo stesso “andrà esteso a seconda dei progressi di PI 1” e del comportamento dei genitori.

                                   3.   Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

                                         La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).

                               3.1.   Nel caso in esame, la decisione “sulle relazioni personali fra il minore e i genitori” 14 ottobre 2019 è con ogni evidenza una decisione cautelare.

                                         La stessa fa seguito all’istanza supercautelare e cautelare di RE 1, volta all’ampliamento dei diritti di visita con il figlio.

                                         Come risulta dagli atti, l’Autorità di prime cure ha convocato le parti ad un’udienza denominata cautelare (cfr. verbale 13 settembre 2019). Dopo aver sentito le parti, preso atto delle risultanze degli atti e delle varie valutazioni esperite, l’Autorità di prime cure ha respinto l’istanza supercautelare/cautelare 21 giugno 2019, mantenuto la regolamentazione delle relazioni personali precedente (in forma sorvegliata) e disposto un seguito terapeutico per il minore.

                                         L’Autorità di prime cure, ha respinto la richiesta di estensione delle relazioni personali formulata dal padre, ora fortemente limitate, pur riconoscendo che l’obbiettivo ultimo deve essere quello del ripristino delle relazioni personali padre figlio. Al riguardo ha indicato che “andrà esteso a seconda dei progressi di PI 1” e del comportamento dei genitori. L’Autorità ha inoltre ordinato un seguito terapeutico con lo scopo di aiutare il minore a poter vivere al meglio le relazioni personali con il padre. La decisione impugnata riserva infine l’adozione di eventuali altre misure di protezione.

                                         In sede d’osservazione al reclamo l’Autorità di prime cure ha ammesso che la decisione impugnata non è una decisione di merito conclusiva e riconosciuto altresì che l’indicazione del termine di reclamo non è stato oggetto di particolare riflessione da parte dell’autorità stessa (cfr. osservazioni 4 dicembre 2019).

                                         Tutto quanto considerato, rende evidente che siamo in presenza di una decisione cautelare.

                               3.2.   Giusta l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1109 pag. 495).

                                         Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha però erroneamente indicato il termine d’impugnazione di 30 giorni.

                                         Si deduce dal principio della buona fede che le parti non debbano subire pregiudizio alcuno da un’errata indicazione del termine di appello (DTF 138 I 49 consid. 8.3).

                                         Per costante giurisprudenza non è possibile avvalersi di un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 141 III 270 consid. 3.3, 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4).

                                         Non è invece preteso che vengano consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2). La fiducia che il ricorrente assistito da un avvocato può riporre nell’indicazione errata del termine di impugnazione in una decisione non è protetta se la lettura sistematica della legge bastava ad individuare l’errore (DTF 141 III 270 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 4A_264/2019 del 16 ottobre 2019 consid. 1.3).

                                         In concreto, benché l’Autorità abbia erroneamente indicato 30 giorni nei rimedi giuridici, il legale del reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto consultando le relative norme del Codice civile. Neppure il legale di RE 1 pretende il contrario (cfr. osservazioni all’eccezione di intempestività 6 dicembre 2019).

                               3.3.   In concreto la decisione 14 ottobre 2019 è pervenuta al legale in data 15 ottobre 2019 ed il gravame in esame è stato inviato il 14 novembre 2019. Il termine di 10 giorni per introdurre il reclamo era manifestamente scaduto al momento dell’invio dello stesso e di conseguenza esso risulta intempestivo.

In considerazione dell’odierna decisione, la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo postulata da RE 1 è divenuta priva d’oggetto.

                                   4.   Gli oneri processuali del giudizio seguono la soccombenza, per cui tasse e spese vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

                                         Il reclamante ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

                                         Ritenuto che il reclamo difettava fin dall’inizio della probabilità di esito favorevole, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 300.– a titolo di ripetibili.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

                                   4.   Notificazione:

- - -

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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